§ 1.2.1 – L.R. 29 dicembre 1975, n. 55.
Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.2 comunità europea
Data:29/12/1975
Numero:55


Sommario
Art. 1.      Con la presente legge la Regione Autonoma della Valle d'Aosta dà attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità Europee nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972, tenuto conto della [...]
Art. 2.      L'obiettivo di reddito è il raggiungimento di una remunerazione del lavoro agricolo comparabile con quello degli addetti ai settori extra - agricoli della Regione
Art. 3.      Le funzioni tecniche, di istruttoria delle domande di raccolta degli elementi e statistiche inerenti all'applicazione delle direttive comunitarie sono esercitate dall'Assessorato [...]
Art. 4.      I piani di sviluppo aziendali ed interaziendali devono consentire, in senso generale, il raggiungimento degli obiettivi che si prefiggono le tre direttive CEE sulla riforma agraria. In [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Le provvidenze previste dalla normativa comunitaria per la riforma delle strutture agricole (nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972) non sono cumulabili, per le stesse opere e iniziative, con le [...]
Art. 7.      L'Amministrazione regionale provvederà ad istituire nel bilancio della Regione appositi capitoli nella parte Entrate e nella parte Spese per l'introito degli stanziamenti che saranno effettuati [...]
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 1.2.1 – L.R. 29 dicembre 1975, n. 55. [1]

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura.

(B.U. 30 dicembre 1975, n. 11).

 

     Art. 1.

     Con la presente legge la Regione Autonoma della Valle d'Aosta dà attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità Europee nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972, tenuto conto della situazione economica e delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole del suo territorio.

     L'adattamento alla situazione regionale delle suddette direttive verrà definito con apposito provvedimento legislativo da presentarsi al Consiglio regionale entro l'anno 1976.

     La legge ha lo scopo di promuovere il miglioramento dei redditi, delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione agricola mediante l'ammodernamento delle strutture produttive, il miglioramento della preparazione tecnica, economica e amministrativa degli addetti all'agricoltura.

 

     Art. 2.

     L'obiettivo di reddito è il raggiungimento di una remunerazione del lavoro agricolo comparabile con quello degli addetti ai settori extra - agricoli della Regione.

     Il precitato reddito comparabile è realizzato attraverso l'attuazione di piani di sviluppo aziendali o interaziendali che consentano una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori di produzione.

     I piani di sviluppo aziendale devono perseguire gli obiettivi fissati dalla politica agraria regionale, essere conformi con la programmazione economica regionale e rispondere alle direttive indicate nei successivi articoli.

 

     Art. 3.

     Le funzioni tecniche, di istruttoria delle domande di raccolta degli elementi e statistiche inerenti all'applicazione delle direttive comunitarie sono esercitate dall'Assessorato dell'agricoltura e foreste, che vi provvede mediante il servizio agrario. Le funzioni amministrative e finanziarie sono affidate all'Assessorato delle finanze.

     Per l'espletamento delle funzioni indicate nel primo comma relative all'applicazione della presente legge e delle direttive comunitarie, l'Assessorato dell'agricoltura e foreste può avvalersi del proprio personale tecnico, amministrativo, d'ordine centrale e periferico, ivi compreso quello di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 15, quest'ultimo limitatamente alla informazione socio - economica e alla qualificazione professionale di cui alla direttiva 72/161.

     Spetta all'Assessorato dell'agricoltura e foreste:

     - accertare l'esigenza dei requisiti per la concessione degli aiuti previsti dalle direttive comunitarie;

     - approvare i piani di sviluppo aziendali e interaziendali, istruire le relative pratiche; entro 90 giorni dalla presentazione dei piani di sviluppo si dovrà concludere la istruttoria con la approvazione o il rigetto del piano stesso;

     - vigilare sulla attuazione dei piani di sviluppo;

     - proporre alla approvazione della Giunta regionale ulteriori ed eventuali norme procedurali che si rendessero necessarie per una corretta applicazione della presente legge;

     - proporre alla Giunta regionale per l'approvazione da parte del Consiglio eventuali priorità nella erogazione degli aiuti previsti dalle direttive comunitarie;

     - assicurare una assistenza nella divulgazione delle norme comunitarie con particolare riguardo alla formulazione dei piani di sviluppo.

