§ 6.1.47 - Decisione 7 marzo 2002, n. 676.
Decisione n. 2002/676/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:07/03/2002
Numero:676


Sommario
Art. 1.  Obiettivi e campo di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Procedura di comitato.
Art. 4.  Compiti del comitato per lo spettro radio.
Art. 5.  Disponibilità delle informazioni.
Art. 6.  Relazioni con i paesi terzi e con gli organismi internazionali.
Art. 7.  Notificazione.
Art. 8.  Riservatezza.
Art. 9.  Relazione.
Art. 10.  Esecuzione.
Art. 11.  Entrata in vigore.
Art. 12.  Destinatari.


§ 6.1.47 - Decisione 7 marzo 2002, n. 676.

Decisione n. 2002/676/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio).

(G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108).

 

     Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 10 novembre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una comunicazione recante proposte sulle prossime tappe della politica in materia di spettro radio e basata sui risultati della consultazione pubblica sul Libro verde relativo alla politica in materia di spettro radio nel contesto delle politiche della Comunità europea in materia di telecomunicazioni, radiodiffusione, trasporti e ricerca e sviluppo (R&S). Il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente tale comunicazione con risoluzione del 18 maggio 2000. Va sottolineato che è auspicabile, entro certi limiti, per i servizi e le applicazioni un'ulteriore armonizzazione della politica comunitaria in materia di spettro radio, in particolare per i servizi e le applicazioni con copertura comunitaria o europea, e che occorre assicurare che gli Stati membri rendano debitamente applicabili alcune decisioni della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).

     (2) A tale scopo occorre creare nella Comunità un quadro politico e giuridico al fine di garantire il coordinamento degli approcci politici e, se del caso, condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio necessario per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno nei settori della politica comunitaria, quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti e R&S. L'approccio politico per quanto riguarda l'uso dello spettro radio dovrebbe essere coordinato e, nel caso, armonizzato a livello comunitario al fine di conseguire efficacemente gli obiettivi politici comunitari. Un coordinamento e un'armonizzazione a livello comunitario possono contribuire anche ad armonizzare e coordinare l'uso dello spettro radio a livello globale. Parallelamente, può essere fornito a livello nazionale un adeguato supporto tecnico.

     (3) La politica in materia di spettro radio della Comunità dovrebbe contribuire alla libertà di espressione che comprende la libertà di opinione e la libertà di ottenere e trasmettere informazioni e idee senza distinzione di frontiere nonché la libertà dei mezzi di comunicazione di massa e il loro pluralismo.

     (4) La presente decisione si fonda sul principio secondo cui, qualora il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano convenuto sulla politica comunitaria connessa allo spettro radio, si ricorre a procedure di comitato per l'adozione delle pertinenti misure tecniche di attuazione. Le misure tecniche di attuazione dovrebbero specificamente trattare di condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficace dello spettro radio nonché alla disponibilità di informazioni relative all'uso dello spettro radio. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 che istituisce le procedure per l'esercizio delle competenze di attuazione conferite alla Commissione.

     (5) Le nuove iniziative comunitarie connesse allo spettro radio dovrebbero essere approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, se del caso sulla base di una proposta della Commissione. Senza pregiudizio per il diritto di iniziativa della Commissione, tale proposta dovrebbe contenere, tra l'altro, informazioni sull'impatto della politica prevista sugli esistenti gruppi di utenti dello spettro, oltre a indicazioni concernenti qualsiasi riassegnazione generale delle frequenze radio eventualmente richiesta da questa nuova politica.

     (6) Ai fini dell'elaborazione e dell'adozione delle misure tecniche di attuazione e per contribuire alla formulazione, preparazione e attuazione della politica in materia di spettro radio a livello comunitario, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato, denominato comitato dello spettro radio, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato dovrebbe prendere in considerazione proposte di misure tecniche di attuazione relative allo spettro radio. Queste possono essere redatte sulla base del dibattito nel comitato e richiedere in casi specifici lavoro tecnico preparatorio da parte delle autorità nazionali responsabili per la gestione dello spettro radio. Ove per l'adozione delle misure tecniche di attuazione si facesse ricorso a procedure di comitato, il comitato dovrebbe anche tenere conto delle posizioni dell'industria e degli utenti, commerciali e non, e di tutte le altre parti interessate in merito ai progressi tecnologici, commerciali e normativi che possono incidere sull'uso dello spettro radio. Gli utenti dello spettro dovrebbero poter fornire tutte le informazioni ritenute necessarie. Se opportuno, il comitato può decidere di sentire, nel quadro delle proprie riunioni, i rappresentanti delle comunità di utenti dello spettro al fine di ottenere un quadro più chiaro della situazione di un determinato settore.

