§ 4.2.162 - Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13.
Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:31/01/2012
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Oneri di pubblicità, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 12/2011.
Art. 3.  Disposizioni comuni, articolo 5, legge regionale n. 12/2011.
Art. 4.  Conferenza di servizi per lavori di importo complessivo inferiore o uguale alla soglia comunitaria di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011.
Art. 5.  Conferenza speciale di servizi per lavori di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il valore di tale soglia di cui all'articolo 5 della legge regionale n. [...]
Art. 6.  Conferenza di servizi per lavori di importo complessivo superiore a tre volte la soglia comunitaria di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011.
Art. 7.  Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011.
Art. 8.  Programmazione dei lavori pubblici. Programma triennale ed elenchi annuali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011.
Art. 9.  Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011.
Art. 10.  Accantonamento per transazioni e accordi bonari di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011.
Art. 11.  Bandi tipo di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 12/2011.
Art. 12.  Costituzione della commissione per l'aggiudicazione degli appalti di servizi o forniture e lavori, di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 12/2011, con il criterio dell'offerta economicamente [...]
Art. 13.  Istituzione dell'albo di esperti di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 12/201.
Art. 14.  Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto dei lavori di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011. Nomina e funzioni dei componenti le [...]
Art. 15.  Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011. Nomina e trattamento economico.
Art. 16.  Responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.
Art. 17.  Calendario delle sedute delle commissioni presso le sezioni provinciali di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.
Art. 18.  Calendario delle sedute delle commissioni presso la sezione centrale. Calendario dei sorteggi per la designazione dei componenti le commissioni per l'aggiudicazione degli appalti di lavori con il [...]
Art. 19.  Istituzione delle Commissioni presso le sezioni provinciali e centrale per l'aggiudicazione degli appalti di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 9 [...]
Art. 20.  Procedimento di gara di competenza dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.
Art. 21.  Individuazione, valutazione e verifica delle offerte anormalmente basse nei casi di gare di appalto di competenza dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici [...]
Art. 22.  Verbale di gara delle commissioni istituite presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.
Art. 23.  Espletamento delle procedure di gara in materia di finanza di progetto di competenza dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 9 della [...]
Art. 24.  Prezzario unico regionale e aggiornamento prezzi di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 12/2011.
Art. 25.  Affidamento incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo. Istituzione dell'albo unico regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 12/2011.
Art. 26.  Congruità dei compensi per i servizi di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 12/2011.
Art. 27.  Concorsi d'idee di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 12/2011.
Art. 28.  Certificazione antimafia di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 12/2011.
Art. 29.  Criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 12/2011.
Art. 30.  Valutazioni dell'utile impresa in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 12/2011.
Art. 31.  Utilizzazione di materiale proveniente dal riciclo degli inerti di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 12/2011.
Art. 32. 


§ 4.2.162 - Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13. [1]

Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.

(G.U.R. 17 febbraio 2012, n. 7 - S.O. n. 7)

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

Visto lo Statuto della Regione;

 

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana";

 

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;

 

Vista la circolare del Presidente della Regione siciliana 9 ottobre 1964, n. 4520, recante disposizioni in ordine al "Procedimento per l'emanazione dei Regolamenti regionali";

 

Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

 

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";

 

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato emanato il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"";

 

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, concernente la "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali", ed in particolare l'art. 1, comma 1, della stessa in cui si è statuito che "....con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto regionale, saranno definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente capo";

 

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione 13 ottobre 2011, prot. n. 31360 - 261/4/pos. coll. e coord. n. 2, formulato sullo schema di regolamento di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

 

Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, n. 2088/11, espresso nell'Adunanza del 29 novembre 2011;

 

Vista la legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, concernente "Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico" ed in particolare l'art. 6 della stessa, relativo alla "Adozione del regolamento di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 12/2011";

 

Vista la Delib.G.R. n. 25 del 19 gennaio 2012;

 

Su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità;

 

emana il seguente regolamento:

 

Art. 1. Disposizioni generali.

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2011, gli appalti di lavori, servizi e forniture sono disciplinati nella Regione siciliana nel rispetto delle prescrizioni poste dal decreto legislativo n. 163/2006 ed in specie degli articoli 4 e 5 dello stesso, nonché dal D.P.R. n. 207/2010, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento.

2. Tutte le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione, salvo diversa previsione espressa, nei confronti della Regione siciliana e di tutti gli altri soggetti indicati all'articolo 2 della legge regionale n. 12/2011.

3. Fino alla piena attivazione del Dipartimento regionale tecnico di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 12/2011, le relative funzioni continuano ad essere svolte dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, nonché, per le attuali attribuzioni dall'Osservatorio regionale dei lavori pubblici. Le funzioni e le attribuzioni del Dipartimento regionale tecnico verranno disciplinate mediante modifica ed integrazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione, approvato con decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, fatte salve le attribuzioni affidate all'Ufficio speciale di cui all'articolo 4, comma 11, della legge regionale n. 12/2011.

 

     Art. 2. Oneri di pubblicità, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 12/2011.

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, si applica l'articolo 110 del D.P.R. n. 207/2010. I dati di cui al comma 5 dello stesso articolo 4 sono pubblicati con cadenza quadrimestrale dalle stazioni appaltanti, raggruppando le informazioni relative a più appalti, mediante elenchi che ne riassumano succintamente gli elementi essenziali. Per gli appalti il cui importo di aggiudicazione sia inferiore a cinquecentomila euro, la pubblicazione delle informazioni relative agli stati di avanzamento non ha luogo. Sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione sui quotidiani gli appalti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 163/2006.

2. Ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, all. II A, categoria 15, i quotidiani sono scelti esclusivamente mediante le procedure di affidamento previste dallo stesso decreto legislativo n. 163/2006, cui possono partecipare, oltre che le singole testate, anche le concessionarie di pubblicità o gli altri soggetti che di tali testate abbiano la rappresentanza. È comunque vietata la contestuale partecipazione alla medesima procedura di affidamento di una stessa testata, direttamente e a mezzo rappresentante. È altresì vietata la contestuale partecipazione della stessa testata, o di più testate dello stesso gruppo editoriale, ove relativa alla medesima categoria - nazionale o locale - di quotidiani.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Osservatorio regionale per i lavori pubblici provvede, con cadenza annuale, alla individuazione dei quotidiani aventi le caratteristiche di cui all'art. 110 del D.P.R. n. 207/2010. Fino alla definizione di tale elenco, per la verifica della reale diffusione di una testata - nazionale o locale - da parte delle stazioni appaltanti fanno fede i dati di vendita risultanti dall'ultima rilevazione ufficiale di ADS (accertamento diffusione stampa).

4. Con riferimento ai quotidiani non soggetti a rilevazione ADS è ammessa autocertificazione dei dati di vendita, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, relativamente al medesimo periodo oggetto dell'ultima rilevazione ADS, con obbligo di accertamento singolo, e non a campione, della veridicità dei dati autocertificati entro i trenta giorni successivi a quello di presentazione dell'autocertificazione stessa e con ogni consequenziale adempimento in caso di mendacio.

5. Agli oneri per la pubblicità sui quotidiani si provvede a valere sui ribassi d'asta.

 

     Art. 3. Disposizioni comuni, articolo 5, legge regionale n. 12/2011.

1. Tutte le conferenze di servizi, di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011 sono convocate e svolte nel rispetto delle prescrizioni poste dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

2. In tutte le fasi della conferenza di servizi la partecipazione dei soggetti interessati non è sostituita da note o pareri inerenti alla fattispecie esaminata, in qualunque tempo rilasciati, e le amministrazioni cui si riferiscono dette note o pareri sono da considerarsi assenti. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi costituisce, a carico di chi se ne sia reso responsabile, fattispecie a rilevanza disciplinare ed ipotesi di danno da ritardo, ai sensi della legge regionale n. 5/2011.

3. Sono altresì considerate assenti, in ogni fase della conferenza di servizi, le Amministrazioni che siano rappresentate da soggetti privi della relativa legittimazione, da accertarsi a cura del responsabile del procedimento.

4. Il dissenso di un ente o di un'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, convocati regolarmente alla conferenza di servizi e con le modalità sopra riportate, deve essere manifestato nella conferenza di servizi e, a pena di inammissibilità, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima, anche se connesse, e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche o integrazioni progettuali necessari ai fini dell'assenso. La decisione finale è, in questo caso, assunta nel rispetto dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge regionale 10 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 4. Conferenza di servizi per lavori di importo complessivo inferiore o uguale alla soglia comunitaria di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011.