 

     Art. 4.

     I piani di sviluppo aziendali ed interaziendali devono consentire, in senso generale, il raggiungimento degli obiettivi che si prefiggono le tre direttive CEE sulla riforma agraria. In particolare, i piani stessi devono essere conformi agli indirizzi di politica agraria sottoindicati e consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati negli indirizzi stessi:

     - assicurare la continuità di un minimo di popolazione e di attività agricola indispensabile alla conservazione e protezione dell'ambiente naturale, con particolare riguardo alla difesa idrogeologica del territorio interamente montano della Regione;

     - il raggiungimento di livelli di reddito per ULU comparabile con quello raggiunto in attività extra - agricola;

     - raggiungimento di unità aziendali aventi dimensioni tecnicamente ed economicamente valide;

     - sviluppo della cooperazione agricola in tutti i settori, con particolare riguardo a quello della conduzione in comune delle aziende e degli allevamenti;

     - incremento e valorizzazione delle produzioni agricole tipiche della Regione e ormai consolidate nel particolare ambiente montano;

     - realizzazione prioritaria delle infrastrutture agricole anche a carattere interaziendale, con particolare riguardo alla elettrificazione, agli acquedotti e alla viabilità rurale;

     - attuazione di tutti i miglioramenti fondiari a carattere aziendale o interaziendale indispensabili per una razionale ed economica gestione dell'azienda agraria, avuto riguardo agli specifici indirizzi produttivi (opere irrigue, fabbricati, sistemazione dei terreni, magazzini di raccolta e trasformazione di prodotti agricoli);

     - tendere alla realizzazione di una efficiente organizzazione aziendale, di una conveniente combinazione dei fattori produttivi e di una sufficiente organizzazione amministrativa, contabile e di direzione tecnica dell'azienda agraria;

     - assicurare una conveniente capacità imprenditoriale e la continuità nel tempo della conduzione dell'azienda o delle aziende;

     - nel settore dei miglioramenti agrari i piani di sviluppo dovranno assicurare una conveniente meccanizzazione agricola, una sufficiente dotazione delle scorte vive e morte nonché dei capitali circolanti indispensabili ad una regolare conduzione delle aziende;

     - miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione agricola, con specifico riferimento alle colture foraggere, ai pascoli, alle produzioni arboree pregiate (limitatamente alle zone che ne hanno la vocazione agronomica);

     - espletamento dell'attività zootecnica nel rispetto degli indirizzi e delle leggi zootecniche e sanitarie vigenti in materia. In particolare, si fa riferimento alla scelta del bestiame, alla selezione e al suo miglioramento, al risanamento, alla profilassi delle malattie, alla raccolta e alla trasformazione razionale del latte.

 

     Art. 5. [2]

 

     Art. 6.

     Le provvidenze previste dalla normativa comunitaria per la riforma delle strutture agricole (nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972) non sono cumulabili, per le stesse opere e iniziative, con le analoghe provvidenze previste dalle leggi statali, regionali e, comunque, con gli eventuali benefici concessi da altri enti pubblici.

 

     Art. 7.

     L'Amministrazione regionale provvederà ad istituire nel bilancio della Regione appositi capitoli nella parte Entrate e nella parte Spese per l'introito degli stanziamenti che saranno effettuati dallo Stato in applicazione delle direttive comunitarie. La destinazione dei citati stanziamenti è vincolata agli scopi previsti dalla predetta legge.

     Contro le decisioni adottate dall'Assessorato regionale agricoltura e foreste, in applicazione della presente legge, è consentito ricorso alla Giunta regionale, entro 30 giorni dalla comunicazione delle decisioni stesse. La Giunta regionale si pronuncia in via definitiva sui ricorsi.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 28.

[2] Articolo abrogato dall'art. 7 del R.R. 17 agosto 1999, n. 3.