§ 8.1.7 - Regolamento 21 maggio 2002, n. 876.
Regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo.


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.1 questioni generali
Data:21/05/2002
Numero:876


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'esecuzione della fase di sviluppo del programma Galileo, è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato per un periodo di quattro anni.
Art. 2.      È approvato lo statuto dell'impresa comune, allegato al presente regolamento.
Art. 3.      1. Per garantire un flusso adeguato di informazioni e un controllo politico efficace degli Stati membri sull'attuazione della fase di sviluppo del programma Galileo, è istituito un consiglio di [...]
Art. 4.      Ogni anno la Commissione sottopone al Consiglio una relazione annuale sull'andamento del programma Galileo e un piano di sviluppo del medesimo, compresi gli aspetti finanziari.
Art. 5.      La Commissione riferisce al Consiglio sull'adesione di nuovi membri.
Art. 6.      L'impresa comune è soggetta alle norme di cui alla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio.
Art. 7.  [1]
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 1.      1. La denominazione dell'impresa comune è: "impresa comune Galileo".
Articolo 2.      I principali compiti dell'impresa comune sono i seguenti:
Articolo 3.      L'impresa comune conclude con l'Agenzia spaziale europea una convenzione in base alla quale:
Articolo 4.      Fermo il disposto dell'articolo 3, l'impresa comune può concludere, dopo aver esperito pubblica gara, un contratto di prestazioni di servizi con imprese o con un consorzio di imprese, in [...]
Articolo 5.      L'impresa comune ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri della Comunità europea, essa ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi [...]
Articolo 6.      L'impresa comune è proprietaria di tutti i beni materiali ed immateriali creati o che le saranno ceduti nell'ambito della realizzazione della fase di sviluppo del programma Galileo. Se del caso, [...]
Articolo 7.      1. Gli organi dell'impresa comune sono il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e il direttore.
Articolo 8.      1. Composizione del consiglio di amministrazione, diritto di voto:
Articolo 9.      1. Composizione del comitato esecutivo e diritto di voto:
Articolo 10.      1. Il direttore/La direttrice è il direttore generale incaricato/a dell'amministrazione corrente dell'impresa comune e il suo rappresentante legale. È nominato/a dal consiglio di amministrazione [...]
Articolo 11.      1. Il numero dei dipendenti dell'impresa comune è determinato dalla tabella dell'organico quale figurerà nel bilancio annuale.
Articolo 12.      Tutte le entrate dell'impresa comune sono utilizzate per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 21, in caso di eccedenza delle entrate sulle [...]
Articolo 13.      1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.
Articolo 14.      1. Il regolamento finanziario è adottato dal consiglio di amministrazione con una maggioranza del 75% dei voti.
Articolo 15.      Nei due mesi che seguono la fine di ogni esercizio finanziario, il direttore presenta alla Corte dei conti delle Comunità europee i conti e il bilancio consuntivo dell'anno precedente. La Corte [...]
Articolo 16.      1. Il piano di sviluppo del programma specifica lo schema di attuazione dei singoli elementi del programma. Il piano di sviluppo si riferisce all'intera durata dell'impresa comune ed è [...]
Articolo 17.      1. Solo l'impresa comune risponde delle proprie obbligazioni.
Articolo 18.      L'impresa comune protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione non autorizzata potrebbe pregiudicare gli interessi delle parti contraenti. Essa applica i principi e le norme minime di [...]
Articolo 19.      1. L'impresa comune è aperta all'adesione di nuovi membri, diversi da quelli menzionati all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a).
Articolo 20.      L'impresa comune è costituita per un periodo di quattro anni a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 21.      Ai fini della procedura di scioglimento dell'impresa comune, il consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori che si attengono alle decisioni prese dal consiglio di amministrazione [...]
Articolo 22.      Nei casi non contemplati dal presente statuto si applica la legge dello Stato nel quale l'impresa comune ha sede.
Articolo 23.      Ogni membro dell'impresa comune può presentare al consiglio di amministrazione proposte di modificcazione del presente statuto.


