§ 20.5.41 - Regolamento 18 dicembre 1998, n. 2760.
Regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:18/12/1998
Numero:2760


Sommario
Art. 1.      Nel contesto generale del programma Phare, definito ai sensi del regolamento (CEE) n. 3906/89 , si applicano le seguenti norme per il finanziamento di azioni a carattere strutturale nelle [...]
Art. 2.      1. I confini ammissibili sono quelli tra:
Art. 3.      Gli aiuti concessi dalla Comunità nell'ambito del presente programma sono destinati anzitutto a finanziare la partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale interessati a progetti [...]
Art. 4.      1. Nelle regioni di confine selezionate come indicato nell'articolo 2 i progetti da inserire nel programma di cooperazione transfrontaliera possono prendere la forma di:
Art. 5.      1. Le azioni che possono essere finanziate nel quadro del presente programma potrebbero comprendere:
Art. 6.      1. In linea di principio, il contributo della Comunità è concesso a titolo di aiuto non rimborsabile. Qualora tuttavia l'aiuto della Comunità contribuisca al finanziamento di attività che [...]
Art. 7.      1. Per ciascuna delle regioni di confine è istituito un comitato misto di cooperazione composto da rappresentanti dei paesi interessati, compresi quelli di livello regionale o locale, e [...]
Art. 8.      1. Per ogni confine la Commissione elabora una proposta di programma tenendo conto del documento congiunto di programmazione transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e delle [...]
Art. 9.      1. La Commissione amministra la presente assistenza secondo le modalità abitualmente applicate all'assistenza all'Europa centrale e orientale, come definite nel regolamento (CEE) n. 3906/89.
Art. 10.      Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, la Commissione assicura il coordinamento e la compatibilità tra l'assistenza di Phare, quella di altri programmi di aiuto esterno e [...]
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e sostituisce, a decorrere dalla stessa data, il regolamento [...]


§ 20.5.41 - Regolamento 18 dicembre 1998, n. 2760. [1]

Regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare.

(G.U.C.E. 19 dicembre 1998, n. L 345).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 753/96, in particolare l'articolo 8,

     considerando che il Consiglio europeo riunitosi a Lussemburgo nel dicembre del 1997 ha stabilito la strategia potenziata di preadesione intesa a consentire a tutti i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale di divenire in futuro membri dell'Unione europea e, a tal fine, a conformarsi il più possibile all'acquis dell'Unione prima dell'adesione;

considerando che nel contesto della cooperazione transfrontaliera si deve tener conto dei partenariati per l'adesione, che sono l'elemento chiave della strategia potenziata di preadesione in quanto definiscono le priorità dell'opera ancora da compiere in vista dell'adesione;

considerando che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1628/94 della Commissione, che istituisce il programma di cooperazione transfrontaliera Phare in collegamento con Interreg, ha già dato, nei primi anni di applicazione, una serie di risultati positivi in quanto ha instaurato un dialogo e una cooperazione tra le regioni frontaliere dell'Unione europea e le regioni limitrofe dei paesi dell'Europa centrale e orientale, ha contribuito allo sviluppo economico delle regioni frontaliere di questi paesi, le ha ravvicinate maggiormente al livello di sviluppo delle confinanti regioni comunitarie e ha offerto loro l'opportunità di familiarizzarsi con le pratiche e le procedure di Interreg, compresa la definizione di strategie di sviluppo regionale per le zone di confine;

     considerando che è auspicabile migliorare i risultati ottenuti, in particolare aumentando il numero di progetti di carattere effettivamente transfrontaliero e accelerando il loro ritmo di esecuzione;

     considerando che dovrebbe essere ammessa a partecipare al programma Phare di cooperazione transfrontaliera anche la Romania, l'unico tra i paesi candidati a non avere una frontiera comune con l'Unione;

considerando che il programma Phare di cooperazione transfrontaliera sarà inserito gradualmente in una più ampia politica di sviluppo regionale nel contesto della strategia di preadesione, la quale correggerà gli squilibri attualmente esistenti tra le risorse di bilancio assegnate alla cooperazione transfrontaliera e quelle assegnate alle altre priorità della preadesione e tra le varie regioni all'interno dei paesi candidati;

