§ 1.1.156 - Direttiva 14 dicembre 1998, n. 96.
Direttiva n. 98/96/CE del Consiglio recante modifica, tra altro, per quanto riguarda le ispezioni non ufficiali sul campo, delle direttive [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:14/12/1998
Numero:96


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.  [3]
Art. 5.  [4]
Art. 6.  [5]
Art. 7.  [6]
Art. 8.      1. Gli Stati membri mettono in vigore disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° febbraio 2000. Essi ne informano [...]
Art. 9.  [8]
Art. 10.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 11.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.1.156 - Direttiva 14 dicembre 1998, n. 96.

Direttiva n. 98/96/CE del Consiglio recante modifica, tra altro, per quanto riguarda le ispezioni non ufficiali sul campo, delle direttive 66/400/CE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [1].

(G.U.C.E. 1 febbraio 1999, n. L 25).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando che, per i motivi successivamente illustrati, occorre modificare le seguenti direttive relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione:

     - direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole,

     - direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere,

     - direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali,

     - direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patata,

     - direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra,

     - direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, e

     - direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi,

     considerando che con la decisione 89/540/CEE della Commissione, del 22 settembre 1989, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo in materia di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, è stato organizzato un esperimento temporaneo rispondente a determinate condizioni, allo scopo di valutare se le ispezioni sul campo non ufficiali possano semplificare le procedure relative alla certificazione ufficiale delle sementi previste dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle sementi;

     considerando che dai risultati dell'esperimento emerge come, per determinate finalità, sia possibile semplificare le procedure relative alla certificazione ufficiale delle "sementi certificate" di qualsiasi categoria purché si consenta che le ispezioni vengano effettuate da ispettori diversi da quelli incaricati dell'esame ufficiale da parte dell'autorità competente per la certificazione delle sementi;

     considerando che negli Stati membri sono intervenuti cambiamenti amministrativi;

     considerando che è pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE;

     considerando che le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE prevedono la possibilità di modificare gli elenchi delle specie in esse contenuti in base alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche riguardanti le denominazioni e gli ibridi derivati dall'incrocio di specie disciplinate da tali direttive, conformemente alla procedura del comitato permanente;

     considerando che è auspicabile agevolare l'aggiunta di nuove specie negli elenchi contenuti nelle suddette direttive;

     considerando che tali direttive debbono essere modificate di conseguenza;

     considerando che le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE prevedono l'organizzazione di esperimenti temporanei finalizzati alla ricerca di migliori alternative ad alcuni elementi delle procedure di certificazione previste da tali direttive;

     considerando che, in base all'esperienza, è opportuno estendere l'organizzazione di questi esperimenti finalizzati alla ricerca di migliori alternative anche ad alcune disposizioni stabilite nelle suddette direttive;

     considerando che è opportuno prevedere, nella direttiva 66/403/CEE, una base giuridica per l'organizzazione di esperimenti temporanei finalizzati alla ricerca di migliori alternative a talune disposizioni stabilite in tale direttiva;

     considerando che è opportuno prevedere, nelle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE, alcune disposizioni relative all'ammissibilità di certe denominazioni di varietà,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     (Omissis).

 

     Art. 4. [3]

 

     Art. 5. [4]

 

     Art. 6. [5]

 

     Art. 7. [6]

 

     Art. 8.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° febbraio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. [7].

 

     Art. 9. [8]

 

     Art. 10.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 11.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 


[1] Titolo così corretto con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 25 febbraio 1999, n. L 49.

[2] Articolo abrogato dall'allegato V, parte A della direttiva n. 2002/54/CE.

[3] Articolo abrogato dall'allegato IV, parte A della direttiva n. 2002/56/CE.

[4] Articolo abrogato dall'allegato VI, parte A della direttiva n. 2002/57/CE.

[5] Articolo abrogato dall'allegato I, parte A della direttiva n. 2002/53/CE.

[6] Articolo abrogato dall'allegato VI, parte A della direttiva n. 2002/55/CE.

[7] Paragrafo abrogato dall'allegato V, parte A della direttiva n. 2002/54/CE.

[8] Articolo abrogato dall'allegato V, parte A della direttiva n. 2002/54/CE..