§ 1.7.17 - L.R. 7 novembre 2013, n. 27.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione e iniziativa popolare
Data:07/11/2013
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Oggetto
Art. 3.  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni
Art. 4.  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni
Art. 5.  Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni
Art. 6.  Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni
Art. 7.  Inserimento dell’articolo 8 bis nella legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni
Art. 8.  Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni
Art. 9.  Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni
Art. 10.  Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni
Art. 11.  Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni
Art. 12.  Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni
Art. 13.  Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni
Art. 14.  Abrogazione dell’articolo 31 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni
Art. 15.  Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni
Art. 16.  Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni
Art. 17.  Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni
Art. 18.  Modifica all’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell’attività di estetista" e successive modificazioni
Art. 19.  Modifica all’articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell’attività di acconciatore" e successive modificazioni
Art. 20.  Modifica all’articolo 34 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione [...]
Art. 21.  Finalità e oggetto
Art. 22.  Principi e criteri direttivi
Art. 23.  Abrogazioni
Art. 24.  Modifica all’articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...]
Art. 25.  Modifica all’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...]
Art. 26.  Modifica all’articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...]
Art. 27.  Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...]
Art. 28.  Modifica all’articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...]
Art. 29.  Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle [...]
Art. 30.  Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...]
Art. 31.  Modifica all’articolo 14 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...]
Art. 32.  Modifica all’articolo 16 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...]
Art. 33.  Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.


§ 1.7.17 - L.R. 7 novembre 2013, n. 27.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2006/123/CE e della Direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013).

(B.U. 8 novembre 2013, n. 95)

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e dello Statuto, ed in attuazione della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea", con la presente legge detta norme volte ad adeguare l’ordinamento regionale alla normativa dell’Unione europea e alla normativa statale di recepimento della stessa.

 

TITOLO II

Adeguamento dell’ordinamento regionale alla normativa statale di recepimento della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno

 

     Art. 2. Oggetto

1. La Regione del Veneto, con le disposizioni del presente Titolo, adegua la propria legislazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"".

 

CAPO I

Disposizioni in materia di commercio

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, le parole: "fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 14" sono soppresse.

 

2. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, le parole: "dichiarazione di inizio attività" sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, di seguito denominata SCIA".

 

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è inserito il seguente:

 

"3 bis. Per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nelle associazioni e nei circoli di cui al comma 3, il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni.".

 

4. All’alinea del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 e successive modificazioni le parole: "assoggettata alla autorizzazione di cui all’articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: "assoggettata alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8 bis".

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. Le lettere m) e n) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, sono abrogate.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. L’articolo 4 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

 

"Art. 4

Requisiti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Al fine dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" e successive modificazioni.

2. Al fine dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande il soggetto interessato deve comprovare il possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni.

3. L’indicazione dell’eventuale persona preposta all’attività nominata, ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni, dopo il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 o della presentazione della SCIA di cui agli articoli 8 bis e 9, è comunicata al comune entro trenta giorni dalla nomina. Copia della comunicazione è esposta nei locali dell’esercizio unitamente all’autorizzazione o alla SCIA.

4. All’accertamento dei requisiti morali e professionali previsti dal presente articolo provvedono i comuni nel cui territorio è ubicato l’esercizio, anche avvalendosi della camera di commercio territorialmente competente previa stipulazione di apposita convenzione.

5. Ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania" e successive modificazioni.

6. Con riferimento ai corsi di formazione professionale per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ed agli eventuali corsi di aggiornamento per coloro che esercitano l’attività di vendita e somministrazione di prodotti alimentari, la Giunta regionale definisce:

a) le modalità di organizzazione;

b) i requisiti di accesso, anche alle prove finali;

c) la durata;

d) le materie, con particolare riferimento alle normative relative alla salute, all’informazione sulle conseguenze derivanti dall’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche nonché alla tutela ed informazione del consumatore.

7. Ai fini di cui al comma 6 la Giunta regionale sente le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale nonché i rappresentanti dell’ANCI regionale.

8. I corsi di cui al comma 6 sono realizzati anche tramite convenzioni con soggetti accreditati per la formazione continua ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e successive modificazioni.

9. Fino all’approvazione delle disposizioni di cui al comma 6, i corsi vengono svolti secondo le modalità già definite dalla Giunta regionale per i corsi finalizzati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande.".