     (7) Ove sia necessario adottare misure di armonizzazione per l'attuazione delle politiche comunitarie che vanno al di là delle misure tecniche di attuazione, la Commissione può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta basata sul trattato.

     (8) La politica in materia di spettro radio non può fondarsi esclusivamente su parametri tecnici ma deve tener conto anche di considerazioni economiche, politiche, culturali, sanitarie e sociali. La sempre maggiore domanda di fornitura di radiofrequenze disponibili in misura limitata porterà a pressioni contrapposte per conciliare le esigenze dei vari gruppi di utenti dello spettro radio appartenenti a settori quali le telecomunicazioni, la radiodiffusione, i trasporti, nonché utenti quali le autorità giudiziarie, l'esercito e la comunità scientifica. Di conseguenza, la politica in materia di spettro radio dovrebbe tener conto di tutti i gruppi di utenti e bilanciarne le esigenze rispettive.

     (9) La presente decisione non dovrebbe limitare il diritto degli Stati membri di imporre le misure restrittive necessarie per il mantenimento dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza e per fini di difesa. Qualora una misura tecnica di attuazione incida, tra l'altro, sulle bande di radiofrequenza utilizzate da uno Stato membro esclusivamente e direttamente a fini di pubblica sicurezza e di difesa e qualora detto Stato lo richieda per giustificati motivi, la Commissione può autorizzare periodi di transizione e/o meccanismi di ripartizione allo scopo di facilitare la piena attuazione della misura in questione. A questo riguardo gli Stati membri possono altresì comunicare alla Commissione le rispettive bande di radiofrequenza nazionali utilizzate esclusivamente e direttamente per fini di pubblica sicurezza e di difesa.

     (10) Per tenere conto delle posizioni degli Stati membri, delle istituzioni comunitarie, dell'industria e degli utenti, commerciali e non, e di tutte le altre parti interessate in merito ai progressi tecnologici, commerciali e normativi che possono incidere sull'uso dello spettro radio, la Commissione può organizzare consultazioni al di fuori dell'ambito della presente decisione.

     (11) La gestione tecnica dello spettro radio implica l'armonizzazione e l'allocazione delle radio-frequenze. Tale armonizzazione dovrebbe rispecchiare i principi di politica generale stabiliti a livello comunitario. Tuttavia, la gestione tecnica dello spettro radio non include le procedure di assegnazione e di concessione delle autorizzazioni, né la decisione circa il ricorso a procedure di selezione di offerte concorrenti per l'assegnazione delle radio-frequenze.

     (12) In vista dell'adozione di misure tecniche di attuazione relative all'armonizzazione dell'assegnazione delle frequenze e della disponibilità delle informazioni, il comitato dovrebbe cooperare con gli esperti delle autorità nazionali incaricate della gestione dello spettro radio. Basandosi sull'esperienza delle procedure di assegnazione di mandati acquisita in settori specifici, per esempio in esito all'applicazione della decisione n. 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità nonché della decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità, è necessario adottare misure tecniche di attuazione sulla base dei mandati conferiti alla CEPT. Ove sia necessario adottare misure armonizzate per l'attuazione delle politiche comunitarie che non rientrano nelle competenze della CEPT la Commissione può adottare misure di attuazione con l'assistenza del comitato dello spettro radio.

     (13) La CEPT comprende 44 paesi europei. Essa elabora misure tecniche di armonizzazione allo scopo di armonizzare l'uso dello spettro radio al di là dei confini comunitari, fatto questo particolarmente importante per gli Stati membri in cui l'uso dello spettro radio può subire interferenze derivanti dall'uso di paesi della CEPT non appartenenti all'UE. Le decisioni e le misure adottate ai sensi della presente decisione dovrebbero tener conto della situazione specifica degli Stati membri con frontiere esterne. Se necessario, la Commissione dovrebbe poter rendere i risultati di tali mandati obbligatori per gli Stati membri e, qualora i risultati non siano disponibili o siano ritenuti inaccettabili, adottare altre misure appropriate. Ciò consentirà in particolare di procedere all'armonizzazione dello spettro radio in tutta la Comunità, conformemente alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni).

