§ 1.9.44 - L.R. 8 agosto 2016, n. 22.
Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.9 normativa istituzionale
Data:08/08/2016
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Principi e criteri direttivi per la semplificazione e la dematerializzazione dei processi produttivi)
Art. 4.  (Misurazione degli oneri amministrativi e sussidiarietà orizzontale)
Art. 5.  (Semplificazione per le imprese manifatturiere innovative e del lavoro artigiano digitale)
Art. 6.  (Sanzioni in materia di esercizio abusivo di impresa artigiana)
Art. 7.  (Semplificazione in materia di vendite di fine stagione)
Art. 8.  (Semplificazioni in materia di attività commerciali temporanee)
Art. 9.  (Semplificazioni in materia di parcheggi per gli esercizi commerciali)
Art. 10.  (Semplificazioni in materia di agenzie di viaggio e di turismo)
Art. 11.  (Semplificazione per le attività ricettive)
Art. 12.  (Semplificazioni in materia di attività agrituristica)
Art. 12 bis.  (Semplificazioni in materia di attività agricole)
Art. 13.  (Semplificazioni in materia di pesca e di ittiturismo)
Art. 14.  (Semplificazioni in materia di pagamenti dei tributi regionali)
Art. 15.  (Semplificazioni in materia di trasporto pubblico locale)
Art. 16.  (Misure di razionalizzazione e di semplificazione normativa)
Art. 17.  (Linee Guida dell'Industria 4.0)
Art. 18.  (Azioni per rilanciare gli investimenti e la competitività)
Art. 19.  (Istituzione fondo speciale eventi calamitosi a favore delle imprese campane)
Art. 20.  (Iniziative per la promozione della manifattura innovativa)
Art. 21.  (OMI - Officine della Manifattura Innovativa)
Art. 22.  (Coworking)
Art. 23.  (Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente)
Art. 24.  (I Market Place dell’industria innovativa e del lavoro artigiano digitale)
Art. 25.  (Open Innovation)
Art. 26.  (Industrie culturali e creative - ICC)
Art. 27.  (Giunta digitale)
Art. 28.  (Norma finanziaria)
Art. 29.  (Entrata in vigore)


§ 1.9.44 - L.R. 8 agosto 2016, n. 22.

Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0.

(B.U. 8 agosto 2016, n. 54)

 

TITOLO I

Principi generali

 

Art. 1. (Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia), la presente legge introduce misure ulteriori di semplificazione amministrativa e normativa.

2. La presente legge promuove, altresì, l'attrattività del territorio campano, per favorire l'insediamento delle imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, il rilancio produttivo e la valorizzazione congiunta delle attività artigianali tradizionali e sostiene il comparto manifatturiero e gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle tecnologie abilitanti per lo sviluppo industriale in chiave 4.0, al fine di garantire la transizione del sistema produttivo manifatturiero verso il modello della “Fabbrica Intelligente".

3. Per le finalità di cui al comma 2, la presente legge, nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui all'articolo 117 della Costituzione, riconosce il lavoro artigiano e la manifattura innovativa nelle loro diverse espressioni, quali componenti essenziali del tessuto sociale e produttivo campano, promuovendone l'innovazione mediante la piena integrazione tra i saperi tradizionali, le nuove conoscenze e la tecnologia.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "Industria 4.0": il processo che, mediante l’applicazione integrale dell’Internet of Things (IoT) nella filiera industriale, consente il collegamento in tempo reale di esseri umani, macchine e oggetti per la gestione intelligente di sistemi;

b) "IoT": la rete digitale di oggetti intelligenti inseriti in sistemi complessi che utilizzano tecnologie per ottenere informazioni dal proprio ambiente o dispositivi di comando per interagire con lo stesso;

c) “Manifattura innovativa” e "Lavoro artigiano digitale": il lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e si caratterizza per l'utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili, attenzione alla qualità, orientamento al cliente, personalizzazione del prodotto, sostenibilità dei materiali, innovazione creativa e apporto prevalente e continuativo del capitale umano nella produzione;

d) "Fabbricazione digitale": i processi di realizzazione manifatturiera che comprendono l'utilizzo del digitale per la concreta realizzazione di un prodotto. La fabbricazione digitale comprende al suo interno quattro macro-categorie di lavorazione che afferiscono alla modalità con cui la materia viene gestita e che, in particolare, sono additiva, sottrattiva 2d e sottrattiva 3d, deformante e ibrida;

e) "Fabrication Laboratory (FabLab): un laboratorio aperto al pubblico equipaggiato con macchine per la fabbricazione digitale e un luogo di formazione tecnica.

 

     Art. 3. (Principi e criteri direttivi per la semplificazione e la dematerializzazione dei processi produttivi)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 29, comma l dello Statuto della Regione Campania, promuove la semplificazione amministrativa, razionalizzando i procedimenti e le azioni di competenza della Regione Campania, rendendo più semplice e diretto il rapporto tra amministrazione, cittadino e impresa e riducendo gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, nonché gli oneri finanziari a carico delle imprese.

2. La presente legge, in attuazione del principio della libertà di iniziativa economica sancito dal Trattato dell'Unione europea, dall'articolo 41 della Costituzione e dall'articolo 7 dello Statuto della Regione Campania prosegue nell'azione di liberalizzazione delle attività economiche di competenza della Regione, eliminando le indebite restrizioni all'accesso alle attività economiche e d'impresa e assicurando il rispetto dei livelli minimi di regolazione.

