§ 3.5.6 - Regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1.
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37, recante norme sul volontariato dei servizi antincendi - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.5 calamità naturali
Data:13/12/1989
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Settori di intervento).
Art. 3.  (Attività antincendi e di soccorso).
Art. 4.  (Attività antincendi boschivi).
Art. 5.  (Attività di protezione civile).
Art. 6.  (Coordinamento delle attività di Protezione civile).
Art. 7.  (Attività particolari).
Art. 8.  (Amministrazione).
Art. 9.  (Assemblea).
Art. 10.  (Attribuzioni dell'Assemblea).
Art. 11.  (Consiglio direttivo: nomina).
Art. 12.  (Segretario).
Art. 13.  (Attribuzioni del Consiglio direttivo).
Art. 14.  (Presidente del Consiglio direttivo).
Art. 15.  (Vice-presidente del Consiglio direttivo).
Art. 16.  (Ispettore antincendi di zona).
Art. 17.  (Sorveglianza).
Art. 18.  (Organico).
Art. 19.  (Iscrizione diretta).
Art. 20.  (Reclutamento).
Art. 21.  (Avanzamento: Vigili volontari scelti).
Art. 22.  (Avanzamento: Capisquadra volontari).
Art. 23.  (Commissione esaminatrice).
Art. 24.  (Avanzamento: funzionari Capodistaccamento).
Art. 25.  (Retrocessione ed esonero).
Art. 26.  (Disciplina).
Art. 27.  (Commissione disciplinare).
Art. 28.  (Cessazione dal servizio).
Art. 29.  (Indennità: interventi di soccorso).
Art. 30.  (Indennità: funzionamento degli Organi centrali).
Art. 31.  (Assicurazioni).
Art. 32.  (Tessere di riconoscimento).
Art. 33.  (Stemma).
Art. 34.  (Sedi di servizio).
Art. 35.  (Controllo delle sedi di servizio).
Art. 36.  (Equipaggiamento personale).
Art. 37.  (Automezzi).
Art. 38.  (Attrezzatura e materiali).
Art. 39.  (Inventario).
Art. 40.  (Distaccamenti).
Art. 41.  (Sistemi di allertamento).
Art. 42.  (Rete radio).
Art. 43.  (Invio fuori Valle).
Art. 44.  (Relazioni d'intervento).
Art. 45.  (Tempi di intervento e segnalazioni di calamità).
Art. 46.  (Esercitazioni).
Art. 47.  (Corsi di specializzazione o aggiornamento).
Art. 48.  (Assemblea: norme transitorie).
Art. 49.  (Organico: norme transitorie).


§ 3.5.6 - Regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1.

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37, recante norme sul volontariato dei servizi antincendi - protezione civile - Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco Volontari. [1]

(B.U. 19 dicembre 1989 n. 54).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. Il presente regolamento provvede a disciplinare l'attuazione delle disposizioni di legge concernenti le attività e i compiti del Corpo valdostano di vigili del fuoco volontari, nel rispetto dei limiti e secondo i modi previsti dalla legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 «Norme sul volontariato di servizi antincendi - protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari».

     2. L'attività del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari è diretta a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti da incendi od altri eventi calamitosi particolari nonché da calamità naturali o catastrofi.

     3. Nel presente regolamento il Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari è denominato anche semplicemente «Corpo».

 

TITOLO I

(Compiti)

 

     Art. 2. (Settori di intervento).

     1. Ai fini del presente regolamento gli eventi, indicati al precedente articolo, si dividono in:

     a) incendi o altri eventi che possano essere fronteggiati mediante intervento dei componenti del locale distaccamento in via ordinaria;

     b) incendi o altri eventi che, per la loro natura ed estensione, comportano l'intervento di organismi competenti in via ordinaria, quali il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Corpo forestale valdostano, per gli incendi boschivi, e l'Ufficio regionale per la Protezione civile in attuazione dei compiti attribuitigli con legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4, «Istituzione dell'Ufficio regionale della protezione civile»;

     c) catastrofi, calamità naturali o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbano essere affrontati con i mezzi previsti dal piano regionale di protezione civile.

 

     Art. 3. (Attività antincendi e di soccorso).

     1. Sono attività antincendi e di soccorso del Corpo quelle volte, in concorso con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco [2] allo spegnimento degli incendi di fabbricati ed insediamenti in genere ed alla tutela dell'incolumità delle popolazioni nonché quelle urgenti di prevenzione.

     2. Lo spegnimento degli incendi e il soccorso, consistono nell'attuazione degli interventi diretti a salvaguardare la vita e i beni delle popolazioni, assicurando alle stesse ogni forma urgente di assistenza.

     3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre le possibilità che si verifichino incendi o, comunque, contenerne gli effetti (conoscenza e controllo del territorio, manutenzione degli impianti ed attrezzature, ecc.).

 

     Art. 4. (Attività antincendi boschivi).

     1. Sono attività antincendi boschivi quelle volte allo spegnimento, alla vigilanza e alla prevenzione degli incendi boschivi e ogni altra attività volta alla difesa dell'ambiente forestale.

