§ 6.4.48 - L.P. 31 maggio 2012, n. 10.
Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:31/05/2012
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Disposizioni per accelerare la realizzazione delle opere dei comuni e delle comunità
Art. 2.  Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge
Art. 3.  Iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale
Art. 4.  Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese
Art. 5.  Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)
Art. 6.  Misure per contribuire al rilancio del settore edilizio
Art. 7.  Modificazioni dell'articolo 33 (Interventi per promuovere l'accesso al credito per l'acquisto
Art. 8.  Integrazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36
Art. 9.  Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
Art. 10.  Interventi straordinari per la qualificazione e l'innovazione delle professioni
Art. 11.  Modificazioni dell'articolo 19 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
Art. 12.  Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4
Art. 13.  Modificazioni dell'articolo 61 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11
Art. 14.  Inserimento dell'articolo 39 bis nella legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16
Art. 15.  Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1
Art. 16.  Integrazione dell'articolo 22 della legge provinciale 16 luglio 2010, n. 16
Art. 17.  Sostituzione dell'articolo 18 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15
Art. 18.  Disposizioni finanziarie
Art. 19.  Entrata in vigore


§ 6.4.48 - L.P. 31 maggio 2012, n. 10.

Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino

(B.U. 1 giugno 2012, n. 22 straord.)

 

Art. 1. Disposizioni per accelerare la realizzazione delle opere dei comuni e delle comunità

1. Per fronteggiare la crisi economica in atto la Giunta provinciale promuove la

conclusione di un'intesa-quadro con il Consiglio delle autonomie locali al fine di assicurare

una rapida mobilitazione delle risorse provinciali destinate alla realizzazione di opere dei

comuni e delle comunità già ammesse a finanziamento, la riduzione dei tempi di

pagamento dei crediti vantati dalle imprese e di attuare altre misure di contrasto alla crisi

economica. L'intesa ha anche i contenuti ad essa attribuiti, tra l'altro, dai commi 2, 6 e 9.

L'intesa dev'essere raggiunta entro venti giorni dal ricevimento della proposta; in caso di

mancata intesa la Giunta provinciale può comunque adottare gli atti necessari, tenendo

conto delle posizioni emerse, salvo che entro il predetto termine il Consiglio delle

autonomie locali non si pronunci in senso contrario con il voto dei due terzi dei propri

componenti.

2. Per i fini del comma 1, e previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la

Giunta provinciale, mediante il coinvolgimento degli enti interessati, promuove una

valutazione complessiva dei tempi necessari per appaltare le opere dei comuni e delle

comunità, disciplinando l'istituzione di tavoli tecnici per ciascun ambito territoriale definito

ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo

dell'autonomia del Trentino). I tavoli hanno il compito di effettuare la valutazione dei tempi

e, con riferimento a ciascuna opera che sia stata considerata appaltabile entro il 31

dicembre 2014, di definire un cronoprogramma che fissi i tempi per concludere ciascuna

fase procedurale necessaria per avviare le procedure di appalto entro il termine fissato dal

cronoprogramma.

3. In esito alle valutazioni dei tavoli tecnici previsti dal comma 2, ciascun comune o

comunità interessati approvano il cronoprogramma e, se necessario, aggiorna i propri

strumenti di programmazione. L'approvazione deve avvenire entro trenta giorni dal

ricevimento dei documenti inviati dai tavoli tecnici. In caso di mancata approvazione del

cronoprogramma e degli aggiornamenti necessari agli strumenti di programmazione entro

il predetto termine, il finanziamento provinciale per l'opera è revocato e le relative risorse

sono destinate ad incrementare i budget territoriali di comunità.

4. Il cronoprogramma può essere aggiornato con le procedure stabilite dai commi 2 e

3. In tal caso, salvo eventi straordinari e imprevedibili, gli aggiornamenti devono assicurare

l'avvio delle procedure di appalto entro il 31 dicembre 2014.

5. In caso di mancato rispetto dei tempi previsti per concludere ciascuna fase

procedurale prevista dal cronoprogramma la Provincia diffida l'ente interessato fissando

un termine ad adempiere non superiore a quarantacinque giorni. Il finanziamento è

revocato in caso di ulteriore inadempimento, salvo che entro il predetto termine l'ente

interessato non abbia delegato alla Provincia o, nel caso dei comuni, anche alla comunità

l'esercizio delle proprie competenze, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 10

settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici). In caso di revoca del

finanziamento le relative risorse sono destinate ad incrementare i budget territoriali di

comunità.

6. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce

con propria deliberazione i casi, i criteri e le modalità in base ai quali il comune o la

comunità procedono, se necessario, alla riprogrammazione delle risorse relative alle opere

previste da quest'articolo la cui appaltabilità non può avvenire entro il 31 dicembre 2014.

La riprogrammazione delle risorse dev'essere effettuata dall'ente interessato sostituendo

l'opera con altre opere appaltabili nel predetto termine. In sede di definizione dei criteri

sono stabilite, tra l'altro, le modalità di contabilizzazione delle somme non confermate, che

possono prevedere anche l'autorizzazione di appositi stanziamenti tra le partite di giro del

bilancio.

7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 (Revisione straordinaria degli

interventi dei comuni), comma 2 bis, della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19.

8. Se necessario ai fini di questo articolo la Provincia aggiorna i propri strumenti di

programmazione.

9. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione

permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro quindici giorni, d'intesa con il

Consiglio delle autonomie locali, possono essere definiti i criteri e le modalità per

l'attuazione di quest'articolo, compresi quelli per la quantificazione della quota di contributo

da revocare.

10. In caso di inosservanza dei termini per il pagamento di lavori eseguiti affidati dagli

enti locali, l'impresa esecutrice può informare la Provincia depositando copia delle fatture

inevase. Nel rispetto dei vincoli posti alla Provincia dal patto di stabilità interno di cui

all'articolo 79 dello Statuto speciale, il tavolo tecnico del territorio interessato adotta le

iniziative necessarie al pagamento delle somme dovute e può anche richiedere, nei casi

individuati dalla Giunta provinciale, un'anticipazione da parte di Cassa del Trentino, con

successiva compensazione delle somme dovute dalla Provincia all'amministrazione che

ha disposto l'affidamento dei lavori.

11. In occasione della manovra di finanza provinciale per l'anno 2013 la Giunta

provinciale trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale i

dati relativi allo stato di attuazione degli investimenti pubblici rispetto ai tempi programmati

per la realizzazione delle opere.

 

     Art. 2. Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge

provinciale sui lavori pubblici)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito

il seguente:

"6 bis. Questa legge non si applica alle opere di urbanizzazione primaria a scomputo totale o

parziale del contributo di concessione disciplinate dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge

urbanistica provinciale), nei casi stabiliti dall'articolo 16, comma 2 bis, del decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia edilizia)."

 

     Art. 3. Iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale

e per la revisione della spesa pubblica

1. Al fine di sostenere le politiche di sviluppo e accrescere la competitività del

sistema, la Provincia attua un processo di modernizzazione del sistema pubblico

provinciale informato a principi di sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione,

innovazione, qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese nonché di efficienza e di

economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche. A tal fine la Giunta provinciale, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, adotta, previo parere della

competente commissione permanente del Consiglio provinciale, un piano di miglioramento

della pubblica amministrazione.

2. Il piano, anche attraverso successive integrazioni, individua gli interventi e le

azioni da porre in essere nei seguenti ambiti, anche tenendo conto delle misure in corso di

realizzazione:

a) riorganizzazione del sistema pubblico provinciale;

b) semplificazione amministrativa;

c) iniziative per l'amministrazione digitale;

d) analisi e monitoraggio della spesa pubblica e individuazione delle misure di

razionalizzazione e qualificazione e dei processi erogativi al fine di contenere le spese

di funzionamento, di migliorare i processi di produzione dei servizi pubblici e di

rimuovere spese eccedenti e improduttive, prevedendo inoltre specifici criteri di

riduzione delle spese per incarichi di consulenza e di collaborazione, nel rispetto di

quanto previsto dal capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui

contratti e sui beni provinciali);

e) orientamento del sistema dei controlli anche agli obiettivi di cui al comma 1;

f) interventi per la trasparenza;

g) rilevazione della soddisfazione degli utenti;

h) sistemi di incentivazione e valutazione della dirigenza e del personale orientati al

conseguimento degli obiettivi del piano;

i) coinvolgimento del privato nell'offerta e nella gestione di servizi e di attività

attualmente collocati nell'area pubblica;

j) altre iniziative.

