§ 20.5.154 - Regolamento 17 luglio 2006, n. 1085.
Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:17/07/2006
Numero:1085


Sommario
Art. 1.  Beneficiari e obiettivo generale
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Componenti
Art. 4.  Quadro politico di assistenza
Art. 5.  Informazioni sulle dotazioni finanziarie indicative proposte
Art. 6.  Programmazione dell'assistenza
Art. 7.  Programmazione
Art. 8.  Componente «sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale»
Art. 9.  Componente «cooperazione transfrontaliera»
Art. 10.  Componente «sviluppo regionale»
Art. 11.  Componente «sviluppo delle risorse umane»
Art. 12.  Componente «sviluppo rurale»
Art. 13.  Gestione dell'assistenza, resoconti
Art. 14.  Comitati
Art. 15.  Tipi di assistenza
Art. 16.  Misure di sostegno
Art. 17.  Attuazione dell'assistenza
Art. 18.  Tutela degli interessi finanziari della Comunità
Art. 19.  Norme relative alla partecipazione e all'origine, ammissibilità alle sovvenzioni
Art. 20.  Coerenza, compatibilità e coordinamento
Art. 21.  Sospensione dell'assistenza
Art. 22.  Valutazione
Art. 23.  Status di paese beneficiario
Art. 24.  Estensione dello strumento Per garantire la coerenza e l'efficacia dell'assistenza comunitaria, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), di [...]
Art. 25.  Disposizioni transitorie
Art. 26.  Importo di riferimento finanziario
Art. 27.  Riesame
Art. 28.  Entrata in vigore


§ 20.5.154 - Regolamento 17 luglio 2006, n. 1085.

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

(G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210).

 

     CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato delle Regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) Al fine di migliorare l'efficienza degli aiuti esterni della Comunità, si è proposto un nuovo quadro di programmazione e di fornitura dell'assistenza. Il presente strumento costituisce uno degli strumenti generali che sostengono direttamente le politiche europee in materia di aiuti esterni.

     (2) A norma dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, ogni Stato europeo che rispetti i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto può domandare di diventare membro dell'Unione.

     (3) Il Consiglio europeo di Helsinki ha accettato nel 1999 la candidatura di adesione all'Unione europea della Repubblica di Turchia, che usufruisce di un'assistenza preadesione dal 2002. Il Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2004 ha raccomandato che vengano avviati negoziati di adesione con la Turchia.

     (4) Il Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 20 giugno 2000 ha sottolineato che i paesi dei Balcani occidentali erano candidati potenziali all'adesione all'Unione europea.

     (5) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, nel ricordare le conclusioni di Copenaghen del dicembre 2002 e di Bruxelles del marzo 2003, ha ribadito la sua determinazione ad appoggiare appieno ed efficacemente la prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali, che diverranno parte integrante dell'Unione europea una volta soddisfatti i criteri stabiliti.

     (6) Il Consiglio europeo di Salonicco del 2003 ha dichiarato altresì che il processo di stabilizzazione e armonizzazione avrebbe costituito il quadro per la rotta europea dei paesi dei Balcani occidentali fino alla loro adesione.

     (7) Nella risoluzione sulle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco, il Parlamento europeo ha riconosciuto che tutti i paesi dei Balcani occidentali stavano facendo progressi verso l'adesione, insistendo tuttavia affinché ciascun paese venga giudicato separatamente.

     (8) Di conseguenza, sebbene tutti i paesi dei Balcani occidentali possano essere considerati paesi candidati potenziali, si dovrebbe tuttavia fare una netta distinzione tra paesi candidati effettivi e potenziali.

     (9) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004 ha raccomandato di avviare negoziati di adesione con la Croazia.

     (10) Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha deciso di concedere lo status di paese candidato all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

     (11) Inoltre, il Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2004 ha raccomandato che, parallelamente ai negoziati di adesione, l'Unione europea debba avviare un intenso dialogo politico e culturale con ogni paese candidato.

     (12) L'assistenza comunitaria ai paesi candidati effettivi e potenziali dovrebbe essere fornita in un quadro coerente, tenendo conto dell'esperienza acquisita con i precedenti strumenti di preadesione e con il regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. L'assistenza dovrebbe essere altresì coerente con la politica di sviluppo della Comunità a norma dell'articolo 181 A del trattato CE.

     (13) L'assistenza fornita ai paesi candidati effettivi e potenziali dovrebbe aiutarli, come in passato, a consolidare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, promuovere la riforma della pubblica amministrazione, la realizzazione delle riforme economiche, nonché il rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze, promuovere la parità di genere e favorire lo sviluppo della società civile, la riconciliazione e la ricostruzione, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, sostenendo quindi tutta una serie di misure riguardanti lo sviluppo istituzionale.

