§ 1.1.145 - Direttiva 13 giugno 2002, n. 54.
Direttiva n. 2002/54/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:13/06/2002
Numero:54


Sommario
Art. 1.      La presente direttiva riguarda le sementi di barbabietole commercializzate all'interno della Comunità
Art. 2.      1. Ai fini della presente direttiva si intende per
Art. 3.      1. Gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate soltanto le sementi di barbabietole ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate"
Art. 4.      In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate
Art. 5.      Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3
Art. 6.      1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare
Art. 7.      Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce all'allegato I, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione
Art. 8.      Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costitutore, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta
Art. 9.      1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà e durante l’esame delle sementi per la certificazione, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto [...]
Art. 10.      1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base e sementi certificate soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, [...]
Art. 11.      1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di quest'ultima categoria presentate sotto forma di piccoli [...]
Art. 12.      Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di questa ultima categoria presentate sotto forma di piccoli [...]
Art. 13.      1. Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi CE
Art. 14.      Gli Stati membri possono prevedere che, in caso di domanda, i piccoli imballaggi CE siano chiusi e contrassegnati ufficialmente o sotto controllo ufficiale secondo l'articolo 11, paragrafo 1, e [...]
Art. 15.      Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune per permettere il controllo dell'identità delle sementi nel caso dei piccoli imballaggi e in particolare all'atto del frazionamento dei [...]
Art. 16.      1. In casi diversi da quelli già considerati dalla presente direttiva è possibile disporre, secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2 che gli imballaggi di sementi di base o di [...]
Art. 17.      Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente [...]
Art. 18.      Gli stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base o di sementi certificate sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o sull'etichetta del fornitore, nonché [...]
Art. 19.      Al fine di trovare migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni stabilite dalla presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti [...]
Art. 20.      Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna [...]
Art. 21.      Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 4, primo trattino, a condizione che
Art. 22.      1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di barbabietole
Art. 23.      1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto
Art. 24.      1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate, che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro [...]
Art. 25.      1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di barbabietola, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai [...]
Art. 26. 
Art. 27.      Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2
Art. 28.      1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito dall'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del [...]
Art. 29.      Le presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di [...]
Art. 30.      1. Con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda
Art. 30 bis. 
Art. 31.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva
Art. 32.      La Commissione, entro e non oltre il 1° febbraio 2004, procede ad una valutazione dettagliata delle semplificazioni delle procedure di certificazione introdotte dall'articolo 1 della direttiva [...]
Art. 33.      1. La direttiva 66/400/CE come modificata dalle direttive indicate di cui all'allegato V, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle [...]
Art. 34.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 35.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.1.145 - Direttiva 13 giugno 2002, n. 54.

Direttiva n. 2002/54/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole.

(G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     previa consultazione del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. A fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva.

     (2) Le barbabietole da zucchero e da foraggio, qui di seguito denominate "barbabietole", occupano un posto importante nell'agricoltura della Comunità.

     (3) I risultati soddisfacenti della coltura di barbabietole dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate.

     (4) Una maggiore produttività in materia di coltura di barbabietole nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione. Pertanto, un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole è previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio.

     (5) Occorre stabilire per la Comunità un sistema di certificazione unificato fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi degli Stati membri e dell'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico. Nel quadro del consolidamento del mercato interno, conviene che il sistema comunitario sia applicabile alla produzione in vista della commercializzazione e alla commercializzazione all'interno della Comunità, senza possibilità di deroga unilaterale da parte degli Stati membri suscettibile di impedire la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità.

     (6) Per regola generale, le sementi di barbabietole devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate. La scelta dei termini tecnici "sementi di base" e "sementi certificate" è basata sulla terminologia internazionale già esistente. Si dovrà rendere possibile, a determinate condizioni, la commercializzazione di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi in natura.

     (7) E’ opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi per le quali sia provato che sono destinate alla esportazione in paesi terzi.

     (8) Per migliorare la qualità delle sementi di barbabietole nella Comunità devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne, in particolare, la poliploidia, la monogermia, nonché la segmentazione, la purezza specifica, la facoltà germinativa e il tenore di umidità.

     (9) Per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo di campioni, alla chiusura e al contrassegno. A questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione dell'agricoltore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione.