§ 8.1.7 - Regolamento 21 maggio 2002, n. 876.

Regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo.

(G.U.C.E. 28 maggio 2002, n. L 138).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 171,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 13 gennaio 1999 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo "Verso una rete transeuropea di posizionamento e navigazione" comprendente una strategia europea per i sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS).

     (2) Il 10 febbraio 1999 la Commissione ha adottato la comunicazione: "Galileo - Partecipazione dell'Europa ad una nuova generazione di servizi di navigazione satellitare".

     (3) Le conclusioni dei Consigli europei di Colonia (3 e 4 giugno 1999), di Feira (19 e 20 giugno 2000), di Nizza (7-11 dicembre 2000), di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001), di Laeken (14 e 15 dicembre 2001) e di Barcellona (15 e 16 marzo 2002) fanno riferimento a Galileo.

     (4) Il 19 luglio 1999 il Consiglio ha adottato la risoluzione sulla partecipazione dell'Europa ad una nuova generazione di servizi di navigazione satellitare - Galileo - Fase di definizione.

     (5) Il 22 novembre 2000 la Commissione ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio "Galileo".

     (6) Il 5 aprile 2001 il Consiglio ha adottato una risoluzione su Galileo.

     (7) Il 26 marzo 2002 il Consiglio ha adottato conclusioni su Galileo.

     (8) I primi contratti di ricerca e studi di fattibilità sono stati finanziati tramite il quarto e il quinto programma quadro di ricerca e di sviluppo.

     (9) La fase di sviluppo tecnologico è stata finanziata mediante stanziamenti assegnati alle reti transeuropee di trasporto ai sensi dell'articolo 4, lettera g), della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che prevede espressamente la possibilità di finanziare azioni di ricerca e di sviluppo, nonché ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee.

     (10) La gestione del programma Galileo di radionavigazione satellitare, in seguito denominato: il "programma Galileo", è entrata, all'inizio del 2001, nella fase di sviluppo durante la quale occorre verificare e testare le ipotesi accolte durante la fase della definizione, soprattutto per quanto attiene alle diverse componenti dell'architettura del sistema.

     (11) La fase di sviluppo dovrebbe essere seguita dalla fase di spiegamento, la quale consiste nel realizzare i satelliti e i componenti terrestri, nel lancio dei satelliti e nell'installazione di stazioni ed attrezzature a terra onde consentire al sistema di essere operativo per l'anno 2008.

     (12) In considerazione del gran numero di soggetti che interverranno in questa operazione, dell'entità delle risorse finanziarie e delle capacità tecniche necessarie, è imperativo costituire un soggetto giuridico capace di garantire l'unicità della gestione dei fondi assegnati al programma Galileo durante la fase di sviluppo. Ai fini della certezza del diritto, occorrerebbe precisare che questo soggetto, privo di finalità economiche e incaricato di gestire un programma pubblico di ricerca di interesse europeo, va considerato un organismo internazionale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 10, secondo trattino della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e all'articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

     (13) Il Consiglio europeo di Stoccolma ha osservato che "il settore privato è pronto ad integrare gli stanziamenti pubblici per la fase di sviluppo". I rappresentanti delle principali industrie interessate hanno firmato, nel marzo 2001, un memorandum di intesa nel quale si impegnano a indicare l'entità del loro contributo alla fase di sviluppo di Galileo mediante sottoscrizione del capitale dell'impresa comune o in qualsiasi altra forma, a concorrenza dell'importo globale di 200 milioni di EUR.

     (14) Per questi motivi è necessario creare un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato. Il programma Galileo comprende infatti una notevole componente di ricerca e sviluppo che giustifica e giustificherà in futuro l'intervento di risorse finanziarie assegnate ai programmi quadro di ricerca e sviluppo. Inoltre, il programma dovrebbe consentire di realizzare progressi notevoli nello sviluppo delle tecnologie attinenti alla navigazione satellitare.

     (15) L'impresa comune dovrebbe avere principalmente lo scopo, conformemente alle decisioni del Consiglio, di portare a buon fine lo sviluppo del programma GALILEO durante la fase di sviluppo, concentrando i fondi pubblici e privati che ad esso sono e saranno assegnati. Inoltre, essa dovrebbe provvedere a gestire progetti dimostrativi di rilievo.

