§ 8.1.16 – Regolamento 12 luglio 2004, n. 1321.
Regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite.


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.1 questioni generali
Data:12/07/2004
Numero:1321


Sommario
Art.  1. Oggetto.
Art.  2. Compiti.
Art.  3. Proprietà.
Art.  4. Status giuridico, uffici locali.
Art.  5. Consiglio di amministrazione.
Art.  6. Compiti del consiglio di amministrazione.
Art.  7. Direttore esecutivo.
Art.  8. Compiti del direttore esecutivo.
Art.  9. Comitato tecnico-scientifico.
Art.  10. Comitato per la sicurezza e la protezione del sistema.
Art.  11. Bilancio.
Art.  12. Esecuzione e controllo del bilancio.
Art.  13. Disposizioni finanziarie.
Art.  14. Misure antifrode.
Art.  15. Privilegi e immunità.
Art.  16. Personale.
Art.  17. Responsabilità.
Art.  18. Lingue.
Art.  19. Accesso ai documenti e protezione dei dati personali.
Art.  20. Norme in materia di sicurezza.
Art.  21. Partecipazione di paesi terzi.
Art.  22. Aspetti relativi alla sicurezza dell'Unione europea o dei suoi Stati membri.
Art.  23. Entrata in vigore.


§ 8.1.16 – Regolamento 12 luglio 2004, n. 1321.

Regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite.

(G.U.U.E. 20 luglio 2004, n. L 246).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La politica europea in materia di radionavigazione via satellite è attualmente attuata mediante i programmi EGNOS e GALILEO.

     (2) GALILEO è il primo programma spaziale europeo finanziato e gestito dall’Unione europea con l’Agenzia spaziale europea (ESA). Esso dovrebbe contribuire allo sviluppo di numerose applicazioni in campi direttamente o indirettamente attinenti alle politiche comunitarie, come ad esempio i trasporti (localizzazione e misura della velocità di unità mobili), le assicurazioni, i pedaggi autostradali, la giustizia (controllo di imputati, lotta contro la criminalità), le dogane (indagini sul terreno, ecc.), l’agricoltura (regolazione delle dosi di concimi o pesticidi in funzione del terreno, ecc.), la pesca (controllo dei movimenti delle navi).

     (3) EGNOS è un programma tripartito tra la Comunità europea, l'ESA e l'Eurocontrol volto a migliorare i segnali emessi dai sistemi GPS degli USA e GLONASS della Russia a fini di affidabilità in una zona geografica ampia. Esso è indipendente da GALILEO e ad esso complementare.

     (4) Le conclusioni del Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999), di Feira (19-20 giugno 2000), di Nizza (7-11 dicembre 2000), di Stoccolma (23-24 marzo 2001), di Laeken (14-15 dicembre 2001), di Barcellona (15-16 marzo 2002) e di Bruxelles (20-21 marzo 2003) hanno sottolineato l’importanza strategica di GALILEO.

     (5) In considerazione dell'importanza strategica dei programmi europei in materia di radionavigazione via satellite e della necessità di definire e rappresentare adeguatamente gli interessi pubblici essenziali coinvolti, è indispensabile disciplinare le prossime fasi del sistema e l'uso dei fondi comunitari assegnati ai programmi conformemente agli orientamenti politici pertinenti del Consiglio e alle decisioni finanziarie delle autorità di bilancio. Dovrebbe pertanto essere istituita un'Autorità di vigilanza europea del sistema globale di radionavigazione via satellite (GNSS) (in seguito denominata «l'Autorità»).

     (6) Più volte e, in particolare, nelle conclusioni del 5 aprile 2001 e del 26 marzo 2002 il Consiglio ha sottolineato che la partecipazione sostanziale del settore privato è un elemento fondamentale del successo di GALILEO nelle fasi costitutiva e operativa.

     (7) Per conseguire questo obiettivo, l'Autorità dovrebbe concludere un contratto di concessione con il concessionario che sarà selezionato al termine della fase di sviluppo di GALILEO e vigilare sull'osservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi — in particolare di servizio pubblico — derivanti dal contratto di concessione.

     (8) L'Autorità dovrebbe essere l'unico interlocutore del concessionario in materia di frequenze.

     (9) Parallelamente, gli Stati membri che hanno depositato presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni dossier concernenti l'uso delle frequenze necessarie per il funzionamento del sistema dovrebbero consentire altresì all'Autorità di cederne il diritto di uso esclusivo al concessionario per la durata della concessione affinché quest'ultimo possa fornire i servizi richiesti nel capitolato d'oneri.

     (10) L'Autorità dovrebbe essere responsabile della gestione e del controllo dell'uso dei fondi comunitari specificatamente assegnatile per i programmi.

     (11) L'Autorità dovrebbe assistere la Commissione nei campi attinenti alla radionavigazione via satellite, particolarmente se risultano necessarie misure legislative e normative.

     (12) L'Autorità dovrebbe avvalersi delle attività di ricerca, sviluppo e valutazione tecnologica già in atto, in particolare quelle svolte dall'ESA. Tenendo conto della risoluzione del Consiglio del 16 novembre 2000 sulla strategia spaziale europea, la cooperazione con l'ESA dovrebbe sfruttare appieno le possibilità offerte dall'accordo quadro concluso tra la Comunità europea e l'ESA, se del caso.

     (13) L'Autorità dovrebbe proteggere e valorizzare gli investimenti comunitari già effettuati in materia di tecnologia e di infrastrutture spaziali.

     (14) Allo scioglimento dell'impresa comune GALILEO, essa dovrebbe trasferire, secondo le pertinenti norme dello statuto, all’Autorità la proprietà dell'insieme da essa acquisito. Salvo diversamente convenuto in anticipo, la proprietà dell'insieme sviluppato dal concessionario durante la fase costitutiva dovrebbe essere assegnata all'Autorità poiché le fasi di definizione, di sviluppo e di convalida del programma sono state quasi interamente finanziate da fondi pubblici e tutti gli elementi così sviluppati sarebbero messi a disposizione del concessionario.

     (15) Lo status giuridico dell'Autorità dovrebbe consentirle di agire in qualità di persona giuridica nell'esercizio delle sue funzioni.

     (16) Per assicurare efficacemente l’espletamento dei compiti dell’Autorità, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in un consiglio di amministrazione dotato dei necessari poteri di stabilire il bilancio, verificarne l’esecuzione, adottare le regole finanziarie necessarie, istituire procedure di lavoro trasparenti per l'adozione delle decisioni dell’Autorità, approvarne il programma di lavoro e nominare il direttore esecutivo.

     (17) Il buon funzionamento dell’Autorità esige che il direttore esecutivo sia nominato in base ai meriti e alla comprovata esperienza amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza acquisita e svolga le proprie funzioni relativamente all’organizzazione del funzionamento interno dell’Autorità in completa indipendenza e flessibilità. Il direttore esecutivo dovrebbe elaborare e adottare tutte le misure necessarie per assicurare la corretta esecuzione del programma di lavoro dell’Autorità, predisporre ogni anno un progetto di relazione generale da presentare al consiglio di amministrazione, fornire un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Autorità e dare esecuzione al bilancio.

     (18) Le procedure di nomina dei titolari di mandato dovrebbero essere trasparenti.

     (19) Il consiglio di amministrazione dovrebbe disporre della possibilità di creare un Comitato scientifico e tecnico per assistere l'Autorità in questioni tecniche e nella modernizzazione del sistema.

     (20) Un comitato per la sicurezza e la protezione del sistema dovrebbe essere istituito per assistere l'Autorità in tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza e alla protezione dei sistemi.

     (21) Per garantire all’Autorità piena autonomia e indipendenza, si ritiene necessario dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate siano essenzialmente costituite da contributi della Comunità. La procedura comunitaria di bilancio resta applicabile a qualsiasi sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea. Inoltre, la revisione contabile dovrebbe essere svolta dalla Corte dei conti.

     (22) Nell'ambito della sua sfera d'azione, dei suoi obiettivi e nell'assolvimento dei suoi compiti, l'Autorità si dovrebbe conformare in particolare alle disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie.

     (23) L’Autorità dovrebbe applicare la legislazione comunitaria pertinente in materia di accesso del pubblico ai documenti e di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, dovrebbe altresì conformarsi ai principi di sicurezza applicabili al Consiglio e ai servizi della Commissione.