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

 

"1. L’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela dalla programmazione comunale di cui all’articolo 34 per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9. È altresì soggetto ad autorizzazione il trasferimento verso e all’interno delle medesime zone.".

 

2. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

 

"2. L’ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a presentazione di SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni.".

 

3. Al comma 8 dell’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, le parole: "Ai fini del rilascio dell’autorizzazione o della comunicazione di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del rilascio dell’autorizzazione o della presentazione della SCIA di cui ai commi 1 e 2".

 

     Art. 7. Inserimento dell’articolo 8 bis nella legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è inserito il seguente:

 

"Art. 8 bis. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone non soggette a tutela

1. L’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona non assoggettata a tutela dalla programmazione comunale di cui all’articolo 34 per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è soggetta alla presentazione di SCIA, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9. È altresì soggetto a SCIA il trasferimento all’interno o verso le medesime zone.

2. Nella SCIA di cui al comma 1 sono dichiarati:

a) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4;

b) le caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere;

c) l’ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione;

d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall’inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e sorvegliabilità e, in particolare, il possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

3. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni.

4. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall’inquinamento acustico, di sicurezza e di sorvegliabilità nonché di destinazione d’uso dei locali e degli edifici.".

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, le parole: "dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990" sono sostituite dalla seguente: "SCIA".

 

2. La lettera l) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è abrogata.

 

3. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

"2. La SCIA è presentata al comune in cui si svolge l’attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la SCIA è presentata al primo comune nel cui territorio si intende esercitare l’attività di somministrazione.".

 

4. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, le parole: "Nella dichiarazione di cui al comma 1 l’interessato dichiara:" sono sostituite dalle seguenti: "Nella SCIA di cui al comma 1 sono dichiarati:".

 

5. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituita dalla seguente:

 

"a) il possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 4, comma 1;".

 

6. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è inserita la seguente:

 

"a bis) il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4, comma 2, ove previsti;".

 

7. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è inserito il seguente:

 

"3 bis. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni.".

 

8. Al comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, le parole: "nella dichiarazione di inizio attività" sono sostituite dalle seguenti: "nella SCIA".

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. La rubrica dell’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituita dalla seguente: "Somministrazione temporanea di alimenti e bevande".

 

2. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

 

"1. L’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 41, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.".

 

3. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

 

"2. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di cui al comma 1 in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e successive modificazioni, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 8 bis, comma 4, con esclusione di quelle relative alla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.".

 

4. Il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

 

"3. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di cui al comma 1 nell’ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto.".

 

5. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

 

"4. La somministrazione temporanea può svolgersi solamente per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e comunque non può avere durata superiore ai trenta giorni consecutivi.".

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

 

"1. All’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8 bis.".

 

2. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è abrogato.

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, le parole: "alle disposizioni concernenti l’autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: "alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8 bis".

 

2. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

 

"2. Per l’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in forme diverse da quelle previste al comma 1 è necessario:

 

a) il possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 4, comma 1, nonché dei requisiti professionali di cui all’articolo 4, comma 2, ove previsti, e il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità;

b) la presentazione della SCIA al comune competente per territorio contenente l’attestazione dell’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 4 e l’indicazione delle aree e dei locali in cui gli apparecchi vengono installati.".

 

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, sono inseriti i seguenti:

 

"2 bis. Nei casi di cui al comma 2, per l’installazione di più apparecchi anche in luoghi ed aree diverse dello stesso comune può essere presentata un’unica SCIA.

2 ter. L’indicazione delle aree e dei locali in cui vengono installati gli apparecchi ai sensi del comma 2 è aggiornata annualmente tramite comunicazione al comune.".

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. L’articolo 15 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

 

"Art. 15

Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli articoli 8 e 8 bis per atto tra vivi o a causa di morte è assoggettato alle disposizioni di cui all’articolo 64, commi 1 e 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni.

2. Nei casi di trasferimento della gestione di un esercizio il titolo abilitativo di subingresso è valido fino alla data in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della gestione il proprietario dell’esercizio può presentare una nuova SCIA per subingresso purché in presenza dei requisiti di cui all’articolo 4. Il proprietario decade dal titolo abilitativo se entro il termine di cui all’articolo 64, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 l’attività non è ancora iniziata.

