§ 6.1.128 - Decisione 16 maggio 2007, n. 344.
Decisione n. 2007/344/CE della Commissione relativa all’armonizzazione delle informazioni sull’uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:16/05/2007
Numero:344


Sommario
Art. 1.      La presente decisione è finalizzata ad armonizzare le informazioni sull’uso dello spettro radio rese pubbliche nella Comunità attraverso un punto informativo unico, con un formato e un contenuto [...]
Art. 2.      Gli Stati membri utilizzano il sistema di informazione sulle frequenze EFIS (ERO Frequency Information System) istituito dall’Ufficio europeo delle radiocomunicazioni (ERO) quale punto comune [...]
Art. 3.      1. Gli Stati membri forniscono all’EFIS le seguenti informazioni sull’uso dello spettro radio sul loro territorio
Art. 4.      Gli Stati membri informano la Commissione se ritengono che l’EFIS non sia più in grado di offrire la capacità tecnica, l’integrità e l’affidabilità che ne giustificano l’uso come punto [...]
Art. 5.      La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2008
Art. 6.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 6.1.128 - Decisione 16 maggio 2007, n. 344.

Decisione n. 2007/344/CE della Commissione relativa all’armonizzazione delle informazioni sull’uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità [notificata con il numero C(2007) 2085]

(G.U.U.E. 17 maggio 2007, n. L 129)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 676/2002/CE (Decisione spettro radio) impone agli Stati membri di assicurare la pubblicazione della tabella di ripartizione delle frequenze radio nazionali e delle pertinenti informazioni su diritti, condizioni, procedure, oneri e canoni concernenti l’uso dello spettro radio qualora siano rilevanti al fine del conseguimento dell’obiettivo definito all’articolo 1 della stessa decisione. Essi mantengono aggiornate tali informazioni e sono inoltre tenuti ad adottare le misure necessarie per costituire adeguate banche di dati che consentano di mettere dette informazioni a disposizione del pubblico, laddove opportuno conformemente alle pertinenti misure di armonizzazione adottate ai sensi dell’articolo 4 della decisione.

(2) Uno studio condotto per conto della Commissione ha riscontrato che, nonostante le azioni già intraprese, le informazioni relative all’uso dello spettro radio rese pubbliche dagli Stati membri continuano a non essere uniformi per dettaglio, formato, facilità di accesso e frequenza di aggiornamento. Tali differenze possono avere ripercussioni sulle attività economiche, sulla pianificazione degli investimenti e sul processo decisionale nell’ambito del mercato interno dei prodotti e dei servizi, nonché a livello della fabbricazione. Le informazioni sulle condizioni di uso dello spettro possono ulteriormente agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e, indirettamente, incoraggiare la crescita sostenibile del settore delle comunicazioni elettroniche nel suo complesso.

(3) La disponibilità di informazioni adeguate è fondamentale per una migliore regolamentazione, in quanto la rimozione delle misure restrittive inutili e l’introduzione della possibilità di commercializzare i diritti d’uso delle frequenze richiede la diffusione di informazioni chiare, attendibili e aggiornate circa l’uso effettivo delle frequenze stesse.

(4) Un punto informativo unico permetterebbe di accedere agevolmente alle informazioni sullo spettro in tutta la Comunità e di presentarle in modo più comprensibile. Per motivi di efficienza è necessario che tali informazioni siano presentate in un formato armonizzato e abbiano gli stessi contenuti in tutti gli Stati membri; esse devono inoltre poter essere trasferite dalle banche dati nazionali al punto informativo unico utilizzando le moderne tecnologie di caricamento automatico dei dati, senza che sia necessaria, presso il punto unico, la presenza di risorse umane supplementari per l’immissione dei dati nazionali.

(5) Gli Stati membri e i rappresentanti del settore sono favorevoli ad usare il sistema istituito dall’Ufficio europeo per le radiocomunicazioni (ERO — European Radiocommunications Office). Il sistema di informazione dell’ERO sulle frequenze (EFIS — ERO Frequency Information System) è disponibile pubblicamente su Internet e consente di cercare e raffrontare le informazioni ufficiali in materia di spettro a livello europeo, se tali informazioni sono state trasmesse dalle amministrazioni nazionali. È opportuno che tale sistema sia utilizzato da tutti gli Stati membri.

(6) L’8 dicembre 2005 la Commissione ha affidato alla CEPT (CEPT — European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) un mandato sull’uso del sistema EFIS per la pubblicazione e l’accesso alle informazioni sullo spettro nell’ambito della Comunità. La CEPT ha presentato i risultati finali di questo mandato, che dimostrano la fattibilità dell’utilizzo del sistema EFIS quale portale informativo comune nella Comunità europea, in linea con gli obiettivi contenuti nel mandato. Il comitato per lo spettro radio ha accettato la relazione finale della CEPT il 5 ottobre 2006 e ha confermato gli obiettivi elencati nel mandato. È opportuno che i risultati del mandato siano resi applicabili nella Comunità.

(7) Un portale europeo delle informazioni sullo spettro radio non è destinato a sostituire le banche dati nazionali sullo spettro, ma costituirà un portale complementare che comporta il vantaggio di costituire un punto informativo unico dotato di funzionalità di ricerca e raffronto a livello europeo, basato sulle informazioni fornite utilizzando lo stesso formato e lo stesso grado di dettaglio.

