§ 93.9.43 - D.P.R. 11 dicembre 1981, n. 1126.
Approvazione del regolamento del servizio di manutenzione delle strade ed autostrade statali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:11/12/1981
Numero:1126


Sommario
Art. 1.  Il servizio di manutenzione
Art. 2.  Squadra di manutenzione
Art. 3.  Nuclei di manutenzione
Art. 4.  Centro di manutenzione
Art. 5.  Personale addetto alla manutenzione
Art. 6.  Compiti della squadra
Art. 7.  Compiti del capo cantoniere con mansioni di capo squadra
Art. 8.  Compiti del capo cantoniere addetto alla sorveglianza
Art. 9.  Compiti del nucleo
Art. 10.  Compiti del capo nucleo
Art. 11.  Compiti del centro
Art. 12.  Compiti del direttore del centro
Art. 13.  Squadre di emergenza
Art. 14.  Oggetti ed attrezzi in dotazione della squadra
Art. 15.  Indumenti di lavoro
Art. 16.  Residenza in alloggi di servizio
Art. 17.  Lavori fuori sede
Art. 18.  Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 19.  Inefficacia delle disposizioni in materia antecedenti e contrarie
Art. 20.      In fase di prima applicazione le squadre di emergenza non potranno essere costituite se non successivamente alla costituzione ed alla entrata in funzione delle squadre manutentorie secondo il [...]


§ 93.9.43 - D.P.R. 11 dicembre 1981, n. 1126.

Approvazione del regolamento del servizio di manutenzione delle strade ed autostrade statali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

(G.U. 5 aprile 1982, n. 93)

 

     E' approvato l'annesso regolamento del servizio di manutenzione delle strade ed autostrade statali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), vistato dal Ministro proponente.

     Sono abrogate le norme del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, n. 866, nonchè le altre disposizioni incompatibili con quelle di cui all'annesso regolamento.

 

 

Regolamento del servizio di manutenzione delle

strade ed autostrade statali e del personale addetto

 

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

 

     Art. 1. Il servizio di manutenzione

     Il servizio di manutenzione lungo la rete delle strade e delle autostrade statali viene espletato a cura degli organi periferici dell'A.N.A.S. con l'ausilio di mezzi meccanici, in base alle norme del presente regolamento.

     A tal fine in ogni compartimento della viabilità ed ufficio speciale dell'A.N.A.S. avente gestione di strade o di autostrade vengono organizzate "squadre", "nuclei", "centri" di manutenzione che nel seguito possono essere indicati anche senza la specificazione "di manutenzione".

 

          Art. 2. Squadra di manutenzione

     La squadra di manutenzione è normalmente composta da un capo cantoniere con la funzione di capo squadra, da cinque componenti (cantonieri od operai) dei quali almeno due debbono essere abilitati alla guida degli automezzi.

     La squadra dispone, oltre che delle attrezzature e degli strumenti di lavoro, di un idoneo automezzo per gli spostamenti del personale.

     L'effettiva consistenza della squadra può essere adattata, a cura del compartimento, a particolari contingenze locali, mediante l'aggiunta di altri lavoratori "aggregati", senza alcuna deroga alle norme legislative sull'assunzione del personale.

     I conducenti ed il personale adibito alla condotta ed al funzionamento dei mezzi meccanici, per il tempo durante il quale operano insieme alla "squadra", dipendono a tutti gli effetti dal capo squadra.

     La squadra di manutenzione opera lungo una estesa stradale variabile dai 40 ai 60 km in esecuzione delle direttive degli organi compartimentali e nei limiti dell'orario di lavoro stabilito dalla normativa vigente, avendo un prestabilito luogo di riferimento per il convegno del personale che viene trasportato con apposito automezzo nelle zone di lavoro e da queste ricondotto, al termine del servizio, nel luogo di partenza.

