§ 98.1.30401 - D.P.R. 20 maggio 1966, n. 866.
Regolamento per il personale dei cantonieri dell'Azienda Nazionale autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).


Settore:Normativa nazionale
Data:20/05/1966
Numero:866


Sommario
Art. 1.  Oggetto del servizio dei cantonieri
Art. 2.  Dipendenza dei cantonieri
Art. 3.  Oggetto ed attrezzi in dotazione ai cantonieri
Art. 4.  Divisa di servizio, condotta e contegno
Art. 5.  Residenza dei cantonieri
Art. 6.  Case cantoniere
Art. 7.  Persone di famiglia ammissibili nelle case cantoniere
Art. 8.  Permanenza sulla strada, durata del lavoro giornaliero e rendimento degli operai in aiuto
Art. 9.  Compiti dei cantonieri
Art. 10.      Quando si rende necessario il lavoro di sgombro della neve, i cantonieri sono tenuti ad iniziare tale lavoro, secondo le istruzioni impartite dall'ufficio competente, dandone immediato avviso al [...]
Art. 11.  Lavori fuori cantone
Art. 12.  Divieto di impiegare materiale non ancora misurato
Art. 13.  Vigilanza sui materiali depositati lungo la strada
Art. 14.  Vigilanza sulle quantità dei materiali provveduti dall'appaltatore
Art. 15.  Vigilanza sulle segnalazioni stradali e sulle disposizioni di polizia stradale
Art. 16.  Soccorso ai viaggiatori
Art. 17.  Servizio dei capi cantonieri
Art. 18.  Dipendenza dei capi cantonieri
Art. 19.  Mezzi di cui debbono essere provvisti i capi cantonieri
Art. 20.  Divisa di servizio, condotta e contegno
Art. 21.  Residenza del capo cantoniere
Art. 22.      Ai capi cantonieri si applicano le norme di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolament
Art. 23.  Funzioni e compiti del capo cantoniere
Art. 24.  Prestazioni straordinarie


§ 98.1.30401 - D.P.R. 20 maggio 1966, n. 866. [1]

Regolamento per il personale dei cantonieri dell'Azienda Nazionale autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

(G.U. 25 ottobre 1966, n. 266)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1. Oggetto del servizio dei cantonieri

     Gli agenti del personale ausiliario, denominati cantonieri stradali, sono addetti al servizio della manutenzione, della sorveglianza e della polizia delle strade statali per la parte di loro competenza ai sensi di legge.

     Essi sono agenti giurati dello Stato e può essere loro attribuita la qualità di agenti di pubblica sicurezza con la osservanza della procedura stabilita dall'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 609.

     A ciascun cantoniere è affidato un tratto di strada denominato "cantone", sul quale egli deve, in via ordinaria, impiegare l'opera sua e rivolgere le sue attente e continue cure.

     L'estensione del cantone è stabilita in linea di massima in km. 4, salva la facoltà del capo compartimento della viabilità della circoscrizione territoriale in cui ricade il cantone di variarne la lunghezza in relazione alle particolari condizioni della strada, ai sistemi manutentori adottati ed ai mezzi eventualmente messi a disposizione del cantone, nonchè per brevi periodi a temporanea carenza di personale.

 

          Art. 2. Dipendenza dei cantonieri

     I cantonieri dipendono direttamente dal capo cantoniere del tronco in cui ricadono i rispettivi cantoni.

     Ad entrambi è immediatamente preposto il capo reparto di strade, il quale ne controlla il servizio e dà le disposizioni necessarie per il miglior svolgimento dello stesso, anche sulla base di ordini e direttive superiori.

     I cantonieri sono tenuti a riferire al capo cantoniere tutto ciò che avviene nei rispettivi cantoni e che riguarda nel complesso il loro servizio e a segnalargli, col mezzo più rapido, i fatti e le necessità importanti ed urgenti.

 

          Art. 3. Oggetto ed attrezzi in dotazione ai cantonieri

     I cantonieri sono provvisti, a cura e spese dell'Amministrazione, di arnesi, attrezzi e mezzi d'opera necessari al servizio del cantone.

     I cantonieri devono avere la massima cura degli oggetti così forniti dalla Amministrazione.

     Essi dovranno rispondere finanziariamente delle dispersioni e dei danni ingiustificati, salvo l'applicazione di sanzioni disciplinari nei casi di gravi e ripetute infrazioni e semprechè il fatto non costituisca reato punibile nella competente sede.