     (24) È opportuno prevedere la possibilità per i paesi terzi di partecipare all'Autorità, con riserva della conclusione di un accordo in tal senso con la Comunità, particolarmente quando questi paesi hanno partecipato alle fasi precedenti del programma attraverso il loro contributo al programma GALILEOSAT dell'ESA.

     (25) Il GNSS europeo dovrebbe essere considerato come un'infrastruttura sensibile in termini di sicurezza e protezione.

     (26) Dovrebbero essere attuate misure per garantire la sicurezza e la protezione del sistema contro attacchi malintenzionati (o meno) e impedirne l'uso a scopi che possano incidere sulla sicurezza dell'Unione europea o dei suoi Stati membri.

     (27) La procedura di cui all'azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea, dovrebbe essere applicabile nei casi in cui uno Stato membro ritenga minacciata la propria sicurezza nazionale.

     (28) Il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto.

     Il presente regolamento istituisce un'agenzia comunitaria, denominata Autorità di vigilanza europea GNSS (in seguito denominata «l'Autorità»), che provvede alla gestione degli interessi pubblici inerenti ai programmi europei GNSS, e che è l'autorità di regolamentazione per i programmi europei GNSS.

 

     Art. 2. Compiti.

     1. L’Autorità svolge i seguenti compiti:

     a) è l'autorità concedente nei confronti del concessionario privato incaricato di realizzare e gestire le fasi costitutiva ed operativa di GALILEO (in seguito denominato «il concessionario»); in questo contesto, conclude con quest’ultimo il contratto di concessione; vigila sull’osservanza, da parte del concessionario, del contratto di concessione e dell’allegato capitolato d'oneri e adotta tutte le misure opportune per garantire la continuità dei servizi in caso di inadempimento del concessionario; cede al concessionario il diritto di utilizzazione, per tutta la durata della concessione, dei beni materiali ed immateriali di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

     b) gestisce i fondi specificatamente assegnati a tal fine ai programmi europei GNSS e controlla l'insieme della gestione finanziaria al fine di informare sui contributi del settore pubblico;

     c) le è affidata la responsabilità, esercitata in precedenza dall'impresa comune GALILEO, della gestione dell'accordo con l'operatore economico incaricato del funzionamento di EGNOS e della presentazione di un quadro delle future opzioni politiche in relazione a EGNOS, con particolare riguardo al parere di quelle parti che hanno contribuito al finanziamento dello sviluppo e delle fasi costitutive di EGNOS;

     d) coordina le iniziative degli Stati membri per quanto riguarda le frequenze necessarie al funzionamento del sistema; ha il diritto di utilizzare tutte queste frequenze indipendentemente dall'ubicazione del sistema; è l’interlocutrice diretta del concessionario in materia di utilizzazione di tali frequenze;

     e) al fine di assistere la Commissione nel predisporre proposte relative ai programmi europei GNSS che devono essere presentate al Parlamento europeo e al Consiglio e nell'adottare norme di attuazione, ne elabora i progetti;

     f) è responsabile della modernizzazione e dello sviluppo di nuove generazioni del sistema;

     g) può svolgere compiti di esecuzione di bilancio, affidatile dalla Commissione e legati ai programmi europei GNSS a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;

     h) garantisce che le componenti del sistema siano debitamente certificate; conferisce il potere agli opportuni enti autorizzati per la certificazione di rilasciare i certificati pertinenti e di verificare il rispetto dei relativi standard e delle specifiche tecniche;

     i) fa rispettare e verifica la conformità da parte del concessionario alle istruzioni impartite ai sensi dell'azione comune 2004/552/PESC;

     j) fatto salvo l'articolo 22, gestisce tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza e alla protezione del sistema, in particolare:

     i) approva gli allegati di sicurezza dei contratti industriali;

     ii) definisce le specifiche di sicurezza del sistema e delle sue componenti, nonché gli standard di sicurezza per le tecniche informative;

     iii) definisce la crittografia che richiede l'approvazione del governo;

     iv) garantisce che i segnali/servizi europei GNSS siano controllati in conformità dei criteri di sicurezza, di cui ai punti i) e ii);

     v) è l'autorità di accreditamento in materia di sicurezza europea GNSS, avvia e controlla l'attuazione delle procedure di sicurezza ed esegue controlli di sicurezza del sistema;

     vi) per quanto riguarda il servizio pubblico regolato (PRS):

