§ 98.1.26524 - Legge 30 dicembre 1988, n. 556.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1988
Numero:556


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche, è convertito [...]


§ 98.1.26524 - Legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche.

(G.U. 2 gennaio 1989, n. 1)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1:

     al comma 2, lettera a), le parole: "alla creazione di parchi e spazi verdi, alla ristrutturazione di aree" sono sostituite dalle seguenti: "alla realizzazione di parchi urbani e verde pubblico attrezzato, all'adeguamento delle strutture e dei servizi in aree";

     al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: "che devono essere definite e localizzate d'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217";

     al comma 4, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

     "l) la dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici e con gli strumenti urbanistici o, in mancanza, la deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico".

     All'articolo 2:

     al comma 3, dopo le parole: "atti di concessione,", sono aggiunte le seguenti: "che prevedano tra l'altro i termini di inizio e ultimazione dei lavori e le relative penali,";

     il comma 5 è soppresso.

     All'articolo 3, al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro del turismo e dello spettacolo alla ripartizione fra le regioni del controvalore in lire dei prestiti da contrarre e alla stipula delle convenzioni con gli istituti di credito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     All'articolo 4:

     al comma 2, dopo le parole: "ai comuni", sono aggiunte le seguenti: "nonchè al CONI per gli interventi connessi allo stadio Olimpico di Roma, ai sensi del comma 5 dell'art. 2-bis del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65,"; e la parola "decennali" è sostituita dalla seguente: "ventennali";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "4-bis. Il termine del 31 dicembre 1988 fissato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, per l'utilizzazione delle somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in base al titolo II della legge 17 maggio 1983, n. 217, in conto esercizi 1983, 1984, 1985 e 1986, è prorogato al 31 dicembre 1989. Entro il medesimo termine possono essere utilizzate le somme assegnate allo stesso titolo in conto esercizio 1987.

     4-ter. Per le somme di cui al comma 4-bis, il termine per la presentazione del rendiconto, previsto dall'art. 15, terzo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è fissato al mese di marzo dell'anno 1990".

     All'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 1 e allo scopo di rendere l'informazione sul traffico e sulla viabilità adeguata alle esigenze di sicurezza stradale e di orientamento dei flussi veicolari e ferme restando le rispettive competenze di legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, è autorizzato ad istituire e regolamentare, con proprio decreto, un centro di coordinamento delle seguenti attività: a) raccolta, elaborazione e selezione di informazioni sul traffico e sulla viabilità; b) distribuzione e trasmissione delle notizie utili alla fluidità ed alla sicurezza della circolazione; c) elaborazione e realizzazione di campagne sulla sicurezza stradale. Per la realizzazione di detti fini il centro di coordinamento si avvale anche della struttura ``Viaggiare informati'', già istituita da polizia stradale, ANAS, Autostrade s.p.a. e RAI, operanti presso l'ACI, struttura che verrà opportunamente ampliata, riorganizzata e potenziata. Inoltre dovranno essere avviate tutte le iniziative necessarie alla tutela della qualità di ricezione del servizio da parte dell'utenza automobilistica. Il centro di coordinamento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS, la RAI, le concessionarie autostradali, l'ACI e gli enti in grado di fornire informazioni utili al funzionamento del centro".

     All'articolo 6, al comma 2, le parole: "per gli anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 1989 e 1990".

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 luglio 1988, n. 299.