     2. Le attività di cui al comma 1, svolte in ausilio e collaborazione con il Corpo forestale valdostano, consistono nell'attuazione degli interventi urgenti diretti ad assicurare patrimonio boschivo.

 

     Art. 5. (Attività di protezione civile).

     1. Sono attività di protezione civile quelle volte, anche in concorso con altri enti o organismi, alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni ed altre attività urgenti dirette ad agevolare l'avvio della ripresa socio-economica nella zona interessata dall'evento.

     2. La previsione consiste nella determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi e nella identificazione dei rischi.

     3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre le possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi.

     4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti alla difesa dei beni e ad assicurare alle popolazioni colpite ogni forma di assistenza.

     5. L'avvio alla ripresa consiste nelle attività dirette al ripristino dell'ambiente e delle normali condizioni di vita.

 

     Art. 6. (Coordinamento delle attività di Protezione civile).

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5 il Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari è posto sotto la direzione e il coordinamento degli organi di Protezione civile, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente e dal Piano regionale di Protezione civile, approvato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

 

     Art. 7. (Attività particolari).

     1. Il Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari organizza, nel proprio interno, appositi gruppi di personale specializzato in attività particolari.

     2. Le attività di cui al comma precedente possono comprendere anche:

     a) l'installazione e gestione di tendopoli, alloggiamenti e strutture provvisorie da realizzarsi in caso di calamità naturali o altri eventi calamitosi;

     b) il pronto intervento di soccorso specialistico nelle acque di fiumi, torrenti o laghi.

     3. Dei gruppi di specialisti di cui al comma 1° possono fare parte volontari provenienti da distaccamenti diversi. Il personale specializzato mantiene, in tal caso, l'iscrizione presso il distaccamento di origine, ma l'organizzazione, l'addestramento, le esercitazioni, i materiali e le attrezzature necessarie per il funzionamento del gruppo sono stabiliti dal Consiglio direttivo e dal Dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

 

TITOLO II

(Organizzazione)

 

     Art. 8. (Amministrazione).

     1. Per rendere possibile al Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari l'esercizio delle funzioni previste dalla l.r. 27 maggio 1988, n. 37 «Norme sul volontariato dei servizi antincendi - protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari», è istituito presso l'Ufficio regionale della Protezione Civile, l'Ufficio amministrazione del Corpo.

     2. L'Ufficio amministrazione del Corpo dei vigili del fuoco volontari è affidato al personale dell'Ufficio regionale della Protezione civile.

 

     Art. 9. (Assemblea).

     1. L'Assemblea è composta dai membri in servizio attivo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

     2. L'assemblea ordinaria viene convocata nel quarto trimestre di ogni anno e si considera validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei componenti regolarmente iscritti. Qualora la maggioranza richiesta non venisse raggiunta, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno della seconda convocazione, ma questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima.

     3. Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta del Presidente della Giunta, sentito per gli aspetti tecnici il dirigente tecnico del Corpo, su richiesta del Consiglio direttivo, oppure, se almeno metà dei Vigili del fuoco volontari ne fa richiesta scritta almeno 15 giorni prima, indicandone il motivo.

     4. Le convocazioni per l'Assemblea sono da effettuarsi almeno una settimana prima del giorno della riunione mediante invito scritto o con comunicati stampa, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

     5. Le sedute dell'Assemblea non sono pubbliche.

 

     Art. 10. (Attribuzioni dell'Assemblea).

     1. L'Assemblea:

     a) propone al Presidente della Giunta i criteri di organizzazione del Corpo;

     b) decide su tutte le questioni che ad essa siano deferite dal Presidente della Giunta ed esercita tutte le altre competenze assegnate dalla legge istitutiva del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari;

     c) all'inizio di ogni anno e quando se ne presenti la necessità, propone al Presidente della Giunta uno schema di bilancio per l'organizzazione del Corpo e i criteri di massima da adottare per l'acquisto o la sostituzione di materiali, attrezzature e automezzi ed equipaggiamenti del personale.

 

     Art. 11. (Consiglio direttivo: nomina).

     1. Il Consiglio direttivo, composto da sette membri, è eletto tra i componenti del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari e rimane in carica cinque anni a decorrere dalla data delle elezioni.

     2. L'elezione è considerata valida con la partecipazione al voto di almeno un quarto dei componenti del Corpo regolarmente iscritti. Per tale votazione ciascun componente del Corpo può scrivere sulla propria scheda, compilata su appositi stampati, fino ad un massimo di cinque nominativi di personale regolarmente appartenente al Corpo.

     3. Sono eletti alla carica di membri del Consiglio direttivo i sette candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti hanno la precedenza i più anziani di età.

     4. Il Consiglio direttivo designa tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente e il responsabile del Corpo presso l'Associazione nazionale dei Vigili del fuoco volontari.

     5. In caso di cessazione dalla carica, di dimissioni o altre cause di taluno dei membri del Consiglio direttivo, si procede alla loro sostituzione con i candidati primi esclusi.

 

     Art. 12. (Segretario).