     La composizione organica della squadra, il luogo di convegno dei suoi componenti, l'estesa stradale affidata a ciascuna squadra, la variazione di tale estesa, in rapporto a particolari condizioni delle strade, ai sistemi di manutenzione, ai mezzi a disposizione, a particolari carenze del personale, saranno stabiliti nell'ambito degli uffici periferici, dal relativo dirigente o da funzionario appositamente delegato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

          Art. 3. Nuclei di manutenzione

     Il nucleo di manutenzione è costituito dall'insieme di due o tre squadre di manutenzione, dei mezzi operativi in dotazione alle squadre ed al nucleo stesso nonchè dagli operai addetti alla loro condotta e funzionamento.

     Al nucleo è affidata un'estesa stradale che può variare dagli 80 ai 120 km in relazione a particolari condizioni orografiche, climatiche e geologiche della zona in cui scorre la strada.

     Al nucleo è preposto un funzionario della carriera di concetto tecnica (geometra) i cui compiti sono indicati nel successivo art. 10.

     Il nucleo può avere sede propria ovvero presso una delle sedi di riferimento delle squadre.

     Alle dipendenze di ogni nucleo operano, altresì, due capi cantonieri addetti alla sorveglianza con i compiti di cui al successivo art. 8. L'addetto alla sorveglianza può essere coadiuvato nell'espletamento dei propri compiti, all'occorrenza e solo temporaneamente, da un componente della squadra di manutenzione designato dal capo nucleo.

     Le due funzioni del capo cantoniere addetto alla sorveglianza e del capo cantoniere capo squadra sono tra loro indipendenti. Possono peraltro essere avvicendati i capi cantonieri addetti alle suddette funzioni.

 

          Art. 4. Centro di manutenzione

     Il centro di manutenzione è costituito dai nuclei e dalle squadre di manutenzione, operanti lungo un'estesa stradale variabile dai 320 ai 480 km, nonchè dalle due squadre di emergenza di cui al successivo art. 13.

     L'estesa stradale affidata al centro può variare in rapporto a particolari condizioni climatiche, orografiche, geologiche della zona in cui ricadono le strade.

     Al centro è preposto un funzionario della carriera direttiva tecnica (ingegnere) i cui compiti sono indicati nel successivo art. 12.

     Alle dirette dipendenze del direttore del centro è posto un assistente che lo coadiuva nella gestione interna ed ha l'obbligo della residenza nella sede del centro.

     Il centro ha una sede propria, convenientemente ubicata ai fini della sua funzionalità, scelta dal dirigente l'ufficio periferico, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     In aggiunta ai mezzi in dotazione alle squadre ed ai nuclei, i centri dispongono di idoneo personale e di adeguate attrezzature e macchinari impiegabili in qualsiasi tratto stradale ricadente nella giurisdizione del centro stesso.

 

Titolo II

COMPITI DEGLI ORGANI OPERATIVI DEL

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DEL PERSONALE

 

          Art. 5. Personale addetto alla manutenzione

     Sono addetti alla manutenzione delle strade ed autostrade statali i direttori di centro, i capi nucleo, i capi cantonieri con funzione di sorvegliante di tronco o di capo squadra, i cantonieri e gli operai assegnati alle squadre ed alle altre mansioni.

     Tale personale potrà anche essere addetto ad altri compiti di istituto.

     Il suddetto personale, eccettuati i cantonieri e gli operai, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, è sostituito da personale di pari qualifica ed in caso di impossibilità da personale di qualifica immediatamente inferiore con maggiore anzianità di servizio.

 

          Art. 6. Compiti della squadra

     Durante l'orario di lavoro, la squadra, con i mezzi ed i materiali messi a sua disposizione dall'amministrazione e nel rispetto di ogni opportuna norma di sicurezza, ha il compito di eseguire gli interventi ed i lavori necessari per mantenere in buono stato la strada e le sue pertinenze e di osservare con scrupolosa esattezza gli ordini e le istruzioni di indole generale e particolare che, secondo i casi e le circostanze, vengono impartiti dal capo squadra e dagli altri superiori.

     A tali ordini ed istruzioni dovranno scrupolosamente attenersi anche i conducenti ed i meccanici, normalmente dipendenti dal nucleo o dal centro, quando operano nell'ambito della squadra.

