§ 3.3.454 - Direttiva 9 marzo 1999, n. 5.
Direttiva n. 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:09/03/1999
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e scopo.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Requisiti essenziali.
Art. 4.  Notifica e pubblicazione delle specifiche di interfaccia.
Art. 5.  Norme armonizzate.
Art. 6.  Immissione sul mercato.
Art. 7.  Messa in servizio e diritto di collegamento.
Art. 8.  Libera circolazione degli apparecchi.
Art. 9.  Salvaguardia.
Art. 10.  Procedure di valutazione della conformità.
Art. 11.  Organismi notificati e autorità di sorveglianza.
Art. 12.  Marcatura CE.
Art. 13.  Istituzione del Comitato
Art. 14.  Procedura del Comitato consultivo
Art. 15.  Procedura del Comitato di regolamentazione
Art. 16.  Paesi terzi.
Art. 17.  Riesame e relazione.
Art. 18.  Disposizioni transitorie.
Art. 19.  Recepimento.
Art. 20.  Abrogazione.
Art. 21.  Entrata in vigore.
Art. 22.  Destinatari.


§ 3.3.454 - Direttiva 9 marzo 1999, n. 5. [1]

Direttiva n. 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

(G.U.C.E. 7 aprile 1999, n. L 91).

 

CAPO I

ASPETTI GENERALI

 

Art. 1. Ambito di applicazione e scopo.

     1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo per l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la messa in servizio nella Comunità delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

     2. Allorché l'apparecchio di cui all'articolo 2, lettera a), contiene, come parte integrante o accessoria:

     a) un dispositivo medico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, riguardante i dispositivi medici, o

     b) un dispositivo medico impiantatile attivo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantatili attivi,

l'apparecchio è disciplinato dalla presente direttiva, fatta salva l'applicazione, rispettivamente, delle direttive 93/42/CEE e 90/385/CEE relative ai dispositivi medici ed ai dispositivi medici impiantabili attivi.

     3. Allorché l'apparecchio costituisce un componente o un'entità tecnica distinta di un veicolo ai sensi della direttiva 72/245/CEE del Consiglio, concernente le perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli o un componente o un'entità tecnica distinta di un veicolo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, l'apparecchio è disciplinato dalla presente direttiva, fatta salva l'applicazione, rispettivamente, delle direttive 72/245/CEE e 92/61/CEE.

     4. La presente direttiva non si applica alle apparecchiature elencate nell'allegato I.

     5. La presente direttiva non si applica agli apparecchi usati esclusivamente nelle attività concernenti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compresa la prosperità economica dello Stato, nel caso di attività riguardanti questioni connesse con la sicurezza dello Stato) e nelle attività dello Stato in materia di diritto penale.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

     a) "apparecchio": qualsiasi apparecchiatura che sia o

un'apparecchiatura radio o un'apparecchiatura terminale di

telecomunicazione o entrambe;

     b) "apparecchiatura terminale di telecomunicazione": è un prodotto che consente la comunicazione, o un suo componente essenziale, destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti pubbliche di telecomunicazione (vale a dire, di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico);

     c) "apparecchiatura radio": è il prodotto, o un suo componente essenziale, in grado di comunicare mediante l'emissione e/o la ricezione di onde radio impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali;

     d) "onde radio": onde elettromagnetiche di frequenza compresa tra 9 kHz e 3000 GHz, propagate nello spazio senza guida artificiale;

     e) "interfaccia":

     i) un punto terminale di rete, che costituisce un punto di connessione materiale, tramite il quale l'utente può avere accesso alla rete pubblica di telecomunicazione, e/o

     ii) un'interfaccia aria che specifica il cammino radio tra le apparecchiature radio

e le loro specifiche tecniche;

     f) "categoria di apparecchiature": categoria che individua particolari tipi di apparecchi che, ai sensi della presente direttiva, sono considerati simili e che specifica a quali interfacce l'apparecchio è destinato ad essere collegato. L'apparecchio può appartenere a più di una categoria di apparecchiature;

     g) "dossier tecnico di fabbricazione": è la documentazione che descrive l'apparecchio e fornisce informazioni e spiegazioni su come sono stati rispettati i requisiti essenziali applicabili;

     h) "norma armonizzata": è la specificazione tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto, in forza di un mandato della Commissione e secondo le procedure definite dalla direttiva 98/34/CE allo scopo di stabilire un "requisito europeo", al quale non è obbligatorio conformarsi;

     i) "interferenze dannose": interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili.