     1. Un funzionario dell'Ufficio di amministrazione del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari esercita le funzioni di Segretario verbalizzante sia dell'Assemblea sia del Consiglio direttivo; in caso di sua assenza esercita tali funzioni un altro componente dell'Ufficio amministrazione.

     2. Il Segretario provvede al controllo delle votazioni e alla redazione dei processi verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

     3. Il Segretario ed eventualmente il suo sostituto sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 13. (Attribuzioni del Consiglio direttivo).

     1. Il Consiglio direttivo:

     a) propone al Presidente della Giunta regionale, sentito il Dirigente tecnico del Corpo, l'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 25 e 26;

     b) propone al Presidente della Giunta regionale, sentito il Dirigente tecnico del Corpo, l'istituzione di corsi di qualificazione professionale e di aggiornamento e la promozione di studi, dibattiti e manifestazioni;

     c) propone al Presidente della Giunta regionale, sentito il Dirigente tecnico del Corpo, l'istituzione e la soppressione dei distaccamenti e l'individuazione delle zone di competenza territoriale;

     d) concorre nella gestione del materiale in carico affidato all'Ufficio amministrazione del Corpo;

     e) nomina le delegazioni del Corpo in occasione di incontri, convegni e manifestazioni.

     2. Il Consiglio direttivo delibera con la maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

 

     Art. 14. (Presidente del Consiglio direttivo).

     1. Il Presidente rappresenta il Consiglio direttivo e presiede sia l'Assemblea sia il Consiglio direttivo.

     2. Il Presidente convoca il Consiglio direttivo secondo le necessità; in ogni caso è obbligatoria una convocazione ogni semestre.

     3. Il Presidente convoca inoltre l'Assemblea, apre, sospende, chiude le sedute e impone l'osservanza della legge istitutiva del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

     4. In caso di votazioni provvede alla nomina degli scrutatori.

     5. Il Presidente controlla, in concorso con gli ispettori antincendi di zona, la buona conservazione degli attrezzi, automezzi e materiali consegnati in uso ai Capidistaccamento.

 

     Art. 15. (Vice-presidente del Consiglio direttivo).

     1. Il Vice-presidente assiste il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in ogni sua funzione.

     2. In caso di impedimento sia del Presidente, sia del Vice-presidente, le funzioni di Presidente sono assunte da un Consigliere nominato dal Consiglio direttivo.

 

     Art. 16. (Ispettore antincendi di zona).

     1. Gli ispettori antincendi di zona sono nominati dal l'Assemblea, con votazione a scrutinio segreto.

     2. L'assemblea esprime la sua scelta su una terna di candidati, prescelti dai Capidistaccamento di ogni zona, tra il personale volontario componente i distaccamenti medesimi.

 

     Art. 17. (Sorveglianza).

     1. Nel caso di accertate gravi deficienze amministrative e di organizzazione, tali da compromettere il normale funzionamento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, gli organi direttivi, nominati e funzionanti a norma della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 «Norme sul volontariato dei servizi antincendi - protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari» e del regolamento di attuazione, possono essere sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale adottato su proposta congiunta dell'Ufficio di Amministrazione e del Dirigente tecnico del Corpo.

     2. Con il medesimo decreto, di cui al comma precedente, viene nominato un Commissario straordinario il quale provvede alla normale amministrazione e indice, entro il termine di tre mesi, nuove elezioni degli organi direttivi.

 

TITOLO III

(Personale del Corpo)

 

     Art. 18. (Organico).

     1. Al fine di garantire al Corpo una gestione e organizzazione compatibile con le esigenze della Regione, l'organico del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari non può superare, complessivamente, il numero di unità fissato periodicamente dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Dirigente tecnico e il Consiglio direttivo del Corpo.

     2. Non possono essere istituiti distaccamenti con un numero complessivo di volontari inferiore a sei unità.

     3. All'interno di ogni distaccamento possono essere nominati non più di un Caposquadra ogni sei tra vigili volontari scelti e vigili volontari.

     4. Per ogni distaccamento è nominato un funzionario Capodistaccamento; in caso di assenza del funzionario Capodistaccamento tale incarico è svolto da chi ha maggiore anzianità di servizio nella qualifica più elevata.

 

     Art. 19. (Iscrizione diretta).

     1. Le iscrizioni dirette del personale nell'organico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, ai sensi degli articoli 14, 16 e 18 della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 «Norme sul volontariato antincendi, protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari» e le rinunce scritte di cui al secondo comma dell'articolo 1 della summenzionata legge devono pervenire, alla Presidenza della Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.

     2. L'anzianità di servizio viene stabilita con dichiarazione del Sindaco del Comune dove ha sede il distaccamento o del Comandante dei Vigili del fuoco della Valle d'Aosta.

 

     Art. 20. (Reclutamento).

     1. Il reclutamento del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari ha inizio dopo sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione.

     2. Il Consiglio direttivo, gli Ispettori antincendi di zona e i Capidistaccamento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari promuovono iniziative e manifestazioni atte a favorire il reclutamento di volontari, con particolare attenzione alle località totalmente o parzialmente sprovviste di personale.

