§ 20.4.386 - Regolamento 26 febbraio 2001, n. 390.
Regolamento (CE) n. 390/2001 del Consiglio relativo all'assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di preadesione e, in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:26/02/2001
Numero:390


Sommario
Art. 1.      Il partenariato per l'adesione istituito nell'ambito della strategia di preadesione dell'Unione europea per la Turchia costituirà un quadro unico comprendente:
Art. 2.      Il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, i principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione, da [...]
Art. 3.      Il presente regolamento non ha implicazioni finanziarie. L'assistenza fornita dalla Comunità nell'ambito della strategia di preadesione è quella prevista dai programmi adottati ai sensi delle [...]
Art. 4.      Qualora venisse meno un elemento essenziale al proseguimento dell'assistenza di preadesione, in particolare quando non siano rispettati gli impegni contenuti negli accordi CE-Turchia e/o quando [...]
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.4.386 - Regolamento 26 febbraio 2001, n. 390.

Regolamento (CE) n. 390/2001 del Consiglio relativo all'assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di preadesione e, in particolare, all'istituzione di un partenariato per l'adesione

(G.U.C.E. 28 febbraio 2001, n. L 58)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Le condizioni che gli Stati candidati devono soddisfare per aderire all'Unione europea sono state stabilite dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993.

     (2) In occasione del Consiglio europeo di Helsinki (10 e 11 dicembre 1999), i capi di Stato e di governo hanno ribadito il carattere inclusivo del processo di adesione, che riunisce attualmente 13 Stati candidati in un quadro unico.

     (3) Il Consiglio europeo di Helsinki ha dichiarato che la Turchia è uno Stato candidato destinato ad aderire all'Unione in base agli stessi criteri applicati agli altri Stati candidati e che, avvalendosi dell'attuale strategia europea, la Turchia, come altri Stati candidati, beneficerà di una strategia di preadesione volta a incentivare e sostenere le sue riforme.

     (4) Il Consiglio europeo di Helsinki ha dichiarato inoltre che, sulla base delle precedenti conclusioni del Consiglio europeo, sarà elaborato un partenariato per l'adesione della Turchia che definirà le priorità sulle quali occorre incentrare i preparativi per l'adesione, tenuto conto dei criteri politici ed economici e degli obblighi di uno Stato membro.

     (5) L'assistenza della Comunità europea nell'ambito del partenariato per l'adesione dovrebbe essere improntata ai summenzionati criteri politici ed economici, nonché ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni definiti.

     (6) I capi di Stato e di governo, riunitisi a Feira il 19 e 20 giugno 2000, hanno invitato la Commissione a presentare quanto prima proposte per una struttura finanziaria individuale di assistenza alla Turchia e per il partenariato per l'adesione.

     (7) Il partenariato e, in particolare, gli obiettivi intermedi, dovrebbero aiutare la Turchia a prepararsi all'adesione in un'ottica di convergenza economica e sociale, nonché ad elaborare il suo programma nazionale per l'adozione dell'acquis unitamente al relativo calendario di attuazione.

     (8) Le risorse finanziarie disponibili devono essere gestite oculatamente, in linea con le priorità che scaturiscono dal partenariato per l'adesione della Turchia e dalle relazioni periodiche della Commissione.

     (9) L'assistenza della Comunità nell'ambito della strategia di preadesione dovrebbe essere fornita applicando alla Turchia i programmi di aiuti adottati ai sensi delle disposizioni dei trattati. Il presente regolamento, pertanto, non avrà implicazioni finanziarie.

     (10) L'assistenza comunitaria è subordinata al rispetto degli impegni contenuti negli accordi CE-Turchia e nel partenariato per l'adesione, nonché ai progressi fatti verso l'adempimento dei criteri di Copenaghen.

     (11) Le risorse finanziarie che costituiscono l'assistenza comunitaria saranno programmate secondo le procedure previste dai regolamenti riguardanti gli strumenti finanziari o i programmi corrispondenti.

     (12) Gli organi creati dagli accordi CE-Turchia svolgeranno un ruolo determinante ai fini della corretta esecuzione e del follow-up del partenariato per l'adesione.

     (13) L'istituzione del partenariato per l'adesione contribuirà probabilmente al conseguimento degli obiettivi comunitari. Per l'adozione del presente regolamento, il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il partenariato per l'adesione istituito nell'ambito della strategia di preadesione dell'Unione europea per la Turchia costituirà un quadro unico comprendente:

     - le priorità, individuate nell'analisi della situazione in Turchia, su cui devono concentrarsi i preparativi per l'adesione in considerazione dei criteri politici ed economici e degli obblighi propri di uno Stato membro dell'Unione europea, definiti dal Consiglio europeo,

     - le risorse finanziarie destinate ad assistere la Turchia nell'attuazione delle priorità individuate durante il periodo precedente all'adesione.

 

          Art. 2.

     Il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, i principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione, da sottoporre alla Turchia, nonché i successivi adeguamenti significativi ad esso applicabili.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento non ha implicazioni finanziarie. L'assistenza fornita dalla Comunità nell'ambito della strategia di preadesione è quella prevista dai programmi adottati ai sensi delle disposizioni del trattato.

     In base alle decisioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 2, le risorse finanziarie concesse nel quadro del partenariato per l'adesione sono programmate secondo le procedure previste dai regolamenti riguardanti gli strumenti finanziari o i programmi corrispondenti.

 

          Art. 4.

     Qualora venisse meno un elemento essenziale al proseguimento dell'assistenza di preadesione, in particolare quando non siano rispettati gli impegni contenuti negli accordi CE-Turchia e/o quando i progressi verso l'adempimento dei criteri di Copenaghen non siano sufficienti, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure del caso riguardo all'assistenza di preadesione a favore della Turchia.

 

          Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.