     (16) I regolamenti finanziari dell'impresa comune dovrebbero rispettare i principi generali e le norme previsti dal regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     (17) Nel formulare la proposta per la nomina del direttore dell'impresa comune la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che egli/ella dovrebbe essere nominato/a in base al merito, alle capacità gestionali, alla competenza e all'esperienza in materia e che, nell'adempimento dei suoi compiti, dovrebbe essere indipendente da ogni altra impresa,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Ai fini dell'esecuzione della fase di sviluppo del programma Galileo, è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato per un periodo di quattro anni.

     Scopo dell'impresa comune è garantire l'unicità di gestione e di controllo finanziario del progetto di ricerca, sviluppo e dimostrazione del programma Galileo utilizzando, a tal fine, i fondi assegnati a questo programma.

     L'impresa comune è assimilata ad un organismo internazionale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 10, secondo trattino, della direttiva 77/388/CEE e all'articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 92/12/CEE.

     L'impresa comune ha sede a Bruxelles.

 

     Art. 2.

     È approvato lo statuto dell'impresa comune, allegato al presente regolamento.

 

     Art. 3.

     1. Per garantire un flusso adeguato di informazioni e un controllo politico efficace degli Stati membri sull'attuazione della fase di sviluppo del programma Galileo, è istituito un consiglio di vigilanza. Esso è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro dell'Unione europea e del rappresentante della Commissione nel consiglio di amministrazione dell'impresa comune.

     2. Il consiglio di vigilanza è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea.

     3. A tempo debito, almeno 15 giorni prima di ogni riunione del consiglio di amministrazione, la Commissione convoca il consiglio di vigilanza e sottopone ai suoi membri tutti i documenti che si riferiscono ai punti all'ordine del giorno della riunione prevista del consiglio di amministrazione.

     Il consiglio di vigilanza prende una decisione su tutti i punti all'ordine del giorno della riunione prevista del consiglio di amministrazione e può inserire altri punti nel suddetto ordine del giorno. Nell'esercizio delle sue funzioni nell'ambito del consiglio di amministrazione, la Commissione si adopera per assicurare che le decisioni prese dal consiglio di amministrazione riflettano le decisioni e i pareri del consiglio di vigilanza.

     4. Il consiglio di vigilanza adotta le sue decisioni a maggioranza qualificata dei voti dei rappresentanti degli Stati membri; a tali voti si applica la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato. Il rappresentante della Commissione non partecipa al voto.

     5. Il consiglio di vigilanza adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 4.

     Ogni anno la Commissione sottopone al Consiglio una relazione annuale sull'andamento del programma Galileo e un piano di sviluppo del medesimo, compresi gli aspetti finanziari.

     Alla fine del 2003 la Commissione informa il Consiglio dei risultati della procedura di gara d'appalto indetta dall'impresa comune ai sensi dell'articolo 4 del suo statuto.

 

     Art. 5.

     La Commissione riferisce al Consiglio sull'adesione di nuovi membri.

     La partecipazione di nuovi membri, inclusa quella di membri di paesi terzi, è sottoposta al Consiglio per approvazione.

 

     Art. 6.

     L'impresa comune è soggetta alle norme di cui alla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio.

 

     Art. 7. [1]

     [1. È costituito un consiglio di sicurezza incaricato di trattare le questioni di sicurezza inerenti al sistema Galileo. Esso è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro dell'Unione europea e di un rappresentante della Commissione.

     2. Il consiglio di sicurezza adotta il proprio regolamento interno.]

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato

Statuto dell'impresa comune Galileo

 

          Articolo 1.

     1. La denominazione dell'impresa comune è: "impresa comune Galileo".

     2. Essa ha sede a Bruxelles.

     3. a) Sono membri fondatori dell'impresa comune:

     - la Comunità europea rappresentata dalla Commissione,

     - l'Agenzia spaziale europea.

     b) Possono diventare membri dell'impresa comune:

     - la Banca europea per gli investimenti,

     - qualsiasi impresa, previa informazione del Consiglio da parte della Commissione, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo circa i risultati della procedura di gara d'appalto e previa approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 5 di detto regolamento.