     A tal fine la squadra provvede:

     a) ad installare sollecitamente i prescritti segnali di pericolo e di obbligo sia per le limitazioni di transito che per le interruzioni della strada in relazione a situazioni di pericolo direttamente riscontrate dal capo squadra o comunicate dal capo cantoniere addetto alla sorveglianza, od in relazione a disposizioni impartite dai superiori;

     b) a rimuovere gli ingombri della sede stradale determinati da neve, frane e da altre cause;

     c) ad eseguire i lavori necessari per la manutenzione ordinaria dei manufatti e del corpo stradale, delle pavimentazioni, delle vie d'acqua, delle opere in verde e degli impianti di segnaletica;

     d) ad eseguire tutti gli altri lavori disposti nell'ambito del nucleo di cui la squadra fa parte.

 

          Art. 7. Compiti del capo cantoniere con mansioni di capo squadra

     Il capo cantoniere con mansioni di capo squadra ha i seguenti compiti:

     a) guida e sorveglia i componenti della squadra, gli operai addetti alla condotta ed al funzionamento dei mezzi meccanici e dei macchinari messi a disposizione dal nucleo o dal centro per la esecuzione dei lavori in conformità delle disposizioni impartite dai superiori; stabilisce di volta in volta le mansioni dei singoli componenti; vigila sulla loro disciplina e sul loro rendimento; presenzia a tutte le fasi del lavoro impartendo ogni utile disposizione ai fini della sua buona riuscita;

     b) promuove la tempestiva provvista dei materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori;

     c) assiste o, se delegato, provvede alla misurazione del materiale di rifornimento, firma il verbale di accertamento, riceve in consegna il materiale approvvigionato sul tronco e rende conto, al proprio capo nucleo, dei materiali già impiegati sulla strada;

     d) invia al capo nucleo, ai fini del controllo della produttività della squadra, un rapporto settimanale dei lavori eseguiti con le opportune indicazioni circa le zone di intervento, i materiali impiegati, con le eventuali osservazioni e proposte del caso;

     e) tiene aggiornato un giornale dal quale risultino, in breve, gli interventi eseguiti dalla squadra cui è preposto, nonchè i rapporti fatti ai superiori;

     f) vigila che i componenti la squadra abbiano diligente cura dei materiali e degli attrezzi loro affidati ed indossino, nelle ore di servizio, gli indumenti avuti in dotazione e ne abbiano la massima cura.

 

          Art. 8. Compiti del capo cantoniere addetto alla sorveglianza

     Il capo cantoniere addetto alla sorveglianza di tronco, nei giorni lavorativi e nelle ore di servizio, svolge i seguenti compiti:

     a) percorre il tronco di sua competenza non meno di una volta al giorno, con l'automezzo dell'amministrazione posto a sua disposizione, per constatare lo stato della strada e delle sue pertinenze;

     b) rilevando condizioni anomale tali che possano essere causa di pericolosità per la circolazione stradale, egli deve eliminarle nei limiti della sua possibilità ovvero provvedere alla posa in opera, subito, dei cartelli di pericolo e di obbligo facenti parte della sua normale dotazione e, con ogni sollecitudine, deve adottare ogni iniziativa per la installazione dei segnali integrativi e definitivi, per richiamare l'attenzione degli utenti della strada su eventuali limitazioni, deviazioni od interruzioni di transito.

     A tal fine egli si avvarrà dell'opera delle squadre richiedendone al capo nucleo l'intervento col mezzo più rapido.

     Segnalerà oltre che ai superiori, se del caso, anche agli organi di polizia stradale, ai vigili del fuoco ed agli altri enti che gli saranno indicati la situazione riscontrata ed i provvedimenti adottati;

     c) esegue, con ogni possibile diligenza, ricognizioni e tiene sotto osservazione, secondo le disposizioni dei superiori, i ponti, i tombini, i muri di sostegno e gli altri manufatti stradali, denunciando subito le anomalie esterne riscontrate nelle varie strutture, specie a seguito di piene, valanghe, frane ed altri eventi, riferendone sollecitamente al capo nucleo;

