§ 8.1.27 - Regolamento 9 luglio 2008, n. 683.
Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.1 questioni generali
Data:09/07/2008
Numero:683


Sommario
Art. 1.  I sistemi e i programmi europei di navigazione satellitare
Art. 2.  Oggetto
Art. 3.  Le fasi del programma Galileo
Art. 4.  Il finanziamento del programma Galileo
Art. 5.  La fase operativa del sistema EGNOS
Art. 6.  Il finanziamento della fase operativa del sistema EGNOS
Art. 7.  Compatibilità e interoperabilità dei sistemi
Art. 8.  Proprietà
Art. 9.  Attività interessate
Art. 10.  Risorse di bilancio
Art. 11.  Introiti risultanti dalla fase operativa
Art. 12.  Contesto generale della gestione dei programmi
Art. 13.  Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza
Art. 14.  Applicazione delle norme di sicurezza
Art. 15.  Programmazione
Art. 16.  Ruolo dell’autorità di vigilanza del GNSS europeo
Art. 17.  Principi di aggiudicazione relativi alla fase costitutiva del programma Galileo
Art. 18.  Ruolo dell’Agenzia spaziale europea
Art. 19.  Procedura di comitato
Art. 20.  Protezione dei dati personali e della vita privata
Art. 21.  Tutela degli interessi finanziari della Comunità
Art. 22.  Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio
Art. 23.  Abrogazione
Art. 24.  Entrata in vigore


§ 8.1.27 - Regolamento 9 luglio 2008, n. 683.

Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)

(G.U.U.E. 24 luglio 2008, n. L 196)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 156,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione della Comunità due sistemi di navigazione satellitare (di seguito "i sistemi"). Tali sistemi sono realizzati dai programmi EGNOS e Galileo (di seguito "i programmi"). Ciascuna infrastruttura comprende satelliti e una rete di stazioni terrestri.

 

(2) Il programma Galileo mira a realizzare la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento via satellite concepito espressamente per scopi civili. Il sistema risultante dal programma Galileo è completamente indipendente dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero essere sviluppati.

 

(3) Il programma EGNOS punta a migliorare la qualità dei segnali dei sistemi globali di navigazione satellitare (di seguito "GNSS") esistenti.

 

(4) Il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo hanno sostenuto in maniera costante e ferma i programmi.

 

(5) Lo sviluppo della navigazione satellitare s’inserisce perfettamente nell’ambito della strategia di Lisbona e di altre politiche comunitarie, come quella dei trasporti presentata nel libro bianco della Commissione, del 12 settembre 2001, intitolato "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte". Nel suo programma di lavoro la Commissione dovrebbe, se del caso, prestare un’attenzione particolare allo sviluppo delle applicazioni e dei servizi GNSS.

 

(6) I programmi sono tra i progetti prioritari inseriti nel programma d’azione di Lisbona per la crescita e l’occupazione proposto dalla Commissione e approvato dal Consiglio europeo. Sono inoltre considerati uno dei principali pilastri del futuro programma spaziale europeo, come stabilito nella comunicazione della Commissione, del 26 aprile 2007, sulla politica spaziale europea.

 

(7) Il programma Galileo comprende una fase di definizione, una fase di sviluppo e validazione, una fase costitutiva e una fase operativa. La fase costitutiva dovrebbe cominciare nel 2008 e concludersi nel 2013. Il sistema dovrebbe essere operativo entro il 2013.

 

(8) La fase di definizione e la fase di sviluppo e validazione del programma Galileo, che rappresentano le fasi del programma dedicate alla ricerca, sono state finanziate in misura significativa dal bilancio comunitario per le reti transeuropee e dall’Agenzia spaziale europea (di seguito "ESA"). La fase costitutiva dovrebbe, in via di principio, essere finanziata integralmente dalla Comunità. In un secondo tempo può essere deciso che partenariati tra il settore pubblico e quello privato o qualsiasi altra forma di contratti con il settore privato siano appropriati per il funzionamento, la manutenzione, il perfezionamento e l’aggiornamento del sistema dopo il 2013.

 

(9) Il centro per la sicurezza della vita umana di Madrid può decidere di trasformarsi in un centro di controllo satellitare Galileo pienamente qualificato ed equivalente dei cui beni sarebbe proprietaria la Comunità. Gli investimenti necessari per tale trasformazione non comporteranno costi aggiuntivi per il bilancio comunitario concordato per i programmi per il periodo 2007-2013. In tal caso, senza influire sulle capacità operative dei centri di controllo satellitare di Oberpfaffenhofen e del Fucino, la Commissione assicurerà che il centro di Madrid sia pienamente qualificato dal punto di vista operativo in quanto centro di controllo satellitare Galileo entro la fine del 2013, a condizione che sia in grado di soddisfare tutti i requisiti applicabili a tutti i centri e che sarà inserito nella rete Galileo dei centri summenzionati.