     considerando che il Consiglio ha ripetutamente sottolineato la necessità di consolidare la cooperazione e stimolare l'integrazione tra i paesi dell'Europa centrale e orientale e la Comunità europea e di sostenere la stabilità e la sicurezza di questa regione;

     considerando che, in vista della futura partecipazione dei candidati all'adesione alla politica strutturale dell'Unione, è necessario procedere ad un ulteriore allineamento del programma Phare di cooperazione transfrontaliera al programma Interreg, in particolare istituendo programmi transfrontalieri e strutture di programmazione comuni;

     considerando che, per quanto riguarda i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, l'attuale delimitazione geografica del programma Phare di cooperazione transfrontaliera dev'essere progressivamente estesa a comprendere, oltre alle regioni adiacenti all'Unione europea, anche le regioni di confine con altri paesi candidati che beneficiano di Phare; che in una fase successiva potranno essere ammesse anche le regioni di confine con altri paesi vicini che beneficiano di Phare o di altri programmi di aiuto comunitari;

     considerando che le azioni ammissibili dovrebbero essere analoghe a quelle di Interreg, entro il quadro generale dei partenariati per l'adesione;

     considerando la necessità di coinvolgere maggiormente i soggetti locali e regionali nella cooperazione trasfrontaliera, rafforzare l'approccio dal basso verso l'alto, potenziare le capacità di programmazione, attuazione e monitoraggio di tali soggetti e consentire alle autorità locali delle regioni di frontiera di decidere in merito ai progetti di piccole dimensioni a carattere realmente transfrontaliero mediante la costituzione di fondi per piccoli progetti;

     considerando la necessità di sostituire il regolamento (CE) n. 1628/94 della Commissione;

     considerando che il presente regolamento è conforme al parere del comitato per la ristrutturazione economica di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Nel contesto generale del programma Phare, definito ai sensi del regolamento (CEE) n. 3906/89 , si applicano le seguenti norme per il finanziamento di azioni a carattere strutturale nelle regioni di confine dei paesi dell'Europa centrale e orientale che beneficiano di Phare.

     Le suddette azioni sono attuate tenendo conto delle politiche strutturali della Comunità, e in particolare di Interreg.

 

     Art. 2.

     1. I confini ammissibili sono quelli tra:

     a) Romania e Ungheria, Romania e Bulgaria, Romania e Ucraina, Romania e Moldavia, Romania e Serbia e Montenegro;

     b) Bulgaria e Grecia, Bulgaria e Romania, Bulgaria e Turchia, Bulgaria ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Bulgaria e Serbia e Montenegro;

     c) Croazia e Italia, Croazia e Slovenia, Croazia e Ungheria, Croazia e Serbia e Montenegro, Croazia e Bosnia-Erzegovina. [2]

     2. Le regioni di confine interessate sono stabilite da ciascuno dei paesi interessati d'intesa con la Commissione, tenendo conto della metodologia adottata per Interreg.

     3. La ripartizione delle risorse tra i paesi beneficiari tiene conto dei criteri di popolazione, PIL pro capite e superficie delle regioni di confine interessate.

 

     Art. 3.

     Gli aiuti concessi dalla Comunità nell'ambito del presente programma sono destinati anzitutto a finanziare la partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale interessati a progetti comuni con ciascuno degli Stati di cui all'articolo 2 con i quali condividono una frontiera.

     Gli scopi di tali progetti sono i seguenti:

     i) promuovere la cooperazione delle regioni di confine dei paesi dell'Europa centrale e orientale con le regioni limitrofe di un paese confinante ai sensi dell'articolo 1 e aiutare in tal modo tali regioni a superare gli specifici problemi di sviluppo che possono derivare, tra l'altro, dalla loro collocazione nell'economia nazionale, nell'interesse della popolazione locale e secondo modalità compatibili con la tutela dell'ambiente;

ii) promuovere la creazione e lo sviluppo di reti di cooperazione da una parte e dall'altra del confine, e l'instaurazione di collegamenti tra tali reti e le più vaste reti della Comunità europea.

