§ 13.2.154 - Decisione 14 marzo 2012, n. 243.
Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:14/03/2012
Numero:243


Sommario
Art. 1.  Obiettivo e ambito di applicazione
Art. 2.  Principi normativi generali
Art. 3.  Obiettivi strategici
Art. 4.  Miglioramento dell'efficienza e della flessibilità
Art. 5.  Concorrenza
Art. 6.  Spettro radio per comunicazioni a banda larga senza fili
Art. 7.  Esigenze in materia di spettro radio di altre politiche di comunicazione senza fili
Art. 8.  Esigenze in materia di spettro radio di altre politiche specifiche dell'Unione
Art. 9.  Inventario
Art. 10.  Negoziati internazionali
Art. 11.  Cooperazione tra i vari organi
Art. 12.  Consultazione pubblica
Art. 13.  Procedura di comitato
Art. 14.  Osservanza degli orientamenti e degli obiettivi strategici
Art. 15.  Relazioni e riesame
Art. 16.  Entrata in vigore
Art. 17.  Destinatari


§ 13.2.154 - Decisione 14 marzo 2012, n. 243.

Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio

(G.U.U.E. 21 marzo 2012, n. L 81)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Conformemente alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) [3], la Commissione può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volte a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi dovrebbero definire gli orientamenti e gli obiettivi per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, in conformità delle direttive applicabili alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica. Tali orientamenti e obiettivi strategici dovrebbero far riferimento alla disponibilità e all'uso efficace dello spettro radio necessario alla realizzazione e al funzionamento del mercato interno. Il programma strategico in materia di spettro radio (il "programma") dovrebbe sostenere gli obiettivi e le azioni prioritarie delineati dalla comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, relativa alla strategia Europa 2020 e dalla comunicazione della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa ad "Un’agenda digitale europea" ed è inserito tra le cinquanta azioni prioritarie della comunicazione della Commissione, dell' 11 novembre 2010, "Verso un atto per il mercato unico".

 

(2) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare il diritto vigente dell'Unione, in particolare le direttive 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità [4], la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) [5], la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) [6], la direttiva 2002/21/CE, nonché la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) [7]. La presente decisione non dovrebbe, inoltre, pregiudicare le misure adottate a livello nazionale, in conformità del diritto dell'Unione che perseguono obiettivi di interesse generale, in particolare relativi alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e il diritto degli Stati membri di organizzare e di utilizzare il proprio spettro radio per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

 

(3) Lo spettro radio è una risorsa pubblica fondamentale per settori e servizi essenziali come le comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite, la radiodiffusione televisiva e sonora, i trasporti, la radiolocalizzazione e applicazioni come gli allarmi, i telecomandi, le protesi uditive, i microfoni e le apparecchiature mediche. Esso è altresì alla base dei servizi pubblici, come i servizi di sicurezza, compresa la protezione civile, e delle attività scientifiche come la meteorologia, l'osservazione della terra, la radioastronomia e la ricerca spaziale. Un facile accesso allo spettro radio contribuisce inoltre alla fornitura di comunicazioni elettroniche, in particolare per i cittadini e le aziende situati in zone remote o scarsamente popolate, quali le regioni rurali o le isole. Le misure regolamentari relative allo spettro radio hanno pertanto ripercussioni nei settori dell'economia, della sicurezza, della salute, dell'interesse pubblico, della cultura, della scienza, della società, dell'ambiente e della tecnologia.

 

(4) È opportuno adottare un nuovo approccio economico e sociale per quanto riguarda la gestione, l'assegnazione e l'uso dello spettro radio. Il suddetto approccio dovrebbe riservare particolare attenzione alla politica dello spettro radio, nell'intento di assicurare una maggiore efficienza dello spettro radio, una migliore pianificazione delle frequenze e salvaguardie contro i comportamenti anticoncorrenziali.

 

(5) La pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio a livello di Unione dovrebbe rafforzare il mercato interno per i servizi e le apparecchiature relativi alle comunicazioni elettroniche senza fili, nonché le politiche dell'Unione che richiedono l'uso dello spettro radio, in tal modo creando nuove opportunità per l'innovazione e la creazione di posti di lavoro, e contribuendo nel contempo alla ripresa economica e all'integrazione sociale in tutta l'Unione e al tempo stesso rispettando il rilevante valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio.

 

(6) L'armonizzazione dell'uso appropriato dello spettro radio può avere anche effetti benefici sulla qualità dei servizi prestati mediante le comunicazioni elettroniche ed è essenziale per creare economie di scala, riducendo il costo dell'installazione di reti senza fili e il costo dei dispositivi senza fili per i consumatori. A tal fine, l'Unione necessita di un programma strategico che copra il mercato interno in tutti i settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le politiche in materia di comunicazioni elettroniche, di ricerca, di sviluppo tecnologico e spazio, di trasporti, di energia e di audiovisivo.

 

(7) Il programma dovrebbe promuovere la concorrenza e contribuire a gettare le fondamenta per un vero e proprio mercato unico digitale.

 

(8) Il programma dovrebbe sostenere, in particolare, la strategia Europa 2020, considerato l'enorme potenziale offerto dai servizi senza fili per promuovere un'economia basata sulla conoscenza, sviluppare e assistere settori basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e colmare il divario digitale. L'utilizzo crescente, in particolare, dei servizi media audiovisivi e dei contenuti on line sta aumentando la domanda di velocità e copertura. Si tratta anche di un'azione essenziale nell'ambito dell'agenda digitale europea, che mira a fornire un Internet rapido a banda larga nella futura economia basata sulla conoscenza e la rete, con l'obiettivo ambizioso della copertura universale a banda larga. Fornire velocità e capacità a banda larga, con e senza fili, più elevate possibile contribuisce a raggiungere l'obiettivo di un accesso alla banda larga con una velocità di almeno 30 Mbps per tutti entro il 2020, e assicurando ad almeno la metà dei nuclei familiari dell'Unione un accesso alla banda larga con una velocità di almeno 100 Mbps, ed è importante per promuovere la crescita economica e la competitività a livello globale, nonché necessario per realizzare i benefici sostenibili economici e sociali di un mercato unico digitale. Esso dovrebbe anche sostenere e promuovere altre politiche settoriali dell'Unione, come un ambiente sostenibile e l'inclusione economica e sociale di tutti i cittadini dell'Unione. Data l'importanza delle applicazioni senza fili per l'innovazione, il programma è anche un'iniziativa essenziale a sostegno delle politiche dell'Unione sull'innovazione.