     (14) L'assistenza ai paesi candidati dovrebbe inoltre privilegiare l'adozione e l'applicazione dell'intero acquis comunitario, preparando in particolare i paesi candidati ad attuare la politica agricola e di coesione della Comunità.

     (15) L'assistenza ai paesi candidati potenziali può consistere, tra l'altro, in un certo grado di allineamento con l'acquis comunitario e in un sostegno ai progetti d'investimento, mirando in particolare a costruire capacità di gestione nei settori dello sviluppo regionale, rurale e delle risorse umane.

     (16) L'assistenza dovrebbe essere fornita in base ad una strategia pluriennale globale, che rispecchi le priorità del processo di stabilizzazione e di associazione nonché le priorità strategiche derivanti dal processo di preadesione.

     (17) Per fornire assistenza alla parte finanziaria di questa strategia e fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio, la Commissione dovrebbe presentare le sue intenzioni per le dotazioni finanziarie da proporre per i prossimi tre anni, mediante un quadro finanziario indicativo pluriennale, quale parte integrante del suo pacchetto annuale per l'allargamento.

     (18) Le componenti «sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale» e «cooperazione transfrontaliera» dovrebbero essere accessibili a tutti i paesi beneficiari, per agevolare il loro processo di transizione e di riavvicinamento all'UE, nonché promuovere la cooperazione regionale fra di essi.

     (19) Le componenti «sviluppo regionale», «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale» dovrebbero essere accessibili solo ai paesi candidati accreditati per gestire fondi in modo decentrato per aiutarli a prepararsi al periodo post-adesione, specie per quanto riguarda l'attuazione delle politiche comunitarie in materia di coesione e di sviluppo rurale.

     (20) I paesi candidati potenziali e i paesi candidati che non sono stati accreditati alla gestione di fondi in modo decentrato dovrebbero tuttavia essere ammessi, nel quadro delle componenti «sostegno alla transizione» e «sviluppo istituzionale», a misure ed azioni di natura simile a quelle che saranno disponibili nel quadro delle componenti «sviluppo regionale», «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale».

     (21) L'assistenza dovrebbe essere gestita secondo le norme in materia di aiuti esterni contenute nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, avvalendosi delle strutture che si sono dimostrate valide durante il processo di preadesione come la gestione decentrata, i gemellaggi e l'ufficio per gli scambi di informazioni in materia di assistenza tecnica (TAIEX). Al tempo stesso, tuttavia, si dovrebbe lasciare spazio ad impostazioni innovative quali la gestione comune, attraverso gli Stati membri, per i programmi transfrontalieri che riguardano i confini esterni dell'Unione europea. Il trasferimento di conoscenza e di competenza in materia di attuazione dell'acquis comunitario da parte degli Stati membri con significativa esperienza ai beneficiari del presente regolamento dovrebbe essere particolarmente benefico in questo contesto.

     (22) Le azioni necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione connesse alla realizzazione di programmi con notevoli implicazioni a livello di bilancio. Esse sono adottate secondo la decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, presentando ad un comitato di gestione documenti di programmazione indicativi pluriennali.

     (23) I programmi annuali o pluriennali su base orizzontale e per paese per l'attuazione dell'assistenza nel quadro della componente «sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale» e della componente «cooperazione transfrontaliera» dovrebbero anch'essi essere presentati ad un comitato di gestione secondo la decisione 1999/468/CE.

     (24) I programmi pluriennali per attuare la componente «sviluppo regionale», la componente «sviluppo delle risorse umane» e la componente «sviluppo rurale» dovrebbero anch'essi essere sottoposti ad un comitato di gestione secondo la decisione 1999/468/CE. Poiché queste azioni sono estremamente simili alle prassi dei Fondi strutturali e dello sviluppo rurale, esse dovrebbero avvalersi appieno dei comitati propri dei Fondi strutturali e dello sviluppo rurale.

     (25) Quando la Commissione applica il presente regolamento mediante una gestione decentrata dovrebbe adoperarsi con il massimo impegno per tutelare gli interessi finanziari della Comunità europea, applicando in particolare le norme e gli standard dell'acquis comunitario in materia. Quando invece la Commissione ricorre ad altre forme di gestione, gli interessi finanziari della Comunità europea dovrebbero essere tutelati concludendo adeguati accordi che contengano garanzie sufficienti al riguardo.

     (26) Le norme che determinano l'ammissibilità alle gare d'appalto e ai contratti di sovvenzione e le norme relative all'origine delle forniture dovrebbero essere stabilite in funzione dei recenti sviluppi all'interno dell'Unione europea per quanto riguarda lo svincolo degli aiuti, lasciando però una flessibilità sufficiente per reagire di volta in volta alle mutate circostanze.

