§ 3.4.5 - L.R. 22 luglio 2009, n. 8.
Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8, - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 cave e torbiere
Data:22/07/2009
Numero:8


Sommario
Art. 1. 1. La legge regionale 29 luglio 2008, n. 8, è cosi modificata
Art. 2. 1. La regione Campania promuove l’istituzione di Parchi delle acque minerali con finalità di tutela ambientale e paesistica, con particolare riferimento alla tutela e promozione delle acque. Tali [...]
Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania


§ 3.4.5 - L.R. 22 luglio 2009, n. 8.

Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8, - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente.

(B.U. 3 agosto 2009, n. 48)

 

Art. 1.

1. La legge regionale 29 luglio 2008, n. 8, è cosi modificata:

a) nell’alinea del comma 5 dell’articolo 1, le parole “Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti “Entro il 30 giugno 2010”;

b) all’articolo 18, comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

“l) quando, nonostante diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore ai sessanta giorni, permangono le condizioni previste dal comma 5 dell’articolo 37”;

c) nell’alinea del comma 1 dell’articolo 27, le parole “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 4”;

d) il comma 2 dell’articolo 29 è sostituito dal seguente:

“2. L’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è consentito per le attività comportanti un risparmio energetico inclusa l’immissione diretta in piscina ed è autorizzato secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione”;

e) il comma 10 dell’articolo 33 è abrogato;

f) alla fine del primo periodo del comma 12 dell’articolo 36 sono aggiunte le seguenti parole: “sentite le associazioni di categoria”;

g) al comma 3 dell’articolo 37 le parole “articolo 32” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 34”;

h) il comma 2 dell’articolo 44 è sostituito dal seguente:

“ 2. Le istanze di rinnovo delle concessioni, i cui termini sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge o i cui termini scadono nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono presentate in deroga ai termini previsti dall’articolo 4, comma 13, entro il 31 ottobre 2009”;

i) al comma 3 dell’articolo 44, dopo le parole “possono richiedere” sono eliminate le seguenti: “ed ottenere”;

l) il comma 8 dell’articolo 44 è sostituito dal seguente:

“8. Le concessioni perpetue date senza limite di tempo, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno durata di cinquanta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative subconcessioni hanno durata di venti anni, salvo che rispettivamente il concessionario o il subconcessionario non incorrano in motivi di decadenza.”;

m) all’articolo 44 aggiungere i seguenti commi:

“16. L’applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo, in mancanza dei regolamenti di attuazione della legge, è differita al 31 dicembre 2009.

17. Nelle more dell’adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, le concessioni esistenti di acque minerali, termominerali e le autorizzazioni di acque calde sotterranee, per le quali è stata presentata regolare istanza di rinnovo, non gravate da parere o nullaosta negativi ed in assenza di provvedimenti di diversa natura, sono automaticamente prorogate per un periodo massimo di due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

18. Nelle more dell’adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, non possono essere rilasciate nuove concessioni, fatte salve le riassegnazioni di quelle dichiarate cessate e quelle da assegnare ai soggetti che alla data del 12 agosto 2008 erano già titolari di permesso di ricerca; possono essere altresì rilasciati permessi di ricerca in aree che presentano, dal punto di vista idrotermale, una sostenibilità qualitativa e quantitativa.

19. In fase di prima applicazione, il termine del 31 gennaio di cui al comma 5 dell’articolo 36 è prorogato al 31 ottobre dell’anno di riferimento.”

n) l’articolo 45 è abrogato.

 

     Art. 2.

1. La regione Campania promuove l’istituzione di Parchi delle acque minerali con finalità di tutela ambientale e paesistica, con particolare riferimento alla tutela e promozione delle acque. Tali parchi sono gestiti secondo le forme associative previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, ricadendo ogni onere in capo ai soggetti associati.

2. Risultano costituiti i Parchi per i quali gli enti locali esprimono o confermano la loro volontà associativa entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.