3. Il piano individua gli interventi e le azioni attuati direttamente dall'amministrazione

provinciale con la relativa temporizzazione. Con specifiche direttive o con le disposizioni

previste nell'ambito degli accordi di programma o degli altri atti che regolano i rapporti con

la Provincia, sono individuati analoghi interventi e azioni da attuare da parte delle agenzie

e degli enti strumentali previsti dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale n. 3 del 2006.

4. Per la definizione del piano la Giunta si avvale, senza oneri a carico della finanza

pubblica, del comitato guida per il miglioramento dell'amministrazione provinciale già

istituito nell'ambito della disciplina provinciale sul sistema dei controlli interni e con le

modalità ivi previste, coinvolgendo, per la sua definizione e la sua attuazione, la

conferenza dei dirigenti generali. Il comitato può inoltre formulare alla Giunta proposte in

ordine all'adozione di disposizioni normative o di carattere amministrativo funzionali alle

finalità del comma 1. Le strutture provinciali e gli altri enti di cui al comma 3 sono tenuti a

fornire gli elementi, i dati e le informazioni richiesti dal comitato.

5. Per l'attuazione delle finalità di questo articolo con riguardo ai comuni e alle

comunità, nonché ai rispettivi enti strumentali pubblici e privati, le misure e gli interventi

sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale assunta d'intesa con il

Consiglio delle autonomie locali, anche con il supporto del comitato per la finanza locale

previsto dall'articolo 26 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale

sulla finanza locale).

6. Questo articolo è approvato anche in relazione alle finalità di cui al decreto-legge 7

maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica).

 

     Art. 4. Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente

commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, sono

adottate, in maniera coerente con quanto previsto dal regolamento nazionale, apposite

direttive per lo svolgimento dei controlli sulle imprese rientranti nella competenza della

Provincia o demandate ad altri enti o strutture in base alla normativa provinciale. Le

direttive s'informano a criteri di semplicità, di proporzionalità dei controlli e dei relativi

adempimenti burocratici in relazione all'effettiva tutela del rischio, nonché di

coordinamento dell'azione svolta dai soggetti e dalle strutture, secondo quanto previsto dal

comma 3.

2. La Provincia pubblica nel suo sito istituzionale, con le modalità stabilite con

deliberazione della Giunta provinciale, le direttive previste dal comma 1 e la lista dei

controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di

attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative

attività.

3. Le direttive adottate ai sensi del comma 1 sono formulate osservando i seguenti

principi e criteri direttivi:

a) proporzionalità al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela

degli interessi pubblici dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi;

b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi

pubblici garantendo comunque gli attuali livelli di tutela dell'ambiente e di vigilanza e

sicurezza sul lavoro;

c) coordinamento e programmazione dei controlli - anche nel quadro del sistema

integrato provinciale della vigilanza territoriale e ambientale previsto dall'articolo 7

(Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale) della legge

provinciale 3 aprile 2009, n. 4 - da parte dei soggetti e delle strutture competenti, in

modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e

sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività

dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle

ispezioni già effettuate;

d) collaborazione con le associazioni di categoria dei datori di lavoro e coinvolgimento

delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per prevenire rischi e situazioni di

irregolarità;

e) progressiva informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative;

f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese,

tenendo conto del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità ISO

o di altre appropriate certificazioni emesse, a fronte di norme armonizzate, da un

organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno

Stato membro dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di

accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione

dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, o firmatario di accordi

internazionali di mutuo riconoscimento IAF MLA.

4. Continua ad applicarsi la disciplina provinciale concernente il temperamento delle

sanzioni amministrative.

5. In attesa dell'istituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi

dell'articolo 6 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),

la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, promuove la condivisione

tra le amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni attinenti la regolarità contributiva

delle imprese accertata mediante acquisizione del DURC ai sensi della normativa vigente.

A tal fine la Provincia promuove l'intesa con gli enti previdenziali e assicurativi competenti

per assicurare l'estensione dell'efficacia dell'accertamento della regolarità contributiva a

tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di interesse provinciale.