 

(10) È importante che il finanziamento del sistema EGNOS, compresi il funzionamento, la sostenibilità e la commercializzazione, sia assicurato dalla Comunità. La fase operativa di EGNOS potrebbe essere oggetto di uno o più appalti pubblici di servizi, in particolare con enti del settore privato, fino a quando non sarà integrata nella fase operativa di Galileo.

 

(11) Poiché i programmi hanno ormai raggiunto uno stadio avanzato di maturità andando ben oltre l’ambito di semplici progetti di ricerca, è necessario fondarli su una base giuridica specifica, più adatta a rispondere alle loro esigenze e a quelle di una sana gestione finanziaria.

 

(12) I sistemi istituiti in base ai programmi sono infrastrutture configurate come reti transeuropee il cui uso va ben oltre i confini nazionali degli Stati membri. Inoltre, i servizi offerti attraverso questi sistemi contribuiscono in particolare allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture di trasporto, di telecomunicazione ed energetiche

 

(13) Una buona gestione pubblica dei programmi Galileo ed EGNOS presuppone, da un lato, l’esistenza di una rigida ripartizione delle competenze tra la Commissione, l’autorità di vigilanza del GNSS europeo (di seguito "l’autorità") e l’ESA e, dall’altro, che la Comunità, rappresentata dalla Commissione, garantisca la gestione dei programmi. La Commissione dovrebbe istituire gli strumenti opportuni e disporre delle risorse necessarie, in particolare in materia di assistenza.

 

(14) In considerazione dell’importanza, dell’unicità e della complessità dei programmi, della proprietà comunitaria dei sistemi risultanti dai programmi e del finanziamento dei programmi integralmente a carico del bilancio della Comunità per il periodo 2008-2013, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono l’utilità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni. A tal fine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si incontreranno in sede di gruppo interistituzionale Galileo conformemente alla dichiarazione comune sul gruppo interistituzionale Galileo del 9 luglio 2008.

 

(15) Il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite [3], istituisce l’autorità. L’autorità è un’agenzia comunitaria che, in quanto organismo ai sensi dell’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [4] (di seguito "il regolamento finanziario"), è soggetta agli obblighi previsti per le agenzie comunitarie.

 

(16) Nel rispetto del ruolo della Commissione quale gestore dei programmi e in linea con gli orientamenti definiti dalla Commissione stessa, l’autorità dovrebbe assicurare l’accreditamento in materia di sicurezza dei sistemi e il funzionamento del centro di sicurezza Galileo, nonché contribuire alla preparazione della commercializzazione dei sistemi ai fini di un loro corretto funzionamento, della fornitura ininterrotta di servizi e di un elevato grado di penetrazione dei mercati. L’autorità dovrebbe inoltre espletare altri compiti che la Commissione potrebbe affidarle a norma del regolamento finanziario, in particolare la promozione delle applicazioni e dei servizi e la certificazione dei componenti dei sistemi.

 

(17) Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare una proposta volta ad allineare formalmente le strutture di gestione dei programmi di cui al regolamento (CE) n. 1321/2004 ai nuovi ruoli della Commissione e dell’autorità.

 

(18) Al fine di garantire la continuazione dei programmi è necessario istituire un quadro finanziario e giuridico adeguato che consenta alla Comunità di continuare a finanziare tali programmi. È inoltre necessario indicare l’importo richiesto, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, per finanziare la conclusione della fase di sviluppo e validazione e della fase costitutiva di Galileo, il funzionamento di EGNOS e la preparazione della fase operativa dei programmi.

 

(19) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso che i costi operativi totali stimati per i sistemi Galileo ed EGNOS per il periodo 2007-2013 ammontano a 3405 Mio EUR. Nel quadro finanziario pluriennale (2007-2013) era stato previsto originariamente un importo di 1005 Mio EUR. A tale importo sono stati aggiunti 2000 Mio EUR [5]. Inoltre, un importo di 400 Mio EUR è stato reso disponibile dal settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) [6] (di seguito "il settimo programma quadro"), per cui il totale degli stanziamenti disponibili per i programmi ammonta a 3405 Mio EUR per il periodo 2007-2013.

 

(20) Nello stanziamento di tali fondi comunitari sono essenziali procedure di appalto efficaci e trattative contrattuali volte a ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo e ad assicurare l’esecuzione del progetto, l’ininterrotta continuità dei programmi, la gestione del rischio e il rispetto del calendario proposto, condizioni che dovrebbero essere garantite dalla Commissione.

 

(21) Ai sensi del regolamento finanziario sia gli Stati membri sia i paesi terzi e le organizzazioni internazionali dovrebbero poter fornire contributi finanziari o in natura ai programmi in base ad appropriati accordi.