 

(9) Il programma dovrebbe gettare le fondamenta per uno sviluppo che consenta all'Unione di svolgere un ruolo guida per quanto concerne la velocità, la mobilità, la copertura e la capacità della banda larga senza fili. Tale ruolo guida è essenziale al fine di istituire un mercato unico digitale competitivo che contribuisca ad aprire il mercato interno a tutti i cittadini dell'Unione.

 

(10) Il programma dovrebbe specificare i principi guida e gli obiettivi fino al 2015 per gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione e stabilire specifiche iniziative di attuazione. Per quanto la gestione dello spettro radio sia ancora in gran parte di competenza nazionale, essa dovrebbe essere esercitata conformemente al diritto dell'Unione e consentire di perseguire le politiche dell'Unione.

 

(11) Inoltre, il programma dovrebbe tener conto della decisione n. 676/2002/CE e delle conoscenze tecniche della conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (la "CEPT") cosicché le politiche dell'Unione che fanno riferimento allo spettro radio e sono state approvate del Parlamento europeo e dal Consiglio possano essere attuate con misure tecniche d'attuazione, sottolineando che tali misure si possono adottare ogniqualvolta sia necessario attuare politiche dell'Unione già esistenti.

 

(12) Un facile accesso allo spettro radio può rendere necessari nuovi tipi di autorizzazione, quali l'uso collettivo dello spettro o l'utilizzo condiviso delle infrastrutture, la cui applicazione nell'Unione potrebbe essere agevolata dalla determinazione delle migliori prassi e dall'incoraggiamento alla condivisione delle informazioni, nonché dalla definizione di talune condizioni comuni o convergenti per l'uso dello spettro radio. Le autorizzazioni generali, che costituiscono il tipo di autorizzazione meno oneroso, sono di particolare interesse nei casi in cui l'interferenza non rischia di ostacolare lo sviluppo di altri servizi.

 

(13) Pur essendo ancora in fase di sviluppo sotto il profilo tecnologico, le cosiddette "tecnologie cognitive" dovrebbero essere sin d'ora maggiormente studiate, anche facilitando la condivisione in base alla geolocalizzazione.

 

(14) Lo scambio di diritti d'uso dello spettro radio combinato con condizioni d'uso flessibili potrebbe rivelarsi molto positivo per la crescita economica. Pertanto, le bande per le quali il diritto dell'Unione ha già introdotto una certa flessibilità nell'uso dovrebbero immediatamente poter essere oggetto di scambi, conformemente alla direttiva 2002/21/CE. La condivisione delle migliori pratiche sulle condizioni e le procedure di autorizzazione per tali bande e le misure comuni destinate a evitare il cumulo dei diritto d'uso dello spettro radio che può condurre a stabilire posizioni dominanti, nonché una ingiustificata mancata utilizzazione di tali diritti faciliterebbe l'introduzione coordinata di tali misure da parte di tutti gli Stati membri e l'acquisizione di tali diritti in tutta l'Unione. L'uso collettivo (o condiviso) dello spettro radio — con un numero indeterminato di utenti e/o dispositivi indipendenti che hanno accesso allo spettro radio simultaneamente nell'ambito della stessa gamma di frequenze e in un'area geografica specifica secondo una serie di condizioni ben definite — dovrebbe essere incoraggiato, ove possibile, fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/20/CE per quanto riguarda le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

 

(15) Come sottolineato nell'agenda digitale europea, la banda larga senza fili è importante per stimolare la concorrenza, allargare le possibilità di scelta per il consumatore e l'accesso nelle zone rurali e in altre zone in cui l'installazione della banda larga con fili è difficile o non è economicamente conveniente. Tuttavia, la gestione dello spettro radio può incidere sulla concorrenza modificando il ruolo e il potere degli operatori di mercato, ad esempio nel caso in cui taluni utenti esistenti ricevano vantaggi concorrenziali ingiustificati. Un accesso limitato allo spettro radio, in particolare allorché lo spettro radio appropriato diventa più raro, può creare un ostacolo all'entrata sul mercato di nuovi servizi o applicazioni e ostacolare l'innovazione e la concorrenza. L'acquisizione di nuovi diritti d'uso dello spettro, compresi la cessione o l'affitto o altre operazioni tra gli utenti, nonché l'introduzione di nuovi criteri flessibili per l'uso dello spettro radio possono incidere sulla situazione concorrenziale esistente. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero adottare misure regolamentari adeguate ex ante o ex post (come, ad esempio, azioni volte a modificare i diritti esistenti, vietare determinate acquisizioni di diritti d'uso dello spettro radio, imporre condizioni concernenti l'accumulo e l'uso efficace delle frequenze come quelle di cui alla direttiva 2002/21/CE, a limitare la quantità dello spettro radio disponibile per ciascuna impresa o a evitare l'accumulo eccessivo di diritto d'uso dello spettro radio) per evitare distorsioni della concorrenza in linea con i principi di cui alla direttiva 2002/20/CE e alla direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità [8] (direttiva "GSM").

 

(16) L'introduzione di un inventario degli usi attuali dello spettro radio, unitamente ad un'analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro radio, in particolare comprese tra 400 MHz e 6 GHz, dovrebbe consentire di individuare le bande di frequenza la cui efficienza potrebbe essere migliorata e opportunità di condivisione dello spettro radio a vantaggio del settore sia commerciale sia pubblico. La metodologia per l'elaborazione e il mantenimento di un inventario degli usi esistenti dello spettro radio dovrebbe tenere debito conto degli oneri amministrativi imposti alle amministrazioni e dovrebbe puntare a ridurre al minimo tali oneri. Pertanto, è opportuno tenere pienamente in considerazione le informazioni fornite dagli Stati membri a norma della decisione 2007/344/CE della Commissione, del 16 maggio 2007, relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità [9] nell'elaborazione della metodologia per la realizzazione di un inventario degli usi esistenti dello spettro radio.

 

(17) Le norme armonizzate a norma della direttiva 1999/5/CE sono essenziali per ottenere un uso efficace dello spettro radio e dovrebbero tener conto delle condizioni di condivisione definite dal punto di vista giuridico. Le norme europee relative alle reti e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche non radioelettriche dovrebbero inoltre mirare ad evitare i disturbi dell'uso dello spettro radio. L'impatto cumulato del volume e della densità crescenti dei dispositivi e delle applicazioni senza fili, insieme alla diversità degli usi dello spettro radio, rimette in discussione gli approcci della gestione delle interferenze. Queste ultime dovrebbero, pertanto, essere esaminate e rivalutate insieme alle caratteristiche dei ricevitori e dei meccanismi più sofisticati che permettono di evitare interferenze.

 

(18) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, se del caso, ad introdurre misure compensative connesse ai costi della migrazione.

