§ 2.18.119 - Legge regionale 4 agosto 2000, n. 24.
Disposizioni urgenti in materia di servizi antincendi. Modificazioni alle leggi regionali 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:04/08/2000
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7).
Art. 2.  (Modifica all'articolo 28 della l.r. 7/1999).
Art. 3.  (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37).
Art. 4.  (Disposizioni transitorie della l.r. 7/1999).
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.18.119 - Legge regionale 4 agosto 2000, n. 24. [1]

Disposizioni urgenti in materia di servizi antincendi. Modificazioni alle leggi regionali 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)) e 27 maggio 1988, n. 37 (Norme per il volontariato dei servizi antincendi - protezione civile - Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari).

(B.U. 16 agosto 2000, n. 36).

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7). [2]

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 28 della l.r. 7/1999). [3]

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37). [4]

 

     Art. 4. (Disposizioni transitorie della l.r. 7/1999).

     1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 49 della l.r. 7/1999 si applicano anche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 49 della l.r. 7/1999 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia residente in Valle d'Aosta. Tale personale deve esercitare l'opzione per il trasferimento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento è subordinato alla disponibilità di posti in organico ed al superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese.

     2. I candidati residenti in Valle d'Aosta alla data di entrata in vigore della presente legge che siano risultati idonei al concorso per 184 posti di quinta qualifica funzionale nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, bandito con decreto del Direttore generale della Protezione civile del 6 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 24 del 27 marzo 1998, possono presentare domanda, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di inquadramento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. L'inquadramento è subordinato alla disponibilità di posti in organico e alla frequenza con esito positivo del corso di formazione professionale, nonché al superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 110 della L.R. 10 novembre 2009, n. 37.

[2] Sostituisce il comma 4, art. 25 della L.R. 19 marzo 1999, n. 7.

[3] Sostituisce la lettera a), comma 1, art. 28 della L.R. 19 marzo 1999, n. 7.

[4] Articolo abrogato dall’art. 50 della L.R. 24 ottobre 2002, n. 20.