§ 3.5.20 - L.R. 24 ottobre 2002, n. 20.
Disciplina dell’organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Abrogazione delle leggi regionali 31 maggio 1983, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.5 calamità naturali
Data:24/10/2002
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Compiti).
Art. 3.  (Organizzazione territoriale).
Art. 4.  (Attività di protezione civile).
Art. 5.  (Direzione delle attività di protezione civile).
Art. 6.  (Attività di estinzione degli incendi e di soccorso).
Art. 7.  (Attività di interesse locale).
Art. 8.  (Dotazioni e formazione del personale volontario).
Art. 9.  (Finanziamenti).
Art. 10.  (Contributi regionali).
Art. 11.  (Esercizio di funzioni).
Art. 12.  (Personale volontario).
Art. 13.  (Personale volontario aspirante).
Art. 14.  (Personale volontario operativo).
Art. 15.  (Personale volontario di supporto).
Art. 16.  (Vigili volontari operativi idonei all’incarico di caposquadra).
Art. 17.  (Incarichi di caposquadra e di capodistaccamento volontari).
Art. 18.  (Organi rappresentativi del personale volontario).
Art. 19.  (Assemblea del distaccamento).
Art. 20.  (Consiglio del distaccamento).
Art. 21.  (Capodistaccamento).
Art. 22.  (Ispettori di Comunità montana e della città di Aosta).
Art. 23.  (Consiglio del personale volontario).
Art. 24.  (Presidente del consiglio del personale volontario).
Art. 25.  (Assemblea del personale volontario).
Art. 26.  (Elezione degli organi rappresentativi del personale volontario).
Art. 27.  (Organico).
Art. 28.  (Collocazione del personale già in servizio).
Art. 29.  (Reclutamento).
Art. 30.  (Avanzamento a vigile volontario operativo).
Art. 31.  (Avanzamento a vigile idoneo all’incarico di caposquadra).
Art. 32.  (Accertamento dell’idoneità psicofisica).
Art. 33.  (Corsi di formazione).
Art. 34.  (Corsi di specializzazione e aggiornamento).
Art. 35.  (Esercitazioni).
Art. 36.  (Attività dei vigili volontari).
Art. 37.  (Chiamata in servizio).
Art. 38.  (Assicurazioni).
Art. 39.  (Tessera di riconoscimento).
Art. 40.  (Esonero e sanzioni disciplinari).
Art. 41.  (Censura).
Art. 42.  (Destituzione).
Art. 43.  (Commissione disciplinare).
Art. 44.  (Ricorsi).
Art. 45.  (Cause di cessazione e limiti di età).
Art. 46.  (Perdita di idoneità al servizio).
Art. 47.  (Disposizioni relative al personale che cessa dal servizio).
Art. 48.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 49.  (Disposizione transitoria).
Art. 50.  (Abrogazioni).
Art. 51.  (Entrata in vigore).


§ 3.5.20 - L.R. 24 ottobre 2002, n. 20. [1]

Disciplina dell’organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Abrogazione delle leggi regionali 31 maggio 1983, n. 38, 27 maggio 1988, n. 37 e del regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1.

(B.U. 26 novembre 2002, n. 51).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina le funzioni e l’organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d’Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale)).

 

     Art. 2. (Compiti).

     1. Al personale volontario sono attribuiti compiti di:

     a) protezione civile;

     b) estinzione degli incendi;

     c) svolgimento di soccorsi tecnici urgenti.

     2. I compiti di cui al comma 1, prestati dal personale volontario, sono gratuiti per i soggetti nei cui confronti sono esercitati, salvo quanto previsto all’articolo 16 della l.r. 7/1999.

 

     Art. 3. (Organizzazione territoriale).

     1. Il personale volontario, organizzato su base comunale, costituisce i distaccamenti comunali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

     2. Salvo che nella città di Aosta, non può essere costituito più di un distaccamento in ogni Comune.

     3. Il personale dei distaccamenti comunali di cui al comma 1 costituisce, a livello regionale, la componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della l.r. 7/1999.

 

     Art. 4. (Attività di protezione civile).

     1. Il personale volontario svolge, a richiesta degli organismi comunali o regionali di protezione civile preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti, attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni interessate da eventi calamitosi e ogni altra attività diretta a superare l’emergenza.

     2. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, il personale volontario concorre, in particolare, alla predisposizione e all’attuazione dei seguenti principali compiti urgenti:

     a) individuazione dei rischi e determinazione delle zone del territorio soggette a tali rischi;

     b) riduzione al minimo delle possibilità che si verifichino danni conseguenti a calamità;

     c) attuazione delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;

     d) interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite da eventi catastrofici ogni forma di prima assistenza.

     3. Il personale volontario svolge le attività di cui ai commi 1 e 2 in concorso con le altre strutture operative coordinate dalla protezione civile.

 

     Art. 5. (Direzione delle attività di protezione civile).

     1. I distaccamenti comunali del personale volontario svolgono le attività di protezione civile sotto la direzione del sindaco. Il sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio di competenza, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Presidente della Regione.