 

(22) È opportuno sottolineare che i costi degli investimenti e i costi della fase operativa dei sistemi Galileo ed EGNOS attualmente stimati per il periodo 2007-2013 non tengono conto degli obblighi finanziari imprevisti ai quali la Comunità potrebbe dover far fronte, in particolare quelli connessi alla responsabilità extracontrattuale derivante dalla proprietà pubblica dei sistemi, specie per quanto riguarda i casi di forza maggiore e i guasti in seguito a catastrofi.

 

(23) È opportuno che gli introiti derivanti dalla fase operativa dei sistemi Galileo ed EGNOS, che risultano, in particolare, dal servizio commerciale fornito dal sistema introdotto in base al programma Galileo, siano percepiti dalla Comunità per compensare gli investimenti che questa ha precedentemente effettuato. Nei contratti che saranno eventualmente stipulati con enti del settore privato dovrebbe tuttavia essere possibile prevedere un sistema di ripartizione degli introiti.

 

(24) La Comunità dovrebbe stipulare una convenzione pluriennale con l’ESA vertente sugli aspetti tecnici e programmatici dei programmi. Affinché la Commissione, in qualità di rappresentante della Comunità, possa esercitare appieno il proprio potere di revisione contabile, la convenzione di delega dovrebbe comprendere le condizioni generali per la gestione dei fondi affidati all’ESA.

 

(25) Poiché i programmi saranno finanziati dalla Comunità, gli appalti pubblici nel quadro dei programmi dovrebbero rispondere alle norme comunitarie in materia di appalti pubblici e dovrebbero mirare anzitutto a conseguire un adeguato rapporto costi/benefici, a controllare i costi, a ridurre i rischi nonché ad incrementare l’efficacia e a ridurre la dipendenza da singoli fornitori. In tutti gli Stati membri è opportuno perseguire un accesso aperto e una concorrenza leale in tutta la catena di approvvigionamento industriale, offrendo la possibilità di una partecipazione equilibrata dell’industria a tutti i livelli, comprese in particolare le piccole e medie imprese (PMI). È opportuno evitare possibili abusi di posizione dominante o la dipendenza da singoli fornitori a lungo termine. Per ridurre i rischi connessi al programma, evitare la dipendenza da singoli fornitori e garantire un migliore controllo generale dei programmi nonché dei loro costi e del calendario, dovrebbe continuare ad essere applicata, se del caso, la fornitura doppia. Le industrie europee dovrebbero avere la possibilità di avvalersi di fornitori extraeuropei per taluni componenti e servizi, quando sono dimostrati vantaggi sostanziali in termini di qualità e costi, tenendo conto della natura strategica dei programmi e dei requisiti dell’Unione europea in materia di sicurezza e di controllo delle esportazioni. Dovrebbero essere sfruttati i vantaggi offerti dagli investimenti del settore pubblico e dall’esperienza e dalle competenze dell’industria, comprese quelle acquisite nella fase di definizione e nella fase di sviluppo e validazione dei programmi, fatte salve le norme sui bandi di gara competitivi.

 

(26) Tutti i pacchetti di lavoro nel quadro delle attività della fase costitutiva di Galileo dovrebbero essere aperti alla massima concorrenza possibile, in linea con i principi dell’Unione europea in materia di appalti. Al fine di garantire appalti soddisfacenti, i pacchetti di lavoro dovrebbero essere più aperti a nuovi operatori e alle PMI, assicurando nel contempo l’eccellenza tecnologica e l’efficacia in termini di costi.

 

(27) Poiché una buona gestione pubblica si basa su una gestione unica dei programmi, su una maggiore rapidità delle decisioni e sulla parità di accesso alle informazioni, alcuni rappresentanti dell’autorità e dell’ESA possono essere associati ai lavori del comitato dei programmi GNSS europei (di seguito "il comitato") istituito per assistere la Commissione.

 

(28) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [7].

 

(29) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie a garantire la compatibilità e l’interoperabilità dei sistemi. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

 

(30) La Comunità dovrebbe detenere la proprietà di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell’ambito dei programmi. Al fine di rispettare appieno tutti i diritti fondamentali riguardanti la proprietà, dovrebbero essere stipulati gli accordi appropriati con i proprietari esistenti.

 

(31) È opportuno prestare particolare attenzione alla certificazione di EGNOS per tutti i modi di trasporto, in particolare per il trasporto aereo, al fine di dichiarare operativo il sistema e consentire di utilizzarlo al più presto.

 

(32) Il presente regolamento stabilisce, ai fini della continuazione dei programmi, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell’accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

 

(33) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la realizzazione dei sistemi di navigazione satellitare, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto va oltre le capacità tecniche e finanziarie di un singolo Stato membro e può quindi essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(34) È necessario garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio siano informati periodicamente circa l’attuazione dei programmi,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. I sistemi e i programmi europei di navigazione satellitare

1. I programmi EGNOS e Galileo comprendono tutte le attività necessarie per definire, sviluppare, validare, costruire, rendere operativi, aggiornare e migliorare i due sistemi di navigazione satellitare europei, rispettivamente il sistema EGNOS e il sistema realizzato nell’ambito del programma Galileo.

