§ 1.5.162 - L.R. 21 giugno 2016, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016) e norme di semplificazione


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:21/06/2016
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Inserimento di articoli della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016))
Art. 2.  (Semplificazione di adempimenti in materia fiscale)
Art. 3.  (Interventi urgenti di ripristino in sicurezza della viabilità)
Art. 4.  (Modifiche della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))
Art. 5.  (Risorse fondo patrimonio Liguria 2011)
Art. 6.  (Trasferimento alla Regione dei procedimenti in corso in materia di difesa del suolo di cui all’articolo 10 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni [...]
Art. 7.  (Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) [...]
Art. 8.  (Modifiche della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria))
Art. 9.  (Modifica della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))
Art. 10.  (Abrogazione di norme)
Art. 11.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 1.5.162 - L.R. 21 giugno 2016, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016) e norme di semplificazione

(B.U. 23 giugno 2016, n. 11)

 

Art. 1. (Inserimento di articoli della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016))

1. Dopo l’articolo 27 della l.r. 27/2015 sono inseriti i seguenti:

“ Articolo 27 bis (Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli ad alimentazione ibrida)

1. Le autovetture nuove, immatricolate per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2016, con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno oppure gasolio-elettrica, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per i quattro successivi.

2. Alle minori entrate del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 120.000,00 annui, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa, di pari importo, in termini di competenza e cassa per l’esercizio 2016, in termini di competenza per gli esercizi 2017 e 2018, della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 01 “Fondo di riserva”.

3. Agli oneri relativi agli anni 2019 e 2020 si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 27 ter

(Non applicazione di tassa sulle concessioni regionali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 non si applica la tassa sulle concessioni regionali limitatamente alla voce indicata al numero d’ordine 5, sub 1), della tariffa allegata alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali) e successive modificazioni e integrazioni, relativa all’autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio “case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti”.

2. Alle minori entrate del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 90.000,00 annui, per gli esercizi 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa, di pari importo, in termini di competenza per gli esercizi 2017 e 2018, della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 01 “Fondo di riserva”.

3. Agli oneri relativi agli anni successivi si provvede con i relativi bilanci. ”.

 

     Art. 2. (Semplificazione di adempimenti in materia fiscale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l’obbligo cauzionale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un’imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 3. (Interventi urgenti di ripristino in sicurezza della viabilità)

1. Al fine di agevolare la risoluzione delle problematiche legate alla sicurezza viaria derivanti dall’evento franoso che ha interessato la strada statale 1 Aurelia al km 547+700 in Comune di Arenzano, la Regione Liguria rende disponibile all’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS - S.p.A.) la somma fissa e invariabile di euro 500.000,00 per concorrere alla realizzazione degli interventi di ripristino. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione della predetta somma e di reintegro della medesima.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2016:

Stato di previsione dell’entrata

Aumento, in termini di competenza e di cassa, di euro 500.000,00 al Titolo 3 “Entrate extratributarie” Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”;

Stato di previsione della spesa

Iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 500.000,00 alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali”.

 

     Art. 4. (Modifiche della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ 4 bis. Al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario dei contratti previsto dalla normativa europea e di rendere il sistema compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con i principi di equilibrio del bilancio regionale, per i servizi di trasporto regionale e locale dedicati a specifici territori possono essere definite, nell’ambito del contratto di servizio, tariffe diversificate per gli utenti occasionali non residenti nel territorio di riferimento. Tali tariffe devono essere parametrate al costo dei servizi. ”.

2. Dopo l’articolo 28 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 28 bis

(Fondo per l’efficientamento del servizio)

1. Nell’ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale può essere effettuata, da parte della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A., un’azione straordinaria di efficientamento del servizio e di riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma, propedeutica all’affidamento del servizio, per un importo pari a euro 1.000.000,00 annui per dieci annualità, a partire dall’esercizio 2017, attualizzabili in un apposito fondo, ai fini di attivare procedure di esodo anticipato e di mobilità del personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico su gomma. Tale contributo può costituire anche titolo nell'ambito di operazioni di cessione di credito.

2. La Giunta regionale determina le modalità per l’attuazione dell’intervento straordinario di cui al comma 1 tenuto conto della riduzione dei costi del personale e della corrispondente riduzione di organico a parità o incremento del servizio offerto, fatte salve le riduzioni del servizio dovute a diminuzione delle risorse assegnate, o altre cause indipendenti dal livello di efficienza aziendale.

3. L’intervento straordinario di cui al comma 1, attivato entro il 31 marzo 2015, deve essere concluso entro il 31 dicembre 2016.

4. L’annualità 2016 già erogata dalla Regione all’Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale deve essere versata a favore di FI.L.S.E. S.p.A. entro il 31 luglio 2016 al fine di consentirne l’utilizzo per le finalità di cui al comma 1.

5. Per l’anno 2016 le somme destinate al funzionamento dell’Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale sono conseguentemente ridotte per un importo pari al 70 per cento. ”.