3. In attuazione dei principi di cui alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività d’impresa. Legge di semplificazione 2015), ed in coerenza con quanto previsto dalle Comunicazioni della Commissione Europea COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011 (Small Business Act) e COM (2015) 215 del 19 maggio 2015 (Better regulation for better results) la Giunta regionale, nell'azione di semplificazione amministrativa, di promozione dell'attività di impresa e di implementazione del modello di manifattura digitale, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di una strategia campana di industria 4.0, mediante l'elaborazione di un modello di fabbrica digitale che tenga conto di tutti gli aspetti specifici del sistema produttivo regionale, nonché delle dimensioni delle imprese campane e dell'evoluzione tecnologica nei diversi settori di attività e ambiti territoriali;

b) dematerializzazione dei processi produttivi e progressiva integrazione delle tecnologie digitali nei processi industriali manifatturieri, quali presupposti per la realizzazione della strategia "Industria 4.0";

c) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alle dimensioni e alla tipologia di attività svolta dal destinatario della funzione amministrativa da semplificare, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

d) promozione di interventi diretti a consentire agli operatori economici di avvalersi delle certificazioni ambientali e delle certificazioni di qualità, nel rispetto della normativa nazionale;

e) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli strettamente connessi, concernenti materie di competenza regionale, in modo da ridurre il numero delle fasi e dei tempi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei secondo il principio di unicità del procedimento e di unificazione delle competenze in capo ad un unico soggetto;

f) riduzione della spesa regionale e dei costi di funzionamento delle strutture amministrative regionali, compresi gli enti strumentali in controllo pubblico regionale;

g) miglioramento dell’interfaccia dei sistemi informativi in uso e di quelli in corso di produzione per renderli più facilmente accessibili (user friendly);

h) sostegno alle azioni di semplificazioni relative alle attività economiche con un’attenzione specifica alla competitività e all’iniziativa d’impresa in coerenza con la normativa europea e statale.

 

     Art. 4. (Misurazione degli oneri amministrativi e sussidiarietà orizzontale)

1. La Giunta regionale, nelle materie di propria competenza, elabora un programma per la misurazione annuale degli oneri amministrativi derivanti da obblighi procedurali e informativi, anche con l'obiettivo di giungere ad una consistente riduzione di tali oneri.

2. Gli oneri amministrativi ridotti ai sensi del comma 1 non possono essere reintrodotti, neanche in forma indiretta, nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, delle agenzie e degli enti strumentali regionali, nonché degli altri organismi comunque denominati, controllati dalla Regione.

3. La Giunta regionale può prevedere forme incentivanti, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, al fine di favorire la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi concernenti i procedimenti degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia ordinamentale.

4. La Giunta regionale, in applicazione dei criteri e dei principi direttivi di cui alla presente legge, tiene conto della sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione.

5. Al fine di un più efficace perseguimento degli interessi e delle finalità di cui alla presente legge e di quelli previsti dalla legge regionale 11/2015, con particolare riferimento al principio della certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti di cui all’articolo 9 della medesima legge regionale, il Consiglio regionale, nell’ambito delle attribuzioni ad esso conferite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi, esercita la funzione di valutazione e verifica degli effetti delle politiche regionali in tema di semplificazione ed informatizzazione della pubblica amministrazione.

6. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare alla Commissione permanente o speciale, se a tale scopo istituita, la funzione di cui al comma 5.

7. Allo scopo di rendere effettiva l’azione di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini la Regione persegue la piena applicazione del principio di compensazione prevedendo che ad ogni nuovo onere introdotto da atti normativi o provvedimenti amministrativi di propria competenza corrisponda l’eliminazione di un onere amministrativo di peso equivalente.

 

     Art. 5. (Semplificazione per le imprese manifatturiere innovative e del lavoro artigiano digitale)

1. La Giunta regionale, attraverso specifici programmi pluriennali, effettua un attento monitoraggio degli oneri amministrativi e assicura la più ampia semplificazione amministrativa per le imprese manifatturiere innovative e del lavoro artigiano digitale, anche attraverso accordi con gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La Giunta regionale, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, favorisce la razionalizzazione e la semplificazione dei controlli per le imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, relativamente ai luoghi e all'esercizio dell'attività di impresa.

3. Nell'ambito della legge di stabilità annuale e degli altri strumenti di programmazione economica, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, sono individuati forme e strumenti di agevolazione, anche fiscale se consentiti, per sostenere la crescita delle nuove imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, oltre che forme di credito d'imposta automatico sugli investimenti. Le agevolazioni previste operano nel rispetto delle attribuzioni di competenza nazionale e della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e nei limiti degli stanziamenti previsti in ciascuna legge autorizzativa della spesa.

 

     Art. 6. (Sanzioni in materia di esercizio abusivo di impresa artigiana)

1. Dopo il comma 7, dell'articolo 16 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), sono aggiunti i seguenti:

"7 bis. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo la sanzione amministrativa, non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.400,00 euro, è inflitta e riscossa, anche coattivamente, da parte della struttura amministrativa regionale competente, che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o sub-delegati).

7 ter. Si dispone la sanzione accessoria della cessazione dell’attività abusiva con la chiusura dell’esercizio.”.

 

TITOLO II

Misure di semplificazione e riduzione della spesa

 

     Art. 7. (Semplificazione in materia di vendite di fine stagione)

1. Il comma 17 dell’articolo 25 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale), è cosi sostituito:

“17. Le vendite di fine stagione relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo, sono effettuate nel periodo concordato in sede di conferenza delle Regioni.".

