§ 98.1.28060 - D.L. 28 luglio 1988, n. 299 .
Misure urgenti e straordinarie per gli interventi infrastrutturali e turistici nelle aree che saranno interessate dai mondiali di calcio del 1990 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/07/1988
Numero:299


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze connesse con lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990 e con le manifestazioni per il [...]
Art. 2.      1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un comitato tecnico composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo [...]
Art. 3.      1. Il progetto delle opere, lo schema di contratto e il capitolo speciale d'appalto, deliberati dalle amministrazioni e dagli enti competenti, su relazione degli stessi, [...]
Art. 4.      1. Le amministrazioni e gli enti competenti possono stipulare, anche a trattativa privata, convenzioni con imprese di servizio, ovvero con singoli professionisti, per la [...]
Art. 5.      1. Le amministrazioni e gli enti competenti provvedono all'affidamento in appalto delle opere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della intervenuta [...]
Art. 6.      1. Per gli interventi che rivestono particolare complessità sotto il profilo tecnico-organizzativo, l'amministrazione o l'ente competente può ricorrere all'affidamento [...]
Art. 7.      1. Per gli interventi di competenza degli enti locali, l'approvazione dei progetti, da parte dei consigli comunali e provinciali e delle relative giunte con i poteri [...]
Art. 8.      1. E' assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade la somma di lire 608 miliardi per il triennio 1988-90, in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1988, lire [...]
Art. 9.      1. In vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, [...]
Art. 10.      1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sulla base delle priorità, parametri e [...]
Art. 11.      1. Sui prestiti contratti all'estero, fino ad un controvalore di lire 1.500 miliardi, dagli istituti di credito di cui al comma 2, ai fini della concessione di [...]
Art. 12.      1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva di cui all'art. 3 del decreto-legge [...]
Art. 13.      1. La legge 15 maggio 1986, n. 192, relativa alle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati, è prorogata fino al 31 dicembre 1991. I buoni di pedaggio [...]
Art. 14.      1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 9 e 12, comma 1, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1988, lire 150 miliardi per l'anno 1989 e lire 200 [...]


§ 98.1.28060 - D.L. 28 luglio 1988, n. 299 [1].

Misure urgenti e straordinarie per gli interventi infrastrutturali e turistici nelle aree che saranno interessate dai mondiali di calcio del 1990 e dalle manifestazioni connesse alla ricorrenza del V centenario della scoperta dell'America "Colombo '92".

(G.U. 29 luglio 1988, n. 177)

 

Titolo I

 

     Art. 1.

     1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze connesse con lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990 e con le manifestazioni per il V centenario della scoperta dell'America, "Colombo '92", sono dichiarati di preminente interesse nazionale e di somma urgenza gli interventi da individuare con le modalità di cui al presente articolo.

     2. Il Comitato dei Ministri istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 1987, come modificato con successivo decreto in data 16 maggio 1988, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 1988 e n. 123 del 27 maggio 1988, sovraintende all'attuazione del programma di interventi ed emana le opportune direttive, anche al fine di garantire la connessione diretta e funzionale delle opere con le manifestazioni di cui al comma 1.

     3. Il comitato tecnico, di cui all'art. 2, verifica preliminarmente i tempi di esecuzione degli interventi e la loro realizzabilità entro il mese di aprile 1990 ovvero entro il mese di febbraio del 1992, per le opere connesse con le manifestazioni "Colombo '92".

     4. Il Consiglio dei Ministri, sulla base della motivata relazione del comitato tecnico e d'intesa con le regioni per le opere di competenza degli enti locali, individua gli interventi ammessi ai benefici del presente decreto-legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle leggi vigenti.

     5. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano le speciali disposizioni di semplificazione delle procedure di cui al presente decreto; a quelli già in corso si applicano soltanto le disposizioni di cui all'art. 3.

 

          Art. 2.