 

2. Il sistema EGNOS è un’infrastruttura che controlla e corregge i segnali emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare esistenti. Comprende stazioni terrestri e transponder installati su satelliti in orbita geostazionaria.

 

3. Il sistema realizzato nell’ambito del programma Galileo è un’infrastruttura autonoma del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), comprendente una costellazione di satelliti e una rete globale di stazioni terrestri.

 

4. Gli obiettivi specifici dei programmi sono indicati nell’allegato.

 

     Art. 2. Oggetto

Il presente regolamento definisce le modalità per la realizzazione ulteriore dei programmi, comprese le modalità riguardanti la gestione e l’intervento finanziario della Comunità.

 

     Art. 3. Le fasi del programma Galileo

Il programma Galileo comprende le seguenti fasi:

 

a) una fase di definizione, nel corso della quale è stata elaborata l’architettura del sistema e ne sono stati determinati gli elementi, che è terminata nel 2001;

 

b) una fase di sviluppo e validazione comprendente la costruzione e il lancio dei primi satelliti, la realizzazione delle prime infrastrutture terrestri e tutti i lavori e le operazioni necessari per la validazione in orbita del sistema. Si persegue l’obiettivo di concludere questa fase nel 2010;

 

c) una fase costitutiva, comprendente la realizzazione di tutte le infrastrutture spaziali e terrestri e le operazioni connesse a tale realizzazione. Si persegue l’obiettivo di avviare questa fase nel 2008 e di concluderla nel 2013. Vi rientrano i preparativi per la fase operativa;

 

d) una fase operativa, comprendente la gestione dell’infrastruttura, la manutenzione, il perfezionamento costante e l’aggiornamento del sistema, le operazioni di certificazione e normazione connesse al programma, la commercializzazione del sistema e ogni altra attività necessaria per lo sviluppo del sistema e il corretto svolgimento del programma. La fase operativa dovrà iniziare al più tardi in corrispondenza della conclusione della fase costitutiva.

 

     Art. 4. Il finanziamento del programma Galileo

1. La fase di sviluppo e di validazione è finanziata dalla Comunità e dall’ESA.

 

2. La fase costitutiva è finanziata dalla Comunità fatti salvi i paragrafi 4 e 5.

 

3. Nel 2010 la Commissione dovrà, se necessario, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente alla sua valutazione intermedia, una proposta per quanto riguarda i finanziamenti e gli impegni pubblici per il periodo di programmazione finanziaria che inizia nel 2014, la quale comprenda anche tutti gli obblighi finanziari relativi alla fase operativa, derivanti dalla sua responsabilità in relazione alla proprietà pubblica del sistema, il meccanismo di ripartizione degli introiti per la fase operativa e gli obiettivi di una politica tariffaria che assicuri che i clienti ricevano servizi di qualità elevata a prezzi equi. La proposta dovrà in particolare prevedere uno studio di fattibilità motivato sui vantaggi e gli svantaggi del ricorso a contratti di concessione di servizi o di appalti pubblici di servizi con enti del settore privato.

 

Ove applicabile, la Commissione propone altresì, unitamente alla sua valutazione intermedia, misure atte a facilitare lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi di navigazione satellitare.

 

4. In determinati casi gli Stati membri possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma Galileo per coprire gli investimenti necessari per l’evoluzione verso l’architettura del sistema concordata. Gli introiti provenienti da tali contributi costituiscono entrate assegnate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario. In ottemperanza al principio della gestione trasparente, la Commissione informa il comitato di qualsiasi impatto dell’applicazione del presente paragrafo sul programma Galileo.

 

5. Anche i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma Galileo. Gli accordi conclusi dalla Comunità con tali entità, a norma dell’articolo 300 del trattato, prevedono le condizioni e le modalità della loro partecipazione.

 

     Art. 5. La fase operativa del sistema EGNOS

La fase operativa del sistema EGNOS comprende principalmente la gestione dell’infrastruttura, la manutenzione, il perfezionamento costante e l’aggiornamento del sistema, le operazioni di certificazione e normalizzazione connesse al programma e la commercializzazione.

 

     Art. 6. Il finanziamento della fase operativa del sistema EGNOS

1. La Comunità provvede al finanziamento della fase operativa di EGNOS, senza che questo osti ad un eventuale contributo di qualsiasi altra fonte, comprese quelle di cui ai paragrafi 3 e 4.

 

2. Inizialmente la fase operativa di EGNOS è oggetto di uno o più appalti pubblici.

 

3. Gli Stati membri possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma EGNOS. Gli introiti provenienti da tali contributi costituiscono entrate assegnate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

 

4. Anche i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma EGNOS. Gli accordi conclusi dalla Comunità con tali entità a norma dell’articolo 300 del trattato prevedono le condizioni e le modalità della loro partecipazione.

