§ 1.1.148 - Direttiva 13 giugno 2002, n. 57.
Direttiva n. 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:13/06/2002
Numero:57


Sommario
Art. 1.      La presente direttiva riguarda la produzione a fini di commercializzazione e la commercializzazione all'interno della Comunità delle sementi di piante oleaginose e da fibra destinate alla [...]
Art. 2.      1. Ai fini della presente direttiva si intende per
Art. 3.      1. Gli Stati membri prescrivono che sementi di
Art. 4.      In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate
Art. 5.      Gli Stati membri possono autorizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3
Art. 6.      1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti nel proprio territorio a commercializzare
Art. 7.      Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione e per l'esame delle sementi commerciali della loro [...]
Art. 8.      Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costitutore, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta
Art. 9.      1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà, durante l’esame delle sementi per la certificazione e l’esame delle sementi commerciali, i campioni siano [...]
Art. 10.      1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base, sementi certificate di ogni tipo e sementi commerciali soltanto in partite sufficientemente omogenee e in [...]
Art. 11.      1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di ogni tipo e di sementi commerciali siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo [...]
Art. 12.      1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di ogni tipo e di sementi commerciali
Art. 13.      Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, si può prevedere la possibilità, per gli Stati membri, di prescrivere, in casi diversi da quelli considerati dalla presente direttiva, che [...]
Art. 14.      Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente [...]
Art. 15.      Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base, di sementi certificate di ogni tipo o di sementi commerciali sia menzionato sull'etichetta ufficiale o su [...]
Art. 16.      Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite della presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello [...]
Art. 17.      Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna [...]
Art. 18.      Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 4, primo trattino, a condizione che
Art. 19.      1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di piante oleaginose e da fibra
Art. 19 bis.  [20]
Art. 20.      1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto
Art. 21.      1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate, che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro [...]
Art. 22.      1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di piante oleaginose e da fibra, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la [...]
Art. 23. 
Art. 24.      Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2
Art. 25.      1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito con l'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del [...]
Art. 26.      Fatte salve le tolleranze previste nell'allegato II circa la presenza di malattie, di organismi nocivi o di loro vettori, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni [...]
Art. 27.      1. Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda
Art. 28.      Uno Stato membro può, su sua richiesta, esaminata conformemente alla procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2, essere dispensato totalmente o parzialmente dall'obbligo di applicare la [...]
Art. 29.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva
Art. 30.      La Commissione, entro e non oltre il 1° febbraio 2004, procede ad una valutazione dettagliata delle semplificazioni delle procedure di certificazione introdotte dall'articolo 5 della direttiva [...]
Art. 31.      1. La direttiva 69/208/CEE, modificata dalle direttive indicate nell'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle stesse [...]
Art. 32.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 33.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.1.148 - Direttiva 13 giugno 2002, n. 57.

Direttiva n. 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.

(G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     previa consultazione del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Ai fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva.

     (2) La produzione di piante oleaginose e da fibra occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità.

     (3) I risultati soddisfacenti della coltura di piante oleaginose e da fibra dipendono in larga misura dalla utilizzazione di sementi adeguate.

     (4) Una maggiore produttività delle colture di piante oleaginose e da fibra nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione. Pertanto, un catalogo delle varietà delle specie di piante agricole è previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio.

     (5) Occorre stabilire per la Comunità un sistema di certificazione unificato fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi degli Stati membri e dell'organizzazione di cooperazione e sviluppo economico. Nel quadro del consolidamento del mercato interno, conviene che il sistema comunitario sia applicabile alla produzione in vista della commercializzazione e alla commercializzazione all'interno della Comunità, senza possibilità di deroga unilaterale da parte degli Stati membri suscettibile di impedire la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità.

     (6) In generale, le sementi di piante oleaginose e da fibra devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, sono state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate o, per alcune specie, ufficialmente esaminate ed ammesse come sementi commerciali. La scelta dei termini tecnici "sementi di base" e "sementi certificate" è basata sulla terminologia internazionale già esistente. Si deve rendere possibile a determinate condizioni la commercializzazione di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi in natura.

     (7) E’ opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi quando sia provato che sono destinate all'esportazione in paesi terzi.

     (8) Per migliorare, oltre al valore genetico, la qualità esteriore delle sementi di piante oleaginose e da fibra nella Comunità, devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la purezza specifica e la facoltà germinativa.

     (9) Per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo dei campioni, alla chiusura e al contrassegno. A questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione dell'utilizzatore e porre in evidenza, per le sementi certificate delle diverse categorie, il carattere comunitario della certificazione.

     (10) Occorre stabilire delle regole relative alla commercializzazione delle sementi trattate chimicamente e delle sementi adatte a coltivazione biologica ed anche regole relative alla conservazione delle risorse genetiche che permettano la conservazione, mediante un'utilizzazione in situ, delle varietà minacciate da erosione genetica.

     (11) Delle deroghe devono essere ammesse a certe condizioni, nel rispetto dell'articolo 14 del trattato. E’ necessario che gli Stati membri che fanno ricorso a tali deroghe si assistano reciprocamente in campo amministrativo per quanto riguarda i controlli.

     (12) Per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate.

     (13) Le sementi rispondenti a tali condizioni devono essere soggette, fatta salva l'applicazione dell'articolo 30 del trattato, unicamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie.

     (14) E’ necessario certificare, a determinate condizioni, sementi moltiplicate in un altro paese a partire da sementi di base certificate in uno Stato membro come sementi moltiplicate nello stesso Stato membro.

     (15) Occorre prevedere che le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrono le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate o ufficialmente ammesse come sementi commerciali nella Comunità e conformi alle norme comunitarie.

     (16) In periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate di piante oleaginose e da fibra delle diverse categorie o di sementi commerciali incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi per le quali siano fissati requisiti ridotti, nonché sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul catalogo comune, né sul catalogo nazionale delle varietà.

     (17) Al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri saggi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi delle diverse categorie di sementi certificate.

     (18) Sarebbe opportuno organizzare esperimenti temporanei finalizzati alla ricerca di migliori alternative a talune disposizioni della presente direttiva.

     (19) Se sul territorio di uno Stato membro non esistono normalmente una riproduzione e una commercializzazione di sementi di determinate specie, occorre prevedere la possibilità di dispensare detto Stato, dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva nei confronti delle specie in questione.