     1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un comitato tecnico composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, dal direttore generale della Direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici, dal capo della segreteria tecnica del piano generale dei trasporti, da quattro dirigenti generali in rappresentanza rispettivamente dei Ministri del bilancio e della programmazione economica, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane, da due esperti particolarmente qualificati, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonchè da un rappresentante del presidente della giunta della regione interessata all'intervento.

     2. Il comitato tecnico è integrato, di volta in volta, dal presidente della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per le valutazioni urbanistiche, il comitato tecnico è integrato dal sindaco del comune e dall'assessore regionale all'urbanistica nel cui territorio l'opera deve essere realizzata ovvero da loro delegati.

     3. L'attività istruttoria e di segreteria del comitato tecnico è assicurata dalle strutture e dai servizi del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Alla organizzazione della segreteria provvede il presidente del comitato tecnico.

     4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina, anche d'ufficio, i componenti permanenti del comitato tecnico e determina, d'intesa con il Ministro del tesoro, i compensi spettanti ai componenti stessi e al personale addetto alla segreteria, nel numero massimo di 15 unità.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 750 milioni per il biennio 1988-1989 e da iscrivere nel bilancio dell'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riforma del processo amministrativo".

 

          Art. 3.

     1. Il progetto delle opere, lo schema di contratto e il capitolo speciale d'appalto, deliberati dalle amministrazioni e dagli enti competenti, su relazione degli stessi, sono sottoposti all'esame del comitato tecnico ai fini dell'approvazione. In tale sede possono essere richiesti le modifiche e gli adeguamenti ritenuti necessari sotto il profilo tecnico o giuridico. Il comitato tecnico verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

     2. L'approvazione sostituisce tutti gli atti di intesa, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, i pareri e le valutazioni previste dalle leggi statali e regionali, ivi compresi quelli concernenti la materia paesaggistica, culturale ed ambientale. Essa comporta, per quanto occorre, variante anche integrativa degli strumenti urbanistici, nonchè dei piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori approvazioni.

     3. Il comitato tecnico delibera almeno con la metà più uno dei suoi componenti e l'approvazione è immediatamente efficace. Tuttavia, i Ministri, il presidente della giunta regionale e il sindaco, rappresentanti nel comitato tecnico, possono opporsi alla realizzazione dell'opera con determinazione da trasmettere nei successivi quindici giorni al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale decide previa delibera del Consiglio dei Ministri, fatto salvo quanto disposto nel comma 5.

     4. Con provvedimento da trasmettere con le modalità, del comma 3, il Ministro per i beni culturali e ambientali, anche in deroga alle disposizioni vigenti, può vietare la realizzazione dell'opera per gravi ragioni connesse con la salvaguardia dei vincoli storici, artistici, archeologici ed etnografici di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonchè dei vincoli paesaggistici ed ambientali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Analogamente è fatto salvo il potere di ordinanza del Ministro dell'ambiente, nonchè del Ministro competente, di cui all'art. 8, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed all'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

     5. L'approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere. Alle occupazioni temporanee o di urgenza delle opere occorrenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, con la riduzione alla metà dei termini ivi previsti; le occupazioni possono essere attuate anche in pendenza delle procedure di esproprio di cui agli articoli 10 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

          Art. 4.

     1. Le amministrazioni e gli enti competenti possono stipulare, anche a trattativa privata, convenzioni con imprese di servizio, ovvero con singoli professionisti, per la redazione dei progetti di massima ed esecutivi. Dette convenzioni devono, fra l'altro, prevedere le penali nel caso di mancata consegna dei progetti entro il termine stabilito, nonchè di dimostrata inadeguatezza dei progetti stessi nel corso della esecuzione.

     2. In caso di interventi di particolare complessità, le convenzioni possono inoltre prevedere:

     a) la consulenza, anche esplicativa, nella fase di approvazione del progetto, nonchè l'obbligo di apportare le modifiche richieste;

     b) la predisposizione degli studi di fattibilità tecnico-economica e di impatto ambientale;

     c) la predisposizione di tutti gli atti istruttori e in genere procedimentali necessari per l'acquisizione in via forzosa delle aree sulle quali l'opera è realizzata;

     d) la programmazione delle attività esecutive e la direzione e contabilità dei lavori, ivi compresa l'assistenza al collaudo;

     e) l'espletamento delle procedure autorizzative e di quelle necessarie per la realizzazione e l'utilizzo dell'opera;

     f) l'attuazione di controlli di qualità.

