§ 1.5.159 - L.R. 29 dicembre 2015, n. 27.
Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:29/12/2015
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Proroga dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017)) [...]
Art. 2.  (Vincolo di destinazione)
Art. 3.  (Equilibri di bilancio)
Art. 3 bis.  (Procedure in materia di ripiano dei disavanzi sanitari)
Art. 3 ter.  (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario))
Art. 3 quater.  (Modifica all’articolo 30 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))
Art. 4.  (Programma investimenti in sanità)
Art. 5.  (Razionalizzazione del patrimonio del sistema regionale)
Art. 6.  (Controllo della spesa per studi ed incarichi di consulenza)
Art. 7.  (Razionalizzazione del parco autovetture regionali e riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)
Art. 8.  (Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)
Art. 9.  (Divieto di sponsorizzazioni)
Art. 10.  (Controllo della spesa per formazione)
Art. 11.  (Controllo della spesa per missioni)
Art. 12.  (Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2012)))
Art. 13.  (Regolarizzazione agevolata della tassa automobilistica regionale)
Art. 14.  (Modifica alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale))
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015))
Art. 16.  (Registro regionale degli assistenti familiari)
Art. 17.  (Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali intraprese nell’anno 2016)
Art. 18.  (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010)))
Art. 19.  (Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2014)))
Art. 20.  (Finanziamento di attività in campo sociale)
Art. 21.  (Sostituzione dell’articolo 26 bis della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo))
Art. 22.  (Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2009, n. 41 (Norme in materia di sostegno all’alta formazione presso centri internazionali d’eccellenza e di incentivo al rientro nel mercato del lavoro [...]
Art. 23.  (Modifica alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))
Art. 24.  (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislatura della Liguria))
Art. 25.  (Contrasto all’evasione tariffaria)
Art. 26.  (Efficientamento del trasporto pubblico locale)
Art. 27.  (Disposizioni in materia di vigilanza venatoria e sull’esercizio della pesca)
Art. 28.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 1.5.159 - L.R. 29 dicembre 2015, n. 27.

Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016

(B.U. 31 dicembre 2015, n. 23)

 

Art. 1. (Proroga dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017))

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 56, comma 1, della legge regionale 26 marzo, 2002 n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata per l’anno 2016 l’autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo degli esercizi 2008 e 2009 di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 2. (Vincolo di destinazione)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza regionale per il triennio 2016-2018, per l’anno 2016 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, nonché alla crescita e agli investimenti.

 

     Art. 3. (Equilibri di bilancio)

1. La Giunta regionale è autorizzata, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, ad adottare gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla normativa, anche in relazione a quanto stabilito dall’articolo 81 della Costituzione.

 

     Art. 3 bis. (Procedure in materia di ripiano dei disavanzi sanitari) [1]

1. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale previsto dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)), la Giunta regionale è autorizzata, ove necessario, ad effettuare con proprio atto variazioni al bilancio regionale finalizzate a garantire la copertura dei disavanzi sanitari, utilizzando le risorse allocate nel Titolo 1 – Tipologia 101 – Categoria 17.

 

     Art. 3 ter. (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario)) [2]

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 18/2015 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“4 bis. A decorrere dall’anno 2016, la disciplina di cui all’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2010)) e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche alle ARTE liguri per le parti compatibili. La Giunta regionale adotta i relativi provvedimenti di attuazione.”.

 

     Art. 3 quater. (Modifica all’articolo 30 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette)) [3]

1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 30 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“4 ter. Il termine di cui al comma 4 bis è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. ”.

 

     Art. 4. (Programma investimenti in sanità)

1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l’anno 2016 in euro 2.659.665,57.

 

     Art. 5. (Razionalizzazione del patrimonio del sistema regionale)

1. La Regione, al fine di realizzare economie di spesa e favorire gli investimenti strategici, pone in essere un piano di razionalizzazione logistica dei propri uffici avente l’obiettivo di ridurre la spesa corrente per locazioni passive.

2. Gli enti del settore regionale allargato, gli enti strumentali e le società in house della Regione Liguria pongono in essere un proprio piano di razionalizzazione logistica, con previsione di un contenimento di spesa, al fine di ottimizzare l’amministrazione e la gestione del loro patrimonio; i rispettivi piani, redatti secondo la tempistica e le indicazioni fornite dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla Regione, che può prevedere ulteriori indirizzi ed interventi, al fine di favorire la migliore allocazione delle risorse e nell’ottica di un’ottimizzazione dell’utilizzo del patrimonio.