     3. L'Ufficio di amministrazione del Corpo ha in carico i registri con gli elenchi dei componenti del Corpo e i relativi fascicoli personali; nel registro del personale vengono annotate, suddivise per ogni distaccamento, tutte le notizie relative alle iscrizioni dirette, al reclutamento, all'avanzamento e alle cessazioni dal servizio. Copia del registro aggiornato, per il personale di competenza, viene inviata all'inizio di ogni anno, a tutti i funzionari capidistaccamento.

     4. Il reclutamento avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     5. I volontari fanno parte di norma del distaccamento del Comune di residenza, ma possono anche, su loro richiesta, essere iscritti nel distaccamento del Comune sede di dimora anche saltuaria o eletto a domicilio.

 

     Art. 21. (Avanzamento: Vigili volontari scelti).

     1. Possono richiedere l'avanzamento a vigile volontario scelto i vigili volontari con almeno cinque anni di anzianità in tale qualifica. L'avanzamento è subordinato al superamento, a giudizio della Commissione di cui all'art. 23, da parte dei vigili volontari richiedenti, di corsi, a tale fine predisposti.

     2. Corsi, di norma con frequenza annuale, vengono organizzati congiuntamente dal Consiglio direttivo e dal dirigente tecnico del Corpo; le procedure di svolgimento dei corsi e il numero massimo di vigili volontari ammissibile ad ogni sessione sono fissate, per ogni corso, in funzione delle particolari esigenze dei vari distaccamenti e da esigenze di ordine organizzativo.

     3. L'avanzamento avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 22. (Avanzamento: Capisquadra volontari).

     1. Alla nomina alla qualifica di Caposquadra si provvede mediante prova di selezione, per titoli ed esami, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 23. I vincitori della prova di selezione saranno inviati a frequentare un corso teorico-pratico presso organizzazioni qualificate.

     2. Le prove e relativi corsi, programmati ed organizzati di norma con frequenza annuale, congiuntamente dal Consiglio direttivo e dal dirigente tecnico del Corpo, saranno fissati in funzione delle particolari necessità dei vari distaccamenti e da esigenze di ordine organizzativo.

     3. L'avanzamento avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 23. (Commissione esaminatrice).

     1. La Commissione esaminatrice preposta alla valutazione dell'idoneità dei candidati a conclusione dei corsi di addestramento antincendi ed alla selezione di cui agli articoli 21 e 22 è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o da un Assessore delegato, ed è composta dal:

     a) presidente del Consiglio direttivo del Corpo o suo delegato;

     b) dirigente tecnico del Corpo;

     c) rappresentante dell'Ufficio regionale della Protezione Civile;

     d) rappresentante tecnico del Comando Vigili del fuoco della Valle d'Aosta;

     e) rappresentante del Corpo forestale valdostano [3]

     2. Funge da segretario il funzionario indicato all'art. 12.

 

     Art. 24. (Avanzamento: funzionari Capodistaccamento).

     1. Ogni cinque anni, o comunque ogni volta che se ne presenti la necessità, i componenti di ogni distaccamento propongono al Presidente della Giunta uno o più candidati scelti tra i volontari del distaccamento appartenenti possibilmente alla qualifica di caposquadra o vigile volontario scelto, per la nomina a funzionario Capodistaccamento volontario. Le proposte di nomina vengono inoltrate, tramite il Consiglio direttivo che provvede a corredarle dei prescritti pareri, al Presidente della Giunta regionale.

     2. Sentiti il Sindaco o i Sindaci, nel caso di distaccamento intercomunale e il dirigente tecnico del Corpo, il Presidente della Giunta regionale conferisce l'incarico.

     3. Al Capodistaccamento compete il controllo e la responsabilità generale del buon andamento del distaccamento.

 

     Art. 25. (Retrocessione ed esonero).

     1. Il personale può essere esonerato dal servizio e, in tal caso, non può presentare domanda di nuova iscrizione per almeno cinque anni.

     2. L'esonero è adottato dal Presidente della Giunta regionale sentita la Commissione di disciplina di cui all'articolo 27, per:

     a) assenza o abbandono, non giustificato, del servizio di soccorso, quando ciò risulti pregiudizievole alle operazioni;

     b) avere provocato dolosamente incendio o altro sinistro;

     c) tossicodipendenza abituale.

     3. Il personale con qualifica non inferiore a vigile volontario scelto può essere retrocesso alla qualifica immediatamente inferiore.

     4. La retrocessione alla qualifica immediatamente inferiore è inflitta per:

     a) assenze o abbandono, non giustificati, del servizio di soccorso, quando ciò non comprometta le operazioni;

     b) ubriachezza abituale;

     c) parzialità, ingiustizia palese e modi abituali sconvenienti nei confronti dei colleghi ovvero comportamento sconveniente nei confronti delle persone affidate alla protezione dei Vigili del fuoco volontari durante gli interventi;

     d) incuria grave che comporti danneggiamento ai mezzi di soccorso di dotazione collettiva.

 

     Art. 26. (Disciplina).