     3. Gli oneri relativi alle convenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni e degli enti sui quali è imputato l'onere dell'esecuzione delle opere.

     4. Le amministrazioni statali competenti inviano lo schema di convenzione al comitato tecnico per eventuali osservazioni, da comunicare entro i successivi dieci giorni. Lo schema non è soggetto ad ulteriori pareri o approvazioni.

 

          Art. 5.

     1. Le amministrazioni e gli enti competenti provvedono all'affidamento in appalto delle opere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della intervenuta approvazione, anche in deroga ai termini previsti dalle leggi e dai regolamenti.

     2. In relazione alla verifica dei tempi di cui all'art. 1, comma 3, le amministrazioni e gli enti competenti possono ricorrere alla trattativa privata, anche ai sensi dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e procedere alla consegna anticipata dei lavori. Per le amministrazioni statali è a tal fine necessaria l'autorizzazione del comitato tecnico, il quale può determinare le garanzie procedurali che ritiene più opportune.

     3. Il possesso dei requisiti di legge è dichiarato dall'affidatario dei lavori prima della stipula del contratto. L'accertamento dei requisiti può essere effettuato in corso d'opera comunque non oltre il termine di sessanta giorni dall'affidamento dei lavori. La loro mancanza comporta la risoluzione di diritto allo stato di esecuzione del contratto.

 

          Art. 6.

     1. Per gli interventi che rivestono particolare complessità sotto il profilo tecnico-organizzativo, l'amministrazione o l'ente competente può ricorrere all'affidamento in concessione unitaria di progettazione ed esecuzione dell'opera o di più opere funzionalmente connesse; l'affidamento può essere effettuato anche a trattativa privata a imprese di costruzione, ovvero a consorzi o raggruppamenti di imprese.

     2. Ai consorzi o raggruppamenti di cui al comma 1 devono comunque partecipare imprese di costruzione in possesso dei requisiti di legge. Deve inoltre essere garantito un fatturato complessivo per lavori eseguiti nell'ultimo triennio non inferiore al 150 per cento dell'importo dei lavori oggetto della concessione fino a lire 20 miliardi e non inferiore al 200 per cento dell'importo dei lavori oltre lire 20 miliardi. Tale requisito è richiesto anche nel caso in cui il concessionario sia una singola impresa di costruzione.

     3. Sulla base di un accordo di programma possono costituire oggetto di un'unica concessione anche interventi di competenza di amministrazioni o enti diversi.

     4. Per le concessioni di cui al comma 3, nei consorzi o raggruppamenti deve essere in particolare assicurata la presenza di imprese di servizi che, per l'attività svolta, la struttura organizzativa, la disponibilità di personale specializzato nelle discipline tecniche richieste, diano adeguate garanzie di affidabilità.

     5. Le convenzioni devono in particolare prevedere:

     a) fasi separate di progettazione e di esecuzione con specifica indicazione della quota di spese generali, dei costi di progettazione e di quelli di esecuzione;

     b) il diritto del concedente di acquisire il progetto al costo indicato in concessione almeno nel caso in cui il costo dell'opera risulti superiore del 20 per cento di quello previsto;

     c) l'obbligo per il concessionario di affidare, nel caso di opere di importo superiore a lire 10 miliardi, una quota compresa fra il 15 e il 30 per cento di dette opere ad imprese locali aventi sede legale nella regione da almeno tre anni e dotate di requisiti di legge;

     d) il divieto, in caso di appalto, di un ribasso aggiuntivo superiore al 6 per cento sui costi di esecuzione;

     e) le penali di cui all'art. 4, comma 1, e le clausole di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), e) ed f).

     6. Il sub-appalto delle opere di cui al presente articolo è vietato e i relativi contratti sono nulli a tutti gli effetti.

