§ 1.3.52 - L.R. 5 dicembre 2011, n. 35.
Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari
Data:05/12/2011
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Abrogazione degli assegni vitalizi)


§ 1.3.52 - L.R. 5 dicembre 2011, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali)

(B.U. 7 dicembre 2011, n. 23)

 

Art. 1. (Abrogazione degli assegni vitalizi) [1]

     1. A decorrere dalla X legislatura è abrogato il Capo III della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo Unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo l’articolo 37 recante norme in materia di assicurazioni infortuni.

     2. Ai Consiglieri e ai componenti, aventi diritto, della Giunta regionale, in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Capo III della l.r. 3/1987 e successive modificazioni ed integrazioni.


[1] L'art. 10 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 ha confermato l'abrogazione prevista dal presente articolo.