 

     Art. 8. (Semplificazioni in materia di attività commerciali temporanee)

1. La lettera q), del comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 1/2014, è cosi sostituita:

"q) attività commerciali temporanee, l'esercizio su area privata, per non oltre sessanta giorni, di attività di commercio al dettaglio, previa presentazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dalle altre disposizioni vigenti.”.

 

     Art. 9. (Semplificazioni in materia di parcheggi per gli esercizi commerciali)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 1/2014 è inserito il seguente:

"6-bis. Per gli esercizi commerciali ubicati nei centri urbani è riconosciuta la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i parcheggi autorizzati, esistenti in loco, al fine di riservare a servizio esclusivo dell'utenza, un numero di posti-auto sufficiente a soddisfare le esigenze della clientela. Con successivo atto, la Giunta regionale, tenuto conto della superficie delle strutture di vendita e delle prescrizioni previste al comma 6, definisce il numero di posti-auto necessari.”.

2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge per la revisione, l’aggiornamento e l’integrazione delle sanzioni disciplinate dall’articolo 57 della legge regionale 1/2014.

 

     Art. 10. (Semplificazioni in materia di agenzie di viaggio e di turismo)

1. L'apertura delle agenzie di viaggio e turismo è sottoposta alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La SCIA è inviata allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui è ubicata la sede dell'agenzia di viaggio il quale, con modalità informatica, si coordina con lo Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP) per quanto di competenza.

2. L'apertura di filiali di agenzie già legittimate ad operare, anche in caso di modifica della denominazione sociale, non è soggetta a SCIA ma a comunicazione al Comune dove sono ubicati i locali in cui è svolta l'attività nonché al Comune a cui è stata inviata la SCIA dell'agenzia principale.

3. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività.

4. Allo scopo di facilitare l'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo, ai fini del rilascio del titolo professionale di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo, il soggetto interessato trasmette alla struttura amministrativa competente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per ottenerne il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), ovvero per ottenere l'attestazione a seguito del superamento di apposito esame.

5. Alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b), del comma 1, dell’articolo 17 è sostituita dalla seguente: “b) cinque esperti nelle materie della cultura, del turismo, del marketing territoriale, della comunicazione, dell’economia e gestione dei beni e attività culturali, della ricerca scientifica applicata alla cultura.”;

b) la lettera b), del comma 1, dell’articolo 18 è sostituita dalla seguente: "b) esperienza di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private nei settori del turismo, della cultura e dei beni culturali.”.

6. Le medesime sanzioni di cui all’articolo 16, comma 7-bis della legge regionale 11/2015, si applicano anche all’esercizio abusivo di attività di agenzia di viaggio.

 

     Art. 11. (Semplificazione per le attività ricettive)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per le attività ricettive, l’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n.16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo – Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) è così modificato:

a) dopo il comma 50 sono aggiunti i seguenti:

“50-bis. La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le aziende ricettive, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze, può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, materiale per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli.

50-ter. Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate si applica quanto previsto dal Codice civile in materia.”;

b) al comma 58 dopo le parole “presentazione della dichiarazione” sono aggiunte le seguenti “al Comune competente per territorio” e dopo le parole “entrata in vigore della presente legge” sono aggiunte le seguenti “Il Comune procede ai sensi del comma 57.”;

c) il comma 59 è così sostituito:

“59. I titolari delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e dei complessi ricettivi all’aria aperta sono tenuti ad esporre nella zona di ricevimento degli ospiti nonché in ciascuna camera o unità abitativa, in modo perfettamente visibile al pubblico, una tabella, secondo il modello approvato dal competente ufficio della Giunta regionale, riepilogativa dei prezzi del pernottamento e dei servizi offerti praticati nell’anno in corso, nonché delle caratteristiche della struttura.”;

d) dopo il comma 59 è aggiunto il seguente:

“59-bis. I titolari delle strutture turistiche ricettive comunicano, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo, i prezzi minimi e massimi del pernottamento ed i servizi offerti, entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno per le tariffe da applicare rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell’anno successivo. Ai fini del censimento anagrafico delle strutture ricettive e della pubblicazione dei relativi elenchi, i Comuni trasmettono, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo, gli elenchi aggiornati al 30 aprile ed al 31 ottobre di ogni anno, delle strutture alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta e dei bed and breakfast in esercizio unitamente ai dati riguardanti la denominazione e l’ubicazione, la classificazione, il numero delle camere, dei posti letto e dei bagni nonché i periodi di apertura e chiusura. Per le strutture all’aria aperta i dati sono riferiti al numero delle piazzole, delle unità abitative e di altri allestimenti stabili o mobili.”.

2. Al comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 5 (Disciplina dell’attività di Bed and Breakfast) le parole “e stabile domicilio” sono sostituite dalle seguenti, “o di stabile domicilio”.

3. L’articolo 12 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) è così modificato:

a) il comma 1 è così sostituito: “1. I titolari delle strutture turistiche ricettive comunicano, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo, i prezzi minimi e massimi del pernottamento e i servizi offerti, entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno per le tariffe da applicare rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell’anno successivo.”;

b) il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 12. (Semplificazioni in materia di attività agrituristica)

1. La legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 (Disciplina per l'attività di agriturismo) è così modificata:

a) alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 6 le parole: "alle dichiarazione di inizio attività" sono sostituite dalle seguenti: “alla segnalazione certificata di inizio attività";

b) al comma 1, dell'articolo 7 le parole: "la dichiarazione di inizio attività" sono sostituite dalle seguenti: “alla segnalazione certificata di inizio attività".

c) il comma 2, dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

"2. L'attività agrituristica può essere intrapresa contestualmente alla presentazione, all'amministrazione competente, della segnalazione di cui al comma 1.";

d) al comma 7, dell'articolo 7 le parole: "della dichiarazione di inizio dell’attività" sono sostituite dalle seguenti: "della segnalazione certificata di cui al comma 1".