     7. Gli interventi di cui all'art. 1 che interessano il settore autostradale possono essere affidati dall'Azienda nazionale autonoma delle strade in regime di concessione agli enti e società concessionarie, sulla base di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni vigenti, nei quali l'equilibrio economico è assicurato anche attraverso la proroga del termine di scadenza delle attuali concessioni. Le opere relative possono essere eseguite anche in deroga alla normativa vigente per gli enti e società concessionari ed in attesa della formalizzazione dei relativi atti convenzionali.

     8. Le convenzioni sono soggette all'approvazione del comitato tecnico.

 

          Art. 7.

     1. Per gli interventi di competenza degli enti locali, l'approvazione dei progetti, da parte dei consigli comunali e provinciali e delle relative giunte con i poteri consiliari, ai sensi degli articoli 140 e 250 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, costituisce, per quanto occorre, variante anche integrativa, degli strumenti urbanistici, salvo l'approvazione del comitato tecnico, essa comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei relativi lavori.

     2. In caso di ritardi o inadempienze nella esecuzione degli interventi da parte degli enti locali, la regione nomina un commissario che provvede in sostituzione dell'ente, avvalendosi dei servizi dell'ente medesimo.

     3. Il controllo della Corte dei conti e quello sugli atti degli enti locali è esercitato successivamente alla realizzazione dell'opera. Entro sei mesi dalla data di ultimazione è trasmessa agli organi di controllo una motivata relazione, alla quale sono allegati tutti gli atti del procedimento, nonchè i rendiconti da presentare in conformità alle vigenti disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato. Il certificato di collaudo può essere inviato successivamente.

 

          Art. 8.

     1. E' assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade la somma di lire 608 miliardi per il triennio 1988-90, in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1988, lire 215 miliardi per l'anno 1989 e lire 378 miliardi per l'anno 1990, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 di competenza dell'Azienda. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinarie e straordinaria".

     2. L'Ente ferrovie dello Stato può utilizzare, per gli interventi di propria competenza di cui all'art. 1, un importo fino a lire 732 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma 3, lettera b), della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     3. Ferme restando le disposizioni recate dagli articoli 6 e 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, i mutui necessari per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 possono essere contratti dai comuni nell'anno 1988 sulla base di progetti di massima o esecutivi ed anche in deroga alle disposizioni dell'art. 19, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421. Per gli stessi interventi, la riserva di cui all'art. 10, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è aumentata di lire 400 miliardi. Il termine di 45 giorni di cui al comma 1 del richiamato art. 9 è ridotto per i predetti mutui a 15 giorni.

     4. I progetti relativi agli interventi di cui all'art. 1, per i quali gli enti locali hanno stipulato mutui, possono essere oggetto di richiesta di finanziamento, da parte delle amministrazioni interessate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi da 31 a 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67. In caso di concessione del relativo finanziamento, gli enti mutuatari estinguono in via anticipata i predetti mutui.

     5. Gli oneri relativi agli interventi di cui all'art. 1, concernenti i comuni di Bari, Cagliari, Napoli e Palermo, per un importo complessivo non superiore a lire 250 miliardi, gravano sulla quota destinata dal secondo piano annuale per il Mezzogiorno ai progetti regionali di sviluppo attribuita, ai sensi dell'art. 2, comma settimo, della legge 1° dicembre 1983, n. 651, alle regioni meridionali nei cui territori ricadono le opere stesse.

     6. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, ricadenti nell'area di Roma e individuati dal Comitato di Ministri, è autorizzata l'assegnazione a favore del comune di Roma della somma di lire 250 miliardi in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1988, di lire 100 miliardi per l'anno 1989 e di lire 100 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia".

     7. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, individuati dal Comitato di Ministri, i comuni di Torino, Milano, Genova, Roma e Napoli sono autorizzati a stipulare mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo di lire 900 miliardi con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Al relativo onere, valutato in lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1989, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per lo stesso anno 1989 ed esercizi successivi dell'accantonamento "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane".

