§ 2.2.276 - L.R. 16 giugno 2005, n. 15.
Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:16/06/2005
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Aggiornamento dei residui attivi).
Art. 2.  (Aggiornamento dei residui passivi).
Art. 3.  (Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa).
Art. 4.  (Disposizioni in materia di finanza locale. Modificazioni dell’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1).
Art. 5.  (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni dell’articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30).
Art. 6.  (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale. Modificazione dell’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30).
Art. 7.  (Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.. Legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).
Art. 8.  (Interventi per la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard. Modificazioni della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10).
Art. 9.  (Disposizioni in materia di personale regionale).
Art. 10.  (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni dell’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30).
Art. 11.  (Strutture sanitarie e socio-sanitarie. Modificazione dell’articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30).
Art. 12.  (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente).
Art. 13.  (Fondazione Istituto musicale della Valle d’Aosta. Legge regionale 17 marzo 1992, n. 8).
Art. 14.  (Disposizioni concernenti la Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales. Modificazione della legge regionale 20 maggio 2002, n. [...]
Art. 15.  (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali).
Art. 16.  (Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell’aggiornamento dei residui).
Art. 17.  (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata).
Art. 18.  (Variazioni allo stato di previsione della spesa).
Art. 19.  (Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio).
Art. 20.  (Accensione di prestiti. Modificazione dell’articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 31).
Art. 21.  (Modificazione della descrizione di capitoli).
Art. 22.  (Modificazione dell’allegato n. 1 al bilancio di previsione per l’anno 2005 e per il triennio 2005/2007 limitatamente all’anno finanziario 2005. Fondi globali).
Art. 23.  (Copertura finanziaria).
Art. 24.  (Pareggio del bilancio).
Art. 25.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 2.2.276 - L.R. 16 giugno 2005, n. 15.

Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005.

(B.U. 5 luglio 2005, n. 27).

 

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2005

 

Art. 1. (Aggiornamento dei residui attivi).

     1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l’anno finanziario 2005 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall’allegato A:

in aumento

Euro

309.066.525,51

in diminuzione

Euro 70.780.465,76

 

differenza

Euro

238.286.059,75

     2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005, a seguito delle variazioni apportate dal comma 1, è rideterminato in euro 1.139.547.059,75.

 

     Art. 2. (Aggiornamento dei residui passivi).

     1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l’anno finanziario 2005 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall’allegato B:

in aumento

Euro

101.867.891,13

in diminuzione

Euro

67.248.033,72

differenza

Euro

34.619.857,41

     2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005, a seguito delle variazioni apportate dal comma 1, è rideterminato in euro 945.880.857,41.

 

     Art. 3. (Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa).

     1. Il Fondo iniziale di cassa dell’anno finanziario 2005 è determinato in euro 32.659.127,42 in base alle risultanze del conto reso dal tesoriere alla chiusura dell’anno finanziario 2004.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

 

     Art. 4. (Disposizioni in materia di finanza locale. Modificazioni dell’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1). [1]

     [1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001), sostituito dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2005/2007), è sostituito dal seguente:

«3. A decorrere dall’anno 2005, l’ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale, di cui al comma 1, è aumentato della quota dell’eventuale avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, realizzato nei settori 2.1.1.02 (Finanza locale – Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale – Speciali interventi) del bilancio della Regione, derivante dalle economie della gestione dei residui, della gestione della competenza e dall’avanzo derivante dalla cancellazione dei residui passivi per effetto della perenzione amministrativa di cui all’articolo 65 della l.r. 90/1989, come sostituito dall’articolo 11 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.».

     2. Dopo il comma 3quinquies dell’articolo 7 della l.r. 1/1999, aggiunto dall’articolo 9, comma 5, della l.r. 30/2004, è aggiunto il seguente:

«3 sexies. A decorrere dall’anno 2005, l’ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale di cui al comma 1, è ulteriormente aumentato delle entrate derivanti dalle restituzioni delle somme indebitamente percepite dagli enti locali e provenienti dai settori 2.1.1.02 (Finanza locale – Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale – Speciali interventi) del bilancio della Regione.».