 

     Art. 7. Compatibilità e interoperabilità dei sistemi

1. La Commissione si adopera in ogni modo per garantire la compatibilità e l’interoperabilità dei sistemi, delle reti e dei servizi di EGNOS e Galileo, e persegue i vantaggi della compatibilità e dell’interoperabilità di EGNOS e Galileo con altri sistemi di navigazione e, se possibile, con gli strumenti di navigazione convenzionali.

 

2. Le misure necessarie a tal fine, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 5.

 

     Art. 8. Proprietà

La Comunità detiene la proprietà di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell’ambito dei programmi; a tale scopo sono conclusi accordi con terzi, ove opportuno, per tener conto dei diritti di proprietà esistenti.

 

CAPO II

 

CONTRIBUTI E MECCANISMI DI BILANCIO

 

     Art. 9. Attività interessate

1. Gli stanziamenti di bilancio comunitario assegnati ai programmi a titolo del presente regolamento sono concessi al fine di finanziare:

 

a) le attività connesse alla conclusione della fase di sviluppo e di validazione del programma Galileo;

 

b) le attività connesse alla fase costitutiva del programma Galileo, comprese le azioni di gestione e di controllo della fase stessa;

 

c) le attività connesse alla fase operativa di EGNOS e gli interventi preliminari o preparatori della fase operativa dei programmi.

 

2. Al fine di consentire una chiara individuazione dei costi dei programmi e delle loro diverse fasi, la Commissione, in ottemperanza al principio della gestione trasparente, informa annualmente il comitato dello stanziamento dei finanziamenti comunitari a favore di ciascuna delle attività di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 10. Risorse di bilancio

1. L’importo stanziato per le attività previste nell’articolo 9 è pari a 3405 Mio EUR per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, di cui 400 Mio EUR apportati a titolo del settimo programma quadro.

 

2. Gli stanziamenti sono autorizzati ogni anno dall’autorità di bilancio nei limiti stabiliti dal quadro finanziario pluriennale. Gli stanziamenti sono concessi conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

 

3. Gli impegni di bilancio relativi ai programmi sono stanziati in annualità.

 

     Art. 11. Introiti risultanti dalla fase operativa

1. Gli introiti provenienti dalla fase operativa dei sistemi sono percepiti dalla Comunità, sono versati sul bilancio comunitario e assegnati ai programmi. Se l’entità degli introiti risulta più consistente di quanto richiesto per i programmi, l’autorità di bilancio approva ogni adeguamento al principio dell’assegnazione in base ad una proposta della Commissione.

 

2. È possibile prevedere un meccanismo di ripartizione degli introiti nei contratti aggiudicati ad enti del settore privato.

 

CAPO III

 

GESTIONE PUBBLICA DEI PROGRAMMI

 

     Art. 12. Contesto generale della gestione dei programmi

1. La gestione pubblica dei programmi si basa sul principio di una rigida ripartizione delle competenze tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, l’autorità e l’ESA.

 

2. La Commissione, assistita dal comitato, è responsabile della gestione dei programmi e svolge tale compito in modo trasparente. Evita la duplicazione di strutture e funzioni mediante una chiara divisione dei compiti con l’autorità e l’ESA. Può ricorrere all’assistenza di esperti degli Stati membri ed effettua audit di carattere finanziario o tecnico.

 

3. La Commissione appronta gli strumenti opportuni, compresa l’attuazione di una gestione integrata dei rischi legati ai programmi a tutti i livelli, nonché provvedimenti strutturali per individuare, controllare, attenuare e monitorare i rischi e garantisce la disponibilità delle risorse necessarie per realizzare tale compito. A tal fine la Commissione, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 19, paragrafo 2, stabilisce i principali momenti decisionali per il riesame dell’attuazione dei programmi.

 

     Art. 13. Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza

1. La Commissione gestisce tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza dei sistemi, tenendo debitamente conto della necessità di supervisione e di integrazione delle esigenze in materia di sicurezza nei programmi globali.

 

2. La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 19, paragrafo 4, adotta le misure di esecuzione che fissano le principali specifiche tecniche per il controllo dell’accesso e della gestione delle tecnologie preposte alla sicurezza dei sistemi.

 

3. La Commissione assicura che siano adottate le disposizioni necessarie per conformarsi alle misure di cui al paragrafo 2 e che siano soddisfatti eventuali altri requisiti relativi alla sicurezza dei sistemi, tenendo pienamente conto del parere di esperti.

 

4. Ogniqualvolta la sicurezza dell’Unione europea o degli Stati membri possa essere messa a repentaglio dal funzionamento dei sistemi, si applicano le procedure di cui all’azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell’Unione europea [8].

 

5. Le questioni che rientrano esclusivamente nel titolo V e/o nel titolo VI del trattato sull’Unione europea non rientrano nelle competenze del comitato.