     (10) Occorre stabilire delle regole relative alla commercializzazione delle sementi trattate chimicamente e delle sementi adatte alla coltivazione biologica ed anche regole relative alla conservazione delle risorse genetiche che permettano la conservazione, mediante un'utilizzazione in situ, delle varietà minacciate da erosione genetica.

     (11) Delle deroghe dovranno essere ammesse a particolari condizioni, nel rispetto dell'articolo 14 del trattato. E’ necessario che gli Stati membri che fanno ricorso a tali deroghe si prestino assistenza reciproca in campo amministrativo per quanto riguarda i controlli.

     (12) Per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi, sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate.

     (13) Le sementi rispondenti a tali condizioni devono essere soggette nel rispetto dell'articolo 30 del trattato, soltanto alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie.

     (14) E’ necessario certificare, a determinate condizioni, sementi moltiplicate in un altro paese a partire da sementi di base certificate in uno Stato membro come sementi moltiplicate nello stesso Stato membro.

     (15) Occorre prevedere che le sementi di barbabietole raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrono le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate nella Comunità e conformi alle norme comunitarie.

     (16) In periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi per le quali siano fissati requisiti ridotti, nonché di qualità inferiore come anche sementi appartenenti a varietà che non figurano né nel catalogo comune né nel catalogo nazionale delle varietà.

     (17) Al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri prove comparative comunitarie per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi della categoria "sementi certificate".

     (18) E’ opportuno organizzare esperimenti temporanei finalizzati alla ricerca di migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni della presente direttiva.

     (19) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione.

     (20) La presente direttiva deve applicarsi fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive di cui all'allegato V, parte B,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     La presente direttiva riguarda le sementi di barbabietole commercializzate all'interno della Comunità.

     Essa non si applica alle sementi di barbabietole per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

     a) "commercializzazione": la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso.

     Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

     - la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione,

     - la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

     Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

     Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

     b) Barbabietole: le barbabietole da zucchero e da foraggio della specie Beta vulgaris L.

     c) Sementi di base: le sementi

     i) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo rigorose norme selettive per quanto riguarda la varietà,

     ii) previste per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate",

     iii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, alle condizioni dell'allegato I per le sementi di base e

     iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato I, parte B, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti i), ii) e iii) [1].

     d) Sementi certificate: le sementi

     i) provenienti direttamente da sementi di base,

     ii) previste per la produzione di barbabietole,

     iii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, lettera b), alle condizioni dell'allegato I per le sementi certificate e

     iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti i), ii) e iii) [2];

     e) Sementi monogermi: sementi geneticamente monogermi.

     f) Sementi di precisione: le sementi destinate alle seminatrici di precisione che, conformemente alle disposizioni dell'allegato I, parte B, punto 3, lettera b), commi bb) e cc), danno solo una plantula.

     g) Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate

     i) da autorità di uno Stato o

     ii) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato o

     iii) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento, a condizione che le persone indicate ai punti ii) e iii) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

     h) Piccoli imballaggi CE: gli imballaggi contenenti le seguenti sementi certificate:

     i) sementi monogermi o di precisione: a concorrenza di 100.000 glomeruli o semi, o a concorrenza di un peso netto di 2,5 kg, esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi;

     ii) sementi diverse da quelle monogermi o di precisione: a concorrenza di un peso netto di 10 kg esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.

     2. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

     3. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iv), e lettera d), punto iv), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     A. Ispezione in campo

     a) L’ispettore:

     i) possiede le necessarie qualifiche tecniche;

     ii) non trae alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

     iii) è ufficialmente autorizzato dall’autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d’impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

     iv) svolge le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;

     b) la coltura da seme da ispezionare è ottenuta da sementi sottoposte con risultati soddisfacenti a controlli ufficiali a posteriori;

     c) una parte delle colture da seme è controllata da ispettori ufficiali. Tale parte è almeno del 5 %;

     d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale;

     e) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

     B. Controlli delle sementi

     a) I controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere da b) a d).

     b) I laboratori dispongono di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi.

     Le persone incaricate dell'analisi delle sementi possiedono le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

     I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità per la certificazione delle sementi.

     I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale.

     c) I laboratori sono:

     i) indipendenti

     oppure

     ii) appartenenti a una società sementiera.

     Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società sementiera, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi.

     d) La prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi.

     e) Ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %.

     f) Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti. [3]

     4. Per l'esecuzione dei controlli sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate ulteriori misure, con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

     [Fino al momento in cui verranno adottate tali misure occorre rispettare le condizioni stabilite dall'articolo 2 della decisione 89/540/CEE della Commissione] [4].

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate soltanto le sementi di barbabietole ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate".

     2. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

 

     Art. 4.

     In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:

     - le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e

     - le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3:

     a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa; all'uopo, sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo, nonché il numero di riferimento del lotto;

     b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione ufficiale e la commercializzazione, fino al primo destinatario commerciale, di sementi delle categorie "sementi di base" o "sementi certificate", per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore, nonché il numero di riferimento del lotto.

     Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 22 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.

     Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alle lettere a) o b) si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.

 

     Art. 6.

     1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare:

     a) piccoli quantitativi di sementi, a scopi scientifici o per lavori di selezione;

     b) quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

     Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE.

     2. Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di queste autorizzazioni sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

     3. Le autorizzazioni concesse, prima del 14 dicembre 1998 dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite conformemente al paragrafo 2.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce all'allegato I, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costitutore, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.

 

     Art. 9.

     1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà e durante l’esame delle sementi per la certificazione, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia, il campionamento delle sementi a fini dei controlli ai sensi dell'articolo 25 è eseguito ufficialmente [5].

     1 bis. Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d);

     b) i campionatori hanno le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

     Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

     c) i campionatori sono:

     i) persone fisiche indipendenti,

     ii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione di sementi o il commercio di sementi,

     o

     iii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi.

     Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi;

     d) la loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare le procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

     e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5%. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico.

     Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;

     f) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti. [6]

     1 ter. Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 2 [7].

     2. Per l'esame delle sementi per la certificazione i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato II sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.

 

     Art. 10.

     1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base e sementi certificate soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 a seconda dei casi, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.

     2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

 

     Art. 11.

     1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di quest'ultima categoria presentate sotto forma di piccoli imballaggi CE, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 12, o sull'imballaggio stesso.

     Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

     Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

     Con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.

     2. Gli Stati membri prescrivono che, salvo nel caso di frazionamento in piccoli imballaggi CE, si può procedere ad una o più chiusure successive soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso, sull'etichetta prevista dall'articolo 12, viene anche fatta menzione dell'ultima chiusura effettuata, della data e del servizio che l'ha effettuata.

     3. Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi CE siano chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul contrassegno o sull'imballaggio stesso. Secondo la procedura prevista dall'articolo 28, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo. E’ possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

 

     Art. 12.

     Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di questa ultima categoria presentate sotto forma di piccoli imballaggi CE,

     a) siano muniti all'esterno di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati all'allegato III, parte A, e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi certificate. Se l'etichetta è munita di un occhiello la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Se, nel caso previsto all'articolo 5, lettera a), le sementi di base non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. E’ autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte;

     b) contengano un attestato ufficiale, dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta all'allegato III, parte A I, punti 3, 5, 6, 11 e 12. L'attestato deve presentarsi in modo che non possa essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

 

     Art. 13.

     1. Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi CE:

     a) siano muniti all'esterno, conformemente all'allegato III, parte B, di un'etichetta del fornitore, di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiale delle Comunità; per gli imballaggi trasparenti tale etichetta può essere inserita all'interno purché sia leggibile attraverso l'imballaggio; il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e blu per le sementi certificate;

     b) siano muniti di un numero d'ordine attribuito ufficialmente e apposto all'esterno dell'imballaggio o sull'etichetta del fornitore di cui alla lettera a); in caso di utilizzazione di un talloncino adesivo ufficiale, il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e blu per le sementi certificate; le modalità di apposizione di tale numero d'ordine possono essere fissate secondo la procedura prevista all'articolo 28, paragrafo 2.

     2. Gli Stati membri possono prescrivere che per il contrassegno dei piccoli imballaggi CE confezionati sul loro territorio sia utilizzato un talloncino adesivo ufficiale su cui siano in parte riportate le indicazioni di cui all'allegato III, parte B; quando le indicazioni sono riportate sul talloncino stesso, il contrassegno previsto al paragrafo 1, lettera a), non è richiesto.

 

     Art. 14.

