§ 3.6.48 - Regolamento 19 agosto 2011, n. 842.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.6 appalti pubblici
Data:19/08/2011
Numero:842


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 3.6.48 - Regolamento 19 agosto 2011, n. 842. [1]

Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento (CE) n. 1564/2005

(G.U.U.E. 27 agosto 2011, n. L 222)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 

vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori [1], in particolare l'articolo 3 bis,

 

vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni [2], in particolare l'articolo 3 bis,

 

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali [3], in particolare l'articolo 44, paragrafo 1, e l'articolo 63, paragrafo 1,

 

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [4], in particolare gli articoli 36, paragrafo 1, 58, paragrafo 2, 64, paragrafo 2 e 70, paragrafo 1,

 

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE [5], in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, l'articolo 52, paragrafo 1, e l'articolo 64,

 

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

 

considerando quando segue:

 

(1) Le direttive 89/665/CEE e 2004/18/CE stabiliscono che le forniture, i lavori e i servizi pubblici devono essere pubblicizzati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Occorre che gli avvisi di queste pubblicazioni comprendano le informazioni stabilite in tali direttive.

 

(2) Le direttive 92/13/CEE e 2004/17/CE stabiliscono che gli appalti pubblici nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni devono essere pubblicizzati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Occorre che gli avvisi di queste pubblicazioni comprendano le informazioni stabilite in tali direttive.

 

(3) A norma della direttiva 2009/81/CE alcuni appalti di lavori, di forniture e di servizi nel settore della difesa e della sicurezza sono pubblicizzati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Occorre che gli avvisi di questa pubblicazione comprendano le informazioni stabilite in tale direttiva.

 

(4) Il regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici [6], stabilisce i modelli di formulari di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE.

 

(5) Al fine di soddisfare le prescrizioni della direttiva 2009/81/CE e di garantire la piena efficacia delle direttive 89/665/CEE, 92/13/CEE, 2004/17/CE e 2004/18/CE, occorre adattare ed integrare i formulari allegati al regolamento (CE) n. 1564/2005. Occorre inoltre aggiornare alcuni elementi dei modelli di formulari per tenere conto del progresso tecnico. Dati il numero e la portata degli adeguamenti necessari, è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1564/2005,

 

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Gli enti aggiudicatori utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati da IV a IX, e agli allegati XII e XIII del presente regolamento, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli da 41 a 44 e 63 della direttiva 2004/17/CE.

 

     Art. 2.

Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati I, II, III e da VII a XIII del presente regolamento, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli 35, 36, 58, 64, 69 e 70 della direttiva 2004/18/CE.

 

     Art. 3.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'avviso di cui all'articolo 3 bis delle direttive 86/665/CEE e 92/13/CEE, il modello di formulario di cui all'allegato XIV del presente regolamento.

 

     Art. 4.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea degli avvisi di cui agli articoli 30, 32, 52 e 64 della direttiva 2009/81/CE, i modelli di formulari di cui agli allegati da XV a XVIII del presente regolamento.

 

     Art. 5.

Il regolamento (CE) n. 1564/2005 è abrogato.

 

     Art. 6.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.

 

[2] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.

 

[3] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

 

[4] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

 

[5] GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

 

[6] GU L 257 dell'1.10.2005, pag. 1.

 

 

ALLEGATI

 


[1] Abrogato dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2015/1986, con la decorrenza ivi prevista.