3. I piani di cui ai commi 1 e 2 debbono conseguire, a partire dal 2017, un contenimento complessivo dei costi non inferiore a 1 milione di euro.

 

     Art. 6. (Controllo della spesa per studi ed incarichi di consulenza)

1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2016 non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2015 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.

3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:

a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;

b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;

c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;

d) le attività di indagine e di ricerca, nonché di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;

e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni;

f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni immobili dall’articolo 56 bis del decreto - legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché gli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.

5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

6. Gli enti di cui al comma 5 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende sanitarie locali, sono svolti con oneri a carico delle risorse trasferite dallo Stato per tale finalità.

 

     Art. 7. (Razionalizzazione del parco autovetture regionali e riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)

1. La Regione procede ad una razionalizzazione degli automezzi di proprietà regionale, adottando i provvedimenti amministrativi necessari per riconfigurare il servizio automobilistico regionale nelle sue varie componenti in modo efficiente ed efficace, così da supportare la funzionalità ed operatività dell’Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa statale di riferimento, tenuto conto dei trasferimenti intervenuti ai sensi della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La proprietà degli automezzi regionali, attribuiti in concessione o in comodato ai comuni per qualsiasi finalità, è trasferita, nel corso dell’anno 2016, a titolo gratuito, ai comuni medesimi.

3. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2016, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato e al servizio di Protezione Civile, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo, nonché a quella derivante da obblighi normativi e dall’acquisizione di dotazioni volte a garantire e migliorare la sicurezza stradale.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.

6. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche al Presidente della Giunta regionale, al Vice Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali. La trattenuta, acquisita al bilancio della Giunta regionale, può pervenire fino al massimo di 500,00 euro mensili.

 

     Art. 8. (Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)

1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2016, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società in house della Regione e agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.

4. Gli enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

 

     Art. 9. (Divieto di sponsorizzazioni)

1. La Regione, per l'anno 2016, non effettua spese per sponsorizzazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato e alle società in house della Regione.

 

     Art. 10. (Controllo della spesa per formazione)

1. Il complesso della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l’anno 2016, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2015 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (ARPAL) per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 11. (Controllo della spesa per missioni)

1. Il complesso della spesa per trasferte, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2016, non può essere superiore al 60 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.

2. Le trasferte di personale regionale all’estero devono essere autorizzate con provvedimento del Segretario generale.

3. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale o dell’organo di vertice dell’Ente di un provvedimento motivato, per la partecipazione della Regione o degli enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dallo Stato o dall’Unione europea.

4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all’attuazione di piani e di programmi per obiettivi comunitari o nazionali, nonché a quella sostenuta per l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di controllo e per la partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.

6. Ai fini di riduzione di spesa di cui al presente articolo, la Regione privilegia, ove possibile, l’utilizzo di sistemi di videoconferenza, onde consentire la partecipazione a distanza.

 

     Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2012)))

1. L’articolo 18 della l.r. 37/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 18 (Spese istruttorie)

1. Per le spese istruttorie relative al rilascio di provvedimenti o alla conclusione di procedimenti comunque denominati di competenza dell'Amministrazione regionale o dei soggetti del settore regionale allargato, su istanza di privati, è posto a carico degli stessi un contributo sulla base di tariffe definite con atto della Giunta regionale.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua le fattispecie di applicazione e di esclusione sulla base di criteri di proporzionalità dell'attività istruttoria svolta e delle spese sostenute. Le tariffe devono essere quantificate da un minimo di euro 70,00 a un massimo di euro 2.000,00.

3. Nel caso in cui allo stesso procedimento partecipino oltre alla Regione anche altri soggetti del settore regionale allargato, il pagamento degli oneri istruttori avviene a favore della Regione che provvede a ripartirne gli introiti fra tutti gli enti sulla base della rilevanza dell’attività istruttoria svolta. In questi casi la tariffa applicata può superare il massimale di cui al comma 2.

4. L’applicazione della disposizione di cui al comma 3 avviene, anche gradualmente, a far data dai provvedimenti con i quali la Giunta regionale, anche ai fini della semplificazione delle procedure, individua la modulistica unica ed omogenea per tutto il territorio regionale da applicare in questi procedimenti.