 

     Art. 5. Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 101 della legge urbanistica provinciale è inserito il

seguente:

"4 bis. Se entro i termini previsti non sono stati comunicati all'interessato che li abbia richiesti

direttamente gli atti di assenso previsti da questo articolo, il richiedente può diffidare il responsabile

della struttura o l'organo rispettivamente competenti a provvedere entro trenta giorni dalla diffida.

La mancata adozione del provvedimento entro tale termine costituisce elemento di valutazione della

responsabilità dirigenziale. Nel caso dei provvedimenti concernenti la tutela del paesaggio, decorso

inutilmente tale termine, la domanda si intende accolta."

2. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 102 della legge urbanistica provinciale sono

inserite le parole: "In alternativa l'interessato può chiedere alla Giunta provinciale l'attivazione dei

provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo

ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige)."

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 102 della legge urbanistica provinciale è inserito

il seguente:

"1 ter. Fino al 31 dicembre 2014 si prescinde dalla diffida prevista dal comma 1 bis e la

domanda di concessione s'intende accolta decorsi i termini stabiliti dal comma 1, fermo restando

quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 bis."

4. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 102 della legge urbanistica provinciale

è inserita la seguente:

"a bis) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 101, comma 4 bis, i casi in cui le richieste degli atti

di assenso previsti dall'articolo 101 si intendono accolte se, entro il termine stabilito per il loro

rilascio, non è stato comunicato all'interessato o al comune il provvedimento; questa lettera non

si applica, comunque, ai provvedimenti concernenti la tutela ambientale e paesaggistica, del

patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità;".

5. Il comma 3 dell'articolo 103 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal

seguente:

"3. La concessione non può avere durata superiore a cinque anni dall'inizio dei lavori, che deve

avvenire entro due anni dal rilascio della concessione e deve essere comunicato al comune. Per

inizio dei lavori s'intende la realizzazione di opere consistenti, che non si riducano all'impianto del

cantiere, all'esecuzione di scavi, sistemazioni del terreno o singole opere di fondazione."

6. Al comma 1 dell'articolo 105 della legge urbanistica provinciale sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) sopraelevazioni e ampliamenti che non comportano l'aumento delle unità immobiliari e

pertinenze prive di autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti;"

b) nella lettera c) le parole: "purché contengano precise disposizioni planivolumetriche,

tipologiche e formali" sono soppresse.

7. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 149 della legge urbanistica provinciale è inserito il

seguente:

"4 quater. Fino all'approvazione della carta di sintesi della pericolosità di cui all'articolo 14, le

condizioni previste per la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti in aree ad elevata

pericolosità di cui all'articolo 2, comma 5, dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge

provinciale 7 agosto 2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale),

si intendono soddisfatte se sono osservate le corrispondenti disposizioni previste dall'articolo 16,

comma 1, lettera f), dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006

(Norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche)."

 

     Art. 6. Misure per contribuire al rilancio del settore edilizio

1. Per contribuire al rilancio del settore edilizio, nei comuni indicati nel comma 2 è

consentito per gli anni 2012-2014 il cambio diretto di destinazione d'uso dei volumi non

residenziali esistenti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, quinto periodo, della legge

urbanistica provinciale, fino al limite massimo del 50 per cento del volume, nel rispetto

delle altre previsioni del piano regolatore generale.

2. Il comma 1 si applica ai comuni individuati dalla deliberazione prevista dall'articolo

57, comma 3, della legge urbanistica provinciale nei quali non è vigente - alla data di

entrata in vigore di questa legge - la specifica disciplina del piano regolatore generale

disposta ai sensi dell'articolo 57, comma 3, quinto periodo.

3. E' fatta salva la disciplina stabilita dal piano regolatore generale in maniera diversa

dai commi 1 e 2 dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 7. Modificazioni dell'articolo 33 (Interventi per promuovere l'accesso al credito per l'acquisto

della prima casa) della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18

1. Nella rubrica dell'articolo 33 della legge provinciale n. 18 del 2011 le parole: "della

prima casa" sono sostituite dalle seguenti: "dell'abitazione principale".

2. Nel comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 18 del 2011 le parole: "per

l'acquisto della prima casa" sono sostituite dalle seguenti: "per l'acquisto e la ristrutturazione

dell'immobile da destinare ad abitazione principale, e delle relative pertinenze,".

3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 18 del 2011 sono

inserite le parole: "L'ente di garanzia può gestire il fondo attraverso un ente gestore individuato

secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, nel rispetto dei principi di trasparenza e

pubblicità."

4. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 18 del 2011 le parole: "i

soggetti ammissibili" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti per l'accesso al fondo".

 

     Art. 8. Integrazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36

(legge provinciale sulla finanza locale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla finanza locale è

inserito il seguente:

"3 bis. Le deliberazioni di attuazione previste da questa legge possono prevedere la revoca dei

contributi e dei finanziamenti da esse disciplinati nel caso di mancato rispetto di disposizioni in

materia di procedure di affidamento previste dalla normativa provinciale per l'affidamento dei

lavori. La revoca può essere disposta anche in relazione a contributi già concessi in relazione a

lavori per i quali non è ancora stato pubblicato il bando o non sono ancora state inviate le lettere di

invito alla data di adozione della deliberazione stessa."

2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 15 della legge provinciale sulla finanza locale è

inserito il seguente:

"3 ter. L'articolo 1 (Modalità di programmazione e realizzazione degli interventi e delle misure

anticrisi), comma 11, primo periodo, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, si applica anche

ai pagamenti disposti a qualsiasi titolo dagli enti locali del territorio provinciale. Con deliberazione

della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, e sentita la competente

commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro quindici giorni, sono

stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma, nonché indirizzi per una gestione

amministrativo-contabile da parte degli enti locali coerente con quanto previsto da questo comma.

L'intesa dev'essere raggiunta entro venti giorni dal ricevimento della proposta; in caso di mancata

intesa la Giunta provinciale può comunque adottare gli atti necessari, tenendo conto delle posizioni

emerse, salvo che entro il predetto termine il Consiglio delle autonomie locali non si pronunci in

senso contrario con il voto dei due terzi dei propri componenti."

 

     Art. 9. Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6

(legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è

inserito il seguente:

"2 bis. Nel caso di aiuti corrisposti per sostenere progetti in attuazione di accordi tra la

Provincia e altri Stati o enti territoriali, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere

definite procedure di valutazione, di concessione e di erogazione anche in deroga a quanto previsto

da questa legge, per garantire la coerenza delle procedure con l'accordo raggiunto. La deliberazione

può anche prevedere che la valutazione dei progetti sia svolta dal comitato per gli incentivi alle

imprese o che gli organi di valutazione a tal fine costituiti siano integrati con componenti del

comitato o con esperti nominati da esso."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 sexies della legge provinciale sugli incentivi alle

imprese è inserito il seguente:

"1 bis. Per gli scopi del comma 1 la Provincia sostiene la formazione di capitale umano

destinato a progetti di espansione o rafforzamento all'estero presentati da parte di piccole e medie

imprese trentine. A tal fine può essere concesso un contributo nella misura massima del 40 per

cento dei costi sostenuti, per non più di tre anni, per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo

personale di età non superiore a trentacinque anni in possesso di laurea o di diploma di scuola

media superiore accompagnato, in quest'ultimo caso, da un'esperienza lavorativa di almeno tre anni,

inviato all'estero per operare stabilmente presso unità locali dell'impresa richiedente o presso altre

imprese estere con le quali l'impresa richiedente è legata da accordi commerciali o produttivi

formalizzati giuridicamente. Questi contributi sono concessi ai sensi della normativa dell'Unione

europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)."

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 24 sexies della legge provinciale sugli incentivi

alle imprese è inserito il seguente:

"1 ter. Per i fini previsti da questo articolo, la Provincia può agevolare, ai sensi dell'articolo 24

quinquies, comma 1, lettera c), anche le spese per ottenere le certificazioni e le omologazioni

richieste nei Paesi dove l'impresa esporta i prodotti, secondo i limiti, i criteri e le modalità stabiliti

dalla deliberazione prevista dall'articolo 35."

4. Il numero 1) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 24 novies della legge

provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

"1) formazione del personale impegnato nel progetto di rete e assunzione di personale destinato a

progetti di internazionalizzazione della rete ai sensi dell'articolo 24 sexies, comma 1 bis;".

