§ 20.5.40 – Regolamento 17 dicembre 2001, n. 2500.
Regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia e che modifica i regolamenti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:17/12/2001
Numero:2500


Sommario
Art. 1.      La Comunità fornisce un'assistenza finanziaria preadesione alla Turchia a sostegno delle priorità definite nel partenariato per l'adesione di questo paese.
Art. 2.      L'assistenza:
Art. 3.      Oltre allo Stato turco possono beneficiare dell'assistenza anche le autorità provinciali e locali, gli organismi e le amministrazioni di sostegno alle imprese, le cooperative e la società [...]
Art. 4.      1. Può essere chiesto ai beneficiari dell'assistenza un contributo finanziario per ciascun programma o progetto. Il contributo dipende dalla natura del programma o progetto. In casi eccezionali, [...]
Art. 5.      Il finanziamento dei programmi e dei progetti è subordinato al rispetto degli impegni contenuti nell'accordo di associazione CE-Turchia, nella decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione [...]
Art. 6.      1. La Commissione fornisce l'assistenza comunitaria in conformità delle regole di trasparenza e del regolamento finanziario, in particolare l'articolo 114.
Art. 6 bis. 
Art. 7.      1. La selezione dei progetti, le gare d'appalto e l'aggiudicazione dei contratti in Turchia sono oggetto di un'approvazione ex ante da parte della Commissione.
Art. 8.      1. L'assistenza di entità superiore a 2 milioni di EUR viene fornita mediante decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. A [...]
Art. 9.      Gli stanziamenti annuali vengono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
Art. 10.      1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di [...]
Art. 11.      La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione dell'assistenza, che contiene informazioni sui programmi e [...]
Art. 12.      1. Il regolamento (CE) n. 3906/89 è modificato come segue:
Art. 13.      Il Consiglio riesamina il presente regolamento entro il 1° gennaio 2006. A tal fine, la Commissione presenta al Consiglio, entro il 1° luglio 2005, una relazione di valutazione del regolamento [...]
Art. 14.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.5.40 – Regolamento 17 dicembre 2001, n. 2500. [1]

Regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 555/2000.

(G.U.C.E. 27 dicembre 2001, n. L 342).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Le condizioni che devono soddisfare i paesi candidati per poter aderire all'Unione europea sono state stabilite dal Consiglio europeo di Copenhagen del giugno 1993.

     (2) Il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha dichiarato che la Turchia è un paese candidato destinato ad aderire all'Unione in base agli stessi criteri applicati agli altri paesi candidati e che, come gli altri paesi candidati, la Turchia beneficerà di una strategia di preadesione, sul modello della strategia europea esistente, volta a incentivare e a sostenere le sue riforme.

     (3) Il Consiglio europeo di Nizza si è detto compiaciuto dei progressi fatti nell'attuare la strategia di preadesione per la Turchia.

     (4) Dato che la Turchia non soddisfa ancora i criteri politici di Copenhagen, la Comunità l'ha invitata a migliorare e a promuovere le sue prassi democratiche e il rispetto dei diritti umani fondamentali, nonché ad associare più strettamente al processo la società civile.

     (5) Il partenariato per l'adesione, pietra angolare della strategia di preadesione, è stato redatto in base alle conclusioni dei precedenti Consigli europei e alle priorità su cui devono concentrarsi i preparativi per l'adesione, tenendo conto dei criteri politici ed economici e degli obblighi propri di uno Stato membro.

     (6) La base giuridica per l'istituzione del partenariato per l'adesione e il quadro unico per il coordinamento di tutte le fonti di assistenza finanziaria preadesione sono costituiti dal regolamento (CE) n. 390/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativo all'assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di preadesione e, in particolare, all'istituzione di un partenariato per l'adesione.

     (7) I principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione della Turchia sono ripresi nella decisione 2001/235/CE. Come per gli altri paesi candidati, l'assistenza fornita dall'Unione europea alla Turchia deve essere incentrata sulle priorità individuate nel partenariato per l'adesione.

     (8) È opportuno che l'assistenza comunitaria sostenga principalmente il potenziamento istituzionale e gli investimenti, onde favorire la conformità con l'acquis comunitario.

     (9) La Comunità dovrebbe avviare azioni specifiche per promuovere lo sviluppo della società civile in Turchia.

     (10) Devono essere previsti anche interventi specifici di cooperazione transfrontaliera, specie per quanto riguarda i confini tra la Turchia e l'Unione europea, tra la Turchia e gli altri paesi candidati e tra la Turchia e gli altri paesi della regione.