     4. Il capitale dell'impresa comune è costituito dai conferimenti dei suoi membri. Sono ammessi i conferimenti in natura. Si dovrà fare una valutazione del loro valore e della loro utilità per la realizzazione dei compiti affidati all'impresa comune.

     I membri fondatori sottoscrivono le loro quote del capitale a concorrenza degli importi indicati nei loro rispettivi impegni pari a 520 milioni di EUR per la Comunità europea e a 50 milioni di EUR per l'Agenzia spaziale europea.

     Immediatamente dopo che la Commissione ha informato il Consiglio dei risultati della procedura di gara d'appalto, il consiglio di amministrazione invita le imprese di cui al paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, a sottoscrivere le loro quote. Le imprese sono tenute a sottoscrivere 5 milioni di EUR entro il termine di un anno. Questo importo passa a 250.000 EUR per le imprese che abbiano sottoscritto parte del capitale a titolo individuale o collettivo, che possono essere qualificate piccole o medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese.

     Il consiglio di amministrazione decide l'ammontare delle quote di tale capitale che dovrebbero essere svincolate proporzionalmente alla quota di capitale sottoscritta da ciascun membro. Il membro dell'impresa comune che non rispetta gli impegni assunti in relazione ai conferimenti in natura o che non versa nei termini prescritti l'importo di cui è debitore perde, inizialmente, il diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione e, dopo sei mesi, la qualità di membro fintantoché non abbia ottemperato all'obbligo in questione.

     Gli impegni finanziari dell'impresa comune non devono superare l'ammontare del capitale a sua disposizione.

 

          Articolo 2.

     I principali compiti dell'impresa comune sono i seguenti:

     1) presiedere all'integrazione ottimale del Servizio complementare geostazionario europeo di navigazione (EGNOS) nel programma Galileo e alla realizzazione della fase di sviluppo e convalida del programma e contribuire a preparare la fase di spiegamento e operativa;

     2) assicurare, in cooperazione con l'Agenzia spaziale europea ai sensi dell'articolo 3 e attraverso disposizioni contrattuali con enti del settore privato, il lancio delle azioni di ricerca e sviluppo necessarie per portare a buon fine la fase di sviluppo e il coordinamento delle attività nazionali in tale settore; provvedere, per il tramite dell'Agenzia spaziale europea ai sensi dell'articolo 3, al lancio di una prima serie di satelliti che dovranno consentire la messa a punto degli sviluppi tecnologici intervenuti ed una dimostrazione su larga scala delle capacità e dell'affidabilità del sistema;

     3) in cooperazione con la Commissione, l'Agenzia spaziale europea e il settore privato, contribuire a raccogliere i fondi pubblici e privati necessari per presentare proposte al Consiglio in merito alle strutture di gestione delle singole e successive fasi del programma sulla base delle seguenti attività:

     - essa prepara un piano d'impresa relativo a tutte le fasi del programma Galileo sulla base dei dati che le saranno forniti dalla Commissione sui servizi che potranno essere offerti da Galileo, sui ricavi che essi potranno generare e sulle necessarie misure di accompagnamento,

     - essa negozia, mediante un processo di bandi di gara competitivi con il settore privato, un accordo globale per il finanziamento delle fasi di spiegamento e operativa che definisca le responsabilità, i ruoli e i rischi da ripartire tra il settore pubblico e quello privato;

     4) sovrintendere all'esecuzione di tutti i programmi, se necessario con l'assistenza di un consulente, ed effettuare i necessari adattamenti in relazione agli sviluppi che dovessero intervenire nel corso della fase di sviluppo.

 

          Articolo 3.

