§ 1.5.157 - L.R. 12 novembre 2015, n. 18.
Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:12/11/2015
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2015, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria [...]
Art. 2.  (Modifica del comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria [...]
Art. 3.  (Norma finanziaria)
Art. 4.  (Modifica dell’articolo 172 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni [...]
Art. 5.  (Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 22 (Soppressione del Centro Regionale per la ricerca e l’innovazione, interventi di semplificazione e razionalizzazione in materia [...]
Art. 6.  (Misure finanziarie per le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia)
Art. 7.  (Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010))
Art. 8.  (Modifica alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))
Art. 9.  (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari), alla legge regionale [...]
Art. 10.  (Abrogazioni)
Art. 11.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 1.5.157 - L.R. 12 novembre 2015, n. 18.

Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario

(B.U. 13 novembre 2015, n. 19)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2015, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)) e alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))

1. L’articolo 1 della l.r. 9/2015 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

(Fondo regionale per interventi già programmati con il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013, Fondo regionale per interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico e Fondo per il cofinanziamento regionale del Progetto ERP Liguria)

1. Per l’anno 2015 sono istituiti i seguenti fondi:

- Fondo regionale per il finanziamento degli interventi già programmati con il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 con la dotazione di euro 15.008.721,08;

- Fondo regionale per interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico con la dotazione di euro 3.491.278,92;

- Fondo per il cofinanziamento regionale del Progetto ERP Liguria di euro 2.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio di previsione finanziario 2015-2017, per il solo esercizio 2015:

Stato di previsione dell’entrata

- incremento dell’U.P.B. 5.1.1 “Mutui e altre forme di indebitamento con oneri di ammortamento a carico del bilancio regionale” di euro 20.500.000,00 (ventimilionicinquecentomila/00);

Stato di previsione della spesa

- iscrizione all’U.P.B. 2.215 “Finanziamento intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro” di euro 15.008.721,08 (quindicimilioniottomilasettecentoventuno/08);

- iscrizione all’U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche” di euro 3.491.278,92 (tremilioniquattrocentonovantunmiladuecentosettantotto/92);

- iscrizione all’U.P.B. 18.204 “Spesa per il sistema informativo regionale” di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).”.

2. Le Tabelle A e B di cui all’articolo 2 della l.r. 9/2015, sono sostituite dalle seguenti:

(Omissis)

 

     Art. 2. (Modifica del comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)))

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ 30 giugno 2015 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 31 dicembre 2015 ”.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall’articolo 2 della presente legge comportano una riduzione, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio del corrente esercizio finanziario, dell’importo di euro 30.722,99 all’U.P.B. 3.1.3 “Proventi di beni della Regione”.

 

     Art. 4. (Modifica dell’articolo 172 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)))

1. Al comma 1 dell’articolo 172 della l.r. 15/2015, le parole da: “ Anno 2015 ” a: “ Interventi promozionali per il turismo ”, sono sostituite dalle seguenti:

“Anno 2015

Stato di previsione dell’entrata

- aumento di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.1.4 “Altri proventi di parte corrente”;

- aumento di euro 30.000,00 (trentamila/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.1.1 “Entrate da privati”.

Stato di previsione della spesa

- iscrizione di euro 1.605.000,00 (unmilioneseicentocinquemila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”;

- iscrizione di euro 3.248.000,00 (tremilioniduecentoquarantottomila/00), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 18.101 “Risorse umane”;

- iscrizione di euro 1.168.167,54 (unmilionecentosessantottomilacentosessantasette/54), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 11.102 ”Spese per il diritto allo studio universitario”;

- iscrizione di euro 200.000,00 (duecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”;

- iscrizione di euro 80.000,00 (ottantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 4.111 “Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico”;

- prelevamento di quota pari a euro 500.000,00 (cinquecentomilamila/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente”;

- prelevamento di quota pari a euro 500.000,00 (cinquecentomilamila/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale”;

- iscrizione di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali per il turismo”;

- iscrizione di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”;

- iscrizione di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”;

- riduzione delle autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.PP.BB. sotto indicate, come segue:

- euro 345.000,00 (trecentoquarantacinquemila/00) – U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico venatori e per l’incremento del patrimonio ittico”;

- euro 1.000.000,00 (unmilione/00) – U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali per il turismo”;

- euro 700.000,00 (settecentomila/00) – U.P.B. 18.101 “Risorse Umane”;

- euro 526.167,54 (cinquecentoventiseimilacentosessantasette/54) – U.P.B. 18.105 “Fondi di riserva”;

- euro 200.000,00 (duecentomila/00) – U.P.B. 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento.”.