 

     Art. 4.

     1. Nelle regioni di confine selezionate come indicato nell'articolo 2 i progetti da inserire nel programma di cooperazione transfrontaliera possono prendere la forma di:

     i) progetti legati a misure sostenute da Interreg o da altri programmi comunitari di assistenza esterna;

     ii) progetti approvati dal paese interessato che abbiano un impatto transfrontaliero, contribuiscano allo sviluppo delle strutture nelle regioni di confine e favoriscano la cooperazione tra i paesi nel suo complesso.

     2. Si dedicherà particolare attenzione ai progetti per i quali sono concessi cofinanziamenti dalle autorità locali o dagli operatori economici dei paesi dell'Europa centrale e orientale o per conto di tali autorità e operatori.

     3. I finanziamenti possono comprendere risorse provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea e da altri paesi dell'Europa centrale e orientale, da istituzioni finanziarie internazionali e da altre fonti pubbliche e private.

 

     Art. 5.

     1. Le azioni che possono essere finanziate nel quadro del presente programma potrebbero comprendere:

     a) riduzione degli ostacoli amministrativi e istituzionali alla libera circolazione delle persone, delle merci o dei servizi attraverso le frontiere tenendo conto degli aspetti di tali movimenti relativi alla sicurezza;

     b) miglioramento delle infrastrutture, in particolare delle vie di comunicazione e della fornitura a livello locale di acqua, gas ed elettricità, a vantaggio delle zone di frontiera;

     c) protezione dell'ambiente, ad esempio smaltimento dei rifiuti, gestione dell'ambiente e prevenzione dell'inquinamento, affrontando i problemi esacerbati dalla prossimità con le frontiere esterne;

     d) misure di sviluppo agricolo e rurale, con particolare attenzione all'agevolazione dei progetti di cooperazione transfrontalieri;

     e) misure nei settori dell'energia e dei trasporti volte ad integrare lo sviluppo delle reti transeuropee conformemente agli orientamenti adottati dalla Commissione;

     f) azioni connesse alla politica comunitaria della giustizia e degli affari interni;

     g) promozione della cooperazione tra imprese, dello sviluppo di imprese, della cooperazione finanziaria e della cooperazione tra istituzioni che rappresentano il settore delle imprese (come le camere di commercio);

     h) sostegno agli investimenti e fornitura di servizi e strutture di sostegno, in particolare per il trasferimento di tecnologie e per la commercializzazione a favore delle piccole e medie imprese;

     i) misure per la formazione e l'occupazione;

     j) sviluppo delle attività economiche locali tra cui il turismo;

k) misure per promuovere la cooperazione in campo sanitario, in particolare la condivisione transfrontaliera di risorse e strutture;

     l) sviluppo o creazione di risorse e strutture per migliorare il flusso delle informazioni e delle comunicazioni tra le regioni di confine, anche tramite il sostegno a radio, televisioni, giornali e altri mezzi di informazione transfrontalieri;

     m) scambi culturali;

     n) iniziative locali per l'occupazione, l'istruzione e la formazione professionale. [3]

     2. Per incoraggiare azioni su scala ridotta condotte in comune da soggetti locali delle regioni di confine e per incrementare la capacità di tali soggetti di definire, sviluppare e attuare dette azioni, in ogni regione di confine può essere istituito un fondo comune per piccoli progetti, che può essere alimentato con una percentuale limitata degli stanziamenti assegnati ai relativi programmi e iniziative di cooperazione transfrontaliera.

     3. Si dedicherà particolare attenzione alle misure ad alta intensità di cooperazione transfrontaliera, pianificate in stretta cooperazione con le autorità regionali e locali delle zone di confine, che possono comprendere la creazione o lo sviluppo di strutture di gestione comuni finalizzate ad ampliare e ad approfondire la cooperazione transfrontaliera tra enti pubblici e parapubblici e tra organizzazioni senza fini di lucro.