     Gli Stati membri possono prevedere che, in caso di domanda, i piccoli imballaggi CE siano chiusi e contrassegnati ufficialmente o sotto controllo ufficiale secondo l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12.

 

     Art. 15.

     Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune per permettere il controllo dell'identità delle sementi nel caso dei piccoli imballaggi e in particolare all'atto del frazionamento dei lotti di sementi. A tale scopo essi possono prevedere che i piccoli imballaggi, frazionati nel loro territorio, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale.

 

     Art. 16.

     1. In casi diversi da quelli già considerati dalla presente direttiva è possibile disporre, secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2 che gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di qualsiasi tipo debbano recare un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso). Anche le indicazioni che debbono figurare su tale etichetta sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

     2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 12.

 

     Art. 17.

     Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.

 

     Art. 18.

     Gli stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base o di sementi certificate sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o sull'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

 

     Art. 19.

     Al fine di trovare migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni stabilite dalla presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

     Nell'ambito di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione è definita in rapporto alle condizioni cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.

 

     Art. 20.

     Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

 

     Art. 21.

     Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 4, primo trattino, a condizione che:

     a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;

     b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e

     c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

     - il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,

     - il numero di riferimento della partita,

     - il mese e l'anno della chiusura, oppure

     - il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni ai fini della certificazione,

     - la specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con la sua denominazione comune, o con entrambe; indicare se si tratta di barbabietola da zucchero o di barbabietole da foraggio,

     - la varietà, indicata almeno in caratteri latini,

     - la dicitura "sementi pre-base",

     - il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria "sementi certificate".

     L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.

 

     Art. 22.

     1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di barbabietole:

     - provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e

     - raccolte in un altro Stato membro,

     devono a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/53/CE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I, parte A, per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato I, parte B, per la stessa categoria.

     Allorché in questi casi le sementi sono state prodotti direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

     2. Le sementi di barbabietole raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo I sono:

     - confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato IV, lettere A e B, conformemente a quanto prevede l'articolo 11, paragrafo 1, e

     - accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato IV, lettera C.

     Le disposizioni di cui al primo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.

     3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di barbabietole raccolte in un paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:

     a) provengono direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l’equivalenza ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera b);

     b) sono state sottoposte nella coltura di produzione a un’ispezione in campo che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata;

     c) è stato costatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all’allegato I, parte B, per la stessa categoria. [8]

 

     Art. 23.

     1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto:

     a) nel caso previsto nell'articolo 22, che le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfano alle condizioni dell'allegato I, parte A;

     b) se sementi di barbabietole raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l’identità, per i contrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi raccolte all’interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva [9].

     2. Il paragrafo 1 si applica anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizione legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

 

     Art. 24.

     1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate, che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 28, paragrafo 2, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole" o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

     2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per le sementi di varietà, non incluse nei cataloghi sopracitati, l'etichetta ufficiale è di colore marrone. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

     3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

 

     Art. 25.

     1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di barbabietola, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.

     2. Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importate da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

     a) specie,

     b) varietà,

     c) categoria,

     d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

     e) paese speditore,

     f) importatore,

     g) quantitativi di sementi.

     Le modalità secondi cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

 

     Art. 26. [10]

     1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, prelevati mediante sondaggi, per il controllo a posteriore di sementi di barbabietole immesse sul mercato a norma delle disposizioni, della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

     - sementi raccolte in paesi terzi,

     - sementi adatte all'agricoltura biologica,

     - sementi commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

     2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che le sementi soddisfino le condizioni previste.

     3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 28, paragrafo 2 le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 28, paragrafo 1, dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove delle analisi nonché dei risultati delle medesime.

     4. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

     Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

     5. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 28, paragrafo 2.

     6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 27.

     Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

 

     Art. 28.

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito dall'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 29.

     Le presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

 

     Art. 30.

     1. Con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda:

     a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente;

     b) le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 2002/53/CE, associate a specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate da erosione genetica;

     c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

     2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), comprendono in particolare i seguenti punti:

     a) le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota e approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;

     b) pertinenti restrizioni quantitative.

 

          Art. 30 bis. [11]

     Secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, uno Stato membro può, su richiesta, essere dispensato in tutto o in parte dall'obbligo di applicare le disposizioni della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 20, nella misura in cui la coltura di barbabietole e la commercializzazione delle sementi di barbabietole siano di rilevanza economica minima nel suo territorio.