     (20) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione.

     (21) La presente direttiva deve applicarsi fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive di cui all'allegato VI, parte B,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     La presente direttiva riguarda la produzione a fini di commercializzazione e la commercializzazione all'interno della Comunità delle sementi di piante oleaginose e da fibra destinate alla produzione agricola, esclusi gli usi ornamentali.

     Essa non si applica alle sementi di piante oleaginose e da fibra per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

     a) Commercializzazione: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso.

     Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

     - la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione,

     - la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

     Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

     Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

     b) Piante oleaginose e da fibra: le piante dei generi e delle specie seguenti:

     Arachis hypogaea L.

     Arachide

     Brassica juncea (L.) e Czernj. e Cosson

     Senape bruna

     Brassica napus L. (partim)

     Colza

     Brassica nigra (L.) Koch

     Senape nera

     Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

     Ravizzone

     Cannabis sativa L.

     Canapa

     Carthamus tinctorius L.

     Cartamo

     Carum carvi L.

     Cumino

     Glycine max (L.) Merr.

     Soia

     Gossypium spp.

     Cotone

     Helianthus annuus L.

     Girasole

     Linum usitatissimum L.

     Lino tessile, lino oleaginoso

     Papaver somniferum L.

     Papavero

     Sinapis alba L.

     Senape bianca

     c) Sementi di base (varietà diverse dagli ibridi): le sementi; [1]

     i) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

     ii) previste per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate" o delle categorie "sementi certificate di prima riproduzione" o "sementi certificate di seconda riproduzione", o, se del caso, "sementi certificate di terza riproduzione";

     iii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base e

     iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii) [2].

     d) Sementi di base (ibridi); [3]

     1) Sementi di base di linee inbred: le sementi

     i) che, fatto salvo l'articolo 5, rispondono ai requisiti di cui agli allegati I e II per le sementi di base e

     ii) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate al punto i) [4];

     2) Sementi di base di ibridi semplici: le sementi

     i) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi;

     ii) che, fatto salvo l'articolo 5, rispondono ai requisiti fissati agli allegati I e II per le sementi di base e

     iii) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i) e ii) [5].

     e) Sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cartamo, cumino, girasole, papavero, senape bianca): le sementi

     i) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste, per le sementi di base, dagli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni;

     ii) previste per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

     iii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, lettera b), alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate e

     iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii) [6].

     f) Sementi certificate di prima riproduzione (arachide, canapa monoica, lino tessile, lino oleaginoso, soia, cotone): le sementi

     i) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste per le sementi di base, dagli allegati I e II, e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni;

     ii) previste per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di seconda riproduzione" o, se del caso, della categoria "sementi certificate di terza riproduzione", o per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra,

     iii) conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate e

     iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii) [7].

     g) Sementi certificati di seconda riproduzione (arachide, lino tessile, lino oleaginoso, soia, cotone): le sementi

     i) provenienti direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste, per le sementi di base, dagli allegati I e II, e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni;

     ii) previste per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o, se del caso, per la produzione della categoria "sementi certificate di terza produzione";

     iii) conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate e

     iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii) [8].

     h) Sementi certificate di seconda riproduzione (canape monoica): le sementi

     i) che provengono direttamente da sementi certificate di prima riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di seconda riproduzione;

     ii) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;

     iii) che soddisfano ai requisiti previsti negli allegati I e II per le sementi certificate e

     iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii) [9].

     i) Sementi certificate di terza riproduzione (lino tessile, lino oleaginoso): le sementi

     i) provenienti direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o di seconda riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste, per le sementi di base, dagli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni;

     ii) previste per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

     iii) conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate e

     iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii) [10].

     j) Sementi commerciali: le sementi

     i) che presentano l'identità della specie;

     ii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, lettera b), alle condizioni previste dall'allegato II per le sementi commerciali e

     iii) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i) e ii) [11].

     k) Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate

     i) da autorità di uno Stato o,

     ii) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato o,

     iii) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

     a condizione che le persone di cui ai punti ii) e iii) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

     2. Eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, lettera b), sono adottate con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

     3. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

     3 bis. Le modifiche da apportare al paragrafo 1, lettere c) e d), per includere gli ibridi di piante oleaginose e da fibra diverse dal girasole nel campo d'applicazione della presente direttiva, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 [12].

     4. Gli Stati membri possono:

     a) comprendere, per le sementi di lino, più generazioni nella categoria delle sementi di base e suddividere questa categoria per generazioni,

     b) prevedere che gli esami ufficiali per il controllo della rispondenza alla condizione di cui all'allegato II, parte I, sub 4, per quanto riguarda Brassica napus, non siano effettuati su tutti i lotti all'atto della certificazione, salvo qualora sussista un dubbio circa la rispondenza alla condizione stessa.

     5. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iv), lettera d), punto 1) ii), lettera d), punto 2) iii), lettera e), punto iv), lettera f), punto iv), lettera g), punto iv), lettera h), punto iv), lettera i), punto iv) e lettera j), punto iii), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     A. Ispezione in campo

     a) L’ispettore:

     i) possiede le necessarie qualifiche tecniche;

     ii) non trae alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

     iii) è ufficialmente autorizzato dall’autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d’impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

     iv) svolge le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;

     b) la coltura da seme da ispezionare è ottenuta da sementi sottoposte con risultati soddisfacenti a controlli ufficiali a posteriori;

     c) una parte delle colture da seme è controllata da ispettori ufficiali. Tale parte è almeno del 5 %;

     d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale;

     e) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

     B. Controlli delle sementi

     a) I controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere da b) a d).

     b) I laboratori dispongono di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi.

     Le persone incaricate dell'analisi delle sementi possiedono le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

     I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità per la certificazione delle sementi.

     I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale.

     c) I laboratori sono:

     i) indipendenti

     oppure

     ii) appartenenti a una società sementiera.

     Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società sementiera, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi.

     d) La prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi.

     e) Ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %.

     f) Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti. [13]

     6. Per l'esecuzione dei controlli sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate ulteriori misure, con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

     [Fino al momento in cui verranno adottate tali misure occorre rispettare le condizioni stabilite all'articolo 2 della decisione 89/540/CEE della Commissione] [14].