 

     Art. 3. Requisiti essenziali.

     1. I seguenti requisiti essenziali sono applicabili a tutti gli apparecchi:

     a) la protezione della salute e della sicurezza dell'utente o di qualsiasi altra persona, compresi gli obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 73/23/CEE, ma senza applicazione dei limiti minimi di tensione;

     b) i requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica previsti dalla direttiva 89/336/CEE.

     2. Inoltre, le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare efficacemente lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose.

     3. Secondo la procedura di cui all'articolo 15, la Commissione può stabilire che gli apparecchi all'interno di determinate categorie o determinati tipi di apparecchi siano costruiti in modo da:

     a) interagire tramite reti con altri apparecchi e poter essere collegati ad interfacce di tipo appropriato all'interno della Comunità; e/o da

     b) non danneggiare la rete o il suo funzionamento né abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; e/o da

     c) contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato; e/o da

     d) supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi; e/o da

     e) supportare funzioni speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza; e/o da

     f) supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili, nel caso di determinati tipi di apparecchi.

 

     Art. 4. Notifica e pubblicazione delle specifiche di interfaccia.

     1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le interfacce da essi disciplinate, qualora non siano state notificate ai sensi delle disposizioni della direttiva 98/34/CE. La Commissione, dopo aver consultato il comitato secondo la procedura di cui all'articolo 15, stabilisce l'equivalenza tra le interfacce notificate e assegna un identificatore di categoria delle apparecchiature, che viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i tipi di interfaccia offerti in tale Stato dai gestori delle reti pubbliche di

telecomunicazione. Gli Stati membri provvedono affinché tali gestori pubblichino le specifiche tecniche esatte ed adeguate di tali interfacce prima di rendere disponibili al pubblico i servizi forniti mediante dette interfacce, e pubblichino regolarmente le specifiche aggiornate. Le specifiche debbono essere sufficientemente dettagliate da consentire la progettazione di apparecchiature terminali di telecomunicazione in grado di utilizzare tutti i servizi forniti mediante l'interfaccia in questione. Le specifiche contengono, tra l'altro, tutte le informazioni necessarie per consentire ai fabbricanti di realizzare, a loro scelta, le prove necessarie per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili alle apparecchiature terminali di telecomunicazione. Gli Stati membri provvedono affinché dette specifiche siano rese prontamente disponibili da parte dei gestori.

 

     Art. 5. Norme armonizzate.

     1. Gli Stati membri presumono che gli apparecchi conformi alle norme tecniche armonizzate, o a parte di esse, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sono conformi ai requisiti essenziali elencati nell'articolo 3, nella misura in cui siano contemplati nelle dette norme armonizzate o in parte di esse.

     2. Quando uno Stato membro o la Commissione reputano che la conformità con una norma armonizzata non garantisce il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3 che detta norma dovrebbe soddisfare, la Commissione o lo Stato membro si rivolgono al comitato.

     3. In caso di carenze delle norme armonizzate rispetto ai requisiti essenziali, la Commissione, dopo aver consultato il comitato e secondo la procedura di cui all'articolo 14, può pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee orientamenti per l'interpretazione delle norme armonizzate o le condizioni alle quali il rispetto di dette norme dà luogo a una presunzione di conformità. Dopo aver consultato il comitato e secondo la procedura di cui all'articolo 14, la Commissione può revocare le norme armonizzate mediante la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 6. Immissione sul mercato.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché gli apparecchi siano immessi sul mercato soltanto se rispettano gli opportuni requisiti essenziali di cui all'articolo 3, nonché le altre disposizioni pertinenti della presente direttiva, quando sono adeguatamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati ai fini previsti. Essi non sono soggetti ad ulteriori disposizioni nazionali per quanto riguarda l'immissione sul mercato.

     2. Nell'adottare una decisione circa l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, la Commissione determina la data di applicazione dei requisiti. Se viene stabilito che una categoria delle apparecchiature deve essere conforme ai particolari requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, qualsiasi apparecchio della categoria di apparecchiature in questione immesso sul mercato prima della data di attuazione determinata dalla Commissione può continuare ad essere immesso sul mercato per un periodo ragionevole. La data di attuazione e il periodo saranno stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.