     L'impresa comune conclude con l'Agenzia spaziale europea una convenzione in base alla quale:

     - essa le affida l'esecuzione del complesso delle attività necessarie durante la fase di sviluppo per quanto attiene al segmento spaziale ed all'associato segmento terrestre del sistema e a tal fine l'impresa comune mette a sua disposizione i fondi di cui dispone per questa fase. L'Agenzia spaziale europea è incaricata della loro gestione secondo modalità che verranno stabilite nella convenzione conclusa con l'impresa comune e che si fonderanno sui principi di non discriminazione, trasparenza e equa distribuzione dei lavori, tenuto conto del carattere comunitario del programma. In tale contesto si mirerà a un'adeguata partecipazione delle piccole e medie imprese,

     - la Commissione ha il diritto di assicurarsi che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati e a tal fine effettua controlli efficaci. Nell'eventualità che la Commissione accerti l'esistenza di irregolarità, essa si riserva il diritto di ridurre o sospendere ogni ulteriore pagamento a vantaggio dell'impresa comune. L'importo ridotto o sospeso è equivalente all'entità delle irregolarità effettivamente accertate dalla Commissione. Eventuali controversie sono risolte in base alle disposizioni della convenzione,

     - sono definite le procedure di esecuzione del programma Galileo, in particolare le azioni lanciate dall'Agenzia spaziale europea riguardanti il programma e finanziate attingendo a fondi non assegnati all'impresa comune.

 

          Articolo 4.

     Fermo il disposto dell'articolo 3, l'impresa comune può concludere, dopo aver esperito pubblica gara, un contratto di prestazioni di servizi con imprese o con un consorzio di imprese, in particolare per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 2, punto 3.

     L'impresa comune provvede affinché tale contratto dia alla Commissione il diritto di effettuare, in nome dell'impresa comune, gli opportuni controlli onde assicurarsi che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati e, qualora accerti l'esistenza di irregolarità, imporre sanzioni dissuasive e proporzionate.

 

          Articolo 5.

     L'impresa comune ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri della Comunità europea, essa ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti. Può in particolare acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

 

          Articolo 6.

     L'impresa comune è proprietaria di tutti i beni materiali ed immateriali creati o che le saranno ceduti nell'ambito della realizzazione della fase di sviluppo del programma Galileo. Se del caso, l'autorità governativa che ha elaborato il metodo crittografico conserva il diritto di proprietà della crittografia.

 

          Articolo 7.

     1. Gli organi dell'impresa comune sono il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e il direttore.

     2. Il consiglio di amministrazione può chiedere il parere di un comitato consultivo.

 

          Articolo 8.

     1. Composizione del consiglio di amministrazione, diritto di voto:

     a) Il consiglio di amministrazione è composto dai membri dell'impresa comune.

     b) Salvo diversa disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio d'amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi. Ciascun membro dell'impresa comune dispone di un numero di voti proporzionale al rapporto tra la quota di capitale che ha sottoscritto e il capitale complessivamente sottoscritto. La Commissione e l'Agenzia spaziale europea dispongono dello stesso numero di voti e, comunque, ciascuna di almeno il 40% del totale dei voti.

     2. Funzioni del consiglio di amministrazione:

     a) Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni necessarie per la realizzazione del programma ed esercita un controllo generale sulla sua esecuzione.

     b) In particolare, il consiglio di amministrazione:

     - nomina il direttore e approva l'organigramma dell'impresa comune,

     - designa i membri del comitato consultivo,

     - adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune a norma dell'articolo 14, paragrafo 3,

     - approva, a norma dell'articolo 13, il bilancio annuale, compresi la tabella dell'organico, il piano di sviluppo della fase di sviluppo del programma e le previsioni di costo del programma,

     - approva i conti e il bilancio consuntivo annuale,

     - decide l'acquisto, la vendita, le ipoteche di terreni e di altri titoli di proprietà immobiliare, nonché la costituzione di qualsiasi cauzione o garanzia, l'acquisto di partecipazioni in altre imprese o istituzioni e la concessione o l'assunzione di prestiti,

     - approva, con una maggioranza del 75% dei voti, qualsiasi proposta che comporti una modifica rilevante della realizzazione del programma Galileo,

     - adotta le relazioni annuali sullo stato di avanzamento del programma Galileo e sulla sua situazione finanziaria di cui all'articolo 16, paragrafo 2,

     - esercita tutti i poteri e le funzioni - compresa la facoltà di creare gli organi ausiliari - che risultino necessari per la realizzazione del programma Galileo,

     - adotta il mandato del comitato esecutivo.