5. Per conseguire maggiore efficienza l'Amministrazione regionale ed i soggetti del settore regionale allargato si avvalgono prioritariamente delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti essenziali per la modernizzazione e semplificazione di detti procedimenti.

6. Qualora ai procedimenti di cui al comma 1 partecipino enti locali, la modalità di riscossione di cui al comma 3 può trovare applicazione anche per tali procedimenti, previo accordo con gli stessi.”.

2. Nelle more di approvazione dei provvedimenti di cui all’articolo 18, commi 2 e 4, della l.r. 37/2011, come sostituito dal presente articolo, continuano a trovare applicazione le disposizioni e le tariffe in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel caso di cui all’articolo 18, comma 3, della l.r. 37/2011, come sostituito dal presente articolo, la tariffa può superare il massimale indicato al comma 2 del medesimo articolo qualora la somma delle tariffe in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sia superiore.

 

     Art. 13. (Regolarizzazione agevolata della tassa automobilistica regionale)

1. Nell’ambito del processo di attuazione dell’armonizzazione contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare dell’applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al citato decreto, e dell’operazione straordinaria di riaccertamento dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del medesimo decreto, al fine di favorire il processo di adeguamento del bilancio regionale ai nuovi principi contabili applicati e generali, e quindi dell’appostamento delle voci di bilancio in corrispondenza dell’esigibilità dei crediti, e nel rispetto dei principi generali di veridicità, attendibilità e correttezza, è disposta la regolarizzazione agevolata senza l’applicazione di sanzioni, interessi, per le annualità di tassa automobilistica dal 1999 al 2009, iscritte a ruolo coattivo, purchè il versamento sia effettuato entro il 31 ottobre 2016.

2. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 1 è ammessa qualora non siano ancora iniziate procedure esecutive mobiliari o immobiliari.

3. Per le annualità d’imposta di cui al comma 1, in nessun caso si fa luogo al rimborso di somme già versate o versate a titolo di regolarizzazione agevolata di cui alla presente norma.

4. Con atto di Giunta regionale sono definite le modalità attuative di cui alla presente norma.

 

     Art. 14. (Modifica alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale))

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 30/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “2014 e 2015” sono sostituite dalle seguenti: “2014, 2015 e 2016”.

2. L’introito derivante dell’aliquota di cui all’articolo 1, comma 1, della l.r. 30/2011 e successive modificazioni e integrazioni può essere utilizzato fino ad un massimo del 20 per cento per contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di autoprotezione per civili abitazioni che, a seguito di opere di messa in sicurezza di aree R4 come individuate dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) e successive modificazioni e integrazioni, non beneficino della riduzione di rischio.

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015))

1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “1° gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2017”.

2. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“2. E’ istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario di previsione 2016-2018 Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 4 “Gestione delle entrate tributarie e servizi”, il Fondo di garanzia a valere sul maggior gettito derivante dall’addizionale regionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – Irpef con uno stanziamento di euro 130.000.000,00 rispettivamente per gli anni 2017 e 2018.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, si provvede con l’incremento del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” dello stato di previsione dell’entrata del bilancio finanziario di previsione 2016-2018 con una previsione di euro 130.000.000,00 rispettivamente per gli anni 2017 e 2018.

4. La Giunta regionale può individuare misure alternative di copertura finanziaria del medesimo importo entro il 31 dicembre 2017 attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e contenimento nelle more dell’approvazione di eventuali provvedimenti statali o regionali che assicurino in tutto o in parte identici effetti finanziari e di bilancio tali da consentire la riduzione delle aliquote per scaglione di cui al comma 1.”.

 

     Art. 16. (Registro regionale degli assistenti familiari)

1. E’ istituito presso l’Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali e famiglia il registro regionale della Liguria degli assistenti familiari.

2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di politiche sociale e famiglia, sentita la Commissione consiliare competente per materia, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce:

a) i requisiti soggettivi per l’iscrizione al registro;

b) le modalità per la tenuta del registro, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco delle persone iscritte;

c) gli obblighi per gli iscritti al registro;

d) le modalità di erogazione di contributi ed incentivi per sostenere le famiglie che si avvalgono di assistenti familiari iscritti nel registro per mantenere all’interno del nucleo familiare la persona non autosufficiente.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante fondi iscritti alla Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia” del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 17. (Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali intraprese nell’anno 2016)

1. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché lo sviluppo di nuova imprenditorialità, le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della Regione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, sono esentate dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta di inizio dell’attività e per i quattro anni successivi.