     3. Gli Stati membri provvedono affinché il fabbricante o la persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio forniscano all'utente le informazioni sull'uso cui l'apparecchio è destinato, unitamente alla dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali. Nel caso delle apparecchiature radio, tali informazioni dovranno essere sufficienti per identificare sull'imballaggio o nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro dove l'apparecchiatura in questione è destinata ad essere utilizzata e dovranno avvertire l'utente attraverso le marcature sull'apparecchio di cui all'allegato VII, paragrafo 5, di eventuali restrizioni o richieste di autorizzazione necessarie per l'uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri. Nel caso delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, tali informazioni dovranno essere sufficienti per individuare le interfacce delle reti pubbliche di telecomunicazioni cui l'apparecchiatura è destinata a collegarsi. Per tutti gli apparecchi tali informazioni devono essere esposte in maniera visibile.

     4. Nel caso di un'apparecchiatura radio che utilizzi bande di frequenza la cui utilizzazione non è armonizzata nella Comunità, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile dell'immissione dell'apparecchiatura sul mercato notifica la propria intenzione di immettere l'apparecchiatura sul mercato all'autorità nazionale che, nello Stato membro in questione, è responsabile della gestione dello spettro delle radiofrequenze.

Questa notifica è fatta non meno di quattro settimane prima dell'inizio dell'immissione sul mercato e fornisce informazioni circa le caratteristiche radio dell'apparecchiatura (in particolare banda di frequenza, spaziatura tra i canali, tipo di modulazione e potenza RF) e il numero d'identificazione dell'organismo notificato di cui all'allegato IV o all'allegato V.

 

     Art. 7. Messa in servizio e diritto di collegamento.

     1. Gli Stati membri autorizzano la messa in servizio degli apparecchi per lo scopo cui sono destinati se essi sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'articolo 3 e alle altre disposizioni pertinenti della presente direttiva.

     2. Fatto salvo il paragrafo 1 ed eventuali condizioni connesse all'autorizzazione per la fornitura del servizio in questione ai sensi della normativa comunitaria, gli Stati membri possono limitare la messa in servizio di apparecchiature radio solo per motivi connessi all'uso efficace ed appropriato dello spettro delle radiofrequenze, per evitare interferenze dannose o per questioni di sanità pubblica.

     3. Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri provvedono affinché i gestori di reti pubbliche di telecomunicazione non rifiutino di collegare apparecchiature terminali di telecomunicazione ad apposite interfacce per motivi tecnici, qualora dette apparecchiature siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 3.

     4. Qualora uno Stato membro ritenga che un apparecchio dichiarato conforme alla presente direttiva provochi seri danni ad una rete o interferenze radio dannose, o disturbi la rete o il suo funzionamento, il gestore può essere autorizzato a rifiutare o ad interrompere il collegamento o a ritirare dal servizio tale apparecchio. Gli Stati membri notificano dette autorizzazioni alla Commissione, che convoca una riunione del comitato, il quale esprime un parere in materia. Dopo aver consultato il comitato la Commissione può avviare le procedure di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3. La Commissione e gli Stati membri possono inoltre adottare altre misure opportune.

     5. In caso di emergenza, l'operatore può disinserire gli apparecchi, qualora la protezione della rete richieda che l'apparecchiatura sia prontamente disinserita e qualora si possa offrire senza indugi all'utente una soluzione alternativa, senza costi a suo carico. L'operatore informa immediatamente l'autorità nazionale responsabile dell'attuazione del paragrafo 4 e dell'articolo 9.

 

     Art. 8. Libera circolazione degli apparecchi.

     1. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di apparecchi recanti la marcatura CE di cui all'allegato VII che ne indica la conformità con tutte le disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità di cui al capo II. Ciò non pregiudica gli articoli 6, paragrafo 4, 7, paragrafo 2, e 9, paragrafo 5.

     2. In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni commerciali, ecc., gli Stati membri non creano ostacoli all'esposizione di un apparecchio che non rispetti la presente direttiva, purché un'indicazione visibile segnali chiaramente che l'apparecchio non può essere commercializzato o messo in servizio finché non sia reso conforme.