     1. In considerazione della particolare natura del loro servizio, i componenti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari sono passibili di censura per:

     a) alterazioni o modificazioni dell'uniforme o del tesserino di riconoscimento nonché negligenza nella loro cura;

     b) abituale abuso di bevande alcoliche;

     c) uso non autorizzato o ingiustificato di automezzo di servizio;

     d) negligenza nella cura dei mezzi di soccorso di dotazione individuale o collettiva;

     e) uso di linguaggio non corretto nel corso di comunicazioni radio.

     2. Il provvedimento di censura è disposto dal Presidente della Giunta regionale sentito il Dirigente tecnico del Corpo.

     3. Chi è incorso nel terzo provvedimento consecutivo di censura viene sottoposto all'esame della Commissione di cui all'articolo 27 che potrà proporre al Presidente della Giunta regionale l'adozione di un provvedimento di esonero o di retrocessione.

 

     Art. 27. (Commissione disciplinare).

     1. La Commissione preposta alla valutazione disciplinare dei dipendenti del Corpo è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore delegato, ed è composta dal:

     a) Presidente del Consiglio direttivo;

     b) dirigente tecnico del Corpo;

     c) ispettore antincendi della zona interessata;

     d) un rappresentante del personale del corpo di pari qualifica.

     2. Funge da segretario il funzionario indicato all'articolo 12 del regolamento.

 

     Art. 28. (Cessazione dal servizio).

     1. Il personale del Corpo cessa dal servizio attivo ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 27 maggio 1988, n. 37 «Norme sul volontariato dei servizi antincendi - protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari».

     2. Le attrezzature di uso individuale affidate al personale uscente devono essere restituite al Capodistaccamento all'atto della cessazione del servizio.

     3. L'uniforme ed il restante equipaggiamento personale vengono lasciati al personale uscente, salvo il caso in cui la cessazione dal servizio intervenga per esonero o decadenza ai sensi degli articoli 13 e 23 della l.r. 27 maggio 1988, n. 37 «Norme sul volontariato dei servizi antincendi - protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari», che può farne uso in occasione di festività o ricorrenze.

     4. Il personale che ha cessato il servizio senza incorrere nel provvedimento dell'esonero è nominato componente onorario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari e può partecipare, senza diritto di voto alle assemblee del Corpo.

 

     Art. 29. (Indennità: interventi di soccorso).

     1. Il funzionario Capodistaccamento volontario trasmette all'Ufficio di amministrazione del Corpo, ogni trimestre, l'elenco del personale intervenuto nelle operazioni di soccorso, spegnimento incendi, corsi di addestramento o esercitazioni, quantificando il servizio prestato.

     2. Il rimborso spese conferito con gettone di presenza a titolo di risarcimento per mancato reddito di cui all'articolo 26 della l.r. 27 maggio 1988, n. 37 «Norme sul volontariato dei servizi antincendi - protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari» è conteggiato dall'Ufficio amministrazione del Corpo ed i pagamenti, autorizzati con deliberazione della Giunta regionale, sono, effettuati per ogni volontario, con cadenza trimestrale.

     3. Spetta inoltre al personale del Corpo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni autorizzate dal Presidente della Giunta regionale sentito, per gli aspetti esclusivamente tecnici, il Dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari. Tali spese devono essere debitamente certificate da regolari ricevute.

 

     Art. 30. (Indennità: funzionamento degli Organi centrali).

     1. Ai componenti del Consiglio direttivo, agli Ispettori antincendi di zona e al Dirigente tecnico del Corpo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Tali spese devono essere debitamente certificate da regolari ricevute.

 

     Art. 31. (Assicurazioni).

     1. L'Amministrazione regionale provvede alla copertura assicurativa di tutto il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari contro gli infortuni accaduti nelle operazioni di soccorso, spegnimento incendi, corsi di addestramento ed esercitazioni e le infermità contratte per causa diretta di servizio, da accertarsi a norma di legge.

     2. I massimali sono determinati con provvedimento della Giunta regionale in modo da garantire un trattamento previdenziale in ogni caso non inferiore a quello previsto per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

     Art. 32. (Tessere di riconoscimento).

     1. Ad ogni appartenente al Corpo valdostano dei vigili, del fuoco volontari viene rilasciata, dall'Amministrazione regionale, all'atto dell'iscrizione nei ruoli, una tessera di riconoscimento personale.

     2. Detta tessera è soggetta a sostituzione in occasione di avanzamento di qualifica, retrocessione o in caso di deterioramento.

     3. La tessera di riconoscimento deve essere restituita all'Ufficio amministrazione del Corpo all'atto della cessazione dal servizio o dell'esonero.

     4. In caso di smarrimento della tessera di riconoscimento, deve essere fatta immediata comunicazione scritta all'Ufficio amministrazione del Corpo.

 

     Art. 33. (Stemma).

     1. Lo stemma del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari è il seguente:

     - rettangolo di colore rosso e nero;

     - nella parte superiore, su fondo rosso, compare il simbolo, in colore oro, del volontariato con inscritto lo stemma ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta;

     - nella parte inferiore, su fondo nero, compare la scritta in colore oro «Corps valdôtain des Sapeurs-pompiers volontaires - Protection civile».

 

TITOLO IV

(Operatività dei servizi)

 

     Art. 34. (Sedi di servizio).