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri prescrivono che sementi di:

     Brassica L. (partim)

     Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

     Cannabis sativa L.

     Carthamus tinctorius L.

     Carum carvi L.

     Gossypium spp.

     Helianthus annuus L.

     Linum usitatissimum L. (partim) - Lino tessile, lino oleaginoso

     possono essere commercializzate soltanto se sono state ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate".

     2. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi delle specie di piante oleaginose e da fibra diverse da quelle elencate al paragrafo 1 soltanto se si tratta di sementi che sono state ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate" oppure di sementi commerciali.

     3. Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può essere prescritto che sementi delle specie di piante oleaginose o da fibra diverse da quelle elencate al paragrafo 1 possono essere commercializzate a decorrere da date determinate soltanto se sono state ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate".

     4. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

 

     Art. 4.

     In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:

     - le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e

     - le sementi in natura, commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri possono autorizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3:

     a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa; all'uopo sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo nonché il numero di riferimento del lotto;

     b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione ufficiale o l'ammissione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie "sementi di base", "sementi certificate" di qualsiasi natura o "sementi commerciali" per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione o l'ammissione viene concessa solo a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria delle sementi e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore, nonché il numero di riferimento del lotto.

     Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 18 limitatamente alle riproduzioni effettuate al di fuori della Comunità.

     Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alle lettere a) o b) si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.

 

     Art. 6.

     1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti nel proprio territorio a commercializzare:

     a) piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di selezione,

     b) quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

     Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE.

     2. Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di queste autorizzazioni sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

     3. Le autorizzazioni concesse prima del 14 dicembre 1998 dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 2.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione e per l'esame delle sementi commerciali della loro produzione.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costitutore, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.

 

     Art. 9.

     1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà, durante l’esame delle sementi per la certificazione e l’esame delle sementi commerciali, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia, il campionamento delle sementi a fini dei controlli ai sensi dell'articolo 22 è eseguito ufficialmente [15].

     1 bis. Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d);

     b) i campionatori hanno le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

     Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

     c) i campionatori sono:

     i) persone fisiche indipendenti,

     ii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione di sementi o il commercio di sementi,

     o

     iii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi.

     Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi;

     d) la loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare le procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

     e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5%. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico.

     Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;

     f) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti. [16]

     1 ter. Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2 [17].

     2. Per l'esame delle sementi per la certificazione e per l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.

 

     Art. 10.

     1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base, sementi certificate di ogni tipo e sementi commerciali soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 11 e 12, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.

     2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto, per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

 

     Art. 11.

     1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di ogni tipo e di sementi commerciali siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 12, paragrafo 1, o sull'imballaggio stesso.

     Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

     Le misure di cui al secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile. Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, si può constatare che un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.

     2. Non si può procedere ad una o più nuove chiusure dell'imballaggio se non ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 12, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.

     3. Per i piccoli imballaggi chiusi nel loro territorio gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

 

     Art. 12.

     1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di ogni tipo e di sementi commerciali:

     a) siano muniti, all'esterno di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base e bruno per le sementi commerciali. Per le sementi certificate di un'associazione varietale, l'etichetta è di colore blu con una striscia diagonale verde. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Se, nel caso previsto all'articolo 5, lettera a), le sementi di base non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. E’ autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte [18];

     b) contengano un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato IV, parte A, lettera a), punti 4, 5 e 6 e, per le sementi commerciali, lettera b), punti 2, 5 e 6. L'attestato deve presentarsi in modo da non poter essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

     2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 per i piccoli imballaggi chiusi nel proprio territorio. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

     3. Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di prescrivere che le sementi di piante oleaginose e da fibra, per le quali è provata la destinazione a impiego diverso dalla produzione agricola, possono essere commercializzate solo se tale destinazione è menzionata sull'etichetta.

 

     Art. 13.

     Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, si può prevedere la possibilità, per gli Stati membri, di prescrivere, in casi diversi da quelli considerati dalla presente direttiva, che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di tutte le categorie o di sementi commerciali, siano provvisti di un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso). Anche le indicazioni che devono figurare su tale etichetta sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

 

     Art. 14.

     Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.

 

     Art. 15.

     Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base, di sementi certificate di ogni tipo o di sementi commerciali sia menzionato sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

 

     Art. 16.

     Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite della presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

     Nell'ambito di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati di taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione sarà definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.

 

     Art. 17.

     Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive comunitarie per quanto concerne le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

 

     Art. 18.

     Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 4, primo trattino, a condizione che:

     a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;

     b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e

     c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

     - il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,

     - il numero di riferimento della partita,

     - il mese e l'anno della chiusura, oppure

     - il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni ai fini della certificazione,

     - la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,

     - la varietà, indicata almeno in caratteri latini,

     - la dicitura "sementi pre-base",

     - il numero di generazioni anteriori alle sementi delle categorie "sementi certificate" o "sementi certificate di prima riproduzione".

     L'etichetta è di colore bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.

 

     Art. 19.

     1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di piante oleaginose e da fibra:

     - provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in un paese terzo cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi dell'articolo 20, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo e

     - raccolte in un altro Stato membro,

     devono, a richiesta a senza pregiudizio della direttiva 2002/53/CE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

     Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

     2. Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:

     - confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale alle condizioni di cui all'allegato V, lettera A e B, conformemente a quanto prevede l'articolo 11, paragrafo 1, e

     - accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

     Le disposizioni di cui al primo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano o convengano sull'esenzione.

     3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di piante oleaginose e da fibra siano, a richiesta, certificate ufficialmente se:

     a) provengono direttamente:

     i) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo cui sia stata concessa l’equivalenza ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b),

     o

     ii) dall’ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un paese terzo di cui al punto i);

     b) sono state sottoposte nella coltura di produzione ad un’ispezione in campo che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata;

     c) è stato costatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all’allegato II per la stessa categoria. [19]

 

     Art. 19 bis. [20]

     1. Gli Stati membri autorizzano la commercializzazione di sementi di specie di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale.

     2. Ai fini del paragrafo 1, si intende per:

     a) "associazione varietale": un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente ufficialmente ammesso a norma della direttiva 2002/53/CE con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, egualmente ammessi, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione di questi componenti; tale combinazione deve essere stata notificata all'autorità di certificazione;

     b) "ibrido impollinatore-dipendente": il componente maschiosterile dell'"associazione varietale" (componente femminile);

     c) "impollinatore": il componente che emette polline nell'"associazione varietale" (componente maschile).