1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici, così come previsti dal D.P.R. n. 207/2010, e il cui importo complessivo (importo base d'asta, più importo delle somme a disposizione) sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione, in riferimento al livello di progettazione, di tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e assensi comunque denominati e previsti dalle normative vigenti necessari alla realizzazione dei lavori. Alla conferenza di servizi, oltre ai soggetti indicati dai citati articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 partecipano anche i progettisti, che sono comunque esclusi dal voto.

2. Qualora alla convocazione della riunione della conferenza di servizi, il rappresentante di un'amministrazione o di un ente invitati risultino o siano da considerarsi assenti, il responsabile del procedimento riconvoca una seconda volta la conferenza di servizi tra il decimo e quindicesimo giorno dalla data della prima convocazione, con le medesime modalità di cui al comma precedente. La conferenza di servizi è convocata con le medesime modalità della prima convocazione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, inclusi i progettisti.

3. Il provvedimento finale della conferenza di servizi, riportato nel relativo verbale, sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.

4. Il verbale della conferenza di servizi deve riportare le attestazioni del responsabile del procedimento inerenti all'acquisizione dell'attestazione della conformità urbanistica dell'opera, dell'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche, dell'avvio del procedimento in caso di esproprio.

 

     Art. 5. Conferenza speciale di servizi per lavori di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il valore di tale soglia di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011.

1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici così come previsti dal D.P.R. n. 207/2010 il cui importo complessivo è superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il valore di tale soglia, i pareri vengono resi dalla conferenza speciale di servizi.

2. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio convoca la conferenza speciale di servizi sulla base del progetto delle opere inviate dal responsabile del procedimento.

3. L'ingegnere capo del Genio civile convoca la conferenza speciale di servizi, presso la propria sede provinciale, nel termine di quindici giorni o in caso di particolare complessità dell'opera nel termine di trenta giorni.

4. L'ingegnere capo del Genio civile invia la nota di convocazione a tutti gli enti e le amministrazioni che, secondo la normativa vigente, sono tenute ad esprimere il proprio assenso, parere, concessione, autorizzazione, licenza, nulla osta con nota raccomandata a mano allegando alla stessa copia del progetto da esaminare ove non è possibile inviare lo stesso per via telematica.

5. Il verbale della riunione della conferenza speciale di servizi deve essere pubblicato nel sito informatico dell'ufficio del Genio civile nonché nell'albo pretorio dell'amministrazione di appartenenza del responsabile del procedimento.

6. La conferenza speciale di servizi acquisisce, in riferimento al livello di progettazione, tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di lavori pubblici.

7. Il parere favorevole della conferenza speciale di servizi costituisce anche approvazione in linea tecnica del progetto.

8. Ai lavori della conferenza speciale di servizi partecipano:

a) l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, in qualità di presidente;

b) il responsabile del procedimento;

c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;

d) un dirigente dell'ufficio del Genio civile;

e) i progettisti dell'opera senza diritto di voto.

 

9. Le funzioni di segretario della conferenza speciale di servizi sono svolte da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.

10. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di due consulenti, dei quali uno con professionalità tecnica e l'altro con competenze giuridico-economiche scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.

11. Il voto del presidente, in caso di parità, determina la maggioranza. Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa.

12. Ai lavori della conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per l'acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.

13. Il verbale della conferenza speciale di servizi deve riportare le attestazioni del responsabile del procedimento inerenti all'acquisizione della conformità urbanistica dell'opera, dell'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche.

 

     Art. 6. Conferenza di servizi per lavori di importo complessivo superiore a tre volte la soglia comunitaria di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011.

1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici così come previsti dal D.P.R. n. 207/2010 il cui importo complessivo è superiore a tre volte la soglia comunitaria, i pareri vengono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici che svolge i propri lavori presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

2. Il responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi nell'ipotesi di inerzia da parte del responsabile del procedimento, richiede la convocazione della Commissione regionale al presidente della stessa. Alla Commissione partecipano i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente nonché lo stesso responsabile del procedimento.

3. Il parere della Commissione regionale sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di lavori pubblici.

4. Sono componenti effettivi della Commissione regionale il dirigente generale del dipartimento regionale tecnico che assume la funzione di presidente; il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti; il dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente; il dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica; l'avvocato generale della Regione; l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, nonché cinque consulenti tecnico- giuridici nominati dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, esterni all'amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 17, della legge regionale n. 12/2011. I componenti interni possono intervenire mediante propri delegati. Le adunanze della Commissione sono valide con la presenza dei componenti interni e di almeno due componenti esterni. I pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità, determina la maggioranza. Fino alla piena attivazione del dipartimento regionale tecnico ed alla nomina del suo dirigente generale, le funzioni di presidenza sono affidate al dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

5. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente, con qualifica tecnica, del dipartimento regionale tecnico, nominato dal presidente della Commissione regionale.

6. Il presidente della Commissione regionale invia la nota di convocazione a tutti gli enti e le amministrazioni che, secondo la normativa vigente, sono tenute ad esprimere il proprio assenso, parere, concessione, autorizzazione, licenza, nulla osta con nota raccomandata a mano allegando alla stessa copia del progetto da esaminare ove non è possibile inviare lo stesso per via telematica.

7. La nota di convocazione è inoltre inviata telematicamente e per via fax.

8. Il verbale della Commissione regionale deve essere pubblicato nel sito informatico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità nonché nell'albo pretorio dell'amministrazione di appartenenza del responsabile del procedimento.

9. Il verbale della conferenza di servizi deve riportare le attestazioni del responsabile del procedimento inerenti all'acquisizione della conformità urbanistica dell'opera, dell'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche.

10. Il parere favorevole della Commissione regionale costituisce approvazione in linea tecnica del progetto.

11. Nel caso di interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 5 luglio 1985, n. 175 L, partecipa alla Commissione regionale l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale e il parere favorevole della Commissione regionale deve intendersi quale pronuncia comprensiva delle procedure di verifica previste dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, così come previsto dall'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

 

     Art. 7. Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano ogni anno uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di avvalersi degli studi di fattibilità presentati da soggetti pubblici e privati nella fase di programmazione ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del decreto legislativo n. 163/2006, ai fini dello sviluppo degli elaborati del programma triennale e dell'elenco annuale; ove i soggetti pubblici o privati abbiano corredato le proprie proposte da uno studio di fattibilità redatto secondo le previsioni dell'articolo 6, della legge regionale n. 12/2011, o di un progetto preliminare, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di inserire gli stessi, rispettivamente, nel programma triennale o nell'elenco annuale. Nel caso in cui gli interventi vengano proposti ai sensi dell'art. 175, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, le attribuzioni ivi previste sono affidate, per quanto attiene agli interventi di interesse regionale, all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, che le svolge avvalendosi, per l'attività di verifica, degli Assessorati regionali ai quali è ordinariamente attribuita la competenza per materia.

3. Il nucleo tecnico per la finanza di progetto di cui all'art. 22 della legge regionale n. 12/2011 opera nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture, svolgendo attività istruttoria nell'individuazione dei progetti strategici, promuovendo l'utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornendo i primi elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende fare ricorso al finanziamento privato. Il nucleo coordina, altresì, gli interventi di finanza di progetto con la programmazione delle risorse dei programmi operativi finanziati con risorse provenienti dall'Unione europea e degli accordi di programma quadro e concorre all'istruttoria degli interventi di cui al precedente comma 2. Il nucleo permane nella composizione prevista dall'art. 37-undecies della legge n. 109/1994, confermata dal citato art. 22 della legge regionale n. 12/2011, ferma restando la sostituzione dei componenti designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici con componenti designati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità. Per l'effetto, nell'adozione del decreto di cui allo stesso art. 22 della legge regionale n. 12/2011, il Presidente della Regione si attiene, per quanto concerne la composizione del nucleo, alle prescrizioni scaturenti dal richiamato art. 37-undecies della legge n. 109/1994.

4. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione dei relativi progetti necessari per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011 attraverso la redazione di studi di fattibilità, documenti preliminari alla progettazione, progetti preliminari, definitivi, esecutivi.

 

     Art. 8. Programmazione dei lavori pubblici. Programma triennale ed elenchi annuali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011.

1. In conformità dello schema-tipo elaborato dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici contestualmente al bilancio di previsione ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno. Fino alla definizione del nuovo schema tipo continua a trovare applicazione il decreto assessoriale dei lavori pubblici del 19 novembre 2009.

2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi in conformità di quanto disposto dal codice.

3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.

4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo, con l'indicazione del codice unico di progetto, previamente richiesto dai soggetti competenti per ciascun lavoro.

5. Nei comuni il periodo di affissione all'albo pretorio telematico dei programmi triennali e dell'elenco annuale è fissato in trenta giorni consecutivi.