     1. Il Presidente del Consiglio direttivo e il dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, sentito il Sindaco del Comune interessato, determinano le caratteristiche dei fabbricati occorrenti quali sedi di servizio del Corpo.

     2. L'Ufficio amministrazione del Corpo ha sede presso l'Ufficio regionale della Protezione civile.

 

     Art. 35. (Controllo delle sedi di servizio).

     1. Il controllo delle sedi di servizio è affidato ai Capidistaccamento competenti per territorio.

     2. Il controllo di strutture di uso comune è affidato al Presidente del Consiglio direttivo del Corpo che si avvale, se del caso, della collaborazione degli ispettori di zona.

 

     Art. 36. (Equipaggiamento personale).

     1. Il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, compatibilmente con le effettive disponibilità finanziarie, è dotato di capi di vestiario ed equipaggiamento adeguati alle esigenze di servizio. Il controllo dello stato di usura dei capi di vestiario e degli equipaggiamenti è effettuato dall'Ufficio amministrazione del Corpo e la scala di priorità delle dotazioni è decisa dal Presidente della Giunta regionale.

     2. Il riconoscimento del personale e del grado di appartenenza al Corpo avviene mediante l'apposizione sulle divise, in posizione visibile sul petto, di una targhetta personale con l'indicazione delle generalità, del grado o della qualifica o dell'incarico rivestiti nel Corpo, nonché del gruppo sanguigno di appartenenza.

     3. Sulla manica sinistra, in corrispondenza dell'omero, viene applicato lo stemma ufficiale del Corpo.

 

     Art. 37. (Automezzi).

     1. Gli automezzi comunque in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, sono immatricolati nel pubblico registro automobilistico a nome della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, salva restando la proprietà allo Stato o alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

     2. Eventuali automezzi di proprietà dei Comuni possono, se giudicati idonei dal Dirigente tecnico del corpo, essere adibiti ai servizi antincendi.

     3. Il Dirigente tecnico del Corpo, determina i requisiti cui devono rispondere gli automezzi da adibire per i servizi previsti dalla l.r. 27 maggio 1988, n. 37 «Norme sul volontariato dei servizi antincendi - protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari» e del suo regolamento d'attuazione.

     4. L'Amministrazione regionale, sentito il Consiglio direttivo, procede all'acquisto degli automezzi, li registra in inventario e li consegna all'Ufficio amministrazione del Corpo, consegnatario dei mezzi.

     5. L'Ufficio amministrazione del Corpo, sentito il Consiglio direttivo e il Dirigente tecnico del Corpo provvede, successivamente, a distribuire gli automezzi ai funzionari capidistaccamento designati, sub-consegnatari degli stessi.

     6. L'Ufficio amministrazione del Corpo provvede al pagamento delle tasse di circolazione e consegna ai funzionari Capidistaccamento il tagliando comprovante l'avvenuto versamento del premio di assicurazione.

     7. La gestione degli autoveicoli è demandata all'Ufficio amministrazione del Corpo. Il Capodistaccamento provvede alla manutenzione degli automezzi avvalendosi di officine preliminarmente scelte da tale Ufficio.

     8. L'Ufficio amministrazione del Corpo provvederà ad effettuare i relativi pagamenti.

 

     Art. 38. (Attrezzatura e materiali).

     1. L'Amministrazione regionale, sentito il Consiglio direttivo e il Dirigente tecnico del Corpo, dota il Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari di attrezzature e materiali occorrenti ai fini di istituto, procedendo direttamente all'acquisto, iscrivendoli in inventario e consegnandoli in fine all'Ufficio amministrazione del Corpo, consegnatario delle attrezzature e dei materiali.

     2. L'Ufficio amministrazione del Corpo provvede, in seguito, a distribuire l'attrezzatura e i materiali, sentiti il Consiglio direttivo e il dirigente tecnico del Corpo, ai funzionari capidistaccamento, sub- consegnatari della dotazione.

 

     Art. 39. (Inventario).

     1. Presso l'Ufficio amministrazione del Corpo è depositato il libro dell'inventario degli automezzi, attrezzature e materiali del Corpo valdostano di vigili del fuoco volontari.

     2. Nel libro vengono annotati gli equipaggiamenti personali o di gruppo, gli automezzi, le attrezzature ed i materiali, a titolo diverso, in dotazione ai vari distaccamenti e al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

     3. Tutte le variazioni relative a trasferimenti, acquisizioni, dichiarazioni di fuori uso di beni in dotazione al Corpo devono essere tempestivamente annotate sul libro del l'inventario.

     4. Al momento del passaggio di consegna ad un nuovo consegnatario o sub-consegnatario si procede ad una verifica dello stato di consistenza degli equipaggiamenti, automezzi, attrezzatura e materiali in uso al Corpo e registrati in inventario.

 

     Art. 40. (Distaccamenti).

     1. Il Presidente della Giunta regionale agevola la più ampia partecipazione del volontariato alle attività di prevenzione e protezione; a tal fine stimola le iniziative di volontariato civile e promuove, ove possibile, l'istituzione di un distaccamento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari in ogni Comune della Regione Autonoma della Valle d'Aosta con meno di cinquemila abitanti e di più distaccamenti nei Comuni con più di cinquemila abitanti.

