§ 3.5.3 – Regolamento 18 settembre 1995, n. 2236.
Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.5 reti transeuropee
Data:18/09/1995
Numero:2236


Sommario
Art. 1.  Definizione e ambito di applicazione.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3. 
Art. 4.  Forme di contributo
Art. 5.  Condizioni di assistenza.
Art. 5 bis.  Programma indicativo pluriennale comunitario
Art. 6.  Criteri di selezione dei progetti.
Art. 7.  Compatibilità.
Art. 8.  Presentazione delle domande di contributo
Art. 9.  Informazioni richieste per la valutazione e identificazione delle domande.
Art. 10.  Concessione del contributo finanziario
Art. 11.  Disposizioni finanziarie.
Art. 12.  Controllo finanziario.
Art. 13.  Riduzione, sospensione e soppressione del contributo.
Art. 14.  Coordinamento
Art. 15.  Valutazione ex ante, controllo sullo stato di avanzamento e valutazione ex post
Art. 16.  Informazione e pubblicità.
Art. 17.  Procedura del comitato.
Art. 18.  Finanziamento.
Art. 19.  Clausola di revisione
Art. 20.  Entrata in vigore.


§ 3.5.3 – Regolamento 18 settembre 1995, n. 2236. [1]

Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee.

(G.U.C.E. 23 settembre 1995, n. L 228).

 

Art. 1. Definizione e ambito di applicazione.

     Il presente regolamento definisce le condizioni, le modalità e le procedure di attuazione del contributo comunitario a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, ai sensi dell'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato.

 

     Art. 2. Beneficiari.

     1. Possono beneficiare di un contributo comunitario unicamente ai progetti di interesse comune, qui di seguito denominati « progetti » individuati nell'ambito degli orientamenti di cui all'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato.

Possono altresì beneficiare di un contributo delle parti dei progetti di cui al primo comma, qualora esse costituiscano unità tecnicamente e finanziariamente indipendenti.

     2. [2]

 

     Art. 3. [3].

 

     Art. 4. Forme di contributo [4].

     1. Il contributo comunitario destinato ai progetti può assumere una o più delle seguenti forme:

     a) cofinanziamento di studi relativi ai progetti, compresi studi preparatori, studi di fattibilità e studi di valutazione ed altre misure di sostegno tecnico per detti studi. La partecipazione della Comunità non può generalmente essere superiore al 50% del costo totale di uno studio. In casi eccezionali debitamente motivati, su iniziativa della Commissione e con l'accordo degli Stati membri interessati, la partecipazione comunitaria può superare il limite del 50%;

     b) agevolazioni in conto interessi su prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti o da altri organismi finanziari pubblici o privati; come regola generale la durata dell'agevolazione non supera i cinque anni;

     c) contributo alle commissioni a garanzia di prestiti del Fondo europeo per gli investimenti o di altri istituti finanziari;

     d) sovvenzioni dirette agli investimenti in casi debitamente giustificati;

     e) partecipazione al capitale di rischio per i fondi di investimento o per altri organismi finanziari comparabili che si prefiggono prioritariamente di fornire capitali di rischio ai progetti di reti transeuropee e che comportano considerevoli investimenti del settore privato; tale partecipazione al capitale di rischio non supera l'1% delle risorse di bilancio di cui all'articolo 18. In conformità con le procedure di cui all'articolo 17, tale limite può essere aumentato fino al 2% a partire dal 2003, alla luce di un riesame del funzionamento di tale strumento presentato dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Altre modalità di attuazione della partecipazione al capitale di rischio sono stabilite nell'allegato.

La partecipazione può essere attribuita direttamente al fondo o ad altro organismo finanziario comparabile, oppure a un adeguato strumento di coinvestimento amministrato dai responsabili della gestione del fondo;

     f) se del caso, i contributi comunitari di cui alle lettere da a) ad e) sono cumulati per rendere massimo l'incentivo fornito dalle risorse di bilancio mobilitate, che devono essere utilizzate nel modo economicamente più vantaggioso.

     2. Le forme di contributo comunitario previste alle lettere da a) ad e) sono utilizzate in modo selettivo al fine di tener conto delle caratteristiche dei vari tipi di rete interessati e di assicurare che gli interventi non comportino distorsioni di concorrenza tra le imprese del settore.