6. In tale periodo possono essere presentate osservazioni da parte di tutti i soggetti privati e pubblici che ne abbiano interesse. Dopo tale periodo il programma triennale e l'elenco annuale è approvato dal consiglio comunale che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni pervenute.

 

     Art. 9. Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011.

1. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e sulla scorta delle richieste presentate dagli enti, la Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali ripartiscono annualmente, mediante appositi programmi di spesa, l'intera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli Assessorati regionali, per il finanziamento di lavori pubblici, dotati almeno del documento preliminare alla progettazione, secondo i criteri di scelta individuati all'articolo 6, comma 21, della legge regionale n. 12/2011. Non rientrano tra le disponibilità economiche dei programmi le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. Le determinazioni assunte sono compendiate in un programma regionale di intervento.

2. I programmi regionali sono corredati di una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute, l'enunciazione dei criteri di selezione, i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore. Il programma indica, altresì, tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.

3. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali procedono all'aggiornamento definitivo dei programmi regionali entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento regionale, previa consultazione delle parti economicosociali di cui ai commi 33 e 34 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011, e alla successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

4. A seguito dell'inserimento dei singoli interventi all'interno dei programmi regionali, gli enti inviano il progetto almeno di livello preliminare, corredato dei necessari nulla osta, pareri, valutazioni ambientali e urbanistiche, che ne comprovino la realizzabilità.

5. Il provvedimento di ammissione a finanziamento, adottato dai singoli rami di amministrazione, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 12/2011, sulla base del progetto preliminare determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso. Qualora per esigenze correlate alle procedure di affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva il singolo beneficiario del finanziamento rappresenti, prima della sua scadenza, l'insufficienza del termine suddetto, lo stesso può essere differito per un periodo massimo di ulteriori giorni 240, salvo rinunzia espressa. Ove la richiesta di differimento non venga respinta entro i 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, la stessa si intende accolta.

Gli stessi termini si applicano nel caso di appalto integrato che comprenda, pertanto, anche la progettazione esecutiva.

L'infruttuoso decorso del termine previsto dall'articolo 6, comma 20, dà luogo a esclusione automatica dell'intervento, senza necessità di previa comunicazione. Analoga esclusione si produce nel caso in cui il progetto non venga prodotto entro il termine differito.

Con il provvedimento di ammissione a finanziamento è contestualmente disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario.

6. In caso di inerzia degli enti nell'avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario 'ad actà per tutti gli adempimenti di aggiudicazione dei lavori sino alla consegna dei lavori.

 

     Art. 10. Accantonamento per transazioni e accordi bonari di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011.

1. È obbligatoriamente inserito in ciascun programma annuale un accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori. Tale accantonamento può essere ricompreso tra le somme a disposizione del quadro economico di ogni progetto inserito nel programma annuale.

2. I ribassi d'asta e le economie, ad esclusione di quelli derivanti da lavori finanziati dall'amministrazione regionale con fondi propri, comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare l'accantonamento di cui al comma 1.

3. Le somme restano iscritte nell'accantonamento fino alla ultimazione dei lavori.

 

     Art. 11. Bandi tipo di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 12/2011.

1. I bandi tipo di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 12/2011 sono quelli disciplinati dal regolamento di esecuzione UE n. 842/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 agosto 2011, n. L 222 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento CE n. 1564/2005, nonché quelli adottati dall'Autorità di vigilanza sui contratti della pubblica amministrazione (A.V.C.P) ai sensi dell'articolo 64, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/2006.

2. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, nel rispetto delle prescrizioni poste dall'art. 64, comma 4-bis, e dall'art. 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, provvede, con il decreto di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 12/2011, ad integrare i bandi tipo di cui al precedente comma 1, con le disposizioni specifiche scaturenti dall'articolo 7 citato, comma 2, lettere a) e b), nonché dall'articolo 19, commi 5 e 6, della stessa legge regionale n. 12/2011.

3. In particolare, il bando tipo adottato ai sensi della legge regionale n. 12/2011, integra i bandi tipo di cui al comma 1 del presente articolo, prevedendo che:

a) nel caso in cui il ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sia superiore al 20% della base d'asta, la garanzia per la parte che ecceda tale percentuale deve essere fornita, per almeno la metà del suo ammontare, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria;

b) nel caso di affidamento unitario a contraente generale, quest'ultimo sia tenuto a depositare presso la stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, i contratti eventualmente stipulati per l'esecuzione dei lavori con soggetti terzi, ai sensi dell'articolo 176, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, al fine di consentire alla stessa amministrazione aggiudicatrice di provvedere al pagamento diretto dei terzi affidatari. Prima di provvedere al pagamento, le stazioni appaltanti ne danno comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, al contraente generale, il quale, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione, può opporsi nel caso in cui sussistano a carico dei soggetti terzi inadempimenti riferiti ai lavori per i quali sia in corso la procedura di pagamento;

c) per le finalità, di cui all'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 12/2011, hanno natura transfrontaliera gli appalti di lavori, servizi e forniture che:

c.1) siano di importo superiore alla soglia comunitaria, fissata dall'art. 28 del decreto legislativo n. 163/2006;

c.2) siano di importo inferiore alla soglia comunitaria, fissata dal citato art. 28 del decreto legislativo n. 163/2006, nel caso in cui agli stessi siano ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea diverse dall'Italia.

Per gli appalti di cui alla presente lettera c), la facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale può essere esercitata nei casi previsti dall'art. 253, comma 20-bis, del decreto legislativo n. 163/2006 o nei casi previsti dagli artt. 122, comma 9, e 124, comma 8, dello stesso decreto legislativo n. 163/2006. È viceversa preclusa la possibilità di avvalersi della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, di cui all'art. 19, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, riservata dalla stessa legge regionale ai soli appalti aventi natura non transfrontaliera, quali definiti nella successiva lett. d);

d) per le finalità di cui all'art. 19, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, hanno natura non transfrontaliera gli appalti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria, fissata dall'art. 28 del decreto legislativo n. 163/2006, nei quali la percentuale di imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea diverse dall'Italia, ammesse alla gara, sia inferiore al 5 per cento.

La facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dal citato art. 19, comma 6, può essere esercitata esclusivamente per gli appalti di lavori, servizi e forniture, di natura non transfrontaliera, di cui alla presente lettera d), ferma restando la possibilità, per le stazioni appaltanti di avvalersi, alternativamente, della facoltà di esclusione delle offerte anomale, fissata dall'art. 253, comma 20-bis, del decreto legislativo n. 163/2006.

4. Il capitolato generale di appalto tipo, previsto al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2011 è quello approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nel testo integrato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche e integrazioni.
5. Le prescrizioni scaturenti dalla legge regionale n. 12/2011, disciplinate nel presente regolamento e recepite nei bandi tipo, devono essere obbligatoriamente trasfuse dalle stazioni appaltanti nei singoli bandi di gara. La loro mancata inclusione comporta l'integrazione automatica dei bandi stessi.

6. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, la violazione delle prescrizioni scaturenti dalla legge regionale n. 12/2011 e dalle correlate norme del presente regolamento costituisce causa di esclusione.

 

     Art. 12. Costituzione della commissione per l'aggiudicazione degli appalti di servizi o forniture e lavori, di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 12/2011, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con importo a base d'asta inferiore a 1.250 migliaia di euro.

1. Le stazioni appaltanti, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture il cui importo a base d'asta sia inferiore o uguale ad euro 1.250 migliaia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, provvedono alla istituzione di una commissione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge regionale n. 12/2011 e con le procedure di cui ai successivi commi.

2. Entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione delle offerte, l'organo competente della stazione appaltante nomina il presidente della commissione e richiede alla sezione territorialmente competente dell'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare di appalto (UREGA) di procedere al sorteggio ai fini della designazione dei componenti medesimi.

3. Il numero dei componenti di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 12/2011 è individuato dal responsabile del procedimento, affinché le spese siano preventivate nella misura massima prevista dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale n. 12/2011, ed inserite nel quadro economico fra le somme a disposizione dell'amministrazione.

4. Il presidente della sezione territorialmente competente, componente di cui all'articolo 9, comma 10, lettera a), della legge regionale n. 12/2011, previa selezione dei soggetti esperti nel settore cui si riferisce il contratto, individuati fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 12/2011, fissa la data del sorteggio che deve essere pubblicizzata sul sito istituzionale dell'UREGA, unitamente all'elenco dei soggetti selezionati, secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale n. 12/2011.

5. Il sorteggio pubblico è effettuato presso la sede dell'UREGA territorialmente competente, alla presenza del presidente della sezione ovvero del vicepresidente, componente di cui all'articolo 9, comma 10, lettera b), della legge regionale n. 12/2011, all'uopo delegato, nonché del presidente della commissione, e possono assistervi i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati.