     (11) La Commissione dovrebbe garantire il coordinamento fra l'assistenza preadesione e l'assistenza bilaterale degli Stati membri, i finanziamenti della BEI, i finanziamenti a titolo di altri strumenti di cooperazione transfrontaliera (PHARE, MEDA, TACIS, CARDS, Interreg) e di altri istituti finanziari internazionali.

     (12) La Comunità dovrebbe cofinanziare la partecipazione della Turchia a programmi e agenzie comunitarie.

     (13) L'assistenza comunitaria andrebbe subordinata al rispetto degli impegni contenuti negli accordi CE-Turchia e delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 390/2001, della decisione 2001/235/CE e del presente regolamento.

     (14) La Commissione dovrebbe fornire l'assistenza ai sensi del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     (15) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (16) Oltre alle persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e della Turchia, dovrebbero essere ammesse a partecipare alle gare d'appalto anche le persone fisiche e giuridiche degli altri paesi candidati e dei paesi beneficiari delle misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo e dell'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (CARDS). Dovrebbero essere ammesse a partecipare, quando sono necessarie competenze specifiche, persone fisiche e giuridiche dei paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale che beneficiano dell'assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale. Per motivi di simmetria, si dovrebbero inserire disposizioni analoghe nei programmi di assistenza a favore degli altri paesi candidati.

     (17) La gestione dell'assistenza preadesione dovrebbe essere progressivamente delegata alla Turchia, tenendo conto delle sue capacità di gestione e di controllo finanziario, a condizione che siano effettuati controlli a posteriori dell'assistenza e che l'amministrazione turca si impegni ad effettuare i medesimi controlli e ad applicare le medesime garanzie previsti dalla normativa comunitaria in materia.

     (18) Oltre alle relazioni annuali sull'attuazione del programma di assistenza, dovrebbe essere redatta e presentata una relazione di valutazione.

     (19) Nelle prospettive finanziarie 2000-2006, l'assistenza finanziaria preadesione è stata raddoppiata per i paesi candidati. A seguito del Consiglio europeo di Helsinki, questo principio dovrebbe essere applicato anche alla Turchia, nel rispetto delle normali procedure di bilancio, per il periodo rimanente delle prospettive finanziarie attuali.

     (20) Il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     La Comunità fornisce un'assistenza finanziaria preadesione alla Turchia a sostegno delle priorità definite nel partenariato per l'adesione di questo paese.

 

     Art. 2.

     L'assistenza:

     - consiste in aiuti non rimborsabili,

     - viene fornita finanziando programmi o progetti volti a soddisfare i criteri di adesione e in base ai principi di programmazione e di attuazione contenuti negli orientamenti adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2,

     - può finanziare servizi, forniture e opere,

     - in caso di investimenti, non può coprire l'acquisto di terreni o di edifici.

 

     Art. 3.

     Oltre allo Stato turco possono beneficiare dell'assistenza anche le autorità provinciali e locali, gli organismi e le amministrazioni di sostegno alle imprese, le cooperative e la società civile, in particolare le organizzazioni che rappresentano le parti sociali, le associazioni, le fondazioni, le organizzazioni senza fine di lucro e le organizzazioni non governative.

 

     Art. 4.

     1. Può essere chiesto ai beneficiari dell'assistenza un contributo finanziario per ciascun programma o progetto. Il contributo dipende dalla natura del programma o progetto. In casi eccezionali, vale a dire per i programmi e i progetti volti a sviluppare la società civile, può trattarsi di un contributo in natura.

     2. L'assistenza copre le spese di sostegno alla programmazione, alla comunicazione e all'informazione, nonché quelle inerenti al controllo, all'ispezione, alla revisione finanziaria e alla valutazione dei programmi e dei progetti.

     3. La Commissione adotta disposizioni dettagliate in materia di informazione e di pubblicità, per assicurare la visibilità dello sforzo finanziario della Comunità nelle operazioni finanziate dal presente regolamento.

     4. L'assistenza può essere fornita su base indipendente oppure attraverso cofinanziamenti con gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti, i paesi terzi o gli organismi multilaterali.

     5. Si possono eventualmente ipotizzare cofinanziamenti con altri donatori, in particolare gli Stati membri.

     6. La Comunità può contribuire alle spese connesse alle strutture di gestione dell'assistenza.

     7. La Commissione, di concerto con gli Stati membri, assicura il buon coordinamento con gli altri finanziatori dei fondi in questione, in particolare con la BEI.