     2. Ogni distaccamento è dotato, in un periodo di tempo compatibile con le effettive disponibilità finanziarie, e secondo la scala di priorità decisa dal Presidente della Giunta regionale, sentito il consiglio direttivo e il Dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, dell'attrezzatura, del materiale e degli equipaggiamenti personali e di gruppo, necessari per dare al distaccamento una adeguata autonomia operativa.

 

     Art. 41. (Sistemi di allertamento).

     1. Al fine di organizzare le prime operazioni antincendi o di soccorso per fronteggiare tempestivamente i diversi eventi calamitosi, ogni distaccamento dispone di un sistema flessibile di reperimento del personale volontario mediante telefono ed altre apparecchiature ricerca-persone.

     2. Gli elenchi dei recapiti telefonici del personale e altri numeri utili periodicamente aggiornati, sono tenuti dai Capidistaccamento, dai Capisquadra, dall'Ufficio amministrazione del Corpo e dal Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta [4]

     3. In caso di intervento importante ogni distaccamento deve avvisare, per telefono o per radio, il Comando dei Vigili del fuoco della Valle d'Aosta [5]

     4. In caso di comprovata necessità ogni distaccamento può inoltre allertare i distaccamenti limitrofi, le Stazioni del Corpo forestale valdostano e il Centro operativo della Protezione civile.

 

     Art. 42. (Rete radio).

     1. Per consentire un'agevole collaborazione con il Comando dei Vigili del fuoco della Valle d'Aosta può venire utilizzata, su autorizzazione del Ministero dell'Interno, una delle frequenze riservate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco [6]

     2. Il canale radio a servizio del Corpo deve essere utilizzato esclusivamente per comunicazioni di servizio e, in casi di attività antincendi boschivi, verrà interconnesso, a cura del Centro Operativo della Protezione civile, con il canale radio del Corpo forestale valdostano.

 

     Art. 43. (Invio fuori Valle).

     1. Gli interventi dei Vigili del fuoco volontari fuori del territorio regionale in servizi di soccorso o antincendi boschivi e in operazioni di protezione civile disposti dal Presidente della Giunta regionale su richiesta della competente autorità statale, sono coordinati dal Comandante provinciale o, nell'ipotesi prevista dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 «Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile», dall'Ispettore regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competenti per territorio e dall'Ufficio di Protezione Civile della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

 

     Art. 44. (Relazioni d'intervento).

     1. Per ogni intervento eseguito, il Capodistaccamento volontario, o in sua assenza il volontario avente qualifica più elevata, o comunque chi ha assunto la direzione dell'intervento, deve provvedere a redigere, su apposito modulo, una relazione di intervento ed a trasmetterla tempestivamente all'Ufficio amministrazione del Corpo che ne curerà la conservazione anche per eventuale uso dell'autorità giudiziaria.

     2. Qualora nell'intervento subentri personale permanente, il volontario che ha diretto fino ad allora le operazioni deve relazionare in merito, verbalmente o per iscritto, a seconda della complessità dell'intervento, al Comandante della squadra permanente intervenuta ed inviare, all'Ufficio amministrazione del Corpo, semplice segnalazione con il riferimento alla relazione redatta dal Comando Vigili del fuoco della Valle d'Aosta [7]

 

     Art. 45. (Tempi di intervento e segnalazioni di calamità).

     1. Il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari provvede ad accertare tempestivamente le situazioni di pericolo pubblico. Tali situazioni debbono essere segnalate al capodistaccamento del Corpo competente per territorio al fine di permettere l'attuazione di un pronto intervento antincendio o di soccorso.

     2. Se la situazione di pericolo, per natura od estensione dei fenomeni, assume un carattere rilevante la segnalazione deve essere inoltrata al Comando dei Vigili del fuoco della Valle d'Aosta, all'Ufficio regionale della Protezione civile e alla Stazione del Corpo forestale valdostano competente per territorio [8]

 

     Art. 46. (Esercitazioni).

     1. Le esercitazioni di addestramento, secondo i criteri fissati dall'Assemblea, sono svolte in ogni distaccamento con cadenza mensile.

     2. In ogni zona, di cui al 2° comma dell'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37, viene tenuta, almeno una volta all'anno, una esercitazione di addestramento che interessa il personale dei distaccamenti compresi nel territorio di competenza. Di norma è interessato alle esercitazioni di zona il personale di età non superiore ai 50 anni.

     3. Il personale del corpo è occasionalmente esonerato dalle esercitazioni di addestramento per comprovati motivi di carattere famigliare o di salute e la giustificazione, sottoscritta dall'interessato, deve pervenire al funzionario capo del distaccamento di appartenenza entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta esercitazione.

 

     Art. 47. (Corsi di specializzazione o aggiornamento).

     1. Il Consiglio direttivo, su eventuale proposta dell'Assemblea, indica i criteri per l'organizzazione di corsi di specializzazione o aggiornamento del personale da tenersi periodicamente.

