§ 4.4.58 - Legge Regionale 27 dicembre 2000, n. 25.
Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:27/12/2000
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Piano energetico regionale.
Art. 3.  Finanziamento degli interventi regionali in materia di energia.
Art. 4.  Norma transitoria.
Art. 5.  Norma finanziaria.


§ 4.4.58 - Legge Regionale 27 dicembre 2000, n. 25.

Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

(B.U. n. 114 del 29 dicembre 2000).

 

Art. 1. Finalità.

     1. In attuazione degli indirizzi della politica energetica comunitaria e nazionale e nell'ambito delle competenze conferite alla Regione dalle leggi dello Stato, la Regione del Veneto promuove:

     a) l'uso razionale dell'energia;

     b) il contenimento del consumo energetico;

     c) la riduzione dei gas serra mediante la valorizzazione e l'incentivazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

     2. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia quelle definite al comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

 

     Art. 2. Piano energetico regionale.

     1. La Regione, nell'ambito dello sviluppo in forma coordinata con lo Stato e gli Enti Locali degli interventi nel settore energetico, predispone il Piano Energetico Regionale, di seguito denominato PER.

     2. Il PER è un piano settoriale, è predisposto dalla Giunta regionale entro un anno, è approvato con provvedimento amministrativo del Consiglio regionale e, la sua durata è stabilita in ragione degli obiettivi e delle strategie poste a suo fondamento.

     3. Il PER, nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 5 della legge n. 10/1991, definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione provinciale in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, come previsto al comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

     4. Per la redazione del PER, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni nonché stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e privati che diano garanzia di specifica competenza tecnico-scientifica.

     5. Il PER può essere attuato per singole azioni programmatiche definite progetti finalizzati, predisposti ed approvati dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 3. Finanziamento degli interventi regionali in materia di energia.

     1. Alle esigenze di spesa relative alle attività delegate alla Regione in materia di energia ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è destinata, con legge di bilancio, la quota dell'uno per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

     2. La Giunta regionale programma annualmente l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 in base ai criteri ed alle priorità individuate dal PER stabilendo i requisiti di ammissibilità e le modalità di finanziamento degli interventi.

     3. Per l'attuazione dei progetti finalizzati di cui all'articolo 2 sono disposti specifici capitoli di finanziamento nel bilancio regionale.

 

     Art. 4. Norma transitoria.

     1. Nelle more di approvazione del PER la Giunta regionale è autorizzata ad attuare progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico con particolare riferimento ad interventi promossi da Comuni o loro Consorzi finalizzati alla riduzione di emissione di gas ad effetto serra.

     2. La Giunta regionale fissa con proprio provvedimento i criteri per la selezione e le modalità di attuazione dei progetti medesimi sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in lire 3.000.000.000 per l'anno 2000, si fa fronte mediante la riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 80230 "Fondo globale per le spese di investimento", partita n. 10 "Interventi per progetti innovativi nel settore dell'energia", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 sono istituiti il capitolo n. 22104 denominato "Redazione del piano energetico regionale", con stanziamento di lire 500.000.000 per competenza e per cassa e il capitolo n. 22106 denominato "Finanziamento di progetti pilota regionali in materia di energia", con stanziamento di lire 2.500.000.000 per competenza e cassa.

     3. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 32 bis della vigente legge di contabilità regionale.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA