§ 6.1.133 - Decisione 13 giugno 2008, n. 477.
Decisione della Commissione n. 2008/477/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2500 - 2690 MHz per i sistemi terrestri in grado [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:13/06/2008
Numero:477


Sommario
Art. 1. La presente decisione mira a armonizzare le condizioni di disponibilità e di efficacia d'uso della banda 2500-2690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni [...]
Art. 2. 1. Entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri designano e quindi mettono la banda 2500-2690 MHz a disposizione, su base non esclusiva, di sistemi [...]
Art. 3. Gli Stati membri verificano l'uso della banda 2500-2690 MHz e riferiscono gli esiti alla Commissione, in modo da permettere revisioni periodiche e tempestive della decisione
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 6.1.133 - Decisione 13 giugno 2008, n. 477.

Decisione della Commissione n. 2008/477/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2500 - 2690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità [notificata con il numero C(2008) 2625]

(G.U.U.E. 24 giugno 2008, n. L 163)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La Commissione si è espressa a favore di un utilizzo più flessibile dello spettro radio nella sua comunicazione "Maggiore flessibilità per un accesso rapido allo spettro radio riservato alle comunicazioni elettroniche senza fili"  che, tra l'altro, affronta la questione della banda di frequenze 2500-2690 MHz. La neutralità tecnologica e la neutralità dei servizi sono obiettivi politici enunciati e descritti dagli Stati membri nel parere espresso il 23 novembre 2005 dal gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG) sulla politica dell'accesso senza fili per i servizi delle comunicazioni elettroniche (WAPECS), per conseguire un uso più flessibile dello spettro. Secondo questo parere, tali obiettivi politici non devono essere imposti bruscamente, ma progressivamente in modo da non perturbare il mercato.

 

(2) La designazione della banda 2500-2690 MHz per sistemi in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche costituisce un elemento importante nell'ambito della convergenza dei settori delle comunicazioni mobili e fisse e del settore radiotelevisivo e rispecchia le innovazioni tecniche realizzate. I servizi forniti in questa banda di frequenze dovrebbero essere destinati in particolare all'accesso degli utilizzatori finali alle comunicazioni a banda larga.

 

(3) Si prevede che i servizi di comunicazioni elettroniche senza fili a banda larga, ai quali si intende assegnare la banda 2500-2690 MHz, saranno, in larga misura, paneuropei nel senso che gli utilizzatori di questi servizi di comunicazioni elettroniche in uno Stato membro potrebbero beneficiare dell'accesso a servizi analoghi negli altri Stati membri.

 

(4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 676/2002/CE, in data 5 luglio 2006 la Commissione ha affidato alla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (di seguito "CEPT") il compito di elaborare condizioni tecniche meno restrittive per le bande di frequenze oggetto della WAPECS.

 

(5) Nell'ambito del mandato assegnatole, la CEPT ha presentato una relazione (rapporto finale CEPT n. 19) relativa a condizioni tecniche meno restrittive per le bande di frequenze oggetto della WAPECS. La relazione presenta le condizioni tecniche e gli orientamenti per l'applicazione di condizioni meno restrittive per le stazioni di base e terminali che operano nella banda di frequenze 2500-2690 MHz, adeguate per gestire il rischio di interferenze dannose all'interno come all'esterno dei territori nazionali, senza richiedere l'uso di alcun tipo particolare di tecnologia, e basate sull'ottimizzazione dei parametri per l'uso più probabile della banda.

 

(6) Conformemente al rapporto finale della CEPT n. 19, la presente decisione introduce il concetto di Block Edge Masks (BEM), ovvero parametri tecnici che si applicano all'intero blocco di frequenze di un determinato utilizzatore, indipendentemente dal numero di canali occupati dalla tecnologia prescelta dall'utilizzatore in questione. Queste maschere, che devono far parte delle condizioni di autorizzazione per l'uso dello spettro, riguardano sia le emissioni all'interno del blocco di frequenze (ad esempio, potenza all'interno del blocco) sia le emissioni all'esterno del blocco (ad esempio, emissioni indesiderate all'esterno del blocco). Si tratta di prescrizioni di regolamentazione finalizzate a gestire il rischio di interferenze dannose tra reti vicine e che non incidono sui limiti stabiliti nelle norme applicabili nell'ambito della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità  (direttiva RTTE).

 

(7) La designazione e la messa a disposizione della banda 2500-2690 MHz, conformemente ai risultati del mandato assegnato alla CEPT, tiene conto del fatto che esistono altre applicazioni. La relazione n. 45 del comitato per le comunicazioni elettroniche (ECC) precisa i criteri di condivisione per la coesistenza tra alcuni sistemi. I criteri di condivisione per la coesistenza tra altri sistemi e servizi possono essere stabiliti a livello nazionale.

 

(8) Per garantire la compatibilità è necessaria una separazione di 5 MHz tra le estremità dei blocchi di frequenze utilizzati in modalità TDD (time division duplex) e FDD (frequency division duplex) senza restrizioni o nel caso di due reti non sincronizzate operanti in modalità TDD. Tale separazione può essere ottenuta sia lasciando inutilizzati i blocchi di 5 MHz come blocchi di guardia, sia mediante un utilizzo conforme ai parametri delle BEM con restrizioni se adiacenti a un blocco in FDD (uplink) o tra due blocchi TDD, o ancora mediante un utilizzo conforme ai parametri delle BEM, con o senza restrizioni, quando sono adiacenti a un blocco in FDD (downlink). Qualsiasi uso di un blocco di guardia di 5 MHz è soggetto a un rischio maggiore di interferenza.

 

(9) Visto il numero crescente di requisiti individuati da studi condotti a livello europeo e mondiale sui servizi di comunicazioni elettroniche terrestri che offrono l'accesso a banda larga, è opportuno che i risultati del mandato conferito alla CEPT siano applicati nella Comunità e attuati senza indugio negli Stati membri.

 

(10) L'armonizzazione a norma della presente decisione non dovrebbe escludere la possibilità per uno Stato membro di applicare, qualora opportuno, periodi di transizione, che potrebbero includere accordi di condivisione dello spettro radio, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio.

 

(11) Per garantire un uso efficace delle banda di frequenze 2500-2690 MHz anche a lungo termine, è opportuno che le amministrazioni pubbliche continuino a sostenere gli studi destinati a migliorare l'efficienza e a promuovere un utilizzo innovativo delle bande. Sarebbe opportuno tenere conto di questi studi al momento del riesame della presente decisione.

 

(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

La presente decisione mira a armonizzare le condizioni di disponibilità e di efficacia d'uso della banda 2500-2690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche all'interno della Comunità.

 

     Art. 2.

1. Entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri designano e quindi mettono la banda 2500-2690 MHz a disposizione, su base non esclusiva, di sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato della presente decisione.

 

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono richiedere periodi di transizione, che prevedano accordi di condivisione dello spettro radio, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio.

 

3. Gli Stati membri si accertano che i sistemi di cui al paragrafo 1 offrano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti.

 

     Art. 3.

Gli Stati membri verificano l'uso della banda 2500-2690 MHz e riferiscono gli esiti alla Commissione, in modo da permettere revisioni periodiche e tempestive della decisione.

 

     Art. 4.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

PARAMETRI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

 

I parametri tecnici che seguono, detti Block Edge Mask (BEM), si applicano come una delle condizioni indispensabili per assicurare la coesistenza tra reti adiacenti, in mancanza di accordi bilaterali o multilaterali, ferma restando la possibilità di adottare parametri tecnici meno vincolanti eventualmente concordati tra gli operatori di tali reti. Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli operatori delle reti siano liberi di siglare accordi bilaterali o multilaterali per elaborare parametri tecnici meno vincolanti e, in caso di accordo di tutte le parti interessate, che tali parametri tecnici meno vincolanti possano essere usati.

 

Le apparecchiature funzionanti in questa banda possono utilizzare anche limiti di potenza equivalente irradiata isotropicamente (e.i.r.p.) diversi da quelli indicati qui di seguito, a condizione di utilizzare adeguate tecniche di mitigazione conformi alla direttiva 1999/5/CE e di assicurare quanto meno un livello di protezione equivalente a quello garantito da questi parametri tecnici.

 

A) PARAMETRI GENERALI

 

1) I blocchi assegnati sono multipli di 5,0 MHz.

 

2) All'interno della banda 2500-2690 MHz la spaziatura per il duplex in modalità FDD deve essere 120 MHz; la trasmissione della stazione terminale (uplink) è situata nella parte inferiore della banda iniziante a 2500 MHz (e fino a un limite massimo di 2570 MHz) e la trasmissione della stazione base (downlink) nella parte superiore della banda iniziante a 2620 MHz.

 

3) La sottobanda 2570-2620 MHz può essere usata in modalità TDD o con altri modi d'uso conformi alle BEM riportate nel presente allegato. Al di fuori della sottobanda 2570-2620 MHz, tale uso può essere deciso a livello nazionale e deve essere equamente ripartito tra la parte superiore della banda che inizia a 2690 MHz (con estensione verso le frequenze inferiori) e la parte inferiore della banda che inizia a 2570 MHz (con estensione verso le frequenze inferiori).

 

B) BEM SENZA RESTRIZIONI PER LE STAZIONI DI BASE

 

La BEM per un blocco di frequenze senza restrizioni è costruita combinando le tabelle 1, 2 e 3 in modo tale che il limite per ciascuna frequenza sia dato dal valore più elevato tra quello risultante dai requisiti minimi e quello risultante dai requisiti specifici del blocco.

 

Tabella 1

 

Requisiti minimi — BEM della e.i.r.p. all'esterno del blocco della stazione base

 

Banda di frequenze in cui sono ricevute emissioni fuori dal blocco | e.i.r.p. media massima (misurata in una banda di 1 MHz) |

 

Frequenze assegnate al down link FDD e +/– 5 MHz all'esterno dei blocchi di frequenze assegnate al down link FDD | + 4 dBm/MHz |

 

Frequenze nella banda 2500-2690 MHz che non rientrano nella definizione di cui sopra | – 45 dBm/MHz |

 

Tabella 2

 

Requisiti specifici di blocco — BEM della e.i.r.p. all'interno del blocco della stazione base

 

NB: Gli Stati membri possono elevare tale limite a 68 dBm/5MHz per applicazioni particolari, ad esempio in zone a bassa densità di popolazione, purché ciò non aumenti in modo significativo il rischio di un bloccaggio del ricevitore della stazione terminale.

 

e.i.r.p. massima all'interno del blocco | + 61 dBm/5 MHz |

 

Tabella 3

 

Requisiti specifici del blocco — BEM della e.i.r.p. all'esterno del blocco della stazione base

 

dove: ΔF è l'offset di frequenza rispetto alla estremità del blocco (in MHz).

 

Offset rispetto alle estremità del blocco | e.i.r.p. media massima |

 

Dall'inizio della banda (2500 MHz) a 5 MHz (estremità inferiore) | Livello dei requisiti minimi |

 

da – 5,0 a – 1,0 MHz (estremità inferiore) | + 4 dBm/MHz |

 

da – 1,0 a – 0,2 MHz (estremità inferiore) | + 3 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz |

 

da – 0,2 a 0,0 MHz (estremità inferiore) | + 3 dBm/30 kHz |

 

da 0,0 a + 0,2 MHz (estremità superiore) | + 3 dBm/30 kHz |

 

da + 0,2 a + 1,0 MHz (estremità superiore) | + 3 – 15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz |

 

da + 1,0 a + 5,0 MHz (estremità superiore) | + 4 dBm/MHz |

 

da + 5,0 MHz (estremità superiore) alla fine della banda (2690 MHz) | Livello dei requisiti minimi |

 

C) BEM CON RESTRIZIONI PER LE STAZIONI BASE

 

La BEM per un blocco di frequenze con restrizioni è costruita combinando le tabelle 1 e 4 in modo tale che il limite per ciascuna frequenza sia dato dal valore più elevato tra quello risultante dai requisiti minimi e quello risultante dai requisiti specifici del blocco.

 

Tabella 4

 

Requisiti specifici del blocco — BEM della e.i.r.p. all'interno del blocco della stazione base per blocco soggetto a restrizioni

 

e.i.r.p. massima all'interno del blocco | + 25 dBm/5 MHz |

 

D) BEM CON RESTRIZIONI PER LE STAZIONI BASE CON LIMITAZIONI SUL POSIZIONAMENTO DELL'ANTENNA

 

Nei casi in cui le antenne siano posizionate all'interno di edifici o la loro altezza sia inferiore a un certo valore, gli Stati membri possono usare parametri alternativi in linea con la tabella 5, purché sui confini geografici con altri Stati membri venga applicata la tabella 1 e che la tabella 4 resti di applicazione a livello nazionale.

 

Tabella 5

 

Requisiti specifici del blocco — BEM della e.i.r.p. all'esterno del blocco della stazione base per blocco soggetto a restrizioni con ulteriori restrizioni relative al posizionamento dell'antenna

 

dove: ΔF è l'offset di frequenza rispetto alla estremità del blocco (in MHz).

 

Offset rispetto alle estremità del blocco | e.i.r.p. media massima |

 

Dall'inizio della banda (2500 MHz) a – 5 MHz (estremità inferiore) | – 22 dBm/MHz |

 

da – 5,0 a – 1,0 MHz (estremità inferiore) | – 18 dBm/MHz |

 

da – 1,0 a – 0,2 MHz (estremità inferiore) | – 19 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz |

 

da – 0,2 a 0,0 MHz (estremità inferiore) | – 19 dBm/30 kHz |

 

da 0,0 a + 0,2 MHz (estremità superiore) | – 19 dBm/30 kHz |

 

da + 0,2 a + 1,0 MHz (estremità superiore) | – 19 – 15(ΔF - 0,2) dBm/30 kHz |

 

da + 1,0 a + 5,0 MHz (estremità superiore) | – 18 dBm/MHz |

 

da + 5,0 MHz (estremità superiore) alla fine della banda (2690 MHz) | – 22 dBm/MHz |

 

E) LIMITI PER LE STAZIONI TERMINALI

 

Tabella 6

 

Limiti di potenza all'interno del blocco per le stazioni terminali

 

NB: Il limite di e.i.r.p. dovrebbe essere usato per le stazioni terminali fisse o installate e la TRP per le stazioni terminali mobili o nomadiche. La TRP misura la potenza effettivamente irradiata dall'antenna ed è definita come l'integrale della potenza trasmessa in differenti direzioni in tutta la sfera di irradiazione.

 

| e.i.r.p. media massima [compresa l'azione di regolazione Automatica della Potenza del Trasmettitore (ATPC)] |

 

Potenza totale irradiata (TRP) | 31 dBm/5 MHz |

 

e.i.r.p. | 35 dBm/5 MHz |