§ 1.7.27 - L.R. 23 dicembre 2019, n. 53.
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione e iniziativa popolare
Data:23/12/2019
Numero:53


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2
Art. 3.  Abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione [...]
Art. 4.  Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2
Art. 5.  Modifica dell’articolo 21 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione [...]
Art. 6.  Modifiche dell’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione [...]
Art. 7.  Abrogazione dell’articolo 23 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione [...]
Art. 8.  Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...]
Art. 9.  Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 10.  Clausola di neutralità finanziaria.


§ 1.7.27 - L.R. 23 dicembre 2019, n. 53.

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla direttiva 2013/37/UE e alla direttiva 2009/28/CE. Modifiche della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 e della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 (legge regionale europea 2019).

(B.U. 27 dicembre 2019, n. 150)

 

TITOLO I

Disposizioni generali.

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e dello Statuto ed in attuazione dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione Europea”, con la presente legge detta:

a) disposizioni in materia di dati pubblici (open data) pubblicati sul portale della Regione di cui alla direttiva 2013/37/UE;

b) disposizioni in materia di uso dell’energia da fonti rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE;

c) disposizioni di modifica della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 in materia di partecipazione della Regione ai processi dell’Unione Europea.

 

TITOLO II

Disposizioni in materia di open data.

Direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)”.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2

“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)”.

1. Il comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 è abrogato.

 

     Art. 3. Abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)”.

1. L’articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 è abrogato.

 

     Art. 4. Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2

“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)”.

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 le parole: “e nel regolamento di cui all’articolo 15” sono soppresse.

 

TITOLO III

Disposizioni in materia di energia.

Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)”.

 

     Art. 5. Modifica dell’articolo 21 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)”.

1. Al comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 le parole: “, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, approva un regolamento per la” sono sostituite dalle seguenti: “provvede, sentita la competente commissione consiliare, alla”.

 

     Art. 6. Modifiche dell’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)”.

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 le parole: “del regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “degli atti”.

2. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 è abrogata.

3. Il comma 3 dell’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 è abrogato.

4. Il comma 4 dell’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento il monitoraggio dei dati di produzione energetica da fonti rinnovabili.”.

 

     Art. 7. Abrogazione dell’articolo 23 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)”.

1. L’articolo 23 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 è abrogato.

 

TITOLO IV

Disposizioni in materia di rapporti della Regione con l’Unione Europea.

 

     Art. 8. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”.

1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 le parole: “possono essere” sono sostituite dalla seguente: “sono”.

2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 sono aggiunte le parole: “, anche attraverso, con riferimento agli enti locali, l’acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) istituito dalla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”, secondo le modalità individuate dalla medesima legge regionale. Degli esiti delle predette attività partecipative si dà atto nell’ambito dei lavori relativi alla sessione europea”.

 

TITOLO V

Disposizioni finali.

 

     Art. 9. Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 40 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, e dal comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione Europea”, la presente legge è trasmessa per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.

 

     Art. 10. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.