     — definisce le specifiche e le istruzioni per realizzare i ricevitori PRS, conformemente alla politica d'accesso al PRS definita dal Consiglio,

     — fornisce orientamenti per l'attuazione delle norme di gestione PRS negli Stati membri;

     vii) fa rispettare e verifica la conformità da parte del concessionario alle norme e agli accordi internazionali (Wassenaar, regime di non proliferazione nel settore missilistico, accordi internazionali, ...);

     viii) attua le disposizioni pertinenti relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate;

     ix) intensifica le procedure di coordinamento e di consultazione in materia di sicurezza con il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (SG/AR);

     x) individua e informa il Consiglio delle eventuali misure che potrebbero essere adottate dallo stesso in caso di minaccia alla sicurezza dell'Unione europea o di uno degli Stati membri derivante dal funzionamento o dall'uso del sistema o in caso di minaccia al funzionamento del sistema, in particolare come risultato di una crisi internazionale;

     xi) fornisce consulenza al Consiglio, su richiesta, nell'ambito dell'azione comune 2004/552/PESC;

     xii) fornisce consulenza su questioni di politica di sicurezza nell'ambito di accordi internazionali connessi ai programmi europei GNSS.

     2. L'ESA è invitata a fornire all'Autorità supporto tecnico e scientifico.

 

     Art. 3. Proprietà.

     1. L’Autorità è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali che le sono ceduti dall’impresa comune GALILEO al termine della fase costitutiva e che saranno creati o sviluppati dal concessionario durante la fase costitutiva e la fase operativa del sistema.

     2. Le modalità dei conseguenti trasferimenti di proprietà sono fissate, con riguardo all’impresa comune GALILEO, nel procedimento di scioglimento di cui all’articolo 21 dello statuto dell’impresa comune GALILEO allegato al regolamento (CE) n. 876/2002 e, nei confronti del concessionario, nel contratto di concessione.

     3. L'Autorità è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali EGNOS, fatto salvo l'accordo con gli investitori EGNOS sui termini e sulle condizioni del trasferimento di proprietà da ESA della totalità o parte delle apparecchiature e degli impianti EGNOS.

 

     Art. 4. Status giuridico, uffici locali.

     1. L’Autorità è un organismo della Comunità. Essa è dotata di personalità giuridica.

     2. L’Autorità gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare può acquistare od alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

     3. L’Autorità ha facoltà di decidere di istituire uffici locali negli Stati membri, se questi lo consentono, o in altri paesi che partecipano al programma a norma dell'articolo 21.

     4. L’Autorità è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

 

     Art. 5. Consiglio di amministrazione.

     1. È istituito un consiglio di amministrazione per eseguire i compiti elencati nell’articolo 6.

     2. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante designato da ogni Stato membro e da un rappresentante designato dalla Commissione. La durata del mandato dei membri del consiglio è di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.

     3. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 21.

     4. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata di due anni e mezzo e termina quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione. Tale mandato è rinnovabile una sola volta.

     5. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.

     Il direttore esecutivo dell’Autorità partecipa alle deliberazioni.

     Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all’anno. Esso si riunisce inoltre, su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

     Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni come osservatore qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse. Alle discussioni concernenti problemi di sicurezza partecipano, in qualità di osservatori, un rappresentante dell'SG/AR e il presidente del comitato per la sicurezza e la protezione del sistema. I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consiglieri o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

     L’Autorità svolge le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione.

     6. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le decisioni a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

     7. Ciascun membro dispone di un solo voto. Il direttore esecutivo dell’Autorità non ha diritto di voto.

     Il regolamento interno stabilisce le disposizioni di voto più dettagliate, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro.

 

     Art. 6. Compiti del consiglio di amministrazione.