 

     Art. 5. (Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 22 (Soppressione del Centro Regionale per la ricerca e l’innovazione, interventi di semplificazione e razionalizzazione in materia di organi di enti regionali e modifiche di norme regionali in materia di diritto allo studio))

1. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 22/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ Azienda Regionale per i Servizi Scolastici e Universitari (ARSSU) ” sono sostituite dalle seguenti: “ Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL Liguria), anche mediante convenzione con soggetti terzi, ”.

 

     Art. 6. (Misure finanziarie per le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia)

1. Al fine di superare l’attuale situazione di sofferenza economico - finanziaria derivante dalla grave crisi del settore immobiliare e le situazioni di disagio abitativo, nelle more dell’aggiornamento della legge regionale 21 giugno 1996, n. 27 (Canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni e integrazioni e della complessiva riforma del sistema dell’edilizia residenziale pubblica, è istituito un fondo destinato alle ARTE liguri per la copertura degli oneri di operazioni di valorizzazione e dismissione del proprio patrimonio immobiliare i cui proventi netti sono finalizzati al finanziamento delle attività istituzionali, nonché allo svolgimento delle attività istituzionali di cui alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, anche in applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008.

2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito, a decorrere dal 2015 e per dieci anni, con una dotazione annua massima di 7 milioni di euro; con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di riparto ed utilizzo del fondo.

3. A decorrere dall’esercizio 2016 non trovano più applicazione le disposizioni regionali che disciplinano le anticipazioni di cassa a favore delle ARTE liguri disposte ai fini di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni finanziari 2015-2017:

Anno 2015

- prelevamento di quota pari a euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente”;

- iscrizione di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 7.105 “Edilizia residenziale a favore di privati”.

Anno 2016

- riduzione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento”;

- iscrizione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) all’U.P.B. 7.105 “Edilizia residenziale a favore di privati”.

Anno 2017

- riduzione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento”;

- iscrizione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) all’U.P.B. 7.105 “Edilizia residenziale a favore di privati”.

Per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

4 bis. A decorrere dall’anno 2016, la disciplina di cui all’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2010)) e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche alle ARTE liguri per le parti compatibili. La Giunta regionale adotta i relativi provvedimenti di attuazione [1].

4 ter. Per l’anno 2017, in relazione alle operazioni straordinarie di valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale sociale, è riservata ad A.R.T.E. Savona una quota del fondo di cui al comma 1, pari a euro 1.900.000,00, nonché le economie derivanti dai fondi di cui alla Sito esternolegge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modificazioni e integrazioni nel limite di euro 100.000,00. Per l’anno 2018 la quota riservata è pari ad euro 1.500.000,00 [2].

 

     Art. 7. (Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010))

1. Al comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 62/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “al soggetto che ha sostenuto l'investimento” sono sostituite dalle seguenti: “ai soggetti di cui ai commi 1 o 1 bis. Tale contributo può costituire anche titolo nell’ambito di operazioni di cessione di credito.”.

 

     Art. 8. (Modifica alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)) [3]

1. Al termine del comma 3 bis dell’articolo 9 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “ Tale contributo può costituire anche titolo nell’ambito di operazioni di cessione di credito. ”.

 

     Art. 9. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari), alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali), alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria))

1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituta dalla seguente:

“a) di personale assunto mediante contratti secondo le tipologie, comunque denominate, previste dall’ordinamento per il datore di lavoro privato, nonché di prestazioni professionali di lavoro autonomo. Per il personale di cui alla presente lettera i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti, ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica o mutamento d’appartenenza al Gruppo consiliare del Consigliere che ne ha proposto al Presidente del Gruppo il conferimento;”.

2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “L'Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento, può ripartire, nel limite massimo di tale disponibilità, tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza, le risorse e le assegna, unitamente ai finanziamenti di cui all'articolo 2, ai Gruppi ai quali i medesimi consiglieri aderiscono. Il Presidente del Gruppo pone immediatamente a disposizione dell'eventuale componente dell'Ufficio di Presidenza, iscritto al proprio Gruppo, il finanziamento attribuito sulla base del presente comma ” sono soppresse .

3. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 4 ter della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“4. Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo, entro cinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, dal termine della legislatura o dallo scioglimento del medesimo gruppo, al Presidente del Consiglio.

5. Ricevuti i rendiconti, entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

6. La delibera con cui la competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti si pronuncia sulla regolarità del rendiconto di ciascun Gruppo, trasmessa al Presidente del Consiglio, è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.”.

4. L’articolo 4 quinquies della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

5. L’articolo 7 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

(Determinazione del finanziamento per le spese di personale)

1. Ai fini della determinazione del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il costo relativo al trattamento economico annualmente riconosciuto dal contratto nazionale applicato ai Consigli regionali ad una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, comprensivo di una quota di salario accessorio mediamente attribuibile e degli oneri a carico dell'Ente moltiplicato per il numero di Consiglieri, corrisponde al valore individuato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed è pari a euro 58.571,44 per ciascun Consigliere.”.

6. Dopo l’articolo 7 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 7 bis

(Adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari)

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, mediante il suo Presidente, trasmette la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, commi 11 e 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai Presidenti dei Gruppi consiliari interessati e procede agli adempimenti ivi previsti nei confronti dei rispettivi Gruppi.

2. In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti o di parte di essi da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, l’Ufficio di Presidenza può disporre l’obbligo di restituzione delle somme, nonché delle somme ricevute per le spese di personale e non regolarmente rendicontate, anche in particolare al fine di ridurre i potenziali effetti negativi sui contratti in essere del personale dei Gruppi, mediante la predisposizione e approvazione di un apposito piano di rientro che contempli progressive decurtazioni dei rispettivi contributi annuali spettanti al Gruppo fino ad un massimo dell’80 per cento, nonché mediante la restituzione al Consiglio regionale dei contributi già riscossi dal Gruppo e non ancora utilizzati a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale. La comunicazione è inviata al Presidente del Gruppo consiliare che ha sottoscritto e presentato il rendiconto contenente le spese dichiarate irregolari. Nel caso in cui il Gruppo abbia cambiato il Presidente, la comunicazione è inviata anche al Presidente che ha autorizzato la spesa dichiarata irregolare. Le somme già riscosse ed eventualmente così restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce “altre spese”.

3. La restituzione secondo le modalità previste dal presente articolo non trova applicazione nel caso di somme dovute in forza di sentenza esecutiva di condanna ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti) e successive modificazioni e integrazioni.”.

7. Alla fine del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Ferma restando l’autonomia regolamentare della Giunta regionale, nel caso di utilizzo da parte del Presidente del Consiglio o di suo delegato dell’autovettura istituzionale e di rappresentanza, di cui all’articolo 9, comma 3 bis, per gli spostamenti tra il luogo di domicilio, residenza o effettiva dimora debitamente autocertificata e la sede assembleare ovvero per recarsi dal medesimo luogo di domicilio, residenza o effettiva dimora, in svolgimento del mandato presidenziale, in altri luoghi, è effettuata una trattenuta mensile, onnicomprensiva, pari all’importo derivante dalla moltiplicazione di euro 7,00 per il numero di chilometri, autocertificato dall’interessato, di distanza tra il luogo di domicilio, residenza o effettiva dimora e la sede assembleare. In caso di non coincidenza delle tre sedi viene autocertificata la distanza maggiore.”.

8. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il Consiglio regionale può detenere, oltre all’autovettura di servizio, una sola autovettura istituzionale di rappresentanza assegnata al Presidente del Consiglio, utilizzata anche dagli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza, per fini istituzionali, in rappresentanza dell’Assemblea. ”.

9. L’articolo 15 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

(Assicurazioni infortuni)

1. Ferma restando una quota, trattenuta mensilmente, a carico di ciascun Consigliere, pari, complessivamente, su base annua, allo 0,25 del premio individuale annuo lordo, i Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale per la restante quota, contro i rischi di morte da infortunio, di invalidità permanente e di inabilità temporanea conseguenti ad infortunio o dipendenti da malattia, per un valore pari rispettivamente allo 0,6 dell’ammontare complessivo dell’indennità di carica teoricamente spettante, per la durata quinquennale della legislatura, nel momento di stipulazione della polizza in caso di morte e allo 0,8 in caso di invalidità permanente. In caso di invalidità temporanea i Consiglieri sono assicurati per una somma giornaliera pari allo 0,6 della somma decurtata a ciascun Consigliere ai sensi dell’articolo 3, comma 1. La spesa per tale assicurazione non fa parte del trattamento economico. I beneficiari delle somme garantite in caso di morte degli assicurati sono esclusivamente gli eredi legittimi. ”.

