§ 3.6.25 - Regolamento 7 settembre 2005, n. 1564.
Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.6 appalti pubblici
Data:07/09/2005
Numero:1564


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 3.6.25 - Regolamento 7 settembre 2005, n. 1564. [1]

Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 1 ottobre 2005, n. L 257).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in particolare l’articolo 44, paragrafo 1, e l’articolo 63, paragrafo 1,

     vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l’articolo 36, paragrafo 1, l’articolo 58, paragrafo 2, l’articolo 64, paragrafo 2 e l’articolo 70, paragrafo 1,

     sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

     considerando quando segue:

      (1) La direttiva 2004/17/CE prevede che gli appalti ai quali si applica siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I bandi e gli avvisi di pubblicazione devono contenere le informazioni stabilite da tale direttiva, in particolare negli allegati XIII, XIV, XV A, XV B, XVI, XVIII e XIX.

      (2) La direttiva 2004/18/CE prevede che gli appalti ai quali si applica siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I bandi e gli avvisi di pubblicazione devono contenere le informazioni stabilite da tale direttiva, in particolare nell’allegato VII.

      (3) Le direttive del Consiglio 92/50/CEE, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, 93/36/CEE, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, 93/37/CEE, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, e 93/38/CEE, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, quali modificate dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione, stabilivano i modelli di formulari per la pubblicazione di tali bandi e avvisi.

      (4) Poiché le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE sono state sostituite dalla direttiva 2004/18/CE e la direttiva 93/38/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2004/17/CE, occorre stabilire un’unica serie di formulari standard aggiornati che tengano conto delle informazioni richieste a norma di tali direttive e siano disponibili in formati accessibili elettronicamente.

      (5) Gli Stati membri devono recepire le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in diritto interno entro il 31 gennaio 2006. È tuttavia possibile che alcuni Stati membri recepiscano queste direttive prima dello scadere di tale termine. È pertanto opportuno che, negli Stati membri in cui le misure nazionali di attuazione entrano in vigore prima della scadenza del termine di attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, gli enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 2004/17/CE e le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 2004/18/CE applichino i modelli di formulari stabiliti nel presente regolamento, a partire dall’entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli enti aggiudicatori utilizzano, dalla data di entrata in vigore delle rispettive misure nazionali di attuazione della direttiva 2004/17/CE ed al più tardi dal 1 febbraio 2006, i modelli di formulari che figurano negli allegati da IV a IX, XII e XIII del presente regolamento, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli da 41 a 44 e 63 di tale direttiva.

 

          Art. 2.

     Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano, dalla data di entrata in vigore delle rispettive misure nazionali di attuazione della direttiva 2004/18/CE ed al più tardi dal 1 febbraio 2006, i modelli di formulari che figurano negli allegati I, II, III e VIII a XIII del presente regolamento, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli 35, 36, 58, 64, 69 e 70 di tale direttiva.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

Allegati

 

     Allegato I: formulario standard 1: «Avviso di preinformazione»

     Allegato II: formulario standard 2: «Bando di gara»

     Allegato III: formulario standard 3: «Avviso relativo agli appalti aggiudicati»

     Allegato IV: formulario standard 4: «Avviso indicativo periodico Settori speciali»

     Allegato V: formulario standard 5: «Bando di gara Settori speciali»

     Allegato VI: formulario standard 6: «Avviso relativo agli appalti aggiudicati Settori speciali»

     Allegato VII: formulario standard 7: «Sistema di qualificazione Settori speciali»

     Allegato VII: formulario standard 8: «Avviso sul profilo di committente»

     Allegato IX: formulario standard 9: «Bando di gara semplificato nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione»

     Allegato X: formulario standard 10: «Concessione di lavori pubblici»

     Allegato XI: formulario standard 11: «Bando di gara Appalti aggiudicati da un concessionario che non è un’amministrazione aggiudicatrice»

     Allegato XII: formulario standard 12: «Bando di concorso di progettazione»

     Allegato XIII: formulario standard 13: «Risultati di un concorso di progettazione»

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

     Allegato A

     Altri indirizzi e punti di contatto

     (Omissis)

 

     Allegato B

     Informazioni sui lotti

     (Omissis)

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)

 

     Allegato A

     Altri indirizzi e punti di contatto

     (Omissis)

 

     Allegato B

     Informazioni sui lotti

     (Omissis)

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis)

 

     Allegato C

     Categorie di servizi di cui alla Sezione II: oggetto dellìappalto

     (Omissis)

 

     Allegato D

     Avviso relativo agli appalti aggiudicati

     (Omissis)

 

ALLEGATO IV

 

     (Omissis)

 

     Allegato A

     Altri indirizzi e punti di contatto

     (Omissis)

 

     Allegato B

     Informazioni sui lotti

     (Omissis)

 

ALLEGATO V

 

     (Omissis)

 

     Allegato A

     Altri indirizzi e punti di contatto

     (Omissis)

 

     Allegato B

     Informazioni sui lotti

     (Omissis)

 

ALLEGATO VI

 

     (Omissis)

 

     Allegato C

     Categorie di servizi di cui alla Sezione II: oggetto dellìappalto

     (Omissis)

 

     Allegato D

     Avviso relativo agli appalti aggiudicati – Settori speciali

     (Omissis)

 

ALLEGATO VII

 

     (Omissis)

 

     Allegato A

     Altri indirizzi e punti di contatto

     (Omissis)

 

ALLEGATO VIII

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO IX

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO X

 

     (Omissis)

 

     Allegato A

     Altri indirizzi e punti di contatto

     (Omissis)

 

ALLEGATO XI

 

     (Omissis)

 

     Allegato A

     Altri indirizzi e punti di contatto

     (Omissis)

 

ALLEGATO XII

 

     (Omissis)

 

     Allegato A

     Altri indirizzi e punti di contatto

     (Omissis)

 

ALLEGATO XIII

 

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 842/2011.