 

          Art. 4. Divisa di servizio, condotta e contegno

     Il cantoniere è tenuto ad indossare, durante il servizio, la divisa regolamentare fornita dall'Amministrazione ed a curarne la conservazione, restando vietato il cambio di foggia.

     Egli deve curare che sia sempre ben visibile il distintivo dell'A.N.A.S. che fregia gli indumenti estivi ed invernali in sua dotazione.

     Inoltre, egli deve essere sempre decentemente vestito e qualora, anzitempo, logorasse per incuria qualche capo vestiario, questo, su proposta motivata dal capo reparto, sarà sostituito a spese del cantoniere.

     La sua condotta, sia in pubblico, sia in privato, dovrà essere irreprensibile ed il suo contegno in servizio sarà corretto, garbato e riguardoso nei confronti sia degli utenti della strada sia delle autorità.

 

          Art. 5. Residenza dei cantonieri

     I cantonieri hanno l'obbligo di risiedere nelle case cantoniere o, in mancanza di queste, in luoghi possibilmente prossimi al cantone.

     I cantonieri che non alloggino in case cantoniere, nel cambiare abitazione, sono tenuti ad informare subito il capo compartimento per tramite gerarchico.

     I cantonieri, che abbiano prestato servizio per almeno 5 anni in zone di valico o particolarmente disagiate, specie per quanto riguarda le distanze da scuole o centri abitati, muniti dei servizi essenziali, hanno titolo di preferenza per essere trasferiti, dietro domanda, in altro cantone vacante semprechè abbiano riportato nel detto periodo il giudizio complessivo di "ottimo".

 

          Art. 6. Case cantoniere

     I cantonieri, che abitano nelle case cantoniere, sono tenuti a conservarle in ottimo stato, insieme ai piazzali e terreni annessi, e sono responsabili dei deterioramenti e delle degradazioni che avvenissero per loro incuria.

     L'Amministrazione consegnerà gli alloggi in stato di abitabilità e con quel conforto che le condizioni locali consentono.

 

          Art. 7. Persone di famiglia ammissibili nelle case cantoniere

     Nelle case cantoniere, oltre la moglie ed i figli del cantoniere, debbono essere ammesse a convivere con l'agente stesso, anche altre persone di famiglia, purchè riconosciute a suo carico e mantengano, sia in pubblico sia in privato, contegno irreprensibile.

     Altre persone di famiglia non a carico possono essere ammesse, in via eccezionale, previa autorizzazione del capo compartimento.

 

          Art. 8. Permanenza sulla strada, durata del lavoro giornaliero e rendimento degli operai in aiuto

     La ripartizione dell'orario di servizio viene stabilita dal direttore generale dell'A.N.A.S. sentite le rappresentanze sindacali del personale.

     Nei giorni festivi, riconosciuti dallo Stato, il detto personale è esonerato dal servizio, salvo che non sia disposto un turno per la sorveglianza della strada o di un gruppo di strade.

     In tal caso, il personale comandato recupererà la giornata festiva in un giorno qualsiasi della settimana successiva.

     In casi di eccezionali esigenze ovvero di emergenza per danni di forza maggiore alla strada o per gravi incidenti stradali, gli agenti sono obbligati a prestazioni straordinarie.

     Nei detti casi il personale dovrà essere compensato con la tariffa dello straordinario prevista dalla legge per le effettive ore, prestate oltre l'orario normale di lavoro, delle quali giornalmente il capo cantoniere dovrà prendere nota trasmettendone il riepilogo al Compartimento.

     Il personale fuori servizio deve accorrere subito sulla strada appena chiamato dalle autorità superiori, ovvero appena riceva od apprenda attendibili segnalazioni sul verificarsi delle circostanze di cui al quarto comma.

     In tali casi, senza indugio, deve adottare le misure di sua normale competenza e, occorrendo, informare i superiori, ciò che farà senz'altro, per il tramite più rapido, allorquando il fatto implichi una qualche pericolosità per la circolazione.

     Il cantoniere, durante l'orario di servizio, non deve abbandonare il cantone neanche in caso di intemperie, durante le quali potrà mettersi temporaneamente a riparo, rimanendo in vista degli utenti della strada e segnalando la sua presenza con l'apposita palina segnacantone, tenendosi pronto ad accorrere ad ogni bisogno ed a riprendere il lavoro appena possibile.