     3. Le sementi dei componenti femminile e maschile sono trattate con conce di colore differente.

 

     Art. 20.

     1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto:

     a) nei casi previsti all'articolo 18 che le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfano alle condizioni di cui all'allegato;

     b) se sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l’identità, per il contrassegno e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi raccolte all’interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva [21].

     2. Il paragrafo 1 si applica anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

 

     Art. 21.

     1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate, che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamenti, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel "catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole" o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

     2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per le sementi di varietà non incluse nei cataloghi sopracitati l'etichetta ufficiale è quella prevista per sementi commerciali. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di sementi soggetta a requisiti ridotti.

     3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

 

     Art. 22.

     1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di piante oleaginose e da fibra, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva.

     2. Fatta salve la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg, importati da paesi terzi vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

     a) specie;

     b) varietà;

     c) categoria;

     d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale;

     e) paese speditore;

     f) importatore;

     g) quantitativi di sementi.

     Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

 

     Art. 23. [22]

     1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, prelevati mediante sondaggi, per il controllo a posteriore di sementi di piante oleaginose e da fibra immesse sul mercato a norma delle disposizioni, della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

     - sementi raccolte in paesi terzi,

     - sementi adatte all'agricoltura biologica,

     - sementi commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

     2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che le sementi soddisfino le condizioni previste.

     3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 25, paragrafo 2, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 25, paragrafo 1, dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove delle analisi nonché dei risultati delle medesime.

     4. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

     Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

     5. Le analisi e le prove che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 25, paragrafo 2.

     6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 24.

     Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

 

     Art. 25.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito con l'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 26.

     Fatte salve le tolleranze previste nell'allegato II circa la presenza di malattie, di organismi nocivi o di loro vettori, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

 

     Art. 27.

     1. Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda:

     a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente;

     b) le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 2002/53/CE, associate a specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate da erosione genetica;

     c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

     2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b) comprendono in particolare i seguenti punti:

     a) le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;

     b) pertinenti restrizioni quantitative.

 

     Art. 28.

     Uno Stato membro può, su sua richiesta, esaminata conformemente alla procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2, essere dispensato totalmente o parzialmente dall'obbligo di applicare la presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 17:

     a) per quanto riguarda la specie seguente:

     - cartamo;

     b) per quanto riguarda le altre specie se non esiste normalmente riproduzione o commercializzazione delle sementi di tali specie nel suo territorio.

 

     Art. 29.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

     La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

     Art. 30.

     La Commissione, entro e non oltre il 1° febbraio 2004, procede ad una valutazione dettagliata delle semplificazioni delle procedure di certificazione introdotte dall'articolo 5 della direttiva 98/96/CE. La valutazione verte in particolare sulle eventuali ripercussioni sulla qualità delle sementi.

 

     Art. 31.

     1. La direttiva 69/208/CEE, modificata dalle direttive indicate nell'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle stesse di cui all'allegato VI, parte B.

     2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

 

     Art. 32.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 33.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

Condizioni cui deve soddisfare la coltura

 

     1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalle colture precedenti.

     Gli ibridi di colza devono essere coltivati su un terreno sul quale non siano state coltivate crucifere negli ultimi cinque anni. [23]

     2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

 

Coltura [24]

Distanze minime

Brassica spp. diversa da Brassica napus; Cannabis sativa diversa da Canapa monoica; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Gossypium spp. diverso da ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadens e; Sinapis alba:

 

- per la produzione di sementi di base

400 m

- per la produzione di sementi certificate

200 m

Brassica napus:

 

- per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi

200 m

- per la produzione di sementi di base di ibridi

500 m

- per la produzione di sementi certificate di varietà diverse dagli ibridi

100 m

- per la produzione di sementi certificate di ibridi

300 m

Cannabis sativa, canapa monoica:

 

- per la produzione di sementi di base

5000 m

- per la produzione di sementi certificate

1000 m

Helianthus annuus:

 

- per la produzione di sementi di base di ibridi

1500 m

- per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi

750 m

- per la produzione di sementi certificate

500 m

Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense:

 

- per la produzione di sementi di base di linee parentali di Gossypium hirsutum

600 m

- per la produzione di sementi di base di linee parentali di Gossypium barbadense

800 m

- per la produzione di sementi certificate di ibridi intraspecifici di Gossypium hirsutum

200 m

- per la produzione di sementi certificate di ibridi intraspecifici di Gossypium barbadense

600 m

- per la produzione di sementi certificate di ibridi interspecifici di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense

600 m

 

     Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

     3. La coltura deve possedere sufficienti identità e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred, sufficienti identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

     Per la produzione di sementi di varietà ibride le suddette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti, comprese la maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

     In particolare, le colture di Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. e gli ibridi di Helianthus annuus e di Brassica napus devono rispondere alle norme o alle altre condizioni seguenti:

     A) Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi e Gossypium spp., diversi dagli ibridi:

     il numero di piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alla varietà non può superare:

     - 1 per 30 m2 per le sementi di base,

     - 1 per 10 m2 per le sementi certificate.

     B) Ibridi di Helianthus annuus:

     a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

     aa) per la produzione di sementi di base:

     i) linee inbred 0,2 %

     ii) ibridi semplici

     - genitore maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 2 % o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi 0,2 %

     - genitore femminile 0,5 %

     bb) per la produzione di sementi certificate:

     - componente maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 5 % o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi 0,5 %

     - componente femminile 1,0 %

     b) per la produzione di sementi di varietà ibride, devono essere rispettate le norme o altre condizioni seguenti:

     aa) le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile;

     bb) se il componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono il polline non deve superare lo 0,5 %;

     cc) per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o stanno emettendo il polline non deve superare lo 0,5 %;

     dd) qualora non possa essere soddisfatta la condizione di cui all'allegato II, parte I, punto 2, è rispettata la condizione seguente: un componente maschile sterile utilizzato per la produzione di sementi certificate contiene una linea o più linee restauratrici specifiche, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi risultanti produca del polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti.

