§ 3.10.32 - L.R. 8 novembre 2011, n. 30.
Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 interventi conseguenti a calamità
Data:08/11/2011
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Rideterminazione dell’aliquota dell’imposta regionale sulla benzina)
Art. 2.  (Proventi per eventi calamitosi)
Art. 3.  (Estensione degli strumenti di cui alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere [...]
Art. 4.  (Norma finanziaria)
Art. 5.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 3.10.32 - L.R. 8 novembre 2011, n. 30.

Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale.

(B.U. 9 novembre 2011, n. 20)

 

     Art. 1. (Rideterminazione dell’aliquota dell’imposta regionale sulla benzina)

     1. Ai sensi dell'Sito esternoarticolo 5, comma 5 quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modificazioni ed integrazioni, la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, istituita dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata per l'anno 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 di euro 0,0242 per litro di benzina e l'aliquota è rideterminata in euro 0,0500 per litro [1].

 

     Art. 2. (Proventi per eventi calamitosi)

     1. Le donazioni o altri atti di liberalità effettuati a favore delle collettività liguri danneggiate da eventi calamitosi sono accreditati su un conto corrente bancario dedicato approntato dalla Regione e sono utilizzati in aiuto delle popolazioni colpite.

     2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro dieci giorni, definisce i criteri per l’utilizzo dei fondi di cui al comma 1 e dà pubblico rendiconto dell’utilizzo degli stessi sul proprio sito istituzionale.

 

     Art. 3. (Estensione degli strumenti di cui alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo))) [2]

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017 n. 30.

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 12 novembre 2012, n. 38.