     3. Dopo il comma 3sexies dell’articolo 7 della l.r. 1/1999, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

«3 septies. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è istituito un apposito fondo denominato “Fondo somme a disposizione della finanza locale per investimenti”, iscritto nel settore 2.1.1 - obiettivo programmatico 2.1.1.01, finanziato con le risorse assegnate alla finanza locale in attesa di destinazione. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli di spesa di investimento già esistenti ovvero da istituire nel settore 2.1 (Interventi a carattere generale – Finanza locale - obiettivi programmatici 2.1.1.01 – Trasferimenti senza vincolo di destinazione, 2.1.1.02 – Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione e 2.1.1.03 – Speciali interventi).».

     4. Dopo il comma 3septies dell’articolo 7 della l.r. 1/1999, introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

«3 octies. La Regione garantisce, in corso d’esercizio e nel limite delle disponibilità dei fondi di riserva, l’eventuale finanziamento dei fondi di riserva per la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi – finanza locale (spese correnti e spese di investimenti) iscritti nell’obiettivo programmatico 2.1.1.02, salvo recupero di pari importo in sede di programmazione e di assestamento del bilancio annuale.».]

 

     Art. 5. (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni dell’articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30).

     1. L’ammontare delle risorse finanziarie destinate dall’articolo 7, comma 1, della l.r. 30/2004 agli interventi in materia di finanza locale, è aumentato, per l’anno 2005, della somma di euro 14.586.387,27, in applicazione dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 1/1999, come sostituito dall’articolo 4, comma 1.

     2. La somma di euro 14.586.387,27 è così ripartita:

     a) euro 13.086.387,27 fra gli interventi finanziari di cui all’articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), nel modo seguente:

     1) euro 400.000 ai trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione per il finanziamento del «Fondo somme a disposizione della finanza locale per investimenti» (obiettivo programmatico 2.1.1.01);

     2) euro 927.558,20 agli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03);

     3) euro 11.758.829,07 ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione (obiettivo programmatico 2.1.1.02);

     b) euro 1.500.000 al ripristino del «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» dell’obiettivo programmatico 3.2 del bilancio della Regione per l’anno 2005.

     3. L’allegato A, di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c), della l.r. 30/2004, è così modificato:

in aumento:

capitolo 33670 (l.r. 24 dicembre 1996, n. 48)

euro

2.000.000

capitolo 37860 (l.r. 18 gennaio 2001, n. 5)

euro

1.500.000

capitolo 58400 (l.r. 15 dicembre 1982, n. 93)

euro

500.000

capitolo 58540 (l.r. 21 dicembre 1990, n. 80)

euro

858.829,07

capitolo 67120 (l.r. 11 dicembre 2001, n. 38, art 7, comma 6)

euro

400.000

capitolo 68000 (l.r. 9 dicembre 2004, n. 30, art. 9)

euro

100.000

capitolo 68005 (l.r. 9 dicembre 2004, n. 30, art. 9)

euro

6.400.000

 

     Art. 6. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale. Modificazione dell’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30).

     1. Gli oneri a carico della Regione per l’attuazione dei programmi di investimento, in applicazione dell’iniziativa comunitaria Interreg III A 2000/06 (volet A transfrontaliero), oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al reg. (CE) 1260/1999 e alla l. 183/1987, già determinati dall’articolo 13, comma 4, della l.r. 30/2004, sono rideterminati in euro 2.553.942 per l’anno 2005, articolati come segue:

     a) programma Interreg III A Italia-Francia (Alpi) 2000/2006: euro 2.161.811 per l’anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 25030);

     b) programma Interreg III A Italia-Svizzera 2000/2006: euro 392.131 per l’anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 25029).

 

     Art. 7. (Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.. Legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

     1. Per gli interventi da effettuare tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d’Aosta), come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 46, è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di euro 28.000.000.

     2. L’articolo 3 della l.r. 30/2004 è abrogato e la minore entrata di euro 30 milioni è finanziata con l’applicazione di pari importo dell’avanzo di amministrazione.

 

     Art. 8. (Interventi per la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard. Modificazioni della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10).

     1. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), come modificata dall’articolo 23, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è rideterminata in euro 5.554.490 per il 2005 (obiettivo programmatico 2.2.4.07 – capitolo 68360).