     Allorquando l'opera del cantoniere non sia sufficiente per l'ottima tenuta del cantone, il capo reparto potrà assegnargli in aiuto, pel tramite del capo cantoniere, operai permanenti o - nei casi previsti dalla legge - saltuari, i quali, pertanto dipendono direttamente dal cantoniere. Egli è responsabile della disciplina, del rispetto dell'orario di lavoro e del buon rendimento di detti operai.

 

          Art. 9. Compiti dei cantonieri

     I cantonieri "con i mezzi e materiali messi a loro disposizione dall'Amministrazione" hanno il compito di eseguire gli interventi manutentori necessari per mantenere costantemente la strada e le sue pertinenze in buono stato in relazione alla sicurezza e alla agevolezza della circolazione.

     In particolare, i compiti del cantoniere sono:

     a) percorrere il cantone per constatare le novità specie dopo gli acquazzoni, gli uragani e simili;

     b) sgombrare la superficie stradale dal fango e dai detriti a misura che vi si formino, raccogliere queste materie in piccoli mucchi e trasportarle in luoghi di scarico;

     c) adottare i provvedimenti necessari per eliminare il pericolo delle chiazze d'olio formasi sul piano stradale e personalmente constatate od a lui segnalate;

     d) riparare le abrasioni del manto bitumato ed eseguire risarcimenti a seconda del bisogno ed in conformità agli ordini ed alle istruzioni ricevuti;

     e) trasportare, per i bisogni della piccola manutenzione, il materiale di rifornimento dai magazzini o piazzuolo del proprio cantone fino al luogo di impiego;

     f) tenere in buon ordine le banchine per modo che la loro superficie non presenti depressioni, conservi il suo regolare declivo verso le scarpate e sia sgombra da erbe;

     g) riparare tutte le degradazioni dei cigli e delle scarpate della strada con buona terra, ben battuta e rivestita con zone erbose;

     h) prestare l'opera propria nelle rimozioni delle materie che, per qualsiasi causa, venissero ad ingombrare la superficie stradale e ristabilire le porzioni scoscese del corpo stradale;

     i) pulire le cunette, spurgare i fossi laterali ed i tombini tutte le volte che se ne presenti la necessità;

     l) eseguire ricognizioni ai manufatti stradali e denunciare subito le avarie riscontrate, e tenere in particolare osservazione i monti durante e dopo le piene;

     m) segnalare agli agenti competenti, informandone altresì i propri superiori, il prelevamento di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua per cinquecento metri, a monte ed a valle, dai manufatti stradali di attraversamento;

     n) segnalare immediatamente ai superiori qualsiasi grave inconveniente o danno che venga constatato sulla strada;

     o) vigilare sulla segnaletica stradale.

     Nell'esecuzione dei lavori sopraindicati e di tutti gli altri che possano occorrere per la conservazione della strada e delle sue pertinenze e nell'espletamento di tutte le altre mansioni, i cantonieri debbono osservare con scrupolosa esattezza gli ordini e le istruzioni di indole generale e quelli particolari che, secondo i casi e le circostanze, saranno loro impartite dal capo cantoniere e dal personale addetto alla direzione dei lavori.

     Il cantoniere, nel curare la buona viabilità del cantone, cui è predisposto, deve altresì accertarsi se, nell'estensione del cantone stesso, si siano verificate condizioni tali che possano creare pericolosità e, in tal caso, deve provvedere immediatamente, ed in un primo tempo, alle idonee segnalazioni d'obbligo per richiamare l'attenzione degli utenti della strada.

     Ove, poi, non abbia i materiali necessari, ovvero i provvedimenti necessari per rendere idonea la viabilità richiedano interventi di una certa entità o comunque siano tali da non poter essere subito adottati, dovrà darne avviso immediato ai capo cantoniere e, qualora rivestano carattere di importanza ed urgenza, anche all'Ufficio compartimentale.

     Nel frattempo egli dovrà curare l'efficienza delle segnalazioni d'obbligo e dovrà assicurarsi che esse siano sempre visibili ed in buono stato, salvi i casi di forza maggiore.

     A cura dell'Amministrazione sarà fornito ad ogni cantoniere un libretto di servizio nel quale i superiori riporteranno, in sintesi, gli ordini e le disposizioni impartiti.

 

          Art. 10.