6. Il sorteggio si svolge in due fasi ed è effettuato attingendo da un'urna trasparente i nomi dei soggetti trascritti su fogli di carta di identica dimensione ed allo stesso modo piegati in modo che non possa leggersi il nome sugli stessi trascritto e non vi sia alcuna differenza fra gli stessi alla vista. Nella prima fase viene estratto un soggetto fra gli iscritti all'albo esperto in materie giuridiche, nella seconda fase l'altro o gli altri soggetti esperti nel settore cui si riferisce il contratto, già selezionati secondo le disposizioni di cui al precedente comma 3.

7. Effettuato il sorteggio, il presidente dell'UREGA, ovvero il vicepresidente da quest'ultimo delegato, redige un verbale delle operazioni, ne comunica l'esito per mezzo PEC ai soggetti sorteggiati e consegna l'originale al presidente della commissione, affinché possa procedersi all'insediamento della commissione di gara.

8. I componenti sorteggiati entro tre giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, trascorsi i quali l'incarico si intende non accettato, devono riscontrare a mezzo PEC la richiesta.

9. Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi si procede al sorteggio dei componenti la Commissione in caso di rinuncia di uno o più dei soggetti designati, ovvero alla nomina di altra commissione, nei casi di annullamento di cui all'articolo 8, comma 10, della legge regionale n. 12/2011 ove l'annullamento medesimo dipenda da fatto riconducibile alla commissione di gara.

10. Ove un soggetto designato quale componente a seguito del sorteggio di cui ai precedenti commi rinunzi per due volte consecutive, quali che siano le motivazioni, è escluso dall'albo di cui all'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 12/2011.

 

     Art. 13. Istituzione dell'albo di esperti di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 12/201.

1 per la designazione dei componenti la commissione per l'aggiudicazione degli appalti, di servizi o forniture e lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 1. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità l'avviso pubblico per l'istituzione dell'albo di esperti da istituire secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 12/2011 e con le procedure di cui ai successivi commi.

2. L'albo di esperti, al quale possono fare richiesta di iscrizione i soggetti di cui all'articolo 8, comma 7, lettere a) e b), della legge regionale n. 12/2011, è suddiviso in due sezioni denominate A e B.

3. La sezione A dell'albo contempla i soggetti esperti in materie giuridiche mentre la sezione B, suddivisa in sottosezioni, contempla i soggetti esperti in specifiche materie individuate secondo l'elenco di lavori e opere (allegato I) di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 ovvero secondo gli elenchi di servizi (allegati II A e II B) di cui agli articoli 20 e 21 del medesimo.

4. I soggetti esperti in materie giuridiche già iscritti, nelle more della costituzione dell'albo di cui al comma 1, al fine di integrare l'albo esistente presso l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge regionale n. 12/2011, sono automaticamente iscritti nella sezione A.

5. Per gli appalti di forniture i soggetti sono selezionati attingendo dalla sezione B in relazione alle competenze professionali possedute nella specifica materia oggetto del contratto.

6. Al fine di accelerare le procedure i soggetti iscritti all'albo dovranno indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) affinché l'amministrazione possa comunicare tempestivamente l'eventuale designazione ed avere riscontro dell'accettazione.

7. Il compenso complessivo per ciascun componente la commissione al netto dell'IVA e oneri riflessi, è determinato, per gli appalti di lavori nonché per quelli di servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 o nei casi in cui possa farsi utile richiamo a questi ultimi, con riferimento al parere del 29 settembre 2004 espresso dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; in alternativa per ogni seduta è corrisposto un compenso pari ad euro 300,00 al netto dell'IVA e oneri riflessi.

8. Ove l'importo del compenso di cui al precedente comma 5 superi quello massimo stabilito dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale n. 12/2011, sarà corrisposto a ciascun componente l'importo massimo stabilito dal medesimo articolo.

9. L'albo di esperti è pubblicato nel sito web dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità ed è altresì pubblicato l'elenco dei soggetti designati a seguito di sorteggio quali componenti le commissioni che abbiano accettato o rinunciato all'incarico.

 

     Art. 14. Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto dei lavori di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011. Nomina e funzioni dei componenti le commissioni.

1. I criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio, in termini di personale al medesimo assegnato e di permanenza presso l'Ufficio medesimo, saranno definite, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 12/2011, con decreto dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità previa delibera della Giunta regionale.

2. I componenti delle commissioni provinciali di cui all'articolo 9, comma 10, lettera a), assumono il ruolo di presidente della sezione provinciale, quelli di cui all'articolo 9, lettera b), assumono il ruolo di vicepresidente della sezione provinciale, e sono nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 19, della legge regionale n. 12/2011, ai fini della istituzione delle commissioni di cui ai commi 10, 12 e 14 del comma medesimo.

3. In caso di impedimento del presidente della sezione per giustificati motivi, le funzioni di presidente della commissione istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 10, della legge regionale n. 12/2011, sono assunte dal vicepresidente.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è individuato il criterio con il quale i presidenti delle sezioni provinciali assumono, a rotazione, il ruolo di presidente di turno della sezione centrale.

5. L'indennità annua lorda di funzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Presidenziale 14 gennaio 2005, n. 1, è fissata per il presidente di ciascuna sezione provinciale in euro 51.000,00 e per il vicepresidente di ciascuna sezione provinciale in euro 30.000,00, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 15. Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011. Nomina e trattamento economico.

1. L'Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 16, della legge regionale n. 12/2011, costituisce struttura servente alle attività della commissione ed in particolare

a) cura la predisposizione degli atti e documenti necessari per lo svolgimento delle sedute della commissione;

b) cura l'eventuale sub procedimento di verifica delle offerte anomale.

 

2. I dirigenti preposti agli uffici di segreteria tecnica e quelli in servizio presso i predetti uffici, sono scelti in relazione a riconosciute competenze e professionalità in materia di lavori pubblici; in analogia è scelto il personale assegnato tra soggetti che hanno maturato esperienza in materia di lavori pubblici.

3. Tutti i soggetti di cui al precedente comma 2, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sono tenuti a presentare una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.

4. Il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale assegnato all'ufficio di cui al presente articolo è, per il personale dell'Amministrazione regionale, in fase di prima applicazione, quello previsto dalle norme contrattuali.

5. Per il personale regionale con qualifica dirigenziale si applica quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

6. Per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni il trattamento economico complessivo non può, comunque, essere inferiore a quello in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

 

     Art. 16. Responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

1. Il dirigente preposto all'ufficio di segreteria tecnico- amministrativa, entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla richiesta di espletamento di ciascuna gara di competenza dell'Ufficio, nomina un responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, con qualifica non inferiore ad istruttore direttivo, il cui nominativo deve essere indicato nel bando, che svolge le funzioni assegnate al responsabile del procedimento dal momento della ricezione del bando alla conclusione delle attività dell'Ufficio.

2. In particolare il responsabile degli adempimenti di gara riceve il bando predisposto dal responsabile del procedimento dell'amministrazione appaltante, ne verifica preliminarmente la rispondenza al bando tipo, emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 12/2011, verifica altresì la rispondenza del medesimo alle procedure da adottare in relazione alla tipologia di contratto, ed ai requisiti richiesti ai concorrenti per la partecipazione, ed entro cinque giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data di avvenuta ricezione del bando lo trasmette all'Amministrazione appaltante per la pubblicazione.

3. Ove ravvisi irregolarità o illegittimità del bando, il responsabile degli adempimenti di gara è obbligato, negli stessi termini di cui al comma precedente, a segnalarle al responsabile del procedimento dell'amministrazione appaltante affinché provveda alle necessarie correzioni; ove quest'ultimo non intenda provvedere alle correzioni, e proceda, comunque, alla pubblicazione, il responsabile degli adempimenti di gara ha l'obbligo di darne segnalazione all'organo competente a promuovere le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo.

4. Il responsabile degli adempimenti ha il compito di registrare data ed ora di arrivo dei plichi e di provvedere alla loro custodia riponendoli negli appositi armadi di sicurezza dei quali l'Ufficio è dotato, ed è inoltre responsabile, su disposizione del presidente della commissione, degli eventuali sub-procedimenti da espletarsi fino alla definizione delle operazioni di gara.

 

     Art. 17. Calendario delle sedute delle commissioni presso le sezioni provinciali di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

1. All'inizio di ogni trimestre, il presidente della sezione provinciale determina, con apposito provvedimento, il calendario nel quale vengono fissate le date delle sedute ordinarie, e lo inoltra alla sezione centrale. La cadenza delle sedute è, di norma, settimanale. Il calendario è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

2. Il suddetto calendario, integrato da ulteriori sedute in relazione al carico di lavoro sorto, è aggiornato ogni qual volta venga associata ad una data fissata la gara da espletare, con l'indicazione dell'oggetto e del termine ultimo di ricezione dei plichi. L'aggiornamento viene inoltrato alla sezione centrale, e pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

3. Con apposito provvedimento il presidente, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 11, della legge regionale n. 12/2011, costituisce una seconda commissione di gara.