     d) vigila sullo stato della segnaletica stradale esistente e sulla pubblicità stradale, riferendo sollecitamente per iscritto ai superiori su ogni fatto che possa pregiudicare la sicurezza della circolazione;

     e) segnala ai superiori tutte le situazioni che possono comportare direttamente o indirettamente danno o pregiudizio al patrimonio stradale, per effetto di alterazione dello stato dei terreni e dei corsi d'acqua in prossimità della strada;

     f) segnala ai superiori le opere eseguite da terzi nelle zone vincolate adiacenti alle strade, senza le prescritte autorizzazioni od in possibile difformità da vincoli esistenti, richiedendo a chi esegue l'opera l'esibizione degli atti relativi;

     g) svolge i compiti tecnici ed amministrativi riguardanti concessioni e licenze affidatigli dagli uffici compartimentali;

     h) vigila per la conservazione dei materiali depositati lungo la strada, consegnati od accettati dall'amministrazione, curando acchè siano separati da quelli non accettati ed evitando, per quanto possibile, furti o danneggiamenti;

     i) denuncia gli eventuali furti o danneggiamenti al patrimonio stradale agli organi di polizia, contesta eventuali contravvenzioni alle vigenti norme in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade ed aree pubbliche dandone comunicazione ai superiori;

     l) tiene aggiornato un "giornale" nel quale riportare brevemente e chiaramente l'esito delle visite quotidiane compiute lungo il tronco e le principali circostanze riscontrate.

 

          Art. 9. Compiti del nucleo

     Il nucleo coordina l'attività congiunta e separata delle dipendenti squadre di manutenzione, dei capi cantonieri sorveglianti del tronco, dei conducenti dei mezzi operativi in dotazione al nucleo stesso e ne dispone l'impiego.

     Gli operai addetti ai mezzi meccanici in dotazione al nucleo, qualora non siano stati destinati a prestare la loro opera assieme alla squadra, dipenderanno direttamente dal capo nucleo o dal suo sostituto, e cureranno, oltre la manutenzione corrente dei mezzi e delle attrezzature, anche la conservazione dei materiali e il buon ordine delle sedi di nucleo, o comunque di ricovero dei mezzi e dei materiali.

     I conducenti dei mezzi di nucleo hanno l'obbligo di risiedere, qualora esistano, nelle sedi di nucleo ed hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di indole generale e particolare che saranno impartite dal capo nucleo e dagli altri superiori.

 

          Art. 10. Compiti del capo nucleo

     Il capo nucleo, in attuazione delle disposizioni ricevute dal direttore di centro, limitatamente alla gestione manutentoria dei tronchi stradali affidatigli, ha le seguenti attribuzioni:

     a) vigilare e coordinare l'attività del personale addetto al nucleo;

     b) impartire istruzioni al personale del nucleo e riferire al superiore circa le disposizioni date, i provvedimenti adottati nell'ambito delle proprie competenze e in merito ad ogni altra circostanza di rilievo, proponendo provvedimenti ed iniziative intesi a garantire la regolarità del servizio di manutenzione e della circolazione e la tutela del patrimonio stradale;

     c) visitare con la frequenza ritenuta necessaria, in relazione alle esigenze del servizio, i tronchi stradali facenti parte del nucleo, eseguendo ispezioni ai manufatti stradali, agli edifici, ai depositi rientranti nell'ambito del nucleo, adottando i necessari provvedimenti dei quali informerà tempestivamente il direttore del centro;

     d) eseguire i rilievi di carattere generale tecnico ed il lavoro di ufficio per la compilazione di progetti, perizie ed atti relativi ai tronchi stradali in gestione;

     e) effettuare i controlli e le misurazioni relativi ai lavori, ai materiali impiegati ed ai mezzi utilizzati, redigendo i documenti contabili di sua competenza prescritti dalle vigenti norme per la direzione, contabilità e collaudo delle opere dello Stato e nel rispetto delle leggi e regolamenti sulla contabilità di Stato;

     f) coadiuvare il direttore del centro nella redazione di progetti e di perizie afferenti le strade affidate al nucleo;

     g) contestare le contravvenzioni alle leggi od ai regolamenti, in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade ed aree pubbliche, redigendo i relativi verbali e trasmettendoli per via gerarchica per il loro ulteriore corso;

     h) raccogliere e verificare i dati trasmessigli dai capi cantonieri sorveglianti e capi delle squadre per le conseguenti iniziative ed interventi da proporre ai superiori;

     i) attendere agli altri compiti di istituto affidatigli dai superiori.