     C) Ibridi di Brassica napus, prodotti avvalendosi della maschiosterilità:

     a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

     aa) per la produzione di sementi di base:

     i) linee inbred 0,1 %

     ii) ibridi semplici

     - componente maschile 0,1 %

     - componente femminile 0,2 %

     bb) per la produzione di sementi certificate:

     - componente maschile 0,3 %

     - componente femminile 1,0 %

     b) La maschiosterilità deve raggiungere almeno il 99 % per la produzione di sementi di base e il 98 % per la produzione di sementi certificate. Il livello della maschiosterilità deve essere valutato attraverso il controllo dell'assenza di antere fertili nei fiori.

     D) Ibridi di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense:

     a) nelle colture destinate alla produzione di sementi di base di linee parentali di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense la purezza varietale minima delle linee parentali sia femminili che maschili deve raggiungere il 99,8 % nel momento in cui il 5 % o più delle piante portaseme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello della maschiosterilità della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore a 99,9 %;

     b) nelle colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense la purezza varietale minima sia del genitore portaseme sia della linea parentale emittente di polline deve raggiungere il 99,5 % nel momento in cui il 5 % o più delle piante da seme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello della maschiosterilità della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore a 99,7 %. [25]

     4. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile. Nel caso di Glycine max. questa condizione si applica in particolare agli organismi Pseudomonas syringae pv. glycinea Diaporthe phaseolorum var. caulivora e var. sojac, Phialophora gregata e Phytophthora megasperma f.sp. glycinea.

     5. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale. Queste ispezioni in campo devono essere effettuate alle seguenti condizioni:

     A. lo stato colturale o lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;

     B. nel caso di colture diverse da ibridi di Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense, avrà luogo almeno un'ispezione.

     Nel caso di ibridi di Helianthus annuus, avranno luogo almeno due ispezioni.

     Nel caso degli ibridi di Brassica napus avranno luogo almeno tre ispezioni: una prima del periodo di fioritura, una all'inizio della fioritura e una alla fine del periodo di fioritura.

     Nel caso degli ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense avranno luogo almeno tre ispezioni: una all'inizio della fioritura, una prima della fine della fioritura e una alla fine del periodo di fioritura dopo rimozione, se del caso, delle piante parentali emittenti di polline; [26]

     C. l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

 

 

ALLEGATO II

Condizioni cui devono soddisfare le sementi

 

     I. SEMENTI DI BASE E CERTIFICATE

     1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sotto elencate devono rispondere in particolare alle seguenti norme o altre condizioni:

 

Specie e categorie

Purezza varietale minima (%)

1

2

Arachis hypogaea:

 

- sementi di base

99,7

- sementi certificate

99,5

Brassica napus diversi dagli ibridi, varietà diverse dalle varietà esclusivamente foraggere, Brassica rapa, diverse dalle varietà esclusivamente foraggere:

 

- sementi di base

99,9

- sementi certificate

99,7

Brassica napus diversi dagli ibridi spp diverse dalle varietà esclusivamente foraggere, Brassica rapa, varietà esclusivamente foraggere, Helianthus annuus, diverso dalle varietà ibride, compresi i loro componenti, Sinapis alba:

 

- sementi di base

99,7

- sementi certificate

99

- sementi certificate di seconda e terza riproduzione

98

Linum usitatissimum:

 

- sementi di base

99,7

- sementi certificate di prima riproduzione

98

- sementi certificate di seconda e terza riproduzione

97,5

Papaver somniferum:

 

- sementi di base

99

- sementi certificate

98

Glycine max.:

 

- sementi di base

99,5

- sementi certificate

99

 

     La purezza varietale minima è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I. [27]

     1 bis. Per gli ibridi di Brassica napus prodotti avvalendosi della maschiosterilità la sementi devono essere conformi alle condizioni e alle norme definite alle lettere da a) a d).

     a) Le sementi devono avere sufficienti identità e purezza rispetto alle caratteristiche varietali dei loro componenti, comprese la maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

     b) La purezza varietale minima delle sementi deve essere pari a:

     - sementi di base, componente femminile 99,0 %,

     - sementi di base, componente maschile 99,9 %,

     - sementi certificate 90,0 %.

     c) Le sementi possono essere certificate soltanto in esito ai controlli a posteriori ufficiali su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente ed eseguiti nel periodo di crescita delle sementi di cui si chiede la certificazione. Lo scopo dei controlli è verificare se le sementi di base soddisfano i requisiti di identità riguardo alle caratteristiche dei componenti, inclusa la maschiosterilità e le norme relative alle sementi di base soddisfano i requisiti di purezza varietale minima definite alla lettera b).

     Per le sementi di base di ibridi, la purezza varietale può essere verificata con idonei metodi biochimici.

     d) Le norme relative alla purezza varietale minima definite alla lettera b) riguardo alle sementi certificate di ibridi devono essere oggetto di controlli ufficiali a posteriori da eseguirsi su una porzione congrua di campioni prelevati sotto controllo ufficiale. Possono essere utilizzati idonei metodi biochimici. [28]

     2. Qualora non possa essere soddisfatta la condizione di cui all'allegato I, punto 3, lettera B, b), dd), deve essere rispettata la seguente condizione: se per la produzione di sementi certificate di ibridi di girasole sono stati impiegati un componente femminile sterile e un componente maschile che non ristorino la maschio-sterilità, le sementi prodotte dal genitore maschile sterile saranno miscelate con sementi prodotte da sementi parentali interamente fertili. Il rapporto fra sementi parentali maschili sterili e il genitore maschile fertile non deve superare il rapporto 2:1.

     3. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di Orobanche spp.

     A. Tavola:

     Legenda della testatina:

     [a] Specie e categoria

     [b] Purezza specifica

     [c] Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante in un campione del peso stabilito all'allegato III, colonna 4 (totale per colonna)

     [d] Condizioni relative al contenuto di semi di Orobanche

     [e] Facoltà germinativa minima (% del seme puro)

     [f] Purezza specifica minima (% in peso)

     [g] Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)

     [h] Altre specie di piante (a)

     [i] Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis

     [l] Cuscuta spp.