 

(19) In linea con gli obiettivi dell'agenda digitale europea, la banda larga senza fili potrebbe contribuire in modo sostanziale alla ripresa e alla crescita economiche se è reso disponibile sufficiente spettro radio, i diritti d'uso dello spettro radio sono concessi rapidamente e gli scambi sono autorizzati per seguire l'evoluzione del mercato. L'agenda digitale europea auspica che tutti i cittadini dell'Unione dispongano di un accesso alla banda larga con una velocità di almeno 30 Mbps entro il 2020. Pertanto, lo spettro radio che è già stato preso in considerazione dalle decisioni della Commissione in vigore dovrebbe essere reso disponibile nei termini e alle condizioni stabiliti da dette decisioni. Fatta salva la domanda del mercato, il processo di autorizzazione dovrebbe essere completato conformemente alla direttiva 2002/20/CE entro il 31 dicembre 2012 per le comunicazioni terrestri, al fine di garantire un accesso agevole alla banda larga senza fili a tutti i cittadini, in particolare per quanto riguarda le bande di frequenza designate dalle decisioni della Commissione 2008/411/CE [10], 2008/477/CE [11] e 2009/766/CE [12]. Per integrare i servizi terrestri a banda larga e assicurare la copertura delle regioni dell'Unione più isolate, un accesso alla banda larga satellitare potrebbe essere una soluzione rapida e fattibile.

 

(20) È opportuno introdurre, se del caso, misure di regolamentazione dell'uso dello spettro radio più flessibili, per favorire l'innovazione e le connessioni a banda larga ad alta velocità che consentano alle imprese di ridurre i costi e accrescere la competitività e che rendano possibile lo sviluppo di nuovi servizi interattivi on line, ad esempio, nei settori dell'istruzione, della sanità e dei servizi di interesse generale.

 

(21) La connessione alla banda larga ad alta velocità in Europa di quasi 500 milioni di persone contribuirebbe allo sviluppo del mercato interno, creando una massa critica unica di utenti a livello globale ed offrendo nuove opportunità a tutte le regioni, nonché fornendo a ciascun utente un valore aggiunto e all'Unione la capacità di essere un'economia basata sulla conoscenza tra le migliori al mondo. La rapida diffusione della banda larga è quindi indispensabile per lo sviluppo della produttività europea e per la nascita di nuove e piccole imprese che possono svolgere un ruolo guida in vari settori, ad esempio l'assistenza sanitaria, la produzione industriale e i servizi.

 

(22) Secondo le stime del 2006 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), le future esigenze in materia di larghezza della banda dello spettro radio per lo sviluppo dei sistemi internazionali di telefonia mobile (IMT-2000) e dei sistemi avanzati IMT (vale a dire le comunicazioni mobili 3G e 4G) sarebbero comprese tra 1280 e 1720 MHz nel 2020 per il settore delle comunicazioni mobili commerciali per ogni regione UIT, inclusa l'Europa. È opportuno notare che tale valore inferiore (1280 MHz) è più alto dei requisiti previsti per alcuni paesi. Inoltre, vi sono alcuni paesi dove il requisito è maggiore del valore più alto (1720 MHz). Entrambi tali valori includono lo spettro radio già in uso, o il cui uso è previsto, per i sistemi Pre-IMT, IMT-2000 e relativi miglioramenti. Senza la liberazione dello spettro necessario, possibilmente in un modo armonizzato a livello globale, i nuovi servizi e la crescita economica saranno ostacolati dalle capacità limitate delle reti mobili.

 

(23) La banda da 800 MHz (790-862 MHz) rappresenta la soluzione ottimale per la copertura di ampie zone da servizi a banda larga senza fili. Tenuto conto dell'armonizzazione delle condizioni tecniche di cui alla decisione 2010/267/UE e della raccomandazione della Commissione, del 28 ottobre 2009, agevolare l’utilizzo del dividendo digitale nell’Unione europea [13], che auspica lo spegnimento della radiodiffusione analogica entro il 1 gennaio 2012, nonché della rapidità dell'evoluzione delle normative nazionali, tale banda in linea di principio dovrebbe essere resa disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nell'Unione entro il 2013. A lungo termine, si potrebbe inoltre prevedere ulteriore spettro radio, alla luce dei risultati di un'analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della futura domanda di spettro radio. Vista la capacita della banda da 800 MHz di trasmettere su zone estese, tali diritti potrebbero essere associati, se del caso, ad obblighi di copertura.

 

(24) Maggiori opportunità in termini di banda larga senza fili sono essenziali per offrire al settore della cultura nuove piattaforme di distribuzione, che aprano la strada al positivo sviluppo futuro del settore.

 

(25) I sistemi di accesso senza fili, incluse le reti accessibili localmente in radiofrequenza, possono superare le loro attribuzioni attuali senza licenza. La necessità e la fattibilità di un'estensione dell'assegnazione di spettro radio senza licenza per i sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza, a 2,4 GHz e 5 GHz, dovrebbe essere valutata in relazione all'inventario degli usi esistenti e delle esigenze emergenti dello spettro radio, nonché in funzione dell'uso dello spettro per altri fini.

 

(26) Se da un lato la radiodiffusione continuerà ad essere un'importante piattaforma di diffusione di contenuti, dal momento che si tratta ancora della piattaforma più economica per la diffusione di massa, dall'altro, la banda larga, con o senza fili, e altri nuovi servizi offrono al settore della cultura nuove opportunità per diversificare la sua gamma di piattaforme di diffusione, di assicurare servizi a richiesta e di sfruttare il potenziale economico rappresentato da un aumento considerevole del traffico di dati.

 

(27) Per focalizzare le priorità del programma pluriennale, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero cooperare per sostenere e conseguire l'obiettivo di consentire all'Unione di assumere un ruolo guida nel settore dei servizi a banda larga di comunicazione elettronica senza fili mettendo a disposizione spettro radio sufficiente in bande efficienti sul piano dei costi affinché tali servizi siano ampiamente disponibili.

 

(28) Poiché un approccio comune ed economie di scala sono essenziali per lo sviluppo di comunicazioni a banda larga in tutta l'Unione, e per evitare le distorsioni della concorrenza e la frammentazioni dei mercati tra gli Stati membri, dovrebbero essere individuate talune migliori pratiche riguardo alle condizioni e alle procedure di autorizzazione in un'azione concertata tra gli Stati membri e la Commissione. Tali condizioni e procedure potrebbero includere gli obblighi di copertura, la dimensione dei blocchi dello spettro radio, il calendario della concessione dei diritti, l'accesso agli operatori virtuali di reti mobili e la durata dei diritti d'uso dello spettro radio. Tali condizioni e procedure, che mostrano a che punto gli scambi di spettro radio sono importanti per accrescere l'efficacia dell'uso dello spettro radio e per lo sviluppo del mercato interno dei servizi e delle apparecchiature senza fili, dovrebbero applicarsi alle bande di frequenza attribuite alle comunicazioni senza fili e per quei diritti d'uso che possono essere trasferiti o affittati.