4. Le sedute pubbliche della commissione sono valide se sono presenti tutti i componenti. La commissione adotta le proprie determinazioni a maggioranza.

5. La commissione, ove non si riunisca nelle date prefissate ai sensi del comma 1, è convocata in via straordinaria dal presidente con un preavviso scritto di cinque giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi. Il provvedimento di convocazione straordinaria è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

 

     Art. 18. Calendario delle sedute delle commissioni presso la sezione centrale. Calendario dei sorteggi per la designazione dei componenti le commissioni per l'aggiudicazione degli appalti di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

1. All'inizio di ogni trimestre, il presidente di turno della Sezione centrale determina, con apposito provvedimento, il calendario delle sedute per l'aggiudicazione degli appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel quale vengono fissate le date delle sedute ordinarie. La cadenza delle sedute è, di norma, quindicinale. Il calendario è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

2. Il suddetto calendario, integrato da ulteriori sedute in relazione al carico di lavoro sorto, è aggiornato ogni qualvolta venga associata ad una data fissata la gara da espletare, con l'indicazione dell'oggetto e del termine ultimo di ricezione dei plichi. L'aggiornamento è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

3. Nei casi di appalti di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuati nei calendari delle sedute ordinarie inoltrati dai presidenti delle sezioni provinciali, il presidente di turno, con apposito provvedimento, fissa il calendario dei sorteggi pubblici, da svolgersi, entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione dei plichi, presso la sede della sezione provinciale di stanza del presidente di turno alla data fissata per il sorteggio. Il calendario è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

4. La commissione centrale, ad eccezione dei casi di cui al comma precedente, è costituita dai presidenti delle commissioni territorialmente competenti, è di norma presieduta dal presidente di turno, ovvero dal presidente che alla successiva turnazione sarà chiamato a svolgere le funzioni di presidente di turno, nella ipotesi contemplata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

5. Le sedute pubbliche della commissione si svolgono presso la sede della sezione centrale dell'Ufficio e sono valide se sono presenti tutti i componenti. La commissione adotta le proprie determinazioni a maggioranza.

6. La commissione, ove non si riunisca nelle date prefissate ai sensi del comma 1, è convocata in via straordinaria dal presidente con un preavviso scritto di dieci giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi. Il provvedimento di convocazione straordinaria è pubblicato nel sito web dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità.

 

     Art. 19. Istituzione delle Commissioni presso le sezioni provinciali e centrale per l'aggiudicazione degli appalti di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

1. Il presidente di turno della sezione centrale, entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione delle offerte, provvede al sorteggio pubblico dei componenti la commissione, presso la sede della sezione di propria competenza, secondo le disposizioni contenute all'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, e con le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Il sorteggio pubblico è effettuato a cura del presidente di turno ed alla presenza del vicepresidente, si svolge in due fasi, ed è effettuato attingendo da un'urna trasparente i nomi dei soggetti trascritti su fogli di carta di identica dimensione ed allo stesso modo piegati in modo che non possa leggersi il nome sugli stessi trascritto e non vi sia alcuna differenza fra gli stessi alla vista. Nella prima fase viene estratto un soggetto fra i componenti delle sezioni di cui all'articolo 9, comma 10, lettera a), della legge regionale n. 12/2011, ad esclusione di quello afferente la sezione territorialmente competente, e nella seconda fase un soggetto fra i componenti di cui all'articolo 9, comma 10, lettera b), della legge regionale n. 12/2011, ad esclusione di quello afferente la sezione territorialmente competente. Ultimato il sorteggio viene redatto un verbale delle operazioni.

3. I componenti sorteggiati assumono rispettivamente le funzioni di presidente e vicepresidente della commissione di gara.

4. Ultimato il sorteggio di cui al comma precedente, e negli stessi termini di cui al comma 1, è effettuato il sorteggio dei componenti tecnici esterni all'amministrazione regionale per integrare la commissione.

5. Il presidente di turno alla presenza del vicepresidente, previa selezione dei soggetti esperti nel settore cui si riferisce il contratto, individuati fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 12/2011, procede all'estrazione di due soggetti fra quelli esperti già selezionati, con le modalità di cui al precedente comma 2. Ultimato il sorteggio viene redatto un verbale delle operazioni.

6. Terminate le operazioni di sorteggio dei componenti di cui ai precedenti commi 2 e 5, il presidente di turno con apposito provvedimento costituisce la commissione e ne comunica l'esito a mezzo PEC a tutti i componenti.

7. I componenti esterni all'amministrazione entro il termine perentorio di tre giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, trascorsi i quali l'incarico si intende non accettato, devono riscontrare la richiesta di cui al comma precedente. Il provvedimento di costituzione assume carattere definitivo a seguito dell'avvenuta accettazione dei componenti esterni.

8. Con le stesse modalità di cui al precedente comma 5 si procede al sorteggio dei componenti la commissione in caso di rinuncia di uno o più dei soggetti esterni designati.

9. Il rimborso delle spese autorizzate e documentate concernenti la trasferta, sostenuto dai componenti dell'amministrazione regionale di cui al comma 2, è previsto dal responsabile del procedimento nel quadro economico fra le somme a disposizione dell'amministrazione nella misura di euro 5.000,00 per ciascun componente.

10. Il compenso complessivo per ciascun componente la commissione esterno all'amministrazione regionale è stabilito secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 13, commi 6 e 7.

 

     Art. 20. Procedimento di gara di competenza dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

1. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal presente regolamento.

2. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, il presidente della commissione entro cinque giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione dei plichi, nomina una sub commissione mediante sorteggio di tre soggetti appartenenti all'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, con qualifica non inferiore ad istruttore direttivo, affinché provveda alla valutazione della congruità delle offerte. Il presidente, in relazione ai carichi di lavoro, sorteggia prioritariamente i dirigenti ed i funzionari direttivi in servizio presso l'ufficio. La subcommissione è integrata da altro dirigente nominato dal dirigente generale del dipartimento regionale tecnico, in servizio presso il dipartimento medesimo, ivi compreso il dirigente responsabile della segreteria tecnica.

3. La gara è espletata nella seduta ordinaria fissata dal calendario, nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ovvero successiva al termine di cinque giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data in cui il provvedimento di costituzione di cui al precedente articolo 17, comma 7, assume carattere definivo, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il motivato provvedimento di differimento è reso noto ai partecipanti mediante comunicazione da rendersi in occasione della seduta ordinaria fissata a termini del presente regolamento. Esso è, inoltre, pubblicato sul sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

4. La commissione, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione amministrativa prescritta per l'ammissione, procede ai controlli sul possesso dei requisiti dei concorrenti, secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006.

5. Ultimati i controlli di cui al comma precedente, la commissione, riunitasi nuovamente, procede all'apertura delle buste delle offerte economiche presentate, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, ovvero all'esame dell'ulteriore documentazione tecnica ed economica nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indi predispone la graduatoria.

6. Le decisioni della commissione sull'ammissione o esclusione dei concorrenti sono prese a maggioranza, prescindendo dalla funzione dei componenti.

 

     Art. 21. Individuazione, valutazione e verifica delle offerte anormalmente basse nei casi di gare di appalto di competenza dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

1. L'individuazione delle offerte anormalmente basse è condotta secondo le disposizioni dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006, la conseguente valutazione secondo i criteri di cui all'articolo 87 del medesimo decreto legislativo n. 163/2006, il procedimento di verifica e di esclusione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 88 del decreto legislativo n. 163/2006, e con riferimento ai correlati articoli del regolamento emanati con D.P.R. n. 207/2010.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono effettuate senza soluzione di continuità dalla subcommissione nominata ai sensi del precedente articolo 18, comma 2, nei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, o dalla commissione di gara ove il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Ove il procedimento di verifica si concluda con la convocazione del concorrente, ai sensi dell'articolo 88, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, in sede di contraddittorio l'organo deputato di cui al comma precedente si pronuncia sulla eventuale esclusione.

 

     Art. 22. Verbale di gara delle commissioni istituite presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

1. La commissione redige un verbale delle operazioni di gara nel quale a conclusione della procedura viene dichiarata l'aggiudicazione provvisoria.

2. Il verbale viene inviato alla stazione appaltante entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla conclusione delle operazioni, affinché l'organo competente, previa valutazione che il valore economico sia adeguato rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori, provveda ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 163/2006 all'approvazione.