     2. Nell’ipotesi in cui l’emergenza non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, il sindaco chiede al Presidente della Regione l’intervento di altre forze operative. In tal caso, il personale volontario svolge l’attività di protezione civile sotto il coordinamento dell’organo di protezione civile competente e la direzione:

     a) del comandante delle squadre di soccorso del personale professionista dei vigili del fuoco, qualora il suddetto personale partecipi alle operazioni;

     b) dei capisquadra e dei capidistaccamento di cui all’articolo 17, in assenza o in attesa dell’intervento del personale professionista. [2]

     3. In aggiunta agli interventi effettuati con le modalità di cui ai commi 1 e 2, il personale volontario partecipa alle attività della colonna mobile regionale in concorso con altre strutture, all’interno o al di fuori del territorio regionale, sotto la direzione del responsabile individuato dall’organo di protezione civile competente. [3]

 

     Art. 6. (Attività di estinzione degli incendi e di soccorso).

     1. Il personale volontario, quale parte integrante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, partecipa all’attività di estinzione degli incendi, nonché ai servizi tecnici e di prevenzione urgenti per la tutela dell’incolumità delle persone e per la salvaguardia dei beni, sotto la direzione del comandante delle squadre di soccorso del personale professionista dei vigili del fuoco [4].

     2. In assenza o in attesa dell’intervento del personale professionista, la direzione operativa delle singole squadre e il coordinamento delle attività del distaccamento comunale sono posti, rispettivamente, sotto la direzione dei capisquadra e dei capidistaccamento di cui all’articolo 17. [5]

     3. L’attività di cui al comma 1 si svolge secondo quanto stabilito al titolo I della l.r. 7/1999.

     4. L’attività di cui al comma 1, per quanto concerne gli incendi boschivi, è esercitata in ausilio al Corpo forestale della Valle d’Aosta, sotto la diretta responsabilità del proprio caposquadra e in base alle direttive generali degli organi forestali regionali competenti [6].

 

     Art. 7. (Attività di interesse locale).

     1. Il personale volontario, in subordine alle attività di cui agli articoli 4 e 6, può svolgere, organizzato come distaccamento comunale:

     a) attività di interesse per le comunità locali, operando sotto la direzione e la responsabilità del sindaco o del capodistaccamento competenti per territorio;

     b) attività di promozione della formazione e aggiornamento di gruppi giovanili aspiranti vigili del fuoco.

     2. Il Comune, di concerto con il consiglio del distaccamento di cui all’articolo 20, definisce, con proprio regolamento, i compiti e le modalità organizzative relativi allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

     3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il personale volontario può utilizzare le attrezzature e gli automezzi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco disponibili localmente.

     4. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo sono a carico dei Comuni.

 

     Art. 8. (Dotazioni e formazione del personale volontario).

     1. La struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e soccorso, sentito il consiglio del personale volontario di cui all’articolo 23, provvede:

     a) a dotare il personale volontario di autoveicoli e di attrezzature di soccorso, nonché di equipaggiamenti aventi funzioni di dispositivi di protezione individuale;

     b) ad organizzare le attività di formazione e di addestramento per conseguire una maggiore efficienza e protezione dai rischi del personale volontario nell’attività di soccorso.

     2. I Comuni provvedono, secondo le proprie possibilità, a dotare i distaccamenti comunali di una sede idonea, nonché a contribuire, sentita la struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e soccorso, al potenziamento delle attrezzature e dei generi di equipaggiamento.

 

     Art. 9. (Finanziamenti).

     1. I distaccamenti comunali sono finanziati attraverso:

     a) i finanziamenti regionali previsti dalla presente legge;

     b) i contributi degli enti locali;

     c) i contributi o le donazioni concessi da soggetti privati o enti pubblici.

     2. I Comuni gestiscono i trasferimenti finanziari di cui al comma 1 nell’ambito del proprio bilancio, al fine di garantire il funzionamento e l’attività del distaccamento comunale, secondo le indicazioni del distaccamento stesso.

 

     Art. 10. (Contributi regionali).

     1. La Regione concede a tutti i distaccamenti comunali un contributo forfetario anche in rapporto al numero dei componenti del distaccamento comunale, nonché alla partecipazione del personale del distaccamento stesso:

     a) agli interventi effettuati in attuazione dei compiti di cui all’articolo 2, ai corsi di addestramento, alle esercitazioni organizzate a livello regionale e alle riunioni di servizio;

     b) alle esercitazioni e ai corsi di formazione e addestramento organizzati a livello locale.

     2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità applicative del presente articolo.

 

     Art. 11. (Esercizio di funzioni).

     1. Le funzioni attribuite ai Comuni dalla presente legge possono essere svolte in forma associata attraverso la Comunità montana di appartenenza, ai sensi dell’articolo 83 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta).

 

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO

 

     Art. 12. (Personale volontario).

     1. Il personale volontario si distingue, in ragione del grado di formazione raggiunto e dell’idoneità psicofisica posseduta, in:

     a) personale aspirante;

     b) personale operativo;

     c) personale di supporto.

 

     Art. 13. (Personale volontario aspirante).

     1. Possono fare parte del personale volontario aspirante coloro i quali:

     a) abbiano raggiunto i 18 anni e non abbiano superato i 65 anni di età [7];

     b) abbiano adempiuto l’obbligo scolastico;

     c) siano in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali di cui all’articolo 32, comma 3;

     d) non si trovino nelle ipotesi di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

     1bis. Gli aspiranti, al termine del periodo di formazione, assumono:

     a) se di età inferiore ai 45 anni, la qualifica di volontario operativo di cui all’articolo 14;

     b) se di età superiore ai 45 anni, la qualifica di volontario di supporto di cui all’articolo 15 [8].

