§ 20.5.42 - Regolamento 6 settembre 2002, n. 1596.
Regolamento (CE) n. 1596/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2760/98 relativo all'attuazione di un programma di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:06/09/2002
Numero:1596


Sommario
Art. 1.      
Art. 2.      


§ 20.5.42 - Regolamento 6 settembre 2002, n. 1596.

Regolamento (CE) n. 1596/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2760/98 relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare.

(G.U.C.E. 7 settembre 2002, n. L 240).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001, in particolare l'articolo 8,

     considerando quanto segue:

      (1) La comunicazione della Commissione «Revisione 2000 del programma Phare - Rafforzare la preparazione all'adesione» annunciava un approccio più programmatico attraverso l'uso di «regimi di aiuto» (misure), in modo da consentire alla cooperazione transfrontaliera di Phare di cofinanziare progetti di dimensione e natura analoga a quelli Interreg.

      (2) La comunicazione della Commissione, del 28 aprile 2000, sugli orientamenti di Interreg III reca al punto 11 e all'allegato II un elenco indicativo delle tematiche prioritarie e delle misure sovvenzionabili ai fini della cooperazione transfrontaliera (Interreg III, sezione A).

      (3) L'esperienza acquisita dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione, specie mediante la costituzione dei comitati misti di cooperazione e l'attuazione dei documenti di programmazione comuni, ha evidenziato la necessità di un ulteriore allineamento delle azioni sovvenzionabili ad Interreg.

      (4) Il regolamento (CE) n. 2760/98 va pertanto modificato per sopprimere l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, secondo cui alcune azioni possono essere finanziate soltanto nelle circostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

      (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la ristrutturazione economica di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale,

      HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

      Art. 1.

      L'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2760/98 è soppresso.

 

           Art. 2.

      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.