     3. Qualora l'apparecchio sia soggetto ad altre direttive che riguardano altri aspetti e prevedano altresì l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima deve indicare che l'apparecchio soddisfa anche le disposizioni di queste altre direttive. Tuttavia, qualora una o più di queste direttive consentano al fabbricante, per un periodo transitorio, di scegliere quali disposizioni applicare, la marcatura CE indicherà che l'apparecchio soddisfa esclusivamente le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In questo caso, i riferimenti a queste direttive, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, devono figurare nei documenti, avvisi o istruzioni richieste da queste direttive e che accompagnano tali prodotti.

 

     Art. 9. Salvaguardia.

     1. Qualora uno Stato membro accerti che un apparecchio contemplato dalla presente direttiva non è conforme ai requisiti della stessa, esso adotta tutti i provvedimenti necessari nel proprio territorio per ritirare detto apparecchio dal mercato o dal servizio, proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o limitarne la libera circolazione.

     2. Lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione ogni provvedimento di cui sopra, indicandone i motivi e precisando se la non conformità sia dovuta:

     a) ad una non corretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1,

     b) a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1,

     c) al mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, laddove l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

     3. Qualora i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano dovuti alla non corretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o al mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, laddove l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la Commissione consulta le parti interessate al più presto. La Commissione comunica immediatamente agli Stati membri le sue conclusioni e comunica se ritenga giustificati i provvedimenti entro due mesi dalla notifica alla Commissione di detti provvedimenti.

     4. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia dovuta a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la Commissione si rivolge al comitato entro due mesi. Il comitato esprime un parere secondo la procedura di cui all'articolo 14. Dopo tali consultazioni la Commissione informa gli Stati membri delle sue conclusioni e se ritenga giustificata l'azione dello Stato membro. In caso affermativo, ne informa senza indugio lo Stato membro ed avvia la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

     5. a) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, uno Stato membro può, a norma del trattato e, in particolare, dei suoi articoli 30 e 36, adottare misure appropriate allo scopo di:

     i) vietare o limitare l'immissione sul suo mercato; e/o

     ii) esigere il ritiro dal suo mercato

di apparecchiature radio, compresi tipi di apparecchiature radio, che hanno

causato o che si presume ragionevolmente causeranno in futuro interferenze

dannose, comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati sulle

bande di frequenza nazionali assegnate

     b) Allorché uno Stato membro adotta misure ai sensi della lettera a), ne informa immediatamente la Commissione, precisando le ragioni della loro adozione.

     6. Qualora uno Stato membro notifichi alla Commissione una misura di cui ai paragrafi 1 o 5, la Commissione informa a sua volta gli altri Stati membri e consulta il comitato in materia.

Qualora, dopo tale consultazione, la Commissione ritenga che:

     - la misura sia giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri;

     - la misura sia ingiustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro e lo invita a revocare la misura.

     7. La Commissione tiene un registro dei casi notificati dagli Stati membri, che essi possono consultare su richiesta.

 

CAPO II

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

 

     Art. 10. Procedure di valutazione della conformità.

     1. Le procedure di valutazione della conformità indicate nel presente articolo devono essere applicate per dimostrare la conformità dell'apparecchio a tutti i requisiti essenziali pertinenti definiti nell'articolo 3.

     2. A scelta del fabbricante, la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), può essere dimostrata mediante le procedure definite, rispettivamente, nelle direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE, qualora l'apparecchio rientri nell'ambito di applicazione di tali direttive in alternativa alle procedure indicate in prosieguo.

     3. Le apparecchiature terminali di telecomunicazione che non impiegano lo spettro assegnato alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali e le componenti di ricezione delle apparecchiature radio sono sottoposte alle procedure descritte negli allegati II, IV o V, a scelta del fabbricante.

     4. Qualora il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le apparecchiature radio non contemplate nel paragrafo 3 sono sottoposte a una delle procedure descritte negli allegati III, IV o V, a scelta del fabbricante.

     5. Qualora il fabbricante non abbia applicato o abbia applicato solo in parte le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le apparecchiature radio non contemplate nel paragrafo 3 del presente articolo sono sottoposte alle procedure descritte nell'allegato IV o nell'allegato V, a scelta del fabbricante.

     6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi da 2 a 5 sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui viene applicata la procedura o in una lingua ammessa dall'organismo notificato.

 

     Art. 11. Organismi notificati e autorità di sorveglianza.

     1. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi da essi designati per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 10. Per individuare gli organismi da designare gli Stati membri applicano i criteri stabiliti nell'allegato VI.