 

     Art. 5.

     Il finanziamento dei programmi e dei progetti è subordinato al rispetto degli impegni contenuti nell'accordo di associazione CE-Turchia, nella decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'Unione doganale, e in tutti gli altri accordi e decisioni connessi, nonché delle condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 390/2001, nel partenariato per l'adesione della Turchia e nel presente regolamento.

 

     Art. 6.

     1. La Commissione fornisce l'assistenza comunitaria in conformità delle regole di trasparenza e del regolamento finanziario, in particolare l'articolo 114.

     2. Nella valutazione preliminare dei programmi e dei progetti si tiene conto, tra l'altro, dei seguenti fattori:

     a) efficacia e sostenibilità immediata;

     b) aspetti culturali, sociali, di genere e ambientali;

     c) conservazione e tutela dell'ambiente secondo principi di sviluppo sostenibile;

     d) potenziamento istituzionale necessario per conseguire gli obiettivi del programma o del progetto;

     e) esperienza acquisita con programmi e progetti analoghi.

 

     Art. 6 bis. [2]

     Nei limiti previsti dall’articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, la Commissione può affidare funzioni implicanti l’esercizio di potestà pubbliche e, in particolare, funzioni d’esecuzione del bilancio agli organismi indicati nell’articolo 54, paragrafo 2, del suddetto regolamento. Possono essere affidate funzioni implicanti l’esercizio di potestà pubbliche agli organismi definiti nell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento che soddisfino le seguenti condizioni: fama riconosciuta a livello internazionale, conformità con i sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale e vigilanza ad opera di un’autorità pubblica.

 

     Art. 7.

     1. La selezione dei progetti, le gare d'appalto e l'aggiudicazione dei contratti in Turchia sono oggetto di un'approvazione ex ante da parte della Commissione.

     2. La Commissione può decidere, in base ad un'analisi caso per caso della capacità di gestione dei programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, di derogare all'approvazione ex ante di cui al paragrafo 1 e di affidare a organismi di attuazione turchi la gestione decentrata degli aiuti. Tale deroga è subordinata:

     a) a criteri minimi di valutazione della capacità di gestione degli aiuti da parte degli organismi di attuazione turchi, nonché a prescrizioni minime applicabili a detti organismi definite in allegato;

     b) a disposizioni specifiche riguardanti in particolare l'indizione della gara d'appalto, l'analisi e la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione degli appalti e l'applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, da stabilire in convenzioni di finanziamento con la Turchia.

 

     Art. 8.

     1. L'assistenza di entità superiore a 2 milioni di EUR viene fornita mediante decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. A tal fine, la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 10 una proposta di finanziamento in cui descrive i programmi e/o i progetti da attuare.

     La Commissione informa preventivamente, almeno una settimana prima, il comitato di cui all'articolo 10 di tutte le decisioni di finanziamento che intende adottare in merito ai programmi e ai progetti di entità inferiore a 2 milioni di EUR.

     2. La Commissione può approvare, senza consultare il comitato di cui all'articolo 10, gli aiuti non rimborsabili supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o constatati a titolo dei programmi o dei progetti, purché il superamento non ecceda il 20% dell'aiuto non rimborsabile inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

     3. Tutte le convenzioni di finanziamento e tutti i contratti conclusi a norma del presente regolamento devono autorizzare la Commissione e la Corte dei conti ad eseguire verifiche in loco secondo le procedure stabilite dalla Commissione ai sensi delle norme in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario.

     4. Per tutelare efficacemente gli interessi finanziari della Comunità, la Commissione può procedere a controlli e ispezioni sul posto ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

     5. Si applica l'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione, anche per quanto riguarda la segnalazione delle singole irregolarità e l'instaurazione di un sistema di gestione dell'informazione in materia.

     6. Quando i programmi o i progetti sono oggetto di convenzioni di finanziamento tra la Comunità e la Turchia, esse prevedono che il pagamento di tasse, dazi e altri oneri non sia a carico della Comunità.

     7. La partecipazione alle gare di appalto e ai contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea e dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo, e del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'autorità aggiudicatrice può, in casi debitamente motivati e giudicando caso per caso, autorizzare la partecipazione alle gare di appalto e ai contratti delle persone fisiche e giuridiche di paesi terzi. L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità.