     (27) Qualora un paese beneficiario violi i principi sui quali è fondata l'Unione europea o faccia progressi insufficienti per quanto riguarda i criteri di Copenaghen e le priorità stabilite nei partenariati europei o di adesione, il Consiglio deve poter adottare le misure del caso in base ad una proposta della Commissione. Si dovrebbe assicurare la piena ed immediata informazione del Parlamento europeo.

     (28) Il Consiglio dovrebbe essere autorizzato a modificare il presente regolamento mediante una procedura semplificata per quanto riguarda lo status di un paese beneficiario come definito nel presente regolamento.

     (29) I paesi beneficiari degli altri strumenti regionali di assistenza esterna dovrebbero poter partecipare, su basi di reciprocità, alle azioni previste dal presente regolamento, qualora ciò comporti un valore aggiunto in considerazione della natura regionale, transfrontaliera, transnazionale o globale dell'azione in questione.

     (30) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire il progressivo allineamento dei paesi beneficiari con gli standard e le politiche dell'Unione europea compreso, se del caso, l'acquis comunitario in prospettiva dell'adesione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato CE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (31) Considerato che l'articolo 181 A del trattato CE stabilisce che le misure nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi devono essere complementari a quelle realizzate dagli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri si impegnano ad assicurare il coordinamento, la coerenza e la complementarietà della loro assistenza, in conformità alle linee guida dell'UE del 2001 per il rafforzamento del coordinamento operativo tra la Comunità e gli Stati membri nel settore dell'assistenza esterna, in particolare attraverso consultazioni regolari e frequenti scambi di informazioni pertinenti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza.

     (32) Un importo di riferimento finanziario, a norma del punto 38 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, è incluso nel presente regolamento per l'intera durata dello strumento, senza tuttavia pregiudicare i poteri dell'autorità di bilancio quali sono definiti dal trattato CE.

     (33) L'istituzione del nuovo sistema di assistenza comunitaria preadesione impone di abrogare il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia, il regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione, del 18 dicembre 1998, relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare, il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione, il regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione, il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione, il regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta, il regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia, ed il regolamento (CE) n. 2112/2005. Il presente regolamento dovrebbe sostituire inoltre il regolamento (CE) n. 2666/2000 che giunge a scadenza il 31 dicembre 2006,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Beneficiari e obiettivo generale

     La Comunità aiuterà i paesi elencati negli allegati I e II ad allinearsi gradualmente con gli standard e le politiche dell'Unione europea compreso, se del caso, l'acquis comunitario, in prospettiva dell'adesione.

 

          Art. 2. Ambito di applicazione

     1. Se del caso, l'assistenza verrà utilizzata nei paesi beneficiari elencati negli allegati I e II e sosterrà i seguenti settori:

     a) rafforzamento delle istituzioni democratiche, nonché dello Stato di diritto, compresa la sua attuazione;

     b) promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e maggior rispetto dei diritti delle minoranze, promozione della parità di genere e della non discriminazione;

     c) riforma della pubblica amministrazione, compresa la creazione di un sistema che consenta di decentrare la gestione dell'assistenza al paese beneficiario conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/ 2002;

     d) riforma economica;

     e) sviluppo della società civile;

     f) inclusione sociale;

     g) riconciliazione, misure per il rafforzamento della fiducia e ricostruzione;

     h) cooperazione regionale e transfrontaliera.

     2. Nel caso dei paesi elencati nell'allegato I, l'assistenza servirà a sostenere inoltre i seguenti settori:

     a) adozione e applicazione dell'acquis comunitario;

     b) sostegno per la definizione delle politiche, nonché preparazione all'attuazione e alla gestione delle politiche comuni della Comunità in materia di agricoltura e di coesione.

     3. Nel caso dei paesi elencati nell'allegato II, l'assistenza servirà a sostenere i seguenti settori:

     a) allineamento graduale con l'acquis comunitario;

     b) sviluppo sociale, economico e territoriale, comprese fra l'altro l'infrastruttura e le attività connesse all'investimento, in particolare nei settori dello sviluppo regionale, rurale e delle risorse umane.

 

          Art. 3. Componenti

     1. L'assistenza è programmata e attuata in funzione delle seguenti componenti:

     a) sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale;

     b) cooperazione transfrontaliera;

     c) sviluppo regionale;

     d) sviluppo delle risorse umane;

     e) sviluppo rurale.