     8. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, gli enti locali sono autorizzati, anche nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1988, ad assumere impegni di spesa nei limiti delle somme risultanti dal progetto di bilancio predisposto dalle rispettive giunte e in armonia alle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica.

     9. Per le opere autostradali di cui all'art. 1 sono utilizzabili le disponibilità di cui all'art. 5 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, il cui termine, fermi i limiti di spesa e la garanzia dello Stato in essi previsti, è prorogato al 31 dicembre 1992. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane è autorizzato a concedere agli enti e società concessionari mutui agevolati a valere sul saldo netto, accertato al 1° gennaio di ciascun anno, delle disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Con decreto del Ministro del tesoro, ad integrazione ed aggiornamento del decreto ministeriale 29 maggio 1969, si provvede alla definizione delle modalità attuative e alla fissazione della misura del tasso di interesse da applicare.

     10. Per gli interventi che interessano l'Arma dei carabinieri, il cui onere è valutato in lire 135 miliardi, si provvede, quanto a lire 75 miliardi, a carico dello stanziamento autorizzato dall'art. 6, comma 4, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, per l'esercizio 1985 e quanto a lire 60 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988-1990, mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-90 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge 6 febbraio 1985, n. 16, per infrastrutture dell'Arma dei carabinieri". Agli acquisti previsti dall'art. 6, comma 4, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, si provvede nel limite di lire 60 miliardi.

     11. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

Titolo II

 

          Art. 9.

     1. In vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 146 miliardi per l'anno 1989 e di lire 196 miliardi per l'anno 1990, di cui lire 21 miliardi come limite di impegno annuo a decorrere dall'anno 1989. Delle predette somme almeno il 40 per cento è riservato ai territori del Mezzogiorno.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, individua con proprio decreto, relativamente alle iniziative di cui al comma 1, le priorità, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione, con particolare riguardo:

     a) per le priorità, all'adeguamento delle strutture e dei servizi turistici per i campionati mondiali di calcio del 1990, alla ristrutturazione di aree ad alta vocazione turistica, allo sviluppo di forme associative e di accordi finalizzati a progetti di miglioramento dell'offerta ricettiva e dei servizi, all'adeguamento agli standards europei delle normative antinfortunistiche e di sicurezza, allo sviluppo del turismo nel Mezzogiorno e del turismo giovanile;

     b) per i parametri di valutazione, alla redditività, all'autofinanziamento, all'occupazione, all'innovazione tecnologica;

     c) per i criteri di ripartizione, alla suddivisione dello stanziamento di cui al comma 1 fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di una quota non superiore al 30 per cento per iniziative a carattere nazionale.

     3. I progetti volti alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2. I progetti a carattere regionale devono essere corredati da un attestato delle regioni competenti da cui risulti la conformità dei medesimi alle finalità dei programmi di sviluppo turistico. Per i progetti a carattere nazionale tale conformità è verificata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

     4. I progetti di cui al comma 3 devono indicare:

     a) l'area, la durata e le modalità degli interventi, corredate dal progetto di massima o esecutivo;

     b) il costo totale, inclusi i costi per la progettazione, da intendersi a prezzo chiuso e comprensivo dell'IVA;

     c) il concessionario per la realizzazione, che dovrà assicurare anche la gestione;

     d) tutte le fasi procedurali tecnico-amministrative previste dalla normativa vigente per l'immediata realizzazione;

     e) il piano finanziario, che deve essere articolato, per quanto riguarda i costi, con l'indicazione dei vari fattori di composizione e, per quanto riguarda le fonti di copertura, con l'indicazione delle risorse proprie del concessionario da impegnare nel progetto, dei rientri che si presume di realizzare e dei contributi pubblici di cui al successivo comma 5;

     f) il numero degli occupati con i relativi costi nella fase di realizzazione e nella fase di gestione;

     g) le attività di formazione e riqualificazione del personale;

     h) le tecnologie innovative eventualmente utilizzate;

     i) il rispetto della normativa relativa alla abolizione delle barriere architettoniche.