     Quando si rende necessario il lavoro di sgombro della neve, i cantonieri sono tenuti ad iniziare tale lavoro, secondo le istruzioni impartite dall'ufficio competente, dandone immediato avviso al capo cantoniere.

 

          Art. 11. Lavori fuori cantone

     Nei casi di necessità o urgenza, a giudizio del capo cantoniere che avrà cura di informare l'Ufficio compartimentale, il cantoniere è obbligato a lavorare anche in altri cantoni della stessa strada, ovvero di strade statali viciniori, sia isolatamente sia in squadra di pronto intervento.

     Nei casi di estrema urgenza, il cantoniere, salvo a rendere immediatamente informato il capo cantoniere, può richiedere il pronto aiuto di cantonieri vicini, i quali hanno l'obbligo di prestarsi.

     Quando il lavoro si svolge fuori del proprio cantone, il cantoniere ha diritto all'indennità di trasferta secondo le norme della legge che stabilisce la corresponsione di tale indennità.

 

          Art. 12. Divieto di impiegare materiale non ancora misurato

     Il cantoniere non può impiegare il materiale di rifornimento approvvigionato prime che esso sia stato misurato ed accettato dalla Direzione dei lavori, salvo speciale autorizzazione del capo cantoniere per i casi urgenti ed improrogabili.

     In tal caso il capo cantoniere deve darne avviso immediato all'Ufficio compartimentale.

     Quando il materiale sta per esaurirsi, il cantoniere deve darne avviso al capo cantoniere e questi all'Ufficio compartimentale per gli opportuni provvedimenti.

 

          Art. 13. Vigilanza sui materiali depositati lungo la strada

     I cantonieri devono vigilare per la conservazione dei materiali depositati lungo la strada già misurati ed accettati dalla Direzione dei lavori ed impedire che siano manomessi o sottratti o aggiunti ai materiali in provvista ancora da misurare.

     All'uopo essi devono regolarizzare prontamente i cumuli scomposti o troppo allargati alla base in modo che in nessun caso il materiale occupi aree di banchine.

     Debbono inoltre vigilare, per quanto in loro potere, affinchè non si commettano furti di materiali approvvigionati lungo le strade o nei depositi.

 

          Art. 14. Vigilanza sulle quantità dei materiali provveduti dall'appaltatore

     I cantonieri ricevono dal capo cantoniere, ovvero dagli altri superiori, l'indicazione degli obblighi dell'appaltatore e le istruzioni circa la quantità e qualità dei materiali che questo deve fornire, la configurazione e distribuzione dei cumuli dei materiali medesimi lungo la strada e negli appositi depositi.

     Essi debbono immediatamente riferire al capo cantoniere nel caso in cui l'appaltatore manchi a qualcuno dei suindicati obblighi, ovvero si verifichino irregolarità nella formazione di cumuli dei materiali.

 

          Art. 15. Vigilanza sulle segnalazioni stradali e sulle disposizioni di polizia stradale

     I cantonieri devono invigilare, per la parte di loro competenza, sulla osservanza delle disposizioni in materia di polizia stradale.

     Essi sono inoltre responsabili dell'apposizione dei segnali d'obbligo e della ubicazione degli apprestamenti, di cui all'art. 8 del Codice della circolazione stradale, nella esecuzione dei lavori eseguiti in amministrazione dall'A.N.A.S.

     Dovranno, altresì, invigilare a che non vengano costruite opere abusive, e comunque non autorizzate, lungo la strada, le pertinenze stradali e le zone di rispetto.

     In particolare i cantonieri, nell'accertare l'inizio di un'opera o di un lavoro che possa interessare la strada e le pertinenze stradali, ovvero l'inizio di costruzioni a distanza minore del prescritto o in corrispondenza di curve o di bivi, dovranno subito richiedere, a chi esegue l'opera, la esibizione della relativa autorizzazione scritta, rilasciata dal capo compartimento.

     In mancanza di tale autorizzazione, ovvero nel caso di infrazione o di evasione alle clausole di tale autorizzazione, dovranno informare immediatamente il capo cantoniere.

 

          Art. 16. Soccorso ai viaggiatori

     Per il soccorso prestato in caso di incidenti a viaggiatori od a veicoli nulla è dovuto ai cantonieri, anche se forniscono materiale terapeutico di pronto soccorso di proprietà dell'Amministrazione eventualmente in dotazione alle case cantoniere.