     3. Gli stanziamenti previsti per progetti di infrastrutture di trasporto, per l'intero periodo di cui all'articolo 18, dovrebbero essere utilizzati in modo da attribuire almeno il 55% ai progetti su rotaia - compresi i trasporti combinati - e non oltre il 25% ai progetti su strada.

     4. La Commissione promuove in modo mirato il ricorso alle fonti private di finanziamento per i progetti finanziati in forza del presente regolamento là dove sia possibile massimizzare l'effetto moltiplicatore degli strumenti finanziari comunitari nel quadro di partenariati tra pubblico e privato. In questo contesto occorre procedere a una valutazione caso per caso da parte della Commissione tenendo conto, eventualmente, di una possibile alternativa basata interamente su finanziamenti pubblici. Per ciascun progetto è richiesto il sostegno di tutti gli Stati membri interessati, in conformità del trattato.

 

     Art. 5. Condizioni di assistenza.

     1. In linea di massima, il contributo comunitario è concesso soltanto se ostacoli finanziari si oppongono alla realizzazione di un progetto.

     2. Il contributo comunitario non può superare il livello minimo ritenuto necessario per l'avvio del progetto.

     3. Indipendentemente dalla forma d'intervento scelta, l'importo totale del contributo comunitario ai sensi del presente regolamento non deve superare il 10 % del costo totale dell'investimento. Tuttavia, l'importo totale del contributo comunitario può eccezionalmente raggiungere il 20 % del costo totale degli investimenti, nei casi seguenti:

     a) progetti relativi a sistemi di posizionamento e di navigazione via satellite di cui all'articolo 17 della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;

     b) progetti prioritari nel settore delle reti energetiche;

     c) tratte dei progetti di interesse europeo individuati nell'allegato III della decisione n. 1692/96/CE, purché avviati prima del 2010, che mirano a sopprimere le strozzature e/o a realizzare le tratte mancanti, se tali tratte attraversano frontiere o barriere naturali, e contribuiscono all'integrazione del mercato interno in una Comunità allargata, promuovono la sicurezza, assicurano l'interoperabilità delle reti nazionali e/o contribuiscono considerevolmente a ridurre gli squilibri tra i modi di trasporto, a favore di quelli più rispettosi dell'ambiente. Questo tasso è modulato in funzione dei benefici ottenuti da altri paesi, in particolare dagli Stati membri vicini. [5]

     In caso di progetti d'interesse comune individuati dall'allegato I della decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di comunicazione transeuropee, l'importo totale del finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento può raggiungere il 30 % del costo totale dell'investimento [6].

     4. Le risorse finanziarie previste dal presente regolamento non sono, in linee di massima, destinate a progetti o fasi di progetti che beneficiano di altre fonti di finanziamento a carico del bilancio comunitario.

     5. Nei casi dei progetti di cui al paragrafo 3, e nei limiti del presente regolamento, l'impegno giuridico è pluriennale e gli impegni di bilancio si realizzano per frazioni annuali [7].

 

     Art. 5 bis. Programma indicativo pluriennale comunitario [8].

     1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6 e al fine di migliorare l'efficacia dell'azione comunitaria, la Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 17, può elaborare per settore un programma indicativo pluriennale (in appresso denominato "programma") sulla base degli orientamenti di cui all'articolo 155 del trattato. Il programma si baserà sulla presentazione delle domande di contributo finanziario ai sensi dell'articolo 8 e tiene conto, tra l'altro, delle informazioni fornite dagli Stati membri, in particolare delle informazioni di cui all'articolo 9.

     2. Il programma è composto esclusivamente di progetti di interesse comune e/o di gruppi coerenti di progetti di interesse comune preventivamente individuati nel quadro degli orientamenti di cui all'articolo 155, paragrafo 1, del trattato, in campi specifici caratterizzati da un rilevante fabbisogno finanziario per un lungo periodo.

     3. Per ciascun progetto o gruppo di progetti di cui al paragrafo 2 il programma fisserà gli importi indicativi per la concessione del contributo finanziario in base alle decisioni annuali dell'autorità di bilancio. Ai fini dei programmi indicativi pluriennali non può essere utilizzato più del 75% delle risorse di bilancio di cui all'articolo 18.