 

     Art. 31.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

     La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

     Art. 32.

     La Commissione, entro e non oltre il 1° febbraio 2004, procede ad una valutazione dettagliata delle semplificazioni delle procedure di certificazione introdotte dall'articolo 1 della direttiva 98/96/CE. La valutazione verte in particolare sulle eventuali ripercussioni sulla qualità delle sementi.

 

     Art. 33.

     1. La direttiva 66/400/CE come modificata dalle direttive indicate di cui all'allegato V, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle stesse di cui all'allegato V, parte B.

     2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato VI.

 

     Art. 34.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 35.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato I

Condizioni per la certificazione

     A. Coltura

     1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi di Beta vulgaris della varietà coltivata e il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

     2. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.

     3. Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi di una varietà.

     4. Nel caso di sementi certificate di qualsiasi categoria si deve procedere almeno ad un'ispezione sul campo, che sia ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, e nel caso delle sementi di base almeno a due ispezioni sul campo, una per i planchons ed una per le piante da seme.

     5. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza della varietà.

     6. Le distanze minime da fonti vicine di polline sono le seguenti:

Coltura

Distanza minima

 

 

1. Per la produzione di sementi di base:

 

- da qualsiasi fonte di polline del genus Beta

1.000 m

2. Per la produzione di sementi certificate

 

a) di barbabietole da zucchero:

 

- da qualsiasi fonte di polline del genus Beta non compresa sotto

1.000 m

- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide

600 m

- se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide

600 m

- da fonti di polline di barbabietola da zucchero la cui ploidia sia sconosciuta

600 m

- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide

300 m

- se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide

300 m

- tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da zucchero in cui non si fa ricorso alla maschio-sterilità

300 m

b) di barbabietola da foraggio:

 

- da qualsiasi fonte di polline del genus Beta non compresa sotto

1.000 m

- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide

600 m

- se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da foraggio diploide

600 m

- da fonti di polline di barbabietola da foraggio la cui ploidia sia sconosciuta

600 m

- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietole da foraggio diploide

300 m

- se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide

300 m

- tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da foraggio in cui non si fa ricorso alla maschio-sterilità

300 m

 

     Le distanze suindicate possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinatore estraneo indesiderabile. Non è necessario alcun isolamento tra colture di sementi nelle quali viene utilizzato lo stesso impollinatore.

     Per stabilire la ploidia dei due componenti "portasemi" ed "emittente di polline" delle colture destinate alla produzione di sementi ci si deve riferire al catalogo comune delle specie di varietà di piante agricole stabilito ai sensi della direttiva 2002/53/CE, oppure ai cataloghi nazionali delle varietà compilati ai sensi della stessa direttiva. Qualora l'informazione mancasse per una varietà, la ploidia va ritenuta sconosciuta e in questo caso si osserva una distanza minima di isolamento di 600 m.

     B. Sementi

     1. Le sementi devono presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.

     2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

     3. Le sementi devono inoltre rispondere alle seguenti condizioni:

 

Purezza minima specifica

Facoltà germinativa minima

Tenore massimo di umidità

 

(% in peso) [1]

(% dei glomeruli o semipuri)

(% in peso) [1]

aa) Barbabietole da zucchero

 

 

 

- Sementi monogermi

97

80

15

- Sementi di precisione

97

75

15

- Sementi plurigermi di varietà la cui percentuale in diploidia supera 85

97

73

15

- Altre sementi

97

68

15

bb) Barbabietole da foraggio

 

 

 

- Sementi plurigermi di varietà la cui percentuale in diploidia supera 85, sementi monogermi, sementi di precisione

97

73

15

- Altre sementi

97

68

15

La percentuale in peso di semi di altre piante non deve superare 0,3.

 

 

 

[1] Esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento e altri additivi solidi.

 

     b) Condizioni supplementari richieste per le sementi monogermi e per le sementi di precisione:

     aa) Sementi monogermi:

     almeno il 90% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula.

