§ 1.2.17 - Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 2.
Applicazione in Valle d'Aosta delle disposizioni comunitarie relative al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.2 comunità europea
Data:14/01/1998
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Disposizioni applicative).
Art. 3.  (Abrogazioni).
Art. 4.  (Disposizioni transitorie).
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 6.  (Variazioni di bilancio).
Art. 7.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.2.17 - Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 2. [1]

Applicazione in Valle d'Aosta delle disposizioni comunitarie relative al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

(B.U. 27 gennaio 1998, n. 4).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge attua in Valle d'Aosta il regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

 

     Art. 2. (Disposizioni applicative).

     1. Le disposizioni applicative del reg. (CE) 950/97 sono adottate con deliberazione del Consiglio regionale.

     2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è demandata alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

 

     Art. 3. (Abrogazioni).

     1. La legge regionale 18 agosto 1986, n. 49 (Applicazione in Valle d'Aosta del regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie) e le relative leggi regionali di modificazione 27 dicembre 1989, n. 89, e 23 dicembre 1991, n. 83, sono abrogate.

     2. L'art. 8 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (Norme per la gestione delle attività di rilevazione contabile e di ricerca economica in agricoltura) è abrogato.

     3. La deliberazione del Consiglio regionale n. 3799/IX del 7 ottobre 1992 (Modifiche alle disposizioni applicative della legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, recante norme per l'applicazione in Valle d'Aosta del regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie) è abrogata.

     4. La deliberazione del Consiglio regionale n. 3157/IX del 27 febbraio 1992 (Approvazione di un programma specifico di interventi in zone sensibili da un punto di vista ambientale) è abrogata.

 

     Art. 4. (Disposizioni transitorie).

     1. Le domande di aiuto ai sensi del reg. (CE) 950/97, presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni applicative di cui all'allegato alla l.r. 49/1986, e successive modificazioni, fino all'adozione delle disposizioni applicative di cui all'art. 2, comma 1.

     2. I contributi concessi ed erogati ai sensi della del. Cons. reg. 3157/IX del 1992 continuano ad essere disciplinati da tale deliberazione fino al 31 dicembre 1997.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, valutati a decorrere dal 1998 in complessive annue lire 4.855.000.000, gravano sui sottoindicati capitoli di spesa del bilancio della Regione per l'anno 1998 e pluriennale 1998/2000:

     a) per lire 600.000.000 sul cap. 43240 (Contributi per l'attuazione del regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole anche per investimenti di carattere turistico e artigianale) che prende la nuova denominazione "Contributi per l'attuazione del regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole";

     b) per lire 500.000.000 sul cap. 43260 (Contributi per premio di insediamento ai giovani agricoltori);

     c) per lire 150.000.000 sul cap. 43300 (Contributi per la tenuta della contabilità aziendale);

     d) per lire 105.000.000 sul cap. 43340 (Contributi di avviamento alle associazioni agricole per l'assistenza interaziendale, i servizi di sostituzione e di gestione);

     e) per lire 3.450.000.000 sul cap. 43400 (Contributi per la concessione dell'indennità compensativa per le zone agricole svantaggiate e aiuti alle zone sensibili da un punto di vista ambientale);

     f) per lire 50.000.000 sul capitolo da istituirsi con la denominazione "Spese per l'organizzazione e la frequenza di corsi di formazione professionale".

     2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti annui iscritti ai cap. 43240, 43260, 43300, 43340 e 43400.

     3. Le anticipazioni ed i rimborsi, da parte del Ministero del tesoro, sono introitati sul capitolo di entrata 5876 che assume la denominazione "Fondi per il finanziamento di interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni, per il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie".

 

     Art. 6. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e pluriennale 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni:

     a) in diminuzione:

     cap. 43400 "Contributi per la concessione dell'indennità compensativa per le zone agricole svantaggiate e aiuti alle zone sensibili da un punto di vista ambientale"

     anno 1998: competenza lire 50.000.000

     cassa lire 50.000.000

     anno 1999: lire 50.000.000

     anno 2000: lire 50.000.000;

     b) in aumento:

     programma regionale 2.2.2.06.

     codificazione 02 01 01 04 01 02 10 010

     cap. 43310 (di nuova istituzione)

     "Spese per l'organizzazione e la frequenza di corsi di formazione professionale"

     anno 1998: competenza lire 50.000.000

     cassa lire 50.000.000

     anno 1999: lire 50.000.000

     anno 2000: lire 50.000.000.

 

     Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 28.