§ 2.1.34 - L.R. 5 ottobre 2012, n. 28.
Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale
Data:05/10/2012
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Presidenza della Regione)
Art. 3.  (Agricoltura e risorse naturali)
Art. 4.  (Bilancio, finanze e patrimonio)
Art. 5.  (Sanità, salute e politiche sociali)
Art. 6.  (Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica)
Art. 7.  (Turismo, sport, commercio e trasporti)
Art. 8.  (Disposizione transitoria)


§ 2.1.34 - L.R. 5 ottobre 2012, n. 28.

Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali.

(B.U. 23 ottobre 2012, n. 44)

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di disposizioni di legge e regolamento regionali già tacitamente o implicitamente abrogate o, comunque, non più operanti o applicate.

 

     Art. 2. (Presidenza della Regione)

1. Sono o restano abrogate:

 

a) la seguente legge regionale in materia di enti locali:

 

1) legge regionale 12 febbraio 1979, n. 9 (Norme per lo scioglimento degli enti comunali di assistenza e per il trasferimento ai comuni delle relative attribuzioni, del personale e dei beni);

 

b) la seguente legge regionale in materia di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale:

 

1) legge regionale 29 novembre 1991, n. 71 (Rifinanziamento della legge regionale 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo)).

 

     Art. 3. (Agricoltura e risorse naturali)

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali in materia di agricoltura:

 

a) legge regionale 22 gennaio 1960, n. 1 (Garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per l'apertura di credito in conto corrente a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta);

 

b) legge regionale 29 marzo 1963, n. 8 (Partecipazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni «Centrale del Latte di Aosta» e autorizzazione alla sottoscrizione di capitale azionario della Società stessa);

 

c) legge regionale 7 marzo 1973, n. 7 (Norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura);

 

d) legge regionale 10 settembre 1973, n. 32 (Norme di applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7: «Norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura»);

 

e) legge regionale 29 dicembre 1975, n. 55 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura);

 

f) legge regionale 21 dicembre 1977, n. 70 (Aumento dello stanziamento per l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26);

 

g) legge regionale 28 luglio 1978, n. 49 (Attuazione della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 del Consiglio delle comunità europee per l'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate);

 

h) legge regionale 29 novembre 1978, n. 58 (Autorizzazione di spesa per la concessione di contributo annuo regionale a favore del Consorzio Apistico della Valle d'Aosta);

 

i) legge regionale 23 aprile 1979, n. 23 (Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del Consorzio di miglioramento fondiario «Les Litzes» avente sede in comune di La Salle);

 

j) legge regionale 10 dicembre 1980, n. 50 (Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino a favore del consorzio di miglioramento fondiario Ozein con sede in comune di Aymavilles);

 

k) legge regionale 11 agosto 1981, n. 51 (Concessione di garanzia fidejussoria della Regione presso l'istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del «consorzio di miglioramento fondiario ru Courtaud» con sede in comune di Saint-Vincent);

 

l) legge regionale 11 agosto 1981, n. 52 (Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del consorzio di miglioramento fondiario Doues - Champillon - Conca di By, con sede in comune di Doues);

 

m) legge regionale 4 dicembre 1981, n. 70 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/666 del 24 giugno 1980 e della legge 1° agosto 1981, n. 423. Modificazioni e integrazioni della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49. Indennità compensativa annua);

 

n) legge regionale 23 giugno 1983, n. 61 (Prosecuzione e rinnovo della concessione della indennità compensativa annua agli imprenditori e conduttori di aziende agricole);

 

o) legge regionale 4 maggio 1984, n. 13 (Prosecuzione e rinnovo della concessione della indennità compensativa annua agli imprenditori e conduttori di aziende agricole);

 

p) legge regionale 4 maggio 1984, n. 14 (Garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della S.p.A. Centrale laitière d'Aoste);

 

q) legge regionale 28 novembre 1985, n. 75 (Concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di un mutuo a favore della Cooperativa produttori latte e fontina di Saint-Christophe);

 

r) legge regionale 27 marzo 1986, n. 8 (Rifinanziamento per l'anno 1986 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi in materia di agricoltura, art. 4, lett. c);

 

s) legge regionale 7 agosto 1986, n. 41 (Rifinanziamento per l'anno 1986 e successivi delle provvidenze in corso mantenute in vigore dall'articolo 47 della L.R. 6 luglio 1984, n. 30: Interventi regionali in materia di agricoltura);

 

t) legge regionale 19 aprile 1988, n. 19 (Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e 12 dicembre 1986, n. 62, recanti interventi regionali in materia di agricoltura in corrispondenza di autorizzazioni a contrarre mutui passivi);

 

u) legge regionale 30 luglio 1991, n. 28 (Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, recante interventi regionali in materia di agricoltura);