     3. Riunioni e regolamento interno del consiglio di amministrazione:

     a) Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. Possono essere convocate riunioni straordinarie su richiesta di un terzo dei suoi membri che rappresenti almeno il 40% dei diritti di voto oppure del suo presidente o del direttore. Le riunioni si svolgono di norma nella sede dell'impresa comune. Il consiglio di amministrazione elegge il presidente fra i suoi membri. Salvo decisione contraria in casi particolari, un rappresentante del comitato esecutivo e il direttore partecipano alle riunioni.

     b) Il consiglio di amministrazione stabilisce il proprio regolamento interno.

 

          Articolo 9.

     1. Composizione del comitato esecutivo e diritto di voto:

     a) Il comitato esecutivo è composto da un rappresentante della Commissione, da un rappresentante dell'Agenzia spaziale europea e, appena le imprese sono coinvolte, da un rappresentante dell'industria designato dal consiglio di amministrazione.

     b) Il comitato esecutivo si riunisce in presenza del direttore e di un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea.

     c) Le decisioni del comitato esecutivo sono prese all'unanimità, a meno che disposizioni del presente statuto non prevedano altrimenti.

     2. Funzioni del comitato esecutivo:

     a) Il comitato esecutivo assiste il consiglio di amministrazione nella preparazione delle sue decisioni.

     b) Il comitato esecutivo ha in particolare il compito di:

     - consigliare, mediante relazioni periodiche, il consiglio di amministrazione e il direttore sullo stato di avanzamento del programma Galileo,

     - presentare le proprie osservazioni e raccomandazioni al consiglio di amministrazione in merito alle previsioni di costo del programma e sul progetto di bilancio, compresa la tabella dell'organico, preparati dal direttore,

     - approvare le procedure per i bandi di gara e per l'aggiudicazione dei contratti, nel rispetto delle norme sull'aggiudicazione dei contratti che devono essere stabilite dal consiglio di amministrazione, il quale non può influenzare l'esecuzione delle decisioni che devono essere prese dal comitato esecutivo,

     - svolgere le attività che il consiglio di amministrazione gli ha assegnato,

     - approvare lo svincolo dei fondi previsti dall'accordo concluso ai sensi dell'articolo 3.

     3. Riunioni e regolamento interno del comitato esecutivo:

     a) Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese. Le riunioni si svolgono di norma nella sede dell'impresa comune.

     b) Il comitato esecutivo stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione.

     4. Trattamento dei documenti:

     Il comitato esecutivo adotta le norme relative al trattamento dei documenti, onde conciliare gli obiettivi di sicurezza, segreto commerciale e accesso del pubblico. Tali norme tengono conto, se del caso, dei principi e dei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

 

          Articolo 10.

     1. Il direttore/La direttrice è il direttore generale incaricato/a dell'amministrazione corrente dell'impresa comune e il suo rappresentante legale. È nominato/a dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione. Esercita le proprie funzioni in assoluta indipendenza.

     2. Il direttore/La direttrice dirige la realizzazione del programma secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio di amministrazione, nei confronti del quale è responsabile, e fornisce a quest'ultimo, al comitato esecutivo, al comitato consultivo e a tutti gli altri organi ausiliari tutte le informazioni necessarie per l'espletamento delle loro funzioni.