 

Titolo II

 

CAPI CANTONIERI

 

          Art. 17. Servizio dei capi cantonieri

     Ad ogni gruppo di cantoni della medesima strada statale, ovvero di più strade statali, è assegnato un agente del personale ausiliario avente la qualifica di "capo cantoniere" da cui dipendono i cantonieri del gruppo con i relativi operai.

     Il gruppo dei cantoni è denominato "tronco" ed è determinato ed eventualmente variato dal capo compartimento secondo le esigenze di servizio, in conformità alle direttive della Direzione generale, in relazione alle condizioni della strada, ai sistemi manutentori adottati ed ai mezzi eventualmente a disposizione del tronco.

 

          Art. 18. Dipendenza dei capi cantonieri

     I capi cantonieri dipendono immediatamente dal rispettivo capo reparto, preposto alla strada, il quale impartisce particolari ordini ed istruzioni in tutto ciò che riflette il loro servizio.

     In aggiunta, ordini ed istruzioni potranno essere impartiti dal dirigente la sezione e dagli altri superiori.

     I capi cantonieri sono tenuti a riferire al capo reparto tutte le particolarità di servizio, anche riguardanti la disciplina dei cantonieri e degli operai, e a segnalare all'Ufficio compartimentale, col mezzo più rapido, i fatti e le necessità importanti ed urgenti.

 

          Art. 19. Mezzi di cui debbono essere provvisti i capi cantonieri

     I capi cantonieri sono forniti, a cura e spese dell'Amministrazione, di un mezzo motorizzato per il trasporto personale, di mezzi di comune misurazione, di lanterne, di statini, di stampati occorrenti per elevare contravvenzioni per le infrazioni alle norme di polizia stradale e di circolazione, di stampati per l'assunzione ed il licenziamento - nei casi previsti dalla legge - degli operai saltuari, di oggetti di cancelleria e di un registro di carico e scarico dei materiali di consumo e degli attrezzi.

     I capi cantonieri sono custodi dei magazzini esistenti lungo il tronco di strade contenenti macchinari, attrezzi e materiali.

     Il movimento di questi dovrà essere scrupolosamente trascritto sugli appositi registri di carico e scarico.

     Per la conservazione e custodia dei macchinari e degli attrezzi, nonchè per le eventuali conseguenti responsabilità, si applica il disposto di cui all'art. 3, comma secondo e terzo, del presente regolamento, semprechè il fatto non costituisca reato diversamente punibile.

 

          Art. 20. Divisa di servizio, condotta e contegno

     Il capo cantoniere è tenuto ad indossare, durante il servizio, la divisa regolamentare fornita dall'Amministrazione ed a curarne la conservazione per assicurare la durata prescritta rimanendo valide tutte le altre norme, anche per la condotta e per il contegno, enunciate per il personale dei cantonieri al precedente art. 4.

     Il capo cantoniere, inoltre, deve usare modi convenienti nei rapporti con i cantonieri e gli operai e rispettosi nelle relazioni con gli uffici e con gli enti locali.

 

          Art. 21. Residenza del capo cantoniere

     Il capo cantoniere, qualora non abbia alloggio in casa cantoniera, deve risiedere in località che sia possibilmente prossima ad un centro abitato ed in posizione centrale rispetto al tronco; della sussistenza di tali condizioni darà atto il capo compartimento, al quale l'interessato deve comunicare la fissazione della residenza ed ogni eventuale mutamento della medesima.

 

          Art. 22.

     Ai capi cantonieri si applicano le norme di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

 

          Art. 23. Funzioni e compiti del capo cantoniere

     Il capo cantoniere ha funzioni direttive ed organizzative circa il servizio dei cantonieri e degli operai, che egli deve guidare e sorvegliare da vicino. Egli deve, altresì, curare che siano attuate, nel miglior modo, le istruzioni scritte nel libretto di servizio dei cantonieri e che siano osservate le disposizioni in materia di polizia stradale per tutto quanto concerne la tutela delle strade, la libertà della circolazione e la sicurezza del transito sulle statali.

     All'uopo il capo cantoniere deve recarsi sulla strada tutti i giorni, escluso le domeniche e le altre feste riconosciute dallo Stato, e visitare, non meno di una volta al giorno, percorrendola, tutta l'estensione del tronco, variando le ore delle sue visite, per accertarsi che anche i cantonieri e gli operai rispettino l'orario di servizio, essere in ogni caso reperibile durante le ore di servizio.