     2. La Commissione coordina l'assistenza concessa nel quadro delle diverse componenti, garantendone la coerenza.

     3. La Commissione adotta le norme di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui agli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE. A tal fine, la Commissione è assistita dal comitato IPA di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a due mesi.

 

          Art. 4. Quadro politico di assistenza

     L'assistenza nel quadro del presente regolamento è fornita in conformità della politica generale per la preadesione definita dai partenariati europei e di adesione e tenendo in debito conto le relazioni e il documento strategico incluso nel pacchetto annuale per l'allargamento della Commissione.

     L’assistenza all’Islanda è fornita, in particolare, tenendo in debito conto le relazioni e il documento strategico inclusi nel pacchetto sull’allargamento [1].

 

          Art. 5. Informazioni sulle dotazioni finanziarie indicative proposte

     1. Nella prospettiva di sostenere la pianificazione strategica prevista dall'articolo 6, la Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio le sue intenzioni in merito alle dotazioni finanziarie da proporre per i tre anni successivi nelle forma di un quadro finanziario indicativo pluriennale, che tenga conto del quadro finanziario, dei partenariati europei, dei partenariati di adesione, delle relazioni e del documento strategico.

     2. Questo quadro finanziario indicativo pluriennale illustrerà le intenzioni della Commissione per quanto riguarda la ripartizione dei fondi per componente, per paese e per azioni riguardanti più paesi. Esso sarà elaborato sulla base di una serie di criteri oggettivi e trasparenti, compresa la valutazione delle necessità, tra cui la capacità di assorbimento, il rispetto delle condizioni e la capacità di gestione. Si terrà altresì debito conto delle misure straordinarie di assistenza o di programmi di risposta provvisori adottati a norma di un regolamento che istituisce lo strumento di stabilità.

     3. Il quadro finanziario indicativo pluriennale sarà inserito nel pacchetto annuale dell'allargamento della Commissione.

 

          Art. 6. Programmazione dell'assistenza

     1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è fornita sulla base di documenti indicativi pluriennali stabiliti per paese in stretta consultazione con le autorità nazionali, così da sostenere le strategie nazionali ed assicurare l'impegno e il coinvolgimento del paese interessato. La società civile e le altri parti interessate saranno associate all'occorrenza. Si prenderanno in considerazione anche altri programmi di assistenza.

     2. L'assistenza ai paesi elencati nell'allegato I si baserà in particolare sui partenariati di adesione. L'assistenza comprenderà le priorità e la strategia globale derivante da un'analisi periodica della situazione di ogni paese e su quali preparativi per l'adesione è necessario concentrare l'attenzione. L'assistenza sarà programmata tenendo conto dei criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 e dei progressi fatti nell'adozione e nell'applicazione dell'acquis comunitario, nonché nella cooperazione regionale.

     3. L'assistenza ai paesi elencati nell'allegato II si baserà in particolare sui partenariati europei. L'assistenza comprenderà le priorità e la strategia globale derivante da un'analisi periodica della situazione di ogni paese su cui devono essere imperniati i preparativi per un'ulteriore integrazione nell'Unione europea.

     L'assistenza sarà programmata tenendo conto dei criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 e dei progressi fatti nell'applicare gli accordi di stabilizzazione e di associazione, compresa la cooperazione regionale.

     4. I documenti di programmazione indicativa pluriennale dovranno presentare dotazioni indicative per le principali priorità all'interno di ogni componente, tenendo conto della ripartizione indicativa per paese e per componente proposta nel quadro finanziario indicativo pluriennale. Essi indicheranno altresì, laddove opportuno, i finanziamenti previsti per programmi riguardanti più paesi e per iniziative orizzontali.

     5. I documenti di programmazione indicativa pluriennale verranno elaborati sulla base di una prospettiva triennale e saranno riveduti ogni anno.

     6. La Commissione adotta i documenti di programmazione indicativa pluriennale e le revisioni annuali di cui sopra secondo le procedure di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a).

 

          Art. 7. Programmazione

     1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento verrà fornita attraverso programmi pluriennali o annuali, stabiliti per paese e per componente oppure, se opportuno, per gruppo di paesi o per tematica, in conformità delle priorità definite nei documenti di programmazione indicativa pluriennale.

     2. I programmi dovranno specificare gli obiettivi perseguiti, i campi di intervento, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo totale del finanziamento previsto. Essi dovranno contenere una descrizione sommaria del tipo di operazioni da finanziare, un'indicazione degli importi assegnati per ogni tipo di operazione e un calendario indicativo d'attuazione.

     Laddove pertinente, essi dovranno comprendere i risultati delle esperienze acquisite da precedente assistenza. Gli obiettivi dovranno essere specifici, pertinenti e misurabili ed essere contenuti entro limiti temporali.