     2. Ai fini del funzionamento della fondazione o altra figura giuridica, da costituire ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della l.r. 10/1996, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio tra l’obiettivo programmatico 2.1.4.02 (Partecipazioni azionarie e conferimenti) e l’obiettivo programmatico 2.2.4.07 (Attività culturali – musei beni culturali e ambientali).

 

     Art. 9. (Disposizioni in materia di personale regionale).

     1. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

«3. Per i fini di cui all’articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 127.914.577 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 123.421.289 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (obiettivo programmatico 1.2.1 - capitoli 30500 parz. 30501, 30505, 30510, 30511, 30512, 30515, 30520, 30521, 39020 e 39021), euro 627.755 per il personale dell’Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1 – capitolo 30631) ed euro 3.865.533 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1 – capitolo 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato.».

 

     Art. 10. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni dell’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30).

     1. Dopo il numero 5 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2004 è aggiunto il seguente:

«5 bis) euro 2.500.000 per finanziamento applicazione contrattuale anni 2001-2005 per la medicina generale e per la specialistica convenzionata (capitolo 59900 parz.).».

     2. Il trasferimento all’Azienda USL, determinato dall’articolo 17, comma 1, lettera a), della l.r. 30/2004 in euro 216.617.800, dei quali euro 208.350.000 quale assegnazione per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, è rideterminato in euro 219.117.800 (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - capitolo 59900 parz.).

     3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2004 è sostituita dalla seguente:

«b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 25.136.000 di cui euro 4.000.000 quale saldo dell’anno 2002, euro 10.568.000 quale acconto dell’anno 2004 e euro 10.568.000 quale acconto dell’anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.3.01 – capitolo 59910).».

     4. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2004 è sostituita dalla seguente:

«c) interventi diretti della Regione, euro 2.472.510 (obiettivo programmatico 2.2.3.01 – capitolo 59920).».

     5. La spesa sanitaria di parte corrente, determinata in euro 232.558.310 dall’articolo 17, comma 1, della l.r. 30/2004, è rideterminata per l’anno 2005 in euro 246.726.310.

 

     Art. 11. (Strutture sanitarie e socio-sanitarie. Modificazione dell’articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30).

     1. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

«1. La spesa per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, da trasferire all’Azienda USL, è determinata, per il triennio 2005/2007, in euro 10.649.335, di cui 6.649.335 per l’anno 2005, 2.000.000 per l’anno 2006 e 2.000.000 per l’anno 2007 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60380).».

 

     Art. 12. (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente).

     1. Il trasferimento annuale all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, autorizzato per l’anno 2005 in euro 4.500.000 dall’articolo 30, comma 1, della l.r. 30/2004, è rideterminato in euro 5.100.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09 - capitolo 67380).

     2. L’autorizzazione di spesa di euro 460.000, disposta dall’articolo 30, comma 2, della l.r. 30/2004, è rideterminata in euro 960.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09 - capitolo 67382).

 

     Art. 13. (Fondazione Istituto musicale della Valle d’Aosta. Legge regionale 17 marzo 1992, n. 8).

     1. La Regione approva l’intervento straordinario diretto alla copertura del disavanzo di gestione di euro 541.969, registrato dalla Fondazione Istituto musicale della Valle d’Aosta di cui alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d’Aosta), risultante dai bilanci di esercizio degli anni 2002 e 2003, vistati dal collegio dei revisori (obiettivo programmatico 2.2.4.06 – capitolo 57492).

 

     Art. 14. (Disposizioni concernenti la Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales. Modificazione della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7).

     1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta), è aggiunta la seguente:

«j bis) esercita le funzioni correlate alla tenuta e alla gestione dell’Albo regionale delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell’artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato), come modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1.».

     2. L’autorizzazione di spesa di euro 400.000, disposta dall’articolo 36, comma 2, della l.r. 30/2004, è rideterminata in euro 530.000 (obiettivo programmatico 2.1.2. – capitolo 20080).

 

     Art. 15. (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali).

     1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 30/2004, sono modificate, per l’anno 2005, nella misura indicata nell’allegato C.

 

CAPO III

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2005 E PER IL TRIENNIO 2005/2007 LIMITATAMENTE ALL’ANNO FINANZIARIO 2005. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 16. (Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell’aggiornamento dei residui).

