§ 5.2.51 - Legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.2 agricoltura
Data:12/12/1986
Numero:62


Sommario
Art. 1.  (Criteri generali e condizioni).
Art. 2.  (Alpeggi e fabbricati rurali).
Art. 3.  (Viabilità rurale, irrigazione e acquedotti).
Art. 4.  (Messa a coltura e miglioramento di terreni agrari).
Art. 5.  (Produzione di energia da fonti rinnovabili).
Art. 6.  (Elettrificazione rurale).
Art. 7.  (Beneficiari premi a conduttori di aziende agro - silvo - pastorali).
Art. 8.  (Beneficiari contributi per impianti ed attrezzature).
Art. 9.  (Contributi nelle spese di gestione e di costituzione).
Art. 10.  (Garanzie fidejussorie).
Art. 11.  (Interventi nel settore caseario).
Art. 12.  (Contributi in caso di calamità naturali).
Art. 13.  (Disposizioni transitorie).
Art. 14.  (Copertura finanziaria).
Art. 15.  (Variazioni di bilancio).
Art. 16.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.2.51 - Legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62. [1]

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura.

(B.U. 22 dicembre 1986, n. 31, S.S. 24 dicembre 1986, n. 1).

 

TITOLO I

Modificazioni, integrazioni e abrogazioni

 

Art. 1. (Criteri generali e condizioni). [2]

 

     Art. 2. (Alpeggi e fabbricati rurali). [3]

 

     Art. 3. (Viabilità rurale, irrigazione e acquedotti). [4]

 

     Art. 4. (Messa a coltura e miglioramento di terreni agrari). [5]

 

     Art. 5. (Produzione di energia da fonti rinnovabili). [6]

 

     Art. 6. (Elettrificazione rurale). [7]

 

     Art. 7. (Beneficiari premi a conduttori di aziende agro - silvo - pastorali). [8]

 

     Art. 8. (Beneficiari contributi per impianti ed attrezzature). [9]

 

     Art. 9. (Contributi nelle spese di gestione e di costituzione). [10]

 

     Art. 10. (Garanzie fidejussorie). [11]

 

     Art. 11. (Interventi nel settore caseario).

     1. L'articolo 37 è abrogato.

 

     Art. 12. (Contributi in caso di calamità naturali). [12]

 

TITOLO II

Norme transitorie

 

     Art. 13. (Disposizioni transitorie).

     1. In sede di prima applicazione, le richieste già presentate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 ed i cui importi, all'entrata in vigore della presente legge, sono già stati autorizzati con deliberazione della Giunta regionale, continuano a beneficiare del contributo previsto al terzo comma dello stesso articolo, anche per importi superiori a L. 150.000.000.

 

TITOLO III

Norme finanziarie

 

     Art. 14. (Copertura finanziaria).

     1. Il maggior onere di annue lire 20.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge relativamente a quanto disposto per il limite massimo dei finanziamenti garantiti in base al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, graverà sul capitolo n. 51000 del bilancio per l'anno in corso.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

     - per l'esercizio 1986 mediante riduzione per lire 20.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 32650;

     - per gli esercizi 1987 e 1988 mediante utilizzo per lire 40.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2 altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1986/1988.

 

     Art. 15. (Variazioni di bilancio).

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte Spese

     Variazione in diminuzione

     Cap. 32650 " Contributi per interventi nell'utilizzazione e valorizzazione di terreni collinari e montani secondo disposizioni di leggi regionali o deliberazioni di Consiglio abrogate dalla LR 6 luglio 1984, n. 30 " L. 20.000.000

     Variazioni in aumento

     Cap. 51000 " Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative "

     LR 1° aprile 1975 n. 7 L. 20.000.000

 

     Art. 16. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

[2] Modificano gli artt. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 43 della L.R. 6 luglio 1984, n. 30.

[3] Modificano gli artt. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 43 della L.R. 6 luglio 1984, n. 30.

[4] Modificano gli artt. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 43 della L.R. 6 luglio 1984, n. 30.

[5] Modificano gli artt. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 43 della L.R. 6 luglio 1984, n. 30.

[6] Modificano gli artt. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 43 della L.R. 6 luglio 1984, n. 30.

[7] Modificano gli artt. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 43 della L.R. 6 luglio 1984, n. 30.

[8] Modificano gli artt. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 43 della L.R. 6 luglio 1984, n. 30.

[9] Modificano gli artt. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 43 della L.R. 6 luglio 1984, n. 30.

[10] Modificano gli artt. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 43 della L.R. 6 luglio 1984, n. 30.

[11] Modificano gli artt. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 43 della L.R. 6 luglio 1984, n. 30.

[12] Modificano gli artt. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 43 della L.R. 6 luglio 1984, n. 30.