 

          Art. 11. Compiti del centro

     Il centro di manutenzione ha i seguenti compiti:

     a) coordina l'attività delle dipendenti squadre di manutenzione e di emergenza, dei nuclei, degli operai addetti alla condotta ed al funzionamento dei mezzi, macchinari ed apparecchiature in dotazione ai nuclei, ne dispone l'impiego secondo le esigenze lungo le varie strade, ai fini della loro normale transitabilità;

     b) provvede alla manutenzione ed alle normali riparazioni dei mezzi ed attrezzature in dotazione alle squadre ed ai nuclei ed al loro rifornimento, assicurandone il normale funzionamento;

     c) dispone l'impiego delle apparecchiature di indagine, di prova e di controllo inerenti alle attività tecniche ed amministrative svolte dal centro;

     d) provvede agli interventi straordinari disponendo l'impiego delle squadre di emergenza, di cui al successivo art. 13.

     I conducenti ed i meccanici del centro dipenderanno da un capo operaio che dovrà coordinare, sul piano tecnico, i servizi e le operazioni di manutenzione e riparazione dei mezzi e delle attrezzature su disposizione del direttore di centro.

     I conducenti ed i meccanici dovranno osservare gli ordini di indole generale e particolare che saranno loro impartiti dal capo operaio o dagli altri superiori, curando la buona tenuta dei mezzi e delle attrezzature nonchè il buon ordine della sede.

 

          Art. 12. Compiti del direttore del centro

     Il direttore del centro, ai fini della gestione manutentoria delle strade ed autostrade statali di competenza, disimpegna i seguenti compiti:

     a) dirige i lavori eseguiti in amministrazione diretta, a mezzo di cottimo o di contratto di appalto, controllandone la regolare esecuzione, in base alle norme del regolamento sui lavori pubblici 25 giugno 1895, n. 350;

     b) attende agli studi, alle ricerche, alla progettazione di opere e lavori attinenti alle strade ricadenti nella giurisdizione del centro;

     c) impartisce al dipendente personale le opportune disposizioni in merito alla gestione e manutenzione dei macchinari, degli impianti e degli immobili affidati al centro;

     d) provvede alla impostazione dei programmi di intervento sulla base delle direttive generali ricevute e delle proposte dei capi nucleo, dando attuazione ai programmi anzidetti dopo l'approvazione del dirigente l'ufficio periferico;

     e) impartisce le istruzioni affinchè i servizi affidati al centro siano compiuti con tempestività, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle superiori direttive e nei limiti di personale e mezzi in dotazione;

     f) predispone tempestivamente gli atti e gli adempimenti necessari per la più sollecita esecuzione dei lavori disposti;

     g) contesta le contravvenzioni alle leggi e regolamenti vigenti in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade ed aree pubbliche, redigendo i relativi verbali e curandone il successivo inoltro agli uffici competenti, del pari di quelli redatti dai dipendenti capi nucleo e capi cantonieri sorveglianti dopo averli controllati;

     h) cura la consulenza tecnica in materia di contenzioso riguardante il centro;

     i) verifica i rapporti dei capi nucleo in ordine alle condizioni di stabilità dei manufatti stradali, effettua gli accertamenti e dispone gli interventi ritenuti necessari e propone agli organi superiori i provvedimenti necessari per il riassetto definitivo dei manufatti stessi;

     l) disimpegna tutti gli altri compiti di istituto affidatigli dai superiori.

 

          Art. 13. Squadre di emergenza

     Le due "squadre di emergenza", di cui ogni centro di manutenzione dispone, sono costituite ciascuna da un capo squadra e da quattro componenti (cantonieri ed operai).