     4. Il programma serve da riferimento per le decisioni annuali che assegnano contributi comunitari ai progetti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annuali. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 17 in merito all'andamento dei programmi e di qualsiasi decisione da essa adottata riguardo all'assegnazione di contributi comunitari ai progetti. I documenti giustificativi che accompagnano il progetto preliminare di bilancio della Commissione includono una relazione sui progressi dell'attuazione di ciascun programma indicativo pluriennale, a norma del regolamento finanziario. Il programma deve essere riesaminato almeno a metà periodo o alla luce del reale avanzamento dei progetti o dei gruppi di progetti e, se necessario, riveduto, secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Il programma fornisce altresì indicazioni su altre fonti di finanziamento per i progetti in questione, rappresentate in particolare da altri strumenti comunitari e dalla Banca europea per gli investimenti.

     5. In caso di modifiche sostanziali nell'attuazione del/dei progetto/i o di gruppi di progetti, lo Stato membro interessato ne informa tempestivamente la Commissione.

Le modifiche degli importi complessivi indicativi stabiliti dal programma per il/i progetto/i o gruppi di progetti, rese eventualmente necessarie a seguito delle modifiche di cui al primo comma, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 17.

 

     Art. 6. Criteri di selezione dei progetti.

     1. I progetti beneficiano di un contributo in proporzione del loro concorso al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 129 B del trattato e degli altri obiettivi e priorità definiti negli orientamenti, di cui all'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato.

     1 bis. Nell'attuare il presente regolamento, la Commissione assicura la conformità delle sue decisioni in materia di concessione di contributi comunitari con le priorità fissate negli orientamenti per i diversi settori, definite a norma dell'articolo 155, paragrafo 1, del trattato. Ciò include il rispetto di tutti i requisiti che possono essere fissati in tali orientamenti in termini di percentuali del contributo comunitario totale [9].

     2. Il contributo comunitario è destinato a progetti che hanno una vitalità economica potenziale e la cui redditività finanziaria, al momento della domanda, è ritenuta insufficiente.

     3. La decisione di concessione del contributo comunitario dovrebbe altresì tener conto:

     - della maturità del progetto,

     - dell'effetto stimolante dell'intervento comunitario sui finanziamenti pubblici e privati,

     - della solidità della copertura finanziaria del progetto,

     - delle ripercussioni socioeconomiche dirette ed indirette, in particolare sull'occupazione,

     - dell'impatto ambientale.

     4. Specialmente in caso di progetti transfrontalieri, si tiene conto anche del coordinamento dei tempi delle varie parti di tali progetti.

 

     Art. 7. Compatibilità.

     I progetti finanziati a norma del presente regolamento devono essere conformi al diritto comunitario e alle politiche comunitarie, in particolare in materia di protezione dell'ambiente, di concorrenza e di aggiudicazione di appalti pubblici.

 

     Art. 8. Presentazione delle domande di contributo [10].

     Le domande di contributo sono presentate alla Commissione dallo Stato membro o da più Stati membri interessati oppure, con l'accordo dello Stato membro o di più Stati membri interessati, dalle imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati. La Commissione verifica l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

 

     Art. 9. Informazioni richieste per la valutazione e identificazione delle domande.

     1. Ciascuna domanda di contributo deve contenere tutte le informazioni necessarie per l'esame del progetto secondo gli articoli 5, 6 e 7, ed in particolare:

     a) se la domanda riguarda un progetto:

     - l'organismo responsabile dell'attuazione del progetto;

     - la descrizione del progetto in questione e la forma di intervento comunitario prevista;

     - i risultati delle analisi costi/benefici, compresi i risultati dell'analisi di potenziale validità economica e dell'analisi di redditività finanziaria;

     - il livello nel quale il progetto si inserisce, secondo gli orientamenti, nel settore dei trasporti, sugli assi e nei punti nodali;

     - coerenza con la pianificazione regionale;

     - una descrizione sintetica dell'impatto ambientale, in base alle valutazioni effettuate a norma della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

     - una dichiarazione che specifici l'avvenuto esame di altre possibilità alternative di finanziamento pubblico e privato, anche mediante il Fondo europeo per gli investimenti e la Banca europea per gli investimenti;

     - un piano finanziario che elenchi, in euro o nelle valute nazionali, tutte le voci del finanziamento, compreso il sostegno finanziario chiesto alla Comunità, nelle varie forme di cui all'articolo 4, e alle autorità pubbliche locali, regionali o nazionali, nonché alle fonti private, e l'aiuto già concesso [11];

     b) se la domanda riguarda uno studio, l'oggetto e le finalità, nonché le metodologie e le tecniche ipotizzate;

     c) un calendario previsionale dei lavori;

     d) la descrizione delle misure di controllo che saranno utilizzate dallo Stato membro interessato per verificare l'impiego dei fondi richiesti.