     Il consiglio di amministrazione

     a) nomina il direttore esecutivo a norma dell'articolo 7, paragrafo 2;

     b) adotta, entro il 30 novembre di ogni anno e dopo aver ricevuto il parere della Commissione, il programma di lavoro dell’Autorità per l’anno seguente e lo trasmette agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Tale programma di lavoro è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità;

     c) esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell’Autorità a norma degli articoli 11 e 12;

     d) è responsabile di tutte le decisioni relative ai compiti di cui all'articolo 2, lettera j), che devono essere adottate in ogni caso in seguito alla consultazione, o in base a proposte, del comitato per la sicurezza e la protezione del sistema;

     e) esercita l’autorità disciplinare sul direttore esecutivo;

     f) adotta le disposizioni particolari necessarie all’attuazione del diritto di accesso ai documenti dell’Autorità, a norma dell’articolo 19;

     g) adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell’Autorità e la trasmette, entro il 15 giugno, agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti; l’Autorità trasmette all’autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione;

     h) adotta il suo regolamento interno.

 

     Art. 7. Direttore esecutivo.

     1. L’Autorità è diretta dal suo direttore esecutivo, che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni, ferme restando le rispettive competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione.

     2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza e all'esperienza in materia, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione. Il consiglio di amministrazione adotta la sua decisione alla maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

     Il potere di revoca di tale nomina spetta al consiglio di amministrazione, secondo la stessa procedura.

     Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

     3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull’esecuzione dei suoi compiti.

 

     Art. 8. Compiti del direttore esecutivo.

     Il direttore esecutivo:

     a) rappresenta l’Autorità e ha il compito di provvedere alla sua gestione;

     b) prepara i lavori del consiglio di amministrazione. Partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio di amministrazione;

     c) provvede ad attuare il programma di lavoro annuale dell’Autorità sotto il controllo del consiglio di amministrazione;

     d) adotta tutte le misure necessarie, emanando in particolare istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per assicurare il corretto funzionamento dell’Autorità ai sensi del presente regolamento;

     e) elabora una stima delle entrate e delle spese dell’Autorità a norma dell’articolo 11 ed esegue il bilancio a norma dell’articolo 12;

     f) prepara ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione;

     g) definisce la struttura organizzativa dell'Autorità e la sottopone per approvazione al consiglio di amministrazione; istituisce un'idonea struttura permanente per l'attuazione delle decisioni in materia di sicurezza e dei necessari contatti operativi connessi alla sicurezza;

     h) esercita nei confronti del personale i poteri previsti dall’articolo 16;

     i) può adottare, previa approvazione del consiglio di amministrazione, le misure necessarie per l’apertura di uffici locali negli Stati membri, a norma dell’articolo 4.

 

     Art. 9. Comitato tecnico-scientifico.

     1. Fatto salvo l'articolo 2, il consiglio di amministrazione può costituire un comitato tecnico-scientifico e nominarne i membri e il presidente scegliendoli fra esperti riconosciuti degli Stati membri e della Commissione. Gli Stati membri e la Commissione propongono candidati a tale scopo. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi al comitato e le condizioni di tale partecipazione sono stabilite negli accordi di cui all'articolo 21.

     2. Il comitato tecnico scientifico può essere incaricato di:

     a) esprimere pareri su questioni tecniche o su proposte che implicano una modifica rilevante nella concezione del sistema europeo GNSS;

     b) formulare raccomandazioni sull’ammodernamento del sistema;

     c) assolvere qualsiasi altro compito necessario per lo sviluppo delle conoscenze in materia di radionavigazione via satellite.

     3. Fatta salva l’approvazione del consiglio di amministrazione, il comitato tecnico-scientifico adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 10. Comitato per la sicurezza e la protezione del sistema.

     1. Il consiglio di amministrazione istituisce un comitato per la sicurezza e la protezione del sistema composto di un rappresentante per Stato membro e di uno per la Commissione scelti fra gli esperti di sicurezza riconosciuti. Un rappresentante dell'SG/AR partecipa alle riunioni del comitato in qualità di osservatore.

     2. Il comitato viene consultato e può presentare proposte sulle questioni relative alla sicurezza e alla protezione del sistema di cui all'articolo 2, lettera j).

     3. Il comitato elegge un presidente e un vicepresidente fra i suoi membri e adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 11. Bilancio.

     1. Le entrate dell’Autorità comprendono, ferme restando altre risorse e contributi da definire, una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea destinata a garantire l’equilibrio tra le entrate e le spese.

     2. Le spese dell’Autorità comprendono le spese relative al personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di funzionamento e le spese connesse al funzionamento del comitato tecnico-scientifico, del comitato per la sicurezza e la protezione del sistema, nonché i contratti e le convenzioni stipulati dall’Autorità in vista dell'attuazione dei programmi europei GNSS.