 

(29) Altri settori come i trasporti (per sistemi di sicurezza, informazione e gestione), la ricerca e sviluppo (R&S), la sanità elettronica, l'inclusione elettronica e, ove necessario, la protezione pubblica e i soccorsi in caso di catastrofe, per via del loro maggiore ricorso alla trasmissione video e dati per un servizio rapido ed efficiente, potrebbero aver bisogno di ulteriore spettro radio. L'innovazione dovrebbe essere rafforzata da una ottimizzazione delle sinergie tra la politica dello spettro radio e le attività di R&S, nonché da studi concernenti la compatibilità radioelettrica tra i vari utenti dello spettro radio. Inoltre, i risultati della ricerca effettuata nell'ambito del Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) rendono necessario un esame delle esigenze in materia di spettro radio di progetti che potrebbero avere un forte potenziale economico o degli investimenti, in particolare per le PMI, come la radio cognitiva o la sanità elettronica. È opportuno dunque garantire una tutela adeguata contro le interferenze nocive per sostenere la R&S e le attività scientifiche.

 

(30) La strategia Europa 2020 fissa obiettivi ambientali per un'economia sostenibile, energeticamente efficiente e competitiva, ad esempio aumentando l'efficienza energetica del 20 % entro il 2020. Il ruolo del settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni è di capitale importanza, come sottolineato dall'agenda digitale europea. Le azioni proposte includono l'accelerazione dell'installazione in tutta l'Unione di sistemi intelligenti di gestione dell'energia (reti e sistemi di misurazione intelligenti), utilizzando le capacità di comunicazione per ridurre il consumo di energia e lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti e sistemi di gestione della circolazione destinati a far diminuire le emissioni di biossido di carbonio nel settore dei trasporti. L'uso efficace delle tecnologie dello spettro radio potrebbe inoltre contribuire alla riduzione del consumo di energia delle attrezzature radio e a limitare l'incidenza sull'ambiente nelle zone rurali e isolate.

 

(31) Un approccio coerente nel settore delle autorizzazioni legate allo spettro radio nell'Unione dovrebbe tenere pienamente conto della protezione della salute pubblica contro l'esposizione ai campi elettromagnetici che è essenziale per il benessere dei cittadini. In osservanza alla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz [14], è essenziale garantire un monitoraggio costante degli effetti sulla salute di emissioni ionizzanti e non ionizzanti legati all'uso dello spettro radio, compresi gli effetti cumulati, in situazione reale, dell'uso di varie frequenze dello spettro radio da un numero crescente di tipi di apparecchiature.

 

(32) Alcuni obiettivi d'interesse generale essenziale, come la sicurezza della vita umana, spingono a cercare soluzioni tecniche coordinate perché i servizi d'urgenza e di sicurezza tra gli Stati membri possano collaborare. È opportuno assicurare in modo coerente la disponibilità di spettro radio sufficiente per lo sviluppo e la libera circolazione di servizi e dispositivi di sicurezza e per lo sviluppo di soluzioni innovative paneuropee o interoperabili nel settore della sicurezza e dei servizi d'urgenza. Da alcuni studi è emersa la necessità di ulteriore spettro radio armonizzato sotto 1 GHz al fine di fornire servizi mobili a banda larga per la protezione civile e soccorsi in caso di catastrofe nell'Unione nei prossimi da cinque a dieci anni.

 

(33) La regolamentazione dello spettro radio ha una dimensione fortemente transfrontaliera o internazionale, dovuta alle caratteristiche di propagazione, la natura internazionale dei mercati dipendenti da servizi basati sulle radiocomunicazioni e la necessità di evitare interferenze nocive tra i paesi.

 

(34) Conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, allorché l'oggetto di un accordo internazionale rientra in parte nella competenza dell'Unione e in parte in quella degli Stati membri è essenziale assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione. Tale obbligo di cooperazione, come chiarito da consolidata giurisprudenza, deriva dal principio di unità della rappresentanza internazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri.

 

(35) Gli Stati membri potrebbero inoltre aver bisogno di sostegno in relazione al coordinamento di frequenze nelle trattative bilaterali con paesi limitrofi dell'Unione, compresi i paesi candidati e in via di adesione, al fine di soddisfare gli obblighi loro incombenti in base alla normativa dell'Unione in materia di coordinamento di frequenze. Ciò dovrebbe contribuire anche a evitare interferenze nocive e a migliorare l'efficienza dello spettro radio e la convergenza nell'uso dello spettro radio anche oltre le frontiere dell'Unione.

 

(36) Per realizzare gli obiettivi della presente decisione è importante rafforzare l'attuale quadro istituzionale per il coordinamento della politica e della gestione dello spettro radio a livello di Unione, anche nelle questioni che riguardano direttamente due o più Stati membri, tenendo conto pienamente della competenza e delle conoscenze tecniche delle amministrazioni nazionali. La cooperazione e il coordinamento rivestono anche importanza capitale tra gli organi di normalizzazione, i centri di ricerca e la CEPT.

 

(37) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione [15].

 

(38) Poiché l'obiettivo della presente decisione, segnatamente di istituire un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata dell'azione proposta, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(39) La Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati ottenuti in virtù della presente decisione nonché delle azioni future previste.

 

(40) Al momento dell'elaborazione della proposta la Commissione ha tenuto nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio" istituito con decisione 2002/622/CE della Commissione [16],

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1. Obiettivo e ambito di applicazione

1. La presente decisione istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per garantire il funzionamento del mercato interno nei settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le politiche in materia di comunicazioni elettroniche, di ricerca, di sviluppo tecnologico e spazio, di trasporti, di energia e di audiovisivo.

 

La presente decisione non riguarda la disponibilità sufficiente di spettro radio per altri settori della politica dell'Unione, quali la protezione civile e i soccorsi in caso di catastrofe, e la politica di sicurezza e di difesa comune.

 

2. La presente decisione non pregiudica il diritto vigente dell'Unione, in particolare le direttive 1999/5/CE, 2002/20/CE e 2002/21/CE e fatto salvo l'articolo 6 della presente decisione, la decisione n. 676/2002/CE nonché le misure adottate a livello nazionale, in osservanza del diritto dell'Unione.

 

3. La presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello nazionale, in piena conformità del diritto dell'Unione, che perseguono obiettivi di interesse generale, in particolare quelle relative alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica degli audiovisivi.