2. Sono ammessi a beneficiare dell'esenzione fiscale di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, esercenti attività nelle categorie economiche Turismo, Attività Manifatturiere, Ricerca e Alta Tecnologia individuati dai Codici Divisione ATECO 2007: 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 41 – 42 – 43 – 55 – 56 – 59 – 62 – 63 – 72 – 79 – 90 – 93 – 95 e 96.

3. L’esenzione si applica limitatamente al valore della produzione netta, prodotto nel territorio della Regione dalle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio ai sensi del comma 1.

4. Ai sensi del presente articolo, per nuova iniziativa produttiva s'intende:

a) l'attività che viene svolta per la prima volta, nel territorio della Regione, da un'impresa nuova;

b) l’attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un’impresa esistente in ambiti territoriali diversi da quelli della Liguria;

c) l’attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un’impresa già esistente in Liguria.

5. Ai fini di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento produttivo già esistente nei periodi di imposta di cui al comma 1.

6. L'esenzione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

7. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente articolo e definisce i programmi di accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo in collaborazione con la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito di quanto previsto dalla Convenzione in essere in materia di gestione dell’Irap e dell’addizionale regionale all’Irpef.

8. Qualora l’attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di cinque anni dall’insediamento in Liguria, il beneficio fiscale cumulato costituisce debito tributario in capo all’impresa beneficiaria e va restituito all’Amministrazione regionale nelle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2016 e di sola competenza per gli esercizi 2017-2018, negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018: Entrata riduzione, per ogni annualità, di euro 2.000.000,00 di “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità” – 10.101.20; Spesa riduzione, per ogni annualità, dell’autorizzazione di spesa della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” per un importo di euro 2.000.000,00.

 

     Art. 18. (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010)))

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 62/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “, fatte salve diverse modalità concordate con i beneficiari, attraverso la stipula di appositi accordi tra le parti, anche relative all’utilizzo di ulteriori risorse destinate alle medesime finalità”.

 

     Art. 19. (Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2014)))

1. Al comma 8 dell’articolo 21 della l.r. 41/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “degli uffici regionali competenti” sono sostituite dalle seguenti: “delle strutture regionali preposte alla cura delle relative politiche di settore”.

2. Il comma 11 dell’articolo 21 della l.r. 41/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“11. Il gettito derivante dalle riscossioni a titolo di imposta regionale risultanti dall’ultimo Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione Liguria approvato è destinato ai comuni costieri, sulla base di progettualità da loro avanzate secondo le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale, per interventi finalizzati alla gestione, alla fruizione ed al mantenimento del demanio marittimo, nonché per interventi di difesa della costa nel rispetto delle competenze di cui al titolo II della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e integrazioni. All’interno delle circoscrizioni di competenza delle autorità portuali il contributo è finalizzato esclusivamente a interventi di ripascimento stagionale. Una quota del 15 per cento dell’anzidetto gettito, e comunque non inferiore alla somma di 280.000,00 euro, è riservata al bilancio regionale, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza regionale.”.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con la seguente variazione nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2016-2018, in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2016, in termini di sola competenza per gli esercizi 2017-2018: riduzione, per ogni annualità, dell’autorizzazione di spesa della Missione 20.01 “Fondi e accantonamenti – Fondo di riserva” di euro 700.000 e contestuale incremento, per ogni annualità, per il medesimo importo della Missione 9.01 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente - difesa del suolo”.

 

     Art. 20. (Finanziamento di attività in campo sociale)

1. Lo stanziamento finalizzato alla copertura del disavanzo del sistema sanitario regionale e non utilizzato a tale scopo è destinato prioritariamente al finanziamento di attività in campo sociale rientranti nella Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia”.

 

     Art. 21. (Sostituzione dell’articolo 26 bis della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo))

1. L’articolo 26 bis della l.r. 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 26 bis (Istituzione del Fondo regionale per le politiche abitative (FoRPA))

1. E’ istituito il Fondo regionale per le politiche abitative (FoRPA), alimentato attraverso i contributi di cui al comma 2, da risorse del bilancio regionale, da contributi statali e dell’Unione europea, qualora previsti, finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno abitativo di ERS ed in particolare di ERP, nonché alla riqualificazione e rigenerazione urbana.