     3. Il direttore/La direttrice deve, in particolare:

     - organizzare, dirigere e sovrintendere al personale dell'impresa comune,

     - presentare al consiglio di amministrazione proposte relative all'organigramma,

     - redigere ed aggiornare periodicamente il piano di sviluppo del programma e le previsioni di costo del programma in conformità del regolamento finanziario e sottoporli al consiglio di amministrazione,

     - preparare, in conformità del regolamento finanziario, il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico, e sottoporli al consiglio di amministrazione,

     - vigilare affinché siano rispettati gli obblighi assunti nei confronti della Commissione in forza della convenzione da questa conclusa con l'impresa comune, ed in particolare le disposizioni che consentono ai rappresentanti della Commissione di svolgere controlli effettivi e, qualora vengano rilevate irregolarità, di irrogare sanzioni dissuasive e proporzionate,

     - sottoporre i conti e il bilancio consuntivo annuali al consiglio di amministrazione,

     - presentare al consiglio di amministrazione ogni proposta che comporti una modifica rilevante della concezione del programma Galileo,

     - essere responsabile della sicurezza e adottare tutti i provvedimenti necessari per rispettare le prescrizioni di sicurezza,

     - preparare la relazione annuale sullo stato di avanzamento del programma Galileo e sulla sua situazione finanziaria, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di amministrazione, e sottoporle a quest'ultimo.

 

          Articolo 11.

     1. Il numero dei dipendenti dell'impresa comune è determinato dalla tabella dell'organico quale figurerà nel bilancio annuale.

     2. I membri del personale dell'impresa comune beneficiano di un contratto a durata determinata che si ispira al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

     3. Tutte le spese del personale sono a carico dell'impresa comune.

     4. Il consiglio d'amministrazione adotta le modalità di applicazione necessarie.

 

          Articolo 12.

     Tutte le entrate dell'impresa comune sono utilizzate per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 21, in caso di eccedenza delle entrate sulle spese non si effettua alcun pagamento di quote ai membri dell'impresa comune.

 

          Articolo 13.

     1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.

     2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore trasmette ai membri le previsioni di costo del programma approvate dal consiglio di amministrazione. Esse comprendono la previsione della spesa annua per i due anni successivi. Nella previsione, le stime delle entrate e delle spese per il primo di questi due esercizi finanziari (progetto preliminare di bilancio) sono stilate in modo sufficientemente particolareggiato per tener conto della procedura interna di bilancio di ogni membro in relazione al suo contributo finanziario all'impresa comune. Il direttore fornisce ai membri tutte le informazioni supplementari a tale fine necessarie.

     3. I membri trasmettono al più presto al direttore le proprie osservazioni sulle previsioni del costo del progetto e, in particolare, sulle previsioni in materia di entrate e di spese per l'anno successivo.

     4. Sulla base delle previsioni di costo del programma approvate e delle osservazioni dei membri, il direttore prepara il progetto di bilancio per l'anno successivo e lo sottopone al consiglio di amministrazione per adozione, con una maggioranza del 75% dei voti, prima del 30 settembre.

 

          Articolo 14.

     1. Il regolamento finanziario è adottato dal consiglio di amministrazione con una maggioranza del 75% dei voti.

     2. Scopo del regolamento finanziario è garantire una gestione finanziaria sana ed economica dell'impresa comune.

     3. Il regolamento finanziario contiene in particolare le principali norme per:

     - la presentazione e la struttura delle previsioni di costo del programma e del bilancio annuale,

     - l'esecuzione del bilancio annuale e il controllo finanziario interno,

     - le modalità di pagamento dei contributi dei membri dell'impresa comune,

     - la tenuta e la presentazione dei conti e degli inventari, nonché l'elaborazione e la presentazione del bilancio consuntivo annuale,

     - la procedura riguardante i bandi di gara, fondata sulla non discriminazione fra i paesi dei membri dell'impresa comune e sul carattere comunitario del progetto, l'aggiudicazione e le clausole dei contratti e degli ordini per conto dell'impresa comune.

     4. Le modalità di esecuzione che devono consentire alla Commissione di garantire l'osservanza dei suoi obblighi ai sensi dell'articolo 274 del trattato che istituisce la Comunità europea sono contenute in una convenzione stipulata dall'impresa comune e dalla Commissione.

 

          Articolo 15.