     5. L'intervento pubblico, sui progetti approvati con le modalità di cui all'art. 10 consta di:

     a) un contributo in conto capitale, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, fino a un massimo del 35 per cento del costo dell'investimento;

     b) un contributo in conto interessi, a valere sul limite di impegno di cui al comma 1, nella misura massima del 5,50 per cento annuo dell'ammontare complessivo dei mutui, erogati da istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, di importo non superiore al 35 per cento del costo dell'investimento, la cui durata è fissata in 10 anni; tale contributo verrà corrisposto in rate semestrali direttamente all'istituto mutuante.

 

          Art. 10.

     1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sulla base delle priorità, parametri e criteri di cui all'art. 9 e delle valutazioni della commissione tecnica di cui al comma 2, con proprio decreto approva i progetti di cui all'art. 9; determina le somme spettanti a ciascuna regione per il finanziamento dei progetti approvati, nonchè quelle destinate ai progetti approvati a carattere nazionale, fissandone le modalità ed i tempi di erogazione; assegna senza finalizzazione alle province autonome di Trento e Bolzano le somme percentualmente loro spettanti.

     2. I progetti sono valutati da una apposita commissione tecnica istituita con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da quattro esperti nel settore della programmazione e dello sviluppo turistico e da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, con funzioni di segretario. Tale commissione è integrata di volta in volta dall'assessore regionale competente per territorio o da un suo delegato. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto col Ministro del tesoro, è determinato il compenso spettante agli esperti ed al segretario.

     3. Le regioni interessate, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1, stipulano gli atti di concessione, conformemente ai progetti approvati. Il Ministro del turismo e dello spettacolo revoca i contributi per il finanziamento di progetti per i quali, decorso il predetto termine, non è intervenuta la stipula della concessione, utilizzando le somme recuperate a favore di altri aventi diritto. La revoca è disposta, altresì, nel caso di mancato inizio dei lavori nel termine fissato dalle convenzioni.

     4. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sono approvati gli atti di concessione per i progetti a carattere nazionale.

     5. Le opere occorrenti per l'attuazione dei progetti, limitatamente a quelle finalizzate ai campionati mondiali di calcio del 1990, sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

     6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, sino alla data di scadenza del finanziamento agevolato di cui all'art. 9, comma 5, lettera b), rimangono nella proprietà pubblica, ove si tratti di opere integralmente nuove; sono sottoposti a vincolo di destinazione e d'uso, con obbligo di preventiva autorizzazione da parte del concedente a trasferire o alienare, ove derivino da interventi su beni ed opere già esistenti. Alla predetta data il concessionario è tenuto a riscattare la proprietà del bene, o ad estinguere i vincoli, versando un corrispettivo già definito nell'atto di concessione e comunque non inferiore all'ammontare del 30% del contributo pubblico complessivamente goduto. L'atto di concessione dovrà prevedere idonea fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituzioni o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, debitamente autenticata e, ove richiesto dalla legge, registrata, per un importo almeno pari a quello definito per il riscatto della proprietà o per l'estinzione dei vincoli di cui sopra.

     7. I corrispettivi di cui al comma 6 sono riversati su un apposito conto corrente infruttifero, che sarà istituito presso la Tesoreria dello Stato con decreto del Ministro del tesoro, per utilizzazioni conformi agli obiettivi indicati nell'art. 9.

 

          Art. 11.

     1. Sui prestiti contratti all'estero, fino ad un controvalore di lire 1.500 miliardi, dagli istituti di credito di cui al comma 2, ai fini della concessione di finanziamenti per investimenti nel settore turistico di durata ultraquinquennale, può essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio. La garanzia si applica alle variazioni, eccedenti il 10 per cento, intervenute sul tasso di cambio tra la data di conversione delle valute mutuate e quella del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, secondo modalità di attuazione da fissare con decreto del Ministro del tesoro.

     2. I prestiti di cui al comma 1 e le relative condizioni e modalità, sono autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, il quale individua altresì, con lo stesso decreto, gli istituti all'uopo autorizzati.