 

v) legge regionale 1° dicembre 1992, n. 65 (Interventi a sostegno degli agricoltori a seguito di oneri e danni derivanti dalla conduzione aziendale);

 

w) legge regionale 1° dicembre 1992, n. 66 (Rifinanziamento dell'art. 4, comma 2°, lett. b e lett. c della Legge regionale 6 luglio 1984 n. 30 e successive modificazioni, recanti interventi regionali in materia di agricoltura);

 

x) legge regionale 26 maggio 1993, n. 42 (Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante «Interventi regionali in materia di agricoltura», modificata dalle leggi regionali: 12 dicembre 1986, n. 62, 17 giugno 1991, n. 19 e 23 dicembre 1991, n. 84);

 

y) legge regionale 26 maggio 1993, n. 43 (Rifinanziamento dell'art. 4, comma 2°, lett. b e lett. c della legge regionale 6 luglio 1984 n. 30 e successive modificazioni, recanti interventi regionali in materia di agricoltura);

 

z) legge regionale 30 novembre 1993, n. 81 (Concessioni di contributi per la realizzazione di iniziative promozionali di interesse agricolo);

 

aa) legge regionale 14 gennaio 1998, n. 2 (Applicazione in Valle d'Aosta delle disposizioni comunitarie relative al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie).

 

     Art. 4. (Bilancio, finanze e patrimonio)

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali in materia di bilancio e contabilità:

 

a) legge regionale 16 agosto 2001, n. 14 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2000);

 

b) legge regionale 16 luglio 2002, n. 13 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2001);

 

c) legge regionale 14 novembre 2002, n. 22 (Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per gli anni 2002 e 2003 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa);

 

d) legge regionale 28 aprile 2003, n. 12 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002);

 

e) legge regionale 17 agosto 2004, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2003);

 

f) legge regionale 15 novembre 2004, n. 26 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2004 e a quello pluriennale per il triennio 2004/2006);

 

g) legge regionale 16 giugno 2005, n. 14 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2004);

 

h) legge regionale 18 novembre 2005, n. 26 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2005 e a quello pluriennale per il triennio 2005/2007);

 

i) legge regionale 3 agosto 2006, n. 14 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2005);

 

j) legge regionale 20 novembre 2006, n. 24 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2006 e a quello pluriennale per il triennio 2006/2008).

 

     Art. 5. (Sanità, salute e politiche sociali)

1. E' o resta abrogato il seguente regolamento regionale in materia di assistenza sociale:

 

a) regolamento regionale 12 aprile 1957 (Regolamento per l'assistenza ai vecchi bisognosi per l'attuazione della legge regionale 20 dicembre 1955, n. 1).

 

     Art. 6. (Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica)

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali in materia di assetto del territorio e tutela del paesaggio:

 

a) legge regionale 28 dicembre 1983, n. 90 (Aumento per l'esercizio 1983 dello stanziamento per l'applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18: «Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno»);

 

b) legge regionale 28 dicembre 1984, n. 85 (Aumento per l'esercizio 1984 dello stanziamento per l'applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18: «Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno»).

 

     Art. 7. (Turismo, sport, commercio e trasporti)

1. Sono o restano abrogate:

 

a) le seguenti leggi regionali in materia di turismo:

 

1) legge regionale 31 maggio 1956, n. 2 (Norme in materia di industria alberghiera e di turismo);

 

2) legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12 (Condizioni di maggior favore nella concessione di provvidenze per il turismo ai sensi della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni - Capo II);

 

3) legge regionale 31 agosto 1991, n. 36 (Concessione di incentivi per il potenziamento e la qualificazione della ricettività alberghiera);

 

4) legge regionale 5 settembre 1991, n. 56 (Autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre mutui per i progetti regionali finanziati con i contributi di cui al decreto - legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 1988, n. 556, concernente misure per la realizzazione di strutture turistiche ricettive);

 

b) la seguente legge regionale in materia di commercio:

 

1) legge regionale 20 giugno 1978, n. 45 (Estensione delle provvidenze di cui alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 16, a favore degli esercenti attività commerciali, residenti in Valle d'Aosta);

 

c) le seguenti leggi regionali in materia di trasporti:

 

1) legge regionale 8 agosto 1989, n. 62 (Collegamento ferroviario - tramviario Cogne - Charemoz - Plan Pra. Rifinanziamento della L.R. 13 dicembre 1984 n. 68);

 

2) legge regionale 3 gennaio 1990, n. 2 (Nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci Chamois - Antey - Saint - André);

 

d) la seguente legge regionale in materia di sport:

 

1) legge regionale 23 dicembre 1991, n. 80 (Rifinanziamento per l'anno 1991 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente incentivi per la realizzazione di impianti d'innevamento artificiale).

 

     Art. 8. (Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.