 

     Art. 5. (Risorse fondo patrimonio Liguria 2011) [1]

1. Le risorse ancora disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, sul fondo costituito presso FI.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2012)) e successive modificazioni e integrazioni, sono destinate a costituire presso FI.L.S.E. S.p.A. un fondo a supporto delle operazioni tecnico-procedurali, gestionali e finanziarie svolte dalla FI.L.S.E. S.p.A. su indicazione della Regione per la valorizzazione dell’isola Palmaria in attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto il 14 marzo 2016 tra il Ministero della Difesa-Marina Militare, Regione Liguria, Comune di Porto Venere e Agenzia del Demanio della Liguria.

 

     Art. 6. (Trasferimento alla Regione dei procedimenti in corso in materia di difesa del suolo di cui all’articolo 10 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)))

1. I procedimenti in materia di difesa del suolo di cui all’articolo 10, comma 3, della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, ancora in corso alla data del 30 giugno 2016 sono trasferiti alla Regione, con cessazione dell’avvalimento del personale regionale presso le province e la Città metropolitana previsto dall’articolo 10, comma 6, della citata legge regionale.

2. Le province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei procedimenti, delle opere e degli interventi in corso alla data del 30 giugno 2016 e degli altri dati rilevanti, ai fini dei trasferimenti di cui al comma 1.

3. La presente disposizione non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale.

 

     Art. 7. (Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) e dell’articolo 29 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015))

1. Ai fini dell’individuazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 236, della l. 208/2015 e successive modificazioni e integrazioni ed in conseguenza agli adempimenti derivanti dal processo di revisione degli assetti organizzativi di cui all’articolo 29, comma 2, della l.r. 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni, l’ammontare delle risorse stabili per la retribuzione di posizione e di risultato del trattamento economico accessorio della dirigenza della Giunta regionale corrisponde e non può superare l’importo di euro 4.143.055; riguardo al personale del comparto, l’ammontare delle risorse stabili per il trattamento economico accessorio corrisponde e non può superare l’importo di euro 9.635.069. Tali importi, che non includono le risorse derivanti dal personale trasferito ai sensi della l. 56/2014 o da eventuali ulteriori trasferimenti di funzioni e personale disposti con legge dello Stato, sono ulteriormente e automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 8. (Modifiche della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria))

1. Dopo il comma 6 septies dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“6 octies. Al fine di garantire il concorso dell’Assemblea Legislativa agli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del comma 236, a decorrere dall’1 gennaio 2016 e sino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti agli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Disposizioni in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni), l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in servizio, anche di livello dirigenziale, corrisponde e non può superare gli importi, già determinati negli anni 2010 – 2014, pari, rispettivamente, a quanto quantificato all’allegato “C”, dedotto il personale cessato, per il comparto, e a quanto quantificato, dedotto il personale cessato, ai sensi del comma 6 sexies per la dirigenza, determinati per l’anno 2015. Per tale periodo i fondi sono, comunque, pur all’interno di detto limite, ulteriormente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. La riduzione ulteriore da operarsi sul fondo è effettuata, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2015, in misura percentuale corrispondente alla differenza tra le due consistenze medie di personale. Per il personale dirigente la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi delle strutture temporaneamente prive di titolare che, se non ricoperte da personale dirigenziale di ruolo o con incarico a tempo determinato al 15 ottobre 2015, sono resi indisponibili sino all'adozione delle disposizioni previste dall’articolo 1, comma 219, della l. 208/2015. Le misure di cui al presente articolo e di cui all’articolo 23 bis comportano l’applicazione, nell’assegnazione degli incarichi, dell’articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della l. 208/2015. Ai fini della determinazione delle risorse di cui al comma 3, lettera c), fermi restando i limiti previsti al comma 6 sexies, i posti di organico di qualifica dirigenziale coperti da un dirigente con contratto a termine sono finanziati nell’ambito delle disponibilità di cui all’articolo 27 della contrattazione collettiva nazionale di lavoro del 23 dicembre 1999. A far data dall’entrata in vigore della presente norma, con riferimento ai posti di organico coperti alla data del 15 ottobre 2015 e successivamente risultanti vacanti al primo gennaio di ciascun anno, per la quota corrispondente alla retribuzione di posizione vacante, le risorse relative sono risparmiate dall’Ente e tornano a far parte delle risorse di bilancio, salvo ritornare nuovamente, con medesima decorrenza dal primo gennaio di ciascun anno, nelle disponibilità delle risorse di cui al comma 3, lettera c), solamente nel caso in cui l’Amministrazione proceda a coprire stabilmente, o con rapporto a termine, la medesima posizione vacante. ”.

2. Dopo l’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 8 quater (Disposizioni in materia di attività di supporto ai lavori dell'Assemblea Legislativa)

1. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili per il lavoro straordinario del personale, al fine di garantire il funzionamento dell’Assemblea Legislativa, i compensi per il lavoro straordinario del personale previamente e formalmente impegnato per le attività di assistenza diretta in occasione delle sedute dell’Assemblea consiliare, a partire dalle ore diciotto e comunque dopo le otto ore di servizio, sono erogati, a carico del bilancio del Consiglio, nei limiti delle disponibilità dell’apposito stanziamento a bilancio a tal fine definito e, comunque, nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti. Se la seduta si protrae oltre le ore ventuno, al personale impegnato nell'attività di supporto diretto ai lavori dell'Assemblea consiliare spetta il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in caso di trasferta. Medesimo trattamento di trasferta viene riconosciuto al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue. ” [2].

3. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 1. Entro il 30 ottobre di ciascun anno l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di bilancio di previsione dell’Assemblea Legislativa. Tale proposta è, quindi, esaminata dalla competente Commissione consiliare e approvata dall’Assemblea Legislativa subito prima del bilancio annuale di previsione della Regione. ”.

4. Alla fine del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo:

“Anche nel caso in cui l’Assemblea Legislativa si avvalga del medesimo istituto di credito utilizzato dalla Giunta regionale, le somme trasferite, ai sensi dell’articolo 10, messe globalmente a disposizione dell’Assemblea Legislativa non incidono sulla determinazione dei limiti di giacenza previsti per la Regione. ”.

5. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“c bis) possesso di un’anzianità anagrafica inferiore, al termine previsto di conclusione dell’incarico, a quella stabilita per il collocamento in quiescenza obbligatoria per vecchiaia per i dipendenti dell’Assemblea Legislativa. ”.

6. L’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

“Ai componenti del Collegio che risiedano oltre venticinque chilometri dalla sede dell’Assemblea Legislativa è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate. Se il viaggio è effettuato con autovettura propria si applicano le medesime regole applicabili ai dipendenti regionali. Tali rimborsi non possono comunque superare, su base annua, complessivamente, l’importo per spese di trasferta di cui all’articolo 24 bis, comma 5. ”.

7. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Ai sensi dell’articolo 67, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, l’Assemblea Legislativa entro il 30 giugno di ogni anno approva il proprio rendiconto dell’esercizio precedente previo parere della competente Commissione consiliare. Le risultanze finali del rendiconto, rappresentate al primo livello del piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, che comprende, ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del medesimo decreto legislativo, i risultati della gestione dell’Assemblea Legislativa, confluiscono, quale allegato, nel rendiconto consolidato della Regione. ”.

8. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Al fine di consentire l’esercizio delle funzioni del Co.re.Com., del Difensore Civico regionale, del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e di altri organismi di controllo e di garanzia previsti dallo Statuto o da leggi regionali, le amministrazioni del Consiglio e della Giunta regionale mettono a disposizione delle Autorità di cui al presente comma il proprio personale, con oneri a proprio carico, mantenendo ferme le retribuzioni e senza mutamento del rispettivo inquadramento, di norma tenendo conto di un criterio di proporzionalità quantitativa, riferito alle dimensioni delle rispettive dotazioni organiche, nonché delle eventuali necessarie e diversificate specificità professionali, laddove richieste e presenti o reperibili, anche attraverso l’utilizzo comune di graduatorie, sulla base di intese tra l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale. Il contingente di personale del ruolo dell’Assemblea Legislativa e della Giunta regionale da assegnare alle Autorità è definito, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni tra la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa. Rimane ferma la disciplina delle intese tra l’Ufficio di Presidenza e le Autorità indipendenti regionali. ”.

9. Il comma 2 dell’articolo 23 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. La dirigenza dell’Assemblea Legislativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, è articolata in:

a) servizi generali;

b) servizi speciali;

c) servizi o staff. ”.

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le denominazioni settore, servizio, ufficio sono rispettivamente sostituite dalle denominazioni di cui all’articolo 23 bis, comma 2, lettere a), b) e c), della l.r. 25/2006 come sostituito dal comma 9 del presente articolo.

 

     Art. 9. (Modifica della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 15 ter della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo:

“Ad avvenuto adempimento, nel caso di verificata insussistenza di condanne di cui al comma 1, o di sussistenza di condanne di cui al comma 1 per periodi diversi e inferiori rispetto a quello durante il quale si è provveduto alla sospensione d’ufficio del vitalizio, si procede alla corretta erogazione, rispettivamente totale o parziale, di quanto temporaneamente trattenuto, in un numero di mensilità equivalente alle mensilità per cui si è protratto il ritardo. Nel caso di verificata sussistenza di condanne di cui al comma 1 per periodi superiori a quello durante il quale si è provveduto alla sospensione d’ufficio, si procede al recupero delle somme comprensive di interessi e rivalutazioni, indebitamente percepite dal titolare di assegno vitalizio. ”.

 

     Art. 10. (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 1 bis dell’articolo 23 bis della l.r. 25/2006;

b) i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater dell’articolo 9 della l.r. 33/2013;

c) l’articolo 26 della l.r. 27/2015;

d) l’articolo 8 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario);

e) i commi 2 e 3 dell’articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del trasporto pubblico regionale e locale) e alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33)).

 

     Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiara urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 5 agosto 2019, n. 17.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio 2017, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui inserisce l’art. 8-quater, secondo e terzo periodo, nella L.R. 17 agosto 2006, n. 25.