     2. I richiedenti forniscono alla Commissione ogni informazione complementare da essa richiesta quali i parametri, gli orientamenti e le ipotesi sui quali è fondata l'analisi costi/benefici [12].

     3. La Commissione può chiedere tutti i pareri tecnici necessari per valutare la domanda, compreso il parere della Banca europea per gli investimenti.

 

     Art. 10. Concessione del contributo finanziario [13].

     A norma dell'articolo 274 del trattato la Commissione decide la concessione del contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, secondo la valutazione delle domande da essa effettuata in base ai criteri di selezione. Nel caso dei progetti individuati nel pertinente programma indicativo pluriennale stabilito a norma dell'articolo 5 bis la Commissione prende le decisioni annuali relative alla concessione del contributo nei limiti degli stanziamenti finanziari indicativi previsti dal programma in questione. Nel caso degli altri progetti sono adottate misure secondo la procedura di cui all'articolo 17. La Commissione notifica la sua decisione direttamente ai beneficiari e agli Stati membri.

 

     Art. 11. Disposizioni finanziarie.

     1. Il contributo comunitario può coprire unicamente le spese attinenti al progetto sostenute dai beneficiari o da terzi responsabili dell'esecuzione del progetto.

     2. Le spese sostenute anteriormente alla data in cui la Commissione ha ricevuto la domanda di contributo non possono beneficiare del contributo.

     3. Le decisioni di concessione di un contributo finanziario adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 10 si considerano impegni di spese autorizzate dal bilancio.

     4. In linea generale, i pagamenti sono effettuati in forma di anticipi, versamenti intermedi ed un versamento finale. L'anticipo, che in linea di massima non deve superare il 50% della prima quota annua, è versato dopo l'approvazione della domanda di contributo. I versamenti intermedi sono effettuati in base a richieste di pagamento e in considerazione dei progressi compiuti nella realizzazione del progetto o dello studio nonché, se necessario, tenendo conto, in modo rigoroso e trasparente, di piani finanziari riveduti.

     5. Le modalità di pagamento devono tener conto del fatto che i progetti di infrastruttura saranno attuati in un periodo pluriennale e che pertanto deve essere prevista una ripartizione analoga di finanziamento.

     6. La Commissione effettua il pagamento finale dopo l'approvazione della relazione finale riguardante il progetto o lo studio presentata dal beneficiario, nella quale figurano tutte le spese effettivamente sostenute.

     7. Secondo le modalità di cui all'articolo 17, la Commissione stabilisce un quadro per le procedure, il calendario e l'importo dei versamenti delle agevolazioni in conto interessi, delle sovvenzioni per commissioni di garanzia e del sostegno, sotto forma di partecipazione al capitale di rischio, per i fondi di investimento o per organismi finanziari comparabili che si prefiggono prioritariamente di fornire capitale di rischio per progetti di reti transeuropee [14].

 

     Art. 12. Controllo finanziario.

     1. Allo scopo di garantire che i progetti finanziati a norma del presente regolamento siano portati a buon fine, gli Stati membri e la Commissione, ciascuno nel rispettivo campo di competenza, adottano le misure necessarie per:

     - verificare periodicamente che i progetti e studi finanziati dalla Comunità siano stati realizzati correttamente;

     - prevenire le irregolarità e perseguirle;

     - recuperare i fondi perduti a causa di irregolarità, compresi gli interessi di mora, secondo le norme adottate dalla Commissione. Se lo Stato membro e/o l'autorità pubblica responsabile dell'esecuzione non provano che l'irregolarità non è ad essi imputabile, lo Stato membro è responsabile in via sussidiaria delle restituzioni delle somme indebitamente versate [15].

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a tal fine e, in particolare, le forniscono una descrizione dei sistemi di controllo e di gestione predisposti per garantire che i progetti e gli studi siano portati a buon fine.

