§ 3.5.23 - L.R. 17 agosto 2004, n. 20.
Modificazioni alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 (Disciplina dell’organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.5 calamità naturali
Data:17/08/2004
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all’articolo 5).
Art. 2.  (Modificazioni all’articolo 6).
Art. 3.  (Modificazioni all’articolo 13).
Art. 4.  (Modificazione all’articolo 15).
Art. 5.  (Sostituzione dell’articolo 28).
Art. 6.  (Modificazioni all’articolo 29).
Art. 7.  (Modificazioni all’articolo 32).
Art. 8.  (Modificazione all’articolo 38).
Art. 9.  (Modificazioni all’articolo 45).
Art. 10.  (Disposizione finanziaria).
Art. 11.  (Disposizione transitoria).
Art. 12.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 3.5.23 - L.R. 17 agosto 2004, n. 20. [1]

Modificazioni alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 (Disciplina dell’organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Abrogazione delle leggi regionali 31 maggio 1983, n. 38, 27 maggio 1988, n. 37 e del regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1).

(B.U. 31 agosto 2004, n. 35).

 

Art. 1. (Modificazioni all’articolo 5).

     1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 (Disciplina dell’organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Abrogazione delle leggi regionali 31 maggio 1983, n. 38, 27 maggio 1988, n. 37 e del regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1), è sostituito dal seguente:

«2. Nell’ipotesi in cui l’emergenza non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, il sindaco chiede al Presidente della Regione l’intervento di altre forze operative. In tal caso, il personale volontario svolge l’attività di protezione civile sotto il coordinamento dell’organo di protezione civile competente e la direzione del comandante delle squadre di soccorso del personale professionista dei vigili del fuoco.».

     2. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 20/2002, le parole: «del comandante del personale professionista dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «del comandante delle squadre di soccorso del personale professionista dei vigili del fuoco».

 

     Art. 2. (Modificazioni all’articolo 6).

     1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 20/2002, le parole: «del comandante del personale professionista dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «del comandante delle squadre di soccorso del personale professionista dei vigili del fuoco».

     2. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

«4. L’attività di cui al comma 1, per quanto concerne gli incendi boschivi, è esercitata in ausilio al Corpo forestale della Valle d’Aosta, sotto la diretta responsabilità del proprio caposquadra e in base alle direttive generali degli organi forestali regionali competenti.».

 

     Art. 3. (Modificazioni all’articolo 13).

     1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 20/2002 è sostituita dalla seguente:

«a) abbiano raggiunto i 18 anni e non abbiano superato i 65 anni di età;».

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 20/2002 è inserito il seguente:

«1bis. Gli aspiranti, al termine del periodo di formazione, assumono:

a) se di età inferiore ai 45 anni, la qualifica di volontario operativo di cui all’articolo 14;

b) se di età superiore ai 45 anni, la qualifica di volontario di supporto di cui all’articolo 15.».

     3. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga a quanto previsto al comma 1 bis, lettera b), gli aspiranti di età superiore ai 45 anni possono chiedere di far parte del personale volontario operativo di cui all’articolo 14. La richiesta può essere accolta, in relazione a particolari necessità del Corpo, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso, sentito il capodistaccamento di appartenenza.».

 

     Art. 4. (Modificazione all’articolo 15).

     1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 20/2002, dopo le parole «di cui all’articolo 33, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso previsto all’articolo 13, comma 2».

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 28).

     1. L’articolo 28 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. (Collocazione del personale già in servizio).

1. Il personale volontario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritto nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari ai sensi della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 (Norme per il volontariato dei Servizi antincendio - Protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari), è inserito nei ruoli dei distaccamenti comunali, con le seguenti corrispondenti qualifiche:

a) vigili volontari operativi per i vigili volontari ed i vigili volontari scelti;

b) vigili volontari idonei all’incarico di caposquadra per i capisquadra volontari.