     3. Il direttore esecutivo elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Autorità per l’esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, corredato di un progetto di tabella dell'organico.

     4. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

     5. Ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta, sulla base del relativo progetto, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Autorità per l’esercizio successivo.

     6. Il consiglio di amministrazione trasmette, entro il 31 marzo, lo stato di previsione, corredato di un progetto di tabella dell’organico e dal programma di lavoro provvisorio, alla Commissione nonché agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell’articolo 21.

     7. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (in seguito denominata «autorità di bilancio») unitamente al progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea.

     8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime che essa ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio a norma dell’articolo 272 del trattato.

     9. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’Autorità e adotta la tabella dell’organico dell’Autorità.

     10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario, esso è adeguato di conseguenza.

     11. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che abbia incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

     12. Qualora un ramo dell’autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.

 

     Art. 12. Esecuzione e controllo del bilancio.

     1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell’Autorità.

     2. Entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile dell’Autorità comunica i conti provvisori, corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

     3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Autorità, corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

     4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell’Autorità, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore esecutivo redige i conti definitivi dell’Autorità, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

     5. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell’Autorità.

     6. Entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

     7. I conti definitivi vengono pubblicati.

     8. Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

     9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo e come previsto nell’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l’esercizio finanziario in oggetto.

     10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell’anno N + 2, dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio N.

 

     Art. 13. Disposizioni finanziarie.

     Il regolamento finanziario applicabile all’Autorità è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Esso può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e previo accordo della Commissione.

 

     Art. 14. Misure antifrode.

     1. Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano senza limitazioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

     2. L’Autorità aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e adotta immediatamente le appropriate disposizioni applicabili a tutto il personale dell’Autorità.

     3. Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l’OLAF effettuino, se necessario, controlli in loco sui beneficiari delle risorse dell’Autorità, nonché sugli agenti responsabili della loro assegnazione.

 

     Art. 15. Privilegi e immunità.

     All’Autorità si applica il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

 

     Art. 16. Personale.

     1. Al personale dell’Autorità si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime. Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione, ne stabilisce le necessarie modalità di applicazione.

     2. Fatto salvo l'articolo 8, l’Autorità esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità che ha il potere di nomina.

     3. Il personale dell’Autorità è composto da agenti assunti dall’Autorità per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti, ma può anche comprendere funzionari assegnati o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri a titolo temporaneo.

 

     Art. 17. Responsabilità.

     1. La responsabilità contrattuale dell’Autorità è disciplinata dal diritto applicabile al contratto di cui trattasi. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall’Autorità.

     2. Nei casi di responsabilità extracontrattuale, l’Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

     3. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 2.

     4. La responsabilità personale degli agenti verso l’Autorità è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o del regime ad essi applicabile.

 

     Art. 18. Lingue.

     1. All’Autorità si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea.

     2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Autorità sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

 

     Art. 19. Accesso ai documenti e protezione dei dati personali.

     1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, si applica ai documenti in possesso dell'Autorità.

     2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

     3. Le decisioni adottate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato CE.

     4. Il trattamento dei dati di carattere personale effettuato dall'Autorità è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

 

     Art. 20. Norme in materia di sicurezza.

     All'Autorità si applicano i principi di sicurezza contenuti nella decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione. Essi contemplano, fra l'altro, disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate.

 

     Art. 21. Partecipazione di paesi terzi.

     1. L’Autorità è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso con la Comunità europea accordi in tal senso.

     2. Nell'ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi, sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione di questi paesi ai lavori dell’Autorità, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dall'Autorità, sui contributi finanziari e sul personale.

     3. La partecipazione di qualsiasi paese terzo all'Autorità è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

 

     Art. 22. Aspetti relativi alla sicurezza dell'Unione europea o dei suoi Stati membri.

     Nei casi in cui il funzionamento del sistema abbia incidenze sulla sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri, compreso nei casi eccezionali qualora l'urgenza della situazione sia tale da richiedere un'azione immediata, le responsabilità e la competenza dell'Unione europea sono stabilite nell'azione comune 2004/552/PESC.

 

     Art. 23. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.