     2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità stabilite nel rispettivo territorio che devono svolgere i compiti di sorveglianza connessi all'applicazione della presente direttiva.

     3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco degli organismi notificati accompagnato dai rispettivi numeri di identificazione e dai compiti loro assegnati. Essa pubblica inoltre nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco delle autorità di sorveglianza. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per aggiornare gli elenchi in questione.

 

CAPO III

MARCATURA CE DI CONFORMITÀ E ISCRIZIONI

 

          Art. 12. Marcatura CE.

     1. L'apparecchio conforme a tutti i requisiti essenziali pertinenti è contraddistinto dalla marcatura CE di conformità prevista nell'allegato VII. Tale marcatura è apposta sotto la responsabilità del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato nella Comunità o della persona responsabile dell'immissione dell'apparecchio sul mercato.

Quando si ricorre alle procedure di cui agli allegati III, IV o V, la marcatura è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato previsto nell'articolo 11, paragrafo 1. Le apparecchiature radio sono inoltre accompagnate dall'identificatore della categoria di apparecchiature, ove ne sia stato assegnato uno. E' consentito apporre sull'apparecchiatura altre marcature, purché non riducano la visibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità.

     2. Nessun apparecchio, sia esso conforme o meno ai requisiti essenziali pertinenti, può recare marchi idonei a trarre in inganno i terzi quanto al significato e alla forma della marcatura CE di cui all'allegato VII.

     3. Lo Stato membro competente adotta le misure appropriate nei confronti di chi ha apposto una marcatura non conforme ai paragrafi 1 e 2. Se non è possibile identificare la persona che ha apposto la marcatura, la misura appropriata può essere adottata contro chi deteneva l'apparecchio al momento in cui è stata riscontrata la non conformità.

     4. L'apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato.

 

CAPO IV

IL COMITATO

 

     Art. 13. Istituzione del Comitato [2]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM), in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 14. Procedura del Comitato consultivo [3]

     1. Il Comitato è consultato sulle questioni disciplinate dall'articolo 5, dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 7, paragrafo 4, dall'articolo 9, paragrafo 4, e dall'allegato VII, punto 5.

     2. La Commissione consulta periodicamente il Comitato in merito all'attività di sorveglianza connessa all'applicazione della presente direttiva e, se del caso, elabora gli opportuni orientamenti.

     3. Si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     4. La Commissione consulta periodicamente i rappresentanti dei fornitori di reti di telecomunicazione, dei consumatori e dei fabbricanti, e informa regolarmente il Comitato del risultato di dette consultazioni.

 

     Art. 15. Procedura del Comitato di regolamentazione [4]

     1. La procedura prevista al paragrafo 2 si applica alle questioni contemplate dall'articolo 3, paragrafo 3, e dall'articolo 4, paragrafo 1.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 16. Paesi terzi.

     1. Gli Stati membri possono informare la Commissione delle difficoltà di ordine generale incontrate, giuridiche o pratiche, da imprese comunitarie con riguardo all'immissione sul mercato di paesi terzi, che siano state loro segnalate.

     2. Qualora venga informata di siffatte difficoltà, la Commissione può, se necessario, presentare al Consiglio proposte relative ad un appropriato mandato di negoziato al fine di ottenere diritti paragonabili per le imprese comunitarie in tali paesi terzi. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

     3. Le misure decise a norma del paragrafo 2 lasciano impregiudicati gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti da accordi internazionali in materia.

 

     Art. 17. Riesame e relazione.

     Per la prima volta entro il 7 ottobre 2000, e successivamente ogni tre anni, la Commissione analizza l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione indica, tra l'altro, i progressi compiuti nella elaborazione delle norme pertinenti, nonché i problemi eventualmente insorti nel corso dell'applicazione; descrive le attività del comitato, valuta i progressi compiuti nella realizzazione, a livello comunitario, di un mercato aperto e concorrenziale degli apparecchi ed esamina come debba essere sviluppato il quadro normativo per l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi allo scopo di:

     a) garantire la realizzazione di un sistema coerente a livello comunitario per tutti gli apparecchi;

     b) agevolare la convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione;

     c) consentire l'armonizzazione di misure normative a livello internazionale.