 

La presente decisione non pregiudica il diritto degli Stati membri di organizzare e di utilizzare il proprio spettro radio per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa. Qualora la presente decisione o misure adottate in virtù di essa per le bande di frequenza specificate all'articolo 6 riguardino lo spettro radio utilizzato da uno Stato membro esclusivamente e direttamente a fini di pubblica sicurezza o di difesa, lo Stato membro può continuare, nella misura necessaria, a usare tale banda di frequenza a fini di pubblica sicurezza e di difesa fino a quando i sistemi esistenti nella banda alla data di entrata in vigore della presente decisione o di una misura adottata in virtù di essa, rispettivamente, non siano stati gradualmente aboliti. Tale Stato membro notifica debitamente alla Commissione la propria decisione.

 

     Art. 2. Principi normativi generali

1. Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione in maniera trasparente, per garantire l'applicazione coerente dei seguenti principi normativi generali in tutta l'Unione:

 

a) applicare il sistema di autorizzazione più appropriato e meno oneroso possibile in modo tale da potenziare al massimo la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio. Tale sistema di autorizzazione è fondato su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati;

 

b) favorire lo sviluppo del mercato interno promuovendo l'emergere di servizi digitali futuri a livello di Unione ed incoraggiando una concorrenza effettiva;

 

c) promuovere la concorrenza e l'innovazione, tenendo conto della necessità di evitare interferenze dannose e dell'esigenza di assicurare la qualità tecnica del servizio al fine di facilitare la disponibilità di servizi a banda larga e di rispondere efficacemente all'aumento del traffico senza fili di dati;

 

d) definire le condizioni tecniche per l'uso dello spettro radio, tenendo pienamente conto del pertinente diritto dell'Unione, anche relativo alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

 

e) promuovere, ove possibile, i principi di neutralità tecnologica e dei servizi nei diritti d'uso dello spettro radio.

 

2. Per le comunicazioni elettroniche, oltre ai principi normativi generali definiti nel paragrafo 1 del presente articolo, si applicano i seguenti principi specifici, conformemente agli articoli 8 bis, 9, 9 bis e 9 ter della direttiva 2002/21/CE e alla decisione n. 676/2002/CE:

 

a) applicare i principi di neutralità tecnologica e dei servizi nei diritti d'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e il trasferimento o l'affitto di diritti individuali d'uso delle frequenze radio;

 

b) promuovere l'armonizzazione dell'uso delle frequenze radio in tutta l'Unione, coerentemente con la necessità di garantirne un uso efficace ed efficiente;

 

c) favorire un aumento del traffico di dati senza fili e dei servizi a banda larga, in particolare stimolando la flessibilità, e promuovere l'innovazione, tenendo conto della necessità di evitare le interferenze nocive e garantire la qualità tecnica del servizio.

 

     Art. 3. Obiettivi strategici

Per focalizzare le priorità della presente decisione, gli Stati membri e la Commissione cooperano per sostenere e conseguire i seguenti obiettivi strategici:

 

a) incoraggiare la gestione e l'uso efficienti dello spettro radio per soddisfare al meglio la domanda crescente di uso delle frequenze, alla luce dell'importante valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio;

 

b) cercare di assegnare tempestivamente uno spettro radio sufficiente ed adeguato per sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione e rispondere al meglio alla domanda di traffico di dati senza fili, consentendo in tal modo lo sviluppo di servizi commerciali e pubblici e tenendo conto di importanti obiettivi di interesse generale quali la diversità culturale ed il pluralismo dei media; a tal fine, si dovrebbe compiere ogni sforzo per individuare, sulla base dell'inventario dello spettro radio di cui all'articolo 9, almeno 1200 MHz di spettro radio disponibile entro il 2015. Tale valore include lo spettro radio già utilizzato;

 

c) colmare il divario digitale e contribuire agli obiettivi dell'agenda digitale europea, favorendo l'accesso alla banda larga con una velocità di almeno 30 Mbps a tutti i cittadini dell'Unione entro il 2020 e consentendo all'Unione di disporre della massima capacità e velocità di banda larga possibili;

 

d) consentire all'Unione di assumere un ruolo guida nel settore dei servizi a banda larga di comunicazione elettronica senza fili, mettendo a disposizione sufficiente spettro radio in bande efficienti sul piano dei costi affinché tali servizi siano ampiamente disponibili;

 

e) garantire opportunità per il settore sia commerciale che pubblico mediante maggiori capacità di banda larga mobile;

 

f) promuovere l'innovazione e gli investimenti rafforzando la flessibilità nell'uso dello spettro radio, mediante un'applicazione coerente in tutta l'Unione dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi tra le soluzioni tecnologiche che possono essere adottate e attraverso un'adeguata prevedibilità normativa come previsto, tra l'altro, nel quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, mediante l'apertura dello spettro radio armonizzato a nuove tecnologie avanzate e la possibilità di scambio dei diritti d'uso dello spettro radio, creando così opportunità di sviluppo per i futuri servizi digitali a livello di Unione;

 

g) agevolare l'accesso allo spettro radio sfruttando i benefici delle autorizzazioni generali per le comunicazioni elettroniche conformemente all'articolo 5 della direttiva 2002/20/CE;

 

h) incoraggiare l'uso condiviso delle infrastrutture passive, nei casi in cui sia proporzionato e non discriminatorio, come previsto all'articolo 12 della direttiva 2002/21/CE;

 

i) mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva, in particolare nei servizi di comunicazione elettronica, cercando di evitare, mediante misure ex ante o correttive ex post, l'accumulo eccessivo di diritto d'uso di frequenze radio da parte di determinate imprese che determini una significativa distorsione della concorrenza;

 

j) ridurre la frammentazione e sfruttare pienamente il potenziale del mercato interno al fine di favorire la crescita economica e le economie di scala a livello di Unione migliorando, ove opportuno, il coordinamento e l'armonizzazione delle condizioni tecniche per l'uso e la disponibilità dello spettro radio;

 

k) evitare le interferenze nocive o i disturbi dovuti ad altri apparecchi radioelettrici e non, tra l'altro agevolando l'elaborazione di norme che contribuiscono all'uso efficiente dello spettro radio e accrescendo l'immunità dei ricevitori alle interferenze, tenendo conto in particolare dell'impatto cumulato dei volumi e della densità crescenti dei dispositivi e delle applicazioni radio;

 

l) favorire l'accessibilità dei nuovi prodotti e delle nuove tecnologie di consumo al fine di garantire che i consumatori sostengano il passaggio alla tecnologia digitale e assicurare l'uso efficace del dividendo digitale;

 

m) ridurre l'impronta di carbonio dell'Unione rafforzando l'efficienza tecnica ed energetica delle reti di comunicazione e delle apparecchiature senza fili.