 

     Art. 10. Interventi straordinari per la qualificazione e l'innovazione delle professioni

1. Per favorire il rilancio dell'economia la Provincia promuove per gli anni 2012 -

2014 la qualificazione delle attività e dei servizi professionali, al fine di generare nuova

occupazione, di sostenere la mobilità e la crescita professionale, di sviluppare la

produzione nei settori emergenti. A tal fine la Provincia promuove la partecipazione e la

collaborazione delle rappresentanze professionali e delle categorie economiche

interessate.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia può concedere contributi, nella misura massima

del 35 per cento della spesa ammessa, ai professionisti singoli o associati per il

finanziamento di progetti rivolti alla realizzazione di iniziative che favoriscano:

a) l'avvio di forme aggregate per l'esercizio di attività e di servizi professionali;

b) l'avvio di attività e servizi professionali innovativi anche a elevata qualificazione in

grado di operare nel mercato, anche internazionale;

c) la formazione utile per la realizzazione di quanto previsto dalle lettere a) e b), e in

particolare di quella orientata ai settori emergenti e all'innovazione, fermo restando

quanto previsto dalla legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 4 (Interventi per favorire

l'accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali).

3. Inoltre la Giunta provinciale, anche riservando una quota dello stanziamento, può

individuare specifiche aree di intervento destinate a promuovere il potenziale dei giovani

professionisti fino a trentacinque anni che avviano nuove attività, sostenendone nella

misura massima del 50 per cento della spesa ammessa l'inserimento e l'avviamento

professionale nonché la conciliazione delle esigenze parentali.

4. Ai fini di questo articolo per professione s'intende l'attività economica, anche

organizzata, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o

comunque con il concorso di questo, comprese le attività riservate per legge a soggetti

iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e con esclusione delle

attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da

specifiche norme. La Giunta provinciale individua le condizioni, i criteri e le modalità per

l'attuazione di quest'articolo, assicurando il raccordo organizzativo con gli interventi

previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese e dalla legge provinciale 16

giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro), sentita la competente commissione

permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni dalla richiesta.

5. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo

di notificazione, le disposizioni di quest'articolo che prevedono misure di aiuto o modifiche

di aiuti esistenti sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel

Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della

Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea. Restano ferme le norme statali in materia di professioni, nonché le

specifiche disposizioni previste dalle leggi provinciali relative alle professioni il cui

ordinamento rientra nelle competenze della Provincia.

 

     Art. 11. Modificazioni dell'articolo 19 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23

(legge provinciale sull'attività amministrativa)

1. Al comma 4 dell'articolo 19 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per il biennio 2009-2010" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre

2014";

b) dopo le parole: "con deliberazioni della Giunta provinciale" sono inserite le seguenti:

"previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si

esprime entro quindici giorni dalla richiesta".

 

     Art. 12. Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2009 sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre

2014";

b) le parole: "fino al limite massimo fissato dall'articolo 55, comma 3, lettera a), della legge

provinciale sui lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "fino al limite massimo di un

milione di euro".

2. Le deliberazioni attuative dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale n. 4 del

2009 già adottate alla data di entrata in vigore di questa legge si applicano anche dopo il

31 dicembre 2011 ai progetti anche già approvati per i quali non è stato espresso il parere

degli organi consultivi.

 

     Art. 13. Modificazioni dell'articolo 61 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11

(legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)

1. Nel comma 1 dell'articolo 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione

della natura le parole: "utilizzazioni boschive" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzazioni

forestali".

2. Nel comma 2 dell'articolo 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione

della natura le parole: "i lavori in ambito forestale" sono sostituite dalle seguenti: "l'esecuzione

delle attività selvicolturali e di utilizzazione forestale, nonché i servizi in ambito forestale".

3. Nel comma 3 dell'articolo 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione

della natura le parole: "in possesso di adeguati requisiti tecnico organizzativi" sono soppresse,

e le parole: ", per la sospensione dell'iscrizione e la definizione dei requisiti previsti da questo

comma" sono sostituite dalle seguenti: "e per la sospensione dell'iscrizione".

4. Nel comma 4 dell'articolo 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione

della natura le parole: "utilizzazioni boschive" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzazioni

forestali".