 

     Art. 14. Applicazione delle norme di sicurezza

1. Ciascuno Stato membro assicura che le norme di sicurezza che garantiscono un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione [9] e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui all’allegato della decisione 2001/264/CE del Consiglio [10], si applichino nei confronti di tutte le persone fisiche residenti nel suo territorio e di tutte le persone giuridiche stabilite nel suo territorio e che trattino informazioni classificate UE riguardanti i programmi.

 

2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell’adozione delle norme nazionali di sicurezza di cui al paragrafo 1.

 

3. Le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone giuridiche stabilite in paesi terzi possono trattare informazioni classificate UE riguardanti i programmi solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui all’allegato della decisione 2001/264/CE. Le norme di sicurezza dell’ESA sono considerate equivalenti a dette norme. L’equivalenza delle norme di sicurezza applicate in un paese terzo può essere riconosciuta in un accordo concluso con detto paese.

 

     Art. 15. Programmazione

1. La Commissione gestisce i fondi assegnati ai programmi nell’ambito del presente regolamento.

 

2. La Commissione adotta misure volte a definire un quadro strategico per stabilire un programma di lavoro conforme alle disposizioni del presente regolamento. Il quadro strategico comprende le principali azioni, il bilancio preventivato ed il calendario necessari per rispondere agli obiettivi di cui all’allegato.

 

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 5.

 

3. La Commissione adotta il programma di lavoro, che comprende il piano di attuazione del programma e il relativo finanziamento, riveduto su base annuale, e le eventuali modifiche degli stessi secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 19, paragrafo 3.

 

4. Le misure finanziate a norma del presente regolamento sono applicate conformemente al regolamento finanziario.

 

     Art. 16. Ruolo dell’autorità di vigilanza del GNSS europeo

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 12 e nel rispetto del ruolo della Commissione quale gestore dei programmi, l’autorità svolge i seguenti compiti nell’ambito dei programmi, conformemente agli orientamenti forniti dalla Commissione:

 

a) in relazione alla sicurezza dei programmi, e fatti salvi gli articoli 13 e 14, garantisce:

 

i) l’accreditamento di sicurezza; a tal fine avvia e controlla l’attuazione delle procedure di sicurezza ed effettua controlli della sicurezza del sistema;

 

ii) il funzionamento del centro di sicurezza Galileo conformemente alle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 13 e alle istruzioni fornite nel quadro dell’azione comune 2004/552/PESC;

 

b) contribuisce alla preparazione della commercializzazione dei sistemi, comprese le necessarie analisi del mercato;

 

c) svolge anche altri compiti che possono esserle affidati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario per questioni specifiche connesse ai programmi, quali:

 

i) promuovere le applicazioni e i servizi nel mercato della navigazione satellitare;

 

ii) garantire che i componenti dei sistemi siano certificati dagli opportuni organismi di certificazione debitamente autorizzati.

 

     Art. 17. Principi di aggiudicazione relativi alla fase costitutiva del programma Galileo

1. Le norme comunitarie in materia di appalti pubblici, in particolare l’accesso aperto e la concorrenza leale lungo tutta la catena di approvvigionamento industriale, le gare d’appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e tempestive, la comunicazione chiara delle norme applicabili in materia di appalti, i criteri di selezione e qualsiasi altra informazione pertinente che consenta di mettere tutti i candidati potenziali in condizioni di parità, si applicano alla fase costitutiva del programma Galileo, fatte salve le misure necessarie per tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dell’Unione europea o la sicurezza pubblica o per rispettare i requisiti dell’Unione europea in materia di controllo delle esportazioni.

 

2. Durante l’aggiudicazione si perseguono i seguenti obiettivi:

 

a) promuovere la partecipazione equilibrata dell’industria a tutti i livelli, in particolare le PMI, in tutti gli Stati membri;

 

b) scongiurare la possibilità di abuso di posizione dominante ed impedire la dipendenza a lungo termine da singoli fornitori;

 

c) trarre vantaggi dagli investimenti precedenti del settore pubblico e dagli insegnamenti impartiti, come pure dall’esperienza e dalle competenze dell’industria, comprese quelle acquisite nella fase di definizione e in quella di sviluppo e validazione dei programmi, fatte salve le norme sui bandi di gara competitivi.