     2. In deroga a quanto previsto al comma 1 bis, lettera b), gli aspiranti di età superiore ai 45 anni possono chiedere di far parte del personale volontario operativo di cui all’articolo 14. La richiesta può essere accolta, in relazione a particolari necessità del Corpo, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso, sentito il capodistaccamento di appartenenza [9].

     3. Il personale volontario aspirante svolge attività di supporto tecnico e logistico alle operazioni di pronto intervento e partecipa alle esercitazioni sotto la direzione e la responsabilità del personale volontario operativo e/o del personale professionista.

     4. Il personale volontario aspirante assume la qualifica di vigile volontario aspirante.

 

     Art. 14. (Personale volontario operativo).

     1. Fanno parte del personale volontario operativo:

     a) i vigili volontari aspiranti che abbiano frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all’articolo 33, comma 1;

     b) il personale di cui all’articolo 30, comma 2;

     c) il personale di cui all’articolo 48 della l.r. 7/1999.

     2. Il personale volontario operativo svolge i compiti di cui all’articolo 2.

     3. Il personale volontario operativo assume la qualifica di vigile volontario operativo.

 

     Art. 15. (Personale volontario di supporto).

     1. Fanno parte del personale volontario di supporto:

     a) i vigili volontari aspiranti che, avendo presentato domanda di iscrizione dopo aver compiuto i 45 anni di età, abbiano frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all’articolo 33, comma 1, salvo il caso previsto all’articolo 13, comma 2 [10];

     b) i vigili volontari operativi che, avendo perduto l’idoneità psicofisica prevista per il personale volontario operativo, siano ancora in possesso di quella prevista per il personale volontario di supporto.

     2. Il personale volontario di supporto svolge attività di supporto tecnico e logistico alle attività operative senza esposizione diretta ai rischi di infortunio specifici del vigile del fuoco.

     3. Il personale volontario di supporto assume la qualifica di vigile volontario di supporto.

 

     Art. 16. (Vigili volontari operativi idonei all’incarico di caposquadra).

     1. Nell’ambito del personale volontario operativo, è prevista la qualifica di vigile volontario operativo idoneo all’incarico di caposquadra.

     2. I vigili idonei all’incarico di caposquadra, oltre ai requisiti previsti per i vigili volontari operativi, devono essere in possesso dei seguenti:

     a) aver maturato una anzianità di servizio di almeno 3 anni;

     b) aver frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all’articolo 33, comma 2.

 

     Art. 17. (Incarichi di caposquadra e di capodistaccamento volontari).

     1. Al fine di provvedere rispettivamente alla direzione operativa delle squadre d’intervento ed al coordinamento dell’attività del distaccamento, sono conferiti gli incarichi di caposquadra volontario e di capodistaccamento volontario.

     2. I capisquadra volontari sono nominati dall’assemblea del distaccamento, di cui all’articolo 19, tra i vigili idonei all’incarico di caposquadra.

     3. I capidistaccamento comunali sono nominati dall’assemblea del distaccamento, di cui all’articolo 19, tra tutto il personale del distaccamento in possesso di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nei ruoli del personale volontario.

 

CAPO III

ORGANI RAPPRESENTATIVI DEL PERSONALE VOLONTARIO

 

     Art. 18. (Organi rappresentativi del personale volontario).

     1. Gli organi rappresentativi del personale volontario sono:

     a) l’assemblea del distaccamento;

     b) il consiglio del distaccamento;

     c) il capodistaccamento;

     d) gli ispettori di Comunità montana e della città di Aosta;

     e) il consiglio del personale volontario;

     f) il presidente e il vice presidente del consiglio del personale volontario;

     g) l’assemblea del personale volontario.

 

     Art. 19. (Assemblea del distaccamento).

     1. L’assemblea del distaccamento è composta da tutto il personale volontario iscritto nei ruoli del distaccamento del comune di appartenenza.

     2. L’assemblea del distaccamento svolge i seguenti compiti:

     a) nomina il consiglio del distaccamento;

     b) nomina il capodistaccamento;

     c) nomina i capisquadra, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 27, comma 3;

     d) approva i programmi operativi del distaccamento.

     3. Nell’ambito delle proprie competenze, i regolamenti comunali di cui all’articolo 7, comma 2, possono attribuire ulteriori compiti all’assemblea del distaccamento.

     4. L’assemblea del distaccamento è convocata dal capodistaccamento in seduta ordinaria almeno una volta all’anno ed in seduta straordinaria quando lo richiedano:

     a) almeno un quinto dei componenti l’organico del distaccamento comunale;

     b) il sindaco;

     c) il presidente del consiglio del personale volontario di cui all’articolo 24;

     d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso.

     5. L’assemblea del distaccamento delibera in presenza di almeno un terzo dei componenti l’organico del distaccamento comunale e a maggioranza dei presenti. Se non si raggiunge il numero legale, il capodistaccamento procede ad una seconda convocazione che deve avvenire, di norma, entro dieci giorni dalla prima. In quest’ultimo caso, l’assemblea delibera qualunque sia il numero dei presenti.

 

     Art. 20. (Consiglio del distaccamento).