3. Ove l'organo competente di cui al comma precedente individui vizi nel verbale di aggiudicazione provvisoria per il cui rimedio non è necessaria la rinnovazione di atti della procedura, con provvedimento congruamente motivato, procede direttamente alla correzione. In ogni altro caso, rimette gli atti al presidente della commissione di gara affinché provveda alla rinnovazione degli atti.

4. Ove la commissione a maggioranza non condivida le motivazioni cha hanno dato luogo alla richiesta di provvedere alla rinnovazione, procede comunque alla rinnovazione degli atti in ottemperanza alla richiesta, restando comunque a carico dell'organo competente le conseguenze dell'insorgere di eventuali contenziosi che possono anche comportare la perdita o la revoca del finanziamento dell'opera.

 

     Art. 23. Espletamento delle procedure di gara in materia di finanza di progetto di competenza dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

1. Con le medesime procedure previste nei precedenti articoli per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, operano le stazioni appaltanti e l'UREGA per la realizzazione di lavori pubblici finanziabili in tutto o in parte con capitali privati ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo n. 163/2006.

 

     Art. 24. Prezzario unico regionale e aggiornamento prezzi di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 12/2011.

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 12/2011, l'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità, sulla base dei criteri generali fissati dal Presidente della Regione, previa Delib.G.R., adotta il prezzario unico regionale per i lavori pubblici.

2. Il prezzario, di cui al precedente comma, al quale si attengono gli enti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12/2011 per la realizzazione dei lavori di loro competenza da eseguirsi nell'intero territorio regionale, è costituito da voci di capitolato per opere finite e/o forniture, il cui costo è comprensivo di tutte le fasi lavorative necessarie per la definizione dell'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.

3. Il prezzario è esitato dal dipartimento regionale tecnico a seguito dell'approvazione da parte della Commissione consultiva ex articolo 2 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007 richiamata dal comma 3, lettera b), dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2011, ed è adottato, con decreto dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità.

4. Ciascuna voce di prezzario è calcolata tramite una analisi del costo predisposta tenendo conto dei prezzi dei singoli prodotti, desunti da indagini di mercato su territorio regionale e nazionale, del costo della posa in opera, che sarà effettuata con mezzi d'opera e/o a mano, e dei trasporti.

5. Il prezzario riporta le quotazioni dei materiali di fornitura e delle opere compiute riferiti agli ultimi listini pubblicati e a valutazioni specifiche di mercato corrente. Le quotazioni saranno indicate in euro e saranno affiancate dall'incidenza della mano d'opera in percentuale sul prezzo in elenco, calcolata scorporando l'aliquota dell'utile d'impresa e delle spese generali.

6. Tutti i prezzi inseriti nel prezzario sono comprensivi di spese generali nella misura massima del 15% (mediamente 13,64%) e utile di impresa nella misura del 10%, escluso il capitolo relativo agli oneri per la sicurezza, per il quale non verrà applicata l'aliquota relativa all'utile di impresa in quanto i prezzi non saranno soggetti a ribasso al momento della gara.

7. I prezzi riportati si dovranno intendere come informativi e medi, per forniture e lavori con normale grado di difficoltà, e corrisponderanno alle quotazioni di mercato per nuove costruzioni di media entità, per lavori di ristrutturazione per un intero stabile, e per lavori di manutenzione e/o restauro di media entità. Per opere di restauro di edifici monumentali, il progettista dovrà tenere conto della specificità degli interventi, per la perfetta conservazione dei beni artistici ed architettonici, anche predisponendo apposite analisi giustificative che si potranno discostare da quanto pubblicato sul prezzario.

8. Nessuna ulteriore variazione dei prezzi diversa da quelle previste dall'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 12/2011, può essere introdotta, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006.

9. Per interventi da eseguire nelle isole minori, i prezzi del prezzario andranno maggiorati fino ad una percentuale massima del 30%, variabile a seconda delle categorie di lavoro che si dovranno realizzare, individuata dal progettista in fase di progettazione, ad esclusione di quelle voci in cui è specificamente indicato.

10. Per quanto concerne i criteri di misurazione si fa espresso riferimento alla normativa contenuta nel capitolato tipo per appalti edilizi del Ministero delle infrastrutture e alla raccolta delle norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario.

11. Gli oneri di sicurezza non saranno inclusi nelle singole voci e comprenderanno ponteggi di servizio, attrezzature, opere provvisionali, opere di protezione, vie di accesso al cantiere, nonché le spese di adeguamento del cantiere in osservanza ed ai sensi dell'allegato XV, punto 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (dispositivi di protezione individuale, baraccamenti, impianto di manutenzione e illuminazione del cantiere ecc.); detti oneri non comprenderanno altresì gli apprestamenti e le misure preventive e protettive espressamente previste nel piano di sicurezza e coordinamento, ove redatto, ai sensi della normativa vigente in materia. Ogni altra opera provvisionale prevista nel piano di sicurezza non dovrà tenere conto dell'aliquota di utile di impresa in quanto non soggetta a ribasso d'asta in fase di gara.

 

     Art. 25. Affidamento incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo. Istituzione dell'albo unico regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 12/2011.

1. L'albo unico regionale dei professionisti, previsto dall'articolo 12 legge regionale n. 12/2011, è istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, con decreto del competente dirigente generale, che provvede, altresì, all'adozione di tutta la necessaria modulistica, ivi compresi i disciplinari-tipo per l'affidamento degli incarichi di cui ai commi successivi. Detti adempimenti sono conclusi entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. L'avviso per la costituzione dell'albo unico e la relativa modulistica sono pubblicati nel sito internet dell'Assessorato e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

3. All'albo unico possono richiedere di essere iscritti i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d) e) f) f-bis) g) e h) del decreto legislativo n. 163/2006.

4. L'albo è suddiviso per settori di attività, ed è aggiornato ogni sei mesi con avviso con le stesse modalità.

5. Agli iscritti all'albo unico possono essere affidati, con le modalità previste dal decreto legislativo n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, i servizi di cui all'allegato II A categoria 12 dello stesso decreto legislativo n. 163/2006, per importi inferiori a 100.000 euro al netto di IVA e oneri previdenziali.

6. All'albo unico devono attingere tutte le amministrazioni, ivi compresa quella regionale, e gli enti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12/2011 pena la non ammissibilità dei finanziamenti a qualsiasi titolo richiesti o provenienti da risorse regionali, nazionali e comunitarie e per tutte le tipologie di lavori da eseguirsi nel territorio della Regione siciliana. Le amministrazioni e gli enti, ai sensi dell'articolo 267 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 e secondo le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 163/2006, procedono alla scelta dei soggetti da invitare per l'affidamento del servizio attraverso la procedura negoziata per gli importi del servizio compresi tra la soglia fissata per l'affidamento in via fiduciaria ed euro 100.000 al netto di IVA e oneri previdenziali.

7. All'albo le amministrazioni e gli enti attingono per la scelta del soggetto a cui affidare il servizio anche per gli importi inferiori compresi entro la soglia per l'affidamento in via fiduciaria, al netto di IVA e oneri previdenziali.

8. Tutti gli enti e le amministrazioni, nonché i dipartimenti regionali, tramite il responsabile del procedimento, devono comunicare al dipartimento regionale tecnico i nominativi dei soggetti affidatari degli incarichi di servizi sia per gli affidamenti sotto il valore soglia per gli affidamenti in via fiduciaria sia per gli affidamenti compresi tra tale soglia e 100.000 euro ed entro trenta giorni dalla data del disciplinare di incarico firmato dalle parti.

9. Nel caso di mancata comunicazione entro i termini stabiliti o in caso di informazioni non veritiere, con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico, si applicano le stesse sanzioni pecuniarie a carico del R.U.P. previste dall'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006.

10. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere affidati agli iscritti all'albo di cui al comma 1 esclusivamente dal responsabile unico del procedimento. Lo stesso responsabile provvede al conferimento degli incarichi di cui agli artt. 90 e 120 del decreto legislativo n. 163/2006.

11. Il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è comunque subordinato all'attestazione da parte del dirigente responsabile della impossibilità del ricorso a professionisti interni, sulla base dei seguenti criteri:

a) rispondenza dell'incarico da conferire alle specifiche competenze professionali, accertate attraverso un esame del curriculum personale, nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) effettiva opportunità del conferimento dell'incarico al funzionario, in ragione del complesso delle attività già assegnategli, nonché del carico di lavoro;

c) rotazione degli incarichi.

 

Per l'amministrazione regionale tale accertamento è affidato ai direttori dei dipartimenti regionali, mentre per gli altri enti l'individuazione del responsabile tenuto all'accertamento stesso ha luogo con specifico provvedimento.