 

     Art. 14. Inserimento dell'articolo 39 bis nella legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16

(legge provinciale sui trasporti)

1. Dopo l'articolo 39 della legge provinciale sui trasporti, nel capo I, è inserito il

seguente:

"Art. 39 bis

Disposizioni in materia di noleggio di autobus con conducente

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante

noleggio di autobus con conducente ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218

(Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con

conducente), già rilasciata dai comuni, è rilasciata dalla Provincia contestualmente

all'autorizzazione per l'esercizio della professione prevista dalla normativa statale di recepimento

del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,

che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su

strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

2. In prima applicazione di quest'articolo, in caso di richiesta di autorizzazione per l'esercizio

della professione presentata da imprese già in possesso dell'autorizzazione comunale è

contestualmente rilasciata dalla Provincia una nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attività di

trasporto, ai sensi del comma 1.

3. Le domande di autorizzazione già presentate ai comuni alla data di entrata in vigore di

quest'articolo sono trasmesse da essi alla Provincia e sono definite ai sensi del comma 1. Con

deliberazione della Giunta provinciale possono essere disciplinate le modalità di attuazione di

questo articolo."

 

     Art. 15. Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1

(legge provinciale sui beni culturali)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sui beni culturali è inserito il

seguente:

"1 bis. I contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi anche ai comuni che

provvedono alle attività di conservazione ivi indicate, relativamente a beni immobili e mobili di

altri soggetti che appartengano al patrimonio popolare, testimonianza di civiltà, cultura e tradizione

del Trentino e che presentino come tali particolare interesse e siano esposti al pubblico godimento,

previo accordo con i loro proprietari. Per le finalità di questo comma i comuni possono impiegare

anche risorse provenienti dal proprio bilancio. L'accordo con i proprietari dà conto anche degli

obblighi in capo a questi ultimi, compresa l'eventuale domanda di autorizzazione all'intervento."

2. Nel comma 6 dell'articolo 5 della legge provinciale sui beni culturali le parole: "le

facoltà previste ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "le facoltà previste ai commi 1, 1

bis e 2".

 

     Art. 16. Integrazione dell'articolo 22 della legge provinciale 16 luglio 2010, n. 16

(legge provinciale sulla tutela della salute)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla tutela della salute è

inserito il seguente:

"2.1. Nel rispetto dell'obbligo primario di garantire la non interruzione del pubblico servizio

erogato, nel caso di situazioni che presentino difformità rispetto ai requisiti prescritti per

l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie l'autorizzazione può essere

rilasciata alle strutture in esercizio alla data di entrata in vigore di questo comma subordinatamente

alla presentazione di un piano di intervento contenente espliciti riferimenti alle azioni previste,

anche per garantire la qualità per l'utenza, con relativo cronoprogramma e correlato piano degli

investimenti. Per le strutture pubbliche il cronoprogramma è compatibile con le risorse disponibili e

coordinato alla programmazione di settore. Le strutture autorizzate secondo quanto previsto da

questo comma possono chiedere l'accreditamento istituzionale. Il regolamento previsto dal comma

2 detta le norme di attuazione di questo comma e, tra l'altro, definisce le modalità di aggiornamento

del cronoprogramma e le modalità di verifica del rispetto del piano di adeguamento; a tal fine può

prevedere l'istituzione di un organismo di valutazione, senza oneri a carico della finanza pubblica."

 

     Art. 17. Sostituzione dell'articolo 18 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15

(Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

per la prevenzione del crimine organizzato)

1. L'articolo 18 della legge provinciale n. 15 del 2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 18

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge si fa fronte con le

risorse già autorizzate in bilancio ai sensi della normativa in materia di finanza locale e di polizia

locale (unità previsionali di base 20.5.120 - trasferimenti ai comuni per la gestione; 20.5.210 -

interventi in conto capitale a favore dei comuni per investimenti; e 20.5.220 - trasferimenti in

annualità ai comuni per investimenti), di politiche sociali e volontariato (unità previsionali di base

40.5.130 - altri interventi per servizi socio-assistenziali; e 90.10.150 - spese per adesioni a enti od

organismi), e di prevenzione del fenomeno dell'usura (unità previsionali di base 61.12.210 - fondi

unici per il sistema economico; e 61.12.220 - contributi annui alle imprese)."

 

     Art. 18. Disposizioni finanziarie

1. Per i fini degli articoli 9 e 10 è prevista la spesa di 700.000 euro per ciascuno degli

anni dal 2012 al 2014. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo degli

stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 61.12.210 (Fondi

unici per il sistema economico), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni

di altre spese disposte per i fini della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.

 

     Art. 19. Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nel Bollettino ufficiale della Regione.