 

     Art. 12 bis. (Semplificazioni in materia di attività agricole) [1]

1. Al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi e dei conseguenti adempimenti burocratici a carico degli addetti ad attività agricole o connesse con l'agricoltura, per l'esercizio dell'attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose, di cui al regio decreto-legge 23 aprile 1942, n. 433 e al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose), non è richiesta alcuna licenza o concessione regionale.

 

     Art. 13. (Semplificazioni in materia di pesca e di ittiturismo)

1. Il comma 7 dell’articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 22 (Disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura) è sostituito dal seguente:

“7. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo sono assimilate alle attività di agriturismo e sono sottoposte alla disciplina generale dettata in materia di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività d’impresa. Legge di semplificazione 2015).”.

 

     Art. 14. (Semplificazioni in materia di pagamenti dei tributi regionali)

1. Al fine di semplificare il pagamento dei tributi regionali da parte dei cittadini e utenti della Regione Campania, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione assicura, in aggiunta alle forme tradizionali, il pagamento on-line di tutti i tributi, le imposte, le concessioni comunque denominate di competenza regionale, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, anche avvalendosi della piattaforma regionale di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC.

2. Il dirigente della struttura regionale competente assicura l'attuazione della presente disposizione di legge, il cui mancato rispetto costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

 

     Art. 15. (Semplificazioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di evitare duplicazioni tra l'albo provinciale e l'albo regionale dei gestori del servizio di trasporto scolastico, la lettera a) dell’articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 5, della legge regionale 1 agosto 2011, n. 13 (Disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana), sono abrogati.

 

     Art. 16. (Misure di razionalizzazione e di semplificazione normativa)

1. Al fine di garantire i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, l’articolo 60 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) è abrogato.

2. Al fine di completare la liquidazione dell’Istituto di studi per lo sviluppo economico (ISVE) istituito con legge regionale 7 gennaio 1983, n. 10 (Contributo all'istituto di studi per lo sviluppo economico -ISVE- per il sostegno e il potenziamento delle attività di cooperazione e ricerca) e soppresso dall’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2013, n. 15 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del polo sviluppo, ricerca e I.C.T.), per il personale dipendente in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l’articolo 1, comma 563 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

3. La legge regionale 4 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016) è così modificata:

a) i commi da 2 a 6 dell’articolo 17, sono abrogati;

b) il comma 10 dell’articolo 19, è abrogato;

c) la lettera a) del comma 4 dell’articolo 22, è abrogata;

d) all’articolo 23, comma 1, le parole “90 giorni” sono sostitute dalle seguenti “160 giorni”.

4. L'articolo 20 della legge regionale 11/2015, è così modificato:

a) al comma 1-bis, dopo le parole "titolo abitativi a costruire" sono aggiunte le seguenti: "da esercitarsi nell’ambito del procedimento unico avviato dal SURAP, nonché";

b) al comma 5, le parole da “al cui vertice” fino a “all’amministrazione” sono sostituite dalle seguenti “cui è preposto un dirigente scelto ai sensi del decreto legislativo 165/2001.”.

5. [La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, con regolamento, le modalità di supporto tecnico e finanziario della Regione per favorire le attività pianificatorie dei Comuni, di cui all’articolo 40 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) e l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti, previsti dall’articolo 39 della medesima legge regionale graduandone l’attivazione in relazione allo stato di avanzamento del procedimento di formazione del piano urbanistico comunale] [2].

6. [All’articolo 1, comma 3, del regolamento regionale 4 agosto 2011, n.5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio) le parole “48 mesi” sono sostituite dalle seguenti “60 mesi”] [3].

7. Al comma 3 dell’articolo 40, della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) le parole “comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono soppresse.

8. La legge regionale 21 dicembre 2012, n. 37 (Disciplina per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione in Campania) è così modificata:

a) il comma 1 dell’articolo 8 è così sostituito: “1. E’ istituita presso il Consiglio regionale la Consulta regionale per la cooperazione, di seguito denominata Consulta.”;

b) all’articolo 9:

1) il comma 1 è abrogato;

2) la lettera a) del comma 2 è così sostituita:

“a) un consigliere regionale, individuato dal Presidente del Consiglio regionale, che la presiede;

3) la lettera c) del comma 2 è abrogata;

4) al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: “Alle riunioni della Consulta può essere invitato l’Assessore regionale competente.”;

5) il comma 5 è così sostituito: “5. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce le modalità di funzionamento della Consulta.”.