 

     Art. 4. Miglioramento dell'efficienza e della flessibilità

1. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, favoriscono, ove opportuno, l'uso collettivo e l'uso condiviso dello spettro radio.

 

Gli Stati membri favoriscono inoltre lo sviluppo di tecnologie esistenti e nuove, ad esempio, nel settore della radio cognitiva, comprese quelle che utilizzano gli "spazi bianchi".

 

2. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per migliorare la flessibilità nell'uso dello spettro radio, per promuovere l'innovazione e gli investimenti, mediante la possibilità di utilizzare nuove tecnologie e mediante il trasferimento o l'affitto di diritti d'uso di spettro radio.

 

3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per favorire l'elaborazione e l'armonizzazione delle norme relative agli apparati radioelettrici e ai terminali di telecomunicazioni, nonché alle reti e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche eventualmente in base a mandati di normalizzazione conferiti dalla Commissione agli organi di normalizzazione pertinenti. Un'attenzione particolare è da riservare alle norme per le apparecchiature destinate alle persone disabili.

 

4. Gli Stati membri favoriscono le attività di R&S in materia di nuove tecnologie, come le tecnologie cognitive e le banche dati di geolocalizzazione.

 

5. Gli Stati membri stabiliscono, se del caso, criteri e procedure di selezione per la concessione di diritti d'uso dello spettro radio che promuovono la concorrenza, gli investimenti e l'uso efficace dello spettro radio in quanto bene pubblico, nonché la coesistenza di servizi ed apparecchi nuovi ed esistenti. Gli Stati membri promuovono l'uso efficiente continuo dello spettro radio per le reti, i dispositivi e le applicazioni.

 

6. Qualora sia necessario per garantire l'uso efficace dei diritti d'uso dello spettro radio ed evitare l'accumulo dello spettro radio, gli Stati membri possono prendere in considerazione l'adozione di misure adeguate, come sanzioni finanziarie, applicazione di commissioni di incentivo o il ritiro dei diritti. Tali misure sono stabilite e applicate in modo trasparente, non discriminatorio e proporzionato.

 

7. Per i servizi di comunicazione elettronica, gli Stati membri adottano entro il 1 gennaio 2013 misure di attribuzione e di autorizzazione adeguate per lo sviluppo dei servizi a banda larga, in conformità con la direttiva 2002/20/CE allo scopo di conseguire la massima capacità e velocità di banda larga possibili.

 

8. Per evitare l'eventuale frammentazione del mercato interno dovuta a criteri e condizioni di selezione divergenti applicabili allo spettro radio armonizzato assegnato ai servizi di comunicazione elettronica e che possono essere oggetto di scambio in tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e conformemente al principio di sussidiarietà, agevola l'individuazione e la condivisione delle migliori pratiche sulle condizioni e procedure di autorizzazione ed incoraggia lo scambio di informazioni per tale spettro in modo da aumentare la coerenza in tutta l'Unione, in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi.

 

     Art. 5. Concorrenza [1]

1. Gli Stati membri promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni di concorrenza nel mercato interno per i servizi di comunicazione elettronica conformemente alle direttive 2002/20/CE e 2002/21/CE.

 

Essi tengono conto inoltre degli aspetti relativi alla concorrenza al momento di concedere diritti d'uso dello spettro radio ad utenti di reti di comunicazione elettronica private.

 

2. Ai fini del primo comma del paragrafo 1 e senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza e delle misure adottate dagli Stati membri per conseguire obiettivi di interesse generale conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE, gli Stati membri possono adottare, inter alia, le seguenti misure:

 

a) limitare la quantità di spettro radio per il quale concedono diritti d'uso a un'impresa o imporre condizioni ai suddetti diritti d'uso, come l'offerta di accesso all'ingrosso, il roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande con caratteristiche simili, ad esempio le bande sotto 1 GHz attribuite ai servizi di comunicazione elettronica. Tali condizioni supplementari possono essere imposte soltanto dalle autorità nazionali competenti;

 

b) riservare, se del caso in considerazione della situazione sul mercato nazionale, una certa parte di una banda o di un gruppo di bande di frequenza da assegnare ai nuovi operatori;

 

c) rifiutare di concedere nuovi diritti d'uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d'uso dello spettro radio o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute a eventuali assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso;

 

d) vietare o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d'uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo nazionale o dell'Unione delle operazioni di concentrazione, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;

 

e) modificare i diritti esistenti conformemente alla direttiva 2002/20/CE quando ciò si renda necessario per porre rimedio ex post a distorsioni della concorrenza dovute a eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle frequenze radio.

 

3. Qualora gli Stati membri intendano adottare una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, essi procedono conformemente alle procedure per l’imposizione o la modifica di tali condizioni relative ai diritti d'uso dello spettro radio stabilite nella direttiva 2002/20/CE.

 

4. Gli Stati membri garantiscono che le procedure di autorizzazione e selezione per i servizi di comunicazione elettronica promuovano la concorrenza effettiva a vantaggio dei cittadini, dei consumatori e delle imprese dell'Unione.

 

     Art. 6. Spettro radio per comunicazioni a banda larga senza fili

1. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, adottano tutte le misure necessarie per garantire la disponibilità di spettro radio sufficiente per copertura e capacità all'interno dell'Unione, al fine di consentire all'Unione di disporre della banda larga più veloce al mondo, affinché le applicazioni senza fili e il ruolo guida europeo nei nuovi servizi possano contribuire efficacemente alla crescita economica e alla realizzazione dell'obiettivo dell'accesso ad una velocità della banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020 per tutti cittadini.

 

2. Al fine di promuovere una più ampia disponibilità dei servizi a banda larga senza fili a vantaggio dei cittadini e dei consumatori dell'Unione, gli Stati membri rendono disponibili le bande designate dalle decisioni 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz), 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz) e 2009/766/CE (900-1800 MHz) nei termini e alle condizioni specificati in tali decisioni. Fatta salva la domanda del mercato, gli Stati membri completano il processo di autorizzazione entro il 31 dicembre 2012, senza pregiudicare la disponibilità di servizi esistenti e a condizioni che consentano ai consumatori di accedere facilmente ai servizi a banda larga senza fili.

 

3. Gli Stati membri favoriscono il costante aggiornamento, da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche, delle loro reti alla tecnologia più recente e più efficiente, al fine di creare i propri dividendi di spettro radio in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi.

 

4. Entro il 1 gennaio 2013 gli Stati membri completano la procedura di autorizzazione per consentire l'uso della banda 800 MHz per i servizi di comunicazione elettronica. La Commissione concede deroghe specifiche fino al 31 dicembre 2015 per gli Stati membri in cui circostanze nazionali o locali di carattere eccezionale o problemi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze renderebbero impossibile la disponibilità della banda, su richiesta debitamente motivata dello Stato membro in questione.