     (14) La diffusione coordinata e tempestiva delle informazioni adeguate al pubblico riguardo all'assegnazione, la disponibilità e l'uso dello spettro radio nella Comunità è un elemento determinante per le decisioni di investimento e la definizione delle strategie. Lo stesso vale per gli sviluppi tecnologici che si traducono in nuove modalità di ripartizione e di gestione dello spettro radio e di assegnazione delle radiofrequenze. La definizione di strategie a lungo termine implica una chiara comprensione delle conseguenze dell'evoluzione tecnologica. Tali informazioni dovrebbero pertanto essere rese disponibili nella Comunità, fatte salve le disposizioni in materia di protezione delle informazioni commerciali riservate e dei dati personali a norma della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni. La realizzazione di una politica intersettoriale in materia di spettro radio rende necessaria la messa a disposizione di informazioni sull'intero spettro delle radiofrequenze. Alla luce dell'obiettivo generale di armonizzare l'uso dello spettro radio nella Comunità e in Europa, tali informazioni devono essere armonizzate a livello europeo e presentate in una forma che consenta una facile consultazione.

     (15) E’ pertanto necessario estendere gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative all'uso dello spettro radio vigenti a livello comunitario ed internazionale. Sul piano internazionale, il documento di riferimento sui principi normativi, negoziato nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio dal gruppo sulle telecomunicazioni di base, stabilisce anche l'obbligo di pubblicare il piano di ripartizione delle bande di frequenza radio. La direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali (direttiva sulle comunicazioni mobili), prevede che gli Stati membri pubblichino ogni anno o comunichino su richiesta il piano di ripartizione delle frequenze radio e i programmi per il futuro ampliamento di tali frequenze, ma limita tale obbligo alle comunicazioni mobili e personali. Inoltre, la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità e la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, impongono agli Stati membri l'obbligo di notificare alla Commissione le interfacce regolamentate al fine di verificarne la compatibilità con il diritto comunitario.

     (16) La direttiva 96/2/CE è stata all'origine di una prima serie di misure adottate dalla CEPT quale la decisione dell'European Radio Communications (ERC) relativa alla pubblicazione delle tabelle nazionali di allocazione dello spettro radio (decisione ERC/DEC/(97)01). E’ necessario garantire che le soluzioni adottate dalla CEPT siano compatibili con le esigenze della politica comunitaria e usufruiscano di una base giuridica che ne consenta l'applicazione nella Comunità. A tal fine, devono essere adottate a livello comunitario misure specifiche sia di carattere procedurale che sostanziale.

     (17) Le imprese della Comunità dovrebbero beneficiare di un trattamento equo e non discriminatorio quando hanno accesso allo spettro radio di paesi terzi. L'accesso alle radiofrequenze è un fattore determinante per lo sviluppo delle attività commerciali e delle attività di interesse pubblico ed è pertanto necessario garantire che le esigenze della Comunità in materia di spettro radio siano prese in considerazione nelle attività di pianificazione internazionale.

     (18) L'attuazione delle politiche comunitarie può richiedere un coordinamento dell'uso dello spettro radio, in particolare per la fornitura di servizi di comunicazione quali il roaming su scala comunitaria. Inoltre, talune applicazioni dello spettro radio hanno una copertura geografica che si estende oltre i confini degli Stati membri e permettono di fornire servizi transfrontalieri senza richiedere lo spostamento di persone, come, ad esempio, i servizi di comunicazione via satellite. La Comunità dovrebbe pertanto essere adeguatamente rappresentata in seno a tutti gli organismi e alle conferenze internazionali competenti che trattano della gestione dello spettro radio quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e alle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni.

     (19) Gli attuali meccanismi di preparazione e di negoziato per le conferenze mondiali delle radio e comunicazioni della UIT hanno dato risultati eccellenti grazie al buon livello di cooperazione all'interno della CEPT; nei preparativi si è tenuto conto degli interessi della Comunità. Nel quadro dei negoziati internazionali gli Stati membri e la Comunità dovrebbero definire una strategia comune e collaborare strettamente nell'arco dell'intero processo negoziale in modo da garantire un'unità nella rappresentatività internazionale della Comunità, sulla base, in particolare, delle procedure stabilite nelle conclusioni del Consiglio del 3 febbraio 1992 per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni confermate dalle conclusioni del Consiglio del 22 settembre 1997 e del 2 maggio 2000. Per tali negoziati internazionali la Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio se sono interessate le politiche comunitarie al fine di ottenere da parte del Consiglio un'approvazione in merito agli obiettivi della politica comunitaria da conseguire e alle posizioni che gli Stati membri devono difendere sulla scena internazionale. Per assicurare che tali posizioni prendano nella debita considerazione anche la dimensione tecnica connessa con la gestione dello spettro radio, la Commissione può conferire gli opportuni mandati alla CEPT. Gli Stati membri dovrebbero accompagnare ogni atto di accettazione di un accordo o di un regolamento adottato in una sede internazionale responsabile o interessata alla gestione dello spettro delle radiofrequenze con una dichiarazione congiunta ai sensi della quale si impegnano ad applicare il detto accordo o regolamento conformemente agli obblighi imposti loro dal trattato.