     [m] Raphanus raphanistrum

     [n] Rumex spp. diverso da Rumex acetosella

     [o] Alopecurus myosuroides

     [p] Lolium remotum

 

[a]

 

[b]

[c]

[d]

[e]

[f]

[g]

[h]

[i]

[l]

[m]

[n]

[o]

[p]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Arachis hypogaea

70

99

-

5

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Brassica spp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sementi di base

85

98

0,3

-

0

0 (c) (d)

10

5

 

 

 

- sementi certificate

85

98

0,3

-

0

0 (c) (d)

10

5

 

 

 

Cannabis sativa

75

98

-

30 (b)

0

0 (c)

 

 

 

 

(e)

Carthamus tinctorius

75

98

-

5

0

0 (c)

 

 

 

 

(e)

Carum carvi

70

97

-

25 (b)

0

0 (c) (d)

10

 

3

 

 

Gossypium spp.

80

98

-

15

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Helianthus annuus

85

98

-

5

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Linum usitatissimum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tessile

92

99

-

15

0

0 (c) (d)

 

 

4

2

 

- oleaginoso

85

99

-

15

0

0 (c) (d)

 

 

4

2

 

Papaver somniferum

80

98

-

25 (b)

0

0 (c) (d)

 

 

 

 

 

Sinapis alba:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sementi di base

85

98

0,3

-

0

0 (c) (d)

10

2

 

 

 

- sementi certificate

85

98

0,3

-

0

0 (c) (d)

10

5

 

 

 

Glycine max.

80

98

-

5

0

0 (c)

 

 

 

 

 

 

     B. Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione 1, punto 3, lettera A, del presente allegato.

     a) Il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 5 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 6 a 11.

     b) La determinazione del contenuto totale in numero di semi di altre specie di piante può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5.

     c) La determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7.

     d) La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp.

     e) La semente deve essere esente da Orobanche; tuttavia un seme di Orobanche in un campione di 100 g non deve essere considerato come impurezza, se un secondo campione di 200 g è esente da Orobanche.

     4. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile. In particolare le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni.

     A. Tavola:

 

 

Organismi nocivi

Specie

Percentuale massima in numero di semi contaminati da organismi nocivi (totale per colonna)

Sclerotinia sclerotiorum (numero massimo di sclerozi o frammenti di sclerozio in un campione del peso stabilito all'allegato III, colonna 4)

 

Botrytis spp.

Altenaria spp., Ascochyta. linicola (syn. Phoma linicola), Colletotrichum lini, Fusarium spp

Platyedra gossypiella

1

2

3

4

5

Brassica napus

 

 

 

10 (b)

Brassica rapa

 

 

 

5 (b)

Cannabis sativa

5

 

 

 

Gossypium spp.

 

 

1

 

Helianthus annuus

5

 

 

10 (b)

Linum usitatissimum

5

5 (a)

 

 

Sinnapis alba

 

 

 

5 (b)

 

 

     B. Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione I, punto 4, lettera A, del presente allegato.

     a) Nel lino tessile la percentuale massima in numero di semi contaminati da Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola) non deve superare 1.

     b) La determinazione del contenuto di sclerozi o di frammenti di sclerozio di Sclerotinia sclerotiorum può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5 della tabella.

     C. Norme particolari o altre condizioni applicabili a Glycine max.:

     a) Per Pseudomonas syringae pv. glycinea, il numero massimo di sottocampioni, nell'ambito di un campione di almeno 5.000 sementi per lotto suddiviso in cinque sottocampioni, che risultano contaminati dal suddetto organismo non deve superare 4.

     Qualora vengano identificate colonie sospette in tutti i cinque sottocampioni, per confermare il rispetto delle norme o condizioni di cui sopra possono essere eseguiti appropriati test biochimici sulle colonie sospette isolate su un terreno preferenziale prelevato da ogni sottocampione.

     b) Per Diaporthe phaseolorum il numero massimo di sementi contaminate non deve superare 15%.

     c) La percentuale in peso di materia inerte, quale è definita in conformità dei metodi internazionali più recenti in materia di test, non deve superare lo 0,3%.

     In conformità con la procedura prevista dall'art 25, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere autorizzati a non effettuare tale esame, a meno che, sulla base dell'esperienza acquisita, sia lecito dubitare che le norme e condizioni di cui sopra siano state soddisfatte.

     II. SEMENTI COMMERCIALI

     Le condizioni di cui alla sezione 1 del presente allegato, ad eccezione del punto 1, si applicano alle sementi commerciali.

 

 

ALLEGATO III

Peso dei lotti e dei campioni

 

Specie

Peso massimo di un lotto (tonnellate) (t)

Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi) (g)

Peso del campione per le determinazioni in numero di semi di cui all'allegato II, sezione I, punto 3, lettera A, colonne da 5 a 11, e all'allegato II, sezione I, punto 4, lettera A, colonna 5 (grammi) (g)

1

2

3

4

Arachis hypogaea

25

1.000

1.000

Brassica rapa

10

200

70

Brassica juncea

10

100

40

Brassica napus

10

200

100

Brassica nigra

10

100

40

Cannabis sativa

10

600

600

Carthamus tinctorius

25

900

900

Carum carvi

10

200

80

Gossypium spp.

25

1.000

1.000

Helianthus annuus

25

1.000

 

Linum usitatissimum

10

300

150

Papaver somniferum

10

50

10

Sinapis alba

10

400

200

Glycine max.

25

1.000

1.000

 

 

ALLEGATO IV

Etichetta

 

     A. Indicazioni prescritte

     a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

     1. "Normativa CE"

     2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi.

     3. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: "chiuso ... (mese, anno)" o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: "campione prelevato ... (mese, anno)".

     4. Numero di riferimento del lotto.

     5. Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori in caratteri latini.

     6. Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

     7. Categoria.

     8. Paese di produzione.

     9. Peso netto o lordo dichiarato.

     10. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale.

     11. Nel caso di varietà ibride o linee inbred:

     - per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi, conformemente alla direttiva 2002/53/CE:

     il nome di questo componente con cui sono stati ufficialmente ammessi, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine "componente",

     - per le sementi di base negli altri casi:

     il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine "componente",

     - per le sementi certificate:

     il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine "ibrido".

     12. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione "rianalizzato ... (mese ed anno)" e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.

     Conformemente alla procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

     aa) Per le sementi certificate di un'associazione varietale:

     Le stesse informazioni richieste alla lettera a), indicando il nome dell'associazione varietale invece del nome della varietà (indicare: “associazione varietale” e il suo nome) e le percentuali in peso dei vari componenti per varietà; qualora detta percentuale in peso sia stata comunicata per iscritto all'acquirente, su richiesta, e registrata ufficialmente, sarà sufficiente indicare il nome dell'associazione varietale. [29]

     b) Per le sementi commerciali:

     1. "Normativa CE".