(8) Il comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM — Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee) istituito dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (direttiva R&TTE), ha promosso iniziative per armonizzare la presentazione delle specifiche dell’interfaccia radio. Tali condizioni hanno attinenza con l’articolo 5 della direttiva spettro radio e sono considerate informazioni pubbliche importanti che tutti gli Stati membri dovrebbero rendere disponibili.

(9) La diffusione di informazioni circa i diritti d’uso può richiedere un impegno particolare da parte degli Stati membri, ma è anche di grande importanza per una politica dello spettro basata sulla trasparenza ed efficienza del mercato. Agli Stati membri può occorrere più tempo per soddisfare la prescrizione di rendere disponibile questo tipo di informazioni.

(10) È opportuno garantire a tutte le parti interessate un facile accesso alle informazioni, fatta salva l’osservanza delle norme comunitarie in materia di riservatezza commerciale, in particolare delle disposizioni della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro).

(11) È opportuno che la presente decisione sia attuata e applicata nel pieno rispetto delle prescrizioni e dei principi relativi alla tutela dei dati personali, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

(12) È opportuno riesaminare saltuariamente l’efficacia del sistema EFIS per gli Stati membri e per il pubblico al fine di garantire l’efficace attuazione degli obiettivi elencati nel mandato.

(13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     La presente decisione è finalizzata ad armonizzare le informazioni sull’uso dello spettro radio rese pubbliche nella Comunità attraverso un punto informativo unico, con un formato e un contenuto armonizzati.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri utilizzano il sistema di informazione sulle frequenze EFIS (ERO Frequency Information System) istituito dall’Ufficio europeo delle radiocomunicazioni (ERO) quale punto comune d’accesso per mettere a disposizione del pubblico, attraverso Internet, informazioni comparabili sull’uso dello spettro radio in ciascuno Stato membro.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri forniscono all’EFIS le seguenti informazioni sull’uso dello spettro radio sul loro territorio:

     a) per ogni banda di frequenza:

— l’attribuzione delle frequenze ai servizi radio, come definita nel regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT),

— le applicazioni, utilizzando la terminologia proposta dall’EFIS,

— le specifiche tecniche delle interfacce radio secondo il formato di cui all’allegato I,

— i diritti d’uso individuali in conformità all’allegato II;

     b) per l’uso dello spettro radio in generale:

— punti di contatto nazionali in grado di rispondere alle domande del pubblico circa il reperimento di informazioni sullo spettro radio a livello nazionale non contenute nel portale informativo europeo sullo spettro, nonché informazioni sulle procedure e le condizioni applicabili a livello nazionale per l’assegnazione dei diritti d’uso,

— se disponibile, la politica e la strategia nazionale in materia di spettro radio sotto forma di una relazione.

     2. Gli Stati membri aggiornano le informazioni di cui al paragrafo 1 almeno una volta all’anno fino al 1° gennaio 2010 e due volte all’anno dopo tale data. Tale aggiornamento avviene mediante l’inserimento manuale dei dati attraverso internet oppure mediante tecnologie di trasmissione automatica dei dati utilizzando un formato specifico per lo scambio dei dati.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri informano la Commissione se ritengono che l’EFIS non sia più in grado di offrire la capacità tecnica, l’integrità e l’affidabilità che ne giustificano l’uso come punto informativo comune.

 

     Art. 5.

     La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2008.

     La diffusione di informazioni sui diritti d’uso individuali si applica a partire dal 1° gennaio 2010.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

Formato per le specifiche delle interfacce radio

Gli Stati membri forniscono, tramite riferimento alle norme pertinenti o per mezzo di un testo descrittivo e di eventuali

commenti, se necessario, informazioni sui seguenti parametri:

1) canalizzazione;

2) modulazione/larghezza di banda occupata;

3) direzione/separazione;

4) potenza di trasmissione/densità di potenza;

5) norme per l’accesso e per l’occupazione dei canali;

6) regime di autorizzazione;

7) requisiti essenziali aggiuntivi a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 1999/5/CE;

8) ipotesi di pianificazione delle frequenze.

 

 

ALLEGATO II

Formato per le informazioni sui diritti d’uso

Le informazioni sui diritti d’uso possono essere limitate alle bande di frequenze utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, che possono essere trasferiti a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE o che sono assegnati per mezzo di procedure di gara o di selezione comparativa a norma della direttiva 2002/20/CE.

Per le relative bande di frequenze gli Stati membri forniscono, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella direttiva 95/46/CE e nella direttiva 2002/58/CE e delle norme comunitarie e nazionali in materia di riservatezza commerciale, le seguenti informazioni:

1) l’identità del titolare del diritto d’uso della frequenza radio;

2) la data di scadenza del diritto oppure, nel caso non esista una scadenza, la durata prevista;

3) la validità geografica del diritto, specificando almeno se il diritto è valido a livello locale (vale a dire, una stazione), regionale, o nazionale;

4) l’indicazione della possibilità o del divieto di cedere il diritto.