     Nei due mesi che seguono la fine di ogni esercizio finanziario, il direttore presenta alla Corte dei conti delle Comunità europee i conti e il bilancio consuntivo dell'anno precedente. La Corte dei conti svolge il suo controllo su documenti e sul posto. Il direttore presenta al consiglio di amministrazione, per adozione con una maggioranza del 75% dei voti, i conti e il bilancio consuntivo annuale, accompagnati dalla relazione della Corte dei conti. Il direttore ha il diritto e - a richiesta del consiglio di amministrazione - l'obbligo di corredare la relazione con le proprie osservazioni. La Corte dei conti trasmette la propria relazione ai membri dell'impresa comune.

 

          Articolo 16.

     1. Il piano di sviluppo del programma specifica lo schema di attuazione dei singoli elementi del programma. Il piano di sviluppo si riferisce all'intera durata dell'impresa comune ed è aggiornato regolarmente.

     2. La relazione annuale descrive lo stato di avanzamento del programma Galileo, con particolare riferimento al calendario, alle spese e all'esecuzione del programma.

 

          Articolo 17.

     1. Solo l'impresa comune risponde delle proprie obbligazioni.

     2. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune è disciplinata dalle relative disposizioni contrattuali e dalla legge regolatrice del contratto in questione.

     3. Qualsiasi pagamento effettuato dall'impresa comune in relazione alla responsabilità di cui al paragrafo 2, nonché tutti i costi e le spese sostenuti a tale riguardo, sono da considerarsi spese dell'impresa comune.

     4. Il direttore propone al consiglio di amministrazione tutte le assicurazioni necessarie e l'impresa comune sottoscrive tali assicurazioni sulla base delle direttive del consiglio di amministrazione.

 

          Articolo 18.

     L'impresa comune protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione non autorizzata potrebbe pregiudicare gli interessi delle parti contraenti. Essa applica i principi e le norme minime di sicurezza definiti e attuati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio.

     L'impresa comune tiene conto dell'esperienza del consiglio di sicurezza del sistema Galileo. Seguirà inoltre le regole del consiglio di sicurezza di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 876/2002 per tutte le questioni concernenti la sicurezza del sistema.

 

          Articolo 19.

     1. L'impresa comune è aperta all'adesione di nuovi membri, diversi da quelli menzionati all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a).

     2. La domanda di adesione è indirizzata al direttore che la trasmette al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione decide se l'impresa comune debba avviare trattative con il candidato sulle condizioni di adesione, in particolare tenendo conto degli aspetti di sicurezza. In caso di decisione favorevole, l'impresa comune negozia le condizioni di adesione e le presenta per approvazione al consiglio di amministrazione che si pronuncia alla maggioranza del 75% dei voti espressi.

     3. La qualità di membro dell'impresa comune può essere ceduta a un terzo esclusivamente con il previo e unanime assenso del consiglio di amministrazione. Qualsiasi trasferimento non autorizzato importa la decadenza immediata della qualità di membro dell'impresa comune, nonché la responsabilità per qualsiasi pregiudizio da questa subito.

 

          Articolo 20.

     L'impresa comune è costituita per un periodo di quattro anni a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Tenendo conto dei progressi compiuti nella realizzazione dei compiti dell'impresa comune di cui all'articolo 2, detto periodo può essere prolungato mediante modificazione del presente statuto nei modi previsti dall'articolo 23. Il periodo sarà comunque prorogato allo scopo di garantire l'esecuzione delle obbligazioni discendenti dalla convenzione di cui all'articolo 3.

 

          Articolo 21.

     Ai fini della procedura di scioglimento dell'impresa comune, il consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori che si attengono alle decisioni prese dal consiglio di amministrazione alla maggioranza del 75% dei voti.

 

          Articolo 22.

     Nei casi non contemplati dal presente statuto si applica la legge dello Stato nel quale l'impresa comune ha sede.

 

          Articolo 23.

     Ogni membro dell'impresa comune può presentare al consiglio di amministrazione proposte di modificcazione del presente statuto.

     Se il consiglio di amministrazione, pronunciandosi alla maggioranza del 75% dei voti, accoglie le proposte, la Commissione prepara una proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 172, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 23 del Regolamento (CE) n. 683/2008, con la decorrenza ivi prevista.