     3. La Commissione adotta i programmi pluriennali ed annuali ed ogni loro revisione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

 

TITOLO II

NORME RIGUARDANTI LE COMPONENTI SPECIFICHE

 

          Art. 8. Componente «sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale»

     1. La componente «sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale» aiuterà i paesi elencati negli allegati I e II a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2.

     2. Questa componente può finanziare, tra l'altro, il miglioramento delle capacità e lo sviluppo istituzionale, nonché gli investimenti che non rientrano negli articoli da 9 a 12.

     3. L'assistenza propria di questa componente potrà sostenere anche la partecipazione dei paesi elencati negli allegati I e II ai programmi e alle agenzie comunitari. Inoltre, l'assistenza può essere fornita per programmi regionali e orizzontali.

 

          Art. 9. Componente «cooperazione transfrontaliera»

     1. La componente «cooperazione transfrontaliera» può sostenere la cooperazione transfrontaliera e, se del caso, transnazionale e interregionale fra i paesi elencati negli allegati I e II, nonché fra questi paesi e gli Stati membri.

     2. La cooperazione suddetta mira a incoraggiare le relazioni di buon vicinato e promuovere la stabilità, la sicurezza e la prosperità nell'interesse di tutti i paesi, favorendone inoltre uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile.

     3. In caso di cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri, le norme che disciplinano i contributi finanziari del Fondo europeo di sviluppo regionale ed il presente regolamento saranno le disposizioni pertinenti dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione.

     4. La cooperazione verrà coordinata con altri strumenti comunitari di cooperazione transnazionale e interregionale. Nel caso della cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri, questa componente comprenderà le regioni situate su entrambi i versanti del confine o dei confini rispettivi, sia terrestri che marittimi.

     5. Compatibilmente con gli obiettivi del presente articolo, questa componente potrà finanziare il miglioramento delle capacità, lo sviluppo istituzionale e gli investimenti.

 

          Art. 10. Componente «sviluppo regionale»

     1. La componente «sviluppo regionale» aiuterà i paesi elencati nell'allegato I a definire le politiche e a prepararsi ad attuare e a gestire la politica di coesione della Comunità, specie per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione.

     2. Questa componente potrà contribuire, in particolare, al finanziamento delle azioni di cui al regolamento (CE) n. 1080/ 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e al regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione.

 

          Art. 11. Componente «sviluppo delle risorse umane»

     1. La componente «sviluppo delle risorse umane» aiuterà i paesi elencati nell'allegato I a definire le politiche e a prepararsi ad attuare e a gestire la politica di coesione della Comunità, specie per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione.

     2. Questa componente potrà contribuire, in particolare, al finanziamento delle azioni di cui al regolamento (CE) n. 1081/ 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo.

 

          Art. 12. Componente «sviluppo rurale»

     1. La componente «sviluppo rurale» aiuterà i paesi elencati nell'allegato I a definire le politiche e a prepararsi ad attuare e a gestire la politica agricola comune della Comunità, contribuendo in particolare ad un adeguamento sostenibile del settore agricolo e delle zone rurali nonché a preparare i paesi candidati ad applicare l'acquis comunitario riguardante la politica agricola comune e le politiche connesse.

     2. Questa componente potrà contribuire, in particolare, al finanziamento delle azioni di cui al regolamento (CE) n. 1698/ 2005, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

 

TITOLO III

GESTIONE E ATTUAZIONE

 

          Art. 13. Gestione dell'assistenza, resoconti

     1. La Commissione è responsabile dell'applicazione del presente regolamento, secondo le procedure di cui all'articolo 14 e le norme di applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

     2. Gli interventi di cui al presente regolamento saranno gestiti, controllati, valutati e oggetto di resoconti a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. I finanziamenti comunitari possono assumere, in particolare, la forma di accordi di finanziamento tra la Commissione e il paese beneficiario, di contratti d'appalto o di accordi di sovvenzione con enti pubblici nazionali o internazionali o con persone fisiche o giuridiche responsabili dell'attuazione degli interventi e di contratti di lavoro. L'attuazione degli interventi transfrontalieri con gli Stati membri ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento può essere delegata agli Stati membri. In questi casi, si procederà ad una gestione congiunta ai sensi delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Nei casi di gestione comune, l'autorità di gestione opera secondo i principi e le regole di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006.

     3. La Commissione può inoltre ricevere e gestire i fondi di altri donatori, che sono iscritti nel bilancio come entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, per attuare interventi insieme ai donatori in questione.