     2. La frequenza ai corsi, appositamente previsti per gli Ispettori antincendi di zona, i Capidistaccamento volontari e i capisquadra, e che si tengono nel territorio della Valle d'Aosta, è obbligatoria salvo giustificato motivo, pena rispettivamente l'automatica decadenza dall'incarico o la retrocessione nella qualifica.

 

TITOLO V

(Disposizioni transitorie)

 

     Art. 48. (Assemblea: norme transitorie).

     1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente della Giunta indice, mediante avviso pubblico, l'elezione del Consiglio direttivo.

     2. Possono partecipare alla elezione del primo Consiglio direttivo, che avviene con le modalità di cui all'articolo 11, tutti i componenti del Corpo per i quali sia stata completata la procedura di iscrizione in organico, ai sensi della l.r. 27 maggio 1988, n. 37 «Norme sul volontariato dei servizi antincendi - protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari».

 

     Art. 49. (Organico: norme transitorie).

     1. In sede di prima applicazione del regolamento di attuazione della legge 27 maggio 1988, n. 37 «Norme sul volontariato dei servizi antincendi

- protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari» e

fino ad esaurimento del soprannumero possono essere nominati, in ogni

distaccamento, Caposquadra in soprannumero rispetto a quanto previsto al

comma 3° dell'articolo 18.

 

INDICE

 

Art. 1 (Finalità)

 

TITOLO I (Compiti)

 

Art. 2 (Settori di Intervento)

Art. 3 (Attività antincendi e di soccorso)

Art. 4 (Attività antincendi boschivi)

Art. 5 (Attività di protezione civile)

Art. 6 (Coordinamento delle attività di Protezione civile)

Art. 7 (Attività particolari)

 

TITOLO II (Organizzazione)

 

Art. 8 (Amministrazione)

Art. 9 (Assemblea)

Art. 10 (Attribuzioni dell'Assemblea)

Art. 11 (Consiglio direttivo: nomina)

Art. 12 (Segretario)

Art. 13 (Attribuzioni del Consiglio direttivo)

Art. 14 (Presidente del Consiglio direttivo)

Art. 15 (Vice-presidente del Consiglio direttivo)

Art. 16 (Ispettore antincendi di zona)

Art. 17 (Sorveglianza)

 

TITOLO III (Personale del Corpo)

 

Art. 18 (Organico)

Art. 19 (Iscrizione diretta)

Art. 20 (Reclutamento)

Art. 21 (Avanzamento: Vigili volontari scelti)

Art. 22 (Avanzamento: Capisquadra volontari)

Art. 23 (Commissione esaminatrice)

Art. 24 (Avanzamento: funzionari Capodistaccamento)

Art. 25 (Retrocessione ed esonero)

Art. 26 (Disciplina)

Art. 27 (Commissione disciplinare)

Art. 28 (Cessazione dal servizio)

Art. 29 (Indennità. interventi di soccorso)

Art. 30 (Indennità: funzionamento degli organi centrali)

Art. 31 (Assicurazioni)

Art. 32 (Tessere di riconoscimento)

Art. 33 (Stemma)

 

TITOLO IV (Operatività dei servizi)

 

Art. 34 (Sedi di servizio)

Art. 35 (Controllo delle sedi di servizio)

Art. 36 (Equipaggiamento personale)

Art. 37 (Automezzi)

Art. 38 (Attrezzatura e materiali)

Art. 39 (Inventario)

Art. 40 (Distaccamenti)

Art. 41 (Sistemi di allertamento)

Art. 42 (Rete radio)

Art. 43 (Invio fuori valle)

Art. 44 (Relazione d'intervento)

Art. 45 (Tempi di intervento e segnalazioni di calamità)

Art. 46 (Esercitazioni)

Art. 47 (Corsi di specializzazione o aggiornamento)

 

TITOLO V (Disposizioni transitorie)

 

Art. 48 (Assemblea: norme transitorie)

Art. 49 (Organico: norme transitorie)


[1] Regolamento abrogato dall’art. 50 della L.R. 24 ottobre 2002, n. 20, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2003.

[2] L'espressione "Corpo nazionale dei vigili del fuoco", di cui al presente articolo, è sostituita dall'espressione "personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco" ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 marzo 1999, n. 7.

[3] L'espressione "Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta", contenuta nel presente comma, è sostituita dall'espressione "Comando regionale dei vigili del fuoco" ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 marzo 1999, n. 7.

[4] L'espressione "Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta", contenuta nel presente comma, è sostituita dall'espressione "Comando regionale dei vigili del fuoco" ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 marzo 1999, n. 7.

[5] L'espressione "Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta", contenuta nel presente comma, è sostituita dall'espressione "Comando regionale dei vigili del fuoco" ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 marzo 1999, n. 7.

[6] L'espressione "Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta", contenuta nel presente comma, è sostituita dall'espressione "Comando regionale dei vigili del fuoco" ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 marzo 1999, n. 7.

[7] L'espressione "Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta", contenuta nel presente comma, è sostituita dall'espressione "Comando regionale dei vigili del fuoco" ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 marzo 1999, n. 7.

[8] L'espressione "Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta", contenuta nel presente comma, è sostituita dall'espressione "Comando regionale dei vigili del fuoco" ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 marzo 1999, n. 7.