 

Qualora uno Stato membro continui ad avere con uno o più paesi, compresi i paesi candidati o in via di adesione, problemi accertati di coordinamento transfrontaliero delle frequenze tali da impedire la disponibilità della banda da 800 MHz dopo il 31 dicembre 2015, la Commissione concede deroghe eccezionali su base annuale fino al superamento di tali problemi.

 

Gli Stati membri cui sia stata concessa una deroga ai sensi del primo o del secondo comma, garantiscono che l'uso della banda da 800 MHz non impedisca la disponibilità di tale banda per i servizi di comunicazione elettronica diversi dalla radiodiffusione negli Stati membri limitrofi.

 

Il presente paragrafo si applica anche ai problemi di coordinamento dello spettro radio nella Repubblica di Cipro dovuti al fatto che al governo di Cipro è impedito l'esercizio di un effettivo controllo su parte del suo territorio.

 

5. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, sottopongono a costante monitoraggio le esigenze in materia di capacità per i servizi di banda larga senza fili. Sulla base dei risultati dell'analisi di cui all'articolo 9, paragrafo 4, la Commissione valuta e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1 gennaio 2015, in merito alla necessità di misure intese ad armonizzare ulteriori bande di frequenza.

 

Gli Stati membri possono garantire, ove opportuno e conformemente al diritto dell'Unione, che il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro radio sia adeguatamente indennizzato conformemente al diritto nazionale.

 

6. Ove opportuno, gli Stati membri promuovono, in cooperazione con la Commissione, l'accesso ai servizi a banda larga che utilizzano la banda 800 MHz in zone remote e scarsamente popolate. In questo modo gli Stati membri valutano le modalità e, ove opportuno, adottano misure tecniche e regolamentari per garantire che la liberazione della banda da 800 MHz non incida negativamente sugli utenti dei servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali.

 

7. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, valuta la giustificazione e la fattibilità di un'estensione dell'assegnazione di spettro radio senza licenza ai sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza.

 

8. Gli Stati membri autorizzano il trasferimento o l'affitto dei diritti d'uso dello spettro radio per le bande armonizzate da 790-862 MHz, 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz e 3,4-3,8 GHz.

 

9. Al fine di garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a servizi digitali avanzati, inclusa la banda larga, in particolare in zone periferiche e scarsamente popolate, gli Stati membri e la Commissione possono valutare la disponibilità di una porzione dello spettro radio sufficiente per la fornitura di servizi via satellite a banda larga che permetta l'accesso a Internet.

 

10. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, esaminano la possibilità di diffondere la disponibilità e l'uso di picocelle e femtocelle. Essi tengono pienamente conto delle potenzialità di tali stazioni base cellulari e dell'utilizzo condiviso e senza licenza dello spettro radio di fungere da base per le reti a maglie senza fili, che possono svolgere un ruolo fondamentale nel colmare il divario digitale.

 

     Art. 7. Esigenze in materia di spettro radio di altre politiche di comunicazione senza fili

Per sostenere l'ulteriore sviluppo dei mezzi audiovisivi innovativi e altri servizi per i cittadini dell'Unione, tenendo conto dei benefici economici e sociali di un mercato unico digitale, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, si prefiggono di garantire la disponibilità di sufficiente spettro radio per la fornitura satellitare e terrestre di tali servizi, se l'esigenza sia chiaramente giustificata.

 

     Art. 8. Esigenze in materia di spettro radio di altre politiche specifiche dell'Unione

1. Gli Stati membri e la Commissione vigilano sulla disponibilità dello spettro radio e sulla protezione delle frequenze radio necessarie per la sorveglianza dell'atmosfera e della superficie della terra, per consentire lo sviluppo e lo sfruttamento delle applicazioni spaziali e il miglioramento dei sistemi di trasporto, in particolare per il sistema mondiale di navigazione civile via satellite istituito dal programma Galileo [17], per il programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) [18] e per i sistemi intelligenti di sicurezza e gestione dei trasporti.

 

2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, esegue studi sul risparmio di energia nell'uso dello spettro radio al fine di contribuire all'attuazione di una politica a bassa emissione di carbonio, economizzando l'energia nell'uso dello spettro radio, e prende in considerazione la possibilità di mettere a disposizione spettro radio per le tecnologie senza fili che possano aumentare il risparmio di energia e l'efficienza di altre reti di distribuzione quali l'approvvigionamento idrico, comprese le reti intelligenti di distribuzione dell'energia e i sistemi di misurazione intelligenti.

 

3. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, cerca di garantire la messa a disposizione di sufficiente spettro radio, in condizioni armonizzate, per sostenere lo sviluppo di servizi legati alla sicurezza e la libera circolazione dei dispositivi pertinenti, nonché lo sviluppo di soluzioni innovative interoperabili nel settore dell'incolumità e protezione pubblica, della protezione civile e dei soccorsi d'urgenza.

 

4. Gli Stati membri e la Commissione collaborano con la comunità scientifica e accademica per individuare un certo numero di iniziative di ricerca e di sviluppo e di applicazioni innovative che possono avere un'incidenza socioeconomica rilevante e/o un potenziale per gli investimenti e tengono conto delle esigenze in materia di spettro radio di tali applicazioni e, se necessario, prendono in esame l'assegnazione di sufficiente spettro radio per tali applicazioni in condizioni tecniche armonizzate e con il minore onere amministrativo possibile.

 

5. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, cercano di garantire le bande di frequenza necessarie per la realizzazione di programmi e eventi speciali, conformemente agli obiettivi dell'Unione di migliorare l’integrazione del mercato interno e l’accesso alla cultura.

 

6. Gli Stati membri e la Commissione cercano di assicurare la disponibilità di spettro per l'identificazione a radiofrequenza (RFID) e le altre tecnologie di comunicazione senza fili legate all'Internet degli oggetti (IoT) e cooperano per favorire l'elaborazione di norme e l'armonizzazione dell’assegnazione dello spettro radio per le comunicazioni IoT negli Stati membri.

 

     Art. 9. Inventario

1. È stabilito un inventario degli usi esistenti dello spettro radio a fini sia commerciali che pubblici.

