§ 20.5.167 - Regolamento 16 giugno 2010, n. 540.
Regolamento (UE) n. 540/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:16/06/2010
Numero:540


Sommario
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1085/2006 è così modificato
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 20.5.167 - Regolamento 16 giugno 2010, n. 540.

Regolamento (UE) n. 540/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

(G.U.U.E. 24 giugno 2010, n. L 158)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

visto il parere del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [1],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 1085/2006 [2] prevede un’assistenza ai paesi candidati effettivi e potenziali per il loro progressivo allineamento con gli standard e le politiche dell’Unione europea compreso, se del caso, l’acquis comunitario, in prospettiva dell’adesione all’Unione.

 

(2) A norma dell’articolo 49 del trattato sull’Unione europea, ogni Stato europeo che rispetti e si impegni a promuovere i valori di cui all’articolo 2 di tale trattato, segnatamente la dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, può domandare di diventare membro dell’Unione.

 

(3) Nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2006, il Consiglio europeo ha espresso un rinnovato consenso sull’allargamento, incluso il principio secondo il quale ciascuno Stato richiedente deve essere valutato secondo i suoi meriti.

 

(4) In seguito alla presentazione, in data 16 luglio 2009, della domanda di adesione all’Unione europea da parte della Repubblica d’Islanda (l’"Islanda"), il Consiglio ha invitato la Commissione a sottoporre al Consiglio un parere sulla candidatura dell’Islanda. L’Islanda può pertanto essere considerata un paese candidato potenziale.

 

(5) In virtù del regolamento (CE) n. 1085/2006, l’assistenza ai paesi candidati potenziali e a quelli effettivi dei Balcani occidentali e alla Turchia è fornita, tra l’altro, in conformità dei partenariati europei e di adesione.

 

(6) L’Islanda fa parte dello Spazio economico europeo. Di conseguenza, nel fornire assistenza a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006, si deve tenere debitamente conto delle relazioni e del documento strategico inclusi nel pacchetto annuale per l’allargamento della Commissione,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Il regolamento (CE) n. 1085/2006 è così modificato:

 

1) all’articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

 

"L’assistenza all’Islanda è fornita, in particolare, tenendo in debito conto le relazioni e il documento strategico inclusi nel pacchetto sull’allargamento.";

 

2) all’allegato II, dopo "Bosnia-Erzegovina", è inserita la seguente parola:

 

"Islanda".

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] Posizione del Parlamento europeo dell’ 11 febbraio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 31 maggio 2010.

 

[2] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.