     1. Il consiglio del distaccamento è composto dal capodistaccamento, che lo presiede, e da almeno due consiglieri rappresentanti del personale volontario del distaccamento stesso.

     2. Il consiglio del distaccamento svolge i seguenti compiti:

     a) esprime motivato parere in ordine all’accettazione o all’esclusione delle domande di arruolamento nel personale volontario del distaccamento;

     b) esprime motivato parere in ordine all’ammissione ai corsi successivi del personale che non abbia frequentato con esito positivo i corsi di cui all’articolo 33;

     c) esprime motivato parere in ordine al trattenimento in servizio del personale di supporto oltre il sessantacinquesimo anno di età;

     d) predispone i programmi operativi del distaccamento;

     e) indica al sindaco e al dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso le necessità del distaccamento;

     f) predispone gli ordini del giorno dell’assemblea del distaccamento.

     3. Nell’ambito delle proprie competenze, i regolamenti comunali di cui all’articolo 7, comma 2, possono attribuire ulteriori compiti al consiglio del distaccamento.

     4. Il consiglio del distaccamento è convocato dal capodistaccamento in seduta ordinaria almeno una volta ogni trimestre ed in seduta straordinaria quando lo richiedano:

     a) almeno due consiglieri;

     b) il sindaco;

     c) il presidente del consiglio del personale volontario di cui all’articolo 24;

     d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso.

     5. Il consiglio delibera in presenza di almeno la metà dei componenti e a maggioranza dei presenti.

 

     Art. 21. (Capodistaccamento).

     1. Il capodistaccamento rappresenta e presiede l’assemblea e il consiglio del distaccamento.

     2. Il capodistaccamento, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal componente più anziano del consiglio.

     3. Il capodistaccamento, in particolare, provvede:

     a) alla suddivisione del distaccamento in squadre;

     b) alla programmazione delle esercitazioni del distaccamento;

     c) alla tenuta dei registri con gli elenchi dei componenti del distaccamento;

     d) alla sorveglianza e manutenzione delle attrezzature e degli automezzi in dotazione;

     e) alla tenuta dei registri delle attività del distaccamento;

     f) alla cura delle pratiche amministrative;

     g) alla redazione, direttamente o tramite delegato, dei verbali delle assemblee e delle riunioni del consiglio.

 

     Art. 22. (Ispettori di Comunità montana e della città di Aosta).

     1. Al fine di provvedere ai compiti di cui ai commi 2 e 3, i capidistaccamento di ogni Comunità montana e della città di Aosta nominano un ispettore di Comunità scelto tra il personale operativo o di supporto.

     2. Gli ispettori di Comunità montana e della città di Aosta, in collaborazione con il personale professionista incaricato, provvedono al controllo dei distaccamenti comunali in ordine a questioni tecniche quali, in particolare:

     a) l’organizzazione di esercitazioni in comune;

     b) il rispetto delle disposizioni di servizio;

     c) il controllo dello stato d’uso e dell’idoneità degli automezzi, delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione ai distaccamenti.

     3. Gli ispettori di Comunità montana e della città di Aosta riferiscono periodicamente, con relazione scritta, al consiglio del personale volontario di cui all’articolo 23 in merito all’andamento delle attività dei distaccamenti della propria zona.

     4. Gli ispettori di Comunità montana e della città di Aosta non possono far parte del consiglio del personale volontario di cui all’articolo 23.

 

     Art. 23. (Consiglio del personale volontario).

     1. Il consiglio del personale volontario è composto dai rappresentanti delle Comunità montane e della città di Aosta, nominati ai sensi del comma 2.

     2. I capidistaccamento di ogni Comunità montana e della città di Aosta eleggono, per ogni Comunità montana e per la città di Aosta, un rappresentante ciascuno, scelto tra il personale volontario dei distaccamenti comunali appartenenti alla Comunità stessa.

     3. Il consiglio del personale volontario nomina nel proprio ambito il presidente e il vice presidente.

     4. Il consiglio del personale volontario è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

     5. Il presidente convoca il consiglio del personale volontario in seduta ordinaria almeno una volta ogni trimestre, con nota scritta inviata almeno cinque giorni prima, ed in seduta straordinaria quando lo richiedono almeno cinque consiglieri o il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso.

     6. Il consiglio del personale volontario svolge, in particolare, i seguenti compiti:

     a) elabora un piano di ripartizione dei fondi assegnati dalla Regione ai distaccamenti comunali;

     b) designa i rappresentanti del personale volontario in seno alla Commissione di cui all’articolo 6 del regoparmi lamento regionale 8 marzo 2000, n. 1 (Attuazione dell’articolo 56 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d’Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale));

     c) svolge l’istruttoria sui provvedimenti disciplinari nei confronti del personale volontario;

     d) individua i criteri secondo cui può essere disposto l’esonero dal servizio, nel caso di assenza continuata dalle esercitazioni;

     e) propone l’istituzione di corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento del personale volontario;

     f) propone l’organizzazione di periodiche esercitazioni del personale;

     g) promuove studi e dibattiti di interesse per il personale volontario;

     h) delibera le convocazioni dell’assemblea del personale volontario;

     i) predispone e approva le relazioni preventive e consuntive delle attività del personale volontario;

     j) delibera l’adesione del personale volontario ad organismi regionali, nazionali ed internazionali del volontariato.