In particolare, la reazione esamina se siano ancora necessari requisiti essenziali per tutte le categorie di apparecchi interessati e se le procedure di cui all'allegato IV, terzo comma, siano adeguate per garantire che i requisiti essenziali sono soddisfatti per gli apparecchi contemplati da detto allegato. Se del caso, nella relazione possono essere proposte ulteriori misure per la piena realizzazione dell'obiettivo della direttiva.

 

     Art. 18. Disposizioni transitorie.

     1. Le norme tecniche previste nella direttiva 73/23/CEE o nella direttiva 89/336/CEE i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee possono costituire la base per la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b). Le regolamentazioni tecniche comuni previste nella direttiva 98/13/CE, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, possono costituire la base per la presunzione di conformità agli altri requisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo 3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco di riferimenti a dette norme, immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

     2. Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi che ottemperano alle disposizioni della direttiva 98/13/CE o alle norme in vigore nel loro territorio, immessi per la prima volta sul mercato anteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva o entro due anni dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

     3. Fatti salvi i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono, chiedere di continuare ad esigere, per un periodo massimo di trenta mesi dopo la data menzionata nell'articolo 19, paragrafo 1, prima frase e ai sensi delle disposizioni del trattato, che le apparecchiature terminali di telecomunicazione non abbiano la possibilità di recare un inaccettabile deterioramento di un servizio di telefonia vocale accessibile nell'ambito di un servizio universale, quale definito dalla direttiva 98/10/CE.

Lo Stato membro comunica alla Commissione i motivi per cui chiede di continuare ad esigere tale requisito, la data entro la quale per il servizio interessato non sarà più necessario il requisito e le misure previste per rispettare tale scadenza. La Commissione esamina la richiesta tenendo conto della situazione particolare dello Stato membro e dell'esigenza di garantire un quadro normativo coerente a livello comunitario e comunica allo Stato membro se ritiene che la situazione particolare in detto Stato membro giustifichi il mantenimento del requisito e, in caso affermativo, fino a quando sia giustificato mantenerlo.

 

     Art. 19. Recepimento.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 7 aprile 2000 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dall'8 aprile 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 20. Abrogazione.

     1. La direttiva 98/13/CE è abrogata a decorrere dall'8 aprile 2000.

     2. La presente direttiva non è una direttiva specifica ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, della direttiva 89/336/CEE. A decorrere dall'8 aprile 2000 agli apparecchi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non si applicano le disposizioni della direttiva 89/336/CEE, tranne i requisiti in materia di protezione di cui all'articolo 4 e all'allegato III e la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I della direttiva 89/336/CEE.

     3. A decorrere dall'8 aprile 2000 agli apparecchi che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva non si applicano le disposizioni della direttiva 73/23/CEE, tranne gli obiettivi in materia di requisiti di sicurezza di cui all'articolo 2 e all'allegato I e la procedura di valutazione della conformità di cui agli allegati III, parte B, e IV della direttiva 73/23/CEE.

 

     Art. 21. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 22. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

APPARECCHIATURE NON CONTEMPLATE DALLA PRESENTE

DIRETTIVA COME INDICATO NELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4

 

     1. Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori ai sensi dell'articolo 1, definizione 53, delle norme radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), tranne se le apparecchiature si trovano in commercio;

I kit di componenti destinati ad essere assemblati da radioamatori e le apparecchiature in commercio modificate dai radioamatori e ad uso degli stessi non sono considerati apparecchiature che si trovano in commercio.

     2. le apparecchiature ricomprese nell'ambito della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo;

     3. cablaggio;

     4. apparecchiature radio di sola ricezione utilizzate esclusivamente per ricevere servizi di radiodiffusione sonora e televisiva;

     5. prodotti, attrezzature e elementi contemplati dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile;

     6. apparecchiature e sistemi per la gestione del traffico aereo contemplati dall'articolo 1 della direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.

 

 

ALLEGATO II

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

PREVISTA DALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3

 

     Modulo A (Controllo di fabbricazione interno)

 

     1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità.

     2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 4; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti di qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

     3. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona che immette il prodotto nel mercato comunitario.

     4. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva; deve comprendere il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto, e in particolare:

     - la descrizione generale del prodotto;

     - disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;

     - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e per comprendere il funzionamento del prodotto;

     - un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in toto o in parte e la descrizione e la spiegazione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva qualora le norme di cui all'articolo 5 non siano state applicate o non esistano;

     - i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;

     - le relazioni sulle prove effettuate.