     (20) Oltre ai negoziati internazionali specificamente attinenti allo spettro radio, vi sono altri accordi internazionali ai quali partecipano la Comunità e paesi terzi che possono incidere sui piani di utilizzo e di ripartizione della banda delle radiofrequenze, e trattare problemi quali il commercio e l'accesso ai mercati, anche nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, la libera circolazione e l'utilizzo delle apparecchiature, i sistemi di comunicazione a copertura regionale o mondiale, come ad esempio i sistemi satellitari, i sistemi di sicurezza e di soccorso, i sistemi di trasporto, le tecnologie di radiodiffusione e le applicazioni della ricerca come la radioastronomia e l'osservazione della terra. E’ importante perciò che sia garantita la compatibilità tra gli accordi della Comunità per la negoziazione dei problemi di scambi e di accesso ai mercati e gli obiettivi che la politica in materia di spettro radio deve perseguire a norma della presente decisione.

     (21) Considerata la potenziale sensibilità sotto il profilo commerciale delle informazioni che le autorità nazionali di regolamentazione possono ottenere nel quadro delle loro attività in materia di politica e di gestione dello spettro radio, è necessario che le autorità nazionali applichino i principi comuni di riservatezza stabiliti nella presente decisione.

     (22) Poiché lo scopo dell'azione proposta, cioè la creazione di un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (23) In considerazione degli obblighi commerciali internazionali della Comunità e dei suoi Stati membri, questi ultimi dovrebbero dare esecuzione al presente quadro di riferimento comune relativo alla politica in materia di spettro radio, in particolare tramite le rispettive autorità nazionali, e fornire alla Commissione tutte le informazioni a questa necessarie per valutare la corretta applicazione del quadro di riferimento in tutta la Comunità.

     (24) Le decisioni n. 710/97/CE e n. 128/1999/CE rimangono in vigore.

     (25) La Commissione dovrebbe riferire ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati ottenuti a norma della presente decisione e alle azioni future previste. Ciò può consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di manifestare, se del caso, il loro appoggio,

     hanno adottato la presente decisione:

 

Art. 1. Obiettivi e campo di applicazione.

     1. Lo scopo della presente decisione è istituire una politica e un quadro normativo nella Comunità per assicurare il coordinamento degli approcci politici e, se del caso, condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficace dello spettro radio necessari all'istituzione e al funzionamento del mercato interno in settori di politica comunitaria quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti, e ricerca e sviluppo (R&S).

     2. Per realizzare detto obiettivo la decisione stabilisce procedure volte a:

     a) facilitare la definizione delle politiche in ordine alla pianificazione strategica e all'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nella Comunità che tenga conto, tra l'altro, degli aspetti economici, di sicurezza, sanitari, di interesse pubblico, di libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche comunitarie nonché delle esigenze delle varie comunità di utenti al fine di ottimizzare l'uso dello spettro radio e di evitare interferenze pregiudizievoli;

     b) garantire l'effettiva attuazione della politica in materia di spettro radio nella Comunità, e in particolare definire un approccio metodologico generale che assicuri condizioni armonizzate per la disponibilità e l'uso efficace dello spettro radio;

     c) garantire una diffusione coordinata e tempestiva delle informazioni sull'assegnazione, la disponibilità e l'uso dello spettro radio nella Comunità;

     d) assicurare il coordinamento efficace degli interessi della Comunità nei negoziati internazionali quando l'uso dello spettro radio incide sulle politiche comunitarie.

     3. Le attività perseguite ai sensi della presente decisione tengono in debito conto i lavori delle organizzazioni internazionali inerenti alla gestione dello spettro radio come per esempio l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e la Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).

     4. La presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi in particolare alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva, le disposizioni della direttiva 1999/5/CE e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente decisione, lo "spettro radio" comprende le onde radioelettriche di frequenza compresa tra 9 kHz e 3.000 GHz. Le onde radioelettriche sono onde elettromagnetiche che si propagano nello spazio senza guida artificiale.

 

     Art. 3. Procedura di comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato [ ] (in prosieguo il comitato per lo spettro radio).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     4. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

 

     Art. 4. Compiti del comitato per lo spettro radio.