     2. "Sementi commerciali (non certificate per la varietà)".

     3. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi.

     4. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione "chiuso ... (mese, anno)".

     5. Numero di riferimento del lotto.

     6. Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori in caratteri latini.

     7. Regione di produzione.

     8. Peso netto o lordo dichiarato.

     9. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale.

     10. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione "rianalizzato ... (mese ed anno)" e il servizio responsabile delle rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.

     Conformemente alla procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

     B. Dimensioni minime

     110 mm × 67 mm.

 

 

ALLEGATO V

Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non

definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro

 

     A. Indicazioni prescritte per l'etichetta

     - Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.

     - Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata e

     senza i nomi degli autori, in caratteri latini.

     - Varietà, indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola "componente".

     - Categoria.

     - Nel caso di varietà ibrida, la parola "ibrido".

     - Numero di riferimento del campo o della partita.

     - Peso netto o lordo dichiarato.

     - La menzione "sementi non definitivamente certificate".

     Conformemente alla procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

     B. Colore dell'etichetta

     L'etichetta è di colore grigio.

     C. Indicazioni prescritte per il documento

     - Autorità che rilascia il documento.

     - Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini.

     - Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

     - Categoria.

     - Numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.

     - Numero di riferimento del campo o della partita.

     - Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.

     - Quantità di sementi raccolte e numero di colli.

     - Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.

     - Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.

     - Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi.

 

 

ALLEGATO VI

 

Parte A

Direttiva abrogata e modificazioni successive (di cui all'articolo 31)

 

Direttiva 69/208/CEE

 

Direttiva 71/162/CEE del Consiglio

unicamente l'articolo 5

Direttiva 72/274/CEE del Consiglio

unicamente per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni della direttiva 69/208/CEE di cui agli articoli 1 e 2

Direttiva 72/418/CEE del Consiglio

unicamente l'articolo 5

Direttiva 73/438/CEE del Consiglio

unicamente l'articolo 5

Direttiva 75/444/CEE del Consiglio

unicamente l'articolo 5

Direttiva 78/55/CEE del Consiglio

unicamente l'articolo 5

Direttiva 78/388/CEE della Commissione

 

Direttiva 78/692/CEE del Consiglio

unicamente l'articolo 6

Direttiva 78/1020/CEE del Consiglio

unicamente l'articolo 3

Direttiva 79/641/CEE della Commissione

unicamente l'articolo 3

Direttiva 80/304/CEE della Commissione

 

Direttiva 81/126/CEE della Commissione

unicamente l'articolo 4

Direttiva 82/287/CEE della Commissione

unicamente gli articoli 3 e 4

Direttiva 82/727/CEE del Consiglio

 

Direttiva 82/859/CEE della Commissione

 

Direttiva 86/155/CEE del Consiglio

unicamente l'articolo 4

Direttiva 87/120/CEE della Commissione

unicamente l'articolo 4

Direttiva 87/480/CEE della Commissione

unicamente l'articolo 2

Direttiva 88/332/CEE del Consiglio

unicamente l'articolo 7

Direttiva 88/380/CEE del Consiglio

unicamente l'articolo 5

Direttiva 90/654/CEE del Consiglio

unicamente per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni della direttiva 69/208/CEE di cui all'articolo 2 e all'allegato II.I.5

Direttiva 92/9/CEE della Commissione

 

Direttiva 92/107/CEE della Commissione

 

Direttiva 96/18/CE della Commissione

unicamente l'articolo 2

Direttiva 96/72/CE del Consiglio

unicamente l'articolo 1, punto 5

Direttiva 98/95/CE del Consiglio

unicamente l'articolo 5

Direttiva 98/96/CE del Consiglio

unicamente l'articolo 5

 

Parte B

Termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 31)

 

Direttiva

Termine di attuazione

69/208/CEE

1° luglio 1970 [1] [2]

71/162/CEE

1° luglio 1970 (articolo 5, paragrafi 1, 2 e 7)

 

1° luglio 1972 (articolo 5, paragrafo 3)

 

1° luglio 1971 (altre disposizioni) [1]

72/274/CEE

1° luglio 1972 (articolo 1)

 

1° gennaio 1973 (articolo 2)

72/418/CEE

1° luglio 1973

73/438/CEE

1° luglio 1973 (articolo 5, paragrafo 3)

 

1° gennaio 1974 (articolo 5, paragrafo 4)

 

1° luglio 1974 (altre disposizioni)

75/444/CEE

1° luglio 1975 (articolo 5, paragrafo 2)

 

1° luglio 1977 (altre disposizioni)

78/55/CEE

1° luglio 1978 (articolo 5, paragrafo 2)

 

1° luglio 1979 (altre disposizioni)

78/388/CEE

1° gennaio 1981 [articolo 1, paragrafi 1 [3] e 2 [4]]

 

1° luglio 1980 (altre disposizioni)

78/692/CEE

1° luglio 1977 (articolo 6)

 

1° luglio 1979 (altre disposizioni)

78/1020/CEE

1° luglio 1977

79/641/CEE

1° luglio 1980

80/304/CEE

1° luglio 1980

81/126/CEE

1° luglio 1982

82/287/CEE

1° gennaio 1983

82/727/CEE

1° luglio 1982

82/859/CEE

1° luglio 1983

86/155/CEE

1° marzo 1986 (articolo 4, paragrafi da 3 a 5)

 

1° luglio 1987 (altre disposizioni)

87/120/CEE

1° giugno 1988

87/480/CEE

1° luglio 1990

88/332/CEE

 

88/380/CEE

1° luglio 1992 [articolo 5, paragrafi 10, 19, 23 e 25 [5], e articolo 5, paragrafo 12]

 

1° luglio 1990 (altre disposizioni)

90/654/CEE

 

92/9/CEE 30 luglio 1992

 

92/107/CEE

1° luglio 1994

96/18/CE

1° luglio 1996

96/72/CE

1° luglio 1997 [4]

98/95/CE

1° febbraio 2000 (Rettifica: G.U.C.E. 20 maggio 1999, n. L 126)

98/96/CE

1° febbraio 2000

 

[1] Il 1° luglio 1973 per l'articolo 14, paragrafo 1, il 1° luglio 1974 per le disposizioni che riguardano le sementi di base e il 1° luglio 1976 per le restanti disposizioni per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito.