     5. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.

     6. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti della direttiva che ad essi applicano.

 

 

ALLEGATO III

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

PREVISTA DALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 4

(Controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche dell'apparecchio) (1)

 

     Il presente allegato corrisponde all'allegato II, completato dai seguenti requisiti supplementari:

     Per ciascun tipo di apparecchio vengono effettuate, ad opera del fabbricante o per suo conto, tutte le serie di prove radio essenziali. L'individuazione delle serie di prove considerate essenziali è responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante, salvo che le serie di prove siano definite dalle norme armonizzate. L'organismo notificato tiene in debita considerazione le decisioni precedenti, prese congiuntamente dagli organismi notificati.

     Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio dichiara che le prove sono state effettuate e che l'apparecchio soddisfa i requisiti essenziali; nel corso del processo di fabbricazione egli appone il numero di identificazione dell'organismo notificato.

 

(1) Allegato basato sul modulo A completato dai requisiti supplementari adeguati al settore.

 

 

ALLEGATO IV

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

PREVISTA DALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 5

(Dossier tecnico di fabbricazione)

 

     Il presente allegato corrisponde all'allegato III completato dal seguente requisito supplementare:

     La documentazione tecnica descritta al punto 4 dell'allegato II e la dichiarazione di conformità alle serie di prove radio essenziali di cui all'allegato III costituiscono un dossier tecnico di fabbricazione. Il fabbricante, il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio sottopone il dossier a uno o più organismi notificati; ciascuno di tali organismi notificati deve essere informato degli altri organismi che hanno ricevuto il dossier.

     L'organismo notificato esamina il dossier e, se ritiene che non sia stato adeguatamente dimostrato che i requisiti della presente direttiva siano stati soddisfatti, esso può emettere un parere al fabbricante, al suo rappresentante o alla persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio e ne informa gli altri organismi notificati che hanno ricevuto il dossier. Tale parere è emesso entro 4 settimane dalla ricezione del dossier da parte dell'organismo notificato. L'apparecchio può essere immesso sul mercato alla data della ricezione del parere o trascorso un periodo di quattro settimane, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 4 e dall'articolo 9, paragrafo 5.

     Il fabbricante, il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio tiene il dossier a disposizione delle autorità nazionali competenti di qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio.

 

 

ALLEGATO V

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' PREVISTA DALL'ARTICOLO 10

Garanzia qualità totale

 

     1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante appone i marchi di cui all'articolo 12, paragrafo 1 su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità.

     2. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo del prodotto secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

     3. Sistema qualità

     3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato.

La domanda deve contenere:

     - tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;

     - la documentazione relativa al sistema qualità.

     3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere una interpretazione uniforme delle misure e delle procedure nonché dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

     - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di progettazione e di qualità dei prodotti;

     - delle specifiche tecniche, incluse le norme e regolamentazioni tecniche armonizzate nonché le specifiche delle prove che si intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dei mezzi che saranno utilizzati affinché i requisiti essenziali della direttiva che si applicano ai prodotti siano rispettati;

     - delle tecniche di controllo e verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno applicati alla progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione;

     - delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno effettuati;

     - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli nonché, ove opportuno, dei risultati delle prove effettuate prima della produzione;

     - dei mezzi atti a garantire che le attrezzature per le prove e gli esami siano conformi ai requisiti per l'esecuzione delle prove necessarie;

     - della documentazione in materia di qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;

     - dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotto, nonché dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

     3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.

L'organismo notificato valuta in particolare se il sistema controllo qualità garantisce la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva alla luce della pertinente documentazione fornita a norma dei punti 3.1 e 3.2, inclusi, se del caso, i risultati delle prove fornite dal fabbricante. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

     3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

     4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

     4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

     4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

     - la documentazione relativa al sistema qualità;

     - la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione "Progettazione" del sistema qualità, cioè i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;

     - la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione "Fabbricazione" del sistema qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

     4.3. L'organismo notificato svolge a intervalli regolari verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

     4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.

     5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

     - la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino:

     - le modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma;

     - le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.

     6. Ogni organismo notificato metterà a disposizione degli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità rilasciate o ritirate, compresi i riferimenti ai prodotti in questione.