2. Il personale volontario di cui al comma 1 deve:

a) essere sottoposto, entro il 31 dicembre 2005, agli accertamenti dell’idoneità psicofisica di cui all’articolo 32;

b) aver frequentato o frequentare, entro il 31 dicembre 2004, con esito positivo, appositi corsi di formazione organizzati dalla Regione.

3. È collocato nel personale volontario di supporto, se in possesso dell’idoneità psicofisica richiesta per tale qualifica, il personale che non risulti in possesso del requisito dell’idoneità psicofisica richiesta per il personale volontario operativo.

4. È cancellato dai ruoli del personale volontario il personale, iscritto ai sensi della l.r. 37/1988, che:

a) non risulti in possesso dell’idoneità psicofisica richiesta per il personale volontario di supporto o che non si sottoponga all’accertamento dell’idoneità psicofisica;

b) non abbia frequentato o non frequenti, entro il 31 dicembre 2004, con esito positivo, alcun corso di formazione organizzato dalla Regione;

c) non accetti l’inserimento nei ruoli di cui al comma 1.

5. In deroga a quanto previsto al comma 4, lettera b), è collocato nel personale volontario di supporto, se in possesso dell’idoneità psicofisica richiesta per tale qualifica, il personale che, pur non avendo frequentato con esito positivo alcun corso di formazione organizzato dalla Regione, abbia raggiunto i 57 anni di età.».

 

     Art. 6. (Modificazioni all’articolo 29).

     1. Il comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Il personale iscritto deve essere sottoposto:

a) per il passaggio nel personale operativo, agli accertamenti di cui all’articolo 32, comma 1, lettera a);

b) per il passaggio nel personale di supporto, limitatamente a quello di età superiore ai 45 anni, agli accertamenti di cui all’articolo 32, comma 1, lettera b).».

     2. Dopo il comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 20/2002, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«3bis. Il personale risultato idoneo è ammesso a frequentare il corso di cui all’articolo 33, comma 1.».

 

     Art. 7. (Modificazioni all’articolo 32).

     1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 20/2002 è sostituita dalla seguente:

«a) accertamenti preliminari al passaggio nel personale operativo;».

     2. Il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati dalla struttura competente dell’Azienda regionale USL della Valle d’Aosta.».

     3. Il comma 6 dell’articolo 32 della l.r. 20/2002 è abrogato.

 

     Art. 8. (Modificazione all’articolo 38).

     1. Il comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione provvede, mediante apposita assicurazione, alla copertura dei rischi relativi al personale volontario per gli infortuni accaduti e le infermità contratte durante lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 2 e 7, da accertarsi a norma di legge.».

 

     Art. 9. (Modificazioni all’articolo 45).

     1. Il comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Il personale volontario cessa normalmente dal servizio:

a) al raggiungimento dei 65 anni di età;

b) per perdita dell’idoneità al servizio;

c) per dimissioni.».

     2. Il comma 2 dell’articolo 45 della l.r. 20/2002 è abrogato.

 

     Art. 10. (Disposizione finanziaria).

     1. L’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 8 è determinato in euro 4.000 per l’anno 2004 ed in euro 10.000 a decorrere dall’anno 2005.

     2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 2004 e per il triennio 2004/2006 nell’obiettivo programmatico 1.3.3. (Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali) al capitolo 33090 (Premi ed oneri assicurativi) ed al relativo finanziamento si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 40843 (Trasferimenti finanziari ai Comuni relativi ai contributi regionali per la gestione ed il funzionamento dei distaccamenti volontari del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) dell’obiettivo programmatico 2.2.1.11 (Protezione civile).

     3. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 11. (Disposizione transitoria).

     1. Il limite massimo di centosessanta giorni, previsto dall’articolo 37, comma 1, della l.r. 20/2002, per la chiamata in servizio temporaneo del personale volontario, può, per l’anno 2004, essere superato.

 

     Art. 12. (Dichiarazione d’urgenza)

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 110 della L.R. 10 novembre 2009, n. 37.