 

3. A tal fine si applicano i seguenti principi per l’aggiudicazione delle attività della fase costitutiva del programma Galileo:

 

a) l’appalto dell’infrastruttura deve essere scisso in una serie di sei pacchetti principali di lavoro (supporto all’ingegneria di sistema, completamento dell’infrastruttura di terra per la missione, completamento dell’infrastruttura di terra per il controllo, satelliti, lanciatori e operazioni) e vari pacchetti di lavoro supplementari, mediante un frazionamento generale dell’intero appalto; ciò non esclude la prospettiva di filoni d’appalto multipli e simultanei per singoli pacchetti di lavoro, anche per satelliti;

 

b) devono essere garantiti bandi di gara competitivi per tutti i pacchetti e, per i sei pacchetti principali di lavoro, si deve far ricorso ad un’unica procedura, secondo cui un’entità giuridica indipendente, o un gruppo rappresentato a questo fine da un’entità giuridica appartenente a tale gruppo, possano proporsi come committente principale per al massimo due dei sei pacchetti principali di lavoro;

 

c) mediante bando di gara competitivo a vari livelli, almeno il 40 % del valore aggregato delle attività deve essere subappaltato a società non appartenenti ai gruppi cui fanno capo i committenti principali per uno qualsiasi dei pacchetti principali di lavoro; la Commissione riferisce periodicamente al comitato sul rispetto di tale principio. Qualora tali proiezioni stabiliscano l’eventualità che sia impossibile raggiungere la soglia del 40 %, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 19, paragrafo 3, adotta le misure adeguate;

 

d) si deve procedere, ove opportuno, al doppio approvvigionamento, per assicurare un migliore controllo generale del programma, dei costi e del calendario.

 

     Art. 18. Ruolo dell’Agenzia spaziale europea

1. Secondo i principi di cui all’articolo 17, la Comunità, rappresentata dalla Commissione, stipula una convenzione pluriennale di delega con l’ESA sulla base di una decisione di delega adottata dalla Commissione secondo l’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento finanziario che riguarda i compiti delegati e l’esecuzione del bilancio finalizzati alla realizzazione del programma Galileo, in particolare della fase costitutiva.

 

2. La convenzione di delega, nella misura necessaria ai compiti e all’esecuzione del bilancio delegati ai sensi del paragrafo 1, definisce le condizioni generali per la gestione dei fondi affidati all’ESA e, in particolare, le azioni da realizzare, il relativo finanziamento, le procedure di gestione, le misure di ispezione e controllo, le misure applicabili in caso di esecuzione insoddisfacente degli appalti, il regime di proprietà di tutti i beni materiali e immateriali.

 

3. Il comitato è consultato sulla decisione di delega di cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 19, paragrafo 2. Il comitato è informato della convenzione pluriennale di delega che deve essere stipulata tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e l’ESA.

 

4. Il comitato è informato dalla Commissione dei risultati parziali e definitivi della valutazione delle gare di appalto e dei contratti con enti del settore privato che saranno stipulati dall’ESA.

 

     Art. 19. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato il "comitato dei programmi GNSS europei" ("il comitato").

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

 

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

 

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

6. Rappresentanti dell’autorità e dell’ESA possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori del comitato alle condizioni fissate nel suo regolamento interno.

 

7. Gli accordi stipulati dalla Comunità a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, e dell’articolo 6, paragrafo 4, possono prevedere la partecipazione di paesi terzi o di organizzazioni internazionali ai lavori del comitato alle condizioni fissate nel suo regolamento interno.

 

     Art. 20. Protezione dei dati personali e della vita privata

La Commissione fa sì che la protezione dei dati personali e della vita privata sia garantita e che le adeguate salvaguardie siano integrate nelle strutture tecniche dei sistemi.

 

CAPO IV

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 21. Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. La Commissione provvede affinché, quando sono realizzate azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati applicando misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, procedendo a controlli efficaci e recuperando gli importi indebitamente versati e, qualora siano rilevate irregolarità, applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto nel regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [11], nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’ 11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità [12], e nel regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) [13].

 

2. Per le azioni comunitarie finanziate a norma del presente regolamento, per "irregolarità" s’intende, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o inadempienza di un obbligo contrattuale derivante da un’azione o da un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea o ai bilanci da questa gestiti attraverso una spesa indebita.

 

3. Gli accordi stipulati a norma dal presente regolamento, compresi gli accordi conclusi con i paesi terzi partecipanti e le organizzazioni internazionali, contemplano un’ispezione ed un controllo finanziario da parte della Commissione o di qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, nonché revisioni contabili della Corte dei conti, eventualmente anche in loco.

 

     Art. 22. Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione garantisce l’applicazione del presente regolamento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dei programmi. Nel 2010 sarà effettuata una valutazione intermedia che dovrà comprendere un riesame dei costi, dei rischi e degli introiti che potrebbero derivare dai servizi offerti da Galileo, tenuto conto anche dell’evoluzione tecnologica e del mercato, per informare il Parlamento europeo e il Consiglio sullo stato di avanzamento dei programmi.

 

     Art. 23. Abrogazione

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell’impresa comune Galileo [14], è abrogato con effetto dal 25 luglio 2009.

 

     Art. 24. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU C 221 dell’8.9.2005, pag. 28.

 

[2] Parere del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 luglio 2008.

 

[3] GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1942/2006 (GU L 367 del 22.12.2006, pag. 18).