3. Nel caso di morte del legale rappresentante o dell’eventuale persona preposta all’attività, i soci, purché in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 4, possono continuare l’attività previa comunicazione al comune in cui ha sede l’esercizio. Entro il termine di centottanta giorni dall’apertura della successione, salvo che il comune non conceda una proroga, qualora il ritardo sia dovuto a cause non imputabili all’interessato, deve essere presentata al comune idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali ai sensi dell’articolo 4, comma 2.

4. La società cui contestualmente alla costituzione è conferita un’azienda di somministrazione di alimenti e bevande può continuare l’attività alle stesse condizioni del dante causa previa presentazione della SCIA. Entro novanta giorni dal conferimento, deve essere dimostrato il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4. Trascorso inutilmente tale termine, il comune dispone la sospensione dell’attività fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per un periodo non superiore a quello di cui all’articolo 64, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività.

5. Nel caso di cessione di quote societarie con contemporaneo mutamento della persona del legale rappresentante o dell’eventuale persona preposta all’attività ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni, il cessionario può continuare senza interruzioni, previa comunicazione al comune in cui ha sede l’esercizio, l’attività alle stesse condizioni del dante causa, purché entro novanta giorni dall’atto di cessione documenti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4. Trascorso inutilmente tale termine, il comune dispone la sospensione dell’attività fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per un periodo non superiore a quello di cui all’articolo 64, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività.

6. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un’attività di cui all’articolo 9, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a SCIA al comune competente entro il termine di trenta giorni dalla data del trasferimento o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di apertura della successione. Resta fermo l’obbligo del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici ai sensi dell’articolo 13.".

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. L’articolo 17 della legge regionale 21 settembre 2007 n. 29 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 17

Decadenza, sospensione e revoca

1. I titoli abilitativi di cui all’articolo 8, comma 1 e 8 bis decadono nei casi stabiliti dall’articolo 64, comma 8, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall’inquinamento acustico, il comune provvede a sospendere l’attività autorizzata ai sensi dell’articolo 8 o l’attività di cui agli articoli 8 bis e 9 per un periodo non superiore a novanta giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all’interessato. Entro tale termine il titolare riprende l’attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.

3. Quando il titolare dell’esercizio non osserva i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2, o non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti, il comune provvede a revocare le autorizzazioni di cui all’articolo 8 o a disporre la chiusura delle attività di cui agli articoli 8 bis e 9.".

 

     Art. 14. Abrogazione dell’articolo 31 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. L’articolo 31 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è abrogato.

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

 

"1. A chiunque esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione, ovvero quando questa è stata revocata, sospesa o decaduta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi" e successive modificazioni, nonché la chiusura dell’esercizio.".

 

2. Il comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

 

"2. A chiunque esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la presentazione della SCIA, ovvero quando è disposta la sospensione dell’attività, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonché la chiusura dell’esercizio.".

 

3. Al comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, la parola: "e" è sostituita dalla seguente: "o".

 

     Art. 16. Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è abrogata.

 

     Art. 17. Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. Il comma 2 dell’articolo 37 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

 

"2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trova applicazione la vigente normativa statale, in quanto compatibile.".

 

CAPO II

Disposizioni in materia di artigianato

 

     Art. 18. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell’attività di estetista" e successive modificazioni

1. Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29, è aggiunto il seguente periodo: "Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.".

 

     Art. 19. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell’attività di acconciatore" e successive modificazioni

1. Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28, è aggiunto il seguente periodo: "ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.".

 

     Art. 20. Modifica all’articolo 34 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (legge regionale europea 2012)"

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 34 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24, è aggiunto il seguente:

 

"5 bis. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori, destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.".

 

TITOLO III

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

 

     Art. 21. Finalità e oggetto

1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi espressi dalla direttiva n. 2009/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ritiene lo sviluppo delle fonti rinnovabili fondamentale per la propria politica energetica in quanto, congiuntamente ai risparmi energetici e a un aumento dell’efficienza energetica, costituisce una parte importante delle misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

 

2. La Regione, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e in conformità al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e successive modificazioni e al Piano energetico regionale, di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 "Norme per la pianificazione energetica regionale, l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", promuove il ricorso all’energia prodotta da fonti rinnovabili al fine di raggiungere la quota minima assegnata dallo Stato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 marzo 2012 "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome".

 

3. La Giunta regionale provvede, sentita la competente commissione consiliare, alla disciplina dei procedimenti autorizzativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all’esercizio degli stessi [1].

