§ 20.5.134 – Regolamento 30 maggio 2005, n. 850.
Regolamento (CE) n. 850/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2500/2001 per consentire l’attuazione dell’assistenza [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:30/05/2005
Numero:850


Sommario
Art. 1.      Nel regolamento (CE) n. 2500/2001 è inserito l’articolo seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 20.5.134 – Regolamento 30 maggio 2005, n. 850.

Regolamento (CE) n. 850/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2500/2001 per consentire l’attuazione dell’assistenza comunitaria a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

(G.U.U.E. 4 giugno 2005, n. L 141).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 181 A, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee («regolamento finanziario») autorizza l’esecuzione del bilancio comunitario in modo centralizzato indiretto e stabilisce le condizioni specifiche di esecuzione.

     (2) Nel settore dell’assistenza preadesione, la gestione centralizzata indiretta nella forma definita all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario si è dimostrata uno strumento valido, soprattutto per quanto riguarda le azioni svolte dall’Ufficio per l’assistenza tecnica e lo scambio d’informazioni (TAIEX).

     (3) La Turchia è stata uno dei principali beneficiari del TAIEX negli ultimi anni ed è opportuno quindi che possa continuare a ricorrere a tale strumento conformemente alle norme stabilite dal regolamento finanziario.

     (4) È auspicabile adottare un’impostazione armonizzata in materia di assistenza preadesione e la formula utilizzata dovrebbe pertanto essere identica a quella prevista nei regolamenti (CEE) n. 3906/1989 del Consiglio (PHARE) e (CE) n. 2666/2000 del Consiglio (CARDS).

     (5) Il regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo all’assistenza finanziaria preadesione per la Turchia dovrebbe essere modificato di conseguenza,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nel regolamento (CE) n. 2500/2001 è inserito l’articolo seguente:

     «Articolo 6 bis

     Nei limiti previsti dall’articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, la Commissione può affidare funzioni implicanti l’esercizio di potestà pubbliche e, in particolare, funzioni d’esecuzione del bilancio agli organismi indicati nell’articolo 54, paragrafo 2, del suddetto regolamento. Possono essere affidate funzioni implicanti l’esercizio di potestà pubbliche agli organismi definiti nell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento che soddisfino le seguenti condizioni: fama riconosciuta a livello internazionale, conformità con i sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale e vigilanza ad opera di un’autorità pubblica.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.