10. Il comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, già abrogato dalla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 35 recante modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3, non trova più applicazione nei confronti dei Consiglieri e dei componenti aventi diritto nella Giunta regionale, in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la medesima legislatura.

11. L’articolo 21 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, già abrogato dalla l.r. 35/2011, ma ancora applicato ai sensi e per gli effetti della stessa legge nei confronti dei Consiglieri o dei componenti aventi diritto nella Giunta regionale, in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la medesima legislatura, è sostituito dal seguente:

“Articolo 21

(Accertamento dell'inabilità permanente mediante la nomina di un collegio medico)

1. L’Ufficio di Presidenza, a seguito d’istanza di parte, provvede, mediante la nomina di un collegio medico, ad accertare l’eventuale sussistenza dei requisiti di inabilità permanente al lavoro di cui all’articolo 20. Il collegio medico è composto da un medico specialista in medicina legale e da un medico di area clinica la cui specializzazione sarà proposta dal medico legale sulla base della patologia in maggior misura correlata allo stato di presunta inabilità lavorativa. Il Consigliere interessato ha la facoltà di nominare un proprio medico di fiducia che farà parte del medesimo collegio.

2. In ogni caso, i componenti il collegio sono scelti fra professionisti operanti in enti o strutture pubbliche previa dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità con l’operato da svolgere.

3. Il collegio medico, valutata la documentazione clinica e, se ritenuto necessario, visitato l’interessato, redige una relazione scritta. L’Ufficio di Presidenza delibera il riconoscimento della corresponsione del vitalizio per inabilità nel caso in cui il collegio riconosca l’inabilità permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.

4. Il riconoscimento dell’assegno vitalizio per inabilità permanente potrà essere oggetto di rivalutazione dopo tre anni e diventerà definitivo dopo due conferme consecutive.

5. Qualora la decisione di cui al comma 3 sia positiva, l'assegno compete dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.

6. Ai componenti il collegio compete un compenso commisurato al tempo impiegato in analogia alle vacazioni previste per i periti e gli esperti durante le procedure processuali. ”.

12. Il comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, già abrogato dalla l.r. 35/2011, non trova più applicazione nei confronti dei Consiglieri e dei componenti aventi diritto nella Giunta regionale, in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la medesima legislatura.

13. Dopo l’articolo 2 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 2 ter

(Principi contabili e strumenti di programmazione)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 bis, commi 2 e 3, nella definizione del regolamento di contabilità del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, l’Ufficio di Presidenza, al fine di adeguare il medesimo ai principi contabili riguardanti gli organismi strumentali ed ai principi contabili generali e applicati allegati di cui all’articolo 67, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, tiene conto del metodo della programmazione così come previsto nel presente articolo. Rimane ferma, così come delineata nella presente legge, l’autonomia nella gestione delle entrate, delle spese, delle variazioni e, in generale, per la determinazione, l’utilizzo e la rendicontazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell’organo. Il regolamento di contabilità definisce, inoltre, una contabilità finanziaria ed una contabilità economico patrimoniale che, semplificata, consente, comprendendo anche i risultati della gestione, il consolidamento, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, con il bilancio della Regione.

2. La programmazione adottata dall’Ufficio di Presidenza in carica durante una legislatura non può vincolare la programmazione dell’Ufficio di Presidenza in carica nella legislatura successiva.

3. Sono strumenti di programmazione dell’Assemblea:

a) la relazione programmatica di legislatura adottata dall’Ufficio di Presidenza di norma nei primi novanta giorni della legislatura definita in coerenza con quanto previsto all’articolo 8;

b) il bilancio di previsione, di durata quinquennale, che può essere predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

c) il programma operativo contenente gli indirizzi conferiti all’apparato servente che può essere corredato da uno schema predisposto secondo i criteri previsti all'allegato n. 12 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

d) le variazioni di bilancio di cui all’articolo 11.

4. L’Ufficio di Presidenza, al fine di monitorare gli indirizzi conferiti con il programma operativo, può definire, in un piano, specifici indicatori.