Il ricorso a dipendenti di altre amministrazioni si applica per gli interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici. In questo caso, la stazione appaltante, in caso di carenza del proprio organico, ricorre prioritariamente a dipendenti appartenenti a queste amministrazioni sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.

12. Per il conferimento degli appalti di servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, all. II A, ctg. 12, di importo superiore alla soglia stabilita per l'affidamento in via fiduciaria trovano integrale applicazione le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, anche per quanto concerne il soggetto titolato al conferimento degli stessi. Trovano altresì applicazione, in questo caso, i principi desumibili dal precedente comma 11, applicabili inoltre per il conferimento degli incarichi di collaudo.

 

     Art. 26. Congruità dei compensi per i servizi di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 12/2011.

1. Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione di un bando per l'affidamento di servizi o di appalto integrato, un concorrente ritenga che l'ammontare del corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara non sia stato determinato in aderenza alle modalità di cui all'articolo 262, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, può presentare richiesta di verifica del corrispettivo posto a base di gara all'ordine professionale di riferimento territorialmente competente, dandone notizia alla stazione appaltante. Laddove l'ordine, con provvedimento motivato del Consiglio, ritenga fondata la segnalazione, può inoltrare alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta di verifica, e, contestualmente, al dipartimento regionale tecnico, apposita comunicazione al riguardo, formulando le proprie proposte di modifica. Il dipartimento regionale tecnico, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ordine, effettua le verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, lettera i) della legge regionale n. 12/2011 e promuove tutte le attività volte a rimuovere le criticità rilevate, formulando le proposte correttive alla stazione appaltante, dandone contestuale riscontro all'ordine.

2. I responsabili unici del procedimento possono richiedere agli ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo da porre a base di gara del servizio di cui al decreto legislativo n. 163/2006, allegato II A, categoria 12. Qualora, entro dieci giorni, da parte degli ordini professionali non pervenga risposta alla verifica richiesta, gli enti possono procedere ugualmente.

3. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, nei quadri economici dei progetti, di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 207/2010, tra le somme a disposizione della stazione appaltante è incluso un importo pari allo 0,2 per mille dell'importo dei lavori a base d'asta.

4. L'importo di cui al precedente comma è destinato all'Ordine professionale competente per materia e per territorio nel caso in cui gli stessi procedano alla richiesta verifica di cui al comma 2.

5. Qualora il bando per l'assegnazione del servizio comporti la partecipazione di professionalità diverse, l'importo è trasferito agli ordini professionali territorialmente competenti, corrispondenti alle professionalità risultanti aggiudicatarie del servizio. Nel caso di aggiudicazione del servizio a professionalità diverse, alla ripartizione delle risorse assegnate all'ordine professionale prevalente provvede il medesimo ordine, con le modalità fissate da apposite convenzioni stipulate tra gli ordini professionali della Regione.

 

     Art. 27. Concorsi d'idee di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 12/2011.

1. Nei casi di lavori per i quali ricorrano le condizioni previste dal comma 5-bis dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 163/2006, le stazioni appaltanti applicano in via obbligatoria la procedura del concorso di idee.

2. Le circostanze che, in prevalenza, originano tali condizioni, sono quelle riferibili ad opere per le quali la scelta progettuale possa offrire diverse possibilità anche soltanto per uno dei seguenti profili: ingegneristico e/o architettonico, economico, ambientale, energetico, tecnologico, storico-artistico e conservativo.

3. Per i lavori, nei bandi relativi ai concorsi d'idee, l'amministrazione deve indicare esplicitamente quali elaborati intende richiedere, sulla base dei quali verrà fondato il giudizio. Gli elaborati richiesti non possono essere più di cinque, di livello non superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare.

4. Salvo diversa, motivata determinazione, gli elaborati da richiedere sono quelli previsti dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 207/2010, in forma semplificata, ridotti ai soli elementi ritenuti motivatamente essenziali. Il concorrente ha facoltà di predisporre comunque la proposta ideativa nella forma che ritiene più idonea alla sua corretta rappresentazione, fermo restando che il giudizio sulla proposta è fondato esclusivamente sugli elaborati richiesti nel bando.

5. Il bando per il concorso d'idee, per l'acquisizione della proprietà della proposta ideativa prescelta, deve prevederne la remunerazione, con il riconoscimento di un congruo premio. La stazione appaltante ha l'obbligo di indicare, in sede di bando, la tipologia del premio da assegnare alla idea premiata per l'acquisizione in proprietà del progetto prescelto. Il premio può consistere, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 108, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 nell'affidamento, al soggetto vincitore del concorso d'idee, della realizzazione di uno o più dei successivi livelli di progettazione, da affidare mediante procedura negoziata senza bando, con ribasso operato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Alternativamente, può essere corrisposto al vincitore il pagamento di un premio in denaro non inferiore all'80% di quanto previsto dalla tariffa professionale per la realizzazione dei soli elaborati richiesti, di livello non superiore a quelli del progetto preliminare.

6. Il bando deve contenere l'indicazione dei titoli richiesti per la partecipazione al concorso d'idee, specificando anche se la partecipazione è riservata ad una o più particolari professioni.

7. Nel caso che il premio consista nell'affidamento della realizzazione di uno o più dei successivi livelli di progettazione al soggetto vincitore del concorso d'idee, il bando deve altresì specificare i requisiti richiesti ai fini dell'incarico ed il termine, successivo alla comunicazione dell'esito della gara, entro il quale tali requisiti devono essere acquisiti. Tale termine non può superare i novanta giorni successivi alla comunicazione dell'esito della gara.

8. Il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione, può essere acquisito dal soggetto vincitore, anche mediante associazione temporanea con altri soggetti, titolari dei predetti requisiti.

9. Qualora il soggetto vincitore non sia in grado di garantire i requisiti richiesti entro i termini prescritti dal bando, l'acquisizione della proprietà della proposta ideativa prescelta avviene con il pagamento di un premio in denaro pari al 50% di quanto previsto dalla tariffa professionale prevista per la realizzazione dei soli elaborati richiesti.

10. Il bando di concorso deve esplicitamente specificare se la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di affidare anche, al vincitore, con procedura negoziata, la direzione dei lavori. Anche in questo caso, nel bando devono essere indicati i requisiti di capacità tecnico professionale ed economica di cui il soggetto vincitore deve essere in possesso, in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare ed il termine entro cui essi possano essere acquisiti, anche mediante associazione temporanea con altri soggetti.

11. Qualora il soggetto vincitore non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti richiesti entro i termini prescritti dal bando, non si procede all'affidamento della direzione dei lavori al vincitore e non si dà luogo alla maggiorazione del compenso per incarico parziale.

12. Nei casi di interventi di particolare rilevanza o complessità per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 109, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, le stazioni appaltanti possono procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi.

13. La prima fase del procedimento, esperita con le modalità del concorso d'idee, ha lo scopo di selezionare i soggetti, senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi, che vengono ammessi a partecipare alla seconda fase del procedimento.

14. Nel bando di concorso è fissato il termine di presentazione della proposta, stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema, in nessun caso inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione, e sono indicati i termini entro i quali l'amministrazione appaltante ha l'obbligo di concludere la prima fase del procedimento, dandone comunicazione, nonché quelli per l'avvio e la conclusione della seconda fase.

15. Il termine per la conclusione del procedimento di prima fase, fissato nel bando, è compreso tra i novanta ed i centoventi giorni.

16. L'avvio della seconda fase coincide con la pubblicazione dell'esito del procedimento di prima fase, da effettuare, comunque, entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di prima fase.

17. La seconda fase, avente per oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso viene affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 108, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006, mediante procedura negoziata senza bando, con ribasso operato sulla base delle vigenti tariffe professionali.

18. Il termine per la presentazione del progetto preliminare, predisposto in conformità all'articolo 17 del D.P.R. n. 207/2010, fissato nel bando, deve essere compreso tra i centoventi ed i centottanta giorni dalla pubblicazione dell'esito del procedimento di prima fase.

19. La conclusione della seconda fase ha luogo con la pubblicazione dell'esito della gara, che individua il progetto preliminare prescelto.

 

     Art. 28. Certificazione antimafia di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 12/2011.

1. Ai fini del rispetto dell'obbligo della certificazione antimafia trovano applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore, le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e quelle in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni ed informazioni antimafia vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2011, nonché le eventuali successive modifiche ed integrazioni.

2. Le stazioni appaltanti sono tenute ad estendere l'obbligo della certificazione antimafia nel caso di società che partecipano ad appalti pubblici anche ai componenti degli organi di amministrazione e del collegio sindacale.

 

     Art. 29. Criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 12/2011.