9. Al fine di semplificare le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli d’amministrazione delle ADISUC di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario), le elezioni dei rappresentanti degli studenti di cui alla suddetta disposizione si svolgono, in sede di prima applicazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Al fine di semplificare gli interventi regionali a favore dei cittadini campani residenti all’estero, la legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2 (Interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero) è così modificata:

a) all’articolo 3 le parole “la Giunta stessa” sono sostituite dalle seguenti “il Consiglio regionale”;

b) il comma 1 dell’articolo 6 è così sostituito:

"1.La Consulta regionale dell'emigrazione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è composta:

a) dal Presidente del Consiglio regionale che la presiede;

b) dall'assessore regionale delegato in materia, con funzioni di vice presidente;

c) da 3 consiglieri regionali di cui 1 designato dai gruppi consiliari di minoranza;

d) da 16 emigrati residenti all’estero da almeno 5 anni, eletti dai soci delle Federazioni o Associazioni di cui all’articolo 7;

e) da 3 rappresentanti delle Associazioni dell'emigrazione e dell'immigrazione, aventi i requisiti indicati dall'articolo 30 ed iscritti nel registro delle Associazioni;

f) da 3 rappresentanti dei Patronati regionali a carattere nazionale, aventi una sede nella Regione e operanti nei paesi stranieri.".

11. L’articolo 25 della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano) è così modificato:

a) al comma 1 dopo le parole “acque minerali, naturali e termali”, sono aggiunte le seguenti:

“e per le piccole utilizzazioni geotermiche locali di cui alla legge regionale 22 luglio 2009, n. 8 (Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente)”;

b) al comma 3 le parole: “alla data del 30 aprile 2015”, sono soppresse e dopo la parola d’imbottigliamento” sono aggiunte le seguenti: “e per le piccole utilizzazioni di cui al comma 1”.

12. L’articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2016-2018 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2016) è così modificato:

a) al comma 4, dopo le parole: “disciplinare con” sostituire le parole: “proprio regolamento” con: “propri regolamenti”;

b) alla lettere c) del comma 4, dopo le parole: “patrimonio immobiliare,” sono aggiunte le seguenti: “l’alienazione degli immobili e piani vendita,”;

c) il comma 6 è così sostituito:

“6. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti al comma 4 sono abrogate le leggi regionali 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica), 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e 12 dicembre 2003, n. 24 (Agevolazione per l’acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari)”.

13. La Regione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove l’ammodernamento tecnologico attraverso l’implementazione di sistemi telematici di rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini utenti delle strutture regionali.

14. Il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 1/2016 è sostituito dal seguente:

“4. Per i Comuni commissariati i termini di cui all’articolo 1, comma 3 del Regolamento 5/2011 sono sospesi dalla data di insediamento dell’organo straordinario fino all’insediamento del nuovo Consiglio comunale.”.

15. Per le aree pubbliche di proprietà della Regione Campania, gli uffici regionali possono rilasciare autorizzazioni temporanee per la loro valorizzazione ed il loro utilizzo per scopi culturali, sportivi, amatoriali, ludico-ricreativi. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera, definisce le modalità di attuazione.

16. La legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) è così modificata:

a) al comma 9 dell'articolo 2 le parole “dell'Arcadis” sono sostituite con la seguente “regionale” e dopo le parole “presente legge” le parole “, fatte salve le risorse di cui al comma 6 dell’articolo 4 bis” sono soppresse;

b) alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 4 dopo le parole “(Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria)” sono aggiunte le seguenti “l'autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini dell'articolo 61, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001”;

c) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

“Art. 6-bis

1. Gli abitati dichiarati da consolidare o da trasferire, ai sensi della legge 445/1908, possono essere riperimetrati dalle Autorità di bacino competenti, sentiti i Comuni interessati, previa verifica di sussistenza di movimenti franosi interessanti, anche parzialmente, territori urbanizzati che mettono a rischio l'integrità dei beni e l'incolumità pubblica. La perimetrazione è approvata secondo le procedure previste per i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico.

2. In attesa dell'eventuale riperimetrazione di cui al comma 1, restano in vigore le perimetrazioni già approvate ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

3. Gli abitati già dichiarati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 445/1908 e sprovvisti di perimetrazione, sono perimetrati secondo le modalità di cui al comma 1.

4. Gli abitati già dichiarati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 445/1908, possono essere sottoposti a verifica al fine di:

a) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento e viceversa;

b) eliminare il vincolo di trasferimento o consolidamento.

5. La Giunta regionale, con deliberazione, emana direttive per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo.”.

 

TITOLO III

Manifattur@ Campania: Industria 4.0

 

     Art. 17. (Linee Guida dell'Industria 4.0)

1. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti e sentita la commissione consiliare permanente competente in materia, al fine di garantire la trasmissione delle competenze in materia digitale, l'attrazione di nuovi investimenti e i processi di reindustrializzazione, nonché la valorizzazione della competitività d'impresa e l'innovazione delle imprese manifatturiere e artigiane del territorio campano, adotta le “Linee Guida dell'Industria 4.0" con l'obiettivo di:

a) promuovere l'incontro tra tecnologie digitali di produzione e realtà manifatturiere tradizionali, garantendo un'evoluzione del know-how e delle competenze digitali delle piccole e medie imprese;

b) favorire l'integrazione tra formazione professionale, università, ricerca, imprese manifatturiere e lavoro artigiano digitale;

c) favorire la nascita di imprese innovative industriali e del lavoro artigiano, promuovendo la cultura imprenditoriale, in particolare nei giovani;

d) promuovere la qualificazione e la riqualificazione digitale del personale all'interno delle imprese;

e) sviluppare competenze integrate in tema di manifattura digitale, innovazione e trasferimento di tecnologie digitali applicate al manifatturiero, in stretta sinergia con le università, i centri di ricerca, le grandi imprese, le piccole e medie imprese e le nuove imprese innovative, anche in ambito internazionale;

