§ 93.9.51 - Legge 3 ottobre 1985, n. 526.
Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia di viabilità di grande [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:03/10/1985
Numero:526


Sommario
Art. 1.      Il termine di cui all'art. 15, nono comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, è riaperto e prorogato al 31 dicembre 1986.
Art. 2.      Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane è abilitato a chiedere agli istituti ed aziende di credito nazionali interessati il consolidamento dei debiti per [...]
Art. 3.      Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane è abilitato ad intervenire nel pagamento dei debiti per interessi moratori maturati negli anni 1980, 1981, 1982, 1983 [...]
Art. 4.      Per far fronte all'ulteriore accertato fabbisogno, anche per interessi, connesso all'applicazione dell'art. 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389, nei confronti dei consorzi per le autostrade [...]
Art. 5.      Allo scopo di finanziare investimenti relativi ad opere ed infrastrutture viarie nelle aree urbane negli anni 1985-1989 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai comuni ovvero [...]
Art. 6.      Nel quadro della politica generale dei trasporti, il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione, formula un programma triennale di interventi, [...]
Art. 7.      Sugli stanziamenti per gli anni 1986 e 1987, di cui all'ultimo comma del precedente art. 6, un'aliquota non superiore al 15 per cento è riservata ad interventi manutentori di carattere ordinario [...]
Art. 8.      E' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'esercizio 1985 per l'erogazione di un primo contributo alla società concessionaria dell'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia per la [...]
Art. 9.      Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS è autorizzata ad affidare, anche a trattativa privata, la compilazione dei progetti esecutivi a [...]
Art. 10.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 400 miliardi per il 1985, a lire 2.100 miliardi per il 1986 e a lire 2.500 miliardi per il 1987, si provvede mediante [...]
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 93.9.51 - Legge 3 ottobre 1985, n. 526.

Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione.

(G.U. 12 ottobre 1985, n. 241)

 

     Art. 1.

     Il termine di cui all'art. 15, nono comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, è riaperto e prorogato al 31 dicembre 1986.

     Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del tesoro, a stralcio della relazione generale di cui all'art. 15 predetto, riferiranno al Parlamento entro il 31 ottobre 1985 sulle risultanze dei piani finanziari sottoposti all'esame dell'ANAS e del Ministero del tesoro dalle società concessionarie di cui all'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e per le quali siano state riscontrate sufficienti coperture dell'indebitamento in essere. Nei confronti delle società predette continua ad applicarsi il disposto dell'art. 15, sesto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531.

     Dal 1° gennaio 1987 il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane cesserà comunque di intervenire ai sensi del citato art. 15, sesto comma, nei confronti delle società concessionarie per le quali siano state riscontrate insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, salvo che per le inadempienze relative a prestiti garantiti dallo Stato con istituti di credito esteri.

     Per il triennio 1985-87, in caso di mancata applicazione, anche parziale, delle tariffe di equilibrio inserite dalle società concessionarie di cui all'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, nei rispettivi piani finanziari, già esaminati favorevolmente dall'ANAS, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, è abilitato ad intervenire per il pagamento di rate di mutui rimaste insolute a seguito del minor introito conseguente al ridotto livello tariffario applicato. Gli interventi a tale titolo effettuati dal Fondo, a valere sulle disponibilità esistenti ed in formazione ai sensi dell'art. 15, sesto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, integrate, ove necessario, da quelle indicate nel successivo art. 7, secondo comma, non costituiscono debito delle società interessate da rimborsare allo Stato ai sensi del quarto comma del predetto art. 15, nè costituiscono fiscalmente componenti positive del reddito.

     Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, ed il Ministro del tesoro presentano annualmente entro il 31 dicembre al Parlamento una relazione sull'operatività del Fondo, sulle politiche tariffarie e sugli investimenti autostradali.

 

          Art. 2.

     Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane è abilitato a chiedere agli istituti ed aziende di credito nazionali interessati il consolidamento dei debiti per interessi moratori maturati negli anni 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, e nel primo semestre del 1985, in connessione alle rate di mutuo scadute nei medesimi anni e non pagate dalle società concessionarie di cui all'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, mediante contrazione di mutui decennali all'interesse annuo da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che gli stessi istituti ed aziende di credito sono autorizzati ad accendere, in deroga a norme di legge e di statuto, in favore del Fondo medesimo.

     Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo il Fondo è autorizzato ad utilizzare le disponibilità esistenti ed in formazione, allo stesso derivanti per effetto del sesto comma dell'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

 

          Art. 3.

     Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane è abilitato ad intervenire nel pagamento dei debiti per interessi moratori maturati negli anni 1980, 1981, 1982, 1983 in connessione alle rate di mutuo scadute nei medesimi anni e non pagate dai consorzi per l'autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela.

     Per gli interventi di cui al precedente comma è assegnata al Fondo, per l'anno 1985, la somma di lire 50 miliardi.