1. Nelle procedure per l'affidamento di appalti pubblici, la migliore offerta è selezionata nel rispetto degli articoli da 117 a 122 del D.P.R. n. 207/2010, salvo quanto altrimenti previsto dal presente regolamento, in specie per ciò che concerne le procedure di gara e le funzioni dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori.

2. I soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12/2011 determinano, con la delibera di indizione della procedura per l'affidamento dell'appalto, la modalità prescelta per la selezione delle offerte, fra quelle previste dall'articolo 81 del decreto legislativo n. 163/2006 e dall'articolo 19 della legge regionale n. 12/2011. Ove il criterio di selezione delle offerte sia quello previsto dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006, le stazioni appaltanti sono tenute a adeguare il bando ed il capitolato di gara alle prescrizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 12/2011, fatto salvo quanto ulteriormente previsto nei successivi commi.

3. Per i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, nel caso in cui non ritengano di utilizzare per la selezione delle offerte il criterio di cui all'articolo 19, comma 2, lett. b), della legge regionale n. 12/2011 (offerta economicamente più vantaggiosa), optando per il criterio del massimo ribasso, le amministrazioni aggiudicatrici indicano, con relazione del RUP, acclusa alla delibera o alla determina a contrarre, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto alla cui stregua il ricorso a tale criterio consente di realizzare un migliore rapporto costo/benefici, in relazione alla tipologia dei lavori da affidare ed all'importo a base d'asta, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 19 della legge regionale n. 12/2011.

4. Per l'attribuzione del punteggio previsto per gli appalti con offerta economicamente più vantaggiosa si fa esclusivo riferimento ai criteri stabiliti dagli allegati al D.P.R. n. 207/2010, nonché agli articoli 19, comma 2 e 24 della legge regionale n. 12/2011.

5. Il punteggio previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 12/2011 è così attribuito:

a) in relazione ai tempi di realizzazione dell'appalto, mediante interpolazione lineare, con attribuzione, quindi, del coefficiente 0 all'ipotetica offerta che indichi il maggior tempo di esecuzione dei lavori e l'attribuzione del coefficiente 100 all'offerta che indichi il minor tempo. Qualora il tempo di esecuzione dei lavori indicato dall'impresa che presenti la migliore offerta si discosti di oltre il 20% dal tempo di esecuzione stimato dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima provvede a verificarne la congruità in contraddittorio con l'impresa stessa, prima di procedere all'aggiudicazione. Ove la stazione appaltante ritenga, con provvedimento motivato, incongruo il tempo di esecuzione indicato dall'impresa, l'aggiudicazione è disposta prevedendo, per il caso di ritardo nell'esecuzione dell'appalto, il raddoppio delle penali fissate ai sensi dell'articolo 257 del D.P.R. n. 207/2010;

b) in relazione al costo del lavoro, a favore delle imprese che, per una percentuale non inferiore al 30% di detto costo, si impegnino ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti individuati fra le seguenti tipologie:

- apprendisti qualificati;

- soggetti titolari di contratti di formazione e lavoro, anche a part-time, previa trasformazione degli stessi;

- soggetti disoccupati da almeno 24 mesi;

- soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi;

- soggetti iscritti nelle liste di mobilità.

Il medesimo beneficio è riconosciuto alle imprese che abbiano proceduto ad analoghe assunzioni nei ventiquattro mesi antecedenti alla stipula del contratto.

La stipula del contratto d'appalto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicataria, dell'elenco nominativo dei soggetti da assumere o già disponibili e l'assunzione deve essere perfezionata entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori. Eventuali sostituzioni di lavoratori devono essere comunicate alla stazione appaltante entro i medesimi termini perentori previsti per le denunce di infortunio all'INAIL. L'aggiudicataria è onerata a mantenere la percentuale di lavoratori di cui al presente comma per tutta la durata dell'appalto, a pena di risoluzione del contratto;

c) in relazione all'utile di impresa a favore delle imprese che, in sede di presentazione dell'offerta, indichino la percentuale più elevata di utile. Qualora la percentuale di utile indicata superi il 15%, l'amministrazione aggiudicatrice provvede a verificarne la congruità in contraddittorio con l'impresa stessa, prima di procedere all'aggiudicazione. Ove la stazione appaltante ritenga, con provvedimento motivato, incongrua la percentuale di utile indicata dall'impresa, l'aggiudicazione è disposta prevedendo, per il caso di ritardo nell'esecuzione dell'appalto, il raddoppio delle penali fissate ai sensi dell'articolo 257 del D.P.R. n. 207/2010.

 

6. Gli appalti di servizi ingegneristici (decreto legislativo n. 163/2006, all. II A, ctg. 12) sono affidati con le modalità previste nella Parte III, titolo II del D.P.R. n. 207/2010 e con il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ipotesi di cui all'articolo 266 del D.P.R. n. 207/2010 (importo pari o superiore a 100.000,00 euro).

7. Per la valutazione delle offerte disciplinate dall'articolo 267 dello stesso D.P.R. n. 207/2010, di importo compreso fra la soglia fissata per l'affidamento in via fiduciaria ed euro 100.000,00, ove le stazioni appaltanti ricorrano al criterio di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006, un punteggio non inferiore al 30% di quello previsto per l'offerta tecnica è attribuito in relazione ai dati desumibili dall'allegato "O" al D.P.R. n. 207/2010. Analoga percentuale è attribuita in relazione alle voci indicate all'articolo 24 della legge regionale n. 12/2011, ove quest'ultimo venga in considerazione nella singola procedura.

8. Per l'affidamento dei servizi di importo fino alla soglia fissata per l'affidamento in via fiduciaria trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché le corrispondenti previsioni del D.P.R. n. 207/2010.

9. Nel caso in cui, per l'affidamento degli appalti di cui all'articolo 267 del D.P.R. n. 207/2010, le stazioni appaltanti non ritengano di utilizzare per la selezione delle offerte il criterio di cui all'articolo 19, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 12/2011 (offerta economicamente più vantaggiosa), optando per il criterio del massimo ribasso, le amministrazioni aggiudicatrici indicano, con relazione del RUP, acclusa alla delibera o alla determina a contrarre i presupposti di fatto e le ragioni di diritto alla cui stregua il ricorso a tale criterio consente di realizzare un migliore rapporto costo/benefici, in relazione alla tipologia dell'appalto da affidare ed all'importo a base d'asta.

10. Gli incarichi di cui all'articolo 90 ed all'articolo 120 del decreto legislativo n. 163/2006 sono affidati, con le modalità previste dal D.P.R. n. 207/2010, dal responsabile unico del procedimento (RUP), fatta salva la possibilità per le singole stazioni appaltanti di individuare nel responsabile dell'articolazione organizzativa cui pertiene l'appalto, il soggetto conferente gli incarichi di cui al citato articolo 90, comma 1, lett. a), b) e c), o quelli di cui all'articolo 120, comma 2-bis.

 

     Art. 30. Valutazioni dell'utile impresa in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 12/2011.

1. Le commissioni aggiudicatrici, in presenza di offerte con una percentuale di utile di impresa inferiore al 4%, devono verificare la regolarità delle dichiarazioni con le quali i concorrenti hanno attestato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non essere aggiudicatari di altri lavori, pubblici o privati, a tal fine acquisendo, in sede di procedimento per la verifica dell'anomalia, dichiarazione resa da parte dell'INAIL che non risultano cantieri aperti.

2. Le commissioni aggiudicatrici devono comunque procedere a verificare la congruità dell'offerta economica, accertando che la stessa non implichi la rinuncia a qualsiasi previsione di utile.

3. Gli esiti dell'aggiudicazione comprensivi della documentazione inerente il procedimento disciplinato dai precedenti commi vanno prontamente trasmessi al Dipartimento regionale tecnico.

 

     Art. 31. Utilizzazione di materiale proveniente dal riciclo degli inerti di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 12/2011.

1. Il documento preliminare di cui all'articolo 15, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, riporta anche l'indicazione delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 12/2011.

2. Gli elaborati progettuali di cui all'articolo 15, comma 9, del D.P.R. n. 207/2010, contengono anche l'indicazione degli accorgimenti atti a garantire che la prestazione tenga conto dei seguenti elementi:

- minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;

- minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;

- minore produzione di rifiuti;

- utilizzo di materiali recuperati e riciclati;

- utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale.

 

3. Il capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 42, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, illustra anche le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 12/2011.

4. Le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 120 del D.P.R. n. 207/2010 tengono conto anche degli elementi di cui al precedente comma 2.

 

     Art. 32.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

ALLEGATO A

 

 


[1] Tutti i riferimenti al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, contenuti nel presente decreto, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal al D.Lgs. n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione, per effetto dell'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8.