     Tali squadre operano su chiamata dei superiori gerarchici, o delle competenti autorità di polizia, limitando il proprio intervento al ripristino della transitabilità ed al mantenimento dell'efficienza del patrimonio stradale.

     Esse prestano la propria opera durante il normale orario di lavoro presso la sede del centro, attendendo alla manutenzione ordinaria degli edifici, ricoveri ed altri stabili facenti parte del centro stesso, alla normale manutenzione e riparazione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione; alla manutenzione dei cartelli segnaletici e dei relativi annessi; alla ordinata tenuta dei materiali di scorta ed a qualsiasi altro lavoro richiesto per l'efficienza del centro.

     Al di fuori del normale orario di lavoro i componenti le due squadre hanno, alternativamente, l'obbligo della reperibilità in turni successivi ricoprenti l'intervallo di tempo che intercorre fra la cessazione e la ripresa del normale lavoro.

     Nel caso di utilizzazione fuori del normale orario di lavoro i componenti la squadra usufruiranno di un successivo adeguato periodo di riposo.

     Il personale delle squadre di emergenza deve inoltre alternarsi a quello delle squadre manutentorie secondo i turni all'uopo predisposti anche per colmare eventuali vacanze per ferie o malattia.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

 

          Art. 14. Oggetti ed attrezzi in dotazione della squadra

     La squadra è provvista, a cura e spese dell'amministrazione, di arnesi, attrezzi e mezzi d'opera necessari al servizio di manutenzione del tratto in affidamento.

     Gli addetti alla squadra debbono avere la massima cura degli oggetti forniti dall'amministrazione rispondendone in base alle vigenti disposizioni in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 15. Indumenti di lavoro

     Il personale d'esercizio è tenuto ad indossare, durante il servizio, gli indumenti di lavoro regolamentari forniti dall'amministrazione ed a curarne la conservazione.

     Deve altresì curare che sia sempre ben visibile il distintivo dell'A.N.A.S. che fregia gli indumenti in dotazione.

 

          Art. 16. Residenza in alloggi di servizio

     Il personale addetto alla manutenzione ha diritto di utilizzare gli alloggi di servizio esistenti.

     Il personale è tenuto a conservare tali alloggi in buono stato, insieme ai piazzali ed ai territori annessi ed è responsabile dei deterioramenti e delle degradazioni che avvenissero per propria incuria.

     L'amministrazione consegnerà gli alloggi nel normale stato di abitabilità, curando periodicamente il loro stato di conservazione.

     In tali alloggi, oltre alla moglie, ai figli ed eventuali persone a carico, possono coabitare altre persone di famiglia (affini o parenti) previa autorizzazione del dirigente l'ufficio periferico.

     Il diritto di fruire dell'alloggio di servizio si estingue con la cessazione del rapporto di lavoro.

     In caso di trasferimento ad altra sede il dipendente è tenuto a riconsegnare l'alloggio precedentemente occupato in buono stato e su semplice richiesta dell'amministrazione.

 

          Art. 17. Lavori fuori sede

     In caso di particolare necessità od urgenza le squadre di manutenzione ed i conducenti di nucleo e di centro possono essere utilizzati anche al di fuori del terreni di competenza.

     In tal caso ai singoli componenti verrà corrisposta l'indennità di trasferta secondo le norme vigenti.

 

          Art. 18. Flessibilità dell'orario di lavoro

     Ferme restando il numero di ore lavorative settimanali stabilite dalle norme vigenti, l'orario di lavoro della squadra e dei conducenti è stabilito dal dirigente l'ufficio periferico secondo un criterio di flessibilità adeguato alle esigenze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

          Art. 19. Inefficacia delle disposizioni in materia antecedenti e contrarie

     Sono abrogate tutte le norme regolamentari contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, n. 866, e tutte quelle incompatibili con il presente decreto.

 

          Art. 20.

     In fase di prima applicazione le squadre di emergenza non potranno essere costituite se non successivamente alla costituzione ed alla entrata in funzione delle squadre manutentorie secondo il completo organico compartimentale.