§ 2.14.4 - Legge regionale 1 aprile 1975, n. 7.
Finanziamento degli eventuali oneri derivanti al bilancio della Regione delle garanzie concesse con leggi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.14 finanziamenti vari
Data:01/04/1975
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Nello stato di previsione del bilancio regionale per l'anno finanziario 1975 e successivi è istituito nella rubrica Assessorato alle Finanze, sotto il Titolo II, Sezione IV, Categoria V, un [...]
Art. 2.      A modifica degli artt. 4 e 5 delle leggi regionali 21 luglio 1961, n. 5, e 22 dicembre 1967, n. 35; degli artt. 5 e 6 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 7; degli artt. 6 e 7 della legge [...]
Art. 3.      All'onere di Lire 30.000.000 derivante dalla presente legge si fa fronte con la maggiorazione del 10 percento di talune entrate regionali, stabilita dall'articolo 8 del DPR 26 ottobre 1972, n. [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 2.14.4 - Legge regionale 1 aprile 1975, n. 7.

Finanziamento degli eventuali oneri derivanti al bilancio della Regione delle garanzie concesse con leggi regionali.

(B.U. 15 aprile 1975, n. 4).

 

Art. 1.

     Nello stato di previsione del bilancio regionale per l'anno finanziario 1975 e successivi è istituito nella rubrica Assessorato alle Finanze, sotto il Titolo II, Sezione IV, Categoria V, un capitolo di spesa avente natura obbligatoria denominato: "Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative" con lo stanziamento di Lire 30.000.000.

     Nello stato di previsione dello stesso bilancio è istituito, per memoria, sotto il Titolo III, Categoria III, un capitolo di entrata denominato: "Ricupero delle somme erogate per capitale, interessi, accessori e spese in relazione alle garanzie prestate dalla Regione".

 

     Art. 2.

     A modifica degli artt. 4 e 5 delle leggi regionali 21 luglio 1961, n. 5, e 22 dicembre 1967, n. 35; degli artt. 5 e 6 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 7; degli artt. 6 e 7 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, e successive integrazioni; degli artt. 4, 5 e 6 delle leggi regionali 15 maggio 1967, n. 13, 29 novembre 1971, n. 20, 18 maggio 1972, numeri 7, 8 e 9, 31 agosto 1972, n. 28, 15 novembre 1972, n. 39, 20 dicembre 1973, n. 38, 6 giugno 1974, n. 17; dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 30 gennaio 1973, n. 4, e degli artt. 17, 18 e 19 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, con inizio dall'esercizio finanziario 1975, gli eventuali oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie concesse con dette leggi saranno finanziati e i relativi ricuperi saranno disposti mediante imputazione ed introito, rispettivamente, ai capitoli di spesa e di entrata istituiti col precedente articolo.

     Nello stesso modo si provvederà in relazione alle garanzie da concedere con successive leggi regionali, aumentando, in quanto occorra, lo stanziamento dell'anzidetto capitolo di spesa.

     I capitoli dal n. 218 al n. 236 della entrata e dal n. 248 al n. 264 della spesa del bilancio regionale per l'anno 1974 sono soppressi nell'esercizio 1975.

     Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1975 e successivi è allegato l'elenco delle garanzie prestate dalla Regione.

 

     Art. 3.

     All'onere di Lire 30.000.000 derivante dalla presente legge si fa fronte con la maggiorazione del 10 percento di talune entrate regionali, stabilita dall'articolo 8 del DPR 26 ottobre 1972, n. 638.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.