f) sperimentare nuovi percorsi per promuovere l'innovazione diffusa e aperta, di processo, organizzativa e di prodotto delle imprese, favorendo programmi di open innovation, corporate venture capital e trasferimento tecnologico e di brevetti verso le nuove imprese;

g) supportare la collaborazione e lo scambio di competenze e conoscenze digitali e telematiche, favorendo sinergie alternative delle imprese;

h) promuovere il raccordo tra le università, i centri di ricerca, le imprese manifatturiere e del lavoro artigiano digitale, anche in ambito internazionale, per accrescere la competitività e sviluppare l'innovazione del sistema industriale;

i) favorire la formazione di reti d'impresa e implementare l'adozione di un modello cooperativo di produzione distribuita in cui le attività di ricerca e di sviluppo, di produzione e di commercializzazione si basano su un sistema di laboratori diffusi e su portali internet, anche per ridurre i costi di produzione;

l) potenziare il vantaggio competitivo delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e consentire una personalizzazione della produzione in grado di soddisfare le esigenze specifiche di nicchie sempre più piccole di consumatori;

m) sviluppare un programma organico di medio e lungo periodo per la promozione dei processi innovativi nei settori strategici dell’economia campana, che definisca in modo puntuale gli obiettivi di semplificazione da perseguire, gli indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi, gli strumenti e le risorse da impiegare.

n) attrarre investimenti e favorire accordi di collaborazione con la partecipazione di imprese nazionali ed estere;

o) creare una rete di imprese e di punti di produzione, promuovendo una più stretta cooperazione tra imprese differenti;

2. Le Linee guida di cui al comma 1 individuano le strutture amministrative regionali competenti per materia che assicurano la pronta ed efficiente attuazione delle misure ivi previste nell'ambito dei compiti istituzionali loro assegnati ed individuano, altresì, la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale per il periodo 2016-2018 ovvero sulle risorse derivanti da normative nazionali ed europee.

 

     Art. 18. (Azioni per rilanciare gli investimenti e la competitività)

1. Al fine di rilanciare la competitività del sistema innovativo regionale e gli investimenti industriali, in particolare quelli in ricerca e sviluppo, conoscenza e innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle attività e alle tecnologie abilitanti per lo sviluppo industriale in chiave 4.0, la Giunta regionale, in coerenza con la programmazione regionale, adotta, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio regionale per il periodo 2016-2018, iniziative e provvedimenti volti a:

a) favorire l'integrazione delle filiere manifatturiere campane, anche mediante la costruzione di piattaforme digitali capaci di migliorare la connettività, la collaborazione per lo sviluppo di prodotto, processo, organizzazione e per la pianificazione collaborativa, sperimentando altre tecnologie a favore del supply chain management e dell'economia circolare, sviluppando azioni di business planning, formazione, innovazione, cross-fertilisation tra le filiere stesse e creando significativi progetti di innovazione, impianti pilota esemplari e dimostratori di eccellenza per la diffusione delle best practices anche in campo ambientale e climatico;

b) individuare le filiere strategiche su cui concentrare le azioni di supporto all'implementazione di manifattura 4.0, conducendo analisi su casi di studio specialistici per valutare il recupero di competitività che l'adozione delle tecnologie digitali realizza nei più rilevanti settori industriali e manifatturieri campani, cosi da orientare gli incentivi e gli investimenti e definire le priorità di intervento;

c) creare centri di competenza sulla manifattura digitale in grado di supportare la sperimentazione tecnologica delle imprese in ambito 4.0, di costituire vetrine e dimostratori sulle principali applicazioni industriali dell'IoT e di facilitare il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese, realizzando:

1) interventi di sostegno all'alta formazione, in particolare alla creazione di dottorati industriali e al coinvolgimento dei ricercatori nelle attività industriali;

2) interventi diretti di potenziamento della formazione professionale e creazione di canali di alta formazione professionale e specializzazione dedicati all'innovazione 4.0;

3) interventi diretti alla sensibilizzazione sia di docenti che di allievi delle scuole sullo studio dei temi del manifatturiero digitale;

4) interventi volti alla riqualificazione del personale in esubero derivante dai processi di riconversione e riorganizzazione produttiva;

d) incrementare la collaborazione fra la imprenditorialità innovativa e il mondo industriale, promuovendo, con opportune politiche di incentivo, la collaborazione fra le startup e le piccole e medie imprese ad alto contenuto innovativo e le imprese industriali consolidate sul territorio regionale, così da favorire lo scambio culturale e accelerare la trasformazione digitale dell'industria campana;

e) incentivare lo sviluppo delle reti di nuova generazione, per far fronte alla maggiore domanda di connettività conseguente all'avvento di Industria 4.0;

f) collaborare alla definizione di standard e criteri di interoperabilità condivisi a livello nazionale, europeo e globale per consentire ai diversi livelli di IoT (Internet of Things), nonché ai flussi produttivi e di know-how di imprese diverse di essere connessi tra di loro;

g) agevolare il miglioramento della competitività del settore manifatturiero attraverso iniziative a favore dell’attrazione di investimenti e del rimpatrio delle produzioni già delocalizzate.

 

     Art. 19. (Istituzione fondo speciale eventi calamitosi a favore delle imprese campane)

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo campano e al fine di fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi che si verificano in Campania, la Giunta regionale, con delibera, istituisce, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, un Fondo speciale per le emergenze regionali (di seguito denominato Fondo), finalizzato alla erogazione di contributi a favore delle imprese campane danneggiate dalle calamità naturali, definendo le relative modalità di attuazione e concessione.