     3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione ogni pertinente relazione nazionale circa il controllo dei progetti in questione.

     4. Fatte salve le misure di controllo adottate dagli Stati membri, a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 188 A del trattato e le misure di controllo adottate a norma dell'articolo 209, lettera c), i funzionari o gli agenti della Commissione possono controllare in loco, in particolare a campione, i progetti finanziati a norma del presente regolamento, nonché esaminare i sistemi e le misure di controllo predisposti dalle autorità nazionali, le quali comunicano alla Commissione i provvedimenti presi a tal fine.

     5. Prima di effettuare un controllo in loco, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Il ricorso della Commissione ad eventuali controlli in loco senza preavviso è regolato da accordi stipulati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Funzionari o agenti dello Stato membro possono partecipare a tali controlli.

La Commissione può richiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità della domanda di pagamento. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a questi controlli e devono farlo se lo Stato membro interessato lo richiede. La Commissione provvede affinché i controlli da essa svolti siano effettuati in modo coordinato onde evitarne la ripetizione per lo stesso oggetto e nello stesso periodo. Lo Stato membro interessato e la Commissione si comunicano, senza indugio, tutte le opportune informazioni sull'esito dei controlli effettuati.

     6. In caso di contributo comunitario concesso ad imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati, le misure di controllo sono attuate dalla Commissione che coopera con gli Stati membri, nella forma che risulti adeguata[16].

     7. Gli organismi e le autorità responsabili, nonché imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese inerenti ad un progetto per i cinque anni successivi all'ultimo pagamento ad esso relativo [17].

 

     Art. 13. Riduzione, sospensione e soppressione del contributo.

     1. Se la realizzazione di un'operazione non sembra giustificare né una parte né la totalità del contributo finanziario assegnato, la Commissione procede a un esame appropriato del caso e chiede segnatamente allo Stato membro o alle autorità od organismi da quest'ultimo designati per l'attuazione dell'operazione di presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito.

     2. In seguito all'esame di cui al paragrafo 1, la Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere il contributo per l'operazione considerata se risulta confermata l'esistenza di un'irregolarità o l'inosservanza di una delle condizioni indicate nella decisione di concessione del contributo e in particolare l'introduzione di una modificazione importante riguardante la natura o le condizioni di attuazione del progetto, senza che sia stata chiesta l'approvazione della Commissione.

In caso di cumulo indebito sono recuperate le somme indebitamente versate.

     2 bis. Tranne in casi debitamente motivati alla Commissione, quest'ultima revoca i contributi concessi a progetti che non vengono iniziati nei due anni successivi alla data di avvio prevista nella decisione di concessione del contributo [18].

     3. Le somme che danno luogo a ripetizione dell'indebito devono essere restituite alla Commissione.

     4. Se nel termine massimo di dieci anni decorrenti dall'attribuzione di un contributo finanziario per un'azione, quest'ultima non è portata a termine, la Commissione può chiedere, nel rispetto del principio di proporzionalità, il rimborso del contributo versato, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti [19].

 

     Art. 14. Coordinamento [20].

     La Commissione è responsabile del coordinamento e della coerenza tra i progetti e i programmi di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, intrapresi ai sensi del presente regolamento e i progetti varati con contributi del bilancio comunitario, della Banca europea per gli investimenti, del Fondo europeo per gli investimenti e di altri strumenti finanziari della Comunità.

 

     Art. 15. Valutazione ex ante, controllo sullo stato di avanzamento e valutazione ex post [21].

     1. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che la realizzazione dei progetti nell'ambito del presente regolamento sia sottoposta ad efficace controllo e valutazione. I progetti possono essere adattati in funzione dei risultati del controllo e della valutazione.

     2. Per garantire che il contributo comunitario sia utilizzato in modo efficiente, la Commissione e gli Stati membri interessati controllano sistematicamente l'andamento dei progetti, se del caso in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti od altri organismi appropriati.

     3. Dopo aver ricevuto una domanda di contributo e prima di approvarla, la Commissione procede ad una valutazione ex ante del progetto per verificarne la conformità con le condizioni e i criteri di cui agli articoli 5 e 6. Se necessario, la Commissione invita la Banca europea per gli investimenti od altri organismi appropriati a partecipare a questa valutazione.