     Il capo cantoniere, nei giorni festivi e nelle ore fuori orario, deve accordare subito sulla strada appena chiamato, ovvero appena riceva od apprenda qualche segnalazione sullo stato della viabilità del proprio tronco.

     In tali casi, senza indugio, deve adottare i provvedimenti di sua normale competenza.

     E' compito del capo cantoniere, oltre che sorvegliare e dirigere il lavoro dei cantonieri:

     a) intervenire e prestare l'opera propria, anche nei giorni festivi ed in qualsiasi ora, quando ciò gli sia ordinato dal capo reparto preposto al servizio della strada, ovvero da altri suoi superiori e, anche senza tale ordine, quando ve ne sia necessità per esigenze eccezionali, ovvero per improvvisi e straordinari eventi che si verifichino lungo la strada. Al medesimo di conseguenza verrà applicato il trattamento economico previsto dal precedente art. 8 per le prestazioni oltre il normale orario di lavoro;

     b) vigilare sul rendimento di lavoro dei cantonieri e degli operai, sulla loro disciplina, sulla loro condotta e sul loro contegno verso gli utenti della strada;

     c) vigilare sulla provvista dei materiali di rifornimento;

     d) assistere alla misurazione del materiale di rifornimento, firmare il verbale di accertamento, ricevere in consegna il materiale approvvigionato sui cantoni del proprio tronco e rendere conto, al proprio capo reparto, dei materiali già impiegati sulla strada;

     e) accompagnare i funzionari dell'A.N.A.S. nelle visite ai cantoni sottoposti alla sua vigilanza, prendendo atto, o cognizione, degli ordini impartiti dai predetti funzionari;

     f) tenere un giornale dal quale risultino in sunto gli ordini dati o ricevuti, nonchè i rapporti fatti ai superiori;

     g) curare per proprio conto ed invigilare a che i cantonieri curino la buona conservazione delle case cantoniere e dei materiali ed attrezzi a loro affidati dall'Amministrazione;

     h) sorvegliare che i propri dipendenti indossino, nelle ore stabilite, la divisa in loro dotazione e ne abbiano la massima cura;

     i) eseguire ricognizioni ai manufatti stradali e denunciarne subito le avarie riscontrate, anche se di lieve entità, tenere in particolare osservazione i ponti durante le piene ed ispezionare, subito dopo di queste, tutte le strutture, approfondendo le indagini fatte dai cantonieri.

     Il capo cantoniere, nel curare la buona viabilità del proprio tronco, deve altresì accertarsi se sulla estensione stradale, facente parte del tronco stesso, vi siano condizioni tali che possano essere causa di pericolosità e, in tal caso, salvo a provvedere al resto in seguito, deve provvedere immediatamente, avvalendosi dell'opera dei cantonieri e degli operai della strada, alle idonee segnalazioni d'obbligo per richiamare l'attenzione degli utenti della strada.

     A tal fine deve impartire precise disposizioni al personale dipendente.

     Contemporaneamente - ove non abbia i materiali necessari, o i provvedimenti per rendere idonea la viabilità risultino tali da richiedere interventi di una certa entità o comunque tale da non potersi subito attuare - dovrà dare immediato avviso al Compartimento avvalendosi, a seconda dell'urgenza del caso, anche a mezzo telegrafico o telefonico.

     Inoltre, dovrà sempre curare - con i mezzi e materiali messi a sua disposizione dall'Amministrazione - l'efficienza delle segnalazioni d'obbligo e disporre che esse siano sempre visibili ed efficienti, eseguendo saltuari controlli, salvo i casi di forza maggiore.

     Infine il capo cantoniere deve organizzare, secondo gli ordini ricevuti, il servizio sgombero neve e dirigerlo personalmente.

 

          Art. 24. Prestazioni straordinarie

     Il capo cantoniere è tenuto a prestazioni fuori orario in caso di esigenze eccezionali, e in particolare, nei casi di danni alla strada per causa di forza maggiore, nei casi di nevicate ed ingombri al traffico. Tali eventi, come d'uso, dovrà immediatamente segnalare al Compartimento.

     Tali prestazioni saranno compensate con la tariffa del lavoro straordinario.

     In caso di prestazioni fuori tronco, il capo cantoniere sarà considerato in trasferta, secondo le norme della legge che regola la corresponsione di tale indennità.

 


[1] Decreto abrogato dal D.P.R. 11 dicembre 1981, n. 1126.