2. I contributi del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel caso di eventi previsti dall’articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), a seguito di dichiarazione di stato di calamità o di emergenza e sono riservati in via prioritaria ai titolari di attività produttive che siano stati danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi a Benevento nell’anno 2015.

3. Il Fondo è alimentato da risorse regionali e da eventuali ulteriori finanziamenti di provenienza locale, nazionale ed europea nonché da erogazioni liberali in denaro ricevute dalla Regione in seguito ad eventi calamitosi che hanno colpito la popolazione. Per gli anni successivi, ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti annualmente con legge di bilancio.

4. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente disposizione di legge si provvede annualmente con legge di bilancio.

 

     Art. 20. (Iniziative per la promozione della manifattura innovativa)

1. La Regione promuove iniziative di formazione, valorizzazione, disseminazione e diffusione delle conoscenze in tema di manifattura innovativa e di lavoro artigiano digitale. Tali iniziative sono sviluppate anche all'interno delle istituzioni scolastiche attraverso programmi specifici e mediante le attività della bottega scuola di cui all'articolo 4, comma 5 della legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 (Testo unico dell'apprendistato della Regione Campania).

2. La Regione, per la finalità di diffusione della manifattura innovativa di cui al comma 1, adotta specifiche misure volte ad incentivare il trasferimento tecnologico, a promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità, nonché la formazione e la diffusione di conoscenze e competenze sulla manifattura digitale, sull'IoT e sulle tecnologie abilitanti per lo sviluppo industriale in chiave 4.0, dirette a sviluppare forme di produzione intelligente capaci di migliorare la competitività del sistema produttivo regionale.

3. Per la finalità di cui al comma 2, la Regione promuove l'attrazione di investimenti industriali e la reindustrializzazione, favorendo la nascita di nuove imprese operanti nell'ambito della manifattura innovativa e la libera aggregazione tra queste.

4. La Regione promuove, anche con il concorso del sistema camerale, delle associazioni di categoria, degli enti bilaterali e degli altri enti riconosciuti che operano nel campo dell’innovazione 4.0, le esperienze di aggregazione che raccolgono le imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, attraverso attività di cooperazione economica, di internazionalizzazione e la partecipazione ad iniziative seminariali, convegnistiche e di marketing.

 

     Art. 21. (OMI - Officine della Manifattura Innovativa)

1. La Giunta regionale, anche attraverso specifici accordi con i Comuni e gli enti del sistema regionale nonché con le associazioni di rappresentanza del mondo produttivo e artigianale e con le associazioni culturali e cooperative territoriali, promuove e sostiene la diffusione di spazi aperti, imprese diffuse, laboratori di fabbricazione digitale (FabLab), nuovi luoghi di lavoro e socializzazione, ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale e della rivitalizzazione dei territori e dei centri urbani, a partire dalla riqualificazione delle aree industriali dismesse o inutilizzate e dai processi di trasformazione urbana.

2. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 1, i Comuni e gli enti del sistema regionale possono concedere in comodato d'uso o comunque a titolo agevolato, gli immobili disponibili, inutilizzati o dismessi, alle imprese, singole o aggregate o a enti riconosciuti, secondo modalità definite con successivi provvedimenti della Giunta regionale, d'intesa con gli enti interessati.

3. La Regione, mediante la stipula di convenzioni con i Comuni e con gli enti del sistema regionale, favorisce, inoltre:

a) l’aggregazione tra imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, indipendentemente dalla forma e dalla soggettività giuridica;

b) la concessione di aree e laboratori, ovvero il cambio di destinazione d'uso, senza consumo di nuovo suolo;

c) investimenti per la nascita di nuovi laboratori, per la riqualificazione e per l'aggiornamento di quelli esistenti.

4. Le convenzioni e gli accordi di cui al presente articolo individuano, puntualmente, le relative coperture finanziarie a valere sul bilancio regionale ovvero su ulteriori finanziamenti statali ed europei.

 

     Art. 22. (Coworking)

1. La Giunta regionale, al fine di favorire nuove forme di attività delle microimprese e la collaborazione tra le stesse, altre imprese ed altri soggetti portatori di innovazione, sostiene e promuove la progettazione e la realizzazione di esperienze di coworking sul territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’amministrazione regionale:

a) favorisce la realizzazione di esperienze di coworking in spazi pubblici dismessi o comunque inutilizzati;

b) promuove le imprese e le organizzazioni che supportano il coworking fornendo ospitalità consulenza e progettazione;

c) favorisce lo sviluppo di centri che, ospitando comunità di creativi, professionisti, imprenditori e startupper, promuovono sul territorio regionale la cultura dell’economia collaborativa stimolando la nascita di nuove imprese connettendole a reti internazionali;

d) sostiene la creazione di una rete fra soggetti che operano in coworking a livello regionale.

3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano ulteriori spese a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 23. (Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente)

1. Per favorire la realizzazione degli obiettivi contenuti nelle "Linee Guida" di cui all'articolo 17 e al fine di promuovere i prodotti e i servizi dell'Industria 4.0, la Regione Campania si dota della "Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente".

2. La Piattaforma è un portale dedicato, accessibile a chiunque dal sito della Regione, che consente di divulgare la produzione industriale innovativa e il lavoro artigiano digitale della Regione, sia in ambito nazionale che internazionale, attraverso la pubblicazione di informazioni e di progetti e lo scambio di migliori pratiche.