5. Gli strumenti di programmazione possono essere contenuti anche in un unico provvedimento deliberativo. ”.

14. Dopo l’articolo 4 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 4 ter

(Uso della divisa)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delibera le mansioni per le quali i dipendenti devono vestire la divisa, stabilendone la foggia e le modalità di uso e di assegnazione.

2. La spesa della divisa e del corredo relativo è a carico dell'Amministrazione.

3. La divisa non può essere variata dai modelli stabiliti dall'Amministrazione, deve essere conservata con cura e non deve essere usata fuori servizio. ”.

15. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, é aggiunto il seguente:

“1 bis. Fanno parte del fabbisogno dell’Assemblea, tra le altre, le spese elencate all’articolo 2 bis.”.

16. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il bilancio dell’Assemblea costituisce un'unica unità di voto nell’ambito del bilancio della Regione.”.

17. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno e della conseguente formazione del bilancio il Presidente dell’Assemblea e l’Ufficio di Presidenza si avvalgono dei dirigenti responsabili di ciascuna struttura secondo le modalità e i termini definiti nel regolamento di contabilità.”.

18. Al comma 1 dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “o del Revisore interno dei Conti da istituirsi a cura del medesimo entro il 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “interno dei Revisori dei Conti di cui all’articolo 12 bis istituito in conformità a quanto previsto all’articolo 72, comma 1, del d.lgs 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni”.

19. Alla fine del comma 6 septies. dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: “sino alla sottoscrizione del relativo contratto nazionale e, comunque, nei limiti di quanto previsto al comma 6 quinquies.”.

20. Il comma 1 dell’articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di vigilare, in particolare, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione delle risorse messe a disposizione dell’Ufficio di Presidenza, dei Gruppi consiliari e degli organismi statutari incardinati presso l’Assemblea, in applicazione dell’articolo 47, comma 2, dell’articolo 67, comma 1 e dell’articolo 72, comma 1, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, il Collegio interno dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea Legislativa, con voto limitato a due, nell’ambito di un elenco di professionisti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che abbiano presentato domanda nei termini previsti dall’avviso per la costituzione dell’elenco. Il Collegio dura in carica tre anni dalla data di nomina e comunque fino all’approvazione del terzo rendiconto finanziario successivo alla data della nomina. Ciascun Revisore può essere consecutivamente rinnovato, a partire dalla prima nomina successiva all’entrata in vigore della presente norma ed alla prima costituzione dell’elenco, una sola volta. Il regolamento di contabilità definisce le cause di incompatibilità, sostituzione, revocabilità e decadenza, nonché le modalità di funzionamento.”.

21. Il comma 2 dell’articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Ciascun componente del Collegio interno dei Revisori dei Conti deve avere maturato un’esperienza, per almeno tre anni, come Revisore dei Conti presso le Assemblee legislative regionali o, in alternativa, deve possedere i seguenti requisiti minimi:

a) possesso di un diploma di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei) - vecchio ordinamento - in scienze economiche o giuridiche;

b) abbia maturato almeno un'anzianità di dieci anni di iscrizione nel registro dei revisori contabili, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), ovvero nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34), cumulabile con quella successivamente acquisita nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

c) qualificata esperienza gestionale con lo svolgimento, per almeno cinque anni, di incarichi di Revisore dei Conti presso le Regioni italiane o gli enti del settore regionale allargato della Liguria. Tale esperienza deve essere supportata dal conseguimento annuale di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall’acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo.”.

22. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “della VII Commissione” sono sostituite dalle seguenti: “della V Commissione”.

23. La lettere d) del comma 4 dell’articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“d) formula pareri e redige una relazione sulla proposta di bilancio di previsione dell'Assemblea, sui documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, fornisce una relazione sul rendiconto della gestione ed effettua, se necessario, verifiche di cassa e rende pareri, su richiesta dell’Ufficio di Presidenza, sulle deliberazioni assunte ai sensi dell’articolo 8 bis, comma 6;”.