     4. La Commissione e gli Stati membri valutano le modalità di realizzazione dei progetti e dei programmi e stimano il relativo impatto per accertare se gli obiettivi originari possano essere o siano stati conseguiti. Tale valutazione comprende tra l'altro l'impatto ambientale dei progetti secondo la normativa comunitaria in vigore. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, può anche chiedere al beneficiario di fornire una valutazione specifica su progetti o gruppi di progetti che hanno beneficiato del sostegno in forza del presente regolamento o di trasmetterle le informazioni e fornirle l'assistenza necessaria per valutare tali progetti.

     5. Il controllo dell'attuazione implica, se necessario, il ricorso ad indicatori fisici e finanziari. Questi indicatori sono consoni al carattere specifico dei progetti ed ai relativi obiettivi. Essi sono strutturati in modo che risultino:

     - lo stato di avanzamento del progetto rispetto al piano e agli obiettivi operativi inizialmente stabiliti,

     - l'evoluzione della gestione e gli eventuali problemi connessi.

     6. Nell'istruzione delle domande individuali di contributo, la Commissione tiene conto dei risultati delle valutazioni ex ante ed ex post effettuate secondo le disposizioni del presente articolo.

     7. Le modalità di valutazione e di controllo di cui ai paragrafi 4 e 5 sono precisate nelle decisioni recanti approvazione dei progetti e/o nelle disposizioni contrattuali relative al contributo finanziario.

 

     Art. 16. Informazione e pubblicità.

     1. La Commissione sottopone, per esame, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione annuale sulle attività realizzate a titolo del presente regolamento. Tale relazione contiene una valutazione dei risultati conseguiti con l'intervento comunitario nei vari campi d'applicazione rispetto agli obiettivi iniziali, nonché un capitolo sulla sostanza e sull'attuazione dei programmi pluriennali in corso e soprattutto un resoconto delle revisioni di cui all'articolo 5 bis [22].

     2. I beneficiari curano che sia data adeguata pubblicità ai contributi concessi a norma del presente regolamento per far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dalla Comunità nella realizzazione dei progetti. Essi consultano la Commissione sulle iniziative da prendere a tal fine.

 

          Art. 17. Procedura del comitato. [23]

     1. La Commissione è responsabile dell'applicazione del presente regolamento.

     2. La Commissione è assistita da un comitato. La Banca europea per gli investimenti designa un rappresentante in tale comitato che non partecipa alla votazione.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 18. Finanziamento. [24]

     La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2000-2006 è di 4 874,88 milioni di EUR [25].

     Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

     L'attribuzione di fondi è legata al livello qualitativo e quantitativo di applicazione [26].

     Art. 19. Clausola di revisione [27].

     Entro la fine del 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale sull'esperienza maturata con i meccanismi previsti dal presente regolamento per la concessione del contributo comunitario, in particolare con i meccanismi e le disposizioni di cui all'articolo 4. Il Parlamento europeo ed il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 156, primo comma del trattato, decidono se ed in quali condizioni le misure previste dal presente regolamento saranno mantenute o modificate dopo la fine del periodo di cui all'articolo 18

Entro la fine del 1999, il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 129 D del trattato, terzo comma, decide se ed in quali condizioni le misure previste dal presente regolamento saranno mantenute dopo la fine del periodo di cui all'articolo 18.

 

     Art. 20. Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO [28]

Modalità di attuazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

 

     1. Condizioni relative al contributo comunitario al capitale di rischio

Le domande per il contributo comunitario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento includono, ai fini delle decisioni per la concessione del contributo, le seguenti informazioni per il comitato di cui all'articolo 17 dello stesso:

     - un promemoria informativo contenente le disposizioni principali della documentazione statutaria del fondo, tra cui la struttura giuridica e di gestione;

     - gli orientamenti particolareggiati del fondo in materia di investimenti, comprese informazioni su progetti mirati;

     - informazioni sulla partecipazione di investitori privati;

     - informazioni sull'estensione geografica;

     - informazioni sulla redditività finanziaria del fondo;

     - informazioni sui mezzi di tutela dei diritti degli investitori qualora gli impegni assunti nei loro confronti non siano onorati dal fondo;

     - informazioni sulle condizioni di uscita del fondo e modalità per la cessazione del fondo;

     - diritti di rappresentanza nei comitati di investitori. Prima della decisione di concessione del contributo, il fondo di investimento intermediario o altro istituto finanziario comparabile deve impegnarsi ad investire una somma non inferiore a due volte e mezzo il contributo comunitario in progetti preventivamente individuati quali progetti di interesse comune in conformità dell'articolo 155, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, del trattato.