 

     Art. 24. (Presidente del consiglio del personale volontario).

     1. Il presidente del consiglio del personale volontario è il rappresentante del personale volontario ed esercita le seguenti funzioni:

     a) presiede il consiglio e l’assemblea del personale volontario;

     b) rappresenta il personale volontario presso gli organismi ed enti regionali, nazionali ed internazionali;

     c) dispone la convocazione degli organi che presiede.

     2. Il presidente del consiglio del personale volontario, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente con il quale collabora in via ordinaria nella conduzione amministrativa e organizzativa del personale volontario.

 

     Art. 25. (Assemblea del personale volontario).

     1. L’assemblea del personale volontario, di seguito denominata assemblea, è composta dal personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

     2. Il presidente convoca l’assemblea in seduta ordinaria di norma una volta l’anno; essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

     3. Il presidente convoca l’assemblea in seduta straordinaria quando lo richiedano:

     a) almeno un quarto dei distaccamenti comunali;

     b) almeno un quarto del personale volontario;

     c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso.

     4. Il presidente convoca l’assemblea almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione mediante nota scritta contenente l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione nonché l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

     5. L’assemblea, in particolare, approva le relazioni preventive e consuntive dell’attività del personale volontario di rilevanza regionale.

 

     Art. 26. (Elezione degli organi rappresentativi del personale volontario).

     1. Gli organi rappresentativi del personale volontario di cui agli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 durano in carica quattro anni ed i loro componenti possono essere rieletti alla stessa o ad altre cariche. Gli organi del personale volontario in carica sono comunque prorogati fino all’avvenuta elezione dei nuovi organi.

     2. Gli eletti negli organi rappresentativi del personale volontario cessano dalla carica ricoperta per scadenza del mandato, per dimissioni o per altre cause.

     3. Nel corso del quadriennio, tutte le cariche rimaste vacanti, per dimissioni o per altre cause, devono essere ricoperte di norma entro quarantacinque giorni. Tutte le cariche cessano comunque allo scadere naturale del quadriennio.

     4. Le elezioni degli organi rappresentativi del personale volontario devono essere tenute ogni quadriennio.

     5. Tutte le elezioni degli organi rappresentativi del personale volontario sono effettuate a scrutinio segreto e sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano di età.

 

CAPO IV

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE VOLONTARIO

 

     Art. 27. (Organico).

     1. Al fine di garantire al personale volontario una gestione e organizzazione compatibile con i compiti indicati all’articolo 2, il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso, sentito il consiglio del personale volontario, fissa periodicamente il numero complessivo di unità che compongono l’organico del personale volontario.

     2. Non possono essere istituiti distaccamenti con un numero complessivo di volontari inferiore a quattro unità.

     3. Il numero dei capisquadra necessari al regolare funzionamento del distaccamento, indicativamente uno ogni cinque vigili, è stabilito dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso, su proposta del consiglio del distaccamento stesso.

 

     Art. 28. (Collocazione del personale già in servizio). [11]

     1. Il personale volontario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritto nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari ai sensi della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 (Norme per il volontariato dei Servizi antincendio - Protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari), è inserito nei ruoli dei distaccamenti comunali, con le seguenti corrispondenti qualifiche:

     a) vigili volontari operativi per i vigili volontari ed i vigili volontari scelti;

     b) vigili volontari idonei all’incarico di caposquadra per i capisquadra volontari.

     2. Il personale volontario di cui al comma 1 deve:

     a) essere sottoposto, entro il 31 dicembre 2005, agli accertamenti dell’idoneità psicofisica di cui all’articolo 32;

     b) aver frequentato o frequentare, entro il 31 dicembre 2004, con esito positivo, appositi corsi di formazione organizzati dalla Regione.

     3. È collocato nel personale volontario di supporto, se in possesso dell’idoneità psicofisica richiesta per tale qualifica, il personale che non risulti in possesso del requisito dell’idoneità psicofisica richiesta per il personale volontario operativo.

     4. È cancellato dai ruoli del personale volontario il personale, iscritto ai sensi della l.r. 37/1988, che:

     a) non risulti in possesso dell’idoneità psicofisica richiesta per il personale volontario di supporto o che non si sottoponga all’accertamento dell’idoneità psicofisica;

     b) non abbia frequentato o non frequenti, entro il 31 dicembre 2004, con esito positivo, alcun corso di formazione organizzato dalla Regione;

     c) non accetti l’inserimento nei ruoli di cui al comma 1.

     5. In deroga a quanto previsto al comma 4, lettera b), è collocato nel personale volontario di supporto, se in possesso dell’idoneità psicofisica richiesta per tale qualifica, il personale che, pur non avendo frequentato con esito positivo alcun corso di formazione organizzato dalla Regione, abbia raggiunto i 57 anni di età.

 

     Art. 29. (Reclutamento).

     1. Il personale volontario è reclutato a domanda, presentata, di norma, al capodistaccamento del comune di residenza.

     2. L’iscrizione, con la qualifica di vigile volontario aspirante, avviene con provvedimento del dirigente regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso, su proposta del consiglio del distaccamento.

     3. Il personale iscritto deve essere sottoposto:

a) per il passaggio nel personale operativo, agli accertamenti di cui all’articolo 32, comma 1, lettera a);

b) per il passaggio nel personale di supporto, limitatamente a quello di età superiore ai 45 anni, agli accertamenti di cui all’articolo 32, comma 1, lettera b) [12].