 

     Art. 22. Principi e criteri direttivi

1. La Giunta regionale nell’approvazione degli atti di cui all’articolo 21 è tenuta a seguire i seguenti principi e criteri direttivi [2]:

a) garantire la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

b) assicurare la pubblicità e la trasparenza in conformità alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione;

c) disciplinare la procedura di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli impianti stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio nonché di quanto disposto dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità" e successive modificazioni e dall’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

d) prevedere che l’autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico che si conclude con un provvedimento assunto in sede di conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate;

e) prevedere che l’autorizzazione unica, che comprende tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la gestione dell’impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale, costituisca titolo a costruire e ad esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e secondo le prescrizioni in essa contenute;

f) prevedere che l’autorizzazione unica, che deve contenere anche l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale a carico del soggetto proponente a seguito della dismissione dell’impianto, ove necessario, costituisca variante allo strumento urbanistico comunale;

g) disporre con l’autorizzazione unica le eventuali misure compensative a favore del comune ove è realizzato l’impianto, in conformità al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

h) disciplinare l’impegno del proponente alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell’amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa;

i) [disciplinare le ipotesi per il rilascio dei titoli abilitativi da parte dei comuni per gli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico] [3];

j) disciplinare i tempi per l’attivazione degli impianti autorizzati, tenendo conto delle singole tipologie degli stessi, nel rispetto della normativa vigente;

k) valutare sotto il profilo urbanistico i progetti di modifica o di potenziamento di impianti già autorizzati solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell’impianto esistente.

2. L’ammontare delle spese istruttorie poste a carico del proponente è determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011".

3. [La disciplina del regolamento di cui all’articolo 21 non si applica alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore dello stesso; è fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere espressamente l’applicazione della nuova disciplina] [4].

4. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento il monitoraggio dei dati di produzione energetica da fonti rinnovabili [5].

 

     Art. 23. Abrogazioni [6]

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 21 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli da 1 a 7 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 10 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della regione del Veneto";

b) la legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 "Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili";

c) l’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici".

 

TITOLO IV

Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"

 

     Art. 24. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, le parole: "alla Giunta regionale, alle Camere e al Comitato delle Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere in tempo utile per l’esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, nonché alla Giunta regionale".

 

     Art. 25. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, la parola: "comunitarie" è sostituita dalla seguente: "europee".

 

     Art. 26. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"

1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, la parola: "comunitari" è soppressa.

 

     Art. 27. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"

1. Al comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, dopo le parole: "è trasmessa" sono inserite le seguenti: "immediatamente per posta certificata" e la parola "comunitarie" è sostituita dalla seguente: "europee".

 

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, è aggiunto il seguente:

 

"5 bis. Con le stesse modalità di cui al comma 5 sono trasmessi altresì tutti i provvedimenti, diversi dalla legge regionale europea, adottati dalla Regione per recepire le direttive europee.".

 

     Art. 28. Modifica all’articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"

1. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 alla fine del primo periodo è inserito il seguente: "Contestualmente alla notifica è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee una scheda sintetica della misura notificata.".

 

     Art. 29. Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"

1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, è inserito il seguente:

 

"Art. 12 bis. Procedure di recupero

1. A seguito della notifica di una decisione di recupero della Commissione europea ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dell’articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea", ove necessario, disciplina con proprio provvedimento le modalità e i termini per il recupero degli aiuti dal beneficiario.".

 

     Art. 30. Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, dopo le parole: "Comitato tecnico" sono inserite le parole: "di valutazione" e la parola: "comunitari" è soppressa.

 

2. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, la parola: "comunitari" è soppressa.

 

3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, le parole: "tavoli di coordinamento nazionali Stato-Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "gruppi di lavoro istituiti nell’ambito del Comitato tecnico di valutazione di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari europei".

 

     Art. 31. Modifica all’articolo 14 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"

1. Al comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, dopo le parole: "le specifiche attribuzioni" sono aggiunte le seguenti: "ed il trattamento del personale assegnato alla sede di Bruxelles, nel rispetto della normativa statale vigente".

 

     Art. 32. Modifica all’articolo 16 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"

1. Al comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 dopo le parole: "adesione all’Unione," sono inserite le seguenti: "garantendone il trattamento complessivo in godimento,".

 

TITOLO V

Disposizioni finali

 

     Art. 33. Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 40 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la presente legge è trasmessa per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 53.

[2] Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 53.

[3] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 53.

[4] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 53.

[5] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 53.

[6] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 53.