2. Gli interventi urbanistici ed edilizi comportanti insediamento di edilizia residenziale sono tenuti a contribuire alla manutenzione ed alla realizzazione di alloggi di ERP, mediante il pagamento del contributo aggiuntivo rispetto a quello di costruzione nella misura del 50 per cento della quota opere di urbanizzazione e aree del contributo di costruzione dovuta in base alla vigente Tabella comunale di cui alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi alla superficie di riferimento oggetto dell’intervento urbanistico ed edilizio.

3. Il contributo aggiuntivo di cui al comma 2 è versato in unica soluzione al momento della richiesta del rilascio del certificato di agibilità ovvero di deposito della dichiarazione di cui all’articolo 37, comma 8 bis, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, con le seguenti modalità:

a) al Comune se nel proprio territorio sono presenti alloggi di ERP e il Comune è dotato della variante allo strumento urbanistico generale, prevista dall’articolo 26;

b) alla Regione negli altri casi.

4. Le somme incamerate dal Comune e dalla Regione sono vincolate all’esclusivo utilizzo per interventi di manutenzione di alloggi di ERP e per la costruzione di nuovi alloggi ERP, nonché ad alimentare il Fondo di cui al comma 1.

5. Sono esclusi dall'obbligo di corrispondere il contributo di cui al comma 2:

a) gli interventi sugli edifici esistenti già a destinazione d'uso residenziale sino alla ristrutturazione edilizia compresa;

b) gli interventi di nuova costruzione anche per sostituzione edilizia aventi ad oggetto unità a destinazione d'uso residenziale la cui superficie agibile non sia superiore a 500 metri quadrati o a 1.750 metri cubi di volume urbanistico;

c) gli interventi di nuova costruzione aventi ad oggetto unità a destinazione d'uso in proprietà a prezzi convenzionati con vincolo quindicennale ad uso prima casa e divieto di alienazione di pari durata;

d) i programmi per l'edilizia residenziale sociale e gli interventi volti a incrementare l'offerta abitativa di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) gli interventi urbanistico edilizi che abbiano ad oggetto il recupero e la nuova costruzione anche per sostituzione edilizia di edifici e complessi di edifici da destinare ad uso residenziale oggetto di operazioni di valorizzazione di patrimonio immobiliare pubblico o di società pubbliche.

6. Per gli interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione aventi ad oggetto la realizzazione di unità immobiliari a destinazione d’uso residenziale, all’ottenimento della certificazione energetica almeno per la classe A, il contributo di cui al comma 2 è ridotto del 25 per cento ed è versato con le modalità di cui al comma 3.

7. I comuni sono obbligatoriamente tenuti a registrare quanto relativo agli interventi soggetti ai contributi di cui al presente articolo su apposita modulistica di monitoraggio che la Regione rende disponibile sul proprio sito web e che sono destinati ad alimentare l’Osservatorio del Sistema Abitativo.”.

 

     Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2009, n. 41 (Norme in materia di sostegno all’alta formazione presso centri internazionali d’eccellenza e di incentivo al rientro nel mercato del lavoro regionale))

1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 41/2009 è inserito il seguente:

“Articolo 2 bis (Modalità di attuazione e soggetto attuatore)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le procedure e le modalità di attuazione della presente legge.

2. La Regione può avvalersi dell’Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL Liguria) per gli adempimenti attuativi di cui al presente articolo.

3. Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati totalmente a carico delle risorse disponibili sul POR FSE 2014/2020.”.

2. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della l.r. 41/2009, sono abrogati.

 

     Art. 23. (Modifica alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))

1. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Coloro che abbiano già maturato un diritto all’assegno di fine mandato in precedenti Legislature hanno diritto, nel caso di rielezione in Legislatura successiva alla IX, alla corresponsione di un assegno, per i soli mandati successivi, sulla base della normativa di cui al comma 1. Agli stessi non può, comunque, essere riconosciuta, al termine dello svolgimento del nuovo mandato, una misura dell’assegno di fine mandato, in termini di numero di mensilità, superiore a quella prevista al comma 1, tenendo comunque conto, ai fini del non superamento del limite massimo delle dieci mensilità, anche del numero delle mensilità già maturate nel corso della IX Legislatura, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). Analogamente, per i Consiglieri regionali della IX Legislatura o, di Legislature precedenti, rieletti nella X Legislatura o in Legislature successive, l’ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all’assegno vitalizio. Ferme restando le determinazioni già assunte ai sensi dell’articolo 27 alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che rimangono invariate, alfine di individuare la corretta misura degli importi da riconoscere al conseguimento di tutte le condizioni di cui all’articolo 19, dal termine della IX Legislatura è assunto a base di calcolo l’importo dell’indennità di carica vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 48/2012.”.