     3bis. Il personale risultato idoneo è ammesso a frequentare il corso di cui all’articolo 33, comma 1 [13].

     4. Coloro che non risultano idonei agli accertamenti di cui al comma 3, o che non frequentino con esito positivo il corso di cui all’articolo 33, comma 1, decadono dalla qualifica di vigile volontario aspirante.

 

     Art. 30. (Avanzamento a vigile volontario operativo).

     1. I vigili volontari aspiranti, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 1, dopo aver superato il corso di cui all’articolo 33, comma 1, assumono la qualifica di vigili volontari operativi.

     2. A richiesta, sono iscritti nel ruolo dei vigili volontari operativi coloro che hanno prestato servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nelle analoghe organizzazioni delle Regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano.

     3. L’avanzamento dei vigili volontari aspiranti è dichiarato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di servizio antincendio e di soccorso.

 

     Art. 31. (Avanzamento a vigile idoneo all’incarico di caposquadra).

     1. Il personale operativo, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, può richiedere, presentando domanda al capodistaccamento del Comune di appartenenza, l’iscrizione ad uno dei corsi di cui all’articolo 33, comma 2.

     2. Gli idonei al corso sono nominati vigili idonei all’incarico di caposquadra dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso.

     3. Il personale volontario non idoneo può essere ammesso a frequentare corsi successivi.

 

     Art. 32. (Accertamento dell’idoneità psicofisica).

     1. Gli accertamenti dell’idoneità psicofisica sono effettuati secondo i seguenti livelli:

     a) accertamenti preliminari al passaggio nel personale operativo [14];

     b) accertamenti preliminari al passaggio nel personale di supporto;

     c) accertamenti periodici per il personale operativo e per il personale di supporto.

     2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati dalla struttura competente dell’Azienda regionale USL della Valle d’Aosta [15].

     3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità degli accertamenti di cui al comma 1, i requisiti psicofisici ed attitudinali oggetto di accertamento, nonché la periodicità degli accertamenti di cui al comma 1, lettera c).

     4. Il personale volontario può essere sottoposto agli accertamenti di cui al comma 1, lettera c), anche indipendentemente dalla periodicità, su motivata richiesta del comandante del personale professionista dei vigili del fuoco o del capodistaccamento.

     5. Il personale operativo che, a seguito degli accertamenti di cui al comma 1, non risulti più in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali oggetto di accertamento transita nel ruolo dei vigili volontari di supporto, se in possesso dei requisiti richiesti per tale qualifica o, in caso contrario, è cancellato dai ruoli del personale volontario.

     6. [L’accertamento dell’idoneità psicofisica per i vigili volontari di supporto non provenienti dal ruolo dei vigili volontari operativi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), e l’accertamento periodico per il personale di supporto sono effettuati dal medico curante] [16].

 

     Art. 33. (Corsi di formazione).

     1. Il personale volontario aspirante, per transitare nei ruoli del personale dei vigili volontari operativi o dei vigili volontari di supporto, deve frequentare un corso di formazione organizzato dalla struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso.

     2. I vigili volontari operativi, per ottenere l’idoneità all’incarico di caposquadra, devono frequentare un apposito corso di formazione organizzato dalla struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso.

 

     Art. 34. (Corsi di specializzazione e aggiornamento).

     1. La struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso, di concerto con il consiglio del personale volontario, organizza corsi di aggiornamento e specializzazione, prevalentemente riservati ai vigili volontari operativi, da tenersi periodicamente.

     2. Salvo i casi di comprovato impedimento, la mancata frequenza di corsi di specializzazione organizzati appositamente per i capisquadra, i capidistaccamento e gli ispettori di Comunità montana e della città di Aosta comporta la decadenza dagli incarichi stessi.

 

     Art. 35. (Esercitazioni).

     1. Il consiglio del personale volontario, in accordo con le strutture regionali competenti, predispone esercitazioni periodiche di addestramento per il personale volontario, da attuarsi a livello regionale.

     2. In sede locale, i capidistaccamento e gli ispettori di Comunità montana e della città di Aosta organizzano periodiche esercitazioni di addestramento per il personale volontario.

     3. Il personale volontario deve partecipare alle esercitazioni di addestramento e può essere occasionalmente esonerato dalla partecipazione alle stesse per comprovati motivi famigliari o di salute.

 

CAPO V

OPERATIVITÀ DEI SERVIZI

 

     Art. 36. (Attività dei vigili volontari).

     1. Nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 4 e 6, il personale volontario è chiamato a prestare servizio ogniqualvolta se ne presenti la necessità e può intervenire anche di propria iniziativa nel rispetto delle direttive generali del Comando regionale dei vigili del fuoco o del sindaco del Comune sede del proprio distaccamento.

     2. Il personale volontario può essere chiamato anche a partecipare alle esercitazioni ed ai corsi di addestramento a livello regionale appositamente istituiti dal Comando regionale dei vigili del fuoco.

     3. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, quando non superi la giornata lavorativa, è gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese autorizzate dagli organi competenti e salvo quanto disposto al comma 5.

