§ 4.4.146 - L.R. 22 gennaio 2010, n. 10.
Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:22/01/2010
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambito di applicazione e definizioni.
Art. 3.  Impianti aderenti e integrati.
Art. 4.  Impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti.
Art. 5.  Documentazione.
Art. 6.  Impianti solari termici non integrati e non aderenti.
Art. 7.  Connessione alla rete elettrica.
Art. 8.  Istituzione di un fondo di rotazione per il sostegno alla realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici.
Art. 9.  Abrogazione dell’articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 4.4.146 - L.R. 22 gennaio 2010, n. 10.

Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto

(B.U. 26 gennaio 2010, n. 8)

 

Art. 1. Finalità. [1]

     1. La presente legge disciplina i procedimenti autorizzativi relativi agli impianti solari termici e fotovoltaici, nonché la concessione di incentivi per la realizzazione dei medesimi impianti, al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di riduzione dell’emissione di gas a effetto serra.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione e definizioni. [2]

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti solari termici e fotovoltaici ubicati nel territorio della Regione del Veneto.

     2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) impianto fotovoltaico: impianto che risponde ai requisiti indicati dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”;

b) impianto solare termico: impianto di produzione di energia termica per uso igienico-sanitario o per climatizzazione o per finalità produttive mediante l’utilizzazione dell’energia solare;

c) impianto aderente: impianto posto sulla facciata o sulla copertura di un edificio con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma dell’edificio stesso se non per lo spessore del sistema captante e del sistema di accumulo dell’energia termica;

d) impianto integrato: impianto i cui moduli sono architettonicamente inseriti, con sostituzione del materiale da costruzione, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

e) elettrodotto di interesse esclusivamente locale: linea elettrica che insiste nel territorio di un solo comune e connette alla rete utenze ubicate nel comune, secondo quanto previsto dall’articolo 52 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 3. Impianti aderenti e integrati. [3]

     1. L’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici di qualsiasi potenza, aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, di superficie non superiore a quella della copertura, è soggetta a comunicazione preventiva al comune territorialmente competente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni, nonché il rilascio della autorizzazione, ove prescritta, alla costruzione e all’esercizio della linea di connessione prevista dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”.

     2. Gli impianti fotovoltaici aderenti o integrati, semprechè non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d’impatto ambientale.

 

     Art. 4. Impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti. [4]

     1. Gli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW, semprechè non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d’impatto ambientale.

     2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni nonché il rilascio della autorizzazione, ove prescritta, alla costruzione e all’esercizio della linea di connessione prevista dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 24, l’installazione di impianti fotovoltaici non integrati o non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW è soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche ed integrazioni, da presentare al comune territorialmente competente.

     3. La costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco superiore a 20 kW, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono autorizzati dalla Regione ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Nelle ipotesi in cui non è necessario acquisire le autorizzazioni di più amministrazioni, per gli interventi di cui al comma 3 non si procede all’indizione della conferenza di servizi e le relative autorizzazioni sono rilasciate dal comune competente per territorio.

 

     Art. 5. Documentazione. [5]

     1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 3, i soggetti interessati presentano apposita domanda, corredata della seguente documentazione:

a) il progetto con la descrizione dell’impianto di cui si chiede l’autorizzazione e la domanda al gestore per la connessione dell’impianto alla rete elettrica di distribuzione, con allegata relazione descrittiva;

b) la documentazione attestante la disponibilità dell’area sede dell’impianto, limitatamente alla sede dell’impianto di produzione;

c) la valutazione di incidenza ambientale, ove prevista, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modifiche e integrazioni;

d) per i progetti richiedenti l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, la relazione paesaggistica redatta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

e) per i progetti soggetti a valutazione d’impatto ambientale, la documentazione prescritta dall’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 6. Impianti solari termici non integrati e non aderenti. [6]

     1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, l’installazione di impianti solari termici non integrati e non aderenti in edifici a uso residenziale, terziario o produttivo è considerata manutenzione straordinaria ed è soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, l’installazione di impianti solari termici negli spazi privati annessi agli edifici esistenti è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera ed è soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 7. Connessione alla rete elettrica. [7]

     1. La costruzione e l’esercizio degli elettrodotti di interesse esclusivamente locale previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera e), sono autorizzati dal comune nel cui territorio essi insistono.

 

     Art. 8. Istituzione di un fondo di rotazione per il sostegno alla realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici.

     1. È istituito un fondo di rotazione per la concessione di contributi in conto interessi destinati alla realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici.

     2. Sono beneficiari dei contributi di cui al comma 1:

a) i soggetti privati che non esercitano attività di impresa e che sono proprietari o titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile cui si riferisce l’intervento;

b) gli enti pubblici proprietari o titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile cui si riferisce l’intervento;

c) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale proprietarie o titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile cui si riferisce l’intervento.

     3. Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

a) l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza di picco non superiore a 20 kW;

b) l’installazione di impianti solari termici di dimensione non superiore a 30 metri quadrati complessivi, comunque riferiti ad ogni singola domanda.

     4. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, le modalità, i criteri e le procedure per la concessione dei contributi, individuando le priorità degli interventi ammessi a contributo.

 

     Art. 9. Abrogazione dell’articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”.

     1. L’articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” è abrogato.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge e quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte mediante prelevamento di euro 2.000.000,00 dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” e contestuale incremento dell’upb U0068 “Interventi infrastrutturali nel settore energetico” del bilancio di previsione 2010.

 

     Art. 11. Entrata in vigore.

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale relativa al “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012”.


[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2013, n. 27. L'art. 23, L.R. 27/2013, è stato abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 53.

[2] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2013, n. 27. L'art. 23, L.R. 27/2013, è stato abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 53.

[3] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2013, n. 27. L'art. 23, L.R. 27/2013, è stato abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 53.

[4] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2013, n. 27. L'art. 23, L.R. 27/2013, è stato abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 53.

[5] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2013, n. 27. L'art. 23, L.R. 27/2013, è stato abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 53.

[6] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2013, n. 27. L'art. 23, L.R. 27/2013, è stato abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 53.

[7] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2013, n. 27. L'art. 23, L.R. 27/2013, è stato abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 53.