     4. Possono inoltre essere finanziati la stesura di piani per lo sviluppo delle regioni di confine, l'individuazione di progetti e l'elaborazione di programmi, studi di fattibilità, assistenza per l'esecuzione dei programmi e/o studi di valutazione.

 

     Art. 6.

     1. In linea di principio, il contributo della Comunità è concesso a titolo di aiuto non rimborsabile. Qualora tuttavia l'aiuto della Comunità contribuisca al finanziamento di attività che generano un reddito, la Commissione stabilisce, previa consultazione con le autorità interessate, norme di finanziamento che possono prevedere il cofinanziamento tramite i redditi generati dal progetto o il rimborso degli aiuti iniziali.

     2. L'aiuto può coprire le spese per importazioni e le spese locali necessarie per la realizzazione dei progetti e dei programmi.

     Le imposte, i dazi e gli oneri, nonché l'acquisto di proprietà sono esclusi dai finanziamenti comunitari.

     3. Possono invece essere coperti dai finanziamenti comunitari i costi per l'assistenza tecnica, gli studi, la formazione e altre misure di costruzione delle istituzioni, i programmi di fornitura di attrezzature o fattori produttivi essenziali, e le operazioni di investimento, ivi compresi i programmi di lavoro.

     4. I costi operativi e di manutenzione nei paesi dell'Europa centrale e orientale possono essere coperti nella fase di avviamento e in modo decrescente.

 

     Art. 7.

     1. Per ciascuna delle regioni di confine è istituito un comitato misto di cooperazione composto da rappresentanti dei paesi interessati, compresi quelli di livello regionale o locale, e rappresentanti della Commissione.

     2. Il comitato misto di cooperazione prepara, in una prospettiva pluriannuale, un documento congiunto di programmazione transfrontaliera, che definisce le strategie e le priorità di sviluppo comuni per la regione, considerata come un'entità socioeconomica e geografica unica, e le disposizioni di applicazione comuni. Questo documento servirà da orientamento per la programmazione e l'attuazione delle azioni da intraprendere nel quadro dei relativi programmi e iniziative di cooperazione transfrontaliera sostenuti dalla Comunità europea.

     3. Una volta l'anno il comitato misto di cooperazione stabilisce un elenco comune di progetti tenendo conto del documento congiunto di programmazione transfrontaliera di cui al paragrafo 2. Il governo del paese dell'Europa centrale e orientale interessato trasmette alla Commissione le raccomandazioni relative ai progetti, basate sulle proposte presentate dalle autorità competenti.

 

     Art. 8.

     1. Per ogni confine la Commissione elabora una proposta di programma tenendo conto del documento congiunto di programmazione transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e delle raccomandazioni del comitato misto di cooperazione relative ai progetti da finanziare nel quadro del programma, che sono trasmesse dal governo del paese dell'Europa centrale e orientale interessato.

     2. L'aiuto non rimborsabile che costituisce il contributo, parziale o totale, del paese dell'Europa centrale e orientale al progetto comune è approvato secondo la procedura di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3906/89, concordata con il paese beneficiario in questione tramite un memorandum finanziario.

 

     Art. 9.

     1. La Commissione amministra la presente assistenza secondo le modalità abitualmente applicate all'assistenza all'Europa centrale e orientale, come definite nel regolamento (CEE) n. 3906/89.

     2. Ove possibile, si dovrebbero istituire strutture di monitoraggio comuni per facilitare la realizzazione dei programmi.

 

     Art. 10.

     Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, la Commissione assicura il coordinamento e la compatibilità tra l'assistenza di Phare, quella di altri programmi di aiuto esterno e l'assistenza fornita dai fondi strutturali.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e sostituisce, a decorrere dalla stessa data, il regolamento (CE) n. 1628/94 della Commissione.

 


[1] Abrogato dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 1085/2006, con effetto dal 1° gennaio 2007

[2] Paragrafo sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1822/2003 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1045/2005.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1596/2002.