     1. Al fine di conseguire l'obiettivo della presente decisione di cui all'articolo 1 la Commissione propone al comitato per lo spettro radio, in conformità delle procedure illustrate nel presente articolo, adeguate misure tecniche di attuazione allo scopo di assicurare condizioni armonizzate per la disponibilità e l'uso efficace dello spettro radio nonché l'accessibilità delle informazioni relative all'uso dello spettro radio, di cui all'articolo 5.

     2. Ai fini della messa a punto delle misure tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, che sono di competenza della CEPT, ad esempio condizioni armonizzate per l'assegnazione delle frequenze radio e per la disponibilità delle informazioni, la Commissione, con appositi mandati alla CEPT, precisa i compiti da svolgere e il relativo calendario di realizzazione, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

     3. Sulla base delle attività eseguite conformemente al paragrafo 2, la Commissione decide se i risultati dei lavori svolti conformemente ai mandati si applicano nella Comunità e stabilisce le scadenze di attuazione da parte degli Stati membri. Tali decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Ai fini del presente paragrafo, la Commissione si avvale della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

     4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, se la Commissione o uno Stato membro considera che le attività svolte sulla base del mandato conferito a norma del paragrafo 2 non segnano progressi soddisfacenti rispetto al calendario stabilito o se i risultati del mandato sono inaccettabili, la Commissione può adottare, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 3 altre misure per conseguire gli obiettivi del mandato.

     5. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 possono, ove opportuno, dar luogo a possibilità di periodi di transizione e/o meccanismi di ripartizione dello spettro radio in uno Stato membro, che la Commissione deve, ove giustificato e tenuto conto della situazione particolare esistente nello Stato membro, approvare in base a una richiesta motivata dello Stato interessato e purché tale deroga non ritardi indebitamente l'attuazione o non provochi indebite disparità di situazioni sul piano concorrenziale o normativo tra Stati membri.

     6. Al fine di conseguire l'obiettivo della presente decisione quale definito dall'articolo 1, la Commissione può inoltre adottare, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 3, misure tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, non contemplate dal paragrafo 2.

     7. Allo scopo di contribuire alla formulazione, preparazione ed attuazione della politica comunitaria in materia di spettro radio, e fatte salve le procedure di cui al presente articolo, la Commissione consulta periodicamente il comitato per lo spettro radio sulle questioni disciplinate dall'articolo 1.

 

     Art. 5. Disponibilità delle informazioni.

     Gli Stati membri assicurano la pubblicazione della tabella di ripartizione delle frequenze radio nazionali e delle pertinenti informazioni su diritti, condizioni, procedure, oneri, e canoni concernenti l'uso dello spettro radio qualora siano rilevanti al fine del conseguimento dell'obiettivo della presente decisione quale definito all'articolo 1. Mantengono aggiornate tali informazioni e adottano le misure necessarie per costituire adeguate banche di dati che consentano di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico, laddove opportuno conformemente alle pertinenti misure di armonizzazione adottate ai sensi dell'articolo 4.

 

     Art. 6. Relazioni con i paesi terzi e con gli organismi internazionali.

     1. La Commissione segue gli sviluppi, in materia di spettro radio, nei paesi terzi e in seno agli organismi internazionali, che potrebbero incidere sull'esecuzione della presente decisione.

     2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle difficoltà di diritto o di fatto create dai paesi terzi o dagli organismi internazionali per l'esecuzione della presente decisione.

     3. La Commissione riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e può proporre misure volte a garantire, ove opportuno, l'attuazione dei principi e degli obiettivi della presente decisione. Se necessario, ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1 sono concordati obiettivi politici comuni per garantire un coordinamento comunitario tra gli Stati membri.

     4. Le misure adottate a norma del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti dai pertinenti accordi internazionali.

 

     Art. 7. Notificazione.

     Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per verificare l'esecuzione della presente decisione. In particolare, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito all'applicazione dei risultati dei mandati, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

 

     Art. 8. Riservatezza.

     1. Gli Stati membri non divulgano le informazioni protette dalla riservatezza commerciale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.

     2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto delle autorità competenti di procedere alla divulgazione qualora ciò sia indispensabile per l'adempimento dei loro compiti. In tal caso la divulgazione deve essere proporzionata e tenere conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti commerciali.

     3. Il paragrafo 1 non osta alla pubblicazione di informazioni sulle condizioni di concessione dei diritti d'uso dello spettro radio che non includono informazioni di natura riservata.

 

     Art. 9. Relazione.

     La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle attività realizzate e alle misure adottate in applicazione della presente decisione, e alle azioni future previste in applicazione della presente decisione.

 

     Art. 10. Esecuzione.

     Gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare esecuzione alla presente decisione ed ai provvedimenti da essa derivanti.

 

     Art. 11. Entrata in vigore.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 12. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.