     Entro l'ambito di applicazione dei trattati, le forniture sono originarie degli Stati membri, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea o dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 1488/96 e del regolamento (CE) n. 2666/2000. In casi debitamente motivati e giudicando caso per caso l'autorità aggiudicatrice può derogare a tale disposizione. La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è ulteriormente definita dal regolamento (CE) n. 2112/2005. [3]

     [8. Le disposizioni del paragrafo 7 si applicano all'origine delle forniture.] [4]

     8. L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005. [5]

 

     Art. 9.

     Gli stanziamenti annuali vengono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 10.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 11.

     La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione dell'assistenza, che contiene informazioni sui programmi e sui progetti finanziati durante l'anno e sulla programmazione relativa all'esercizio seguente, nonché sui risultati del controllo e della valutazione, corredata, se del caso, di proposte di modifica nella gestione dell'assistenza al fine di ottimizzarne l'efficienza. Queste informazioni potrebbero essere inserite nella relazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3906/89. La relazione è presentata non oltre il 30 settembre dell'anno successivo.

 

     Art. 12.

     1. Il regolamento (CE) n. 3906/89 è modificato come segue:

     - alla fine dell'articolo 7, paragrafo 1 sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

     2. Il regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta, è modificato come segue:

     - alla fine dell'articolo 7, paragrafo 9, sono aggiunte le parole:

     (Omissis),

     - alla fine dell'articolo 7, paragrafo 10, sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

     3. Il paragrafo seguente è aggiunto all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione:

     (Omissis).

     4. Il paragrafo seguente è aggiunto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     Il Consiglio riesamina il presente regolamento entro il 1° gennaio 2006. A tal fine, la Commissione presenta al Consiglio, entro il 1° luglio 2005, una relazione di valutazione del regolamento nonché, se del caso, una proposta di modifica.

 

     Art. 14.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO [6]

CRITERI E CONDIZIONI MINIMI APPLICABILI

ALLA GESTIONE DECENTRATA DA PARTE DEGLI

ORGANISMI DI ATTUAZIONE TURCHI (ARTICOLO 7)

 

     1. Criteri minimi di valutazione della capacità di gestire gli aiuti da parte degli organismi di attuazione turchi.

     La Commissione applica i criteri seguenti qualora sia necessario individuare gli organismi di attuazione turchi in grado di gestire l'assistenza secondo un'impostazione decentrata:

     a) essi devono disporre di un sistema efficace di gestione dei fondi, di un regolamento interno completo e di responsabilità istituzionali e personali chiaramente definite;

     b) il principio della separazione dei poteri deve essere rispettato in modo tale da evitare ogni rischio di conflitto di interessi nell'ambito delle gare d'appalto e dei pagamenti;

     c) sarà messo a disposizione personale sufficiente per lo svolgimento delle necessarie funzioni. Tale personale deve possedere le qualifiche, l'esperienza in materia di revisione dei conti e le competenze linguistiche richieste oltre ad avere ricevuto la formazione necessaria per potere realizzare i programmi comunitari.

     2. Condizioni minime da soddisfare per poter affidare una gestione decentrata agli organismi di attuazione turchi.

     Si può ipotizzare di affidare una gestione decentrata, che preveda un controllo ex-post della Commissione, ad un organismo di attuazione turco qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

     a) l'organismo in oggetto deve fornire la prova dell'esistenza di controlli interni efficaci che prevedano revisioni dei conti indipendenti nonché un sistema di rendiconti contabili e finanziari accurati conforme alle norme riconosciute internazionalmente in materia di revisione dei conti;

     b) una revisione finanziaria e operativa recente che dimostri che l'aiuto comunitario e le azioni nazionali di natura analoga sono gestite in modo efficace e in tempi utili;

     c) l'organismo di attuazione è soggetto a un controllo finanziario nazionale affidabile;

     d) le norme relative alle gare d'appalto sono approvate dalla Commissione, la quale riconosce in questo modo la loro conformità con il titolo IX del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;

     e) l'ordinatore nazionale si impegna ad assumere la piena responsabilità finanziaria della gestione dei fondi.

     Questa impostazione non pregiudica il diritto della Commissione e della Corte dei Conti di esercitare un controllo sulle spese.

 


[1] Abrogato dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 1085/2006, con effetto dal 1° gennaio 2007

[2] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 850/2005.

[3] Paragrafo sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 769/2004 e così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2112/2005.

[4] Paragrafo abrogato dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 769/2004.

[5] Paragrafo aggiunto dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2112/2005.

[6] Allegato aggiunto con avviso di rettifica pubblicato nella G.U.C.E. 23 ottobre 2002, n. L 285.