     3 bis. Lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5, comma 3, è gratuito, quale che sia la durata dell’intervento, salvo il rimborso di eventuali spese autorizzate dagli organi competenti. [17]

     4. Nei casi previsti ai commi 1 e 2, i datori di lavoro pubblici e privati hanno l’obbligo di assicurare la disponibilità dei propri dipendenti per lo svolgimento del servizio richiesto ed hanno la possibilità di richiedere il rimborso, con oneri a carico dell’Amministrazione regionale, degli emolumenti versati ai lavoratori, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).

     5. Nei casi previsti ai commi 1 e 2, ai lavoratori autonomi è riconosciuto un rimborso spese forfetario stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

     6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità applicative del presente articolo.

 

     Art. 37. (Chiamata in servizio).

     1. Il personale volontario può essere chiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località, anche al di fuori del territorio regionale, nel limite massimo di centosessanta giorni all’anno [18]:

     a) in occasione di pubbliche calamità o catastrofi;

     b) quando l’attività svolta ai sensi dell’articolo 36 superi la giornata lavorativa;

     c) in caso di particolari necessità del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

     2. Nei casi previsti al comma 1, al personale volontario è attribuito lo status giuridico ed il trattamento economico iniziale del personale professionista, ivi comprese le indennità accessorie.

     3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al comma 2, si adottano le seguenti equivalenze economiche:

     a) il vigile volontario è equiparato al vigile professionista;

     b) il vigile volontario idoneo all’incarico di caposquadra e il caposquadra volontario sono equiparati al caposquadra professionista.

     4. Nei casi previsti al comma 1, i datori di lavoro pubblici e privati hanno l’obbligo di assicurare la disponibilità dei propri dipendenti, i quali hanno diritto alla conservazione del posto occupato, ai sensi dell’articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), da ultimo modificato dall’articolo 10, comma 5, della legge 10 agosto 2000, n. 246.

 

     Art. 38. (Assicurazioni).

     1. La Regione provvede, mediante apposita assicurazione, alla copertura dei rischi relativi al personale volontario per gli infortuni accaduti e le infermità contratte durante lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 2 e 7, da accertarsi a norma di legge [19].

     2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i massimali delle assicurazioni di cui al comma 1, curando che le condizioni assicurative risultino non inferiori a quelle previste per il personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

 

     Art. 39. (Tessera di riconoscimento).

     1. A tutto il personale volontario il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e soccorso rilascia una tessera di riconoscimento personale con l’indicazione della qualifica ricoperta.

     2. La tessera di riconoscimento è soggetta a sostituzione in occasione delle variazioni di qualifica. Essa è comunque soggetta a convalida quinquennale.

     3. La tessera di riconoscimento dev’essere restituita alla struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso all’atto della cessazione dal servizio.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

 

     Art. 40. (Esonero e sanzioni disciplinari).

     1. In considerazione della particolare natura dei compiti attribuiti, il personale volontario è soggetto al provvedimento di esonero dal servizio ed alle sanzioni disciplinari previste agli articoli 41 e 42.

     2. Il personale volontario può essere esonerato dal servizio nei seguenti casi:

     a) assenza continuata, senza giustificato motivo, dalle esercitazioni, valutata secondo i criteri individuati dal consiglio del personale volontario;

     b) quando gli sia stato inflitto per tre volte il provvedimento di censura di cui all’articolo 41.

     3. Il provvedimento di esonero è disposto dalla commissione disciplinare di cui all’articolo 43, sentito il capodistaccamento interessato ed il consiglio del personale volontario.

     4. Gli esonerati dal servizio possono presentare nuova domanda di iscrizione dopo 5 anni dalla data del provvedimento di esonero.

 

     Art. 41. (Censura).

     1. La censura è inflitta per:

     a) alterazione o modificazione dell’uniforme o della tessera di riconoscimento, nonché negligenza nella loro cura;

     b) uso non autorizzato o ingiustificato di automezzi di servizio;

     c) negligenza nella cura dei mezzi di soccorso di dotazione individuale o collettiva;

     d) impiego della rete radio per comunicazioni estranee al servizio;

     e) uso del dispositivo di allarme ottico o acustico nel corso di trasferimenti per servizio non urgenti.

     2. Il provvedimento di censura è inflitto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso, sentito il capodistaccamento.

 

     Art. 42. (Destituzione).

     1. La destituzione è inflitta per:

     a) assenza o abbandono non giustificati del servizio di soccorso, quando ciò risulti pregiudizievole alle operazioni;

     b) aver provocato dolosamente incendio o altro sinistro la cui prevenzione sia compito del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

     c) avere commesso reati dolosi nei confronti:

     1) delle persone;

     2) delle cose affidate alla protezione del personale volontario nel corso degli interventi.

     2. Il provvedimento di destituzione è inflitto dalla commissione disciplinare di cui all’articolo 43, sentito il capodistaccamento interessato ed il consiglio del personale volontario.

     3. Il personale volontario destituito non può presentare nuova domanda di iscrizione.

 

     Art. 43. (Commissione disciplinare).

     1. E’ istituita una commissione disciplinare con i seguenti compiti:

     a) infliggere i provvedimenti di esonero e destituzione al personale volontario;

     b) pronunciarsi in merito ai ricorsi relativi ai provvedimenti di censura.

     2. Fanno parte della commissione di cui al comma 1:

     a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso, che la presiede;

     b) il comandante del personale professionista dei vigili del fuoco;

     c) il presidente del consiglio del personale volontario;

     d) l’ispettore della Comunità montana interessata o della città di Aosta;

     e) un rappresentante del personale volontario avente qualifica pari al personale sottoposto a procedimento disciplinare.