Il contributo comunitario per i fondi di investimento o altri organismi finanziari comparabili, se concesso sotto forma di partecipazione al capitale di rischio, è concesso in linea di massima solo se è paragonabile, in termini di rischio, a quello di altri investitori nel fondo. I fondi di investimento o gli organismi finanziari comparabili beneficiari del contributo devono applicare solidi principi finanziari.

 

     2. Limiti di intervento e investimento massimo

I contributi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del

regolamento non superano l'1% dell'importo totale per il periodo di cui

all'articolo 18. Tale limite può essere tuttavia aumentato ai sensi

dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).

Il contributo comunitario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera

e), non supera il 20% del capitale totale di un fondo di investimento o di

altro organismo finanziario comparabile.

 

     3. Amministrazione del contributo comunitario

L'amministrazione del contributo comunitario sarà assicurata dal Fondo

europeo per gli investimenti. Le modalità e le condizioni dettagliate di

attuazione dell'intervento comunitario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo

1, lettera e), del regolamento, compresi sorveglianza e controllo, sono

elaborate in cooperazione tra la Commissione e il FEI, tenendo conto delle

disposizioni del presente allegato.

 

     4. Altre disposizioni

Le disposizioni in materia di valutazione ex ante, controllo e valutazione

ex post specificate nel regolamento si applicano a pieno titolo

all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), comprese le disposizioni sulle

condizioni per l'intervento comunitario, il controllo finanziario e la

riduzione, la sospensione e la soppressione del contributo. Ciò viene

realizzato, tra l'altro, attraverso opportune disposizioni dell'accordo di

cooperazione tra la Commissione e il FEI nonché attraverso opportune intese

con i fondi di investimento o altri organismi finanziari comparabili che

garantiscano i necessari controlli a livello di specifici progetti di

interesse comune. Saranno previste le opportune modalità per consentire

alla Corte dei conti di svolgere la sua funzione, in particolare al fine di

verificare la regolarità dei pagamenti eseguiti.

I pagamenti in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del

regolamento, sono effettuati secondo l'articolo 11, paragrafo 7, fatto

salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Dopo la fine del periodo di investimento

o se del caso anche prima, qualsiasi saldo risultante dalla remunerazione

del capitale investito o dalla distribuzione di profitti e utili e

qualsiasi altra distribuzione dovuta agli investitori viene versato al

bilancio delle Comunità.

Tutte le decisioni in merito all'attuazione delle partecipazioni al

capitale di rischio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del

regolamento, sono prese dal comitato di cui all'articolo 17.

La Commissione riferisce regolarmente al comitato di cui all'articolo 17

del regolamento in merito all'attuazione della partecipazione al capitale

di rischio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).

Prima della fine del 2006 la Commissione, nel quadro dell'articolo 15 del

regolamento, fornisce una valutazione delle azioni attuate ai sensi

dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), soprattutto per quanto riguarda

la sua utilizzazione, gli effetti sull'attuazione dei progetti relativi a

reti transeuropee beneficiari di un contributo e la partecipazione degli

investitori privati nei progetti finanziati."

 

 


[1] Abrogato dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 67/2010.

[2] Paragrafo soppresso dall'art. 1 del regolamento (CE) 1655/99.

[3] Articolo soppresso dall'art. 1 del regolamento (CE) 1655/99.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1655/99.

[5] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 1655/99 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 807/2004.

[6] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1159/2005.

[7] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 807/2004.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) 1655/99.

[9] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) 1655/99.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1655/99.

[11] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1655/99.

[12] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1655/99.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1655/99.

[14] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1655/99.

[15] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 1655/99.

[16] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1655/99.

[17] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1655/99.

[18] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) 1655/99.

[19] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 807/2004.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1655/99.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1655/99.

[22] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1655/99.

[23] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 807/2004.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1655/99. La rubrica è stata così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 788/2004.

[25] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 788/2004.

[26] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 807/2004.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1655/99.

[28] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) 1655/99.