 

Gli obiettivi dell'inventario sono:

 

a) permettere l'individuazione delle bande di frequenza per le quali l'efficacia degli usi esistenti dello spettro radio potrebbe essere migliorata;

 

b) aiutare a individuare le bande di frequenza che potrebbero essere adatte alla riassegnazione e le opportunità di condivisione dello spettro radio al fine di sostenere le politiche dell'Unione stabilite nella presente decisione, al contempo tenendo conto delle esigenze future di spettro radio basandosi, tra l'altro, sulla domanda dei consumatori e degli operatori e della possibilità di soddisfare tali esigenze;

 

c) aiutare ad analizzare i vari tipi di uso dello spettro radio da parte degli utenti del settore pubblico e privato;

 

d) aiutare a individuare le bande di frequenza che potrebbero essere assegnate o riassegnate per garantirne un uso più efficace, promuovere l'innovazione e rafforzare la concorrenza nel mercato interno, studiare nuove modalità di condivisione dello spettro radio, nell'interesse degli utenti del settore pubblico e del settore privato, tenendo conto dei potenziali effetti positivi e negativi dell'assegnazione o ri-assegnazione di tali bande e di bande adiacenti su utenti esistenti.

 

2. Al fine di garantire un'attuazione uniforme del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, tenendo nella massima considerazione i punti di vista del gruppo "Politica dello spettro radio", adotta gli atti di esecuzione entro il 1 luglio 2013 al fine di:

 

a) sviluppare modalità pratiche e formati uniformi per la raccolta e la fornitura di dati da parte degli Stati membri alla Commissione sugli usi esistenti dello spettro radio, a condizione che le norme in materia di riservatezza commerciale di cui all'articolo 8 della decisione n. 676/2002/CE e il diritto degli Stati membri di rifiutare di fornire informazioni riservate siano rispettati, tenendo conto dell'obiettivo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e gli obblighi esistenti imposti agli Stati membri dal diritto dell'Unione, in particolare l'obbligo di fornire informazioni specifiche;

 

b) elaborare una metodologia per l'analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro radio nei settori della politica dell'Unione contemplati dalla presente decisione, in particolare per i servizi che potrebbero operare nell'intervallo di frequenza compresa tra 400 MHz e 6 GHz, allo scopo di individuare usi importanti dello spettro radio potenziali o in fase di sviluppo.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

 

3. Alla Commissione spetta la gestione dell'inventario di cui al paragrafo 1, conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2.

 

4. La Commissione effettua l’analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro radio conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, lettera b). La Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati di tale analisi.

 

     Art. 10. Negoziati internazionali

1. Nei negoziati internazionali riguardanti lo spettro radio si applicano i seguenti principi:

 

a) se l'oggetto dei negoziati internazionali rientra nella competenza dell'Unione, la posizione dell'Unione è stabilita in conformità del diritto dell'Unione;

 

b) se l'oggetto dei negoziati internazionali rientra in parte nella competenza dell'Unione e in parte in quella degli Stati membri, l'Unione e gli Stati membri cercano di stabilire una posizione comune conformemente a quanto prescritto dal principio di leale collaborazione.

 

Ai fini dell'applicazione del primo comma, lettera b), l'Unione e gli Stati membri cooperano conformemente al principio di unità della rappresentanza internazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri.

 

2. L'Unione assiste gli Stati membri che ne fanno richiesta fornendo loro un sostegno giuridico, politico e tecnico per risolvere i problemi inerenti al coordinamento dello spettro radio con i paesi limitrofi dell'Unione, compresi i paesi candidati e in via di adesione, in modo tale che gli Stati membri in questione possano rispettare gli obblighi loro incombenti in base al diritto dell'Unione. Nel fornire tale assistenza, l'Unione si serve di tutti i suoi poteri giuridici e politici per promuovere l'attuazione delle politiche dell'Unione.

 

L'Unione sostiene inoltre gli sforzi dei paesi terzi per attuare una gestione dello spettro radio che sia compatibile con quella dell'Unione, in modo da tutelare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di spettro radio.

 

3. Quando conducono trattative bilaterali o multilaterali con paesi terzi, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi loro incombenti in base al diritto dell'Unione. Quando firmano o accettano in altro modo eventuali obblighi internazionali nel settore dello spettro radio, gli Stati membri accompagnano alla loro firma o a qualsiasi altro atto di accettazione una dichiarazione congiunta nella quale precisano che attueranno detti accordi o impegni internazionali conformemente agli obblighi loro incombenti in base al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

     Art. 11. Cooperazione tra i vari organi

1. La Commissione e gli Stati membri cooperano per consolidare l'attuale assetto istituzionale al fine di promuovere il coordinamento della gestione dello spettro radio a livello di Unione, anche per questioni concernenti direttamente due o più Stati membri, allo scopo di sviluppare il mercato interno e assicurare la piena realizzazione degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di spettro radio.

 

2. La Commissione e gli Stati membri incoraggiano gli organismi di normalizzazione, la CEPT, il centro comune di ricerca della Commissione e tutte le parti competenti a cooperare strettamente sulle questioni tecniche per promuovere un uso efficace dello spettro radio. A tal fine, essi assicurano il mantenimento di un collegamento coerente tra la gestione dello spettro radio e la normalizzazione, in modo da rafforzare il mercato interno.

 

     Art. 12. Consultazione pubblica

La Commissione organizza, ove necessario, consultazioni pubbliche destinate a raccogliere i punti di vista di tutte le parti interessate e quelli dell'opinione pubblica sull'uso dello spettro radio nell'Unione.

 

     Art. 13. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per lo spettro radio istituito dalla decisione n. 676/2002/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

     Art. 14. Osservanza degli orientamenti e degli obiettivi strategici

Gli Stati membri applicano gli orientamenti e gli obiettivi strategici di cui alla presente decisione entro il 1 luglio 2015 salvo se altrimenti disposto nella presente decisione.

 

     Art. 15. Relazioni e riesame

Entro il 10 aprile 2014, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività svolte e le misure adottate a norma della presente decisione.

 

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per procedere all'esame dell'applicazione della presente decisione.

 

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione procede all'esame dell'applicazione del presente programma.

 

     Art. 16. Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 17. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] GU C 107 del 6.4.2011, pag. 53.

 

[2] Posizione del Parlamento europeo dell' 11 maggio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 13 dicembre 2011 (GU C 46 E del 17.2.2012, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

 

[3] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

 

[4] GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

 

[5] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

 

[6] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

 

[7] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

 

[8] GU L 196 del 17.7.1987, pag. 85.

 

[9] GU L 129 del 17.5.2007, pag. 67.

 

[10] Decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3400-3800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (GU L 144 del 4.6.2008, pag. 77).

 

[11] Decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2500-2690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 37).

 

[12] Decisione 2009/766/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 32).

 

[13] GU L 308 del 24.11.2009, pag. 24.

 

[14] GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

 

[15] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

 

[16] GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.

 

[17] Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).

 

[18] Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 125 della Direttiva 11 dicembre 2018, n. 1972, con la decorrenza ivi prevista.