     1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione dell’entrata per euro 11.744.651,76 e dello stato di previsione della spesa per euro 2.447.541,02 del bilancio per l’anno finanziario 2005, quali risultano analiticamente dagli allegati D ed E.

 

     Art. 17. (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata).

     1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno 2005 e per il triennio 2005/2007, limitatamente all’anno finanziario 2005, sono apportate le seguenti variazioni:

     a) in aumento:

capitolo 00010 (Avanzo di amministrazione)

 

 

competenza

euro

226.325.329,76

capitolo 00020 (Fondo iniziale di cassa)

 

 

cassa

euro

22.659.127,42

capitolo 11150 (Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento)

 

 

cassa

euro

90.000.000

     b) in diminuzione:

capitolo 9905 (Recuperi di somme giacenti sulla gestione speciale

Finaosta S.p.A. derivanti dai rientri dei finanziamenti concessi»)

 

 

competenza e cassa

euro

30.000.000

capitolo 11150 (Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento)

 

 

competenza

euro

16.000.000

 

     Art. 18. (Variazioni allo stato di previsione della spesa).

     1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2005 e per il triennio 2005/2007, limitatamente all’anno finanziario 2005, sono apportate variazioni in aumento per complessivi euro 159.099.478,55 per la competenza e euro 73.362.016,68 per la cassa, come indicato analiticamente nell’allegato F.

 

     Art. 19. (Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio).

     1. I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e non impegnati alla chiusura dell’esercizio, ammontano a euro 21.225.851,21.

     2. I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell’anno 2005 ai sensi dell’articolo 42, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta), come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, ammontano a complessivi euro 8.729.496,89.

     3. I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell’anno 2005, ammontano ad euro 12.496.354,32 quali risultano analiticamente dall’allegato G.

     4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l’anno 2005 e per il triennio 2005/2007, limitatamente all’anno finanziario 2005, sono apportate le variazioni in aumento per euro 12.496.354,32, quali risultano analiticamente dall’allegato G.

 

     Art. 20. (Accensione di prestiti. Modificazione dell’articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 31).

     1. L’autorizzazione a contrarre uno o più prestiti per l’importo massimo di euro 165.000.000 per l’anno 2005, prevista dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 31 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per l’anno finanziaria 2005 e per il triennio 2005/2007), è ridotta all’importo massimo di euro 149.000.000 (capitolo 11150).

 

     Art. 21. (Modificazione della descrizione di capitoli).

     1. Le descrizioni dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2005 e per il triennio 2005/2007 sono così sostituite:

     a) capitolo 56370 (Trasferimenti fondi alle istituzioni scolastiche superiori regionali per le spese di gestione e trasporti alle palestre);

     b) capitolo 56945 (Interventi di riordino ed inventariazione degli archivi ecclesiastici e privati);

     c) capitolo 60380 (Finanziamento all’Unità sanitaria locale per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie e socio-sanitarie posto a carico della Regione ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 38).

 

     Art. 22. (Modificazione dell’allegato n. 1 al bilancio di previsione per l’anno 2005 e per il triennio 2005/2007 limitatamente all’anno finanziario 2005. Fondi globali).

     1. A seguito delle variazioni disposte dall’articolo 18, gli allegati n. 1 al bilancio per l’anno 2005 e a quello per il triennio 2005/2007 (Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali), limitatamente all’anno finanziario 2005, sono così integrati:

A.9.

– capitolo 69000 (Interventi della Regione autonoma Valle d’Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale)

euro

3.000.000;

D.1.2.

– capitolo 69020 (Interventi finanziari a favore di enti pubblici locali per gli oneri accessori conseguenti all’acquisizione di beni immobili)

euro

1.500.000.

 

     Art. 23. (Copertura finanziaria).

     1. La copertura del maggiore onere di euro 180.325.329,76 per l’anno 2005, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate all’articolo 17.

 

     Art. 24. (Pareggio del bilancio).

     1. Il bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2005, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di euro 2.316.280.370,76 per la competenza e di euro 2.163.438.168,42 per la cassa.

 

     Art. 25. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 

N.D.R. : gli allegati alla legge regionale 16 giugno 2005, n. 15, sono pubblicati sul 1° Supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale n. 27 del 5 luglio 2005.


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.