     Le somme da pagarsi dal Fondo in applicazione del precedente primo comma sono da ritenersi corrisposte a titolo di contributo a carico dello Stato.

 

          Art. 4.

     Per far fronte all'ulteriore accertato fabbisogno, anche per interessi, connesso all'applicazione dell'art. 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389, nei confronti dei consorzi per le autostrade Messina-Catania, Messina-Palermo e Siracusa-Gela, è assegnata all'ANAS per l'anno 1985 la somma di lire 60 miliardi.

     Ogni eventuale ulteriore debito eccedente l'importo di cui al precedente comma resta a carico dei consorzi concessionari suindicati.

 

          Art. 5.

     Allo scopo di finanziare investimenti relativi ad opere ed infrastrutture viarie nelle aree urbane negli anni 1985-1989 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai comuni ovvero alle società concessionarie di autostrade, previa presentazione da parte di queste ultime di piani economico-finanziari, approvati dal Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, e dal Ministro del tesoro, mutui ventennali fino ad un importo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni finanziari indicati, anche mediante l'utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa, maggiorato dello 0,25 per cento.

     Ai predetti mutui è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. A richiesta del creditore, la garanzia è automaticamente operativa, trascorsi quarantacinque giorni dalle singole scadenze risultanti dai contratti di mutuo. A seguito dei pagamenti effettuati, il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti del creditore.

 

          Art. 6.

     Nel quadro della politica generale dei trasporti, il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione, formula un programma triennale di interventi, sulla base del piano decennale di cui alla delibera del CIPE del 28 marzo 1985, delle priorità indicate dalle regioni e recepite nel piano decennale stesso, delle previsioni della legge 12 agosto 1982, n. 531, e dei seguenti criteri: completamento dei grandi itinerari di confine; completamento per tronchi funzionali dei grandi itinerari longitudinali del Paese; completamento per tronchi funzionali dei grandi itinerari trasversali del Paese; servizio delle grandi aree metropolitane nonchè delle relative infrastrutture portuali, aeroportuali ed intermodali; chiusura di maglie autostradali già esistenti nonchè interventi necessari per ottimizzare i livelli di traffico e migliorare e garantire le condizioni di sicurezza di tratte essenziali per la funzionalità della rete autostradale; completamento degli itinerari previsti dal piano stralcio di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531, e già dichiarati prioritari, nonchè degli altri itinerari di grande rilevanza non definitivamente completati in sede di programma triennale 1979-81 e successivi aggiornamenti.

     Lo schema di programma è trasmesso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere entro i successivi trenta giorni. Il programma è quindi adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione.

     Per l'attuazione del presente articolo sono assegnate all'ANAS le somme di lire 275 miliardi nell'anno 1985, di lire 2.100 miliardi nell'anno 1986 e di lire 2.500 miliardi nell'anno 1987, che tengono conto di tutti i maggiori eventuali oneri per revisione prezzi, variazioni in corso d'opera e simili, occorrenti per la realizzazione del programma.

 

          Art. 7.

     Sugli stanziamenti per gli anni 1986 e 1987, di cui all'ultimo comma del precedente art. 6, un'aliquota non superiore al 15 per cento è riservata ad interventi manutentori di carattere ordinario e straordinario interessanti le strade e le autostrade statali, al potenziamento dei mezzi meccanici operativi ed all'attuazione della nuova organizzazione manutentoria di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, n. 1126.

     Ai fini dell'integrazione di cui al precedente art. 1, quarto comma, l'ANAS è autorizzata a versare le occorrenti somme al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane a valere, per l'esercizio 1985, sulle disponibilità per i programmi costruttivi di cui alla presente legge e, per gli esercizi 1986 e 1987, sull'aliquota di cui al precedente comma.

 

          Art. 8.

     E' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'esercizio 1985 per l'erogazione di un primo contributo alla società concessionaria dell'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia per la progettazione esecutiva e l'avvio della realizzazione delle opere.

     La somma di cui al precedente comma è iscritta in apposito capitolo del bilancio per il 1985 dell'ANAS per la successiva erogazione alla predetta società.

 

          Art. 9.

     Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS è autorizzata ad affidare, anche a trattativa privata, la compilazione dei progetti esecutivi a professionisti, ovvero i soli rilievi geotecnici, geognostici, geologici e geofisici a professionisti, istituti universitari o imprese specializzate.

     All'affidamento di cui al precedente comma si procede previo parere del consiglio di amministrazione dell'ANAS che sostituisce il prescritto parere del Consiglio di Stato.

 

          Art. 10.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 400 miliardi per il 1985, a lire 2.100 miliardi per il 1986 e a lire 2.500 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Piano decennale della grande viabilità e provvedimenti ex articoli 9 e 11 previsti dalla legge n. 531 del 1982".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.