     4. A norma dell'articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione, in casi debitamente giustificati, può decidere di affidare funzioni che implicano l'esercizio di potestà pubbliche e, in particolare, mansioni d'esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, di detto regolamento. Possono essere affidate funzioni che implicano l'esercizio di potestà pubbliche agli organismi definiti nell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento suddetto che soddisfino le seguenti condizioni: fama riconosciuta a livello internazionale, conformità con i sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale e vigilanza ad opera di un'autorità pubblica.

     5. Gli impegni di bilancio per le azioni di durata superiore a un esercizio finanziario possono essere ripartiti in quote annuali nell'arco di un periodo pluriennale.

     6. Ogni anno la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'assistenza comunitaria fornita nell'ambito del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'anno e sui risultati del monitoraggio e fornisce una valutazione dei risultati raggiunti nell'attuazione dell'assistenza.

 

          Art. 14. Comitati

     1. È istituito un comitato IPA, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, per coadiuvare la Commissione, in particolare nel suo compito di coordinare l'assistenza concessa nel quadro delle diverse componenti, garantendone la coerenza, come prescritto dall'articolo 3, paragrafo 2.

     Il comitato IPA adotta il proprio regolamento interno.

     2. a) La Commissione adotta i documenti di programmazione indicativa pluriennale e le relative revisioni annuali di cui all'articolo 6 del presente regolamento nonché i programmi di assistenza fornita a norma degli articoli 8 e 9 del presente regolamento, secondo la procedura di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Per far ciò la Commissione è assistita dal comitato IPA.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

     b) La Commissione adotta i programmi di assistenza di cui all'articolo 10 del presente regolamento secondo la procedura di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Per far ciò la Commissione è coadiuvata dal comitato di coordinamento dei fondi di cui all'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

     c) La Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 147 del trattato CE, adotta i programmi di assistenza di cui all'articolo 11 del presente regolamento, secondo la procedura di cui agli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE. Per far ciò la Commissione è assistita dal comitato di coordinamento dei fondi di cui all'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

     d) La Commissione adotta i programmi di assistenza di cui all'articolo 12 del presente regolamento, secondo la procedura di cui agli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE. Per far ciò la Commissione è coadiuvata dal comitato per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Le decisioni di finanziamento che non sono incluse nei programmi indicativi pluriennali o nei programmi annuali sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.

     4. La Commissione adotta gli emendamenti ai programmi pluriennali e annuali e le decisioni di cui al paragrafo 3, se non prevedono modifiche sostanziali riguardo alla natura dei programmi e degli interventi originari e, per quanto attiene all'elemento finanziario, se non superano il 20 % dell'importo totale assegnato al programma o all'intervento in questione, ferma restando la soglia di 4 milioni di EUR. Il comitato che aveva espresso un parere sul programma o sull'intervento originario è informato circa ogni decisione di modifica.

     5. Un osservatore della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori dei comitati per quanto riguarda le questioni attinenti alla Banca.

 

          Art. 15. Tipi di assistenza

     1. L'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento può essere utilizzata per finanziare, tra l'altro, investimenti, appalti, sovvenzioni, compresi gli abbuoni d'interessi, i prestiti a condizioni speciali, le garanzie sui prestiti e le misure di assistenza finanziaria, il sostegno al bilancio, le altre forme specifiche di aiuti di bilancio e il contributo al capitale delle istituzioni finanziarie internazionali o delle banche di sviluppo regionali nella misura in cui il rischio finanziario della Comunità è limitato all'ammontare di tali fondi. Il sostegno al bilancio ha carattere eccezionale, con obiettivi precisi e relativi parametri e presuppone una gestione sufficientemente trasparente, affidabile ed efficiente delle finanze pubbliche del paese beneficiario nonché l'attuazione di politiche settoriali o macroeconomiche ben definite, approvate in linea di massima dalle istituzioni finanziarie internazionali. Gli esborsi del sostegno al bilancio sono condizionati a progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi in termini di impatto e di risultati.

     2. L'assistenza può essere fornita mediante misure di cooperazione amministrativa con la partecipazione di esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri. I progetti in questione vengono attuati secondo le norme stabilite dalla Commissione.

     3. L'assistenza può essere utilizzata anche per coprire il costo della partecipazione della Comunità a missioni, iniziative od organizzazioni internazionali a favore degli interessi del paese beneficiario, compresi i costi amministrativi.

     4. Il finanziamento comunitario non deve servire in linea di massima a pagare imposte, dazi od oneri nei paesi beneficiari elencati negli allegati I e II.