     3. L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avviene tramite l'Ufficio italiano dei cambi, che provvede alla conversione in lire, su richiesta degli istituti interessati da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.

     4. Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio italiano dei cambi e gli istituti di credito abilitati faranno conoscere telegraficamente al Ministero del tesoro, decorre la garanzia statale contro i rischi di cambio.

     5. Il controvalore in lire dei prestiti contratti è ripartito su base regionale dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217. La concessione dei finanziamenti agli operatori, che propongono istanza di finanziamento, è effettuata secondo modalità e criteri stabiliti in apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro del turismo e dello spettacolo e gli istituti di credito abilitati. La concessione dei finanziamenti è comunque subordinata alla verifica, da a parte delle regioni, della conformità delle istanze alle normative ed ai programmi turistici regionali.

     6. Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro limitatamente a lire 20 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 30 miliardi per l'anno 1990.

 

          Art. 12.

     1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva di cui all'art. 3 del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, definisce, con proprio decreto, un piano unitario ed organico di interventi straordinari finalizzati alla coordinata realizzazione dei servizi tecnologici, specificamente connessi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65.

     2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1988 ai comuni, entro il limite di lire 25 miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel piano di cui al comma 1. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989.

     3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo esercita l'alta vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui all'art. 9 ed al comma 1, e nomina le commissioni per la loro collaudazione, anche in corso d'opera.

     4. Per il migliore espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Governo ai fini del raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale nel settore turistico, in connessione allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, sul complessivo importo di cui all'art. 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, lire 80 miliardi sono destinate al finanziamento di progetti presentati al Ministero del bilancio e della programmazione economica in base alle vigenti norme sul FIO e ritenuti dal CIPE idonei, volti alla realizzazione di interventi miranti a coordinare e interconnettere al livello nazionale le iniziative territoriali di informatizzazione e di sviluppo nel settore del turismo.

 

          Art. 13.

     1. La legge 15 maggio 1986, n. 192, relativa alle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati, è prorogata fino al 31 dicembre 1991. I buoni di pedaggio autostradale in regime di gratuità sono sostituiti da una tessera magnetica per pedaggi autostradali.

     2. Le agevolazioni sono estese ai turisti stranieri ed agli italiani residenti all'estero che raggiungono l'Italia per via aerea e noleggiano, esclusivamente presso gli scali aerei intercontinentali siti in territorio italiano, una autovettura con targa italiana.

     3. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme per l'applicazione dei benefici di cui al comma 1 e della legge 15 maggio 1986, n. 192, riguardanti l'emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni benzina, buoni gasolio e tessere magnetiche per pedaggi autostradali, nonchè le loro rispettive caratteristiche, adeguandone i valori.

     4. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a istituire e regolamentare con proprio decreto, sentiti i Ministri dell'interno e dei trasporti, un centro operativo cui sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) raccolta dei dati sulla circolazione dei veicoli a motore su strade e autostrade;

     b) elaborazione dei dati con particolare riguardo alla regolarità del traffico;

     c) trasmissione delle notizie ritenute utili alla fluidità del traffico attraverso le varie fonti di informazione;

     d) elaborazione e realizzazione di messaggi sulla sicurezza stradale.

     5. I Ministri interessati, l'Azienda nazionale autonoma delle strade, le società concessionarie di autostrade, la RAI e gli altri enti in grado di fornire informazioni sono tenuti a prestare la propria collaborazione.

 

          Art. 14.

     1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 9 e 12, comma 1, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1988, lire 150 miliardi per l'anno 1989 e lire 200 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Nuove iniziative turistiche realizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano secondo i criteri predisposti dal comitato di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Ristrutturazione, informatizzazione ed ammodernamento di strutture turistiche, ricettive e alberghiere, anche in riferimento al turismo giovanile". All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui all'art. 10, comma 2, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1988 ed in lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1988-90, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riforma del processo amministrativo".

     2. All'onere di un miliardo, derivante dall'applicazione dell'art. 13, comma 4, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 30 dicembre 1988, n. 556, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.