 

 

ALLEGATO VI

CRITERI MINIMI CUI DEBBONO ATTENERSI GLI STATI MEMBRI NELLA DESIGNAZIONE

DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1

 

     1. L'organismo notificato, il suo direttore ed il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti per i quali l'organismo è stato designato non devono essere progettisti, fabbricanti, fornitori o installatori di apparecchiature radio o di apparecchiature terminali di telecomunicazione, né gestori di reti o fornitori di servizi, né mandatari di una qualsiasi di tali parti. Essi debbono essere indipendenti e non devono partecipare direttamente alla progettazione, alla fabbricazione, alla commercializzazione o alla manutenzione delle apparecchiature radio o delle apparecchiature terminali di telecomunicazione, né rappresentare le parti che svolgono tali attività. Ciò non esclude la possibilità di scambi di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo notificato.

     2. L'organismo notificato ed il suo personale devono svolgere i compiti per i quali l'organismo è stato designato con la massima serietà professionale e competenza tecnica e non devono subire alcuna pressione né avere incentivi, soprattutto di carattere finanziario, che possa influire sulla valutazione o sui risultati di ispezioni, soprattutto da parte di persone o gruppi di persone interessate a tali risultati.

     3. L'organismo notificato deve disporre del personale e delle strutture necessarie per poter svolgere adeguatamente le attività amministrative e tecniche associate ai compiti per i quali è stato designato.

     4. Il personale responsabile delle ispezioni deve possedere:

     - competenza tecnica e formazione professionale adeguate;

     - soddisfacente conoscenza delle caratteristiche delle prove o delle ispezioni da svolgere ed adeguata esperienza di tali prove o ispezioni;

     - capacità di redigere certificati, note e rapporti per certificare l'avvenuta esecuzione di prove o ispezioni.

     5. Si deve garantire l'imparzialità del personale che effettua le ispezioni. La retribuzione di tale personale non deve dipendere dal numero di prove o ispezioni effettuate, né dai risultati delle stesse.

     6. L'organismo notificato deve stipulare un'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile, salvo nel caso in cui tale responsabilità sia assunta dallo Stato conformemente alla legislazione nazionale, oppure lo Stato membro stesso ne sia direttamente responsabile.

     7. Il personale dell'organismo notificato è tenuto ad osservare il segreto professionale (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui svolge le proprie attività) su tutte le informazioni ricevute nell'esecuzione dei suoi compiti ai sensi della presente direttiva o di tutte le disposizioni legislative nazionali di attuazione della medesima.

 

 

ALLEGATO VII

MARCATURA DA APPORRE SULLE APPARECCHIATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

 

     1. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE", secondo il simbolo grafico che segue.

(omissis)

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.

     2. La marcatura CE ha un'altezza non inferiore a 5 mm, salvo quando ciò non è possibile tenuto conto della natura dell'apparecchio.

     3. La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla sua placca di identificazione. Inoltre, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio, se del caso, e sulla documentazione che accompagna il prodotto.

     4. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile.

     5. L'identificatore di categoria dell'apparecchio assume la forma che la Commissione decide secondo la procedura prevista nell'articolo 14. Se del caso, esso include un elemento inteso a informare l'utente del fatto che l'apparecchio utilizza bande di frequenza radio qualora il loro impiego non sia armonizzato nell'insieme della Comunità europea.

Esso ha la stessa altezza delle iniziali "CE".

 

 

     DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

     Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono l'importanza del requisito concernente la prevenzione di danni alla rete o al suo funzionamento che rechino un inaccettabile deterioramento del servizio, tenendo conto in particolare della necessità di tutelare gli interessi dei consumatori.

     Pertanto, essi prendono atto del fatto che la Commissione valuterà costantemente la situazione onde accertare se si tratti di un rischio frequente e trovare in tal caso una soluzione appropriata a livello del comitato operante in conformità della procedura di cui all'articolo 15. Tale soluzione consisterà, ove del caso, nell'applicazione sistematica del requisito fondamentale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b). Inoltre, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che la procedura sopra descritta si applica senza pregiudicare le possibilità previste all'articolo 7, paragrafo 5, e lo sviluppo di meccanismi di certificazione su base volontaria e marcatura intesi a prevenire il deterioramento del servizio o danni alla rete.

 


[1] Abrogata dall'art. 50 della Direttiva 2014/53/UE, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1882/2003.