24. Dopo la lettera f) del comma 4 dell’articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

“fbis) verifica, in riferimento agli adempimenti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. 174/2012 converito dalla l. 213/2012, che, ferme restando le dotazioni strumentali e logistiche, che rimangono a carico dell’Assemblea, il finanziamento riconosciuto ai Gruppi, a titolo di contributi per il funzionamento, non ecceda il parametro di virtuosità individuato in sede di Conferenza Stato Regioni ed, in particolare, che l’importo complessivo da erogare non ecceda euro 5000,00 per Consigliere oltre ad euro 0,05 per abitante;

f ter) verifica, in riferimento agli adempimenti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. 174/2012, che il finanziamento riconosciuto ai Gruppi, a titolo di contributi per il personale, non ecceda il parametro di virtuosità individuato, sulla base dei valori contrattuali nel tempo vigenti, in sede di Conferenza Stato Regioni ed, in particolare, che l’importo complessivo da erogare non ecceda, per ciascun Consigliere regionale, il costo di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D6, comprensiva degli oneri a carico dell’Ente, senza posizione organizzativa.”.

25. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“5 bis. A decorrere dalla X legislatura, il Collegio verifica il rispetto dei limiti previsti dall’articolo 4 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, che il contributo di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, ripartito dall’Ufficio di Presidenza tra i suoi componenti:

- corrisponda al proprio limite di spesa pari al 25 per cento del finanziamento di cui all’articolo 2, lettera b), della medesima l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

- non superi, in ogni caso, le somme liquidate, su base annua, a tale titolo, nell’anno 2014.

5 ter. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Assemblea. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. Il registro dei verbali è custodito presso la sede del Consiglio regionale. Copia dei verbali è inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai componenti dell’Ufficio di Presidenza e al responsabile finanziario dell’Assemblea.”.

26. L’articolo 24 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 24 bis

(Organismo indipendente di valutazione)

1. L’Organismo indipendente di valutazione (OIV) è un organo monocratico nominato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta, tra soggetti esperti, esterni all’Ente, dotati di professionalità ed esperienza maturata nell’ambito della valutazione delle prestazioni afferenti le Assemblee legislative e le amministrazioni pubbliche in generale, oltre ad un’adeguata conoscenza delle organizzazioni assembleari unita al possesso di capacità e tecniche utili a favorire processi di miglioramento ed innovazione.

2. Per accedere all’incarico è richiesto il possesso della laurea magistrale o vecchio ordinamento in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale, unitamente ad una esperienza, almeno triennale, in posizioni di responsabilità, nell’ambito dell’organizzazione e gestione del personale, della misurazione o valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo.

3. Costituiscono cause ostative al conferimento dell’incarico e cause di decadenza dall’incarico stesso le seguenti:

a) essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo primo del titolo II del libro II del Codice penale;

b) aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l’Assemblea Legislativa nel triennio precedente la nomina;

c) ricoprire l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione presso l’Assemblea Legislativa;

d) trovarsi, nei confronti dell’Assemblea Legislativa, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

e) aver riportato, nell’Ente di appartenenza, una sanzione disciplinare superiore alla censura;

f) essere magistrati o avvocati dello Stato che svolgono funzioni nell’ambito territoriale ligure;

g) aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Amministrazione;

h) avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dirigenti dell’Ente, con i Consiglieri regionali e con i componenti dell’Ufficio di Presidenza;

i) essere stato rimosso motivatamente dall’incarico di componente di OIV prima della scadenza del mandato;

j) essere, o essere stato nel triennio precedente, Revisore dei Conti presso l’Assemblea legislativa.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della prestazione:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni dell'apparato amministrativo servente l'Assemblea Legislativa;

b) comunica tempestivamente all'Ufficio di Presidenza le eventuali criticità riscontrate;

c) valida la Relazione sulla performance organizzativa;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone all'Ufficio di Presidenza la valutazione annuale del Segretario generale, dei Vice Segretari e del Capo di Gabinetto, assunto ai sensi dell'articolo 23 bis, e l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato;

f) assolve le altre funzioni attribuite dalla legge, in particolare le funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di attestazione del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza.

5. Il compenso spettante al componente dell’OIV è pari ad euro 9.000,00 per ogni anno di attività, unitamente ad un rimborso spese di trasferta, ammesse alle medesime condizioni dei dipendenti regionali, fino ad un massimo di euro 2.000,00 annue.”.

 

     Art. 10. (Abrogazioni)

1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

2. Il comma 11 bis dell’articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)) e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

3. Il comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 7 (Disposizioni di adeguamento a normative statali e di modifica di norme di carattere finanziario e organizzativo) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente il comma 2 dell’articolo 78 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 11. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 3 ter della L.R. 29 dicembre 2015, n. 27.

[2] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 34 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 30.

[3] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8.