§ 3.5.25 – Regolamento 21 aprile 2004, n. 807.
Regolamento (CE) n. 807/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.5 reti transeuropee
Data:21/04/2004
Numero:807


Sommario
Art.  1.
Art.  2.


§ 3.5.25 – Regolamento 21 aprile 2004, n. 807.

Regolamento (CE) n. 807/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee.

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 143).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il gruppo ad alto livello sulla rete transeuropea dei trasporti presieduto da Karel Van Miert deplora il ritardo delle tratte transfrontaliere dei progetti prioritari della rete transeuropea dei trasporti (RTE), il quale incide sulla redditività degli investimenti effettuati dagli Stati membri sulle tratte nazionali privandoli dell'effetto delle economie di scala, e raccomanda di modulare il tasso d'intervento dei finanziamenti comunitari in funzione dei benefici ottenuti da altri paesi, in particolare dai paesi vicini, sottolineando che tale modulazione dovrebbe avvantaggiare in primo luogo i progetti transfrontalieri per i trasporti a lunga distanza. Inoltre, il tasso d'intervento dei finanziamenti comunitari dovrebbe essere modulato in relazione alla misura in cui il rendimento economico del progetto è superiore alla sua redditività finanziaria.

     (2) Il gruppo ad alto livello raccomanda a tal fine un più elevato tasso del contributo comunitario per promuovere la realizzazione dei collegamenti transfrontalieri dei progetti prioritari e sottolinea inoltre che l'impatto sul bilancio di tale evoluzione sarebbe limitato. Ciò dovrebbe essere realizzato tenendo presente la necessità di concentrare le risorse RTE su progetti chiave, pur riconoscendo la necessità di continuare a fornire un sostegno finanziario ai progetti non prioritari.

     (3) Occorrerebbe prevedere la possibilità di realizzare gli impegni di bilancio per frazioni annue, pur facendo ricorso ad un impegno giuridico globale e pluriennale.

     (4) Un aumento temporaneo del tasso del contributo comunitario può indurre gli attori ad accelerare e a dare efficacia alla realizzazione dei progetti prioritari contemplati dal presente regolamento.

     (5) La realizzazione di partenariati tra soggetti pubblici e privati (o di altre forme di cooperazione tra pubblico e privato) richiede un impegno finanziario certo da parte degli investitori istituzionali che sia idoneo ad attirare capitali privati. La concessione di un contributo finanziario comunitario su base pluriennale permetterebbe di eliminare le incertezze che frenano lo sviluppo dei progetti. Occorre pertanto adottare disposizioni per erogare un contributo finanziario ai progetti selezionati sulla base di un impegno giuridico pluriennale.

     (6) I collegamenti transfrontalieri tra reti energetiche sono importanti per garantire il funzionamento regolare del mercato interno, la sicurezza dell'approvvigionamento e l'uso ottimale dell'infrastruttura energetica. Anche i progetti prioritari nel settore delle reti energetiche che sono necessari nell'interesse dell'economia europea ma non redditizi in termini commerciali e che non creano distorsioni della concorrenza tra le imprese, dovrebbero pertanto poter beneficiare di un maggiore contributo finanziario. Quest'ultimo riguarda progetti prioritari nel settore delle reti energetiche.

     (7) Il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio  dovrebbe essere adattato per tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (8) Il regolamento (CE) n. 2236/95 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

 

     HANNO ADOTTATO IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2236/95 è modificato come segue:

     1. L'articolo 5 è così modificato:

     a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Indipendentemente dalla forma d'intervento scelta, l'importo totale del contributo comunitario ai sensi del presente regolamento non deve superare il 10 % del costo totale dell'investimento. Tuttavia, l'importo totale del contributo comunitario può eccezionalmente raggiungere il 20 % del costo totale degli investimenti, nei casi seguenti:

     a) progetti relativi a sistemi di posizionamento e di navigazione via satellite di cui all'articolo 17 della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;

     b) progetti prioritari nel settore delle reti energetiche;

     c) tratte dei progetti di interesse europeo individuati nell'allegato III della decisione n. 1692/96/CE, purché avviati prima del 2010, che mirano a sopprimere le strozzature e/o a realizzare le tratte mancanti, se tali tratte attraversano frontiere o barriere naturali, e contribuiscono all'integrazione del mercato interno in una Comunità allargata, promuovono la sicurezza, assicurano l'interoperabilità delle reti nazionali e/o contribuiscono considerevolmente a ridurre gli squilibri tra i modi di trasporto, a favore di quelli più rispettosi dell'ambiente. Questo tasso è modulato in funzione dei benefici ottenuti da altri paesi, in particolare dagli Stati membri vicini.»

     b) è aggiunto il paragrafo seguente:

     «5. Nei casi dei progetti di cui al paragrafo 3, e nei limiti del presente regolamento, l'impegno giuridico è pluriennale e gli impegni di bilancio si realizzano per frazioni annuali.»

     2. All'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

     «4. Se nel termine massimo di dieci anni decorrenti dall'attribuzione di un contributo finanziario per un'azione, quest'ultima non è portata a termine, la Commissione può chiedere, nel rispetto del principio di proporzionalità, il rimborso del contributo versato, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti.»

     3. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 17. Procedura del comitato.

     1. La Commissione è responsabile dell'applicazione del presente regolamento.

     2. La Commissione è assistita da un comitato. La Banca europea per gli investimenti designa un rappresentante in tale comitato che non partecipa alla votazione.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     4. All'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:

     «L'attribuzione di fondi è legata al livello qualitativo e quantitativo di applicazione.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.