 

          Art. 16. Misure di sostegno

     L'assistenza può essere utilizzata per coprire il costo degli interventi di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione direttamente necessari per la gestione del programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, informazione e pubblicità, spese riguardanti le reti informatiche finalizzate agli scambi di informazioni e tutte le altre spese di assistenza amministrativa e tecnica sostenute dalla Commissione per la gestione del programma. L'assistenza copre anche il costo del sostegno amministrativo per la gestione decentrata del programma ad opera delle delegazioni della Commissione nei paesi terzi.

 

          Art. 17. Attuazione dell'assistenza

     1. La Commissione e i paesi beneficiari concludono accordi quadro sull'attuazione dell'assistenza.

     2. All'occorrenza, la Commissione conclude accordi sussidiari sull'attuazione dell'assistenza con il paese beneficiario o con le sue autorità competenti.

 

          Art. 18. Tutela degli interessi finanziari della Comunità

     1. Tutti gli accordi risultanti dal presente regolamento devono contenere disposizioni che tutelino gli interessi finanziari della Comunità, in particolare per quanto riguarda la frode, la corruzione e le altre irregolarità, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

     2. Gli accordi devono autorizzare espressamente la Commissione e la Corte dei conti a controllare, in base ai documenti e in loco, tutti i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari. Tali accordi devono inoltre autorizzare espressamente la Commissione ad eseguire le verifiche e ispezioni in loco di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/ 96.

     3. Tutti i contratti che risultano dall'attuazione dell'assistenza garantiscono, sia durante che dopo l'esecuzione degli stessi, il diritto della Commissione e della Corte dei conti di cui al paragrafo 2.

 

          Art. 19. Norme relative alla partecipazione e all'origine, ammissibilità alle sovvenzioni

     1. La partecipazione all'assegnazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di un paese beneficiario del presente regolamento, di un paese beneficiario dello strumento europeo di prossimità e di partenariato o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto Stato o paese.

     2. La partecipazione all'assegnazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è inoltre aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un qualsiasi paese diverso da quelli menzionati al paragrafo 1, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, purché sia stato stabilito l'accesso reciproco alla loro assistenza esterna.

     L'accesso reciproco all'assistenza esterna della Comunità è stabilito mediante una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. Tale decisione viene adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), e rimane in vigore per almeno un anno.

     La concessione dell'accesso reciproco all'assistenza esterna della Comunità si basa su un confronto tra la Comunità e gli altri donatori e si svolge a livello settoriale o a livello di intero paese, sia esso un paese donatore o destinatario. La decisione di concedere tale reciprocità ad un paese donatore si basa sulla trasparenza, la coerenza e la proporzionalità degli aiuti forniti da quest'ultimo, compresa la qualità e l'entità di tali aiuti. I paesi beneficiari sono consultati nell'ambito del processo descritto nel presente paragrafo.

     3. La partecipazione all'assegnazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta alle organizzazioni internazionali.

     4. I requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 inerenti alla cittadinanza non si applicano agli esperti proposti nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

     5. Tutte le forniture e tutti i materiali acquistati nell'ambito di un appalto finanziato a norma del presente regolamento devono essere originari della Comunità o di un paese ammissibile a norma dei paragrafi 1 o 2. Ai fini del presente regolamento, il termine «origine» è definito dalla legislazione comunitaria pertinente in materia di norme di origine per scopi doganali.

     6. In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche aventi la cittadinanza di altri paesi diversi da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2, nonché di persone giuridiche stabilite in siffatti paesi, o l'acquisto di forniture e materiali di origine diversa da quella stabilita al paragrafo 5. Le deroghe possono essere motivate dall'indisponibilità dei prodotti e dei servizi nei mercati dei paesi interessati, per motivi di urgenza estrema o nei casi in cui le norme di ammissibilità impedirebbero o renderebbero estremamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione.

     7. A norma dell'articolo 114 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, le persone fisiche possono ricevere sovvenzioni.

     8. Laddove il finanziamento comunitario riguarda un'operazione attuata attraverso un'organizzazione internazionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili a norma dei paragrafi 1 e 2, nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili in base alle norme di tale organizzazione, assicurando che venga garantito un trattamento equo a tutti i donatori.

     Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.

     Laddove il finanziamento comunitario riguarda un'operazione cofinanziata da uno Stato membro o da un paese terzo, con riserva della reciprocità secondo la definizione del paragrafo 2, oppure da un'organizzazione regionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili in base alle norme di tale Stato membro, paese terzo od organizzazione regionale. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.

 

          Art. 20. Coerenza, compatibilità e coordinamento

     1. I programmi e i progetti finanziati nell'ambito del presente regolamento devono essere coerenti con le politiche dell'UE ed essere conformi agli accordi conclusi con i paesi beneficiari dalla Comunità e dai suoi Stati membri e rispettare gli impegni assunti nell'ambito degli accordi multilaterali di cui questi ultimi sono parti.