 

     Art. 24. (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislatura della Liguria))

1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 2 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “La somma da iscriversi da parte della Giunta regionale nel disegno di legge di bilancio preventivo della Regione, fatte salve le comunicazioni formali fornite dall’Ufficio di Presidenza, non può essere, a tal fine, inferiore all’importo rilevabile nell’ultima legge regionale di assestamento del bilancio.”.

2. L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 2 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Fermo restando che la programmazione delle necessità e le valutazioni sulla corrispondenza qualitativa e tecnica dei beni e dei servizi resi, rispetto a quanto richiesto e programmato, sono effettuate dalle strutture appartenenti al Consiglio regionale, le somme necessarie alla gestione di detti servizi sono iscritte nel bilancio della Regione nel limite, per il triennio 2016-2018, della spesa risultante a consuntivo dell’esercizio finanziario 2014. Gli atti di spesa sono adottati dalle competenti strutture della Giunta regionale.”.

 

     Art. 25. (Contrasto all’evasione tariffaria)

1. Al fine di contrastare l’evasione tariffaria nel settore del trasporto pubblico locale, la Regione promuove, per l’anno 2016, un progetto sperimentale volto all’implementazione dei controlli nell’area metropolitana genovese.

2. Una quota dell’importo riferito alle sanzioni incassate nell’ambito del progetto sperimentale di cui al comma 1 è trasferita alla Regione sulla base di accordi sottoscritti con il soggetto attuatore, al fine di finanziare il servizio di trasporto pubblico locale anche marittimo. Tale importo non può eccedere la somma stanziata dalla Regione per il progetto di cui al comma 1.

3. Al fine di rendere sostenibile il sistema del trasporto pubblico locale e compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con i principi di equilibrio del bilancio regionale, anche sulla base degli esiti del progetto sperimentale di cui al comma 1, la Regione valuta politiche di integrazione tariffaria tra le varie modalità di trasporto pubblico per tutto il territorio regionale. A tal fine, nei ventiquattro mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata, ove necessario, a rivedere anche gli accordi già sottoscritti.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le seguenti variazioni negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 in termini di competenza e di cassa:

- Stato di previsione dell’entrata:

* Titolo III tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” aumento di euro 100.000,00;

- Stato di previsione della spesa:

* Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – Programma “Trasporto per vie d’acqua” aumento di euro 100.000,00;

- riduzione dell’autorizzazione di spesa della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” – Programma 1 “Fondo di riserva” per la somma di euro 600.000,00;

* contestuale aumento della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – Programma 2 “Trasporto pubblico locale” per euro 600.000,00.

 

     Art. 26. (Efficientamento del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di rendere sostenibile il sistema del trasporto pubblico locale e compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con i principi di equilibrio del bilancio regionale, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un piano regionale di efficientamento e coordinamento dei servizi di trasporto pubblico locale che definisca criteri premianti, tenuto conto dei livelli dei servizi minimi per tutto il territorio regionale e del relativo costo standard, ai fini della ripartizione, a partire dall’anno 2017, delle risorse regionali di cui all’articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e ulteriori modificazioni e integrazioni, anche in deroga a disposizioni vigenti.

 

     Art. 27. (Disposizioni in materia di vigilanza venatoria e sull’esercizio della pesca)

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza venatoria e di vigilanza sull’esercizio della pesca anche avvalendosi di personale della polizia provinciale appositamente individuato.

2. Al fini di cui al comma 1, i rapporti tra Regione ed enti di area vasta sono disciplinati da apposita convenzione.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 si provvede con le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 in termini di competenza e di cassa:

- riduzione dell’autorizzazione di spesa della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” – Programma 1 “Fondo di riserva” per la somma di euro 1.000.000,00;

- contestuale aumento della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” – Programma 2 “Caccia e pesca” per euro 1.000.000,00.

4. Agli oneri per gli esercivi successivi si provvede con i relativi bilanci.

 

     Art. 28. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2016.


[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 2 novembre 2016, n. 25.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 2 novembre 2016, n. 25.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 2 novembre 2016, n. 25.