[2] Il 1° gennaio 1986 per la Grecia, il 1° marzo 1986 per la Spagna e il 1° gennaio 1991 per il Portogallo.

[3] Per quanto riguarda l'allegato I, punto 3.

[4] Per quanto riguarda l'allegato II, sezione 1, punto 1.

[5] Laddove tali disposizioni prescrivano l'indicazione, sull'etichetta delle sementi, della denominazione botanica di una specie.

[6] Le scorte residue di etichette recanti l'abbreviazione «CEE» possono continuare ad essere utilizzate sino al 31 dicembre 2001.

 

 

ALLEGATO VII

Tavola di concordanza

 

Direttiva 69/208/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1, 1° comma bis

Articolo 17

Articolo 1, 2° comma bis

Articolo 1 bis

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera A

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera B a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera B b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera B c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera B d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera B bis, punto 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 1, punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera B bis, punto 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 1, punto ii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera B bis, punto 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 2, punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera B bis, punto 2, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 2, punto ii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera B bis, punto 2, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 2, punto iii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera C a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera C b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera C c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera C d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto iv)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera D a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera D b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera D c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera D d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto iv)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera E a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera E b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera E c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera E d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto iv)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera E bis, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera E bis, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera E bis, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera E bis, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto iv)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera F a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera F b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera F c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera F d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto iv)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera G a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera j), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera G b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera j), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera G c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera j), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera H a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera k), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera H b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera k), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera H c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera k), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 1 bis

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1 E ter

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

-

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

-

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera a)

Articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i)

Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera b)

Articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera c)

Articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera d)

Articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto iv)

Articolo 2, paragrafo 3, punto ii)

Articolo 2, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 3, punto iii)

Articolo 2, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 3, punto iv)

Articolo 2, paragrafo 5, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 3, punto v)

Articolo 2, paragrafo 5, 2 o trattino

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 3 bis

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 4 bis

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 11 bis

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15

Articolo 12 bis

Articolo 16

Articolo 13

Articolo 17

Articolo 14

Articolo 19

Articolo 14 bis

Articolo 18

Articolo 15, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 20, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 20, lettera b)

Articolo 16

Articolo 21

Articolo 18

Articolo 22

Articolo 19

Articolo 23

Articolo 20 bis

Articolo 24

Articolo 20

Articolo 25

Articolo 21

Articolo 26

Articolo 21 bis, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 21 bis, paragrafo 2, punto i)

Articolo 27, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 21 bis, paragrafo 2, punto ii)

Articolo 27, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 22

Articolo 28

-

Articolo 29 [1]

-

Articolo 30 [2]

-

Articolo 31

-

Articolo 32

-

Articolo 33

ALLEGATO I

ALLEGATO I

ALLEGATO II, parte I, punto 1

ALLEGATO II, parte I, punto 1

ALLEGATO II, parte I, punto 1 bis

ALLEGATO II, parte, punto 2

ALLEGATO II, parte I, punto 2

ALLEGATO II, parte I, punto 3

ALLEGATO II, parte I, punto 3

ALLEGATO II, parte I, punto 4

ALLEGATO II, parte II

ALLEGATO II, parte II

ALLEGATO III

ALLEGATO III

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 1

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 1

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 2

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 2

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 3

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 3

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 4

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 4

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 5

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 5

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 6

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 6

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 7

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 7

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 8

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 8

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 9

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 9

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 10

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 10

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 10 bis

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 11

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 11

ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 12

ALLEGATO IV, parte A, lettera b)

ALLEGATO IV, parte A, lettera b)

ALLEGATO IV, parte B

ALLEGATO IV, parte B

ALLEGATO V

ALLEGATO V

-

ALLEGATO VI

-

ALLEGATO VII

 

[1] 98/95/CE, articolo 9, paragrafo 2 e 98/96/CE, articolo 8, paragrafo 2.

[2] 98/96/CE, articolo 9.

 


[1] Alinea così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 2003/45/CE.

[2] Punto così sostituito dall’art. 4 della direttiva n. 2004/117/CE.

[3] Alinea così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 2003/45/CE.

[4] Punto così sostituito dall’art. 4 della direttiva n. 2004/117/CE.

[5] Punto così sostituito dall’art. 4 della direttiva n. 2004/117/CE.

[6] Punto così sostituito dall’art. 4 della direttiva n. 2004/117/CE.

[7] Punto così sostituito dall’art. 4 della direttiva n. 2004/117/CE.

[8] Punto così sostituito dall’art. 4 della direttiva n. 2004/117/CE.

[9] Punto così sostituito dall’art. 4 della direttiva n. 2004/117/CE.

[10] Punto così sostituito dall’art. 4 della direttiva n. 2004/117/CE.

[11] Punto così sostituito dall’art. 4 della direttiva n. 2004/117/CE.

[12] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 della direttiva n. 2002/68/CE.

[13] Paragrafo così sostituito dall’art. 4 della direttiva n. 2004/117/CE.

[14] Comma abrogato dall’art. 4 della direttiva n. 2004/117/CE.

[15] Paragrafo così sostituito dall’art. 4 della direttiva n. 2004/117/CE.

[16] Paragrafo inserito dall’art. 4 della direttiva n. 2004/117/CE.

[17] Paragrafo inserito dall’art. 4 della direttiva n. 2004/117/CE.

[18] Lettera così modificata dall'art. 1 della direttiva n. 2002/68/CE.

[19] Paragrafo così sostituito dall’art. 4 della direttiva n. 2004/117/CE.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 1 della direttiva n. 2002/68/CE.

[21] Lettera così sostituita dall’art. 4 della direttiva n. 2004/117/CE.

[22] Articolo così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2003/61/CE.

[23] Punto così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 2003/45/CE.

[24] Tabella così sostituita dall'art. 1 della direttiva n. 2003/45/CE.

[25] Punto 3 così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 2003/45/CE.

[26] Lettera così sostituita dall'art. 1 della direttiva n. 2003/45/CE.

[27] Punto così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 2003/45/CE.

[28] Punto inserito dall'art. 1 della direttiva n. 2003/45/CE.

[29] Lettera inserita dall'art. 1 della direttiva n. 2003/45/CE.