     2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza tra l'assistenza della Comunità fornita a norma del presente regolamento e l'assistenza finanziaria fornita dalla Comunità e dagli Stati membri attraverso altri strumenti finanziari interni ed esterni e dalla Banca europea per gli investimenti.

     3. La Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento dei rispettivi programmi di assistenza con l'obiettivo di renderli più efficaci ed efficienti nel fornire assistenza in linea con gli orientamenti definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna e per armonizzare le politiche e le procedure. Il coordinamento comprende consultazioni periodiche e scambi frequenti di informazioni pertinenti nelle diverse fasi del ciclo di assistenza, in particolare a livello locale, e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione degli Stati membri e della Comunità.

     4. La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, intraprende i passi necessari per garantire il coordinamento e l'armonizzazione appropriati e la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie delle Nazioni Unite, i fondi e programmi nonché i donatori non UE.

 

          Art. 21. Sospensione dell'assistenza

     1. Il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle minoranze, nonché delle libertà fondamentali, costituisce un elemento fondamentale per l'attuazione del presente regolamento e per la concessione dell'assistenza nel suo ambito. L'assistenza comunitaria a favore dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia, incluso il Kosovo, è subordinata altresì alle condizioni definite dal Consiglio nelle conclusioni del 29 aprile 1997, specie per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali.

     2. Qualora un paese beneficiario non rispetti i principi o gli impegni contenuti nel rispettivo partenariato con l'UE o qualora i progressi fatti in termini di conformità ai criteri di adesione siano insufficienti, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure del caso in merito a qualsiasi tipo di assistenza concessa a norma del presente regolamento. Il Parlamento europeo viene informato immediatamente e pienamente di tutte le decisioni prese in questo contesto.

 

          Art. 22. Valutazione

     La Commissione valuta periodicamente i risultati e l'efficienza delle politiche e dei programmi nonché l'efficacia della programmazione per accertare se gli obiettivi siano stati conseguiti e potere così formulare raccomandazioni volte a migliorare le operazioni future. La Commissione invia relazioni specifiche ai comitati di cui all'articolo 14, i quali discutono in merito. L'elaborazione dei programmi e l'assegnazione delle risorse deve tenere conto di tali risultati.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 23. Status di paese beneficiario

     Quando ad uno dei paesi beneficiari elencati nell'allegato II viene conferito lo status di candidato all'adesione all'UE, il Consiglio trasferisce il paese in questione dall'allegato II all'allegato I, deliberando a maggioranza qualificata in base a una proposta della Commissione.

 

          Art. 24. Estensione dello strumento Per garantire la coerenza e l'efficacia dell'assistenza comunitaria, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), di far beneficiare gli altri paesi terzi, territori e regioni delle azioni previste dal presente regolamento, quando il progetto o programma in questione ha carattere regionale, transfrontaliero, transnazionale o globale.

     Nel far ciò la Commissione cercherà di evitare le duplicazioni per quanto riguarda gli altri strumenti dell'assistenza finanziaria esterna.

 

          Art. 25. Disposizioni transitorie

     1. Con effetto dal 1° gennaio 2007 sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 2760/98, (CE) n. 1266/1999, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999, (CE) n. 555/2000, (CE) n. 2500/2001 e (CE) n. 2112/2005.

     Detti regolamenti e il regolamento (CE) n. 2666/2000 rimangono d'applicazione per gli atti giuridici e gli impegni connessi agli esercizi finanziari anteriori al 2007 e ai fini dell'attuazione dell'articolo 31 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania ed agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea.

     2. Le misure specifiche eventualmente necessarie per agevolare la transizione dal sistema istituito dai regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 2760/98, (CE) n. 1266/1999, (CE) n. 1267/ 1999, (CE) n. 1268/1999, (CE) n. 555/2000, (CE) n. 2666/ 2000 o (CE) n. 2500/2001 a quello istituito dal presente regolamento vengono adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

 

          Art. 26. Importo di riferimento finanziario

     L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 è pari a 11 565 milioni di EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

          Art. 27. Riesame

     La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2010 una relazione di valutazione dell'attuazione del presente regolamento riguardante i primi tre anni, corredandola se del caso di un'appropriata proposta legislativa per apportare al presente regolamento le necessarie modifiche.

 

          Art. 28. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

 

 

ALLEGATO I

 

     — Croazia

     — Turchia

     — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

 

ALLEGATO II [2]

 

     — Albania

     — Bosnia-Erzegovina

     - Islanda

     — Montenegro

     — Serbia, incluso il Kosovo (1)

 

(1) Ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 540/2010.

[2] Allegato così modificato dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 540/2010.