 

     Art. 44. (Ricorsi).

     1. Contro il provvedimento di censura è ammesso ricorso alla commissione di cui all’articolo 43.

     2. Contro i provvedimenti di esonero e di destituzione è ammesso il ricorso al Presidente della Regione.

     3. Le modalità per la presentazione dei ricorsi sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

 

CAPO VII

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

 

     Art. 45. (Cause di cessazione e limiti di età).

     1. Il personale volontario cessa normalmente dal servizio:

a) al raggiungimento dei 65 anni di età;

b) per perdita dell’idoneità al servizio;

c) per dimissioni [20].

     2. [I vigili volontari operativi, al raggiungimento dei limiti di età di cui al comma 1, lettera a), sono iscritti, salvo il caso di rinuncia scritta, nei ruoli dei vigili volontari di supporto] [21].

     3. Il personale volontario può presentare domanda per essere mantenuto in servizio anche oltre i 65 anni di età, per lo svolgimento di attività di supporto.

     4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso, sentito il capodistaccamento di appartenenza, decide in merito al mantenimento in servizio del personale volontario richiedente.

     5. Il mantenimento in servizio del personale volontario ha validità annuale e può essere rinnovato.

 

     Art. 46. (Perdita di idoneità al servizio).

     1. La perdita dell’idoneità psicofisica dei vigili volontari operativi, è accertata ai sensi dell’articolo 32.

     2. I vigili volontari operativi che hanno perduto l’idoneità psicofisica, ma risultano idonei allo svolgimento delle attività di supporto, sono iscritti nei ruoli dei vigili volontari di supporto.

 

     Art. 47. (Disposizioni relative al personale che cessa dal servizio).

     1. Il personale volontario che cessa dal servizio ai sensi degli articoli 45 e 46 deve restituire al capodistaccamento le attrezzature di uso individuale affidategli.

     2. L’uniforme ed i restanti capi di equipaggiamento che non hanno funzione di dispositivo di protezione sono lasciati al personale che cessa dal servizio, che può farne uso in occasione di festività o ricorrenze, salvo il caso in cui la cessazione dal servizio intervenga per destituzione.

     3. Il personale che cessa dal servizio senza essere incorso nel provvedimento di destituzione può essere nominato componente onorario del personale volontario e può partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee del personale volontario.

     4. La nomina a componente onorario è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 48. (Disposizioni finanziarie).

     1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 796.000 per l’anno 2003 e in annui euro 1.106.000 a decorrere dall’anno 2004.

     2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nell’obiettivo programmatico 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali) e si provvede mediante l’utilizzo delle risorse iscritte nell’obiettivo programmatico 2.2.1.11. (Protezione Civile) del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2002/2004 ai seguenti capitoli:

     a) capitolo 40840 (Spese di gestione della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per complessivi annui euro 506.000 a decorrere dall’anno 2003;

     b) capitolo 40841 (Spese per l’acquisto di automezzi ed il rinnovo delle attrezzature della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per euro 290.000 per l’anno 2003 e euro 600.000 per l’anno 2004.

     3. Per l’applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 49. (Disposizione transitoria).

     1. L’elezione degli organi rappresentativi di cui al Capo III deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all’avvenuta elezione rimangono in carica gli organi rappresentativi eletti ai sensi della l.r. 37/1988.

 

     Art. 50. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati:

     a) la legge regionale 31 maggio 1983, n. 38;

     b) la legge regionale 27 maggio 1988, n. 37;

     c) l’articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2000, n. 24;

     d) il regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1.

 

     Art. 51. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2003.


[1] Abrogata dall'art. 110 della L.R. 10 novembre 2009, n. 37.

[2] Comma già sostituito dall’art. 1 della L.R. 17 agosto 2004, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall’art. 4 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[3] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 17 agosto 2004, n. 20 e così sostituito dall’art. 4 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[4] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 17 agosto 2004, n. 20.

[5] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[6] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 17 agosto 2004, n. 20.

[7] Lettera così sostituita dall’art. 3 della L.R. 17 agosto 2004, n. 20.

[8] Comma inserito dall’art. 3 della L.R. 17 agosto 2004, n. 20.

[9] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 17 agosto 2004, n. 20.

[10] Lettera così modificata dall’art. 4 della L.R. 17 agosto 2004, n. 20.

[11] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 17 agosto 2004, n. 20.

[12] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 17 agosto 2004, n. 20.

[13] Comma inserito dall’art. 6 della L.R. 17 agosto 2004, n. 20.

[14] Lettera così sostituita dall’art. 7 della L.R. 17 agosto 2004, n. 20.

[15] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 17 agosto 2004, n. 20.

[16] Comma abrogato dall’art. 7 della L.R. 17 agosto 2004, n. 20.

[17] Comma inserito dall’art. 4 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[18] Per una modifica del limite massimo di cui al presente comma vedi l’art. 29 della L.R. 28 aprile 2003, n. 13 e l’art. 4 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[19] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 17 agosto 2004, n. 20.

[20] Comma così sostituito dall’art. 9 della L.R. 17 agosto 2004, n. 20.

[21] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 17 agosto 2004, n. 20.