     La percentuale in glomeruli che porta tre piantine o più non supera il 5% calcolato sui glomeruli germinati.

     bb) Sementi di precisione di barbabietole da zucchero:

     al minimo 70% dei glomeruli germinati porta una sola piantina. La percentuale in glomeruli che dà tre piantine o più non supera il 5% calcolato sui glomeruli germinati.

     cc) Sementi di precisione di barbabietole da foraggio:

     per le varietà la cui percentuale in diploidi supera 85, almeno il 58% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula. Per tutte le altre sementi, almeno il 63% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula. La percentuale di glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5% rispetto ai germinati.

     dd) Per le sementi della categoria "sementi di base", la percentuale in peso di materia inerte non deve superare l'1,0%. Per le sementi della categoria "sementi certificate", la percentuale in peso di materia inerte non deve superare lo 0,5%. Per quanto concerne le sementi confettate delle due categorie, l'osservanza della rispettiva disposizione viene verificata su campioni prelevati, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, da sementi trasformate parzialmente decorticate (per strofinamento o frantumazione) ma non ancora confettate, fermo restando l'esame ufficiale della purezza analitica minima sulle sementi confettate.

     c) Altre condizioni speciali

     Gli Stati membri provvedono a che nelle zone dichiarate indenni dalla rizomania in virtù di specifiche procedure comunitarie non possano essere introdotte sementi di barbabietole la cui percentuale in peso di materia inerte superi lo 0,5%.

 

 

Allegato II

     Peso massimo di un lotto: 20 tonnellate.

     Peso minimo di un campione: 500 grammi.

     Il peso di un lotto non può eccedere per più del 5% il peso massimo prescritto.

 

 

Allegato III

Contrassegno

     A. Etichetta ufficiale

     I. Indicazioni prescritte

     1. "Normativa CE".

     2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi.

     3. Numero di riferimento del lotto.

     4. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: "chiuso ..." (mese, anno), o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: "campione prelevato ..." (mese, anno).

     5. Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio.

     6. Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

     7. Categoria.

     8. Paese di produzione.

     9. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di glomeruli o di semi puri.

     10. In caso d'indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale.

     11. Per le sementi monogermi: la menzione "monogermi".

     12. Per le sementi di precisione: la menzione "precisione".

     13. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione "rianalizzato ... (mese ed anno)" e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.

     II. Dimensioni minime

     110 mm × 67 mm.

     B. Etichetta del fornitore o scritta sull'imballaggio (piccolo imballaggio CE)

     Indicazioni prescritte

     1. "Piccolo imballaggio CE".

     2. Nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o relativo segno di identificazione.

     3. Numero d'ordine attribuito ufficialmente.

     4. Servizio che ha attribuito il numero d'ordine e nome dello Stato membro o loro sigla.

     5. Numero di riferimento quando il numero d'ordine ufficiale non consente di identificare il lotto.

     6. Specie, indicata almeno in caratteri latini. Indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio.

     7. Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

     8. "Categorie".

     9. Peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri.

     10. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale.

     11. Per le sementi monogermi: la menzione "monogermi".

     12. Per le sementi di precisione: la menzione "precisione".

 

 

Allegato IV

Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro

     A. Indicazioni prescritte per l'etichetta

     - Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.

     - Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio.

     - Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

     - Categoria.

     - Numero di riferimento del campo o della partita.

     - Peso netto o lordo dichiarato.

     - La menzione "sementi non definitivamente certificate".

     B. Colore dell'etichetta

     L'etichetta è di colore grigio.

     C. Indicazioni prescritte per il documento

     - Autorità che rilascia il documento.

     - Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio.

     - Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

     - Categoria.

     - Numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.

     - Numero di riferimento del campo o della partita.

     - Superficie coltivata per la produzione della partita oggetto del documento.

     - Quantità di sementi raccolte e numero di colli.

     - Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.

     - Se del caso, i risultati dell'analisi preliminare delle sementi.