3. Avvalendosi della collaborazione delle università, di consorzi universitari, di istituzioni pubbliche, delle botteghe scuola e delle associazioni regionali delle imprese dell'artigianato, la Regione Campania organizza ogni anno, a valere sulle risorse definite dalle Linee Guida di cui all'articolo 17, le Giornate "Industria 4.0", in occasione delle quali sono presentati i talenti e i prodotti più innovativi selezionati tramite ampia partecipazione in rete.

 

     Art. 24. (I Market Place dell’industria innovativa e del lavoro artigiano digitale)

1. La Regione, al fine di promuovere l'innovazione di prodotto, di processo e organizzativa dell'industria manifatturiera e di internazionalizzare la commercializzazione dei prodotti, sostiene la diffusione dei Market Place dell'industria innovativa e del lavoro artigiano digitale, anche attraverso piattaforme di esposizione e promozione online dedicate alle produzioni della manifattura innovativa e dell'artigianato campano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale riserva un'apposita sezione della “Piattaforma tecnologica fabbrica Intelligente" di cui all'articolo 23, alla pubblicazione degli indirizzi web dei Market Place dell'industria innovativa e del lavoro artigiano digitale, con modalità da definire con successiva delibera di Giunta.

 

     Art. 25. (Open Innovation)

1. Al fine di incentivare la competitività del sistema produttivo regionale e di incrementarne le performances in tema di ricerca e innovazione, con particolare riferimento alle imprese di medie e grandi dimensioni, la Regione promuove strategie innovative improntate all'innovazione aperta (Open Innovation) che consentono di utilizzare idee, soluzioni e tecnologie sviluppate da attori esterni quali utenti, università, centri di ricerca, piccole e medie imprese, nuove imprese e startup innovative, in grado di generare nuove possibilità di investimento, riduzione dei costi e diminuzione del time to market.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove la stipula di accordi tra grandi imprese, piccole e medie imprese, imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, università, centri di ricerca, associazioni, nuove imprese e startup innovative, volti a promuovere e a realizzare strategie di innovazione aperta mediante l'organizzazione di iniziative di Open lnnovation Challenges relative a specifiche esigenze di innovazione delle medie e grandi imprese e dei centri di ricerca di volta in volta interessati. Al fine di efficientare il processo di innovazione aperta, la Giunta regionale individua anche nelle università e nei centri di ricerca della Regione i soggetti deputati a svolgere le attività di ricognizione dei fabbisogni di innovazione delle imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale e le attività di progettazione e realizzazione delle iniziative di Open lnnovation Challenges.

 

     Art. 26. (Industrie culturali e creative - ICC)

1. La Giunta regionale promuove e sostiene lo sviluppo e il consolidamento delle industrie culturali e creative che operano nei seguenti macro-settori di intervento:

a) patrimonio storico e produzione artistica (patrimonio culturale, musica e spettacolo, architettura arte contemporanea, attività ricreative e di divertimento);

b) produzione di contenuti culturali, informazione e comunicazione (software, editoria, tv e radio, pubblicità, cinema);

c) cultura materiale, dieta mediterranea e Made in Italy, come espressione della filiera enogastronomica, della moda, del design, casa e arredo;

d) turismo culturale;

e) comunicazione digitale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale si impegna ad attuare e a sviluppare azioni di sostegno allo startup di nuove imprese creative e innovative, progetti di ricerca e di sviluppo, progetti di innovazione e diversificazione produttiva, formazione, internazionalizzazione, sviluppo di reti, nei limiti delle disponibilità di bilancio di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 6/2016.

 

     Art. 27. (Giunta digitale)

1. Per garantire la necessaria trasparenza e accessibilità dell’azione amministrativa, la Giunta regionale provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare l’applicativo interattivo georeferenziato per la consultazione ragionata degli atti regionali denominato “Giunta digitale”, inserendo tutte le delibere della Giunta regionale e i decreti presidenziali.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le delibere di Giunta e i decreti presidenziali sono inseriti contestualmente alla pubblicazione nel Burc, anche nella sezione del sito istituzionale “Giunta digitale”.

3. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono preposte le strutture competenti della Giunta senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

TITOLO IV

Norme finali

 

     Art. 28. (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge si provvede, in fase di prima applicazione, e per quanto non espressamente disciplinato dalle specifiche disposizioni della stessa, attraverso uno stanziamento complessivo di euro 300.000,00 per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018, a valere sulla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività", come di seguito specificato:

a) un importo di euro 200.000,00 iscritto alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività'', Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura delle azioni coerenti di cui agli articoli 18, 20, 21 e 25;

b) un importo di euro 70.000,00 iscritto alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività", Programma 3 “Ricerca e Innovazione", Titolo 2, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 20 l8, a copertura delle azioni coerenti di cui agli articoli 18, 20, 21 e 25;

c) un importo di euro 30.000,00 iscritto alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura delle azioni coerenti di cui agli articoli 18, 20, 21 e 23.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte mediante contestuale riduzione, pari ad euro 300.000,00, per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018, delle risorse stanziate dall'articolo 2 della legge regionale 6/2016.

3. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti, individua le specifiche azioni da attivare, disciplinando i criteri, i tempi e le modalità applicative degli interventi, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 e sulle ulteriori disponibilità di bilancio e derivanti dalle programmazioni statali e comunitarie approvate.

 

     Art. 29. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 4 gennaio 2017, n. 1.

[2] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 22 giugno 2017, n. 19.

[3] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 22 giugno 2017, n. 19.