 

[4] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

 

[5] Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1). Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).

 

[6] GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

 

[7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

 

[8] GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30.

 

[9] Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

 

[10] Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 1645 del 26.6.2007, pag. 24).

 

[11] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1233/2007 della Commissione (GU L 279 del 23.10.2007, pag. 10).

 

[12] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

 

[13] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

 

[14] GU L del 138 del 28.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1943/2006 (GU L 367 del 22.12.2006, pag. 21).

 

 

ALLEGATO

 

OBIETTIVI SPECIFICI DEI PROGRAMMI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE EUROPEI

 

Gli obiettivi specifici del programma Galileo consistono nel far sì che i segnali emessi dal sistema possano essere utilizzati per garantire le cinque funzioni descritte di seguito:

 

- offrire un "servizio aperto" (open service o OS) gratuito per l’utilizzatore, inteso a fornire informazioni di posizionamento e sincronizzazione e destinato ad applicazioni di navigazione satellitare di massa,

 

- offrire un "servizio per la sicurezza della vita umana" (Safety of Live Service o SoL) destinato agli utilizzatori per i quali la sicurezza è essenziale. Tale servizio risponde anche alle esigenze di continuità, disponibilità ed accuratezza imposte a taluni settori e comprende una funzione di integrità che avverte l’utilizzatore in caso di guasto del sistema,

 

- offrire un "servizio commerciale" (Commercial Service o CS) ai fini dello sviluppo di applicazioni a fini professionali o commerciali attraverso prestazioni potenziate e dati con un valore aggiunto superiore rispetto a quelli forniti dal servizio aperto,

 

- offrire un "servizio pubblico regolamentato" (Public Regulated Service o PRS) riservato unicamente agli utilizzatori autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono una grande continuità di servizio. Il servizio pubblico regolamentato utilizza segnali criptati e resistenti,

 

- partecipare al "servizio di ricerca e salvataggio" (Search and Rescue Support Service o SAR) del sistema COSPAS-SARSAT rilevando i segnali di emergenza prodotti da radiofari e rinviando dei messaggi a questi ultimi.

 

Gli obiettivi specifici del programma EGNOS consistono nel permettere al sistema EGNOS di garantire le tre funzioni descritte di seguito:

 

- offrire un "servizio aperto" (OS) gratuito per l’utilizzatore, inteso a fornire informazioni di posizionamento e sincronizzazione e destinato ad applicazioni di navigazione satellitare di massa nella zona di copertura del sistema,

 

- offrire un "servizio di diffusione dei dati a carattere commerciale" che permetta lo sviluppo di applicazioni a fini professionali o commerciali attraverso prestazioni potenziate e dati con un valore aggiunto superiore rispetto a quelli forniti dal servizio aperto,

 

- offrire un "servizio per la sicurezza della vita umana" (Safety of Live Service o SoL) destinato agli utilizzatori per i quali la sicurezza è essenziale. In particolare, tale servizio risponde alle esigenze di continuità, disponibilità ed accuratezza imposte a taluni settori e comprende una funzione di integrità che avverte l’utilizzatore in caso di guasto del sistema nella zona di copertura.

 

 

Dichiarazione comune

 

del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

 

sul

 

"GRUPPO INTERISTITUZIONALE GALILEO (GIG)"

 

1. Data l’importanza, l’unicità e la complessità dei programmi del GNSS europeo, la proprietà comunitaria dei sistemi risultante dai programmi, il finanziamento dei programmi integralmente a carico della Comunità per il periodo 2008-2013, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni.

 

2. Un gruppo interistituzionale Galileo (GIG) si riunirà con l’obiettivo di consentire a ciascuna istituzione della Comunità di esercitare le proprie responsabilità. A tal fine, il GIG sarà istituito in modo da seguire attentamente:

 

a) i progressi compiuti nell’attuazione dei programmi GNSS europei, segnatamente per quanto riguarda l’attuazione degli appalti pubblici e degli accordi contrattuali, in particolare in relazione all’ESA;

 

b) gli accordi internazionali con i paesi terzi fatte salve le disposizioni dell’articolo 300 del trattato;

 

c) la preparazione dei mercati della navigazione satellitare;

 

d) l’efficacia delle modalità di gestione; nonché

 

e) la revisione annuale del programma di lavoro.

 

3. Conformemente alle norme vigenti, il GIG rispetterà l’esigenza di prudenza in particolare per quanto riguarda la riservatezza e sensibilità di alcuni dati.

 

4. La Commissione terrà conto dei pareri del GIG.

 

5. Il GIG sarà costituito da sette rappresentanti, di cui:

 

- 3 del Consiglio

 

- 3 del Parlamento europeo

 

- 1 della Commissione,

 

e si riunirà a intervalli regolari (in linea di massima 4 volte l’anno).

 

6. Il GIG non incide sulle competenze definite o sulle relazioni interistituzionali.