 

 

Allegato V

Parte A

Direttiva abrogata e modificazioni successive (di cui all'articolo 33)

Direttiva 66/400/CEE

 

Direttiva 69/61/CEE del Consiglio

 

Direttiva 71/162/CEE del Consiglio

unicamente l'articolo 1

Direttiva 72/274/CEE del Consiglio

unicamente per quanto concerne i riferimenti alle disposizioni della direttiva 66/400/CEE di cui agli articoli 1 e 2

Direttiva 72/418/CEE del Consiglio

unicamente l'articolo 1

Direttiva 73/438/CEE del Consiglio

unicamente l'articolo 1

Direttiva 75/444/CEE del Consiglio

unicamente l'articolo 1

Direttiva 76/331/CEE della Commissione

 

Direttiva 78/55/CEE del Consiglio

unicamente l'articolo 1

Direttiva 78/692/CEE del Consiglio

unicamente l'articolo 1

Direttiva 87/120/CEE della Commissione

unicamente l'articolo 1

Direttiva 88/95/CEE della Commissione

 

Direttiva 88/332/CEE del Consiglio

unicamente l'articolo 1

Direttiva 88/380/CEE del Consiglio

unicamente l'articolo 1

Direttiva 90/654/CEE del Consiglio

unicamente per quanto concerne i riferimenti alle disposizioni della direttiva 66/400/CEE di cui agli articolo 2 e all'allegato II.I.1, lettera a)

Direttiva 96/72/CE del Consiglio

unicamente l'articolo 1 punto 1

Direttiva 98/95/CE del Consiglio

unicamente l'articolo 1 e l'articolo 9, paragrafo 2

Direttiva 98/96/CE del Consiglio

unicamente l'articolo 1, l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 9

 

Parte B

Termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 33)

 

Direttiva

Termine di attuazione

66/400/CEE

1° luglio 1968 (articolo 14, paragrafo 1)

 

1° luglio 1969 (altre disposizioni) [1] [2]

69/61/CEE

1° luglio 1969 [3]

71/162/CEE

1° luglio 1970 (articolo 1, paragrafo 3)

 

1° luglio 1972 (articolo 1, paragrafo 1)

 

1° luglio 1971 (altre disposizioni) [1]

72/274/CEE

1° luglio 1972 (articolo 1)

 

1° gennaio 1973 (articolo 2)

72/418/CEE

1° luglio 1973

73/438/CEE

1° luglio 1973 (articolo 1, paragrafo 1)

 

1° gennaio 1974 (articolo 1, paragrafo 2)

75/444/CEE

1° luglio 1977

76/331/CEE

1° luglio 1978 (articolo 1)

 

1° luglio 1979 (altre disposizioni)

78/55/CEE

1° luglio 1979

78/692/CEE

1° luglio 1977 (articolo 1)

 

1° luglio 1979 (altre disposizioni)

87/120/CEE

1° luglio 1988

88/95/CEE

1° luglio 1988

88/332/CEE

 

88/380/CEE

1° luglio 1992 (articolo 1, paragrafo 8)

 

1° luglio 1990 (altre disposizioni)

90/654/CEE

 

96/72/CE

1° luglio 1997 [3]

98/95/CE

1° febbraio 2000 (Rettifica: G.U.C.E. 20 maggio 1999, n. L 126)

98/96/CE

1° febbraio 2000

[1] Il 1° luglio 1973 per l'articolo 14, paragrafo 1, il 1° luglio 1974 per le disposizioni relative alle sementi di base e il 1° 1976 per le restanti disposizioni per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito.

[2] Il 1° gennaio 1986 per la Grecia, il 1° marzo 1986 per la Spagna, il 1° gennaio 1991 per il Portogallo e il 1° gennaio 1995 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia.

[3] Le scorte residue di etichette recanti l'abbreviazione «CEE» possono continuare ad essere utilizzate sino al 31 dicembre 2001.

 

 

Allegato VI

Tavola di concordanza

Direttiva 66/400/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1, primo comma

Articolo 18

Articolo 1, secondo comma

Articolo 1 bis

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera A

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera B a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera B b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera B c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera B d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera C a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera C b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera C c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera C d), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iv), primo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera C d), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iv) secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera D

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera E

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera F a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera F b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera F c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera G, primo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera G, secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 1 bis

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

-

Articolo 2, paragrafo 3, punto i)

Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera a)

Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto i)

Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera b)

Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera c)

Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera d)

Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto iv)

Articolo 2, paragrafo 3, punto ii)

Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 3, punto iii)

Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 3, punto iv)

Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 3, punto v)

Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 3 bis

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 4 bis

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 11 bis

Articolo 13

Articolo 11 ter

Articolo 14

Articolo 11 quater

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 16

Articolo 12 bis

Articolo 17

Articolo 13

Articolo 18

Articolo 13 bis

Articolo 19

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 20

-

-

Articolo 14 bis

Articolo 21

Articolo 15

Articolo 22

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

-

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 4

-

Articolo 17

Articolo 24

Articolo 19

Articolo 25

Articolo 20

Articolo 26

Articolo 21 bis

Articolo 27

Articolo 21

Articolo 28

Articolo 22

Articolo 29

Articolo 22 bis, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 22 bis, paragrafo 2, punto i)

Articolo 30, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 22 bis, paragrafo 2, punto ii)

Articolo 30, paragrafo 2, lettera b)

-

Articolo 31 [1]

-

Articolo 32 [2]

-

Articolo 33

-

Articolo 34

-

Articolo 35

ALLEGATO I, parte A, punto 01

ALLEGATO I, parte A, punto 1

ALLEGATO I, parte A, punto 1

ALLEGATO I, parte A, punto 2

ALLEGATO I, parte A, punto 2

ALLEGATO I, parte A, punto 3

ALLEGATO I, parte A, punto 3

ALLEGATO I, parte A, punto 4

ALLEGATO I, parte A, punto 4

ALLEGATO I, parte A, punto 5

ALLEGATO I, parte A, punto 5

ALLEGATO I, parte A, punto 6

ALLEGATO I, parte B, punto 1

ALLEGATO I, parte B, punto 1

ALLEGATO I, parte B, punto 2

ALLEGATO I, parte B, punto 2

ALLEGATO I, parte B, punto 3.a)

ALLEGATO I, parte B, punto 3.a)

ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), aa)

ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), aa)

ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), aa) bis

ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), bb)

ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), bb)

ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), cc)

ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), cc)

ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), dd)

ALLEGATO I, parte B, punto 3.c)

ALLEGATO I, parte B, punto 3.c)

ALLEGATO II

ALLEGATO II

ALLEGATO III, parte A, punto 1.1

ALLEGATO III, parte A, punto 1.1

ALLEGATO III, parte A, punto 1.2

ALLEGATO III, parte A, punto 1.2

ALLEGATO III, parte A, punto 1.3

ALLEGATO III, parte A, punto 1.3

ALLEGATO III, parte A, punto 1.3 a

ALLEGATO III, parte A, punto 1.4

ALLEGATO III, parte A, punto 1.4

ALLEGATO III, parte A, punto 1.5

ALLEGATO III, parte A, punto 1.5

ALLEGATO III, parte A, punto 1.6

ALLEGATO III, parte A, punto 1.6

ALLEGATO III, parte A, punto 1.7

ALLEGATO III, parte A, punto 1.7

ALLEGATO III, parte A, punto 1.8

ALLEGATO III, parte A, punto 1.8

ALLEGATO III, parte A, punto 1.9

ALLEGATO III, parte A, punto 1.9

ALLEGATO III, parte A, punto 1.10

ALLEGATO III, parte A, punto 1.10

ALLEGATO III, parte A, punto 1.11

ALLEGATO III, parte A, punto 1.11

ALLEGATO III, parte A, punto 1.12

ALLEGATO III, parte A, punto 1.12

ALLEGATO III, parte A, punto 1.13

ALLEGATO III, parte A, punto II

ALLEGATO III, parte A, punto II

ALLEGATO III, parte B

ALLEGATO III, parte B

ALLEGATO IV

ALLEGATO IV

-

ALLEGATO V

-

ALLEGATO VI

[1] 98/95/CE, articolo 9.2 e 98/96/CE, articolo 8.2.

[2] 98/96/CE, articolo 9.

 


[1] Punto così sostituito dall’art. 3 della direttiva n. 2004/117/CE.

[2] Punto così sostituito dall’art. 3 della direttiva n. 2004/117/CE.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 3 della direttiva n. 2004/117/CE.

[4] Comma abrogato dall’art. 3 della direttiva n. 2004/117/CE.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 3 della direttiva n. 2004/117/CE.

[6] Paragrafo inserito dall’art. 3 della direttiva n. 2004/117/CE.

[7] Paragrafo inserito dall’art. 3 della direttiva n. 2004/117/CE.

[8] Paragrafo così sostituito dall’art. 3 della direttiva n. 2004/117/CE.

[9] Lettera così sostituita dall’art. 3 della direttiva n. 2004/117/CE.

[10] Articolo così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2003/61/CE.

[11] Articolo inserito dall’art. 3 della direttiva n. 2004/117/CE.